Concorso per 160 allievi scuole militari (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 160
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 17 del 29-02-2008
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  10 aprile 2008) Concorso, per esami, per l'ammissione di centosessanta allievi ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito - anno scolastico 2008/2009. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 05-03-2008
Data Scadenza bando 10-04-2008
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO   (scad.  10 aprile 2008)
Concorso,  per  esami,  per  l'ammissione di centosessanta allievi ai
licei  annessi  alle  Scuole militari dell'Esercito - anno scolastico
2008/2009.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956,
n. 950,   sull'ordinamento   delle   Scuole   militari  e  successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990, 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  interministeriale 12 luglio 1995, concernente
adeguamento  della  retta a carico delle famiglie degli allievi delle
Scuole militari dell'Esercito;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente  riforma  strutturale  delle  Forze  armate  e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249,  concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
    Vista  la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro
in materia di riordino dei cicli di istruzione;
    Visto  il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il  regolamento  recante  norme  per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio   militare,   con   annesso  elenco  delle  imperfezioni  ed
infermita' che sono causa di non idoneita';
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
    Vista  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  Generale  della Sanita' Militare, integrata con il decreto
dirigenziale   30 agosto   2007,   riguardante  l'accertamento  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio   militare,   di  cui  all'annesso  al  sopracitato  decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  Generale  della  Sanita' Militare per delineare il profilo
sanitario   dei   soggetti  giudicati  idonei  al  servizio  militare
integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
    Visto  il  decreto  ministeriale  n. 80  del  3 ottobre  2007 del
Ministero  della  pubblica  istruzione, recante norme per il recupero
dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
    Vista  l'Ordinanza  ministeriale  n. 92  del  5 novembre 2007 del
Ministero  della pubblica istruzione, recante modalita' di interventi
finalizzati   al   recupero   dei  debiti  formativi  durante  l'anno
scolastico ed a seguito di sospensione del giudizio finale;
    Visto  il  decreto  dirigenziale  11 gennaio 2008 della Direzione
Generale  della Sanita' Militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale - n. 15 del 18 gennaio 2008, con il quale e' stata
emanata  la  direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto
2007  e  20 settembre  2007  della  medesima Direzione Generale della
Sanita' Militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e
l'impiego  dei  volontari  in  ferma  prefissata  e  del personale in
servizio  permanente  nelle  Forze  armate  dei  soggetti  affetti da
"deficit di G6PD";
    Ravvisata  l'esigenza  di  indire  un  concorso,  per  esami, per
l'ammissione  di allievi ai licei classico, scientifico e scientifico
europeo   annessi  alle  Scuole  militari  dell'Esercito  per  l'anno
scolastico 2008-2009;
    Considerato  che  alla  Scuola  militare  "Teulie"  di  Milano e'
possibile  ammettere allievi, oltre che al liceo classico ed al liceo
scientifico, anche al liceo scientifico europeo;
    Ravvisata  l'opportunita'  di prevedere che i posti eventualmente
non  ricoperti  dagli  aspiranti  al  liceo  scientifico  europeo per
insufficienza di idonei possano essere ricoperti dai candidati idonei
compresi  nella  graduatoria  per  il  liceo  scientifico  e  secondo
l'ordine della stessa, e viceversa;
    Ravvisata  l'opportunita'  di  prevedere  l'effettuazione  di una
prova   preliminare  di  cultura  generale  cui  sottoporre  tutti  i
partecipanti al concorso indetto con il presente decreto, con riserva
di   disporre  che  detta  prova  non  abbia  luogo,  per  motivi  di
economicita'  e  di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il
numero  delle domande presentate per uno o piu' degli ordini di studi
previsti  (liceo  classico,  liceo  scientifico  e  liceo scientifico
europeo) venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione;
    Ritenuto  che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle
successive  prove  concorsuali  di candidati in misura pari a quattro
volte  quello  dei posti a concorso per ciascun ordine di studi offra
adeguata garanzia di selezione,
                               DECRETA
                             Articolo 1.
                          Posti a concorso
    1.  Per  l'anno  scolastico 2008-2009 e' indetto un concorso, per
esami,  per  l'ammissione  di  160  (centosessanta)  giovani ai licei
annessi   alle   Scuole   militari  dell'Esercito,  con  la  seguente
ripartizione di posti per sede ed ordine di studi:
    SCUOLA MILITARE "NUNZIATELLA" DI NAPOLI
      - 1° LICEO CLASSICO: posti 32;
      - 3° LICEO SCIENTIFICO: posti 48.
    SCUOLA MILITARE "TEULIE" DI MILANO
      - 1° LICEO CLASSICO: posti 20;
      - 3° LICEO SCIENTIFICO: posti 40;
      - 3° LICEO SCIENTIFICO EUROPEO: posti 20.
    I   posti   disponibili   per   il   liceo   scientifico  europeo
eventualmente  non  ricoperti  per  insufficienza di candidati idonei
potranno   essere  ricoperti  dai  candidati  idonei  iscritti  nella
graduatoria  per  il  liceo  scientifico,  sempreche'  lo gradiscano,
secondo l'ordine della graduatoria medesima, e viceversa.
    2.  Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50%
e'  riservato  ai candidati idonei al termine delle prove concorsuali
che   siano  orfani  di  guerra  (o  equiparati)  ovvero  orfani  dei
dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni
o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
    3.  I  posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente
non  ricoperti  per  mancanza  di  candidati idonei appartenenti alle
suindicate  categorie  di  riservatari  saranno  devoluti  agli altri
candidati idonei.
    4.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  Generale  per  il
personale  militare  la  facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso,   di   sospendere  o  rinviare  le  prove  concorsuali,  di
modificare  il  numero  dei  posti  di  cui al precedente comma 1, di
sospendere  l'ammissione  dei  vincitori alla frequenza dei corsi, in
ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne' prevedibili.
Qualora  l'Amministrazione si avvalesse di tale facolta', provvedera'
a  darne  formale  comunicazione  mediante  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
                             Articolo 2.
                     Requisiti di partecipazione
    1.   Al   concorso   di  cui  al  precedente  articolo 1  possono
partecipare i cittadini italiani di sesso maschile che:
      a) abbiano, al 31 dicembre 2008, compiuto il 15° anno di eta' e
non  superato  il 17°, cioe' siano nati tra il 31 dicembre 1991 ed il
31 dicembre 1993 estremi compresi;
      b) siano     riconosciuti     in     possesso    dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale   quali   allievi   delle   Scuole  militari
dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' indicate nei successivi
articoli 7, 8 e 9;
      c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
      d) non  siano  incorsi  nel  divieto  di frequenza della stessa
classe  per  due  anni,  di  cui  all'articolo  15  del Regio Decreto
4 maggio 1925, n. 653;
      e) siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico
2007-2008  l'idoneita'  alla  ammissione  alla prima classe dei liceo
classico  ovvero  alla terza classe del liceo scientifico o del liceo
scientifico europeo.
    Non  saranno,  pertanto,  ammessi  a  concorrere  i  giovani  che
avessero  conseguito  detta  idoneita'  al termine di anni scolastici
precedenti.
    2.  I  requisiti  per  l'ammissione  al concorso, ad eccezione di
quelli  indicati  nel  precedente  comma  1,  lettere  a),  b) ed e),
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3.
                             Articolo 3.
                      Domande di partecipazione
    1.  Le  domande  di  partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice  in  conformita'  allo  schema riportato in allegato "A" che
costituisce  parte  integrante  del presente decreto, dovranno essere
indirizzate   al   Centro   di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito  -  Segreteria  concorsi  Accademia  militare  e Scuole
militari  -  Caserma "Gonzaga del Vodice", Viale Mezzetti n. 2, 06034
Foligno  (Perugia),  e  spedite  a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno,  oppure  presentate  a  mano,  a pena di decadenza, entro il
10 aprile  2008.  A  tal  fine  fa fede il timbro a data dell'Ufficio
postale   accettante,   per   le  domande  spedite  a  mezzo  lettera
raccomandata, il timbro a data del Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito, per quelle presentate a mano.
    Non saranno, pertanto, prese in considerazione le domande spedite
o presentate oltre il termine sopraindicato.
    2. Nella domanda i candidati dovranno indicare:
      a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
      b) il possesso della cittadinanza italiana;
      c) la  residenza.  Ogni  variazione  dell'indirizzo che dovesse
verificarsi   durante   l'espletamento  del  concorso  dovra'  essere
segnalata  direttamente e nel modo piu' celere al Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito;
      d) il   corso   di   studi  prescelto  (liceo  classico,  liceo
scientifico o liceo scientifico europeo) ;
      e) il  corso di studi frequentato, ginnasio o liceo scientifico
o  liceo  scientifico  europeo,  specificando,  se  frequentatori del
secondo  liceo  scientifico  o  liceo  scientifico europeo, la lingua
straniera  - inglese o francese - studiata. I candidati che nell'anno
scolastico  in corso frequentino il secondo anno di un corso di studi
diverso  (che  dovra'  essere espressamente indicato, unitamente alla
lingua  straniera  studiata)  ovvero  un  liceo sperimentale, saranno
ammessi  a  partecipare  al  concorso "con riserva", a condizione che
documentino, prima dell'inizio di corsi (presumibilmente prima decade
di settembre  2008),  di  aver superato presso un istituto scolastico
statale  o  parificato  gli esami integrativi conseguendo l'idoneita'
all'iscrizione  alla classe per la quale intendano partecipare. Detti
candidati dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione al
concorso,  anche  sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata
ai   sensi  delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445,  certificazione  che  attesti
l'avvenuta   presentazione  della  domanda  finalizzata  a  sostenere
l'esame  integrativo  nelle  materie che non hanno formato oggetto di
studio  durante  il  biennio frequentato. La mancata presentazione di
detta  certificazione  con le modalita' sopraindicate determinera' il
non accoglimento della domanda;
      f) la  Scuola  militare prescelta (salvo che venga richiesta la
partecipazione  per  i  posti  per  il  liceo  scientifico  europeo).
Dovranno essere indicate, in ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le
Scuole.  Qualora  venisse  omessa l'indicazione della seconda Scuola,
questa verra' considerata d'ufficio con priorita' 2;
      g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto;
      h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza,
a  parita'  di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli,
indicati  nel  successivo articolo 11, dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
      i) recapito al quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove
possibile,  di numero telefonico. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilita'   per   la  eventuale  dispersione  di  comunicazioni
dipendente   da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del  recapito  stesso  indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque  imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
    3.  Le  domande  dovranno essere firmate dai candidati e la firma
dovra'  essere  vistata  da  entrambi  i  genitori o dal genitore che
esercita  legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
dal  tutore. Qualora l'esercente la potesta' genitoriale sia uno solo
dei  genitori  il  medesimo dovra' espressamente dichiararlo sotto la
propria responsabilita' in calce alla domanda.
    4. Detta firma comportera' da parte dei soggetti sopraindicati la
responsabilita' della veridicita' delle dichiarazioni contenute nella
domanda  di partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a
che  il  giovane  venga  sottoposto  agli  accertamenti  previsti dal
successivo   articolo 4.   La   mancanza   di   dette  sottoscrizioni
determinera' il non accoglimento della domanda.
                             Articolo 4.
                      Svolgimento del concorso
    1. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) prova preliminare di cultura generale;
      b) prova di educazione fisica;
      c) accertamenti sanitari;
      d) accertamento attitudinale;
      e) prova orale di cultura generale.
    2.  Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
candidati dovranno esibire la carta di identita' o altro documento di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
    3.  A  mente  dell'articolo  3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  i candidati all'atto della formazione della
graduatoria  di  cui  al  successivo  articolo 12,  comma 1, dovranno
essere   risultati   idonei  in  tutte  le  prove  ed  in  tutti  gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.
    4.  Le  spese  dei  viaggi e relativi soggiorni per la sede delle
prove sono a carico dei candidati.
                             Articolo 5.
                             Commissioni
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
      a) la Commissione per la prova preliminare di cultura generale,
per  la  prova  orale  e  per  la  formazione della graduatoria degli
aspiranti al liceo classico;
      b) la Commissione per la prova preliminare di cultura generale,
per  la  prova  orale  e  per  la  formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo scientifico ed al liceo scientifico europeo;
      c) la Commissione per la prova di educazione fisica;
      d) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
      e) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
      f) la Commissione per l'accertamento attitudinale.
    2.  Le Commissioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b),
presiedute  entrambe  dal medesimo ufficiale di grado non inferiore a
Colonnello dell'Esercito, saranno composte da:
      - due ufficiali superiori dell'Esercito, membri;
      -   quattro   docenti   di  scuola  media  superiore  abilitati
all'insegnamento nei licei classici o scientifici, membri;
      - un   sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
    3.  La  Commissione  per  la  prova  di  educazione  fisica sara'
composta da:
      - un  ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente  delle  Armi  di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni dell'Esercito, presidente;
      - due  ufficiali dell'Esercito, qualificati istruttori militari
di educazione fisica, membri;
      - un   sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
    La  Commissione  si avvarra', durante l'espletamento della prova,
di  personale  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito,   fra   cui   un   ufficiale   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito.
    4.  La  Commissione  per gli accertamenti sanitari sara' composta
da:
      - un  ufficiale  medico  dell'Esercito di grado non inferiore a
colonnello, Presidente;
      - due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.
    Detta  Commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
    5.  La  Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari sara'
composta da:
      - un generale medico dell'Esercito, Presidente;
      - due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.
    Detti ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della Commissione di cui al precedente comma 4.
    6.  La Commissione per l'accertamento attitudinale sara' composta
da:
      -  un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente  delle  Armi  di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni dell'Esercito, presidente;
      - un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
      - un ufficiale psicologo dell'Esercito, membro;
      -  un  ufficiale  di  grado non inferiore a tenente in servizio
permanente, segretario senza diritto di voto.
    Detta      Commissione     si     avvarra'     del     contributo
tecnico-specialistico  di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito
laureati  in  psicologia,  nonche'  di psicologi civili convenzionati
presso  il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
di Foligno.
                             Articolo 6.
                Prova preliminare di cultura generale
    1.  La  prova preliminare di cultura generale, della durata di 75
minuti,   consistera'   nella  somministrazione  di  un  questionario
contenente  test  volti  ad  accertare le abilita' ortogrammaticali e
sintattiche,  nonche'  la  conoscenza  di argomenti di attualita', di
educazione  civica,  di  cultura  generale  (storia  e geografia), di
matematica, logica e comprensione di brani dei candidati.
    2.  La  prova  preliminare  di  cultura  generale si svolgera' il
28 aprile  2008,  in  sede  unica,  presso  il  Centro di Selezione e
Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito, Caserma "Gonzaga del Vodice",
Viale  Mezzetti  n. 2,  Foligno, con inizio non prima delle ore 14,00
dell'orario ufficiale.
    3. Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento
di  detta  prova  saranno  rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale - del 18 aprile 2008, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2008 tale pubblicazione
potra' essere rinviata ad una data successiva.
    4.  Qualora in relazione al numero dei candidati venisse ritenuto
non opportuno effettuare la prova preliminare di cultura generale per
uno  o  piu'  degli  ordini  di  studi  previsti  nell'articolo 1 del
presente  decreto,  nella  medesima  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª serie
speciale  - del 18 aprile 2008, ovvero in quella alla quale la stessa
avesse  fatto  eventualmente  rinvio,  verra'  pubblicato il relativo
avviso.  Detta  pubblicazione  avra'  valore  di notifica a tutti gli
effetti  e  per  tutti  i  candidati.  Per  informazione  in merito i
candidati    potranno    consultare,    inoltre,    il    sito    web
 http://www.persomil.difesa.it/ .
    5. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso,  qualora  la  prova avesse luogo, sono tenuti a presentarsi
senza  alcun  preavviso  presso  il predetto Centro, per sostenere la
prova  medesima,  entro  le  ore 13,00 del giorno previsto, muniti di
carta  d'identita' o di altro documento di riconoscimento in corso di
validita',  provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
    6. Saranno esclusi dal concorso i candidati che, qualunque sia la
causa, non saranno presenti al momento dell'inizio della prova.
    7.  Per  quanto  riguarda le modalita' di svolgimento della prova
saranno  osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    8.  In base al numero delle risposte esatte fornite dai candidati
verranno  formate  dalle  rispettive Commissioni di cui al precedente
articolo 5,   comma   1,   lettere  a)  e  b),  distinte  graduatorie
provvisorie,  una per il liceo classico, una per il liceo scientifico
e  una  per il liceo scientifico europeo (ovvero solo quella o quelle
per  le  quali  fosse  stata  svolta  la  prova),  al  solo  scopo di
individuare   i   candidati   da   ammettere  alle  successive  prove
concorsuali.
    9.  Saranno convocati a sostenere le ulteriori prove del concorso
i   candidati  classificatisi  nelle  predette  graduatorie  entro  i
seguenti limiti numerici:
      - i primi 208 per il liceo classico;
      - i primi 352 per il liceo scientifico;
      - i primi 80 per il liceo scientifico europeo.
    10.  A  tali prove saranno altresi' ammessi i candidati che nella
rispettiva  graduatoria  abbiano  riportato  lo  stesso punteggio del
candidato classificatosi all'ultimo posto utile per l'ammissione alle
successive prove.
    11.   I   candidati   classificatisi   oltre  i  limiti  numerici
sopraindicati  non  riceveranno alcuna comunicazione. Essi, tuttavia,
potranno  chiedere informazioni sull'esito della prova preliminare al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare
-  Servizio  Relazioni  con  il  Pubblico - Centro Direzionale per il
personale  militare  -  Viale  dell'Esercito,  n. 186  -  00143  Roma
Cecchignola  (tel. 06/5170.51012, 06/5023.1012), ovvero consultare il
sito  web  http://www.persomil.difesa.it/ ,  a partire dal quindicesimo giorno
successivo alla data di svolgimento di detta prova.
                             Articolo 7.
                     Prova di educazione fisica
    1.  La  prova  di  educazione fisica, gli accertamenti sanitari e
l'accertamento   attitudinale  avranno  luogo  presso  il  Centro  di
Selezione  e  Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Caserma "Gonzaga
del  Vodice"  Viale Mezzetti n. 2, Foligno, presumibilmente a partire
dalla  prima  decade  del  mese  di maggio  2008 ed avranno la durata
complessiva di 4/5 giorni per ciascun candidato.
    2.  I  candidati  dovranno  presentarsi  al  predetto Centro, nel
giorno indicato nella lettera o telegramma di convocazione, muniti di
tenuta  ginnica  e  dovranno  esibire  il certificato di idoneita' ad
attivita'  sportiva  agonistica per l'atletica leggera, rilasciato da
medici  della  Federazione  Medico  Sportiva Italiana o dal personale
sanitario delle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate
che  esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in
medicina  dello  sport.  La mancata presentazione di tale certificato
comportera'  la  non  ammissione  a  sostenere la prova di educazione
fisica.
    3.  La  prova di educazione fisica, valutata dalla Commissione di
cui  al  precedente  articolo 5,  comma  1,  lettera  c), consistera'
nell'esecuzione  in  sequenza  dei  seguenti  esercizi,  a  fianco di
ciascuno  dei  quali  sono  indicati,  tra parentesi, i parametri per
raggiungere la sufficienza:
      - corsa veloce di m. 100 piani (tempo massimo 15") ;
      - piegamenti sulle braccia (numero minimo 15) ;
      - salto in alto (altezza minima m. 1,10) ;
      -  flessioni  del  busto  dalla posizione supina (numero minimo
15).
    4. La prova, una volta iniziata non dovra' subire interruzioni. I
candidati  che  lamentassero  postumi  di  infortuni  precedentemente
subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio della
prova   idonea   certificazione   medica  che  sara'  valutata  dalla
competente  Commissione  ai fini dell'eventuale differimento ad altra
data  della  effettuazione della prova. Allo stesso modo, i candidati
che  prima  dell'inizio  della prova accusassero una indisposizione o
che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di uno degli esercizi
dovranno  farlo  immediatamente  presente  alla Commissione la quale,
sentito   l'ufficiale   medico  presente,  adottera'  le  conseguenti
determinazioni.   Non   saranno   pertanto  prese  in  considerazione
richieste   di   differimento   o  di  ripetizione  della  prova  che
pervenissero  da  parte  di  candidati che abbiano portato comunque a
compimento,  anche  se  con  esito  negativo,  la prova di educazione
fisica.  I  candidati, invece, che nel corso della prova intendessero
ritirarsi   dovranno  rilasciare  apposita  dichiarazione  scritta  e
verranno  esclusi  dal prosieguo delle prove concorsuali. L'eventuale
riconvocazione potra' essere disposta purche' compatibile con la data
di  formazione  della  graduatoria  di  merito indicata al precedente
articolo 4, comma 3.
    5. Per la prova ogni componente della Commissione disporra' di 10
punti.   Nell'Allegato  "I"  che  costituisce  parte  integrante  del
presente   decreto  sono  indicati  i  punteggi  corrispondenti  alle
prestazioni   fornite   dai   candidati   in  ciascun  esercizio.  La
Commissione  prima  dell'inizio  della prova provvedera' a fissare in
apposito verbale le modalita' di effettuazione di ciascun esercizio.
    6.  La  prova  di  educazione  fisica  si riterra' superata se il
candidato  avra'  riportato la votazione minima complessiva di almeno
6/10i,   risultante  dalla  media  dei  voti  riportati  nei  singoli
esercizi. Il punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di
educazione  fisica  sara'  utile alla formazione delle graduatorie di
merito di cui al successivo articolo 12.
                             Articolo 8.
                        Accertamenti sanitari
    1.  I candidati che avranno riportato giudizio di idoneita' nella
prova  di  educazione  fisica  secondo quanto indicato nel precedente
articolo 7  saranno  sottoposti,  a  cura  della  Commissione  di cui
all'articolo  5,  comma 1, lettera d), ad accertamenti sanitari volti
al  riconoscimento  del  possesso  dell'idoneita'  psico-fisica quali
allievi delle Scuole militari.
    Detti candidati dovranno essere muniti di:
      - certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione
(da  non oltre tre mesi) dell'accertamento per i markers dell'epatite
B  e  C,  sia antigenici sia anticorpali. La mancata presentazione di
detto certificato comportera' la non ammissione agli accertamenti;
      - referto attestante eventuale esame radiografico del torace in
due proiezioni, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a
tale  esame  strumentale  presso  struttura sanitaria pubblica, anche
militare,  o  privata  convenzionata,  entro i tre mesi precedenti la
data degli accertamenti sanitari;
      -  dichiarazione  di  consenso  all'effettuazione  degli  esami
radiologici,   conforme   all'Allegato   "H"  che  costituisce  parte
integrante  del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori
o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in
mancanza  di  essi,  dal  tutore  (solo  se  non forniti del relativo
referto  di  cui al precedente alinea del presente comma). La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il candidato minorenne agli esami radiologici;
      -  copia  conforme  di  eventuali cartelle cliniche relative ad
interventi chirurgici subiti o a ricoveri in strutture sanitarie;
      - certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione
(da  non  oltre  sei  mesi)  dell'accertamento strumentale del "G6PD"
(metodo quantitativo). I genitori o il genitore esercente l'esclusiva
potesta' genitoriale o il tutore, in caso di assenza dei genitori del
candidato,   qualora   lo   stesso   sia   affetto   da   deficit  di
glugosio6-fosfato-deidrogenasi,  consapevoli  delle sanzioni civili e
penali cui potranno andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione, sottoscritta anche dal
proprio  medico di fiducia, conforme all'Allegato "J" che costituisce
parte integrante del presente decreto.
    2.  La  Commissione  prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici
e di laboratorio:
      -  esame radiografico del torace in due proiezioni - al fine di
escludere  la  sussistenza  di  patologie  misconosciute  che possono
essere   di  pregiudizio  per  la  salute  dell'interessato  e  della
comunita'  militare  nella  quale  sara'  inserito  - solo qualora il
candidato   non  produca  il  relativo  referto,  come  indicato  nel
precedente  comma  1.  Il  candidato  che dovesse essere sottoposto a
detto  esame  avra'  cura  di  portare al seguito la dichiarazione di
consenso  compilata  e  sottoscritta  in  conformita'  al gia' citato
Allegato "H";
      - cardiologico con ECG;
      - oculistico;
      - otorinolaringoiatrico, comprensivo di esame audiometrico;
      - psicologico/psichiatrico;
      - analisi delle urine;
      -  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso di alcool, per l'uso
anche  saltuario od occasionale di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
      - analisi del sangue concernente:
        * emocromo completo;
        * glicemia;
        * creatininemia;
        * transaminasemia (ALT-AST) ;
        * bilirubinemia totale e frazionata;
        * eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo).
    La   Commissione  potra'  comunque  disporre  l'effettuazione  di
ulteriori   accertamenti   specialistici   o   strumentali  nei  casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
    3.  La  Commissione,  al  termine  degli  accertamenti  sanitari,
formulera'  per ciascun candidato uno dei seguenti giudizi che verra'
comunicato, seduta stante, per iscritto:
      -  "idoneo"  all'ammissione  quale allievo alle Scuole militari
dell'Esercito;
      -   "non  idoneo"  all'ammissione  quale  allievo  alle  Scuole
militari dell'Esercito.
    In caso di giudizio di non idoneita' la Commissione provvedera' a
comunicare  all'interessato  esclusivamente detto giudizio, mentre la
relativa   motivazione  dovra'  essere  comunicata  per  iscritto  al
genitore  esercente  la  potesta' genitoriale, ovvero al tutore, come
ricavabile dalla domanda di partecipazione al concorso.
    4. Saranno giudicati "idonei" i candidati che risulteranno:
      -  esenti da imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
      -  esenti  da imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti
direttive  per  delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei  al  servizio militare di leva stabiliscono l'attribuzione del
coefficiente  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  (ad
eccezione  dei  deficit/eccessi  ponderali  per  i  quali e' prevista
l'attribuzione    di    coefficienti    3-4    nella   caratteristica
somato-funzionale   CO   del  profilo  sanitario  e  delle  "note  di
introversione, di insicurezza, di iperemotivita' del carattere etc. e
tali da non pregiudicare l'adattamento a normale situazione di vita",
purche'  ritenute  utilmente  migliorabili tenuto conto dell'eta' dei
soggetti) ;
      - esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti previsti dal
presente comma;
      -  esenti  da  disturbi  della  parola  anche  in  forma  lieve
(dislalia, disartria) ;
      - in possesso, inoltre, dei seguenti specifici requisiti:
        * acutezza  visiva  uguale  o superiore a 16/10 complessivi e
non  inferiore  a  7/10  nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle 3 diottrie anche in un solo occhio;
        * campo visivo e motilita' oculare normali;
        * senso cromatico normale accertato alle matassine colorate;
        * integrita' dei mezzi diottrici (ad eccezione degli esiti di
fotocheratoablazione  non  complicata, compatibili con il giudizio di
idoneita) ;
        * udito normale, valutato con esame audiometrico.
    5.  Saranno  giudicati  "non  idonei"  ed  esclusi dal concorso i
candidati   risultati   affetti  dalle  imperfezioni  e/o  infermita'
previste dal precedente comma 4.
    6.   Il   giudizio   riportato  negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo.  Pertanto, i candidati giudicati "non idonei" non saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
    7. I candidati giudicati "non idonei" potranno, tuttavia, spedire
con  lettera  raccomandata  al  Centro  di  Selezione  e Reclutamento
Nazionale  dell'Esercito  di  Foligno - Segreteria concorsi accademia
militare  e  scuole militari improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo  alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza,
corredata  di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica  o privata convenzionata, relativamente alle cause che hanno
determinato  il  giudizio  di  non  idoneita'. Dette istanze dovranno
essere anticipate al predetto Centro a mezzo fax (n. 0742/342208).
    Non  saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione    ovvero    spedite   oltre   i   termini   perentori
sopraindicati.
    In  caso di accoglimento dell'istanza, i candidati riceveranno la
relativa comunicazione.
    In  caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza,  invece,  essi
riceveranno  comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
    8.  Il  giudizio circa l'idoneita' fisica dei candidati di cui al
precedente  comma  7  -  in  caso  di accoglimento dell'istanza sara'
espresso  dalla  Commissione  di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
e),   a   seguito   di   valutazione  della  documentazione  allegata
all'istanza  di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a
seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
    9.  Il  giudizio  espresso  da  detta Commissione e' definitivo e
sara'  comunicato ai candidati seduta stante (per i non idonei con le
modalita'   gia'  indicate  nel  precedente  comma  3).  Pertanto,  i
candidati  dichiarati  "non idonei" anche a seguito della valutazione
sanitaria  o  degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche'
quelli  che  abbiano  rinunciato  ai  medesimi  saranno  esclusi  dal
concorso.
    10.      Il      candidato      affetto     da     deficit     di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi,  giudicato  idoneo  al  termine degli
accertamenti sanitari, dovra' sottoscrivere, unitamente ai genitori o
al genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o al tutore in
caso  di  assenza  dei  genitori,  apposita dichiarazione di ricevuta
informazione  e  di  responsabilizzazione in conformita' all'Allegato
"K"  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto. A tal
fine, coloro che, gia' all'atto della presentazione per sostenere gli
accertamenti sanitari di cui al presente articolo, portino al seguito
il  certificato medico conforme al gia' citato allegato "J", dovranno
sostenere  detti  accertamenti  accompagnati dal/dagli esercente/i la
potesta' genitoriale ovvero dal tutore, come sopra indicato.
                             Articolo 9.
                      Accertamento attitudinale
    1.  I  candidati  giudicati  idonei al termine degli accertamenti
sanitari  saranno  sottoposti,  a  cura  della  Commissione di cui al
precedente   articolo 5,   comma   1,  lettera  f),  all'accertamento
attitudinale,   inteso   a   valutarne  le  qualita'  attitudinali  e
caratterologiche.
    2.   Detto   accertamento  consistera'  in  una  serie  di  prove
attitudinali  ed  in  una  intervista  di  selezione. In particolare,
saranno   valutate   le   potenzialita'   adattive,   le  aspettative
professionali  e gli aspetti motivazionali dei candidati agli effetti
del loro efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle attivita'
della Scuola militare.
    Al   termine   dell'accertamento   attitudinale   la  Commissione
esprimera'   nei  confronti  di  ciascun  candidato  un  giudizio  di
idoneita'  o  di  non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato
seduta  stante.  In  caso di giudizio di non idoneita' la Commissione
provvedera'   a   comunicare   all'interessato  esclusivamente  detto
giudizio, mentre la relativa motivazione dovra' essere comunicata per
iscritto  al  genitore  esercente  la potesta' genitoriale, ovvero al
tutore, come ricavabile dalla domanda di partecipazione al concorso.
    3.  I  candidati  giudicati  "non  idonei"  saranno  esclusi  dal
concorso, mentre quelli "idonei" saranno ammessi a sostenere la prova
orale di cultura generale.
                            Articolo 10.
                   Prova orale di cultura generale
    1.  I  candidati  che  saranno  stati giudicati idonei al termine
della  prova  di  educazione  fisica,  degli  accertamenti sanitari e
dell'accertamento  attitudinale saranno convocati presso il Centro di
Selezione  e  Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito per sostenere la
prova  orale  di cultura generale che avra' luogo - presumibilmente a
partire dall'ultima decade del mese di giugno 2008.
    2.  I  candidati  risultati  idonei in tutte le prove e che hanno
conseguito  la promozione alla classe superiore, al termine dell'anno
scolastico, dovranno inviare, anche a mezzo fax 0742-342208, apposita
dichiarazione  sostitutiva,  sottoscritta ai sensi delle disposizioni
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445,  unitamente  ai  genitori o al genitore esercente l'esclusiva
potesta'  genitoriale o al tutore in caso di assenza dei genitori, da
cui  risulti la conseguita promozione al termine dell'anno scolastico
2007-2008  alla  classe  superiore  per  la  quale  concorrono. Detti
candidati saranno ammessi a sostenere la prova orale del concorso.
    3.  I  candidati  risultati  idonei  in  tutte le prove e che, al
termine dell'anno scolastico, non hanno conseguito la promozione alla
classe  superiore  bensi' la "sospensione di giudizio" per il mancato
conseguimento  della  sufficienza  in una o piu' discipline, dovranno
inviare,  anche  a  mezzo  fax  0742-342208,  apposita  dichiarazione
sostitutiva,  sottoscritta  ai  sensi  delle  disposizioni  di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
unitamente  ai  genitori o al genitore esercente l'esclusiva potesta'
genitoriale  o  al  tutore  in  caso  di assenza dei genitori, da cui
risulti  la  sospensione del giudizio al termine dell'anno scolastico
2007-2008. Detti candidati saranno ammessi con riserva a sostenere la
prova  orale del concorso in attesa dell'accertamento per il recupero
dei  debiti  per  cui  e'  stato  sospeso il giudizio, ai sensi della
normativa vigente richiamata nelle premesse.
    4.  I candidati che siano stati ammessi a partecipare al concorso
"con  riserva", quali frequentatori nell'anno scolastico in corso del
secondo  anno  di  un  corso  di studi diverso da quello per il quale
hanno  chiesto  di  concorrere,  ovvero  di  un  liceo  sperimentale,
dovranno documentare, con dichiarazione sostitutiva rilasciata con le
modalita'  e dai soggetti indicati nei precedenti commi 2 e 3, a pena
di  esclusione  dal  concorso  - anticipandola a mezzo fax (n. 0742 -
342208)  -  di  aver superato presso un istituto scolastico statale o
parificato  gli esami integrativi nelle materie che non hanno formato
oggetto   di   studio  durante  il  biennio  frequentato  conseguendo
l'idoneita'  all'iscrizione alla classe per la quale hanno chiesto di
partecipare.
    5. La prova orale di cultura generale vertera':
      -  per  gli  aspiranti  al  liceo  classico,  sulle materie del
ginnasio (con esclusione della lingua straniera), secondo i programmi
stabiliti  dal  Ministero della pubblica istruzione ed essenzialmente
sulle  materie  italiano,  latino,  greco,  storia  e  matematica.  I
principali  argomenti  d'esame  sono  riportati nell'Allegato "B" che
costituisce parte integrante del presente decreto;
      - per gli aspiranti al liceo scientifico e al liceo scientifico
europeo,  sulle  materie  del primo e del secondo anno di detto liceo
(con  esclusione  del  disegno),  secondo  i  programmi stabiliti dal
Ministero   dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della  Ricerca  ed
essenzialmente  sulle  materie italiano, latino, matematica, storia e
lingua  straniera  (solo  inglese o francese). I principali argomenti
d'esame  sono  riportati  nell'Allegato  "C"  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.
    6.  Ciascun candidato, sia del classico che dello scientifico, ha
facolta' di portare al seguito i testi degli Autori studiati (latini,
greci,  italiani e stranieri), riferiti alle materie oggetto di esame
ed  ai  programmi  ministeriali  di  cui  sopra.  In  mancanza verra'
interrogato   sugli  argomenti  contenuti  nei  programmi  riportati,
rispettivamente, nei gia' citati Allegati "B" e "C".
    7.  La  prova  orale  si  riterra' superata se il candidato avra'
riportato la votazione minima di 6/10^i.
                            Articolo 11.
                        Titoli di preferenza
    1.  A  parita'  di merito, nelle graduatorie di cui al successivo
articolo 12,  si  terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza
eventualmente  indicati  nella  domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
      a) i  figli  dei  decorati  dell'Ordine Militare d'Italia o dei
decorati di Medaglia d'oro al valor Militare;
      b) i  figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o  infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella  A  annessa  alla  legge  10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
      c) i figli di militari di carriera delle Forze armate;
      d) i   figli   di  ufficiali  e  sottufficiali  di  complemento
richiamati  in  temporaneo  servizio  che  per  il  servizio prestato
abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza;
      e) i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato;
      f) i  figli di titolari di pensioni ordinarie civili e militari
dello Stato.
    2. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito  il  candidato piu' giovane di eta', in applicazione del 2°
periodo  dell'articolo  3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto
dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
    3.  I  titoli  di preferenza devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande.
                            Articolo 12.
                        Graduatorie di merito
    1.  I  candidati  idonei  in  tutte  le  prove  ed  in  tutti gli
accertamenti  di  cui  al  precedente  articolo 4,  comma 2, compresi
quelli  di  cui al precedente articolo 10, commi 3 e 4 - che dovranno
documentare  la conseguita ammissione alla classe superiore, mediante
dichiarazione  sostitutiva  da  presentare  tassativamente  entro  il
4 settembre 2008, anche a mezzo fax 0742/342208 - saranno iscritti in
tre  distinte  graduatorie,  una per gli aspiranti al liceo classico,
una  per  gli aspiranti al liceo scientifico ed una per gli aspiranti
al  liceo  scientifico  europeo,  secondo  l'ordine determinato dalla
media  ponderale  del  voto  riportato  da  ciascuno  nella  prova di
educazione  fisica e di quello riportato nella prova orale di cultura
generale.  Tale media ponderale viene calcolata moltiplicando il voto
riportato  nella  prova di educazione fisica per il coefficiente 0,2,
al   quale  viene  aggiunto  il  voto  riportato  nella  prova  orale
moltiplicato  per il coefficiente 1; tutto diviso per il coefficiente
1,2.
    La  mancata  comunicazione  di quanto richiesto, entro la data su
indicata,  costituira'  implicita  rinuncia da parte del candidato al
concorso, con la conseguente esclusione dal medesimo.
    2. In dette graduatorie, e secondo l'ordine delle stesse, saranno
dichiarati vincitori del concorso:
      - per il liceo classico: i primi 52 candidati idonei;
      - per il liceo scientifico: i primi 88 candidati idonei;
      -  per  il  liceo  scientifico  europeo:  i  primi 20 candidati
idonei.
    Resta fermo quanto indicato nel precedente articolo 1 per i posti
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei.
    3.  Le  graduatorie  di  merito  degli idonei, tenuto conto della
riserva  di  posti  di cui al precedente articolo 1, comma 2, nonche'
dei  titoli  di  preferenza  dichiarati  dagli  interessati,  saranno
approvate   con   decreto  dirigenziale  e  pubblicate  nel  Giornale
Ufficiale  del  Ministero  della difesa. Della avvenuta pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica  e,  a  puro  titolo  informativo,  nel  sito  web
" http.//www.persomil.difesa.it ".
                            Articolo 13.
                       Ammissione alle Scuole
    1.  I  candidati  idonei,  compresi  nel numero dei posti messi a
concorso,  saranno  assegnati  alla  sede  indicata nella domanda con
priorita'  1  (Scuola  militare "Nunziatella" di Napoli ovvero Scuola
militare  "Teulie"  di  Milano)  secondo  l'ordine  della  rispettiva
graduatoria,  fino  a  copertura  dei  posti  disponibili,  mentre  i
candidati idonei, iscritti nella graduatoria per il liceo scientifico
europeo,  compresi  nel  numero  dei  posti messi a concorso, saranno
assegnati   alla  Scuola  militare  "Teulie"  di  Milano.  Una  volta
ricoperti interamente i posti disponibili in una sede i candidati che
seguono  in  posizione  utile in graduatoria saranno provvisoriamente
assegnati  alla  sede  indicata  nella  domanda  con  priorita' 2. Le
rinunce  e  la  mancata  presentazione di vincitori del concorso alla
Scuola  di  assegnazione  verificatesi  entro  i primi ventuno giorni
dalla data di presentazione consentiranno alla Direzione Generale per
il   personale  militare  di  disporre  l'ammissione  di  altrettanti
candidati  idonei  secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con
possibile  modificazione  della sede e del corso di studi (solo liceo
classico e liceo scientifico) provvisoriamente assegnati.
    2.  Saranno  considerati  rinunciatari all'ammissione, e pertanto
esclusi,   i   candidati   che   senza  giustificato  motivo  non  si
presenteranno  nella  sede  e  nel  giorno loro fissato. I candidati,
invece,  che  comunicheranno  al  Comando  della  Scuola  militare di
assegnazione  di  non  potersi  presentare  per  giustificato motivo,
producendo   la   relativa  documentazione  giustificativa,  potranno
ottenere una proroga, comunque non superiore a sette giorni.
    3.  All'atto  della  presentazione  alla Scuola cui saranno stati
assegnati  i  candidati  dovranno  produrre,  a  pena di decadenza, i
seguenti documenti:
      a) fotografia recente, formato tessera (4x5), con l'indicazione
leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e' richiesta alcuna
autenticazione;
      b) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del  liceo  per  il  quale  hanno concorso, nonche' il nulla osta del
Preside   dell'Istituto   scolastico,   entrambi   necessari  per  il
trasferimento  al  liceo  annesso  alla Scuola militare. Le firme dei
capi  delle Scuole parificate o legalmente riconosciute apposte sulle
pagelle devono essere autenticate dal Provveditore agli studi;
      c) certificato  comprovante  il  numero,  le  date  e  le  dosi
relative  alle vaccinazioni antitetaniche e antitifiche eventualmente
praticate  ed  eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a
medicinali;
      d) atto  di  impegno  firmato  da  entrambi  i  genitori  o dal
genitore  che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  podesta'  o, in
mancanza  di essi, dal tutore, redatto conformemente all'allegato "D"
del presente decreto;
      e) atto  di  assenso all'arruolamento (solo per i candidati che
alla  data  di presentazione alla Scuola abbiano compiuto il 16° anno
di   eta),   secondo   lo  schema  riportato  nell'Allegato  "E"  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
    4.  L'accertamento  della  regolarita'  della  condotta  morale e
civile dei candidati sara' effettuato d'ufficio.
    5.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2   del   presente   decreto,   il  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito  provvedera'  a richiedere, ai
sensi  delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445,  alle  amministrazioni  pubbliche ed enti
competenti   la  conferma  di  quanto  dichiarato  nella  domanda  di
partecipazione   al   concorso   e  nelle  dichiarazioni  sostitutive
sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo.
    6.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il  dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
                            Articolo 14.
                             Esclusioni
    1.  L'Amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere
in  ogni  momento  dal  concorso  qualsiasi candidato che non venisse
ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle
Scuole militari dell'Esercito.
                            Articolo 15.
                       Ordinamento degli studi
    1.  La  Scuola  militare  "Nunziatella"  di  Napoli  e  la Scuola
militare "Teulie" di Milano sono istituti d'istruzione che perseguono
lo scopo di preparare i futuri allievi delle Accademie militari.
    2. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle predette
Scuole militari sono di ordine:
      - classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli
previsti  per  l'intero  corso di liceo classico e per il 3°, 4° e 5°
anno del liceo scientifico;
      -   scientifico   europeo,   con   materie  e  sviluppo  orario
settimanale  come  da  scheda  in allegato "G", che costituisce parte
integrante del presente decreto.
    In  tali  licei sono istituite, per l'insegnamento delle lingue e
della  letteratura  straniera,  le  cattedre  di  inglese, francese e
spagnolo,  quest'ultima  limitatamente al corso del liceo scientifico
europeo.
    3.   Gli   allievi  non  sono  soggetti  al  pagamento  di  tasse
scolastiche.
    4. Durante l'intera permanenza presso la Scuola non e' consentito
agli  allievi ripetere piu' di un anno. In caso diverso, essi cessano
di appartenere alla Scuola.
    5.  Al termine di ogni anno scolastico gli allievi sono giudicati
anche  sotto l'aspetto della disciplina militare, della condotta, del
carattere, delle qualita' morali, delle qualita' fisiche e della loro
idoneita' alla vita militare.
                            Articolo 16.
                 Arruolamento e obblighi di servizio
    1.  Gli  allievi,  appena raggiunto il 16° anno di eta', dovranno
contrarre  uno  speciale  arruolamento  volontario di tre anni per il
compimento  del  corso di studi prescelto; a tal fine potranno essere
contratte successive rafferme di un anno.
    2.  Gli  allievi  che al raggiungimento del 16° anno non vorranno
assoggettarsi al prescritto arruolamento saranno dimessi dalla Scuola
militare.
    3.  Gli  allievi  che  all'atto  dell'accertamento dell'idoneita'
fisica  al  servizio  militare non si trovino nelle condizioni volute
per   essere   arruolati  -  e  sempreche'  si  presuma  che  possano
raggiungere  in breve tempo la prescritta idoneita' fisica - potranno
essere  tenuti in esperimento, previa autorizzazione ministeriale, su
proposta  motivata  dei  Comandante  della  Scuola  militare. In caso
contrario,  potra'  essere  loro  consentito  di  ultimare  gli studi
nell'anno   scolastico   in  corso,  al  termine  del  quale  saranno
allontanati dalla Scuola.
    4.  Durante  la  permanenza  presso  la  Scuola saranno impartite
apposite  istruzioni  militari anche ai giovani non ancora arruolati.
Gli  allievi  che  non  avranno  tratto  profitto  da tali istruzioni
potranno  essere  rinviati  in famiglia d'autorita', anche durante il
corso dell'anno scolastico.
                            Articolo 17.
                    Spese a carico delle famiglie
    1. Sono a carico delle famiglie:
      - una retta annua;
      -  le  spese  per  libri  di  testo,  oggetti  di cancelleria e
disegno;
      -   il   premio  di  assicurazione  infortuni  di  Euro  100,00
(obbligatorio per gli allievi "non arruolati", cioe' che alla data di
presentazione  alla Scuola non abbiano compiuto ancora il 16° anno di
eta).
    2.  La  retta annua a carico delle famiglie per l'anno scolastico
2008-2009  e'  fissata, fermo restando il beneficio delle esenzioni o
riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti, in relazione agli
accertati  redditi  annui lordi delle famiglie stesse, da documentare
con esibizione dell'ultima denuncia dei redditi - ovvero con apposita
dichiarazione  sostitutiva  rilasciata  ai  sensi  e con le modalita'
previste  dalle  disposizioni  del gia' citato decreto del Presidente
della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445 - negli importi appresso
indicati:
      -   Euro   309,87   per   reddito   familiare  annuo  lordo  di
Euro 7.746,85;
      -   Euro   619,75   per   reddito  familiare  annuo  lordo  tra
Euro 7.746,86 e Euro 15.493,71;
      -   Euro   929,62   per   reddito  familiare  annuo  lordo  tra
Euro 15.493,72 e Euro 30.987,41;
      -  Euro  1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore a
Euro 30.987,41.
    Detta  retta dovra' essere corrisposta tassativamente in tre rate
anticipate, coincidenti con data di presentazione, 1° febbraio 2009 e
1° giugno 2009.
    3.  Per  libri  di  testo,  oggetti  di cancelleria e disegno, le
famiglie,  senza  alcuna  eccezione,  devono  versare,  a  titolo  di
anticipo, Euro 440,00.
    4.  L'assicurazione  e'  obbligatoria  per  fornire la piu' ampia
copertura  contro il rischio di qualsiasi infortunio, compresi quelli
che  possano  colpire  gli allievi durante l'attivita' ricreativa, le
esercitazioni  fuori  sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la
Scuola.  La  polizza,  il cui premio dovra' essere corrisposto in due
rate  (la  prima  all'atto  dell'ammissione  e  la  seconda  entro il
1 febbraio 2009), prevede i seguenti massimali di rimborso:
      a) fino a Euro 51.645,69 per invalidita' permanente;
      b) fino a Euro 51.645,69 per morte;
      c) fino  a  Euro  51.645,69  per  responsabilita'  civile verso
terzi;
      d) fino a Euro 1.032,91 per rimborso massimo per ciascuna delle
seguenti spese: mediche, chirurgiche e rette di degenza.
    5.  All'atto  dell'ammissione,  pertanto,  gli  allievi, salvo le
esenzioni appresso indicate, dovranno versare:
      a) prima  rata  della  retta  di  cui  al  comma 2 del presente
articolo;
      b) Euro 440,00 quale anticipo spese libri, ecc.;
      c) Euro 50,00 quale prima rata del premio di assicurazione.
    I giovani che all'atto della presentazione non comprovino di aver
eseguito tali versamenti non saranno ricevuti nell'Istituto.
    6. Il Comandante della Scuola, tuttavia, ove dai documenti di cui
al successivo articolo 18 presentati dalle famiglie abbia sufficienti
elementi  per  ritenere  che un giovane abbia titolo alla concessione
della  intera  retta  o  della  mezza  retta  gratuita, puo' ricevere
l'allievo,    soprassedendo   temporaneamente   dal   richiedere   il
versamento,   in   attesa   della  decisione  ministeriale  circa  il
riconoscimento del titolo ai benefici.
    7.   La   Scuola,  all'atto  dell'ammissione,  inviera'  comunque
tempestivamente  alla  famiglia  avviso  con  l'indicazione di quanto
dovuto per l'allievo.
    8.  Le  famiglie  sono  tenute, inoltre, al rimborso di somme che
venissero eventualmente anticipate all'allievo per spese di carattere
generale  straordinario strettamente indispensabili, o per far fronte
ad eventuali danni (individuali o collettivi).
    9.  Tutti  i  pagamenti a qualunque titolo dovuti dovranno essere
effettuati mediante versamenti sui seguenti conti correnti postali:
         per   gli  ammessi  alla  Scuola  militare  di  Napoli:  c/c
n. G.A.16134801,  intestato  alla  Scuola  militare  "Nunziatella" di
Napoli;
      -   per  gli  ammessi  alla  Scuola  militare  di  Milano:  c/c
n. 37199205, intestato alla Scuola militare "Teulie" di Milano.
                            Articolo 18.
               Dispensa totale o parziale della retta
    1. E' accordato il beneficio della dispensa della intera retta:
      a) agli orfani di guerra (o equiparati) ;
      b) agli  orfani  di  dipendenti  militari  e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
    2. E' accordato il beneficio della dispensa della mezza retta per
benemerenze di famiglia:
      a) ai  figli  dei  decorati dell'Ordine Militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor Militare;
      b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o  infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella  A  annessa  alla  legge  10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
      c) ai   figli   di   militari   di  carriera,  di  ufficiali  e
sottufficiali  di  complemento  richiamati in temporaneo servizio che
per  il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
    3. I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia possono farsi
valere  nei  riguardi del padre, della madre, dei genitori adottivi e
del patrigno, sempreche' il giovane risulti a carico.
    4. E' accordato il beneficio della dispensa della mezza retta per
merito personale:
      -  nel  primo anno dei liceo classico, nel terzo anno del liceo
scientifico  e  nel  terzo  anno  del liceo scientifico europeo, agli
allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei
candidati  ammessi,  purche' abbiano superato gli esami di ammissione
con una media complessiva non inferiore agli 8/10;
      -  negli  anni  scolastici  successivi,  agli allievi che negli
scrutini  dell'anno  scolastico precedente risultino classificati nei
primi  due  decimi  dei  promossi al corso superiore, purche' abbiano
riportato una media complessiva non inferiore agli 8/10.
    5.  Possono  cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
di  mezze  rette  per  benemerenze  diverse, l'una per benemerenze di
famiglia e l'altra per merito personale.
    6.  Il beneficio della dispensa totale o parziale della retta per
benemerenze  di  famiglia non viene accordato durante il tempo in cui
l'allievo ripete l'anno di corso per insuccesso negli studi.
    7.  Per ottenere il beneficio della dispensa della retta intera o
della  mezza retta, e' necessario che venga prodotta apposita istanza
contenente  le  dichiarazioni  di  cui  ai  successivi commi 10 e 11,
secondo  lo  schema riportato nell'Allegato "F" che costituisce parte
integrante del presente decreto.
    8.  Qualora  il  titolo  che  da'  diritto  al  beneficio venga a
maturare  successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la
domanda  per  la  concessione  del  beneficio  stesso  dovra'  essere
presentata nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale sia
stato  accertato  il fatto che costituisce titolo per la concessione.
In tal caso il beneficio richiesto sara' accordato, se spettante, con
effetto retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo.
    9.  Il  Comando  della  Scuola  militare interessata, ricevute le
domande,  ne  curera'  l'istruttoria,  accertando la regolarita' e la
completezza  della documentazione a ciascuna allegata richiedendo, se
del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria
all'accertamento  della  sussistenza  del  titolo  che  dia  luogo al
beneficio  richiesto.  Completata  l'istruttoria  inviera' le domande
alla Direzione Generale per il personale militare per le decisioni.
    10. Per ottenere la dispensa della intera retta di cui al comma 1
del   presente   articolo   alla  domanda  dovranno  essere  allegate
dichiarazioni  sostitutive,  rilasciate  con  le modalita' e ai sensi
delle  disposizioni  del  gia'  citato  decreto  del Presidente della
Repubblica   28 dicembre   2000,  n. 445,  dello  stato  di  famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti:
      a) per gli orfani di guerra o equiparati:
        -  copia dello stato di servizio o del foglio matricolare del
genitore;
        -  certificato  d'iscrizione  nell'elenco  provinciale  degli
orfani di guerra;
      b) per  gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio:
        - stato di servizio o del foglio matricolare del genitore;
        - decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
    11.  Per ottenere la dispensa della mezza retta di cui al comma 2
del   presente   articolo   alla  domanda  dovranno  essere  allegate
dichiarazioni  sostitutive,  rilasciate  con  le modalita' e ai sensi
delle disposizioni del piu' volte citato decreto del Presidente della
Repubblica   28 dicembre   2000,  n. 445,  dello  stato  di  famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti:
      a) per i figli dei decorati dell'Ordine Militare d'Italia e dei
decorati   di   medaglia   d'oro   al  valor  Militare:  brevetto  di
concessione, oppure lo stato di servizio militare da cui risultino le
concessioni;
      a) per  i  figli  di  mutilati  ed invalidi di guerra: stato di
servizio  militare  del  genitore  o  decreto  concessivo di pensione
privilegiata di guerra;
      b) per  i  figli  di  ufficiali  e  sottufficiali  in  servizio
permanente: stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
      d) per  i  figli  di  ufficiali  di  complemento, richiamati in
temporaneo  servizio,  che per il servizio prestato abbiano acquisito
il  diritto  al trattamento di quiescenza: stato di servizio o foglio
matricolare del padre;
      e) per  i  figli  di  dipendenti  civili  di ruolo dello Stato:
estratto matricolare;
      f) per  i  figli  di  titolari  di  pensioni ordinarie civili e
militari dello Stato: decreto di pensione del genitore.
    12.  I  candidati,  qualora  lo  gradiscano,  hanno  facolta'  di
produrre,   in  luogo  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  ai
precedenti  commi  10  e  11,  i  relativi documenti a sostegno della
richiesta di esenzione.
    13.  La dispensa della mezza retta per merito personale di cui al
precedente  comma  4  del presente articolo sara' accordato d'ufficio
dalla  Direzione  Generale per il personale militare, su proposta dei
Comandi delle Scuole militari.
                            Articolo 19.
                   Trattamento dei dati personali
    1.  Ai  sensi degli articoli 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai candidati
saranno  raccolti  dal  Centro  di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito di Foligno, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno   trattati   presso   una   banca  dati  automatizzata  anche
successivamente all'eventuale ammissione alle Scuole per le finalita'
inerenti  alla gestione del rapporto instaurato con l'Amministrazione
militare.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  candidato,  nonche',  in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3.  L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che  lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore   Generale   della  Direzione  Generale  per  il  personale
militare,  titolare  del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il  Comandante  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento Nazionale
dell'Esercito di Foligno.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto dalla
vigente  normativa,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
      Roma, 21 febbraio 2008
                           Il Generale di Corpo d'Armata: Panunzi