Concorso per 38 dottori di ricerca (umbria) UNIVERSITA' DI PERUGIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 38
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 13 del 15-02-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DI PERUGIA CONCORSO   (scad.  17 marzo 2008) Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato XXIII ciclo - anno accademico 2007/2008 IL RETTORE Visto l'art. 4 de ...
Ente: UNIVERSITA' DI PERUGIA
Regione: UMBRIA
Provincia: PERUGIA
Comune: PERUGIA
Data di inserimento: 27-02-2008
Data Scadenza bando 17-03-2008
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UNIVERSITA' DI PERUGIA
CONCORSO   (scad.  17 marzo 2008)
Bando  di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato XXIII ciclo
- anno accademico 2007/2008
                             IL RETTORE
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
    Visto   il   decreto   ministeriale   30 aprile   1999,   n. 224,
"Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca";
    Visto   il   regolamento   dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca
dell'Universita',  emanato  con  decreto rettorale n. 392 del 4 marzo
2004;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Vista  la delibera del Senato accademico assunta nella seduta del
5 luglio  2007,  relativa  al riparto delle borse di dottorato tra le
aree  scientifico  disciplinari  ed  all'attribuzione  delle borse di
studio  finanziate  dal  Ministero  sul  fondo  per  il  sostegno dei
giovani;
    Vista  la delibera del Consiglio di amministrazione assunta nella
seduta  del  18 luglio  2007, concernente la copertura finanziaria di
centodue  borse di studio di dottorato, l'attribuzione delle borse di
studio finanziate dal Ministero sul fondo per il sostegno dei giovani
e l'autorizzazione all'emanazione del relativo bando di concorso;
    Visto l'art. 40 dello statuto dell'Ateneo;
    Visti     i     verbali     delle    commissioni    delle    aree
scientifico/disciplinari;
    Visti  i  decreti  ministeriali n. 263/2004 e n. 492/2005 con cui
sono  state  assegnate  a  questa  Universita' le borse di studio sul
fondo di sostegno dei giovani;
    Visto  il  decreto  rettorale n. 1624 del 26 luglio 2007, con cui
sono  state  stabilite  le  fasce  di  contributo  per l'accesso e la
frequenza ai corsi a decorrere dall'anno accademico 2007/2008;
    Visto il decreto rettorale n. 1711 del 27 luglio 2005, con cui e'
stato   approvato   lo   schema   tipo  di  lettera  di  impegno  per
l'attivazione,  la  regolamentazione ed il finanziamento, da parte di
enti  finanziatori,  di  borse  di  studio  per corsi di dottorato di
ricerca;
    Visto  il decreto rettorale n. 1722 del 28 luglio 2005 con cui si
autorizza  l'ufficio alta formazione dottorato di ricerca ad attivare
corsi  di  dottorato di ricerca con borse finanziate da parte di enti
pubblici,   previa   specifica   lettera   di   impegno   del  legale
rappresentante,  dalla  quale  risultino  gli  estremi delle delibere
adottate  dai  rispettivi  organi  deliberanti  e  da parte di enti e
soggetti  privati,  previa  sottoscrizione  dell'accordo e versamento
dell'intero  importo  finanziato  o rilascio di apposita fideiussione
bancaria o assicurativa;
    Visti  gli accordi e le comunicazioni pervenuti da enti esterni e
Universita'  per il finanziamento di borse di studio aggiuntive per i
corsi di dottorato di ricerca;
    Visti  i  decreti rettorali n. 2929 del 27 dicembre 2007 e n. 115
del  22 gennaio 2008 di istituzione e attivazione del XXIII ciclo dei
corsi  di  dottorato  di ricerca di cui ai decreti rettorali medesimi
aventi  sede  amministrativa  presso  l'Universita'  degli  studi  di
Perugia  -  anno  accademico  2007/2008,  ed  e' stata autorizzata la
emanazione  di  un nuovo bando per il medesimo ciclo dei dottorati di
ricerca gia' attivati e andati deserti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          I n d i z i o n e
    E'  indetto  presso l'Universita' degli studi di Perugia concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca di seguito elencati:

          ---->  Vedere elenco da pag. 36 a pag. 39  <----

        
      
                               Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
    Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso di
ammissione  di  cui  al  precedente  articolo coloro i quali siano in
possesso,  alla  data  di  scadenza del presente bando, di diploma di
laurea  conseguito  secondo  l'ordinamento  precedente all'entrata in
vigore  del  decreto  ministeriale  n. 509/1999,  come modificato dal
decreto   ministeriale   n. 270/2004,   o  di  laurea  specialistica,
conseguita  presso  Universita'  italiane,  in  conformita'  a quanto
precisato  all'art. 1  del  presente bando di concorso in merito alle
lauree   richieste   per   l'ammissione,  ovvero  di  analogo  titolo
accademico  conseguito  presso  Universita'  straniere,  riconosciuto
equipollente   o  di  cui  si  chiede  l'equipollenza  ai  soli  fini
dell'ammissione al corso.
    I  candidati  con  titolo di studio conseguito presso Universita'
straniere  devono allegare alla domanda di concorso i documenti utili
a consentire al Senato accademico la dichiarazione di equipollenza in
parola  e dovranno allegare alla domanda il diploma di laurea o copia
autenticata,  corredato  di  traduzione ufficiale in lingua italiana,
legalizzato  (ove  necessario)  e  dichiarato  di valore a cura della
Rappresentanza   diplomatica   consolare   italiana   competente  per
territorio nel Paese di conseguimento del titolo.
    Le  domande  che  perverranno  prive  o  carenti  della  suddetta
documentazione non potranno essere considerate valide.
    Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati A
e  A1  (in  caso  di  richiesta  di  equipollenza),  che  fanno parte
integrante  del  presente  bando,  con  tutti  gli  elementi  in essi
richiesti.

        
      
                               Art. 3.
                        Domande di ammissione
    La  domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in  forma  di  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione/atto di
notorieta',   ai  sensi  degli  articoli 46  e  47  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 445/2000, secondo lo schema allegato
(allegato  A  -  allegato  A1 nel caso di richiesta di equipollenza),
debitamente   firmata,  a  pena  di  esclusione,  ed  indirizzata  al
Magnifico  rettore  dell'Universita'  degli studi di Perugia - Piazza
dell'Universita'  n. 1 -  Perugia,  dovra' pervenire entro il termine
perentorio  di  trenta  giorni,  che  decorre dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami",
mediante  il servizio postale o mediante consegna diretta all'ufficio
protocollo  dell'ateneo  nei  giorni  lunedi',  mercoledi' e venerdi'
dalle  ore 9 alle ore 13 e nei giorni martedi' e giovedi' dalle ore 9
alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17.
    Qualora  il  termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
    Ai  fini del rispetto del termine perentorio di trenta giorni per
la  presentazione della domanda di partecipazione, fara' fede solo il
timbro   di  arrivo  del  protocollo  dell'Ateneo.  Pertanto  saranno
irricevibili le istanze che perverranno oltre tale termine, ancorche'
spedite entro il termine dei trenta giorni prima indicato.
    La  domanda  deve  essere sottoscritta con firma autografa, senza
necessita'  di  autenticazione,  in  presenza  del dipendente addetto
ovvero  sottoscritta  e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata  di  un  documento di identita' in corso di validita' del
sottoscrittore, pena l'esclusione.
    Nella  domanda  l'aspirante  alla  partecipazione  al concorso di
ammissione  al  dottorato di ricerca deve dichiarare sotto la propria
responsabilita',  ai  sensi  degli  articoli 46  e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000:
      1) le  proprie  generalita',  la data e il luogo di nascita, la
residenza e il domicilio eletto ai fini del concorso (specificando il
codice  di avviamento postale) e, se possibile, il numero telefonico,
il  fax  e  l'indirizzo  di posta elettronica, con espresso impegno a
comunicare  tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto riguarda
i  cittadini comunitari ed extracomunitari, si richiede l'indicazione
di  un recapito italiano o della propria Ambasciata in Italia, eletta
quale proprio domicilio;
      2) indicazione   del  singolo  ed  esatto  nome  del  corso  di
dottorato,  per  il  quale  presenta  domanda  di  partecipazione  al
concorso per l'ammissione;
      3) la propria cittadinanza;
      4) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini comunitari o extracomunitari);
      5) il  titolo  di  studio, richiesto ai sensi dell'art. 1 quale
requisito  di ammissione, posseduto, nonche' la data di conseguimento
e  l'Universita' che lo ha rilasciato e la relativa votazione, ovvero
il  titolo  equipollente  (o  di  cui  si  chiede  l'equipollenza) se
conseguito presso una Universita' straniera;
      6) le lingue straniere conosciute;
      7) la  lingua  in  cui si chiede di sostenere le prove di esame
(se diversa da quella italiana);
      8) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
      9) di  essere/non essere cittadino extracomunitario titolare di
borsa di studio M.A.E.;
      10) di  optare  per la cittadinanza italiana nel caso di doppia
cittadinanza, di cui una sia quella italiana;
      11) solo  per  i portatori di handicap: l'ausilio necessario in
relazione  al  proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
    Qualora  il candidato intenda partecipare al concorso per diversi
corsi  di  dottorato  dovra'  presentare distinte domande, e relativa
documentazione, per ognuno di essi.
    A ciascuna domanda i concorrenti debbono allegare:
      fotocopia di un documento di identita' in corso di validita';
      autocertificazione  resa  mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione,  conformemente  all'allegato  Mod.  B,  ai  sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445
attestante  il  possesso  del  titolo  di  studio  richiesto ai sensi
dell'art. 1 quale requisito di ammissione, posseduto, nonche' la data
di  conseguimento  e l'Universita' che lo ha rilasciato e la relativa
votazione,  e  le  votazioni  riportate nei singoli esami di profitto
(solo per coloro che hanno conseguito il titolo in Italia);
      il   diploma  di  laurea  o  copia  autenticata,  corredato  di
traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato (ove necessario)
e  dichiarato  di  valore  a  cura  della  Rappresentanza diplomatica
consolare   Italiana   competente   per   territorio   nel  Paese  di
conseguimento  del  titolo  nonche' i documenti utili a consentire al
Senato accademico la dichiarazione di equipollenza;
      eventuali pubblicazioni in unica copia;
      eventuali altri titoli in unica copia;
      elenco  in  duplice  copia  delle  pubblicazioni  e  dei titoli
presentati in allegato alla domanda.
    La  mancata  produzione  dei  titoli  necessari  ad  attestare il
possesso  dei  requisiti  di partecipazione comporta l'esclusione dal
concorso.
    A  pena  di  non valutazione i titoli e le pubblicazioni dovranno
essere  prodotti  secondo  le  modalita'  sottoindicate  ed  entro il
termine perentorio di presentazione della domanda di ammissione.
    A  pena  di  non  valutazione i titoli, in carta libera, dovranno
essere presentati in una delle seguenti modalita':
      - originale o copia autenticata;
      - copia    dichiarata    conforme   all'originale,   ai   sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
mediante  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' di cui
all'art. 47  dello  stesso  decreto  del  Presidente della Repubblica
n. 445/2000  (allegato B),  dai  soggetti a cio' autorizzati ai sensi
della  normativa  vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati
membri    dell'Unione    europea,    senza   limitazioni;   cittadini
extracomunitari con le limitazioni piu' sotto specificate);
      - autocertificazione   del   possesso  dei  titoli,  effettuata
mediante  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione o di atto di
notorieta',   ai  sensi  degli  articoli 46  e  47  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 445/2000, resa utilizzando l'allegato
B,  dai  medesimi  soggetti  di  cui  al  precedente  punto,  a  cio'
autorizzati ai sensi della normativa vigente.
    A pena di non valutazione, ai titoli redatti in lingue diverse da
quelle  italiana,  francese, inglese, tedesca e spagnola, deve essere
allegata  una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui
e'  consentito,  redatta dal candidato e dichiarata conforme al testo
originale  mediante  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta'
resa  dal  candidato  stesso  ai  sensi  dell'art. 47 del decreto del
Presidente   della   Repubblica   n. 445/2000   (allegato   B)   (per
l'indicazione  dei  casi  in  cui e' consentita l'utilizzazione delle
dichiarazioni  sostitutive  si vedano i successivi commi del presente
articolo).
    A  pena  di  non  valutazione,  le  pubblicazioni  debbono essere
allegate   in   una   delle   seguenti  modalita':  originale,  copia
autenticata  oppure,  limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati ai
sensi  della  normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli
Stati   membri  dell'Unione  europea,  senza  limitazioni;  cittadini
extracomunitari  con  le  limitazioni  piu'  sotto  specificate),  in
fotocopia   corredata   da  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta'  (allegato  B)  con  la quale, ai sensi dell'art. 47 dello
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445/2000, si attesti la
conformita'  all'originale  di  quanto  presentato e si forniscano le
indicazioni  relative  all'autore,  al  titolo dell'opera, al luogo e
alla  data  di pubblicazione ed al numero dell'opera dalla quale sono
ricavati.
    A  pena  di non valutazione, alle pubblicazioni redatte in lingue
diverse  da  quelle  italiana,  francese, inglese, tedesca e spagnola
deve  essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata
conforme  al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei
casi  in  cui  e'  consentito,  redatta  dal  candidato  e dichiarata
conforme  al  testo  originale  mediante dichiarazione sostitutiva di
atto  di  notorieta'  resa dal candidato stesso ai sensi dell'art. 47
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (allegato B)
(per  l'indicazione  dei  casi  in  cui e' consentita l'utilizzazione
delle  dichiarazioni  sostitutive  si  vedano  i successivi commi del
presente articolo).
    Sono  valutabili  ai fini della presente procedura di valutazione
comparativa  le  pubblicazioni  edite  (ivi  compresi gli estratti di
stampa)  ed  i  lavori stampati entro la data di scadenza del termine
per  la  presentazione  delle  domande,  per  i quali, se stampati in
Italia  anteriormente  al  2  settembre  2006,  si  sia  proceduto al
deposito  legale  nelle  forme  di  cui  al  decreto  luogotenenziale
n. 660/1945  oppure,  se  stampati  in  Italia successivamente a tale
data,  si  sia  proceduto  al  deposito  legale nella forme di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 252 del 3 maggio 2006,
purche' prodotti secondo le modalita' sopraindicate.
    Le  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  di atto di
notorieta'   di   cui   all'allegato  B  devono  essere  sottoscritte
dall'interessato   in   presenza   del   dipendente   addetto  ovvero
sottoscritte   e   presentate  unitamente  a  copia  fotostatica  non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi
dell'art. 38,  3°  comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 ai fini della loro validita' ed efficacia.
    Le  predette  dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate
dai  candidati  cittadini  italiani  e  cittadini  degli Stati membri
dell'Unione europea, senza limitazioni.
    I   cittadini   di  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea
regolarmente   soggiornanti   in   Italia   possono   utilizzare   le
dichiarazioni  sostitutive  di  cui  agli articoli 46 e 47 del citato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 445/2000 limitatamente
agli  stati,  alle  qualita'  personali  e  ai  fatti certificabili o
attestabili  da  parte  di soggetti pubblici italiani, fatte salve le
speciali   disposizioni  contenute  nelle  leggi  e  nei  regolamenti
concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e la condizione dello
straniero.
    I   cittadini   di  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea
autorizzati   a   soggiornare  nel  territorio  dello  Stato  possono
utilizzare  le dichiarazioni sostitutive di cui ai citati articoli 46
e  47  nei  casi  in  cui  la  produzione  delle  stesse  avvenga  in
applicazione  di  convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese
di provenienza del dichiarante.
    Qualora  gli  stati,  le  qualita'  personali  e  i  fatti  siano
documentati  mediante  certificati  o  attestazioni  rilasciati dalla
competente  autorita'  dello  Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare  italiana  che  ne  attesta la conformita' all'originale. I
certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita'
estere  debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato
stesso.  Le  firme  sugli  stessi  debbono  essere  legalizzate dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
    L'amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli, anche
a  campione,  e  in  tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Qualora
dal   controllo   emerga  la  non  veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 445/2000,  fermo restando quanto previsto dall'art. 76
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
    Il mancato invio delle pubblicazioni non equivale a rinuncia alla
partecipazione  alle procedure. Tuttavia, le commissioni giudicatrici
valuteranno  i candidati solo sulla base del curriculum e dei titoli,
se  correttamente  prodotti,  e  non  potranno,  pertanto, valutare i
lavori scientifici anche se personalmente conosciuti.
    Sul  plico  contenente  la  domanda e gli allegati sopraindicati,
comprese le pubblicazioni, deve essere riportata la dicitura:
      "Domanda   di   ammissione  al  dottorato  di  ricerca  in.....
..................  facolta'  di..... dell'Universita' degli studi di
Perugia", nonche' il mittente.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
    Non   saranno   prese   in   considerazione   le   domande  e  la
documentazione  prevista dal presente articolo che non siano prodotte
nel termine stabilito dal presente decreto.
    Eventuali  informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione  delle  domande  possono  essere  richiesti all'ufficio
concorsi      (numeri telefonici     075/5852333     2219     e-mail:
concorsi@unipg.it).
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  del  candidato  o  da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato  oppure  tardivo  recapito  delle  comunicazioni  relative al
concorso  per  cause  non  imputabili  a  colpa  dell'amministrazione
stessa,  ma  imputabili  a disguidi postali o telegrafici, a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
    Le  dichiarazioni  formulate  nella  domanda  sono  da  ritenersi
rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001, dai candidati aventi
titolo   all'utilizzazione   delle  forme  di  semplificazione  delle
certificazioni amministrative consentite dal citato decreto.

        
      
                               Art. 4.
                            Prove d'esame
    Le  prove  d'esame  per  l'ammissione  al corso consistono in una
prova   scritta   ed   una   prova  orale,  intese  ad  accertare  la
preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca
scientifica,     nel    settore    scientifico    o    nei    settori
scientifico-disciplinari di riferimento del dottorato. La prova orale
comprende  anche  la  verifica  della conoscenza di una o piu' lingue
straniere, mediante apposito colloquio.
    Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di  Perugia, nelle sedi che verranno indicate con le modalita' di cui
ai commi successivi.
    Il diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e il
luogo  in  cui  le medesime verranno espletate, sara' disponibile sul
sito internet www.unipg.it/studenti, alla voce "dottorati di ricerca"
e all'albo ufficiale di questa Universita', almeno venti giorni prima
dell'espletamento delle prove stesse.
    Non saranno inviate comunicazioni personali in merito.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  d'esame  di cui al
presente  articolo,  i  candidati  dovranno  essere muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
      carta  di  identita',  passaporto,  patente  di  guida, patente
nautica,   libretto  di  pensione,  patentino  di  abilitazione  alla
conduzione   di   impianti   termici,   porto   d'armi,   tessere  di
riconoscimento,  purche'  munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
    I  predetti  documenti  non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
    Qualora   l'interessato  sia  in  possesso  di  un  documento  di
identita'  o  di riconoscimento non in corso di validita', gli stati,
le  qualita'  personali  e  i  fatti in esso contenuti possono essere
comprovati  mediante  esibizione  dello stesso, purche' l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

        
      
                               Art. 5.
                      Commissioni giudicatrici
    Le  commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai corsi
di  dottorato  di  ricerca  saranno formate e nominate in conformita'
alla normativa vigente presso l'Universita' degli studi di Perugia.
    Le  commissioni  entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica
della  nomina  dovranno espletare tutte le prove concorsuali previste
dal bando di concorso.

        
      
                               Art. 6.
                        Punteggio delle prove
    La  commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla
prova orale. La commissione procede alla determinazione, nella seduta
preliminare,  dei  criteri  di  valutazione  dei titoli e delle prove
d'esame.
    La  valutazione  dei titoli e' effettuata dalla commissione prima
dello  svolgimento della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale
soltanto  i  candidati  che  nella prova scritta abbiano riportato un
punteggio  non  inferiore a 25/40. La prova orale si intende superata
con  il conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40.Le prove
possono  essere  espletate,  a richiesta del candidato, in una lingua
diversa dall'italiano. Tale possibilita' dovra' essere subordinata ad
un'espressa  e  motivata  determinazione  assunta  dalla  commissione
giudicatrice  e comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove
di concorso.
    Al  termine  di  ogni  seduta  prevista  per  la  prova  orale la
commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa.
    Ultimata  la  prova  orale,  la commissione redige la graduatoria
generale  di  merito  sommando,  per  ciascun candidato, il punteggio
delle due prove e dei titoli.
    I     verbali    del    concorso    devono    essere    trasmessi
all'amministrazione che, entro i quindici giorni successivi, provvede
con decreto pettorale all'approvazione degli atti del concorso ovvero
al    rinvio    degli   stessi   alla   commissione   per   eventuali
regolarizzazioni  ed integrazioni. Dopo l'approvazione le graduatorie
vengono pubblicate sul sito web e sull'albo dell'Universita'.
    Gli atti dei concorsi sono pubblici.
    Ai  candidati  e'  consentito  l'accesso nei modi stabiliti dalla
legge   n. 241/1990  e  dal  regolamento  di  Ateneo  in  materia  di
procedimento    amministrativo    e    di    diritto    di   accesso.
L'amministrazione   puo'   rinviare   l'accesso   al   momento  della
conclusione del concorso.

        
      
                               Art. 7.
                         Ammissione ai corsi
    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro   accettazione   entro   quindici   giorni  dalla  comunicazione
dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo
l'ordine  della  graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli
ammessi rinunci prima dell'inizio del corso.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    Il   collegio  dei  docenti,  valutata  la  compatibilita'  delle
strutture  di  ricerca,  puo'  ammettere in soprannumero un numero di
idonei non superiore al totale dei posti messi a concorso:
      a) candidati  idonei  nella  graduatoria generale di merito che
fruiscano  di  assegni  di  ricerca ai sensi della legge n. 449/1997,
art. 51;
      b) candidati  stranieri,  idonei  nella graduatoria generale di
merito,  che  risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal
Ministero  degli affari esteri, ovvero di borse finanziate da governi
di altri paesi oppure da enti/Universita' estere;
      c) candidati   appartenenti  a  paesi  con  i  quali  esista  o
specifico  accordo  intergovernativo  seguito da apposita convenzione
con  l'Ateneo  o  specifiche  convenzioni  con  l'Ateneo (senza oneri
finanziari  obbligatori per l'Universita' di Perugia). La convenzione
determina  le  modalita' di iscrizione al dottorato e la possibilita'
che  un  anno  del  dottorato  stesso  possa  essere  compiuto presso
l'Universita'  del Paese con il quale e' stata stipulata la specifica
convenzione;  nel  caso in cui la convenzione intervenga con un Paese
dell'Unione   europea,  il  titolo  cosi'  conseguito  e'  denominato
"Dottorato europeo", se la convenzione lo prevede.

        
      
                               Art. 8.
                  Documenti per l'immatricolazione
    I  candidati  ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio  di  giorni  quindici  a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i
seguenti documenti:
      a) domanda di iscrizione al corso contenente:
        - autocertificazione di cittadinanza;
        - autocertificazione  del  diploma  di laurea con la relativa
votazione;
        - in   caso   di   eventuale  iscrizione  ad  una  scuola  di
specializzazione  o  corso di laurea, l'impegno scritto a sospenderne
la frequenza;
        - dichiarazione  di non aver usufruito in precedenza di borse
di studio di dottorato.
    I  cittadini  comunitari  ed  extracomunitari  devono  essere  in
possesso,   fatta  eccezione  della  titolarita'  della  cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica.
      b) una  fotocopia  del  documento  di  identita'  in  corso  di
validita'.

        
      
                               Art. 9.
                           Borse di studio
    Ai sensi dei decreti di attivazione dei corsi di dottorato di cui
al  presente  bando,le borse di studio, il cui numero e' indicato per
ciascun  corso  di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate,
previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito
nelle  rispettive  graduatorie  di merito formulate dalle commissioni
giudicatrici,  per  un  importo  pari  a  quello determinato ai sensi
dell'art. 1  comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive modificazioni.
    A  parita'  di  merito,  per  tutti coloro utilmente collocati in
graduatoria,   prevale  la  valutazione  della  situazione  economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
    Nel  caso  in cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel
corso  dell'anno  alla  borsa  di  studio, questa verra' assegnata al
primo  dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla borsa
di  studio  si  intende definitiva, anche se il dottorando continua a
frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera  durata  del  corso;  le  borse  sono  confermate  con  il
passaggio all'anno successivo.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e' aumentato per l'eventuale
periodo  di  soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Tali
periodi  non  possono complessivamente superare la meta' della durata
del  corso,  salvo  i  corsi  soggetti  a diversa disciplina legale o
convenzionale.  Per  periodi  di formazione di durata superiore a sei
mesi  consecutivi  e'  necessario  il  parere favorevole del collegio
docenti;   per   periodi   di   durata   inferiore  il  consenso  del
coordinatore.

        
      
                              Art. 10.
               Contributi per l'accesso e la frequenza
    Ai sensi dei decreti di attivazione dei corsi di dottorato di cui
al  presente bando, l'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai
corsi e' graduato secondo fasce di condizione economica definite come
segue:

            ---->  Vedere elenco alle pagg. 43-44  <----

        
      
                              Art. 11.
                      Attivita' dei dottorandi
    I  dottorandi  sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste  per  il curriculum formativo, svolgere attivita' di ricerca
relativa  al  piano approvato dal collegio docenti frequentando tutte
le  attivita' per loro previste, con pieno impegno e per il monte-ore
richiesto,  dedicandosi  ai  programmi  di  studio  individuale, ed a
presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione
sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una
tesi di ricerca con contributi originali.
    Ai   dottorandi  puo'  essere  affidata  una  limitata  attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, non eccedente le 50 ore per anno
accademico,  previo  parere favorevole del collegio dei docenti; tale
attivita'   non  deve  in  ogni  caso  compromettere  l'attivita'  di
formazione  alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il bilancio
dell'Ateneo  e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle Universita'.
    A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore  la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato.  Il  provvedimento  di  esclusione  per gravi inadempienze
nello  svolgimento  dell'attivita'  di  ricerca,  in  relazione  alle
modalita'  stabilite  dal  collegio  dei  docenti, comporta la revoca
della  borsa  con  obbligo  di  restituzione dei ratei gia' percepiti
relativi  all'anno  per  cui e' stato emesso il provvedimento stesso,
qualora   l'interessato  non  abbia  ottenuto  l'ammissione  all'anno
successivo.
    Il  servizio  militare,  la  maternita'  e le assenze per grave e
documentata  malattia  possono  comportare  la sospensione dal corso,
previa   autorizzazione   del   collegio  dei  docenti.  In  caso  di
sospensione  di  durata  superiore  a  trenta  giorni, verra' sospesa
l'erogazione  della  borsa  di  studio, che verra' ripresa al termine
della sospensione.
    E'  vietata  la  contemporanea  iscrizione  ad  un altro corso di
dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea,
fatta salva la possibilita' di partecipare a corsi presso Universita'
straniere  nel  caso che cio' sia previsto in sede di convenzione con
le Universita' stesse.
    E'  vietata  la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne  quelle  concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
    Chi  ha  gia'  usufruito  di  una borsa di studio per un corso di
dottorato  anche  per  un  periodo  inferiore  al  triennio  non puo'
usufruirne una seconda volta.

        
      
                              Art. 12.
                       Conferimento del titolo
    Il  titolo  di  dottore  di ricerca e' conferito dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale.
    Nelle  more della consegna del diploma originale e' rilasciata la
relativa certificazione.
    L'Universita',  successivamente  al  rilascio del titolo, cura il
deposito  della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e
Firenze.

        
      
                              Art. 13.
    Restituzione della documentazione presentata per l'ammissione
    I  candidati  potranno  richiedere,  trascorsi quattro mesi dalla
data  di  approvazione  degli atti del concorso ed entro i successivi
due mesi, la restituzione della documentazione presentata.
    La restituzione sara' effettuata, nei termini sopraddetti e salvo
eventuale  contenzioso  in  atto,  direttamente  all'interessato  o a
persona   munita   di  delega.  Trascorsi  i  termini  di  cui  sopra
l'Universita'  non  e'  piu' responsabile della conservazione e della
restituzione della documentazione.

        
      
                              Art. 14.
                   Trattamento dei dati personali
    Ai  sensi  dell'art. 13  del  decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  l'Universita'  degli  studi  di  Perugia, per le finalita' di
gestione   della  procedura  di  valutazione  comparativa  e  saranno
trattati  presso  una  banca dati automatizzata anche successivamente
all'instaurazione del rapporto di lavoro medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
    Ai  candidati  sono  riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Universita' degli studi
di Perugia.

        
      
                              Art. 15.
                    Responsabile del procedimento
    Responsabile  del  procedimento  di cui al presente decreto e' il
responsabile  dell'ufficio  concorsi,  dott.ssa  Anna Grazia Baldelli
e-mail: concorsi@unipg.it, tel. 075/5852333 2219 - fax 075/5855168.

        
      
                              Art. 16.
                             Pubblicita'
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". A
decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  dell'avviso,  il  presente
decreto  verra'  affisso  all'albo  ufficiale  dell'Universita' degli
studi   di   Perugia  e  sara'  consultabile  al  seguente  indirizzo
telematico:  http://www.unipg.it/studenti   alla  voce  "dottorati  di
ricerca".

        
      
                              Art. 17.
                         Disposizioni finali
    Per  quanto  non  previsto  nel  presente  bando  si rimanda alla
normativa  vigente  in  materia  di  dottorati  di ricerca e a quanto
stabilito  dal regolamento per i corsi di dottorato di questo Ateneo,
emanato con decreto rettorale n. 392 del 4 marzo 2004.
      Perugia, 7 febbraio 2008
                                              Il rettore: Bistoni