Concorso per 1 lavoratore a progetto (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso di progettazione

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso di progettazione
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 11 del 08-02-2008
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE CONCORSO   (scad.  30 aprile 2008) Bando per la presentazione di progetti di azioni in favore dei giovani, ai sensi dell'articol ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 21-02-2008
Data Scadenza bando 30-04-2008
Condividi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE
CONCORSO   (scad.  30 aprile 2008)
Bando  per  la  presentazione  di  progetti  di  azioni in favore dei
giovani,  ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 21 giugno
2007.
                               Art. 1.
                          Oggetto del bando
    1.  Con  il presente bando si intende dare attuazione a programmi
di  azioni  a rilevanza nazionale volti a promuovere presso i giovani
la  cultura  della  legalita' e il dialogo interculturale, a favorire
l'inserimento  nella vita sociale anche attraverso interventi volti a
incentivare  i  consumi  meritori,  la  mobilita'  territoriale  e il
turismo.
    2.  A  tal  fine  il dipartimento per le politiche giovanili e le
attivita'  sportive (di seguito dipartimento) provvede a selezionare,
sulla  base  dei  criteri  e  delle modalita' di seguito riportate, i
progetti che maggiormente perseguono gli obiettivi proposti.

        
      
                               Art. 2.
                 Obiettivi e dimensione dei progetti
    1.   Costituiscono   oggetto   del  presente  avviso  i  progetti
riferibili ai seguenti ambiti:
      a) rispetto  della  legalita'  e  promozione della cittadinanza
attiva: si tratta di progetti volti a promuovere l'affermazione della
cultura  della  legalita'  e  la  diffusione  di  una  pratica  della
cittadinanza   attiva,   anche   con   riferimento   al  concetto  di
sostenibilita' ambientale;
      b) promozione del dialogo interculturale: si tratta di progetti
destinati  a  promuovere  una idea della societa' multiculturale come
occasione di arricchimento e di creativita';
      c) creazione   e   sviluppo   di   luoghi   di  incontro  e  di
socializzazione:  si  tratta  di  progetti  destinati ad agevolare il
rinvenimento  di  spazi  destinati  ai  giovani,  al  di  fuori della
famiglia  e  della scuola, per migliorare la capacita' relazionale di
ciascuno,   l'attitudine  allo  scambio  culturale  e  la  formazione
extracurriculare;
      d) incentivazione  dei  consumi meritori: si tratta di progetti
destinati  a  favorire  l'accesso  a beni e servizi necessari per una
effettiva  formazione  personale  e  professionale  dei  giovani  e a
favorire  l'inclusione sociale, anche attraverso il superamento delle
diseguaglianze  nella  conoscenza  e  nell'uso delle nuove tecnologie
informatiche;
      e) mobilita'  territoriale  e  turismo  giovanile: si tratta di
progetti   destinati   a   favorire  la  mobilita'  dei  giovani  sul
territorio,  anche  per  ragioni  connesse  alla  formazione  e  alla
professione nonche' il turismo inteso come investimento a fini di una
effettiva crescita culturale dei giovani.
    2.  Sono  considerati  di  rilevanza  nazionale  i  progetti  che
esplichino i loro effetti sul territorio di almeno sei regioni.

        
      
                               Art. 3.
                      Destinatari dei progetti
    1.  I  progetti  devono essere attuati sul territorio nazionale e
rivolti a favore dei giovani, cittadini italiani o stranieri, di eta'
compresa tra i 15 e i 30 anni.

        
      
                               Art. 4.
                         Risorse programmate
    1.  L'ammontare  delle  risorse  destinate  ai progetti di cui al
presente  avviso  e'  di  euro 19.000.000,  a  valere  sulle  risorse
assegnate  al  fondo  per  le politiche giovanili di cui all'art. 19,
comma 2, della legge 4 agosto 2006, n. 248.
    2.  Ciascun progetto e' finanziabile nella misura massima del 70%
del   suo   costo   complessivo.  La  partecipazione  assicurata  dal
proponente,  anche  con  risorse  provenienti  dagli  altri  soggetti
attuatori  e  partner,  non puo' pertanto essere inferiore al 30% del
costo  complessivo  del  progetto;  in  tale quota di cofinanziamento
possono  essere  comprese  risorse  in  natura  (es. personale, sedi,
attrezzature) valorizzate, ai prezzi di mercato, per non piu' del 20%
del  costo  complessivo  del  progetto.  In ogni caso nessun progetto
potra' essere finanziato per un importo superiore a 500.000 euro.

        
      
                               Art. 5.
            Proponenti, attuatori e forme di partenariato
    1.  Possono  presentare  progetti  soggetti privati costituiti da
almeno tre anni e senza scopo di lucro.
    2.  Il proponente deve indicare nel progetto se intende procedere
direttamente all'attuazione del progetto oppure affidarla, in tutto o
in   parte,   ad   uno   o   piu'   soggetti   attuatori,   indicando
dettagliatamente  il  riparto  di  compiti.  I requisiti dell'assenza
dello  scopo  di  lucro e della costituzione da oltre tre anni devono
essere posseduti da tutti i soggetti privati indicati come attuatori.
In  ogni  caso  il  proponente  e' responsabile verso il dipartimento
della attuazione del progetto presentato.
    3.  Possono essere altresi' indicate nel progetto eventuali forme
di  partenariato con altri soggetti pubblici o privati, che apportino
risorse  al  progetto, sulla base di accordi da allegare alla domanda
di cui all'art. 7.
    4. Ciascun proponente puo' presentare un solo progetto.

        
      
                               Art. 6.
                         Durata dei progetti
    1.  Ai  fini  del  presente  bando  sono ammessi alla valutazione
progetti  della durata di un anno. Possono essere altresi' presentati
progetti  pluriennali,  fermo  restando che il finanziamento a carico
del dipartimento e la rendicontazione si limitano ad una annualita'.

        
      
                               Art. 7.
     Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti
    1. I progetti devono essere corredati da:
      a) domanda,  firmata  dal  legale  rappresentante  del soggetto
proponente   ed  accompagnata,  a  pena  di  inammissibilita',  dalla
fotocopia del documento di identita';
      b)  copia  dello  statuto  e  atto costitutivo del proponente e
degli eventuali soggetti attuatori;
      c) formulario  compilato  in  ogni sua parte e sottoscritto dal
legale rappresentante del soggetto proponente (allegato 1);
      d) relazione   illustrativa   del  progetto  nella  quale  sono
descritti:
        contesto e giustificazione del progetto;
        strategia e obiettivi;
        risultati attesi e attivita' previste;
        numero e caratteristiche dei destinatari;
        indicazione  dei  soggetti  pubblici  e privati eventualmente
coinvolti  nel  progetto  e  modalita'  di collegamento tra i diversi
attori dell'intervento, definite e attestate da appositi accordi;
        natura,    caratteristiche   ed   esperienze   del   soggetto
proponente,  nonche'  del  o  dei  soggetti  attuatori se diversi dal
proponente, con riguardo alle attivita' oggetto del progetto;
        modalita' di esecuzione;
        modalita' di valutazione in itinere e di verifica finale;
      e) piano  finanziario,  compilato  analiticamente  e  suddiviso
nelle categorie di spesa indicate al successivo art. 11;
      f) indicazione  delle  risorse  umane  e  strumentali  poste  a
disposizione del progetto, e curricula vitae, in formato europeo, del
responsabile  del  progetto  e  dei  referenti dei soggetti attuatori
eventualmente coinvolti;
      g) autocertificazione  in  ordine  alla  sussistenza di risorse
proprie  in  misura  pari  ad almeno il 30% del costo complessivo del
progetto.

        
      
                               Art. 8.
                     Requisiti di ammissibilita'
    1. Non sono ammissibili i progetti:
      a) che   non   sono   corredati  dalla  documentazione  di  cui
all'art. 7;
      b) che  non  hanno  le  caratteristiche  di rilevanza nazionale
indicate all'art. 2, comma 2;
      c) che prevedono costi in percentuale superiori ai massimali di
cui all'art. 11;
      d) che  siano  finalizzati  in  modo  esclusivo o prevalente ad
attivita' di studio e di ricerca;
      e) inviati   o  consegnati  al  dipartimento  oltre  i  termini
previsti dal presente bando.

        
      
                               Art. 9.
         Assistenza tecnica per la definizione delle domande
    1.  Per  avere informazioni sul presente avviso e sulle procedure
di  presentazione  dei  progetti,  i  soggetti  interessati  potranno
contattare   il  dipartimento  all'indirizzo  di  posta  elettronica:
bandogiovani@governo.it   Laddove   i   quesiti  siano  di  interesse
generale,  le  relative risposte saranno pubblicate come FAQ (domande
frequenti) nel sito http://www.pogas.it/ 
    2.  Entro  quindici giorni dalla pubblicazione del presente bando
sono  rese  disponibili  sullo stesso sito http://www.pogas.it/  note tecniche
esplicative per la compilazione del formulario.

        
      
                              Art. 10.
                      Valutazione dei progetti
    1.   La  valutazione  dei  progetti  e'  effettuata  da  apposita
commissione nominata dal responsabile del dipartimento.
    2.  La  commissione  provvede alla valutazione dei progetti sulla
base dei seguenti criteri:
      a) esperienza   e  capacita'  del  proponente  e  dei  soggetti
attuatori,   anche  in  relazione  ai  risultati  conseguiti  e  alle
competenze impiegate nel progetto;
      b) forme  e  livello  di  partecipazione  al  progetto di altri
soggetti  operanti  nel settore e di partner pubblici, e capacita' di
collegamento in rete, anche con altri programmi analoghi;
      c) dimensione   territoriale  dell'intervento  e  capacita'  di
coinvolgimento  di  una utenza dei possibili destinatari notevolmente
estesa;
      d) rilevanza  del  progetto,  anche  in relazione all'assenza o
carenza  sul  territorio di strutture pubbliche o private in grado di
produrre analoghe azioni o servizi;
      e) qualita'   delle   metodologie   impiegate,   innovativita',
trasferibilita';
      f) efficiente  ed  efficace  impiego  delle  risorse,  grado di
fattibilita'  del progetto e capacita' dei suoi effetti di durare nel
tempo.
    3.  La  commissione,  nella  valutazione dei progetti, assegna un
punteggio cosi' ripartito:
      a) competenze e capacita' organizzativa - punti da 0 a 20;
      b) rilevanza,  dimensione ed efficacia dell'intervento proposto
- punti da 0 a 40;
      c) elementi  di  qualita'  del  progetto, anche con riferimento
alle metodologie impiegate, alla capacita' di collaborazione in rete,
al grado di innovativita' - punti da 0 a 20;
      d) risorse impiegate e grado di efficienza del progetto - punti
da 0 a 20.

        
      
                              Art. 11.
                          Costi ammissibili
    1. Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere:
      a) necessari per l'attuazione del progetto;
      b) previsti nel piano finanziario presentato;
      c) generati  durante  la  durata  del  progetto,  come definita
all'art. 6;
      d) effettivamente sostenuti e registrati nella contabilita' dei
soggetti attuatori;
      e) identificabili,   controllabili  e  attestati  da  documenti
giustificativi originali.
    2. Sono ammissibili i seguenti costi:
      a) i  costi  del  personale,  ivi  comprese  eventuali spese di
viaggio  e di soggiorno (tale voce non puo' superare il 35% del costo
complessivo del progetto);
      b) le  spese  per  l'acquisto  dei  servizi  e  delle forniture
necessari all'espletamento delle attivita' progettuali;
      c) altri  costi  che  derivano  direttamente  dalle esigenze di
realizzazione   del   progetto   quali,   a  titolo  esemplificativo,
diffusione  di  informazioni, realizzazione di materiale informativo,
come brochure, pubblicazioni;
      d) spese  generali, nel limite del 4% del costo complessivo del
progetto.
    3.  Il  finanziamento  non puo' essere finalizzato all'acquisto o
costruzione  di  infrastrutture  fisiche immobiliari, fatta eccezione
per gli eventuali adeguamenti fisici necessari alla realizzazione del
progetto.
    4. Con apposita convenzione da stipulare tra il dipartimento e il
soggetto  proponente saranno disciplinati gli obblighi tra le parti e
gli  oneri  reciproci,  nonche'  le  modalita'  di  monitoraggio  del
progetto e di rendicontazione delle spese.
    5.  Alla  firma  della  convenzione viene erogato un anticipo sul
contributo  non  superiore  al 10%. L'ulteriore erogazione avviene in
due  distinti  momenti:  a  seguito  di una verifica intermedia, e al
termine   del   progetto,   previa   verifica  della  rendicontazione
finanziaria  e della relazione sull'attivita' svolta. Il dipartimento
si  riserva  di revocare in tutto o in parte il contributo in caso di
inadempienze gravi e di omessa o incompleta rendicontazione.

        
      
                              Art. 12.
         Modalita' e termini di presentazione della domanda
    1.   I  soggetti  interessati  alla  presentazione  dei  progetti
dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute
nel presente bando e nel formulario allegato.
    2.  Le  buste  contenenti i progetti (un originale e 2 copie) con
indicazione  del  riferimento  "Progetti  di  azioni  in  favore  dei
giovani",  con  la  dicitura  "non  aprire",  dovranno  pervenire  al
dipartimento  per le politiche giovanili e le attivita' sportive, via
della Mercede n. 9 - 00187 Roma, entro il 30 aprile 2008.
    3.  Le  domande  possono essere spedite con raccomandata a/r, nel
qual caso fa fede il timbro postale di spedizione. La consegna a mano
potra'  effettuarsi  dal  lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 14
presso  il  dipartimento  per  le  politiche giovanili e le attivita'
sportive, via della Mercede n. 9, piano quinto.
      Roma, 23 gennaio 2008
                Il responsabile del dipartimento: Giovanni Marino