Concorso per 1750 volontari di truppa servizio permanente nell'esercito (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1750
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 94 del 27-11-2007
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  27 dicembre 2007) Concorso, per titoli, per l'immissione di 1.750 unita' nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito IL DIR ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 06-12-2007
Data Scadenza bando 27-12-2007
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO   (scad.  27 dicembre 2007)
Concorso,  per titoli, per l'immissione di 1.750 unita' nel ruolo dei
volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito
                        IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
(Decreto n. 170).
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  Amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986,
n. 545,  concernente  l'approvazione  del  Regolamento  di Disciplina
Militare;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante  norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
    Vista  la  legge  22 giugno  1990,  n. 164,  concernente  le pari
opportunita' tra uomo e donna;
    Vista la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125  che  garantisce  pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante
disposizioni  di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990,   n. 241,   nell'ambito  dell'Amministrazione  della  Difesa  e
successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, recante norme
sull'accesso  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni     ed     integrazioni,     concernente    "Attuazione
dell'articolo 3  della  legge  6 marzo  1992,  n. 216,  in materia di
riordino  dei  ruoli,  modifica  alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento  del  personale non direttivo e non dirigente delle Forze
Armate";
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997,  n. 332,  recante  norme  per  l'immissione dei volontari delle
Forze  Armate  nelle  carriere  iniziali della Difesa, delle Forze di
Polizia,  dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa
Italiana;
    Vista  la  legge  16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche e
integrazioni  alla  legge  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista  la  legge  18 giugno  1999,  n. 186,  che ha convertito il
decreto   legge   21 aprile  1999,  n. 110,  recante  "autorizzazione
all'invio   in  Albania  ed  in  Macedonia  di  contingenti  italiani
nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione
militare,  nonche'  rifinanziamento  del  programma italiano di aiuti
all'Albania e di assistenza ai profughi";
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
Armate  e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 1
comma 3 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo  2000,  n. 112,  che ha modificato il decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  22 luglio  1987,  n. 411,  nella parte
relativa  alla  fissazione  dei limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi  per  il  reclutamento  del  personale  dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri;
    Vista  la legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni,
che prevede, tra l'altro, l'emanazione ai sensi della legge 23 agosto
1988,  n. 400, di un regolamento per disciplinare le modalita' per il
reclutamento  ed  il  trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta
inidoneita'   alle  specifiche  mansioni  del  personale  dei  gruppi
sportivi delle Forze di polizia e delle Forze Armate;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione   dell'articolo   1,  comma  5,  della  precitata  legge
20 ottobre   1999,   n. 380,   recante   norme   per   l'accertamento
dell'idoneita'   al  servizio  militare,  con  annesso  elenco  delle
imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non idoneita', che
prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei
bandi  di  concorso  possano  essere  richiesti  specifici  requisiti
psico-fisici;
    Vista   la   direttiva   dello   Stato   Maggiore   dell'Esercito
n. 1700/162.200   del   17 aprile   2000,  concernente  il  controllo
dell'efficienza   operativa  del  personale  in  servizio  permanente
dell'Esercito;
    Visto  il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente
"attuazione  della  direttiva  97/43/Euratom in materia di protezione
sanitaria  delle  persone contro pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni mediche";
    Vista  la  legge  14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per
l'istituzione  del  servizio  militare  professionale,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  e  successive  modificazioni,  con  il quale e' stato
approvato   il   testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio 2001, n. 82, recante
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 196,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle  norme  di  reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forza Armate;
    Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,   concernente   norme   generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche;
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "disposizioni per disciplinare
la   trasformazione   progressiva   dello   strumento   militare   in
professionale,   a  norma  dell'articolo  3,  comma  1,  della  legge
14 novembre 2000, n. 331";
    Visto  il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modifiche,  nella legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante disposizioni
urgenti  per  la  proroga della partecipazione italiana ad operazioni
militari internazionali;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  concernente  "Codice  in  materia di
protezione dei dati personali";
    Visto  il  decreto  legislativo  31 luglio  2003, n. 236, recante
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
8 maggio 2001, n. 215, sopracitato;
    Visto   il  decreto  ministeriale  11 maggio  2004,  adottato  in
attuazione  dell'articolo  1,  comma 6, della citata legge 20 ottobre
1999, n. 380;
    Vista   la   legge  23 agosto  2004,  n. 226  ed  in  particolare
l'articolo 26,   concernente  la  possibilita'  di  bandire  concorsi
straordinari  per  immissioni  nei  ruoli  dei volontari di truppa in
servizio permanente;
    Visto  il  decreto  legislativo  19 agosto  2005, n. 197, recante
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
8 maggio  2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 22 della
legge 23 agosto 2004, n. 226;
    Visto  il  decreto  dirigenziale  emanato in data 5 dicembre 2005
dalla Direzione generale della Sanita' Militare con il quale e' stata
approvata  la  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare;
    Visto  il  decreto  dirigenziale  emanato in data 5 dicembre 2005
dalla Direzione generale della Sanita' Militare con il quale e' stata
approvata la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  decreto  del Presidente della Repubblica in data 12 aprile
2006,  n. 184, recante il regolamento per la disciplina in materia di
accesso   ai   documenti  amministrativi,  in  conformita'  a  quanto
stabilito  nel  capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
    Vista   la   "direttiva  per  l'impiego  del  personale  militare
giudicato    inidoneo    permanentemente    al    servizio   militare
incondizionato  in  modo  parziale  a  seguito  di lesioni, ferite ed
infermita'  connesse  con  l'espletamento dei compiti istituzionali -
edizione  2006",  emanata  dallo  Stato Maggiore dell'Esercito con la
lettera n. 1765 Cod. id. REC1B Ind. cl. 10.03.01/01 in data 11 maggio
2006;
    Visto  il  decreto  legislativo  6 ottobre  2006, n. 275, recante
disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina
della   trasformazione   progressiva   dello   strumento  miliare  in
professionale,  a  norma  dell'articolo  22,  comma  3,  della  legge
23 agosto 2004, n. 226;
    Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 298 recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
    Vista  la  delibera  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali,  emanata  in data 14 giugno 2007, concernente "linee guida
in  materia  di  trattamento  di  dati  personali  di  lavoratori per
finalita' di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico";
    Visto  il  decreto  dirigenziale  emanato  in data 30 agosto 2007
dalla  Direzione  generale  della  Sanita' Militare, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 207  in  data  6 settembre  2007, che apporta
modifiche   all'articolo  2,  lettera  d)  della  "direttiva  tecnica
riguardante  l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
siano  causa di non idoneita' al servizio militare", di cui al citato
decreto  dirigenziale emanato della stessa Direzione generale in data
5 dicembre 2005;
    Visto  il  decreto dirigenziale emanato in data 20 settembre 2007
dalla  Direzione  generale  della  Sanita' Militare, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 224  in  data  26 settembre 2007, che apporta
modifiche  alla "Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare", di cui al citato
decreto  dirigenziale emanato della stessa Direzione Generale in data
5 dicembre 2005;
    Visto il foglio prot. n. 116/6/2939/46.51 in data 20 luglio 2007,
con  il  quale  lo  Stato Maggiore della Difesa ha definito il numero
massimo  dei  reclutamenti  nel  ruolo  dei  volontari  di  truppa in
servizio permanente effettivo per le Forze Armate;
    Visto  il  foglio  prot.  n. 5782  Cod.  id.  Rec.  2  - Ind. cl.
05/02/11/05  del  15 ottobre  2007,  con  il  quale lo Stato Maggiore
dell'Esercito   chiede  alla  Direzione  generale  per  il  personale
militare  l'emanazione  di un bando di concorso, per soli titoli, per
l'immissione  di  1.750  unita'  nel ruolo dei volontari di truppa in
servizio  permanente  effettivo  dell'Esercito,  il  cui reclutamento
rientra  nei  valori  di forza bilanciata autorizzati per l'anno 2008
dallo  Stato  Maggiore  della  Difesa  con  il  citato  foglio  prot.
n. 116/6/2939/46.51 in data 20 luglio 2007;
    Fatta  riserva  per  l'Amministrazione la facolta' di revocare il
presente  bando  di  concorso,  annullare,  sospendere  o rinviare lo
svolgimento  del  concorso  stesso,  nonche' le connesse attivita' di
reclutamento,  modificare  il  numero  dei posti di cui al successivo
articolo 1  per  sopravvenute  esigenze  di  Forza Armata, annullare,
sospendere  o  rinviare l'immissione in ruolo dei volontari di truppa
in   servizio  permanente  dei  vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
disposizioni   contenute  nella  legge  concernente  il  bilancio  di
previsione   dello   Stato   o   di  ulteriori  disposizioni  per  il
contenimento della spesa pubblica;
                              Decreta:
                             Articolo 1.
                   Posti a concorso e destinatari
    1.  E'  indetto,  per  l'anno  2007, un concorso, per titoli, per
l'immissione  di  1.750  unita'  nel ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente dell'Esercito riservato a:
      a)  volontari  in  ferma breve in servizio nell'Esercito, anche
quali   trattenuti/raffermati,   reclutati   ai   sensi  della  legge
24 dicembre  1986,  n. 958  e  della  legge  18 giugno  1999,  n. 186
(concorsi  straordinari),  che  alla  data di scadenza del termine di
presentazione  delle  domande  di partecipazione al concorso, abbiano
compiuto almeno il secondo anno di servizio nella ferma breve;
      b)  volontari  in  ferma  breve  reclutati ai sensi della legge
24 dicembre  1986,  n. 958  e  della  legge  18 giugno  1999,  n. 186
(concorsi  straordinari)  con almeno tre anni di servizio nella ferma
breve  nell'Esercito  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, si trovino
nella posizione di congedo da non piu' di due anni;
      c) volontari in ferma breve in servizio nell'Esercito reclutati
ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 2 settembre
1997,  n. 332  che,  valutati ai fini delle immissioni nelle carriere
iniziali  dell'Esercito, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile
e militare e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, non risultino,
alla  data  di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione  al  concorso,  utilmente  collocati nelle graduatorie
relative alle suddette immissioni;
      d)  volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del
Presidente  della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, con almeno tre
anni  di  servizio  nella  ferma breve nell'Esercito, in posizione di
congedo  che,  valutati  ai  fini  delle  immissioni  nelle  carriere
iniziali  dell'Esercito, delle Forze di Polizia ad ordinamento civile
e  militare e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco non risultino,
alla  data  di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione  al  concorso,  utilmente  collocati nelle graduatorie
relative  alle  suddette immissioni; il collocamento in congedo dalla
ferma  breve  deve essere avvenuto da non piu' di due anni dalla data
di   scadenza   del   termine   di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso.
    2. Non possono partecipare al concorso:
      a) i  militari  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine di
presentazione  delle  domande di partecipazione al presente concorso,
risultino  utilmente inseriti nelle graduatorie di merito relative ai
concorsi,  emanati  precedentemente  alla  data  di pubblicazione del
presente bando di concorso, per le immissioni nei ruoli dei volontari
di  truppa in servizio permanente dell'Esercito o che siano utilmente
inseriti   nelle   predette  graduatorie  di  merito  anche  in  data
successiva  fino  a quella di immissione prevista per i vincitori del
presente concorso;
      b) i  militari  in servizio o in congedo che, appartenenti alla
Forza  Potenziale  quali  riservisti, non si trovino nelle condizioni
previste dal punto 1 del presente articolo;
      c) i  militari  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al concorso o che,
comunque,  alla  data di immissione nel servizio permanente stabilita
per  i  vincitori  del  presente  concorso, non si trovino piu' nella
posizione di congedo perche' in servizio in altra Forza Armata, fatta
eccezione dell'Esercito.
    3.  I  destinatari  in  servizio  di  cui  al precedente punto 1,
lettere  a)  e c),  qualora  vincitori, saranno immessi nei ruoli dei
volontari  di  truppa  in servizio permanente dell'Esercito non prima
del compimento del terzo anno di servizio in qualita' di volontari in
ferma  breve,  ai  sensi  dell'articolo  26,  2°  comma,  della legge
23 agosto  2004,  n. 226,  e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione
della Difesa sulla base delle esigenze di Forza Armata.
    4.  Ai  vincitori  sara'  assegnata  una  delle  specializzazioni
previste  per il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente
nell'Esercito in relazione alle specifiche esigenze di Forza Armata e
tenendo   presente   quanto  previsto  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo  19 agosto  2005,  n. 197,  per coloro che abbiano subito
ferite o lesioni in servizio per causa di servizio.

        
      
                             Articolo 2.
                     Requisiti di partecipazione
    1. I concorrenti, di cui al precedente art. 1, debbono:
      a) essere cittadini italiani;
      b) godere dei diritti civili e politici;
      c)  essere  in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
      d)  non  aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale;
      e)  non  avere  procedimenti  penali  in  corso per delitti non
colposi;
      f)  non  essere  stati  sottoposti  a procedimenti disciplinari
conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni;
      g)   non   essere  incorsi  in  proscioglimenti  da  precedente
arruolamento  nelle  Forze  Armate  secondo  le normative vigenti, ad
eccezione  dei  proscioglimenti  a  domanda,  dei proscioglimenti per
perdita  permanente  dell'idoneita'  fisio-psico-attitudinale  e  dei
proscioglimenti   per  superamento  del  limite  massimo  di  licenza
straordinaria di convalescenza;
      h)  essere  in  possesso  delle  qualita'  morali e di condotta
previste  dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
      i)   possedere  un  profilo/idoneita'  fisio-psico-attitudinale
previsto per l'impiego nella Forza Armata in qualita' di volontari in
servizio  permanente  (2;2;2;2;2;2;2;2;2).  Si  prescinde  dal citato
requisito   nei   limiti   e   alle  condizioni  di  quanto  previsto
dall'articolo  3  del  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197 per
gli  aspiranti che abbiano subito in servizio, per causa di servizio,
ferite  o  lesioni  che  abbiano provocato una permanente inidoneita'
psico-fisica  quali  volontari in ferma breve purche' siano giudicati
parzialmente  idonei al servizio permanente. In attesa della verifica
da parte degli organi preposti della dipendenza da causa di servizio,
i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale;
      j)  aver  superato le prove di efficienza operativa ai sensi di
quanto previsto dal successivo articolo 7;
      k)  essere  idonei agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool,  per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di sostanze
stupefacenti,  nonche'  per l'utilizzo di sostante psicotrope a scopo
non terapeutico.
    2.  I  requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al  concorso  e  mantenuti fino alla data di effettiva incorporazione
per  i  militari  in congedo e fino alla data di decorrenza giuridica
per  l'immissione  in servizio permanente per i militari in servizio,
pena  l'esclusione dal concorso disposta dalla Direzione generale per
il personale militare.
    3.  I  requisiti  di  cui  alle lettere d) e g) saranno accertati
dall'Amministrazione  ai  sensi  dell'articolo  43  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; i requisiti di
cui  alle  lettere  a),  b), c), e) ed f) saranno verificati ai sensi
dell'articolo  71  del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000;  i  requisiti  di  cui  alle lettere i), j) e k) saranno
verificati con le modalita' di cui ai successivi articoli 6 e 7.
    4.  I  candidati  che  risultassero, anche a seguito di verifiche
successive all'incorporazione, in difetto di uno o piu' dei requisiti
previsti  al  presente  articolo  ed  al  precedente  art. 1, saranno
esclusi  dal  concorso  ovvero,  se  dichiarati vincitori, decadranno
dalla   nomina.  Pertanto,  i  candidati  che  non  abbiano  ricevuto
comunicazione di esclusione dall'arruolamento debbono ritenersi tutti
ammessi con riserva alle varie fasi del concorso stesso.

        
      
                             Articolo 3.
     Compilazione delle domande e controllo delle dichiarazioni
              A) COMPILAZIONE ED INOLTRO DELLE DOMANDE
    La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
      a)  redatta  in  carta  semplice  secondo  il modello riportato
nell'allegato  "A"  che  costituisce  parte  integrante  del presente
decreto,  osservando  le  istruzioni  riportate  in  calce al modello
stesso;
      b)  firmata  per esteso e in forma autografa dall'aspirante. La
mancata  sottoscrizione della domanda rendera' la stessa irricevibile
e il candidato sara' escluso dal concorso;
      c)  presentata o fatta pervenire, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a  quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo le seguenti modalita':
        -  dagli  aspiranti  in  servizio,  presso il Comando/Ente di
appartenenza;
        - dagli aspiranti in congedo, presso il Centro Documentale di
appartenenza;
        -  dagli  aspiranti  in  Forza  Potenziale successivamente al
31 dicembre 2006, presso il Comando/Ente di appartenenza;
        -  dagli  aspiranti  in  Forza Potenziale antecedentemente al
31 dicembre 2006, presso il Centro Documentale di appartenenza.
    Gli  enti  riceventi sono obbligati a rilasciare agli interessati
ricevuta dell'avvenuta presentazione.
    Non  saranno  prese  in considerazione le domande fatte pervenire
alla  Direzione  generale  per  il  personale  militare con modalita'
diverse  da  quelle  indicate  al  punto  1,  lettera c) del presente
articolo.
    2. I predetti Comandi / Enti dovranno provvedere a trasmettere le
domande, a mezzo corriere, entro i trenta giorni successivi alla data
di  scadenza  del termine di presentazione delle stesse, al Ministero
della  Difesa  -  Direzione  generale  per  il personale militare - I
Reparto  -  4ª Divisione Reclutamento V.S.P. / V.F.P.4 - 3ª Sezione -
Viale dell'Esercito, 186 - c.a.p. 00143 Roma-Cecchignola.
    3.  L'Amministrazione  della Difesa non assume responsabilita' in
caso  di  ritardo  o  smarrimento  delle  domande  trasmesse  tramite
servizio postale.
    4.  Gli  aspiranti  residenti  all'estero  potranno  inoltrare la
domanda,   entro   il   termine  sopraindicato,  tramite  l'Autorita'
diplomatica o consolare.
    5.   Nella   predetta   domanda  l'aspirante,  consapevole  delle
conseguenze  derivanti da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci
punite  dagli  articoli 75  e  76  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare anche ai sensi
dell'articolo 46   dello   stesso   decreto   del   Presidente  della
Repubblica:
      a) grado, cognome e nome;
      b) data e luogo di nascita;
      c) codice fiscale;
      d) di essere cittadino italiano;
      e) di avere il godimento dei diritti civili e politici;
      f)  di  essere in possesso del diploma di istruzione secondaria
di primo grado;
      g)  indirizzo di residenza presso il quale saranno trasmesse le
comunicazioni relative al concorso. Eventuali variazioni del suddetto
recapito  dovranno  essere  comunicate tempestivamente alla Direzione
generale  per  il  personale  militare,  I  Reparto  -  4ª  Divisione
Reclutamento V.S.P./V.F.P.4 - 3ª Sezione - Viale dell'Esercito, 186 -
c.a.p.   00143   Roma-Cecchignola.   L'Amministrazione   non   assume
responsabilita'  per  la  dispersione  di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da
mancata   o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo
indicato   nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o
a forza maggiore;
      h)   data   di  decorrenza  giuridica  quale  V.F.B.,  tipo  di
arruolamento  quale  V.F.B.  (ordinario,  ai  sensi  del  decreto del
Presidente  della Repubblica n. 332/1997; straordinario, ai sensi del
combinato disposto della legge n. 186/1999 e della legge n. 958/1986;
blocchi/scaglioni  ai  sensi  della  legge n. 958/1986), posizione di
servizio;
      i)  se in congedo, ultimo Reparto o Ente di appartenenza che lo
ha  collocato  in  congedo,  la data in cui ha avuto termine la ferma
triennale  e  del conseguente collocamento in congedo con indicazione
del  Centro  Documentale  di  appartenenza  nella  Forza  in congedo;
l'aspirante  in  congedo dovra', inoltre, allegare alla domanda copia
del foglio di congedo, se ne e' in possesso;
      j)   di   non  essere  a  conoscenza  di  essere  sottoposto  a
procedimento  penale  pendente  a  proprio carico. In caso contrario,
dovra' indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda,
i  procedimenti  penali  a carico e l'Autorita' Giudiziaria presso la
quale pendono i procedimenti stessi;
      k)  di  non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari
conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni.  In  caso  contrario,  dovra' indicare, con apposita
dichiarazione  da  allegare alla domanda, i procedimenti disciplinari
conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni,  precisando  la  data  del  provvedimento  stesso  e
l'Autorita' che lo ha emanato;
      l)  eventuali  titoli  di  preferenza di cui all'articolo 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e
successive   modificazioni  ed  integrazioni  (i  candidati  dovranno
indicare gli eventuali titoli posseduti);
      m)  di  aver preso conoscenza di ogni disposizione indicata nel
bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in
esso e' stabilito.
    6.   I  candidati,  qualora  in  possesso  del  relativo  titolo,
dovranno,  ai  fini  della  valutazione  dei  titoli,  allegare  alla
domanda:
      a) copia del certificato scolastico da cui risulti il possesso,
qualora  conseguito,  di  un  titolo  di studio superiore alla scuola
media  inferiore  (3ª  media) come previsto dall'articolo 9, punto 1,
lettera   e)   del   bando.   Potranno,  altresi',  allegare  in  sua
sostituzione  dichiarazione  sostitutiva  di  certificato  scolastico
redatta  come  da  allegato "B"  al  presente bando e sottoscritta ai
sensi  delle  disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il titolo di studio sia
stato   conseguito   all'Estero,   i  candidati  dovranno,  altresi',
produrre,  unitamente  alla  domanda  di  partecipazione al concorso,
copia  della  dichiarazione  di  equipollenza  del  titolo  di studio
rilasciato  da  un  Provveditorato agli studi a loro scelta. Non deve
essere  allegata  la  documentazione  citata  se  l'aspirante  e'  in
possesso  del  solo  diploma  di istruzione secondaria di primo grado
(terza media);
      b) certificazione  rilasciata  dal  CONI  o  dalle  Federazioni
Sportive  Nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o
affiliate  al CONI, dal Comitato sportivo militare, da cui risulti il
conseguimento  in  ambito  sportivo  di  un piazzamento nei primi tre
classificati  in  competizioni ufficiali nazionali assolute, europee,
internazionali, mondiali ed olimpiche.
     B) CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
    L'Amministrazione  procedera' ai controlli, anche a campione, sul
contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati ai
sensi  degli  articoli 46  e  47  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    Qualora  dal  controllo  di  cui  sopra emerga la non veridicita'
della  dichiarazione  rilasciata,  il  dichiarante,  ai  sensi  degli
articoli 75  e  76 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445,  decadra'  dai  benefici  conseguenti  al
provvedimento  emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e
sara' segnalato alla competente Procura della Repubblica.

        
      
                             Articolo 4.
     Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio
    1. I Comandi/Enti interessati dovranno ricevere le domande, con i
relativi  eventuali  allegati  di  cui  al  punto  6  del  precedente
articolo 3, presentate dai militari in servizio, provvedendo a:
      a)  certificarne  l'avvenuta  presentazione apponendo il timbro
dell'Ente,  la  data,  il  numero  di protocollo ed il visto del capo
ufficio personale;
      b)  far  redigere  dalle  competenti  autorita'  gerarchiche il
documento  caratteristico  recante  nel  frontespizio,  quale data di
chiusura,  quella  di  scadenza  del  termine  di presentazione delle
domande  di  partecipazione  al  concorso  e,  quale  motivazione, la
seguente  dicitura:  "Partecipazione  al  concorso  per  volontari di
truppa  in  s.p.  dell'E.I.  ai sensi dell'articolo 26 della legge n.
226/2004";
      c)  inviare  i  candidati  a  visita medica per la verifica del
requisito  fisio-psico-attitudinale  di  cui all'articolo 2, punto 1,
lettera  i),  secondo  le  modalita' di cui al successivo articolo 6,
punto  1,  lettera A).  L'esito  delle  predette visite dovra' essere
trasmesso  al  Ministero  della  Difesa  -  Direzione generale per il
personale   militare   -   I  Reparto  -  4ª  Divisione  Reclutamento
V.S.P./V.F.P.  4  -  3ª  Sezione  - Viale dell'Esercito, 186 - c.a.p.
00143  Roma-Cecchignola, entro il termine perentorio di trenta giorni
successivi  alla  data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
      d)  far  pervenire  le domande stesse, con i relativi eventuali
allegati,  a  mezzo  corriere,  al Ministero della Difesa - Direzione
generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto  - 4ª Divisione
Reclutamento  V.S.P./V.F.P. 4 - 3ª Sezione - Viale dell'Esercito, 186
-  c.a.p.  00143  Roma-Cecchignola,  entro  il  termine perentorio di
trenta  giorni  successivi  alla  data  di  scadenza  del  termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, corredate:
        1.  dalla  certificazione  di cui in allegato "C" al presente
bando, compilata in ogni sua parte, atta a comprovare il possesso del
profilo   sanitario,   come   verificato   ai  sensi  del  successivo
articolo 6,  punto  1,  lettera A), e dei titoli di cui al successivo
articolo 9. Detta certificazione dovra' essere firmata dal Comandante
di  Corpo  e  controfirmata,  per  presa  visione e accettazione, dal
candidato;
        2.  dalla  dichiarazione  di  cui in allegato "D" al presente
bando  atta a comprovare, ai fini della valutazione dei titoli, se il
militare  sia  risultato  vittima  di atti ostili, ai sensi di quanto
previsto  dal  successivo  articolo 9,  punto  1,  lettera  c);  tale
dichiarazione  deve  essere  comunque  trasmessa  anche  nel  caso di
segnalazione negativa;
        3.  dalla  certificazione  del  Comandante  di  Corpo, di cui
all'allegato   "E"   al   presente   bando,   relativa  al  controllo
dell'efficienza operativa di cui al successivo articolo 7;
        4.    da   copia   conforme   all'originale   del   documento
caratteristico  redatto  secondo  le  modalita'  di cui al precedente
punto 1, lettera b);
        5.  da  copia  conforme  all'originale  della  documentazione
caratteristica riferita agli ultimi due anni di servizio (comprensiva
di  quella  indicata al precedente punto 1, lettera b) in qualita' di
volontari in ferma breve e/o di raffermati/trattenuti;
        6.  da  copia  conforme  all'originale del foglio matricolare
aggiornato  e  parificato  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
      e)  informare  telegraficamente  la  Direzione  generale per il
personale   militare   -   I  Reparto  -  4ª  Divisione  Reclutamento
V.S.P./V.F.P. 4  -  3ª  Sezione  -  Viale dell'Esercito, 186 - c.a.p.
00143  Roma-Cecchignola  di  ogni  evento che dovesse intervenire nei
confronti    dei   candidati   durante   la   procedura   concorsuale
(trasferimenti,  collocamento  in  congedo con indicazione del Centro
Documentale  che  lo  assume  nella  forza in congedo, variazioni del
recapito, invio alla frequenza dei corsi, instaurazione o definizione
di  procedimenti  disciplinari e penali, inidoneita' anche temporanea
al  servizio  militare, proscioglimenti ed altre variazioni rilevanti
ai fini concorsuali).
    2.  Le  domande  incomplete  dei dati obbligatori evidenziati nel
modello  di  domanda,  di  cui  all'allegato  A)  del presente bando,
determinano l'esclusione dal concorso a cura dalla Direzione generale
per il personale militare.
    3.   Le  domande  di  partecipazione  prodotte  nei  termini,  ma
formalmente irregolari, inesatte o incomplete di dati non obbligatori
e   della   documentazione  prescritta  dal  bando,  potranno  essere
accettate     a     giudizio     discrezionale    ed    insindacabile
dell'Amministrazione  per  essere  regolarizzate  ed  integrate delle
dichiarazioni  mancanti.  L'impossibilita'  di  regolarizzazione  e/o
integrazione   della  domanda  per  cause  imputabili  al  candidato,
determina l'esclusione dal concorso.

        
      
                             Articolo 5.
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in congedo o in forza
                             potenziale
    1.  I  Centri  Documentali,  per i militari in congedo o in Forza
Potenziale  antecedentemente al 31 dicembre 2006, e i Comandi/Enti di
appartenenza,  per  i militari in Forza Potenziale successivamente al
31 dicembre  2006, dovranno trasmettere, a mezzo corriere, le domande
di  partecipazione, con i relativi eventuali allegati di cui al punto
6 del precedente articolo 3, alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 4ª Divisione Reclutamento V.S.P./V.F.P. 4 - 3ª
Sezione  -  Viale dell'Esercito, 186 - c.a.p. 00143 Roma-Cecchignola,
entro  il  termine  di trenta giorni successivi alla data di scadenza
del  termine  di  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso, provvedendo a corredarle di:
      a) copia    conforme    all'originale    della   documentazione
caratteristica  relativa agli ultimi due anni di servizio in qualita'
di volontari in ferma triennale o di raffermati/trattenuti;
      b) copia   conforme   all'originale   del   foglio  matricolare
aggiornato alla data in cui il militare e' stato posto in congedo;
      c) dichiarazione  del  Comandante  del Centro Documentale o del
Comando/Ente  di  appartenenza  di  cui  in  allegato "D" al presente
bando,  atta a comprovare ai fini della valutazione dei titoli, se il
militare  sia  risultato  vittima  di atti ostili, ai sensi di quanto
previsto  dal  successivo  articolo 9,  punto  1,  lettera  c);  tale
dichiarazione  deve  essere  comunque  trasmessa  anche  nel  caso di
segnalazione negativa.
    2.  Le  domande  incomplete  dei dati obbligatori evidenziati nel
modello  di  domanda,  di  cui  all'allegato  A)  del presente bando,
determinano l'esclusione dal concorso a cura dalla Direzione generale
per il personale militare.
    3.   Le  domande  di  partecipazione  prodotte  nei  termini,  ma
formalmente irregolari, inesatte o incomplete di dati non obbligatori
e   della   documentazione  prescritta  dal  bando,  potranno  essere
accettate     a     giudizio     discrezionale    ed    insindacabile
dell'Amministrazione  per  essere  regolarizzate  ed  integrate delle
dichiarazioni  mancanti.  L'impossibilita'  di  regolarizzazione  e/o
integrazione   della  domanda  per  cause  imputabili  al  candidato,
determina l'esclusione dal concorso.

        
      
                             Articolo 6.
                 Idoneita' fisio-psico-attitudinale
    1.  I  candidati  saranno sottoposti alla verifica dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale da essi posseduta con le seguenti modalita':
A) CANDIDATI IN SERVIZIO
    Mediante  la  verifica  del  mantenimento  del  profilo sanitario
attribuito   a   seguito   degli   accertamenti  effettuati  all'atto
dell'incorporazione  quali  volontari  in  ferma breve. Tale verifica
sara'  effettuata, secondo le disposizioni vigenti, dal dirigente del
Servizio  Sanitario presso i Comandi di appartenenza; per i candidati
impiegati  in  operazioni all'estero la verifica sara' effettuata dal
dirigente  del  Servizio  Sanitario  o  da  Ufficiale medico operante
presso  il  Servizio  Sanitario  del  Reparto ovvero di altro Reparto
operante nello stesso territorio o da altro Ufficiale medico operante
presso  struttura  sanitaria  della  Forza  Armata.  I relativi esiti
dovranno  essere  trasmessi  alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 4ª Divisione Reclutamento V.S.P./V.F.P. 4 - 3ª
Sezione  -  Viale dell'Esercito, 186 - c.a.p. 00143 Roma-Cecchignola,
unitamente  alla  domanda  di partecipazione, e comunque non oltre il
termine  di 30 giorni successivi alla data di scadenza del termine di
presentazione  delle domande di partecipazione al concorso. Eventuali
variazioni  intervenute  successivamente nel profilo sanitario, anche
ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal Direttore della sanita'
militare  in  data  30 agosto  2007  e  20 settembre  2007, citati in
premessa,     che     comportino     la     perdita    dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale   per   l'impiego  in  servizio  permanente,
accertate  secondo  le disposizioni vigenti in materia per i militari
in servizio, determineranno l'esclusione dal concorso.
B) CANDIDATI IN CONGEDO O IN FORZA POTENZIALE
    1.  Per  i  candidati  in  congedo o in Forza Potenziale all'atto
della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e per
i  candidati  in  servizio  ai  quali,  a  seguito degli accertamenti
fisio-psico-attitudinali  effettuati  presso  i  Centri  di Selezione
delle  Forze  di Polizia all'atto dell'incorporazione quali volontari
in  ferma  breve  non  sia  stato  attribuito  il  profilo sanitario,
l'accertamento    dell'idoneita'    fisio-psico-attitudinale    sara'
effettuato  da una commissione medica nominata, su designazione della
Forza  armata,  dalla  Direzione  Generale  per il personale militare
presso  il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
sito in Foligno, via Gonzaga n. 2, e cosi' composta:
      -  un Colonnello medico in servizio permanente, con funzioni di
Presidente;
      -  due  Ufficiali  Superiori  medici  in  servizio  permanente,
membri.
    2.  La  convocazione  dei  candidati  sara' effettuata a cura del
Centro  stesso  sulla  base degli elenchi nominativi comunicati dalla
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 4ª
Divisione Reclutamento V.S.P./V.F.P. 4 - 3ª Sezione.
    3. I candidati dovranno presentarsi muniti di:
      a) certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria pubblica o
privata  convenzionata in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita, attestante l'esito dell'accertamento dei markers dell'epatite
B (sia antigeni che anticorpi) e C;
      b) eventuale  referto  rilasciato da organi sanitari militari o
da  struttura  sanitaria  pubblica  o  privata  convenzionata  da cui
risulti  l'esito  dell'esame  radiologico  del  torace, se effettuato
entro i sei mesi antecedenti la visita;
      c) i  soli  concorrenti  di  sesso femminile dovranno, inoltre,
produrre il referto di:
        1.  ecografia  pelvica  effettuata presso struttura sanitaria
pubblica  o  privata  convenzionata  in data non anteriore a sessanta
giorni precedenti la visita;
        2.  referto  di  test  di  gravidanza  (mediante  analisi  su
campione  di  sangue  o  urine)  eseguito presso struttura pubblica o
privata   convenzionata   in  data  non  anteriore  a  cinque  giorni
precedenti la visita.
    In  assenza dei predetti due referti la concorrente dovra' essere
sottoposta  al test di gravidanza. In caso di positivita' del test di
gravidanza  la  commissione  non potra' in nessun caso procedere agli
accertamenti  previsti  nonche'  alla  effettuazione  delle  prove di
efficienza  operativa e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio
ai  sensi  del decreto ministeriale 4 aprile 2000 secondo il quale lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
    4.  Tutta la documentazione sanitaria sopraindicata dovra' essere
prodotta in originale o in copia conforme all'originale.
    5.  I  candidati  saranno  sottoposti  ai  seguenti  accertamenti
specialistici e strumentali, prima della visita medica generale:
      a) cardiologico con ECG;
      b) oculistico;
      c) otorinolaringoiatrico;
      d) psicologico-psichiatrico;
      e) analisi delle urine completo con esame del sedimento;
      f) accertamenti  diagnostici  per l'abuso di alcool, per l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico (articolo 4
della legge n. 226/2004);
      g) analisi del sangue concernente:
        1. emocromo completo;
        2. glicemia;
        3. creatininemia;
        4. transaminasemia (ALT, AST);
        5. bilirubinemia totale e frazionata;
        6. accertamento strumentale del "G6PD" (metodo quantitativo),
ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal Direttore della sanita'
militare  in  data  30 agosto  2007  e  20 settembre  2007, citati in
premessa;
      h) se non prodotta dal candidato, radiografia del torace in due
proiezioni,   al  fine  di  escludere  la  possibile  sussistenza  di
patologie  misconosciute  che  possano  essere  di pregiudizio per la
salute dell'interessato e della comunita' militare nella quale potra'
essere inserito;
    La  Commissione  potra',  inoltre,  procedere  ad  ogni ulteriore
indagine qualora lo ritenesse opportuno.
    6.  Saranno  giudicati  idonei gli aspiranti che, a seguito della
predetta visita, abbiano avuto conferma del possesso del coefficiente
"1"   o  "2"  nelle  varie  caratteristiche  costituenti  il  profilo
somato-funzionale   -   psiche   (PS),  costituzione  (CO),  apparato
cardio-circolatorio  (AC),  apparato respiratorio (AR), apparati vari
(AV),   apparato   osteo-artro-muscolare   superiore  (LS),  apparato
osteo-artro-muscolare  inferiore  (LI),  vista  (VS),  udito (AU) - e
risultino  in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  per l'idoneita'
fisica   adeguata   all'espletamento  del  servizio  in  qualita'  di
volontari  in  servizio  permanente prevista dal decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, relativo all'elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare.
    7. Saranno giudicati non idonei i candidati risultati affetti da:
      a) imperfezioni  ed infermita' previste dalle vigenti normative
quali causa di non idoneita' al servizio militare;
      b) imperfezioni   ed   infermita'  per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione    del    coefficiente   "3"   nelle   caratteristiche
somato-funzionali  del  profilo  sanitario  stabilito  dalle  vigenti
direttive  per  delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei  al  servizio  militare  (fermi  restando  i  requisiti sinora
indicati);
      c) disturbi  della  parola  anche  se  in forma lievi (dislasia
disartria);
      d) stato  di  tossicodipendenza  o  tossicofilia  da accertarsi
presso un Ospedale Militare (articolo 4 della legge n. 226/2004);
      e) tutte  le  imperfezioni  ed  infermita'  non contemplate dai
precedenti alinea comunque incompatibili con l'espletamento del corso
e con il servizio permanente quale volontario;
      f) malattie  o  lesioni  acute per le quali sono previsti tempi
lunghi  di  recupero  dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso.
    8.  Il  giudizio  di  idoneita'  o  di  non idoneita' relativo ai
suddetti  accertamenti  sara'  reso  noto  ai candidati seduta stante
sottoponendo  alla  firma  degli  stessi, a cura dell'organo preposto
all'accertamento,  apposito  foglio  di  notifica  contenente uno dei
seguenti giudizi:
      -    "idoneo    quale   volontario   in   servizio   permanente
nell'Esercito", con indicazione del profilo sanitario;
      -   "non   idoneo   quale  volontario  in  servizio  permanente
nell'Esercito",  con l'indicazione della causa di non idoneita' e del
profilo sanitario.
    9.  I  candidati  dichiarati  idonei  agli  accertamenti sanitari
saranno sottoposti ad una serie di accertamenti attitudinali, come da
direttive  tecniche vigenti, da parte di una commissione nominata, su
designazione  della  Forza  armata,  dalla  Direzione generale per il
personale militare e cosi' composta:
      -  un  Ufficiale  di  grado  non inferiore a Tenente Colonnello
appartenente  al  ruolo  unico  delle  armi  di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio e trasmissioni, con funzioni di Presidente;
      - un Ufficiale psicologo, membro;
      - un Ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
      -  un  Sottoufficiale  senza  diritto  di voto, con funzioni di
segretario.
    Tali  accertamenti  consisteranno  in  prove (test ed interviste)
tendenti  ad  accertare  il  possesso  di capacita' che assicurino lo
svolgimento dei compiti propri previsti per il volontario in servizio
permanente.
    Per  tale  accertamento  sara'  espresso un giudizio di idoneita'
ovvero  di  non idoneita' sottoponendo al militare apposito foglio di
notifica.
    10.  Il  giudizio riportato in ciascuno dei predetti accertamenti
e' definitivo e, nel caso di non idoneita', comporta l'esclusione dal
concorso;   detti  provvedimenti  sono  adottati,  per  delega  della
Direzione   generale   per  il  personale  militare,  dalle  predette
Commissioni  presso  il  Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito.
    11.  La  mancata presentazione, per qualsiasi motivo, ai predetti
accertamenti, verra' considerata rinuncia da parte del candidato.
    2. I candidati di cui al precedente punto 1, lettere A) e B) che,
all'atto  degli  accertamenti  sanitari  o della verifica del profilo
sanitario, si trovassero o venissero riconosciuti affetti da malattie
o  lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata,
per  le  quali  risulti  scientificamente  probabile  una  evoluzione
migliorativa  tale  da  lasciar  prevedere  il possibile recupero dei
requisiti  in  tempi  compatibili  con lo svolgimento del concorso e,
comunque,  entro e non oltre i successivi trenta giorni dalla visita,
saranno  sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare
l'eventuale  recupero  dell'idoneita'  fisica;  nel  frattempo, detti
candidati  saranno  ammessi  con  riserva  a  sostenere  i successivi
accertamenti  concorsuali.  Ove  i  candidati, al momento della nuova
visita,  non avessero recuperato la prevista idoneita' fisica saranno
giudicati non idonei.
    3.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  3  del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 197, nei confronti degli aspiranti che
abbiano  subito  in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni
che  abbiano  provocato una permanente inidoneita' psico-fisica quali
volontari  in  ferma breve purche' siano stati giudicati parzialmente
idonei al servizio permanente ai sensi della "direttiva per l'impiego
del personale militare giudicato inidoneo permanentemente al servizio
militare incondizionato in modo parziale a seguito di lesioni, ferite
ed infermita' connesse con l'espletamento dei compiti istituzionali -
edizione  2006",  emanata  dallo Stato Maggiore dell'Esercito, citata
nelle premesse.

        
      
                             Articolo 7.
               ACCERTAMENTO DELLA EFFICIENZA OPERATIVA
    1.    I    candidati   giudicati   in   possesso   dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale  di  cui  al  precedente articolo 6 dovranno
essere    sottoposti    alle    prove    relative    all'accertamento
dell'efficienza  operativa  prevista  per  il  personale  in servizio
permanente  dell'Esercito  secondo  quanto prescritto dalla direttiva
dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 1700.162.200 ITER del 17 aprile
2000:
      a)  per  i  candidati  in  servizio  sara'  ritenuto  valido il
controllo  dell'efficienza  operativa gia' svolto presso i Reparti di
appartenenza a cura di apposita commissione nominata presso i Reparti
stessi  purche'  detto  accertamento  sia stato effettuato entro i 12
mesi  antecedenti  la  data  di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso. L'esito finale riportato
sul  modello  in  allegato  "E"  al  presente  bando,  dovra'  essere
trasmesso  alla  Direzione  generale  per  il  personale militare - I
Reparto  - 4ª Divisione Reclutamento V.S.P. / V.F.P. 4 - 3ª Sezione -
Viale  dell'Esercito, 186 - c.a.p. 00143 roma-Cecchignola, unitamente
alla domanda di partecipazione, e comunque non oltre il termine di 30
giorni  successivi alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
      b)  per  i  candidati in congedo o in forza potenziale all'atto
della  presentazione  della domanda di partecipazione al concorso, il
controllo dell'efficienza operativa sara' effettuato presso il Centro
di  Selezione  e Reclutamento Nazionale dell'Esercito successivamente
al giudizio di idoneita' agli accertamenti fisio-psico-attitudinali a
cura di una Commissione nominata, su designazione della Forza armata,
dalla Direzione generale per il personale militare e cosi' composta:
      -  un  Ufficiale Superiore in servizio permanente, con funzioni
di Presidente;
      -  quattro  Ufficiali  in  servizio  permanente  di  grado  non
inferiore  a  Capitano  qualificati Istruttore Militare di Educazione
Fisica, membri.
    La  mancata  presentazione,  per  qualsiasi  motivo,  ai predetti
accertamenti, verra' considerata rinuncia da parte del candidato.
    2.  Le  prove  di  efficienza  operativa si intenderanno superate
qualora  siano  stati  raggiunti, per ogni singola prova, i risultati
minimi  riportati  nella  tabella  di cui in allegato "F" al presente
bando.
    3.  In  caso di mancato superamento di una o piu' prove parziali,
le  stesse  dovranno  essere ripetute non prima di venti giorni e non
oltre  trenta  giorni dall'effettuazione delle prime, con le medesime
suddette  modalita',  limitatamente  alle  sole  prove  non  superate
inizialmente. Il personale che, al termine della seconda prova, avra'
conseguito  il  giudizio  di  "Non ha superato la prova di efficienza
operativa"  sara'  escluso  dal  concorso  con provvedimento adottato
dalla  Direzione  generale  per  il  personale  militare.  Per i soli
militari  di cui al precedente punto 1, lettera b) i provvedimenti di
esclusione  sono adottati, per delega della Direzione generale per il
personale  militare,  dalla  preposta Commissione presso il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.
    4.  Per il personale gia' declassato ai sensi dell'articolo 3 del
decreto  legislativo  19 agosto 2005, n. 197 e giudicato parzialmente
inidoneo al servizio militare ai sensi della "direttiva per l'impiego
del personale militare giudicato inidoneo permanentemente al servizio
militare incondizionato in modo parziale a seguito di lesioni, ferite
ed infermita' connesse con l'espletamento dei compiti istituzionali -
edizione  2006",  emanata  dallo Stato Maggiore dell'Esercito, citata
nelle  premesse,  la  commissione potra' disporre l'effettuazione del
controllo   dell'efficienza   operativa   limitatamente   alle  prove
commisurate  alle effettive condizioni fisiche, sentito il parere del
Dirigente  del  Servizio Sanitario del Reparto di appartenenza, per i
militari  in  servizio,  o  del  Dirigente del Servizio Sanitario del
Centro  di  Selezione  e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, per il
personale in congedo o in Forza Potenziale; in alternativa, lo stesso
personale sara' esonerato dalla effettuazione delle prove.

        
      
                             Articolo 8.
                       Commissione valutatrice
    La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  nomina, su
designazione  della  Forza  Armata,  la  Commissione  valutatrice che
dovra'   provvedere   alla   valutazione  dei  titoli  posseduti  dai
candidati,  ai  sensi del successivo articolo 9, alla redazione della
graduatoria  di  merito  e  dell'elenco  dei  non  idonei  di  cui al
successivo articolo 10. La citata commissione sara' composta da:
      - un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, Presidente;
      - due Ufficiali Superiori o Funzionari Amministrativi, Membri;
      -  due  Ufficiali  Inferiori  o  Collaboratori  Amministrativi,
membri;
      - un Ufficiale Inferiore o Collaboratore Amministrativo, Membro
e Segretario.

        
      
                             Articolo 9.
                       Valutazione dei titoli
    1.  La  Commissione  di  cui al precedente articolo 8 provvedera'
alla  valutazione  dei  seguenti  titoli,  risultati  in possesso dei
candidati,  assegnando  il  relativo  punteggio  in  base  ai  valori
sottoindicati,  nonche'  ai  criteri  preventivamente stabiliti dalla
Commissione stessa:
      a) durata   del   servizio,  per  il  quale  e'  consentito  il
raggiungimento di un punteggio positivo massimo pari a punti 20:
      -  per  ogni  mese  di  servizio  prestato oltre il 48° mese di
servizio:  punti 1
    i  mesi  di servizio verranno conteggiati a partire dalla data di
decorrenza  giuridica con l'esclusione dei periodi di riposo medico e
di  licenza  di convalescenza non dipendenti da causa di servizio. La
frazione superiore a 15 giorni sara' considerata mese intero;
      b) rendimento   in   servizio   desunto   dalla  documentazione
caratteristica,  scheda  valutativa  o rapporto informativo, riferita
agli  ultimi  due  anni  di  servizio,  per il quale e' consentito il
raggiungimento di un punteggio positivo massimo pari a punti 20:
      - eccellente/ottimo: punti 20;
      - superiore alla media/buono - molto buono: punti 10;
      - nella media/sufficiente: punti 0;
      - inferiore alla media/ carente: decremento di punti 60;
      - insufficiente/ insufficiente: decremento di punti 70;
      c) ferite   per  effetto  di  atti  ostili  sia  in  territorio
nazionale   che   all'estero,   per   il   quale   e'  consentito  il
raggiungimento di un punteggio positivo massimo pari a punti 15:
      -   aver   riportato   ferite/lesioni  che  abbiano  comportato
l'assenza  dal  servizio  per un periodo superiore a 90 giorni: punti
15;
      d) ricompense,  benemerenze  militari e civili, per le quali e'
consentito  il raggiungimento di un punteggio positivo massimo pari a
punti 8:
      - medaglia d'oro: punti 5,00;
      - medaglia d'argento: punti 4,00;
      - medaglia di bronzo o croce al valor militare: punti 3,00;
      - decorazioni al valore dell'Esercito: punti 2,00;
      - decorazione al merito dell'Esercito: punti 1,50;
      - encomio solenne: punti 1,00;
      - encomio semplice: punti 0,75;
      - elogio trascritto a matricola: punti 0,50;
      e) titolo  di  studio,  rilasciato da scuole statali o istituti
parificati  o  legalmente riconosciuti, per il quale e' consentito il
raggiungimento di un punteggio positivo massimo pari a punti 7:
      -  possesso del diploma di laurea di durata quinquennale: punti
7;
      -  possesso  del  diploma  di  laurea di durata triennale: ....
punti 6;
      - possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di
durata quinquennale: punti 5;
      - possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di
durata quadriennale: punti 4;
      -  possesso  del  diploma  di qualifica professionale di durata
triennale: punti 2;
      f) partecipazione  ad operazioni "fuori area" e aver conseguito
"risultati  sportivi  di  eccellenza",  per  i quali e' consentito il
raggiungimento di un punteggio positivo massimo pari a punti 12:
      -  per  ogni  mese o frazione superiore a giorni 15 di servizio
effettivamente prestato in operazioni fuori del territorio nazionale:
punti 0,5;
      -  aver  conseguito  una medaglia ai Giochi Olimpici: ... punti
12;
      -   aver  conseguito  una  medaglia  ai  Campionati  del  Mondo
assoluti: punti 11;
      -  piazzamento al 1° posto alle competizioni di Coppa del Mondo
assoluta: punti 10;
      -  aver conseguito una medaglia ai Campionati Europei assoluti:
punti 10;
      -  piazzamento al 1° posto alle competizioni di Coppa Europea o
Coppa dei Campioni: punti 10;
      - aver conseguito una medaglia alle Universiadi: punti 9;
      -   aver   conseguito   una  medaglia  ai  Campionati  Italiani
assoluti:  punti 9;
      g) superamento  di uno solo dei sottoindicati corsi per i quali
e' consentito il raggiungimento di un punteggio positivo massimo pari
a punti 5:
      - corso "Ranger": punti 5;
      -  corso  di  formazione  per l'incarico di istruttore presso i
RAV: punti 5;
      - corso "AO": punti 5;
      - guastatore paracadutista: punti 5;
      - qualifica anfibia: punti 5;
      - esploratore anfibio: punti 5;
      - osservatore meteo-nivometrico: punti 5;
      - macchinista punti 5;
      - capo stazione: punti 5;
      -   operatore   manutenzione   infrastrutture,   per  il  genio
ferrovieri: punti 5;
      -  trascrizione  a  matricola  dell'incarico di musicante: ....
punti 1;
      -  trascrizione  a  matricola dell'incarico aiutante conducente
cinofilo: punti 1;
      h) rivestire il grado di Caporal Maggiore: punti 5;
      i) grado  di  conoscenza della lingua straniera accertato dalla
SLEE:
      - 1ª lingua, per la quale e' consentito il raggiungimento di un
punteggio positivo massimo pari a punti 6:
        somma SLP compresa tra 4 e 7: punti 1;
        somma SLP compresa tra 8 e 9: punti 2;
        somma SLP compresa tra 10 e 13: punti 4;
        somma SLP compresa tra 14 e 16: punti 6;
      -  2ª e 3ª lingua, per la quale e' consentito il raggiungimento
di un punteggio positivo massimo pari a punti 4:
        somma SLP compresa tra 4 e 7: punti 0,5;
        somma SLP compresa tra 8 e 9: punti 1;
        somma SLP compresa tra 10 e 13: punti 1,5;
        somma SLP compresa tra 14 e 16: punti 2.
    Per  le sanzioni disciplinari di Corpo inflitte, sono applicati i
seguenti decrementi di punteggio che devono essere posti in relazione
alla durata del servizio effettivamente prestato, espresso in mesi:
      - rimprovero, per ogni sanzione: punti --0,25;
      - consegna semplice, per ogni giorno inflitto: punti --0,50;
      - consegna di rigore: per ogni giorno inflitto: punti --2.
    2.  Saranno ritenuti validi i titoli che saranno stati conseguiti
nel corso del servizio prestato quale volontario in ferma breve od in
eventuale  rafferma/trattenimento  e  che risulteranno posseduti alla
data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle domande di
partecipazione al concorso.
    3.  Il  punteggio  totale  conseguito  da ciascun aspirante sara'
determinato  dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti per ciascuno
dei titoli suddetti.
    4.  Saranno  giudicati  idonei al transito in servizio permanente
coloro che abbiano riportato un punteggio totale positivo.
    I concorrenti non idonei sono esclusi dal concorso.

        
      
                            Articolo 10.
                             Graduatoria
    1.  La  commissione  di cui al precedente articolo 8 redigera' la
graduatoria  di  merito dei candidati risultati idonei sulla base del
punteggio  totale  ottenuto da ciascun aspirante, cosi' come previsto
dal  precedente articolo 9. La Commissione stessa redigera' un elenco
degli aspiranti risultati non idonei.
    2.  A  parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati
in  possesso  dei  titoli  preferenziali  di  cui  all'articolo 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni.  In  caso  di  ulteriore
parita' sara' data precedenza ai candidati aventi minore eta'.
    3.  La  graduatoria  di  merito  e  l'immissione  nel  ruolo  dei
volontari  di  truppa  in  servizio  permanente  dell'Esercito, sara'
approvata  con decreto dirigenziale adottato dalla Direzione generale
per il personale militare.
    La  citata  graduatoria  sara'  pubblicata sul Giornale Ufficiale
della  Difesa  e  di  tale  pubblicazione  ne sara' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti.

        
      
                            Articolo 11.
                         Accettazione nomina
    1.  I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito
di  cui al precedente articolo 10 e dichiarati vincitori sono immessi
nel   ruolo   dei   volontari   di   truppa  in  servizio  permanente
dell'Esercito con il grado di 1° Caporal Maggiore.
    2.  La  suddetta  immissione  sara'  notificata  al candidato dal
Comando/Ente  di  appartenenza,  per  i  concorrenti in servizio o in
Forza  Potenziale  successivamente  al 31 dicembre 2006, o dal Centro
Documentale  di appartenenza, per i concorrenti in congedo o in Forza
Potenziale antecedentemente al 31 dicembre 2006.
    3.  Entro  i  5 giorni successivi alla data di notifica di cui al
precedente  punto  2  e,  comunque,  non  oltre sessanta giorni dalla
pubblicazione   dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale,  di  cui  al
precedente  articolo 10, punto 3, gli interessati dovranno rilasciare
ai Comandi /Enti / Centri Documentali, a seconda della loro posizione
di   servizio,   la   dichiarazione  di  accettazione  alla  suddetta
immissione  ovvero  la  dichiarazione di rinuncia. In alternativa, la
citata  dichiarazione  potra'  essere  inviata,  con raccomandata con
ricevuta  di  ritorno, al Ministero della Difesa - Direzione generale
per  il  personale  militare  - I Reparto - 4ª Divisione Reclutamento
V.S.P.  /V.F.P.  4  -  3ª Sezione - Viale dell'Esercito, 186 - c.a.p.
00143 Roma-Cecchignola.
    La  mancata  ricezione  delle  predette dichiarazioni nel termine
sopra indicato sara' considerata rinuncia.
    4.  Sara' cura dei Comandi/Enti e dei Centri Documentali inviare,
a  mezzo corriere, al Ministero della Difesa - Direzione generale per
il  personale militare - I Reparto - 4ª Divisione Reclutamento V.S.P.
/V.F.P.  4  -  3ª  Sezione  - Viale dell'Esercito, 186 - c.a.p. 00143
Roma-Cecchignola,  le  relate di notifica e le relative dichiarazioni
di accettazione all'immissione ovvero le dichiarazioni di rinuncia.

        
      
                            Articolo 12.
                         Immissione in ruolo
    1.  I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito
di  cui  al  precedente  articolo 10  e dichiarati vincitori, qualora
abbiano maturato tre anni di servizio nella ferma breve, sono immessi
nel   ruolo   dei   volontari   di   truppa  in  servizio  permanente
dell'Esercito  con decorrenza giuridica dalla data di convocazione. I
concorrenti  dichiarati vincitori che non abbiano ancora maturato tre
anni  di  servizio  in  ferma breve sono immessi nel citato ruolo dei
volontari  di  truppa in servizio permanente non prima del compimento
del terzo anno di servizio nella ferma breve.
    2.  I vincitori, all'atto della convocazione, dovranno munirsi di
carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia   ed   in   corso   di   validita',   rilasciato   da  una
Amministrazione dello Stato e del codice fiscale.
    3.  I  concorrenti  convocati  provenienti  dal  congedo  saranno
sottoposti  a  visita  medica da parte del Dirigente Sanitario per la
verifica del mantenimento dei requisiti fisici.
    4.  Nel  caso  di  giudizio  di non idoneita' o di temporanea non
idoneita'  superiore  a  quindici  giorni i candidati saranno esclusi
dall'immissione  con  provvedimento  della  Direzione generale per il
personale  militare.  I  concorrenti  in  servizio, qualora nel corso
della  procedura concorsuale e fino alla data di immissione nei ruoli
del  servizio permanente, abbiano subito un declassamento nel profilo
sanitario  che  comporti  la  non  idoneita'  all'impiego in servizio
permanente,   saranno   esclusi  con  provvedimento  della  Direzione
generale per il personale militare.
    Resta   ferma   quanto   previsto  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 197, nei confronti degli aspiranti che
abbiano  subito  in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni
che  abbiano  provocato una permanente inidoneita' psico-fisica quali
volontari  in  ferma breve purche' siano stati giudicati parzialmente
idonei al servizio permanente.
    5.  Coloro  che  non  si  presenteranno nella data fissata per la
convocazione  nei  termini previsti saranno considerati rinunciatari,
salvo  motivate  cause  di impedimento che dovranno pervenire entro i
due  giorni successivi al Ministero della Difesa - Direzione generale
per  il  personale  militare  - I Reparto - 4ª Divisione Reclutamento
V.S.P.  /V.F.P.  4  -  3ª Sezione - Viale dell'Esercito, 186 - c.a.p.
00143   Roma-Cecchignola.   La  predetta  Direzione  generale  potra'
differire  la  data  della  convocazione  a  seguito  di  valutazione
insindacabile  dei  motivi  dell'impedimento, per un periodo comunque
non superiore a quindici giorni.
    6.  I  limiti  temporali di cui al precedente punto 6 non trovano
applicazione  nel  caso di impedimento dovuto a infermita' dipendente
da   causa   di   servizio   e,   comunque,   nel   caso  contemplato
dall'articolo 9, punto 1, lettera c) del presente bando.

        
      
                            Articolo 13.
                     Disposizioni amministrative
    1.  Le  spese  di viaggio effettuate dai candidati in congedo per
sostenere gli accertamenti fisio-psico-attitudinali sono a carico dei
candidati stessi.
    2.   Durante   le   fasi  relative  alle  sopracitate  visite,  i
concorrenti   potranno   usufruire   di  vitto  e  alloggio,  qualora
disponibile,   a  carico  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento
Nazionale dell'Esercito.

        
      
                            Articolo 14.
                   Trattamento dei dati personali
    1.  Ai  sensi  degli  articoli 11  e  13  del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196,  e successive modificazioni e integrazioni,
nonche'  delle  disposizioni  contenute  nella  delibera  concernente
"linee   guida  in  materia  di  trattamento  di  dati  personali  di
lavoratori per finalita' di gestione del rapporto di lavoro in ambito
pubblico,"  emanata  in  data  14 giugno  2007  dal  Garante  per  la
protezione  dei  dati personali, citati in premessa, i dati personali
forniti  dai  concorrenti  per le finalita' di gestione del concorso,
sono  raccolti  presso il Ministero della Difesa - Direzione generale
per  il  Personale  Militare  - I Reparto - 4ª Divisione Reclutamento
V.S.P.   /  V.F.P.  4  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata  anche  successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  impiego  per  le  finalita'  inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
    2.  Il conferimento di tali dati, ai fini della partecipazione al
concorso,  e'  obbligatorio. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate  unicamente  alle  Amministrazioni  pubbliche direttamente
interessate   allo   svolgimento   del   concorso  o  alla  posizione
giuridico-economica  o  di impiego del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3.  L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di rettificare,
aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati erronei, incompleti o
raccolti  in  termini  non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti
dell'ufficiale o funzionario nominato responsabile del trattamento ai
sensi del citato decreto legislativo.
    5.  Il  titolare  del  trattamento e' il Direttore Generale della
Direzione  generale  per il personale militare che nomina, ognuno per
la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei dati
personali:
      -  i  responsabili degli Enti di cui ai precedenti articoli 4 e
5;
      -  i Presidenti delle commissioni presso il centro di selezione
di cui ai precedenti articoli 6 e 7;
      -  il  Presidente  della  commissione  valutatrice  di  cui  al
precedente articolo 8;
      -  il Direttore della 4ª Divisione della Direzione generale per
il personale militare.
    Il  presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa   vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana.
      Roma, 21 novembre 2007
                               enerale di Corpo d'Armata: Panunzi
                         AVVERTENZE GENERALI
    Ogni  ulteriore  informazione  relativa al concorso potra' essere
richiesta  direttamente  all'Ufficio  Relazioni con il Pubblico della
Direzione  generale  per  il personale militare, Viale dell'Esercito,
186  - c.a.p. 00143 Roma-Cecchignola - tel. 06/517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
    1) In visita o telefonicamente:
       * dal lunedi' al giovedi':
        - dalle 08,30 alle 12,30
        - dalle 13,30 alle 16,00;
      * venerdi':
        - dalle 09,00 alle 13.00.
    2) Consultando il sito www.persomil.difesa.it