Concorso per 6 dottori di ricerca (lazio) LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI 'S. PIO V' DI ROMA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 6
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 85 del 26-10-2007
Sintesi: LIBERA UNIVERSITA' 'S. PIO V' DI ROMA CONCORSO Dottorato di ricerca in "Economia e diritto nell'ambito delle relazioni internazionali" - XXIII ciclo (Decreto n. 431/07 del 17 ottobre 2007). ...
Ente: LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI 'S. PIO V' DI ROMA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-10-2007
Data Scadenza bando 26-11-2007
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LIBERA UNIVERSITA' 'S. PIO V' DI ROMA
CONCORSO
Dottorato  di  ricerca  in  "Economia  e  diritto  nell'ambito  delle
relazioni internazionali" - XXIII ciclo
(Decreto n. 431/07 del 17 ottobre 2007).

                             IL RETTORE

    Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modifiche;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista   la   legge   30  novembre  1989,  n.  398,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le  universita',  con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei  corsi  di  dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del  titolo,  gli  obiettivi  formativi  ed  il relativo programma di
studi,  la  durata,  il  contributo  per l'accesso e la frequenza, le
modalita'  di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati;
    Vista   la   legge   5   febbraio  1992,  n.  104,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista   la   legge   31  dicembre  1996,  n.  675,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con cui e'
stato emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
    Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n.   445,   testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  vigente  Statuto di autonomia della Libera Universita'
degli  studi  "S.  Pio V", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100
del 30 aprile 2002;
    Visto  il regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca della
Libera  Universita' degli studi "S. Pio V", in attuazione delle norme
previste  dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto
ministeriale 30 aprile 1999;
    Vista  la  delibera del consiglio di facolta' n. 64 del 10 luglio
2007  di  attivazione del corso di dottorato di ricerca in economia e
diritto nell'ambito delle relazioni internazionali;
    Vista  la riunione del senato accademico della Libera Universita'
degli studi "S. Pio V" del 14 settembre 2007 in cui e' stata disposta
l'attivazione del corso di dottorato di ricerca in economia e diritto
nell'ambito delle relazioni internazionali;
    Vista  la  delibera  del  consiglio  di  amministrazione  del  18
settembre 2007, con cui e' stata approvata l'attivazione del corso di
dottorato   di  ricerca  in  economia  e  diritto  nell'ambito  delle
relazioni internazionali;
Decreta:
                               Art. 1.

                             Attivazione

    E'  attivato  il  XXIII  ciclo  del corso di dottorato di ricerca
(anno  accademico  2007/2008) in economia e diritto nell'ambito delle
relazioni internazionali.

        
      
                               Art. 2.

                       Indizione del concorso

    E'   indetto   il   concorso   pubblico,   per   esami   ai  fini
dell'ammissione,  per  l'anno  accademico  2007/2008 (XXIII ciclo) al
seguente   corso   di   dottorato  di  ricerca:  economia  e  diritto
nell'ambito   delle  relazioni  internazionali  di  cui  si  indicano
afferenza, durata, posti e borse di studio messi a concorso.
    Afferenza:  facolta'  di scienze politiche; durata: 3 anni; posti
complessivi   sei   di   cui  tre  con  borsa  di  studio  finanziata
dall'Ateneo. Senza borsa di studio tre posti.

        
      
                               Art. 3.

                       Requisiti di ammissione

    Possono  presentare  domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di
diploma  di  laurea  specialistica  o di diploma di laurea conseguito
secondo  l'ordinamento  anteriore  all'entrata  in vigore del decreto
ministeriale  30  novembre  1999,  n.  509,  ovvero di analogo titolo
accademico  conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle
autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari
di  cooperazione  e mobilita'. Ai fini del predetto riconoscimento il
candidato   dovra'   farne   espressa   richiesta  nella  domanda  di
partecipazione  al  concorso  e  corredare  la stessa con i documenti
utili  al  fine  di  consentire  al  collegio dei docenti la relativa
dichiarazione   di   equipollenza   (tradotti   e  legalizzati  dalle
competenti   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   italiane
all'estero secondo la normativa vigente).
    Possono  presentare  la  domanda di partecipazione anche coloro i
quali  conseguiranno  la  laurea  entro  la  data  della  prima prova
concorsuale del dottorato al quale s'intende partecipare. In tal caso
l'ammissione  verra' disposta "con riserva" il candidato sara' tenuto
a  presentare,  a  pena  di esclusione dal concorso, alla commissione
giudicatrice,  il  giorno  della prima prova concorsuale, la relativa
autocertificazione della laurea conseguita.

        
      
                               Art. 4.

                        Domanda di ammissione

    La  domanda  di  partecipazione  al  concorso, compilate in carta
libera,  a  macchina  o  in  stampatello,  con  firma  autografa  del
candidato,  deve essere indirizzata al magnifico rettore della Libera
Universita'  degli  studi  "S. Pio V" - Via Cristoforo Colombo, 200 -
00145  Roma,  entro il termine perentorio di trenta giorni successivi
alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando di concorso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Per  il  rispetto  del  termine  predetto  fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
    Qualora il termine medesimo venga a scadere in un giorno festivo,
esso   s'intendera'   protratto   al   primo   giorno   non   festivo
immediatamente successivo.
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per   il   caso   di  dispersione  di  domande  di  concorso  e/o  di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  dell'aspirante  o  di mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento  degli  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali o
telegrafici  non  imputabili  a  colpa  dell'amministrazione stessa o
comunque  imputabili  di  fatto  a  terzi,  a  caso  fortuito o forza
maggiore ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.
    Nella  domanda  il  candidato  deve  indicare  sotto  la  propria
responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000, quanto segue:
       1) il  cognome  ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il codice fiscale;
       2) la propria cittadinanza;
       3) la   laurea  posseduta,  completa  di  titolo  e  data  del
conseguimento,  ovvero  il  titolo equipollente conseguito presso una
universita' straniera, allegando un certificato di esami sostenuti;
       4) le lingue straniere conosciute ai fini della prova orale;
       5) di  possedere  un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini stranieri) ;
       6) di trovarsi in regola riguardo agli obblighi militari;
       7) di essere o meno titolari di assegno di ricerca;
       8) di  impegnarsi  a  frequentare  a  tempo  pieno il corso di
dottorato  secondo  le  modalita'  che  saranno  fissate dal collegio
docenti;
       9) di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di non avere
procedimenti penali in corso;
      10) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in
caso  affermativo,  di  impegnarsi  a collocarsi in aspettativa senza
assegni, per il periodo di durata del corso;
      11) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio  (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca
conseguito in Italia o all'estero;
      12) d'impegnarsi   a   non  usufruire  contemporaneamente,  ove
risultasse  vincitore del presente concorso, di altre borse di studio
a  qualsiasi  titolo  conferite,  ad  eccezione di quelle concesse da
istituzioni  nazionale  e straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero  l'attivita' di formazione o di ricerca del titolare della
borsa;
      13) d'impegnarsi a non superare durante il periodo di fruizione
della  borsa il reddito personale complessivo indicato all'art. 8 del
presente bando. Alla determinazione del reddito concorrono redditi di
origine  patrimoniale,  nonche'  emolumenti di qualsiasi altra natura
aventi  carattere  ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura
occasionale;
      14) di  essere  a  conoscenza  e  di  accettare  tutte le norme
contenute  nel  bando  di  concorso  e  nel  regolamento di ateneo in
materia di dottorati di ricerca;
      15) di   non   essere   iscritto   ad  altro  corso  di  studio
universitario;
      16) di  non  essere  iscritto  ad un master universitario e, in
caso  affermativo,  di  impegnarsi  a  sospendere  la  frequenza, ove
risultasse vincitore del presente concorso;
      17) il  recapito  eletto  ai fini del concorso (specificando il
codice  di  avviamento  postale ed il numero telefonico) con espressa
menzione  dell'impegno  di comunicare tempestivamente ogni variazione
dello stesso.
    L'omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della
domanda,  nonche'  l'invio  della  domanda stessa oltre il termine di
scadenza sono motivo di tassativa esclusione dal concorso.
    Tutti  i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso  ad  eccezione  di  quanto  previsto all'art. 3 del presente
bando.
    Tutti  i candidati sono ammessi con riserva sino all'accertamento
dei  requisiti  prescritti  che la Libera Universita' degli studi "S.
Pio  V" e' tenuta ad effettuare ai sensi dell'art. 43 del testo unico
n.  445/2000.  Puo' essere disposta l'esclusione in qualsiasi momento
con provvedimento amministrativo motivato.
    La  domanda deve essere redatta nel rispetto del modello allegato
al  presente  bando  e  deve  contenere  obbligatoriamente  tutte  le
dichiarazioni su indicate.
    Ai  candidati,  la cui domanda e' stata dichiarata inammissibile,
sara'   data  comunicazione  dall'esclusione  del  concorso  mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
    Alla  domanda  di  partecipazione al concorso il candidato dovra'
allegare i seguenti documenti:
      a) la fotocopia fronte-retro, debitamente firmata, di un valido
documento di riconoscimento;
      b) il curriculum vitae;
      c) per  i  titolari  di  assegni  di ricerca, il certificato di
conseguimento dell'assegno di ricerca;
      d) per  i cittadini italiani e per quelli stranieri che abbiano
conseguito  all'estero il titolo accademico, il certificato di laurea
con    l'indicazione    degli    esami    sostenuti    (o    relativa
autocertificazione  prevista,  ai  sensi  del  decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  445/2000,  per  i  soli  cittadini comunitari)
tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e la dichiarazione di valore del titolo
conseguito  all'estero  rilasciate  dalle  competenti  rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero.
    Le  domande che perverranno incomplete di tale documentazione non
potranno essere considerate valide.
    Ai  sensi  della legge n. 104/1992, art. 20, nonche', dalla legge
n. 68/1999  art.  16,  comma 1, i candidati riconosciuti portatori di
handicap  dovranno fare esplicita richiesta, allegata alla domanda di
ammissione  ai  concorsi,  riguardo  l'ausilio  e  i tempi aggiuntivi
eventualmente   necessari  per  poter  sostenere  le  prove.  A  tale
riguardo,  i  dati  sensibili  saranno  custoditi  e  trattati con la
riservatezza  prevista  dalla  normativa vigente in materia di tutela
dei dati personali.
    L'elenco  dei  candidati  ammessi  a  sostenere  le  prove  sara'
disponibile sul sito internet dell'Ateneo www.luspio.it.

        
      
                               Art. 5.

                            Prove d'esame

    L'esame  di ammissione al corso consiste in due prove una scritta
ed una orale, volte a garantire un'idonea valutazione comparativa dei
candidati. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza
di  almeno  una  lingua  straniera.  Le  prove d'esame sono intese ad
accertare  la  preparazione  del  candidato  e la sua attitudine alla
ricerca  scientifica  e  riguardano  argomenti  propri della tematica
generale del dottorato.
    Il  diario  della  prova  scritta,  con l'indicazione della sede,
della  data  e  dell'ora  in  cui  la  medesima  avra'  luogo,  sara'
comunicato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta
di  ritorno,  almeno  quindici giorni prima della data fissata per la
prova.
    La convocazione alla prova orale avverra' con le stesse modalita'
a  coloro  che avranno superato la prova scritta, almeno venti giorni
prima  della  data  fissata  per  il  colloquio,  ovvero  a  mezzo di
comunicazione   in   sede  concorsuale  da  parte  della  commissione
esaminatrice,  nella  ipotesi  di  rinuncia  ai  termini di preavviso
espressa da tutti i candidati presenti alla prova scritta.
    Per  sostenere  le  prove  i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
    La  mancata  presentazione  alle  prove  sara'  considerata  come
rinuncia al concorso.

        
      
                               Art. 6.

           Commissione giudicatrice e relativi adempimenti

    La  commissione  giudicatrice  del concorso, nominata con decreto
del  rettore della Libera Universita' degli studi "S. Pio V", sentito
il collegio dei docenti, sara' composta con le modalita' previste dal
decreto  ministeriale  30  aprile  1999, n. 224, e art. 5, comma 4, e
successive  modifiche  ed integrazioni e nel rispetto del regolamento
di Ateneo in materia di dottorati di ricerca art. 7.
    Ai  sensi  del decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, la
commissione  per la valutazione comparativa e' tenuta a concludere le
operazioni  concorsuali  entro  e non oltre novanta giorni dalla data
del decreto rettorale di nomina.
    In  occasione  della  prima  seduta  la  commissione procede alla
nomina del presidente e del segretario.
    La  commissione  di  concorso,  per  la  valutazione  di  ciascun
candidato, dispone di:
      prova  scritta:  60  punti (minimo 40 punti per l'ammissione al
colloquio) ;
      colloquio: 60 punti (minimo 40 punti per il superamento).
    I  risultati  della prova scritta sono affissi all'albo di ateneo
contemporaneamente  all'elenco  degli  ammessi  al  colloquio orale e
devono  essere  sottoscritti  dal  presidente  e dal segretario della
commissione.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
di concorso forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
dei  punteggi  da  ciascuno  riportati  nella  prova stessa. L'elenco
sottoscritto  dal presidente e dal segretario della commissione sara'
affisso nel medesimo giorno nel luogo in cui si e' svolta la prova.
    Espletate  le prove di concorso la graduatoria generale di merito
sara'  formulata  sulla  base  della  somma  dei punteggi ottenuti da
ciascun candidato nelle singole prove.
    Eventuali casi di parita' di merito saranno regolati ai sensi del
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, e
successive   modificazioni  ed  integrazioni.  La  graduatoria  degli
idonei,   sottoscritta   dal   presidente   e  dal  segretario  della
commissione,  sara'  pubblicata  sul  sito  internet  www.luspio.it e
affissa all'albo generale di ateneo.

        
      
                               Art. 7.

                         Ammissione al corso

    I  candidati  saranno ammessi al corso secondo l'ordine stabilito
nella  graduatoria finale di merito, fino alla concorrenza del numero
dei  posti  messi  a concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce
degli  aventi  diritto  entro e non oltre un (1) mese dall'inizio del
corso,  subentreranno  altrettanti  candidati  secondo l'ordine della
graduatoria.
    I  candidati  ammessi  riceveranno  invito  tramite  telegramma a
presentare  formale domanda di accettazione ed iscrizione al corso di
dottorato.  La  domanda di iscrizione dovra' essere presentata con le
modalita'  di  cui  al  successivo  art.  8.  Il  vincitore  che  non
provvedera'   ad   iscriversi   entro   il  termine  stabilito  sara'
considerato   rinunciatario,  perdendo  irrevocabilmente  il  diritto
all'iscrizione ed in tal caso subentra il candidato che segue secondo
l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    Il  subentro  dopo  l'inizio del corso puo' essere consentito, su
parere  positivo  insindacabile del collegio dei docenti, entro e non
oltre  due  mesi  dall'inizio  del  corso  stesso,  con  la eventuale
erogazione della quota di borsa non ancora utilizzata.

        
      
                               Art. 8.

                        Domanda di iscrizione

    I candidati ammessi devono presentare o far pervenire all'ufficio
dottorati  di ricerca via Cristoforo Colombo, 200 - 00145 Roma, entro
il  termine  perentorio  di  giorni  venti,  che decorrono dal giorno
successivo  a  quello  in  cui  avranno  ricevuto  il relativo invito
tramite  telegramma,  domanda  d'iscrizione al corso di dottorato, in
carta libera, allegando:
      a) fotocopia  del  documento  di  identita',  in  carta libera,
debitamente firmata nonche' una fotocopia del codice fiscale;
      b) autocertificazione di cittadinanza;
      c) diploma documento originale di scuola secondaria superiore;
      d) certificato di laurea con la relativa votazione;
      e) dichiarazione,  in  carta  libera, di non essere iscritti ad
altra scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento o, in caso
contrario, l'impegno scritto a sospendere la frequenza;
      f) dichiarazione  di  non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
      g) di non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite;
      h) di non essere iscritto ad un master universitario e, in caso
affermativo,  di impegnarsi a sospendere la frequenza, ove risultasse
vincitore del presente concorso;
      i) di   non   essere   iscritto   ad   altro  corso  di  studio
universitario;
      j) autocertificazione  sul  reddito personale complessivo annuo
che,  per  l'eventuale  concessione  di  borsa  di studio, non dovra'
essere  superiore  a  Euro  10.561,54,  tale  reddito si evince dalla
dichiarazione   dei   redditi   presentata  nell'anno  precedente  di
assegnazione  della  borsa, nel quadro riepilogativo rigo "imponibile
IRPEF". Alla determinazione del reddito concorrono redditi di origine
patrimoniale,  nonche'  emolumenti  di  qualsiasi altra natura aventi
carattere   ricorrente,   con  esclusione  di  quelli  aventi  natura
occasionale.  Il  suddetto  requisito  dovra'  essere  posseduto  per
l'intero  periodo  del  corso.  L'eventuale  superamento  del  limite
suddetto   dovra'   essere   tempestivamente  comunicato  all'ufficio
dottorati dell'Ateneo;
      k) di  optare,  in  caso  di ammissione a piu' dottorati per il
dottorato oggetto del presente bando;
      l) di   essere/non  essere  in  servizio  presso  una  pubblica
amministrazione  e,  in  caso  affermativo,  di  avere  richiesto  il
collocamento  in  aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio del corso e per tutta la sua durata;
      m) di  impegnarsi  a richiedere al collegio docenti del proprio
corso  di  dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita'
lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in
essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato.
    In  relazione  alle  lettere  c)  e  d)  si potra' presentare una
autocertificazione   ai   sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, riservandosi di consegnare, nel
piu' breve tempo possibile, la documentazione originale.
    La domanda dovra' inoltre riportare le seguenti indicazioni: dati
anagrafici,  residenza  e  recapito, numeri telefonici e indirizzo di
posta  elettronica;  numero di conto corrente con i codici CIN, ABI e
CAB  per  l'accreditamento  dell'importo della borsa di studio (per i
borsisti) ;

        
      
                               Art. 9.

Posti  a  concorso,  borse  di  studio  contributo per l'accesso e la
                         frequenza ai corsi

    Le  borse  di  studio saranno attribuite in base alla graduatoria
della  valutazione  comparativa  dei candidati ex art. 6 del presente
bando.
    L'importo  annuale  di  ogni  singola borsa, determinato ai sensi
dell'art.  1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315,
e  successive modificazioni ed integrazioni, e' pari a Euro 10.561,54
(diecimilacinquecentosessantuno/54)  ed e' assoggettato al contributo
previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione  separata  di  cui all'art. 2, e
seguenti,   della   legge   8  agosto  1995,  n.  335,  e  successive
modificazioni  ed integrazioni. La durata dell'erogazione della borsa
di  studio  e'  pari  all'intera  durata del corso e sara' confermata
dalla  verifica annuale del lavoro svolto effettuata dal collegio dei
docenti,  ferma restando la permanenza dei requisiti per il godimento
della stessa.
    La  cadenza  del  pagamento  della  borsa di studio sara' in rate
bimestrali posticipate.
    Previa  autorizzazione  del  collegio dei docenti l'importo della
borsa  di  studio  e' aumentato nella misura non inferiore al 50% per
eventuali  periodi  di soggiorno all'estero, tali periodi non possono
in  alcun  caso  superare  la meta' della durata dell'intero corso di
dottorato.  La  richiesta  di  cui  sopra, presenta dal dottorando al
collegio, deve essere inoltrata dal coordinatore del corso al rettore
e  deve  essere  corredata  da  una  dichiarazione  che  attesti  che
l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando stesso
rientra  nell'ambito  dell'attuazione  del  programma  di  studi e di
ricerca.
    E'   prevista   la   sospensione   della  frequenza  al  corso  e
dall'erogazione  della  borsa  di  studio, nei casi di maternita', di
servizio militare e civile e nel caso di grave e documentata malattia
superiore  ai  trenta  giorni.  In  questi  casi  la  borsa di studio
relativa  al  periodo  corrispondente  alla sospensione potra' essere
corrisposta  a  condizione  che  il  beneficiario recuperi, secondo i
tempi  e le modalita' stabilite dal collegio dei docenti, l'attivita'
non svolta nel periodo predetto.
    Le  borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio
a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  con  quelle  esplicitamente
concesse   da   istituzioni   nazionali  o  internazionali  utili  ad
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca  dei  borsisti.  A chi abbia usufruito di una borsa di studio
per  un  corso  di  dottorato di ricerca, anche solo per un anno, non
puo' essere concesso di fruirne una seconda volta.
    La  borsa  di  studio  e'  altresi'  incompatibile con un reddito
personale  complessivo annuo superiore a Euro 10.561,54. Tale reddito
si  evince  dalla  dichiarazione  dei  redditi,  presentata nell'anno
precedente  di  assegnazione  della  borsa, nel quadro riepilogativo,
rigo  "Imponibile  IRPEF". Alla determinazione del reddito concorrono
redditi  di  origine  patrimoniale,  nonche'  emolumenti di qualsiasi
altra  natura  aventi  carattere ricorrente, con esclusione di quelli
aventi natura occasionale.
    L'erogazione   della  borsa  di  studio  esclude  nel  modo  piu'
categorico  l'instaurarsi  di  un  rapporto di lavoro subordinato con
l'universita'.

        
      
                              Art. 10.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito   delle  strutture  destinate  a  tal  fine,  secondo  le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    Alla  fine  di  ciascun  anno  gli iscritti ai corsi di dottorato
hanno   l'obbligo   di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  e  le  ricerche svolte al collegio dei docenti che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
rettore  il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero, in caso di
valutazione negativa, la cessazione.
    I  dottorandi,  in  qualunque  momento,  possono essere sospesi o
anche esclusi dal corso con provvedimento amministrativo, su motivata
deliberazione unanime del collegio dei docenti.
    I  dottorandi  hanno  l'obbligo di richiedere al collegio docenti
l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' lavorative esterne o
per  la  prosecuzione  dell'attivita' lavorativa in essere al momento
dell'iscrizione.
    Dopo  il  primo anno di corso, ai dottorandi puo' essere affidata
una  limitata  attivita'  didattica sussidiaria o integrativa, previo
parere  favorevole  del  collegio docenti; tale attivita' non deve in
ogni  caso  compromettere  l'attivita' di formazione alla ricerca, e'
facoltativa,  senza oneri per il bilancio dell'ateneo e non da' luogo
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'universita'.
    Nei  casi  di  maternita',  di  grave  e documentata malattia, di
servizio  militare,  su  proposta del collegio dei docenti, il titolo
puo' essere conseguito in data successiva a quella stabilita.
    Ai  sensi  dell'art.  2  della legge 13 agosto 1984, n. 476, come
modificato  dall'art.  52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  il  pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa  di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo   straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione  di
carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e previdenza. In caso di
ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di  rinunzia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti.
    L'assenza non giustificata da comprovati impedimenti per oltre un
terzo  delle presenza previste comporta l'esclusione del dottorato e,
per chi abbia fruito della borsa di studio, la restituzione di quanto
percepito.

        
      
                              Art. 11.

                        Conseguimento titoli

    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento  dell'esame  finale che puo' essere ripetuto per una sola
volta.  La  tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera
previa autorizzazione del collegio dei docenti.
    L'esame finale ha luogo in un'unica sessione al termine del corso
di  dottorato  di ricerca e consiste in una presentazione del proprio
lavoro  di  tesi di dottorato effettuata dal candidato di fronte alla
commissione per l'esame finale.
    Le modalita' di presentazione della tesi finale sono disciplinate
in conformita' agli artt. 11, 12 e 13 del titolo V del regolamento di
Ateneo in materia di dottorati di ricerca.
    Per  comprovati  motivi che non consentono la presentazione della
tesi  nei  termini previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti,  puo'  ammettere il candidato all'esame finale, in deroga ai
termini  fissati  e  in  caso  di mancata attivazione, anche in altra
sede.
    Il  titolo  e'  rilasciato  dal  rettore della Libera Universita'
degli  studi  "S.  Pio  V",  che,  a  richiesta  dell'interessato, ne
certifica  il  conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo,
l'universita'  cura  il deposito di copia della tesi finale presso le
biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

        
      
                              Art. 12.

             Commissioni per il conseguimento del titolo

    La  commissione  giudicatrice  finale  e'  nominata  dal  rettore
sentito  il  collegio dei docenti ed e' composta da tre membri scelti
tra  i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente
qualificati  nelle  discipline attinenti alle aree scientifiche a cui
si  riferisce  il  corso.  Almeno  due  membri  devono  appartenere a
universita',  anche  straniere,  non  partecipanti al dottorato e non
devono  essere  componenti  del  collegio dei docenti. La commissione
puo'  essere  integrata  da  non  piu'  di due esperti appartenenti a
strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
    Le  commissioni  devono completare, a pena di decadenza, i propri
lavori  entro  novanta  giorni  dalla  data  del decreto rettorale di
nomina. Decorso tale termine, la commissione che non abbia concluso i
suoi  lavori  decade  e  il  rettore  nomina  una  nuova commissione,
escludendo i componenti decaduti.

        
      
                              Art. 13.

                   Trattamento dei dati personali

    I  dati  personali  trasmessi dai candidati, ai sensi del decreto
legislativo   n.   196/2003,  sono  trattati  esclusivamente  per  le
finalita' di gestione del presente bando.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura di valutazione comparativa.
    L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui  all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che  lo  riguardano,  nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto  di  far  rettificare,  aggiornare, completare o cancellare i
dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in termini non conformi alla
legge.

        
      
                              Art. 14.

                    Responsabile del procedimento

    Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990,  n. 241,  il  responsabile  del procedimento di cui al presente
bando e' il direttore amministrativo, dott. Cristiano Nicoletti.
    Sul  sito  internet  www.luspio.it  sono liberamente consultabili
tutte  le informazioni circa lo stato di avanzamento dei lavori delle
commissioni giudicatrici e le relative scadenze.

        
      
                              Art. 15.

                        Norme di riferimento

    Per  quanto  non  previsto  dal presente bando, si fa riferimento
all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al decreto ministeriale
30  aprile  1999  ed  al  regolamento  di  Ateneo per il dottorato di
ricerca della Libera Universita' degli studi "S. Pio V".
    Gli  obiettivi  formativi  ed  i programmi di studio del corso di
dottorato verranno pubblicati a cura dell'Ateneo.
    Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 17 ottobre 2007
                                              Il rettore: Parlato