Concorso per 100 assistenti amministrativi (lazio) MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 100
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 81 del 12-10-2007
Sintesi: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE CONCORSO Concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a cento posti, per l'accesso al profilo professionale di assistente, area B, posiz ...
Ente: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 17-10-2007
Data Scadenza bando 12-11-2007
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
CONCORSO
Concorso  pubblico,  per  esami,  su  base  circoscrizionale, a cento
posti,  per l'accesso al profilo professionale di assistente, area B,
posizione  economica  B2, del ruolo del personale del Ministero della
pubblica  istruzione,  per gli uffici dell'Amministrazione centrale e
periferica.
                        IL DIRETTORE GENERALE
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  le  norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la   legge   5 febbraio   1992,   n. 104,   e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
    Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla
legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  concernente  norme
generali  sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
generale    dello   Stato,   ed   in   particolare   l'art. 39   come
successivamente modificato ed integrato;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Visto   il   decreto   legge   18 maggio  2006,  convertito,  con
modificazioni,  in legge 17 luglio 2006. n. 233, recante disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007) ;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento    sull'accesso    agli    impieghi    nelle    pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre
2000. n. 333, recante "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo
1999, n. 68";
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
"disposizioni  per  disciplinare  la trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale",  cosi'  come  modificato  ed
integrato dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visti  i  decreti  legislativi  9 luglio  2003, numeri 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78
CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di
religione,  di  convinzioni  personali,  di  handicap,  di  eta' e di
orientamento sessuale;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  di  Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
Amministrazioni    pubbliche,    e    successive   modificazioni   ed
integrazioni, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a) ;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente  la  determinazione  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
14 luglio  2006,  recante  competenze  e  uffici  del Ministero della
Pubblica Istruzione e la dotazione organica del personale;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 gennaio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 45  del
23 febbraio 2007, con il quale il Ministero della Pubblica Istruzione
e'  autorizzato  ad  avviare  procedure  pubbliche  concorsuali,  per
reclutare,  fra  l'altro,  n. 100  dipendenti per l'area B, posizione
economica B2;
    Visto   il   decreto   del  Ministro  della  Pubblica  Istruzione
7 dicembre 2006, n. 305, Regolamento recante identificazione dei dati
sensibili   e   giudiziari   trattati  e  delle  relative  operazioni
effettuate  dal  Ministero  della  pubblica istruzione, in attuazione
degli  articoli 20  e  21  del  decreto  legislativo  30 giugno 2003,
n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
    Visto  il  Contratto  collettivo nazionale di lavoro, relativo al
personale  del  comparto  Ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995 e
successivi   Contratti  collettivi,  di  cui  l'ultimo,  relativo  al
quadriennio   normativo  2002-2005  e  biennio  economico  2004-2005,
sottoscritto in data 12 giugno 2003;
    Visto   il   Contratto   collettivo   integrativo  nazionale  del
21 settembre  2000,  che,  con  l'introduzione  del  nuovo sistema di
classificazione  di  cui  all'art. 13  del  C.C.N.L.  sottoscritto il
16 febbraio  1999,  ha  definito  i  criteri  in  base ai quali viene
rideterminato  il  nuovo  sistema  professionale  del Ministero della
pubblica  istruzione,  articolato  per  aree  funzionali  e posizioni
economiche,  ed  ha  individuato  le aree di competenza professionale
entro le quali collocare i profili professionali;
    Visto  il  Contratto  collettivo  integrativo nazionale n. 1, del
10 maggio  2001,  con  il quale sono stati individuati analiticamente
sia  i  nuovi profili professionali sia le aggregazioni professionali
dei  precedenti  profili  previsti  dal  decreto del Presidente della
Repubblica n. 1219/1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica  -  3 novembre 2005, n. 3/05,
pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  19 dicembre  2005,  n. 294,
relativa  agli adempimenti delle pubbliche amministrazioni in materia
di avvio delle procedure concorsuali;
    Assolti  gli  adempimenti  di  cui  all'art. 34-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Considerato che, in relazione a quanto sopra, si rende necessario
indire  un  concorso  pubblico,  per esami, per la copertura di cento
posti nell'area funzionale B, posizione economica B2, per le esigenze
degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero
della pubblica istruzione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    E'   indetto   un   concorso   pubblico,   per   esami,  su  base
circoscrizionale,   a   cento   posti,   per   l'accesso  al  profilo
professionale di assistente, area B, posizione economica B2 del ruolo
del personale del Ministero della pubblica istruzione, per gli uffici
dell'Amministrazione  centrale  e  periferica.  I predetti posti sono
ripartiti come segue:
                      AMMINISTRAZIONE CENTRALE
    Codice  01,  sede  del Ministero (le domande vanno indirizzate a:
Ministero  della  pubblica  istruzione  -  Direzione  generale per le
risorse  umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio II
- Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma), posti 5.
                     AMMINISTRAZIONE PERIFERICA
    Codice  02,  Emilia  Romagna  (le  domande  vanno  indirizzate a:
Ministero  della  pubblica  istruzione - Ufficio scolastico regionale
per l'Emilia Romagna - Piazza XX Settembre, 1 - 40121 Bologna), posti
10.
    Codice 03, Lazio (le domande vanno indirizzate a: Ministero della
pubblica istruzione - Ufficio scolastico regionale per il Lazio - via
Ostiense, 131/L - 00154 Roma), posti 20.
    Codice  04,  Lombardia (le domande vanno indirizzate a: Ministero
della  pubblica  istruzione  -  Ufficio  scolastico  regionale per la
Lombardia - via Gonzaga, 2 - 20123 Milano), posti 23.
    Codice 05 Marche (le domande vanno indirizzate a: Ministero della
pubblica  istruzione  -  Direzione  generale per le risorse umane del
Ministero,   acquisti   e  affari  generali  -  Ufficio  II  -  Viale
Trastevere, 76/A - 00153 Roma), posti 2.
    Codice  06,  Piemonte  (le domande vanno indirizzate a: Ministero
della  pubblica  istruzione  -  Ufficio  scolastico  regionale per il
Piemonte - via Pietro Micca, 20 - 10122 Torino), posti 16.
    Codice  07,  Toscana  (le  domande vanno indirizzate a: Ministero
della  pubblica  istruzione  -  Ufficio  scolastico  regionale per la
Toscana - via Mannelli, 113 - 50132 Firenze), posti 8.
    Codice  08,  Veneto  (le  domande  vanno indirizzate a: Ministero
della  pubblica  istruzione  -  Ufficio  scolastico  regionale per il
Veneto - Riva De Biasio S. Croce, 1299 - 30135 Venezia), posti 16.
    Gli  aspiranti al concorso possono presentare una sola domanda di
ammissione,   indicando   espressamente   nella   stessa   il  codice
dell'ambito  dell'Amministrazione, fra quelli sopra riportati, per il
quale intendono concorrere.
    La  procedura  concorsuale  e'  articolata  a livello regionale o
interregionale.  In tale ultimo caso, la tabella di cui sopra riporta
il  codice dell'ambito dell'Amministrazione e il numero dei posti ivi
messi    a    concorso,    mentre    reca   l'indirizzo   dell'ambito
dell'Amministrazione che cura lo svolgimento delle prove concorsuali.
    I  candidati  che intendono partecipare al concorso per un ambito
dell'Amministrazione  le  cui  prove  d'esame  si  svolgono  in altro
ambito,   nella   domanda   devono  indicare  il  codice  dell'ambito
dell'Amministrazione  per il quale intendono concorrere e trasmettere
la  domanda  all'indirizzo  dell'ambito dell'Amministrazione che cura
materialmente la procedura concorsuale.
    In applicazione dell'art. 39, comma 18, della legge n. 449/1997 e
successive  modificazioni,  il  50%  delle  assunzioni  avverra'  con
contratto  di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non
superiore al 50% di quella a tempo pieno, secondo quanto previsto dal
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro e tenuto conto di quanto
previsto  dalla  legge finanziaria in vigore allatto delle assunzioni
stesse, nonche' del numero delle autorizzazioni ad assumere stabilite
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.

        
      
                               Art. 2.
                          Riserve di posti
    Ai  sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215. cosi' come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c)
del  decreto  legislativo  31 luglio  2003,  n. 236, il 30% dei posti
messi  a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o in ferma
prefissata  di  durata  di  cinque anni delle Forze armate, congedati
senza  demerito  anche  al  termine  o  durante le eventuali rafferme
contratte,  nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno  completato  senza
demerito  la  ferma  contratta,  ove  in  possesso  dei requisiti del
presente bando.
    I  posti riservati, che non dovessero essere coperti per mancanza
di  aventi  titolo,  saranno  conferiti  ai  concorrenti  che abbiano
superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
    Coloro  che intendano avvalersi della riserva indicata al comma 1
del presente articolo, oppure che abbiano titoli di preferenza e/o di
precedenza  di  cui  all'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   9 maggio  1994,  n. 487  e  successive  modificazioni  e
integrazioni  (allegato C  al presente bando), debbono farne espressa
dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.

        
      
                               Art. 3.
                     Requisiti per l'ammissione
    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo  grado
(l'eventuale  possesso  di titoli accademici non esonera il candidato
dall'indicare  il  titolo  di  studio  utile per la partecipazione al
concorso) ;
    I  titoli  di  studio  rilasciati  all'estero saranno considerati
utili  purche'  riconosciuti  equipollenti  a  quelli  rilasciati  in
Italia,  ai  sensi  dell'art. 38,  comma 3,  del  decreto legislativo
30 marzo  2001,  n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono
essere  indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento
di  riconoscimento  dell'equipollenza  al  corrispondente  titolo  di
studio  italiano  in  base  alla  normativa  vigente. Le equipollenze
devono  sussistere  alla  data di scadenza per la presentazione delle
domande;
      b) eta' non inferiore agli anni diciotto;
      c) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      d) godimento  dei  diritti  civili  e  politici  negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      e) idoneita'  fisica al servizio continuativo ed incondizionato
nelle funzioni al quale il concorso si' riferisce;
      f) posizione  regolare nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
    Non  possono  essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo  nonche'  coloro  che  siano  stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per persistente insufficiente rendimento, oppure che
siano  stati  licenziati  da  altro  impiego  statale, ai sensi della
vigente normativa contrattuale.
    I candidati comunitari di cittadinanza diversa da quella italiana
devono  possedere,  ai  fini'  dell'accesso  ai  posti della pubblica
amministrazione, anche i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili  politici  anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica italiana;
      c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  richiesti  debbono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.

        
      
                               Art. 4.
          Presentazione della domanda. Termine e modalita'
    La  domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in  modo  conforme  al modello allegato A), deve essere indirizzata e
presentata direttamente o inviata, a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento, al Ministero della pubblica istruzione, all'indirizzo
dell'Ufficio  per  il quale si intende partecipare alla copertura dei
posti  ivi  disponibili,  riportato  nella tabella di cui al 1° comma
dell'art. 1  del  presente  bando,  con esclusione di qualsiasi altro
mezzo,  entro  il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione del presente decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale - "Concorsi ed esami".
    La   firma   in   calce   alla   domanda   deve   essere  apposta
dall'interessato  in  forma leggibile e per esteso e non necessita di
autentica. Alla domanda deve essere allegato in carta semplice, copia
di  un  documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
    Non   saranno   prese  in  considerazione  le  domande  prive  di
sottoscrizione, nonche' le domande inoltrate in ritardo, quale ne sia
la causa, anche se non imputabile al candidato.
    Ai fini dell'accertamento della tempestivita' nella presentazione
della  domanda,  la  data e' stabilita e comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
    I  candidati  riconosciuti  portatori  di handicap ai sensi della
legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  per  avvalersi,  in relazione alla
propria  posizione di handicap, dei benefici di cui all'art. 20 della
legge   stessa  (ausilio  necessario,  eventuale  utilizzo  di  tempi
aggiuntivi   per   l'espletamento  delle  prove  di  esame),  debbono
corredare  la domanda con una certificazione, rilasciata dall'azienda
sanitaria   locale,   nella  quale  vanno  specificati  gli  elementi
essenziali occorrenti perche' l'Amministrazione predisponga per tempo
i   mezzi   e  gli  strumenti  atti  a  una  regolare  partecipazione
all'eventuale preselezione e al concorso.
    Nella  domanda,  che  deve recare in calce la firma autografa del
candidato,  il  medesimo,  oltre  ad  indicare  il codice dell'ambito
dell'Amministrazione,  fra  quelli riportati all'art. 1, per il quale
intende concorrere, e in quale lingua, fra inglese, francese, tedesco
e  spagnolo,  vuole  effettuare  la  prova  di lingua straniera, deve
dichiarare,   sotto   la  propria  responsabilita',  ai  sensi  delle
disposizioni  contenute  nel  decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445:
      a) cognome  e  nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e,
se  nato  all'estero,  il comune nei cui registri di stato civile sia
stato trascritto l'atto di nascita;
      b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
      c) il  comune  nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i
motivi  della  eventuale  non  iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
      d) l'idoneita'    fisica    al    servizio    continuativo   ed
incondizionato nelle funzioni al quale il concorso si riferisce;
      e) le  eventuali  condanne  penali  riportate, anche all'estero
(anche  se  siano  stati concessi amnistia, condono, indulto, perdono
giudiziale,  oppure  applicazione  della  pena  su richiesta ai sensi
dell'art. 444  del c.p.p., ecc.), e gli eventuali procedimenti penali
pendenti in Italia o all'estero;
      f) la  sua  posizione  nei riguardi delle norme sul servizio di
leva;
      g) il   diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado
posseduto,  la  data  del  suo  conseguimento  e l'Istituto che lo ha
rilasciato;
      h) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a precedenza
o,  a  parita' di punteggio, a preferenza; tali titoli debbono essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione  della  domanda.  I titoli non espressamente dichiarati
nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso non saranno presi in
considerazione  in sede di formazione della graduatoria dei vincitori
e degli idonei del concorso;
      i) l'indirizzo (comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero  telefonico  ed  eventualmente,  ove  ritenuto  opportuno  dal
candidato,  del  numero di fax) presso cui chiede che siano trasmesse
le  comunicazioni  relative  alle prove concorsuali, con l'impegno di
far  conoscere  tempestivamente  le  eventuali successive variazioni.
L'Amministrazione   non   risponde   dell'eventuale   dispersione  di
comunicazioni  dipendenti  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  del  concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque  imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

        
      
                               Art. 5.
                       Esclusione dal concorso
    I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
    L'Amministrazione    puo'   disporre   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dal  concorso per difetto dei
requisiti prescritti.

        
      
                               Art. 6.
                      Commissioni esaminatrici
    Le  commissioni  esaminatrici  del concorso, una per ogni Ufficio
indicato  nella  tabella  di  cui all'art. 1 del presente bando, sono
nominate  con  successivi decreti dei competenti direttori generali e
sono  composte,  secondo quanto stabilito dall'art. 9 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 487/1994  citato nelle premesse, da
numero  tre  membri, di cui un dirigente o equiparato con funzioni di
presidente,  e  da  due  esperti  nelle materie oggetto del concorso,
mentre   le   funzioni   di   segretario  sono  svolte  da  personale
appartenente all'area funzionale C, posizione economica C1.
    La  nomina  del  presidente  e  dei membri delle commissioni puo'
riguardare  anche  il personale in quiescenza da non piu' di tre anni
che  abbia  posseduto,  durante  il  servizio  attivo,  la  qualifica
richiesta  per il concorso e che non sia stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego.
    Almeno  un  terzo  dei  posti  di componente delle commissioni e'
riservato alle donne, salva motivata impossibilita'.
    Le  commissioni  esaminatrici  possono  essere  integrate in ogni
momento  da  uno  o  piu'  componenti  esperti nelle lingue straniere
prescelte dai candidati.
    Le  commissioni,  considerato  il  numero  dei concorrenti, prima
dell'inizio  delle  prove  concorsuali,  stabiliscono  il termine del
procedimento concorsuale, che non puo' comunque superare i sei mesi a
decorrere  dalla  data  di  effettuazione  delle  prove scritte, e lo
rendono pubblico.
    Le  commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i
criteri  e le modalita' di e delle prove concorsuali, da formalizzare
nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle
singole  prove.  Esse,  immediatamente  prima dell'inizio di ciascuna
prova  orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte.
    I decreti di nomina delle commissioni del concorso sono trasmessi
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della
funzione  pubblica,  ai  sensi  dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente   della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  cosi'  come
richiamato  dall'art. 1,  comma 5  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007.

        
      
                               Art. 7.
                        Prova di preselezione
    Qualora   se  ne  ravvisi  la  necessita',  l'Amministrazione  ha
facolta' di effettuare una preselezione.
    In  caso  di  svolgimento della prova preselettiva, viene ammesso
alle  prove  scritte  un  numero  di  candidati pari a dieci volte il
numero  dei  posti  messi  a concorso. L'eventuale preselezione viene
effettuata  mediante  una  serie  di  quesiti  a  risposta  multipla,
vertenti  sulle  materie  oggetto  delle  prove  scritte  e  orali. I
candidati   eventualmente   classificatisi   col  medesimo  punteggio
dell'ultimo  candidato  ammissibile vengono tutti ammessi a sostenere
le prove scritte.
    Il  punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre
alla formazione del voto finale di merito.

        
      
                               Art. 8.
                           Prove di esame
    Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una pratica o a
contenuto  teorico-pratico,  e  in una prova orale, e sono diretti ad
accertare  il  possesso  di  una  adeguata  conoscenza  della materia
amministrativa  e contabile in generale, della gestione di processi e
problematiche  di  discreta  complessita', nonche' dell'ordinamento e
delle  funzioni  del  Ministero della pubblica istruzione e delle sue
diverse   unita'   organizzative,  e,  in  particolare,  dell'uso  di
strumenti di automazione d'ufficio.
    Per  sostenere  le prove, i candidati debbono essere muniti di un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
    Le prove scritte consistono in:
      a) un  elaborato in tema di: diritto amministrativo (elementi),
contabilita'  di  Stato  (elementi) e ordinamento del Ministero della
pubblica istruzione;
      b) una  prova  pratica  su  personal  computer per accertare la
conoscenza di:
        1)  creazione,  copia,  spostamento  e  cancellazione  di una
cartella;
        2) creazione, copia spostamento e cancellazione di un file;
        3) utilizzo di periferiche di input/output;
        4) ricerca e rimozione di malware;
        5) composizione, modifica e stampa di un documento;
        6) formattazione di testi;
        7) stampa Unione;
        8)  composizione, modifica e cancellazione di un messaggio di
posta elettronica;
        9)   manutenzione  dei  messaggi  di  posta  elettronica:  la
suddivisone  in  cartelle e l'archiviazione anche mediante l'utilizzo
di filtri;
        10) Spam: utilizzo di filtri;
        11) navigazione su internet;
        12) le ricerche su internet: utilizzo dei motori di ricerca;
        13)  creazione di una matrice e visualizzazione dei risultati
mediante un grafico.
    Per  lo svolgimento delle due prove scritte i candidati avranno a
disposizione, rispettivamente, 6 (sei) ore e 2 (due) ore.
    Alla  prova scritta sono ammessi, con riserva di accertamento dei
requisiti  prescritti,  tutti  i  candidati  ai  quali  non sia stata
comunicata   l'esclusione   dal  concorso,  i  quali  sono  tenuti  a
presentarsi,  senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo
indicati  nell'avviso,  che  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" del
4 dicembre 2007.
    Nel  corso  delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto di
avvalersi  di  telefoni  cellulari,  palmari  calcolatrici, strumenti
idonei  alla  memorizzazione  di  informazioni o alla trasmissione di
dati,  supporti  cartacei,  nonche'  di  comunicare  tra  loro  e  di
introdurre  oggetti  nell'aula  ove  si  svolge  la prova. In caso di
violazione,   la   commissione   esaminatrice   delibera  l'immediata
esclusione dal concorso.
    L'assenza   anche  da  una  sola  delle  prove  scritte  comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
    Nel   caso  in  cui  si  dovesse  riscontrare  la  necessita'  di
effettuare  una  preselezione,  la  stessa  si  svolgera' nel giorno,
nell'ora  e  nel  luogo indicati nell'avviso, che e' pubblicato nella
medesima  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana - 4ª serie
speciale  "Concorsi  ed  esami"  -  del 4 dicembre 2007. Nel medesimo
avviso   sara'  indicata  la  data  della  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  -  4ª serie speciale "Concorsi ed esami", nella
quale  viene pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le
prove  scritte;  tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
    Al colloquio orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato
non meno di ventuno trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
    I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono
la  relativa  comunicazione,  con  indicazione  del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello nel
quale debbono sostenere la prova stessa.
    Il  colloquio  verte,  in aggiunta alle materie di cui alle prove
scritte, sulle seguenti materie:
      elementi di diritto pubblico;
      legislazione scolastica.
    Detta prova comprendera' anche l'accertamento della conoscenza di
una  lingua  straniera,  a  scelta  tra  inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
    Il   colloquio  orale  si  intende  superato  dai  candidati  che
conseguono un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.

        
      
                               Art. 9.
              Formazione, approvazione e pubblicazione
                delle graduatorie generali di merito
    Il  punteggio  finale  e' determinato dalla somma della media dei
voti   conseguiti   in  ciascuna  prova  scritta  e  della  votazione
conseguita  nel colloquio. Il punteggio ottenuto nell'eventuale prova
preselettiva non ha valore ai fini della votazione complessiva.
    Le  graduatorie di merito del concorso, una per ogni ambito, sono
formulate  dalle  singole  commissioni esaminatrici, secondo l'ordine
derivante  dal  voto  finale,  come  sopra determinato, conseguito da
ciascun candidato.
    A parita' di merito, trovano applicazione le vigenti disposizioni
in  materia  di  precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego
nelle Amministrazioni statali.
    I  candidati  che  abbiano  superato  il  colloquio  debbono  far
pervenire  ai  competenti  Uffici di cui all'art. 1, entro il termine
perentorio  di  giorni  quindici  decorrenti  dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il
possesso  dei  titoli,  gia'  indicati nella domanda, di preferenza e
precedenza  nella  nomina,  a  pena  di  decadenza  dal  beneficio. I
suddetti titoli sono valutati esclusivamente se gia' dichiarati nella
domanda  di partecipazione e purche' risulti dai medesimi il possesso
dei  requisiti  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Tale   documentazione   non   e'   richiesta   nel  caso  in  cui
l'Amministrazione della pubblica istruzione ne sia gia' in possesso o
ne  possa  disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni,
purche'  nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con
esattezza,   oltre   al   possesso  del  titolo,  anche  l'ufficio  e
l'amministrazione   presso   cui   la   relativa   documentazione  e'
depositata.
    I  direttori generali interessati della procedura concorsuale, al
termine  dei  lavori  delle commissioni esaminatrici, riconosciuta la
regolarita'  del  procedimento  del  concorso,  approvano con proprio
decreto,  sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti
per  l'assunzione,  le  graduatorie di merito dei candidati risultati
idonei  nelle  prove  concorsuali.  Con  lo  stesso  provvedimento, i
direttori  generali  dichiarano  vincitori  del  concorso i candidati
utilmente  collocati  nelle graduatorie di merito, tenuto conto delle
riserve  di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di
cui  all'art. 5  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
    I medesimi direttori generali cureranno l'invio delle graduatorie
generali  di  merito  e  dei vincitori, per il seguito di competenza,
all'Ufficio  IV  e,  per  conoscenza,  all'Ufficio II della Direzione
generale  delle  risorse  umane  del  Ministero  -  Acquisti e Affari
generali.
    Le  graduatorie  di merito, unitamente a quelle dei vincitori del
concorso,  sono  pubblicate  nel  bollettino  ufficiale del Ministero
della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione verra' data notizia,
mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.

        
      
                              Art. 10.
                 Costituzione del rapporto di lavoro
    La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
La    costituzione    del   rapporto   di   lavoro   e'   subordinata
all'autorizzazione  all'assunzione  da  parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.
    Il  candidato  dichiarato  vincitore  del  concorso e' invitato a
stipulare  un  contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
finalizzato  all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno
o   parziale,   nel   profilo  professionale  di  "assistente",  area
funzionale  B,  posizione economica B2, del ruolo unico del personale
del  Ministero  della  pubblica  istruzione, ai sensi della normativa
vigente.
    I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione per
un  periodo  non inferiore a cinque anni, a norma dell'art. 35, comma
5-bis,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni.
    Se  il  vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio
entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.

        
      
                              Art. 11.
                   Accesso agli atti del concorso
    L'accesso  alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso  fino  alla  conclusione  dell'iter  procedurale curato dalla
commissione esaminatrice.

        
      
                              Art. 12.
                   Trattamento dei dati personali
    Ai  sensi  dell'art. 13  del  decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196,  i  dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
le  strutture del Ministero della pubblica istruzione alle quali sono
state  indirizzate  le  domande di partecipazione al concorso, e sono
utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I
dati    personali   forniti   dai   vincitori   del   concorso   sono
successivamente   raccolti   presso   il   Ministero  della  pubblica
istruzione  - Direzione generale per le risorse umane del Ministero -
Acquisti  e  affari  generali  - Ufficio IV, viale Trastevere, 76/A -
00153 Roma, per l'eventuale, successiva instaurazione del rapporto di
lavoro.

        
      
                              Art. 13.
                        Norme di salvaguardia
    Per   quanto   non   previsto  dal  presente  bando,  valgono  le
disposizioni   normative   e   contrattuali  vigenti  in  materia  di
reclutamento di personale.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
      Roma, 4 ottobre 2007
                                 Il direttore generale: Criscuoli

        
      
                                                           Allegato A
Schema di domanda
                              Al Ministero della pubblica istruzione
    ..l..  sottoscritt.. (per le donne, indicare il cognome da nubile
e  il  nome)  chiede  di  essere  ammess..  al concorso, per esami, a
.............     posti,     codice    ambito    dell'Amministrazione
n. ..........,  per l'accesso al profilo professionale di assistente,
area B, posizione economica B2, del ruolo del personale del Ministero
della    pubblica    istruzione,    per    gli   uffici   dell'ambito
dell'Amministrazione sopra riportato.
    A  tal  fine,  ai  sensi  e  per  gli  effetti delle disposizioni
contenute  nell'art. 46  del  decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2001 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi  del  codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara
sotto la propria responsabilita':
      di    essere    nat..   a   ,   prov.   di   .............   il
.......................;
      di  essere  residente  in  ,  prov.  di  .............,  c.a.p.
............., via n. ........;
      di essere/non essere coniugat..;
      di avere/non avere n. ........... figli a carico;
      di avere il seguente codice fiscale ;
      di essere cittadin.. italian..;
      di  essere  cittadin..  del  seguente  Stato membro dell'Unione
europea ;
      di  essere  iscritt..  nelle  liste  elettorali del comune di ,
prov. di ...................;
    oppure:
      di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per ;
        di  essere, nei riguardi del servizio di leva, nella seguente
posizione: ;
      di non aver riportato condanne penali ne' di avere procedimenti
penali  pendenti  a  proprio carico sia in Italia che all'estero; (in
caso  contrario  -  anche  se  sia  stata  concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, oppure applicazione della
pena  su  richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ecc., indicare
gli estremi del provvedimento e l'autorita' che lo ha emesso) ;
      di  essere  in  possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; (se
portatore  di  handicap  e  rientrante  nelle previsioni dell'art. 20
della  legge  5 febbraio  1992,  n. 104, specificare, in relazione al
proprio  handicap,  l'ausilio necessario e quantificare gli eventuali
tempi  aggiuntivi  per  lo  svolgimento  delle  prove  di  esame,  da
comprovare   con   idonea  documentazione  rilasciata  dalla  azienda
sanitaria  locale  da  allegare  alla  domanda  di  partecipazione al
concorso) ;
      di  non  essere  stat..  destituit.. o dispensat.. dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento,  ne' dichiarat.. decadut.. da un impiego statale ai sensi
dell'art. 127,  comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3,  ne'  licenziat.. ai sensi delle
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
personale dei vari comparti;
      di  essere  in  possesso  del  seguente  diploma  di istruzione
secondaria   di   secondo  grado:  ,  conseguito  presso  ,  in  data
..............;
      di  voler  sostenere  la  prova  orale  nella  seguente  lingua
straniera: Inglese ¯F, Francese ¯F, Tedesco ¯F, Spagnolo ¯F;
(barrare la lingua prescelta) ;
      di  trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1 del bando ai
fini delle riserve di posti;
      di  essere  in  possesso  dei  seguenti  titoli di precedenza o
preferenza,  a parita' di punteggio, ai sensi dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:
    ..l..  sottoscritto,  quale candidato comunitario di cittadinanza
diversa  da  quella italiana, dichiara altresi', ai fini dell'accesso
ai posti della pubblica amministrazione:
      a) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
      b)  di  essere  in possesso, fatta eccezione per la titolarita'
della  cittadinanza  italiana,  di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica italiana;
      c) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
    ..l.. sottoscritt.. allega, altresi', copia del proprio documento
di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  rientrante  tra quelli
previsti  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
    ..l..  sottoscritt..  chiede  che  ogni comunicazione relativa al
presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a
comunicare  le  eventuali variazioni successive e riconoscendo che il
Ministero della pubblica istruzione non assume alcuna responsabilita'
in caso di irreperibilita' del destinatario:
      indirizzo: ;
      tel. ;
      fax
    ..l..  sottoscritt.. esprime il proprio consenso affinche' i dati
personali  forniti  possano essere trattati, nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
    Allegati:




        Data
                                                                Firma

        
      
                                                           Allegato B
                          PROGRAMMA D'ESAME
                 Elementi di diritto amministrativo
    1.   La   funzione   amministrativa   e   le  fonti  del  diritto
amministrativo.
    2. L'attivita' amministrativa. Il procedimento amministrativo. La
legge  7 agosto  1990,  n. 241.  Gli  atti  amministrativi: elementi,
principali  categorie,  vizi. Cenni sull'attivita' contrattuale della
pubblica amministrazione.
    3.   La  tutela  giurisdizionale  nei  confronti  della  pubblica
amministrazione:  giustizia  amministrativa e giustizia ordinaria. La
giurisdizione della Corte dei conti.
    4.  Il  pubblico  impiego.  Il decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. La contrattazione
collettiva.  Diritti  e  doveri degli impiegati pubblici. Cenni sulla
dirigenza.
                    Elementi di diritto pubblico
    1. La Costituzione italiana.
    2. L'ordinamento costituzionale italiano.
    3. Gli Organi costituzionali e le loro funzioni.
    4. L'organizzazione amministrativa e giurisdizionale dello Stato.
    5. I diritti ed i doveri dei cittadini.
                  Elementi di contabilita' di Stato
    1. Le fonti della contabilita' pubblica.
    2. Le fonti positive della contabilita' di Stato.
    3. La gestione patrimoniale: beni demaniali, beni patrimoniali.
    4. I contratti della Pubblica amministrazione.
    5.  I  principi  generali  del  bilancio  dello  Stato.  La legge
finanziaria ed i provvedimenti collegati.
    6. Le entrate dello Stato: previsione, accertamento, riscossione,
versamento.
    7.  Le  spese  dello  Stato:  previsione,  impegno, liquidazione,
ordinazione, pagamento.
    8. I rendiconti amministrativi.
    9. Il sistema dei controlli in generale. Il controllo della Corte
dei conti.
    10. Vari tipi di responsabilita'.
Elementi   sull'ordinamento   dell'amministrazione   della   pubblica
                             istruzione
    1. Le fonti. La legge 13 novembre 1859, n. 3725 (legge Casati), e
successive modificazioni ed integrazioni.
    2.   La   struttura  del  Ministero  della  pubblica  istruzione.
Amministrazione centrale e periferica.
    3.  Il  personale  amministrativo  del  Ministero  della pubblica
istruzione. La dirigenza amministrativa e tecnica, il personale delle
aree funzionali.
                       Legislazione scolastica
    1. Storia della scuola italiana: dal 1948 ad oggi.
    2.  Autonomia delle istituzioni scolastiche: dalla legge 15 marzo
1997,  n. 59,  alla  riforma  del  Titolo  V  della  parte  II  della
Costituzione.
                             Informatica
    Accertamento  della  conoscenza  e  dell'uso  di  apparecchiature
e delle  applicazioni  informatiche  piu'  diffuse,  con  particolare
riferimento  alle  funzioni dei software di produttivita' individuale
(es.: Word, Excel, PowerPoint, Access, OpenOffice).
                          Lingua straniera
    Lettura  e  traduzione,  in  italiano, di un testo in lingua, fra
inglese, francese, tedesca e spagnola, scelta dal candidato.

        
      
                                                           Allegato C
                        TITOLI DI PREFERENZA
            DA FAR VALERE IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO
    Ai  sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487,  le  categorie di cittadini che nei concorsi
hanno preferenza a parita' di punteggio sono le seguenti:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati. i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.