Concorso per 4 personale laureato (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 72 del 11-09-2007
Sintesi: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CONCORSO Bando di selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro borse di studio per laureati in chimica, ...
Ente: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 24-09-2007
Data Scadenza bando 11-10-2007
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CONCORSO
Bando  di  selezione,  per  titoli  ed  esami, per il conferimento di
quattro  borse  di  studio  per  laureati  in  chimica,  in scienze e
tecnologie  alimentari  o  nelle  equiparate  lauree specialistiche o
magistrali   appartenenti  alle  classi  62/S,  classe  delle  lauree
specialistiche  in  scienze  chimiche,  o  78/S,  classe delle lauree
specialistiche in scienze e tecnologie agroalimentari.
                Ispettorato centrale per il controllo
             della qualita' dei prodotti agroalimentari


                        IL DIRETTORE GENERALE

    Visto  il  decreto-legge  18 giugno  1986, n. 282, convertito con
modificazioni  nella  legge 7 agosto  1986, n. 462 concernente misure
urgenti  in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni
alimentari   ed   in   particolare l'art. 10   il   quale  istituisce
l'Ispettorato centrale repressione frodi;
    Visto  il  decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito con
modificazioni  nella  legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante misure per
il    potenziamento    della    sorveglianza   epidemiologica   della
encefalopatia spongiforme bovina;
    Visto  il  decreto-legge  11 gennaio  2001,  n. 1, convertito con
modificazioni    nella    legge 9 marzo    2001,    n. 49,    ed   in
particolare l'art. 3,  comma  3, il quale statuisce che l'Ispettorato
centrale  repressione  frodi  e'  posto  alle  dirette dipendenze del
Ministro  delle politiche agricole e forestali, ed opera con organico
proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un
autonomo centro di responsabilita' di spesa;
    Visto  il  decreto-legge  n. 182 del 9 settembre 2005 convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  n. 231 dell'11 novembre 2005 e, in
particolare   l'art. 2,  comma  2,  secondo  il  quale  l'Ispettorato
centrale    repressione    frodi    e'   organizzato   in   struttura
dipartimentale, articolata in due direzioni generali;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali  19 dicembre  2005,  con  il  quale  si  e' provveduto alla
revisione  complessiva  degli  uffici  e  dei  laboratori  di livello
dirigenziale   non  generale  dell'Ispettorato  centrale  repressione
frodi;
    Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il bilancio
di  previsione  dello  Stato  per  l'anno finanziario 2007 e bilancio
pluriennale   per   il   triennio   2007/2009  che  prevede  appositi
stanziamenti  per  il  CDR  4 " Ispettorato centrale per il controllo
della qualita' dei prodotti agroalimentari;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica   e  tecnologica  3 novembre  1999,  n. 509,  recante  il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione
delle classi delle lauree specialistiche;
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della   ricerca   22 ottobre   2004,  n. 270,  recante  modifiche  al
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    Ritenuto,  pertanto,  opportuno  procedere  all'indizione  di una
selezione,  per  titoli ed esami, per l'attribuzione di quattro borse
di  studio  per  laureati  in  chimica  e  in  scienze  e  tecnologie
alimentari  o  nelle  equiparate  lauree  specialistiche o magistrali
appartenenti  alle classi 62/S, classe delle lauree specialistiche in
scienze  chimiche,  o  78/S,  classe  delle  lauree specialistiche in
scienze e tecnologie agroalimentari;

                              Dispone:

                               Art. 1.

Numero  delle  borse  di  studio e sede di svolgimento dell'attivita'
                               ricerca

    E' indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione
di  quattro  borse  di  studio  per  laureati  in chimica e scienze e
tecnologie  alimentari  o  nelle  equiparate  lauree specialistiche o
magistrali   appartenenti  alle  classi  62/S,  classe  delle  lauree
specialistiche  in  scienze  chimiche,  o  78/S,  classe delle lauree
specialistiche  in  scienze e tecnologie agroalimentari,da destinarsi
presso  il laboratorio centrale di Roma dell'Ispettorato centrale per
il  controllo  della  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari, per il
completamento della loro formazione scientifica.
    Ciascun  borsista  verra'  affidato  ad  un  tutor  e  gli verra'
assegnato  uno  specifico  tema  di  ricerca  su  tematiche attinenti
l'attivita' dei laboratori dell'Ispettorato centrale per il controllo
della qualita' dei prodotti agroalimentari.

        
      
                               Art. 2.

              Durata trattamento economico e normativo

    La   borsa   avra'   durata  di  dodici  mesi  e  potra'  essere,
compatibilmente  con  la disponibilita' di bilancio, prorogata per un
anno, con provvedimento del direttore generale competente, sentito il
parere  del  direttore  del  laboratorio  ove  il  borsista ha svolto
attivita' di ricerca, studio e analisi, nonche' del tutor al quale il
borsista  sia  stato  affidato.  Resta  salva  la possibilita' di una
ulteriore  proroga,  sempre della durata di un anno, subordinatamente
alla disponibilita' di bilancio.
    L'importo   annuo  lordo  delle  borse  e'  determinato  in  euro
18.000,00;  tale  importo,  comprensivo  delle  ritenute di legge, e'
erogato    in    rate   mensili   posticipate.   Restano   a   carico
dell'amministrazione  l'imposta regionale per le attivita' produttive
nonche' la polizza assicurativa per gli infortuni.
    Per  il  primo  anno  di  erogazione  delle  borse  la  copertura
finanziaria e' assicurata dai fondi iscritti al capitolo 2460 PG 18 "
Spese  per  il conferimento di borse di studio a laureati e diplomati
da   impiegare   nei  laboratori  dell'ispettorato  centrale  per  il
controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari".

        
      
                               Art. 3.

                  Requisiti generali di ammissione

    I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:
      1) eta' non superiore ad anni 30;
      2)  diploma  di  laurea  in  chimica  o in scienze e tecnologie
alimentari  ovvero  laurea specialistica o magistrale appartenente ad
una  delle  seguenti classi: 62/S, classe delle lauree specialistiche
in  scienze  chimiche,  o 78/S, classe delle lauree specialistiche in
scienze  e  tecnologie  agroalimentari,  conseguita con votazione non
inferiore a 100/110;
      3)  cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
      4)  idoneita'  fisica  a svolgere attivita' di studio e ricerca
presso laboratori di analisi.
    I  requisiti  ed  i  titoli debbono essere posseduti alla data di
scadenza   del   termine   stabilito   dal   presente  bando  per  la
presentazione della domanda di ammissione.
    In  caso  di titolo di studio conseguito all'estero e' necessario
aver ottenuto l'equipollente nei termini di legge.
    Non  e'  compatibile  con  la  fruizione  della  borsa  di cui al
presente bando:
      1)  il contemporaneo godimento di altre borse di studio; non e'
altresi' consentito a coloro che gia' usufruiscono di borse di studio
conferite  dall'Ispettorato  centrale per il controllo della qualita'
dei  prodotti agroalimentari optare per una delle borse conferite con
il  presente  bando,  qualora  la  precedente  sia ancora in corso di
fruizione;
      2)   la  contemporanea  esistenza  di  rapporti  di  lavoro,  a
qualsiasi titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro
privati.

        
      
                               Art. 4.

                 Domanda e termine di presentazione

    La  domanda  di  partecipazione al bando di selezione, redatta in
carta  semplice  secondo  lo schema allegato, dovra' essere inoltrata
esclusivamente  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento al
Ministero   delle politiche agricole   alimentari   e   forestali   -
Ispettorato  centrale  per  il  controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari   -  Ufficio  III/A - via Quintino Sella n. 42 - 00187
Roma, entro  e  non  oltre  i  trenta  giorni  successivi a quello di
pubblicazione del  presente  decreto nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami.
    E  'possibile,  altresi', scaricare il predetto schema di domanda
dal sito Internet del Ministero (www.politicheagricole.it ).
    Della  data  di  inoltro fara' fede il timbro postale. Le domande
inoltrate   dopo   il  termine  fissato  e  quelle  che  risultassero
incomplete  non  verranno  prese in considerazione.Non sara' altresi'
consentito,  una  volta  scaduto il termine, sostituire o integrare i
titoli o i documenti gia' presentati.
    L'amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' per casi di
dispersione   di   comunicazioni  dovuti  ad  inesatta  o  incompleta
indicazione  del  recapito  da  parte  del/la candidato/a o a mancata
oppure  tardiva  comunicazione  del cambiamento di indirizzo indicato
nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali o telegrafici
comunque  imputabili  a  terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne'
per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.
    Nella  domanda  di  ammissione  i  candidati  dovranno dichiarare
l'indirizzo  presso  il  quale inoltrare le comunicazioni inerenti la
procedura selettiva.

        
      
                               Art. 5.

              Dichiarazioni da formulare nella domanda

    Nella  domanda  il/la  candidato/a  dovra'  dichiarare,  sotto la
propria responsabilita':
      a) il  cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza il
recapito  eletto  ai  fini della selezione (specificando il codice di
avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico) ;
      b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
      c) di  avere  adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana (se
trattasi   di  candidato  appartenente  ad  uno  degli  Stati  membri
dell'Unione europea) ;
      d) il  possesso  del  titolo di studio richiesto all'art. 3 del
presente  bando,  indicando,  altresi',  la data di conseguimento, il
voto di laurea, e l'Universita' dove e' stato conseguito;
      e) di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non avere
procedimenti  penali in corso (in caso contrario indicare la condanna
riportata ed i procedimenti penali pendenti) ;
      f) di avere assolto agli obblighi di leva (solo per i candidati
di sesso maschile) ;
      g) di    avere    l'idoneita'    fisica    per   l'espletamento
dell'attivita' di studio e ricerca di cui al presente bando;
      h) di  impegnarsi  a  comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento   della  propria  residenza  o  recapito  indicato  nella
domanda;
      i) di  impegnarsi,  qualora vincitore/vincitrice della borsa di
studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la
responsabilita'  civile  verso terzi, esonerando l'amministrazione da
tale  responsabilita', la cui copia dovra' essere consegnata all'atto
della sottoscrizione del contratto;
      l) di  autorizzare  il trattamento dei dati personali, ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
    Il/La  candidato/a  deve sottoscrivere di essere a conoscenza che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.
    Non  saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle  prive  dei  dati  anagrafici e dei requisiti sopra richiesti,
nonche'  quelle  che,  per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte
oltre il termine indicato al precedente art. 4.

        
      
                               Art. 6.

                 Documenti da allegare alla domanda

    Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
      1)  fotocopia completa di un documento di identita' in corso di
validita';
      2)  curriculum  scientifico  professionale  (redatto  in  carta
libera, datato e firmato) ;
      3)  certificato  di  diploma  di  laurea  di cui all'art. 3 del
presente bando recante la votazione conseguita;
      4)   eventuali  titoli  ed  attestati  relativi  all'esperienza
scientifica  professionale  maturata  nell'attivita'  di  ricerca e/o
analisi;
      5) eventuali pubblicazioni;
      6)   elenco   di   tutti   i  documenti,  titoli,  attestati  e
pubblicazioni presentati, redatto in carta libera,datato e firmato.
    I documenti, i titoli e gli attestati, possono essere prodotti in
originale,   in   copia   autenticata  ovvero  in  copia  fotostatica
dichiarata  conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
di   atto   di   notorieta'   datata   e  sottoscritta,  riservandosi
l'amministrazione  la  facolta'  di  verificarne  la veridicita' o di
richiedere  gli originali preliminarmente al conferimento della borsa
di studio.

        
      
                               Art. 7.

                       Modalita' di selezione

    La   selezione   dei  candidati  sara'  effettuata  in  due  fasi
successive:
      1) selezione preliminare, per titoli;
      2)  esame  colloquio,  al  quale  saranno  ammessi  i  primi 24
classificati   nella  fase  di  selezione  preliminare.  In  caso  di
ex-aequo,  sara'  data  priorita' al candidato/a anagraficamente piu'
giovane.
    La graduatoria relativa alla fase preliminare sara' redatta dalla
commissione  di  cui al successivo art. 8 e approvata con decreto del
direttore generale competente.
    Successivamente   all'approvazione,  essa  sara'  pubblicata  nel
Bollettino   ufficiale   del   Ministero   delle  politiche  agricole
alimentari e forestali.
    I/le  candidati/e ammessi/e all'esame colloquio saranno convocati
mediante raccomandata a/r per sostenere l'esame colloquio.

        
      
                               Art. 8.

          Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli

    La  commissione  di valutazione, unica per entrambe le fasi della
selezione,  sara'  nominata  con provvedimento del direttore generale
competente.
    La  commissione  formulera'  la  graduatoria  relativa  alla fase
preselettiva  sulla  base della documentazione attestante il possesso
dei  titoli  elencati  nella seguente tabella, per ciascuno dei quali
verra'  assegnato  il  punteggio  ivi indicato, fino ad un massimo di
punti 12:

=============================================
                a) voto di laurea: da 105 a 110          |  punti 2
=============================================
                         110 e lode                      |    punti 3
---------------------------------------------------------------------
      b) diploma di specializzazione post lauream, master|
dottorati di ricerca                                     |max punti 3
---------------------------------------------------------------------
      c) pubblicazioni attinenti l'attivita' di          |
laboratorio nel settore agroalimentare e/o delle sostanze|
di uso agrario o forestale                               |max punti 2
---------------------------------------------------------------------
      d) curriculum scientifico professionale,           |
riguardante attivita' svolte, escluse le pubblicazioni   |
gia' indicate al punto c)                                |max punti 3
---------------------------------------------------------------------
      e) abilitazione alla professione di chimico o      |
tecnologo alimentare                                     |    punti 1

        
      
                               Art. 9.

                           Esame colloquio

    I candidati utilmente classificatisi nella graduatoria della fase
preselettiva  saranno  ammessi  a  sostenere  l'esame  colloquio, che
vertera' sulle materie:
      - chimica    analitica   generale,   organica,   inorganica   e
bromatologica;
      - chimica agraria,
      - tecnologie alimentari;
      - analisi chimica strumentale;
      - principali tecniche analitiche impiegate nell'analisi chimica
bromatologica e di prodotti per uso agrario;
      - lingua  straniera  prescelta  dal  candidato,  tra  inglese e
francese.
    Durante  il  colloquio  il  candidato  dovra' sostenere una prova
pratica  di  laboratorio avente ad oggetto l'esecuzione di un'analisi
quantitativa di un prodotto alimentare o di uso agrario.
    Ai   candidati  ammessi  sara'  data  comunicazione,  con  almeno
quindici  giorni  di  anticipo,  della data, del luogo e dell'ora del
colloquio, nonche' del voto riportato nella fase preselettiva.
    La commissione disporra', nella valutazione dell'esame colloquio,
di  un  massimo  di punti 12. Il candidato, per ottenere l'idoneita',
dovra' riportare un punteggio non inferiore a 8.

        
      
                              Art. 10.

                         Graduatoria finale

    La   graduatoria  finale  verra'  redatta  dalla  commissione  di
valutazione, sommando, per ciascun candidato, il voto riportato nella
fase preselettiva ed il voto ottenuto nel colloquio.
    In   caso  di  ex-aequo,  sara'  data  priorita'  al  candidato/a
anagraficamente piu' giovane.
    La suddetta graduatoria sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

        
      
                              Art. 11.

                     Trasparenza amministrativa

    La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell'ambito dei
punteggi  massimi  indicati  all'art. 8,  definisce  e  dichiara  nel
relativo  verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle
lettere b), c) e d) dell'art. 8.

        
      
                              Art. 12.

                 Adempimenti a carico dei vincitori

    A pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione,
della    comunicazione    di    conferimento   della   borsa,   il/la
vincitore/vincitrice dovra' far pervenire all'amministrazione:
      1)  dichiarazione  di  accettazione, senza riserve, della borsa
medesima alle condizioni previste dal presente bando;
      2)  dichiarazione,  sotto la propria personale responsabilita',
che  non usufruira', durante tutto il periodo di durata dell'assegno,
di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
      3)  polizza  assicurativa  per  la responsabilita' civile verso
terzi  derivante  dall'attivita'  di ricerca e studio da svolgere nel
corso della borsa di studio;
      4)  certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente  per territorio dal quale risulti che il/la candidato/a e'
fisicamente  idoneo/a  allo  svolgimento  di  attivita'  di  studio e
ricerca presso laboratori di analisi
    In  caso  di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale potra'
essere  utilizzata  per  il  conferimento  della  borsa  di studio ai
candidati utilmente collocati.

        
      
                              Art. 13.

     Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita'

    La   decorrenza   della   borsa   di   studio   verra'  stabilita
dall'Ispettorato   centrale  per  il  controllo  della  qualita'  dei
prodotti agroalimentari.
    L'assegnatario avra' l'obbligo di:
      1)  iniziare  presso  la  sede  assegnata ed alla data indicata
l'attivita'  prevista  seguendo  le direttive impartite dal direttore
del laboratorio per il tramite del tutor al quale e' stato affidato;
      2) continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per
l'intero  periodo di durata della borsa; potranno essere giustificate
interruzioni  nello  svolgimento  dell'attivita',  purche' le assenze
vengano preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, per un
massimo di giorni 25 nell'arco dell'intero anno, dei quali massimo 15
giorni continuativi, pena la decadenza dalla borsa di studio. In ogni
caso,  tali  assenze  interrompono, per il periodo della loro durata,
l'erogazione degli emolumenti ;
      3)   osservare   le  norme  interne  che  regolano  l'attivita'
dell'Ispettorato   centrale  per  il  controllo  della  qualita'  dei
prodotti  agroalimentari,  ivi comprese quelle relative all'orario di
lavoro  e  quelle  applicate  dal laboratorio della sede assegnata al
fine  di  realizzare  le condizioni di massima garanzia in materia di
sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

        
      
                              Art. 14.

                   Decadenza dalla borsa di studio

    L'assegnatario  che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al
predetto  art. 13,  o  che  si  renda  responsabile  di  altre  gravi
mancanze,  o  non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara'
dichiarato   decaduto   dal  godimento  della  borsa  di  studio  con
provvedimento del direttore generale competente, su proposta motivata
del  direttore  del  laboratorio di destinazione del borsista. In tal
caso, come in caso di rinuncia susseguente all'inizio dell'attivita',
la borsa di studio puo' essere conferita ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria.

        
      
                              Art. 15.

                           Documentazione

    L'amministrazione  non  restituira'  la documentazione presentata
dai candidati.

        
      
                              Art. 16.

                     Trattamento dati personali

    I  dati  personali trasmessi dai/le candidati/e con le domande di
partecipazione  alla  selezione  sono  trattati, ai sensi del decreto
legislativo  30 giugno  2003, n. 196, esclusivamente per le finalita'
della   presente   selezione   e  degli  eventuali  procedimenti  per
l'attribuzione dell'assegno.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami.
      Roma, 5 settembre 2007
                                 Il direttore generale: Tomasello