Concorso per 83 guardiamarina (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 83
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 64 del 14-08-2007
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 83 (ottantatre) guardiamarina in servizio permanente nei ruoli speciali dei Corpi di Stato Maggiore, ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 27-08-2007
Data Scadenza bando 13-09-2007
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO
Concorsi,  per  titoli  ed  esami,  per  la nomina di 83 (ottantatre)
guardiamarina  in servizio permanente nei ruoli speciali dei Corpi di
Stato   Maggiore,  genio  navale,  armi  navali,  sanitario  militare
marittimo,  Commissariato  militare  marittimo e delle Capitanerie di
porto.
                        IL DIRETTORE GENERALE
         della Direzione Generale per il personale militare
                           di concerto con
                       IL COMANDANTE GENERALE
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

    Vista  la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  concernente lo stato
giuridico    degli    ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
    Vista    la   legge   11 dicembre   1969,   n. 910,   concernente
provvedimenti  urgenti  per l'Universita', e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
    Visto  il  decreto interministeriale 7 dicembre 1998, concernente
la  definizione  delle  corrispondenze  tra Corpi, ruoli, categorie e
specialita'   ai   fini   della  partecipazione  degli  ufficiali  di
complemento  e  del  personale  appartenente  al ruolo marescialli ai
concorsi  per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare;
    Visto  il  decreto  interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina  ad  ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della
Marina  militare,  emanato  in applicazione dell'articolo 3, comma 2,
del  sopracitato  decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n. 490, e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico ed avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e
nel Corpo della guardia di finanza;
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, codice delle
pari  opportunita'  tra  uomo  e donna, a norma dell'articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione   dell'articolo 1,   comma   5,  della  precitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  Generale della Sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  5 dicembre  2005  della Direzione
Generale  della  Sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno    della    maternita'   e   della   paternita',   a   norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, delle legge 14 novembre 2000 n. 331 e successive modificazioni, ed
in particolare l'articolo 20, comma 1;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla soppressione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
    Vista  la  legge  2 dicembre  2004, n. 299, concernente modifiche
alla  normativa  in  materia  di  stato giuridico e avanzamento degli
ufficiali;
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente "Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)";
    Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 298, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2007-2009;
    Tenuto  conto  che  nell'anno  2005  ha  avuto  termine il regime
transitorio  previsto dall'articolo 58 del citato decreto legislativo
30 dicembre   1997,   n. 490,   e   che,  pertanto,  i  requisiti  di
partecipazione ai concorsi per gli ufficiali dei ruoli speciali della
Marina  sono  quelli  fissati  dall'articolo 5  del  medesimo decreto
legislativo  30 dicembre 1997, n. 490, e dall'articolo 20 del decreto
ministeriale 21 dicembre 1998;
    Ravvisata  la  necessita' di indire per l'anno 2008 concorsi, per
titoli   ed   esami,   per   la  nomina  di  complessivi  ottantatre'
guardiamarina  in  servizio  permanente  nei  ruoli speciali dei vari
Corpi della Marina;
    Visto   l'articolo 16  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,
n. 165,  concernente  le funzioni di dirigenti di uffici Dirigenziali
Generali,

                              Decreta:


                             Articolo 1


                          Posti a concorso

    1.  Sono  indetti  per  l'anno  2008  i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina a guardiamarina in servizio permanente
dei ruoli speciali della Marina:
      a) concorso  a  34  (trentaquattro)  posti  nel  Corpo di stato
maggiore,   di   cui  17  (diciassette)  riservati  ai  sottufficiali
appartenenti al ruolo marescialli;
      b) concorso  a 16 (sedici) posti nel Corpo del genio navale, di
cui  8  (otto)  riservati  ai  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo
marescialli;
      c) concorso a 11 (undici) posti nel Corpo delle armi navali, di
cui   6  (sei)  riservati  ai  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo
marescialli;
      d) concorso  a  2  (due)  posti  nel  Corpo  sanitario militare
marittimo,  di cui 1 (uno) riservato ai sottufficiali appartenenti al
ruolo marescialli;
      e) concorso  a  10  (dieci)  posti  nel  Corpo di commissariato
militare  marittimo,  di  cui  5  (cinque) riservati ai sottufficiali
appartenenti al ruolo marescialli;
      f) concorso  a  10 (dieci) posti nel Corpo delle capitanerie di
porto,  di  cui 5 (cinque) riservati ai sottufficiali appartenenti al
ruolo marescialli.
    2.  In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti
riservati   ai   sottufficiali   appartenenti  al  ruolo  marescialli
eventualmente  non  ricoperti per insufficienza di riservatari idonei
potranno  essere  devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui
al  successivo  articolo 2,  secondo  l'ordine  della  graduatoria di
merito.
    3.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  Generale  per  il
personale  militare  la  facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso,   di   sospendere  o  rinviare  le  prove  concorsuali,  di
modificare  il  numero  dei  posti  di  cui al precedente comma 1, di
sospendere  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne' prevedibili,
nonche'  in  applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per l'anno 2008. In tal caso l'amministrazione della difesa
provvede  a  dare  formale  comunicazione  mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

        
      
                             Articolo 2


                     Requisiti di partecipazione

    1.   Ai   concorsi  di  cui  al  precedente  articolo 1,  possono
partecipare  concorrenti  di  sesso maschile e femminile appartenenti
alle sottonotate categorie:
      a) per  il  Corpo  di appartenenza gli ufficiali di complemento
della   Marina  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
partecipazione  delle  domande  siano in congedo dopo aver completato
senza  demerito  la ferma biennale di cui all'articolo 37 della legge
20 settembre  1980,  n. 574,  ovvero  che,  alla data di scadenza del
termine  per la presentazione delle domande, abbiano svolto almeno un
anno  di servizio in detta ferma, riportando qualifiche non inferiori
a "nella media". Tali ufficiali non devono aver riportato un giudizio
di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore.
    Sono,  pertanto,  esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui
al  precedente  articolo 1,  comma  1,  gli  ufficiali di complemento
collocati  in congedo al termine del servizio di prima nomina, ovvero
quelli posti in congedo, a domanda, prima del termine della succitata
ferma  biennale di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980,
n. 574;
      b) per  un  solo  Corpo,  a  scelta,  gli  ufficiali  in  ferma
prefissata che alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle  domande  indicato nel successivo articolo 3 abbiano completato
un  anno  di  servizio  in  tale  posizione  (compreso  il periodo di
formazione).
      c) per  un  solo  Corpo,  a  scelta, gli ufficiali inferiori di
complemento  facenti  parte  delle forze di completamento, per essere
stati  richiamati  in  data  posteriore  alla  entrata  in vigore del
decreto  legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per esigenze correlate
con   le   missioni  internazionali  ovvero  impegnati  in  attivita'
addestrative  operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia
all'estero.
    Non  rientrano,  pertanto,  in  tale  categoria  gli ufficiali di
complemento  che  siano  stati richiamati, a mente delle disposizioni
della    legge    n. 1137/1955,    per    addestramento   finalizzato
all'avanzamento nel congedo;
      d) per   il   Corpo   corrispondente  alla  categoria  ed  alla
specialita'  di  appartenenza,  come  indicato  nell'Allegato "A" che
costituisce  parte  integrante  del  presente decreto i sottufficiali
appartenenti  al ruolo marescialli della Marina. Detto personale deve
aver svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande,  di  cui al successivo articolo 3, almeno 4 anni di servizio
nel  ruolo  di  appartenenza  se reclutato ai sensi dell'articolo 11,
comma  1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
ovvero  aver  svolto  2  anni di servizio nel ruolo di provenienza se
reclutato  ai  sensi  dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  b),  del
predetto decreto legislativo.
    Detto  personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un anno
le  mansioni  previste  per  la categoria di appartenenza, riportando
qualifiche  non  inferiori  a  "nella  media" e non aver riportato un
giudizio   di   non  idoneita'  all'avanzamento  al  grado  superiore
nell'ultimo anno;
      e) a  scelta  per  uno  solo  dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1 i sottufficiali inquadrati nel ruolo dei sergenti
della   Marina  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione, abbiano almeno tre
anni di permanenza in detto ruolo;
      f) per  il  Corpo per il quale abbia conseguito l'idoneita', il
personale  giudicato  idoneo non vincitore in precedenti concorsi per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali della
Marina  che,  qualora in servizio, non abbia riportato un giudizio di
non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno;
      g) per  il  Corpo  di  appartenenza,  i frequentatori dei corsi
normali dell'Accademia navale che non abbiano completato il secondo o
il  terzo  anno  del  previsto  ciclo  formativo,  purche'  idonei in
attitudine militare.
    2. I concorrenti che partecipano ai concorsi di cui al precedente
articolo 1,  comma  1,  alla  data  di  scadenza  del  termine per la
presentazione  delle  domande  indicato  nel  successivo  articolo 3,
devono:
      a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
      b) non aver superato:
         -    il  34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di
cui al precedente comma 1, lettere a), d) ed e);
         -    il  32°  anno di eta' se appartenenti alle categorie di
cui al precedente comma 1, lettere f) e g);
         -    il  40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di
cui al precedente comma, lettere b) e c).
    Eventuali  aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti dalle vigenti
disposizioni  di  legge  per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
      c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado  di  durata  quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi   universitari,  ovvero  di  un  titolo  di  studio  di  durata
quadriennale,  integrato  dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai  corsi  universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.
    Coloro  che  abbiano  conseguito  il  titolo di studio all'estero
dovranno  presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto  in  Italia,  rilasciata  da un Provveditorato agli Studi di
loro scelta;
      d) godere dei diritti civili e politici;
      e) non   essere   stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione ovvero
prosciolti   d'autorita'   o  d'ufficio  da  precedente  arruolamento
volontario  in accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze
armate  o delle Forze di polizia dello Stato, per motivi disciplinari
o  di  inattitudine  alla  vita militare o per perdita permanente dei
requisiti di idoneita' fisica.
    3. Coloro che risultino in possesso dei requisiti per partecipare
a  piu' di uno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1,
dovranno  necessariamente  indicare  il  concorso (uno solo) al quale
intendano partecipare.
    Il  conferimento  della  nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con  il  presente  decreto  e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
      - al  possesso  della  idoneita' psico-fisica e attitudinale al
servizio  incondizionato  quale  ufficiale in servizio permanente dei
ruoli   speciali   della  Marina,  da  accertarsi  con  le  modalita'
prescritte dai successivi articoli 9, 10 e 11;
      - al   possesso,  ai  sensi  dell'articolo 2  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, del requisito
della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita'
previste dalla vigente normativa;
      - per il personale appartenente alla categoria dei marescialli,
all'aver  maturato  almeno  cinque  anni  di  anzianita' nel ruolo di
provenienza  se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
a),  del  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 196, ovvero avere
almeno  tre  anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato
ai  sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del predetto decreto
legislativo.
    5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma  2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione   delle   domande  di  partecipazione  al  concorso.  I
requisiti medesimi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma
2,  lettera  b),  nonche'  quelli  di cui al comma 4, primo e secondo
alinea,  dovranno  essere  mantenuti  all'atto del conferimento della
nomina  ad ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del
corso applicativo.

        
      
                             Articolo 3


  Domande di partecipazione Doveri dei Comandi/Enti di appartenenza

    1. Le domande di partecipazione, dovranno essere redatte in carta
semplice,   secondo   lo   schema  riportato  nell'Allegato  "B"  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
    Le  domande  dovranno  essere  spedite  a  mezzo raccomandata con
avviso  di ricevimento al Ministero della difesa - Direzione Generale
per  il  personale  militare  - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali  -  2ª  Sezione  -  Casella  postale  15317  -  00143  Roma
Cecchignola,  con  esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a
pena  di  decadenza,  entro il termine perentorio di trenta giorni, a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
A  tal  fine  fara'  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio  postale
accettante.
    Detti  concorrenti,  se ufficiali in ferma prefissata o ufficiali
delle   Forze  di  completamento  dell'Esercito,  dell'Aeronautica  o
dell'arma  dei Carabinieri, dovranno, inoltre, presentare copia della
suddetta  domanda  di  partecipazione  al Comando del Reparto/Ente di
appartenenza,  se  in  servizio,  ovvero, se in congedo, al Distretto
Militare  ovvero  alle  Direzione  Territoriali  del  personale della
Regione  Aerea  competente  per  territorio  o al Comando Aeronautica
militare di Roma, in relazione alla loro residenza.
    I  concorrenti  avranno  cura  di  conservare copia della domanda
nonche'  la  ricevuta  di  spedizione della raccomandata che dovranno
essere  esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla prima
prova scritta d'esame, come indicato nel successivo articolo 7, comma
3.
    2.  Il personale in servizio puo', in alternativa alla spedizione
della  domanda  a  mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (come
indicato  al  precedente  comma  1), presentare la stessa nel termine
sopraindicato  al  Comando  del  Reparto/Ente di appartenenza. Questo
dovra'  apporre  in  calce  alla  domanda  il  visto  e  la  data  di
presentazione  della  medesima  e dovra' provvedere a trasmetterla al
suindicato  indirizzo  improrogabilmente  entro il terzo giorno dalla
data di presentazione. In tal caso per la data di presentazione fara'
fede  la  data  di assunzione a protocollo della domanda da parte del
Comando  ricevente. Per il personale militare impiegato all'estero la
domanda di partecipazione dovra' essere trasmessa dal Reparto/Ente di
appartenenza al medesimo indirizzo.
    I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro   il   termine   sopraindicato,   anche  tramite  le  Autorita'
diplomatiche  o  consolari,  che,  dopo  aver attestato in calce alla
stessa  la  data  di  presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro
all'indirizzo sopraindicato.
    Il  personale  di cui al presente comma avra' comunque anche esso
cura  di  conservare copia della domanda, recante in calce il visto e
la data di presentazione dell'Autorita' competente, che dovra' essere
esibita   all'atto  della  presentazione  alla  prima  prova  scritta
d'esame, come indicato nel successivo articolo 7, comma 3.
    3.  Il  concorrente,  consapevole delle conseguenze che, ai sensi
dall'articolo 76   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
      a) grado,   Corpo/categoria/specialita/corso  di  appartenenza,
cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
      b) la  residenza,  il recapito al quale desidera ricevere tutta
le   comunicazioni  relative  al  concorso,  completo  di  codice  di
avviamento postale, il recapito telefonico (telefonia fissa e mobile)
ed un indirizzo di posta elettronica (ove posseduto).
    Il  concorrente  dovra',  altresi',  segnalare tempestivamente, a
mezzo  telegramma  o  fax (06/517052774), al Ministero della difesa -
Direzione  Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  reclutamento  ufficiali  -  2ª Sezione Viale dell'Esercito
180/186  -  00143  Roma  -  ogni  variazione  che venga a verificarsi
durante l'espletamento del concorso.
    Il  Ministero  della difesa non assume alcuna responsabilita' per
la  dispersione  di  comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del  recapito  da  parte  del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'   per   eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
      c) possesso della cittadinanza italiana e stato civile;
      d) comune  nelle  cui  liste  elettorali  e' iscritto, ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
      e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai  sensi  dell'articolo 444  del codice di procedura penale e di non
avere  in corso procedimenti penali e procedimenti amministrativi per
l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di prevenzione, ne' che
risultino   a   proprio  carico  precedenti  penali  iscrivibili  nel
casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'articolo 3  del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  14 novembre  2002,  n. 313.  In  caso
contrario  dovra'  indicare  le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni   eventuale   precedente   penale,   precisando   la   data  del
provvedimento  e  l'Autorita'  Giudiziaria  che  lo ha emanato ovvero
quella  presso  la  quale  pende un eventuale procedimento penale per
aver  acquisito  la  qualifica  di  imputato.  Il  concorrente dovra'
impegnarsi,   altresi',   a  comunicare  al  Ministero  della  difesa
Direzione  Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  reclutamento  ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito
n. 180/186  -  00143  Roma,  qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria  che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;
      f) titolo  di  studio  posseduto, il relativo voto, l'istituto,
comprensivo di indirizzo,ove e' stato conseguito;
      g) Reparto, Ente o Capitaneria di porto di Appartenenza;
      h) eventuali  servizi  prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni  e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
      i) l'eventuale  possesso  di titoli di merito ritenuti utili ai
fini della valutazione di cui al successivo articolo 8;
      j) l'eventuale  possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
di cui all'Allegato "D" che costituisce parte integrante del presente
decreto;
      k) di  accettare,  qualora  vincitore,  di prestare servizio in
qualunque  sede  e  di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
      l) di  essere  a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo articolo 14;
      m) di  prestare  il  proprio  consenso  al trattamento dei dati
contenuti  nella  domanda,  ai  sensi  delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
      n) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato o dichiarato
decaduto  dall'impiego  presso  una  pubblica  Amministrazione ovvero
prosciolto  d'autorita'  o  d'ufficio  per  motivi  disciplinari o di
inettitudine  alla  vita  militare  da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia o Corpo Armato
dello Stato;
      o) se   in   servizio,   la  propria  posizione  militare,  con
indicazione  della  data  di  decorrenza  della  ferma  eventualmente
contratta, ovvero, se in congedo, il tipo di servizio svolto, la data
di  inizio  e  fine del servizio, e quelle di eventuale inizio e fine
trattenimento.  Gli  ufficiali  delle forze di completamento dovranno
indicare  i  richiami  effettuati, la loro durata e l'esigenza per la
quale sono stati richiamati;
      o) la  lingua  straniera  (non  piu' di due scelte tra inglese,
francese, spagnolo e tedesco) nella quale desidera sostenere la prova
orale facoltativa;
      p) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
      q) se  alla  stessa  alleghi,  elencadoli  in caso affermativo,
documenti o dichiarazioni sostitutive.
    4. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 dicembre  2000,  n. 445, i concorrenti dovranno
allegare  alla  domanda  di  partecipazione  copia di un documento di
riconoscimento in corso di validita'.
    Il  concorrente  dovra'  apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
    6.  Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente  previsti  nel presente articolo, la Direzione Generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande   che,  sottoscritte  e  presentate  nei  termini,  dovessero
risultare  formalmente  irregolari  per vizi sanabili, inesatte o non
conformi  al modello di domanda di cui al gia' citato Allegato "B" al
presente decreto.
    7.  Il  concorrente,  qualora  lo  desideri, potra' allegare alla
domanda  la  documentazione  dei  titoli  di studio, di merito e/o di
preferenza  di cui al precedente comma 3, lettere f), g) ed h), anche
sotto  forma  di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445.  Detti  titoli  dovranno essere posseduti alla data di
scadenza   del   termine   per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso.
    8.  Il  personale in servizio, qualora intenda spedire la domanda
di   partecipazione  al  concorso  con  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  dovra' in ogni caso fare apporre sulla medesima il visto
del Comando del Reparto/Ente di appartenenza.
    I   Comandi   interessati   dovranno   istruire   le  domande  di
partecipazione  ai  concorsi,  di  cui  al precedente articolo 1, dei
militari alle loro dipendenze, provvedendo a:
      a. per il personale della Marina militare:
        -  prendere  atto della domanda di partecipazione al concorso
del dipendente;
        -   compilare  apposito  documento  caratteristico  numerato,
chiuso  alla  data  di  scadenza  del  termine di presentazione della
domanda  di  partecipazione,  redatto per "Partecipazione al concorso
ruoli   speciali   della  Marina  -  anno  2008"(in  calce  al  quale
l'interessato dovra' apporre la sua firma per presa visione);
        -  trasmettere,  entro  il  ventesimo  giorno  successivo  al
termine   di   scadenza   per   la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  al  concorso,  copia  conforme  all'originale di tale
documento caratteristico al Ministero della difesa Direzione Generale
per  il  personale  militare  I  Reparto  1ª  Divisione  reclutamento
ufficiali  2ª  Sezione  Viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 - Roma
Cecchignola;
      b. per il personale delle altre Forze armate:
        -  prendere  atto della domanda di partecipazione al concorso
del dipendente;
        -   compilare  apposito  documento  caratteristico  numerato,
chiuso  alla  data  di  scadenza  del  termine di presentazione della
domanda  di  partecipazione,  redatto per "Partecipazione al concorso
ruoli   speciali   della  Marina  -  anno  2008"(in  calce  al  quale
l'interessato dovra' apporre la sua firma per presa visione);
        -  trasmettere,  entro  il  ventesimo  giorno  successivo  al
termine   di   scadenza   per   la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  al  concorso  al  Ministero  della difesa - Direzione
Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto  - 1ª Divisione
reclutamento  ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito n. 180/186
-  00143  Roma  Cecchignola; copia integrale del libretto personale e
dello stato di servizio.
    9.  Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente  previsti  nel presente articolo, la Direzione Generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande  che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente  irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato allegato "B" al presente
decreto.

        
      
                             Articolo 4


                          Titoli di merito

    1.  E'  onere  dei  concorrenti  fornire informazioni dettagliate
circa   ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra  quelli  indicati  nel
successivo  articolo 8  del  presente  decreto,  non risultanti dalla
documentazione  matricolare  e  caratteristica,  ai  fini  della loro
corretta  valutazione  da parte della Commissione esaminatrice. A tal
fine  i  concorrenti  potranno  produrre  a  corredo della domanda di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una  o  piu'  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445.   Per   i  militari  in  servizio  o  in  congedo  la
documentazione  matricolare  e caratteristica verra' acquisita con le
modalita' indicate nel comma 8 dell'articolo 3.
    2.  Formeranno  oggetto di valutazione da parte della Commissione
esclusivamente i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del
termine  per  la  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso  per  i  quali - qualora non risultanti dalla documentazione
matricolare e caratteristica - siano state fornite dai concorrenti le
necessarie dettagliate informazioni.

        
      
                             Articolo 5


                      Svolgimento dei concorsi

    1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
      a) due  prove  scritte, una di cultura generale, una di cultura
tecnico-professionale;
      b) valutazione dei titoli;
      c) accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
      d) prove di efficienza fisica;
      e) prova orale;
      f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
    2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti  dovranno  esibire la carta d'identita' o altro documento
di  riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita',
rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
    3.  A  mente  dell'articolo 3,  comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  i  concorrenti  -  compresi quelli di sesso
femminile   che   si   siano   trovati   nelle   condizioni   di  cui
all'articolo 3,  comma  2,  del  citato decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114 - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito
del      concorso      cui     partecipano     con     il     decreto
dirigenziale/interdirigenziale di cui al successivo articolo 13 comma
2  (presumibilmente  entro  la  fine di luglio 2008), dovranno essere
risultati  idonei  in  tutte  le  prove  ed in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1.

        
      
                             Articolo 6


                             Commissioni

    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
      a) le  Commissioni  per  la valutazione dei titoli, delle prove
d'esame e per la formazione della graduatoria generale di merito, una
per ciascun Corpo;
      b) la  Commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i Corpi;
      c) la  Commissione  per  gli  ulteriori  accertamenti sanitari,
unica per tutti i Corpi;
      d) la  Commissione  per  l'accertamento attitudinale, unica per
tutti i Corpi;
      e) la  Commissione per le prove di efficienza fisica, unica per
tutti i Corpi.
    2.  Le  Commissioni  di  cui  al  precedente  comma 1, lettera a)
saranno composte da:
      -  un  ufficiale  di  grado  non inferiore a Contrammiraglio in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
      -  due  ufficiali  in servizio o in ausiliaria da non oltre tre
anni, di grado non inferiore a Capitano di Fregata, di cui almeno uno
appartenente  allo  stesso  Corpo  per  il  quale  viene  indetto  il
concorso, membri;
      -  un  docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
      -  un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Sottotenente di
vascello  ovvero  un  dipendente  civile  dell'Amministrazione  della
difesa  appartenente  all'area  funzionale  "  C",  segretario  senza
diritto di voto.
    3.  La  Commissione  per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
      -  un  ufficiale  di grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, Presidente;
      -  due  ufficiali  di grado non inferiore a Tenente di Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, membri.
    Detta  Commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
    4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
      -  un  ufficiale  di grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, Presidente;
      -   due   ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario  militare
marittimo, membri.
    Detta  Commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
    Gli  ufficiali  del  Corpo  sanitario  militare marittimo facenti
parte  di  detta  Commissione  dovranno  essere diversi da quelli che
hanno fatto parte della Commissione per gli accertamenti psico-fisici
di cui al precedente comma 3.
    5.  La  Commissione  per  l'accertamento  attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
      -  un  ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
Presidente;
      -  due  ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello,
membri;
      - un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a maresciallo, segretario senza diritto a voto.
    Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali del Corpo
sanitario  militare  marittimo  laureati  in  psicologia e di esperti
periti selettori della Forza armata ovvero di psicologi esterni.
    6.  La  Commissione  per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
      -  un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
      -   due  ufficiali  in  servizio,  di  grado  non  inferiore  a
Sottotenente di Vascello, membri, dei quali il meno anziano svolge le
mansioni di Segretario.
    Detta  Commissione  si  avvarra'  del  supporto  di ufficiali e/o
sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza armata.

        
      
                             Articolo 7


                            Prove scritte

    1. Le prove scritte che i concorrenti partecipanti ai concorsi di
cui   al  precedente  articolo 1  con  riserva  di  accertamento  dei
requisiti di partecipazione al concorso consisteranno in:
      a) prova scritta di cultura generale, della durata massima di 6
ore, consistente in una trattazione scritta su argomenti di carattere
generale   e/o   attinente   alle   discipline  storiche,  sociali  e
politico-geografiche,   secondo   i   programmi   previsti   per   il
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
      b) prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata
massima di 6 ore, consistente in una trattazione scritta su argomenti
previsti  dai programmi delle materie tecnico-professionali riportati
nell'Allegato  "D"  che  costituisce  parte  integrante  del presente
decreto.
    2.  Le  prove  scritte avranno luogo, a cura della Commissione di
cui  al  precedente articolo 6, comma 1, lettera a), presso il Centro
di  Selezione  Volontari  della  Marina  militare  di Ancona viadella
Marina  n. 1,  con  inizio  non  prima  delle  ore  8,30  dell'orario
ufficiale, secondo il seguente calendario:
      a) concorso  a  34  (trentaquattro)  posti  di guardiamarina in
servizio  permanente  del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore:
30 e 31 ottobre 2007;
      b) concorso  a  16  (sedici) posti di guardiamarina in servizio
permanente  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del  genio navale: 23 e
24 ottobre 2007;
      c) concorso  a  11  (undici) posti di guardiamarina in servizio
permanente  del  ruolo  speciale  del  Corpo  delle armi navali: 25 e
26 ottobre 2007;
      d) concorso  a  2  (due)  posti  di  guardiamarina  in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo:
30 e 31 ottobre 2007;
      e) concorso  a  10  (dieci)  posti di guardiamarina in servizio
permanente  del  ruolo  speciale  del Corpo di commissariato militare
marittimo: 18 e 19 ottobre 2007;
      f) concorso  a  10  (dieci)  posti di guardiamarina in servizio
permanente  del  ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto,
nei giorni: 16 e 17 ottobre 2007.
    Eventuali  modificazioni  della  sede o delle date di svolgimento
delle  prove  scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie  speciale,  del  giorno  2 ottobre  2007. Nella stessa Gazzetta
Ufficiale   del  2 ottobre  2007  tale  pubblicazione  potra'  essere
rinviata ad una data successiva.
    3.  I  concorrenti  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione di
esclusione dal concorso - ammessi a sostenere dette prove con riserva
di  accertamento  dei  requisiti  di  partecipazione  - sono tenuti a
presentarsi,  presso  la suddetta sede, entro le ore 07,30 dei giorni
suindicati,  muniti  di  carta  di  identita' o di altro documento di
riconoscimento     provvisto     di    fotografia    rilasciato    da
un'Amministrazione  dello Stato. Essi, all'atto dell'identificazione,
dovranno esibire, a domanda, copia della domanda di partecipazione al
concorso  e  ricevuta  della raccomandata di spedizione della domanda
medesima.
    4.  Essi  dovranno  portare  una  penna  a  sfera  ad  inchiostro
indelebile nero o blu, mentre la carta sara' loro fornita sul posto.
    5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che  siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
    6.  Per  quanto  concerne le modalita' di svolgimento delle prove
scritte  saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13,
14  e  15,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
    7.  Saranno  giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30i
    8.  I  concorrenti  che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno  comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno  richiedere  informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal  90°  giorno  successivo alla data di svolgimento delle prove, al
Ministero  della  difesa Direzione Generale per il personale militare
Sezione  Relazioni  con  il Pubblico Viale dell'Esercito n. 180/186 -
00143  -  Roma Cecchignola tel.06/517051012 r.a., oppure al Ministero
della  Difesa  Stato Maggiore della Marina - Ufficio Relazioni con il
Pubblico  Piazzale  Marina  n. 4 00196 Roma Tel. 06.3680.4442, ovvero
potranno consultare il sito web " www.difesa.it/concorsi/ ".

        
      
                             Articolo 8


                       Valutazione dei titoli

    1.  Le  Commissioni  di  cui  al  precedente articolo 6, comma 1,
lettera  a),  dopo le prove procederanno a valutare i titoli dei soli
concorrenti  che  si  siano  presentati  ad entrambe le prove scritte
sempreche'  detti  titoli  siano  stati  dichiarati  con le modalita'
indicate   nel   precedente   articolo 4   ovvero   risultino   dalle
documentazioni  matricolare  e  caratteristica.  Il  risultato  della
valutazione   dei   titoli  sara'  reso  noto  ai  concorrenti  prima
dell'effettuazione della prova orale.
    2.  Le  Commissioni  esaminatrici  provvederanno  ad attribuire a
ciascun concorrente fino ad un massimo di 10 punti, secondo quanto di
seguito riportato:
      a) Qualita'    del    servizio    prestato   risultante   dalla
documentazione  matricolare  e  caratteristica  che  verra' acquisita
d'ufficio: massimo punti 4 (quattro).
    La  Commissione  terra'  conto delle qualifiche finali attribuite
nelle  schede  valutative  ovvero dei giudizi desumibili da eventuali
rapporti  informativi,  le  une  e  gli  altri relativi al periodo di
servizio  prestato,  non anteriore, comunque, all'ultimo triennio. Il
valore delle singole valutazioni sara':
      (1) Nella media: punti 0,00;
      (2) Superiore alla media: punti 2,00;
      (3) Eccellente: punti 4,00.
    Il  punteggio  complessivo  sara'  calcolato  sommando i punteggi
parziali  ottenuti  moltiplicando  il  valore  di  ciascun  documento
valutativo  come sopra indicato per il rapporto tra il periodo cui si
riferisce   il  singolo  documento  valutativo  e  quello  totale  da
considerare (massimo tre anni).
      b) Titolo  di  studio  posseduto  in  aggiunta  a quello minimo
prescritto  per  la  partecipazione  al  concorso:  massimo  punti  4
(quattro).
      (1) Altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado:
        - fino a 42/60i ovvero fino a 70/100i punti 0,00;
        - da 43/60i a 48/60i ovvero da 71/100i a 80/100i " 0,50;
        - da 49/60i a 54/60i ovvero da 81/100i a 90/100i " 1,00;
        - da 55/60i a 60/60i ovvero da 91/100i a 100/100i " 1,35.
      (2) Diploma universitario o laurea:
        - fino a 91/110i punti 1,50;
        - da 92/110i a 105/110i " 2,00;
        - da 106/110i a 110/110i " 2,50.
      (3) Laurea specialistica - magistrale:
        - fino a 91/110i punti 3,00;
        - da 92/110i a 105/110i " 3,50;
        - da 106/110i a 110/110i " 4,00.
    Non formeranno oggetto di valutazione:
      -  per  tutti  i concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al
presente  bando,  i  titoli  di  cui  al  presente articolo, comma 2,
lettera  b),  paragrafo  (2)  (Diploma universitario o laurea) il cui
possesso  sia  indispensabile per conseguire uno dei titoli di cui al
medesimo   presente   articolo,  comma  2,  lettera  b)  (3)  (Laurea
specialistica  con  assorbimento del punteggio previsto per la laurea
triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la
valutazione;
      - per i soli concorrenti di cui al precedente articolo 2, comma
1,  lettera  f)  -  idonei  non vincitori in concorsi per la nomina a
sottotenente  di  vascello  del  corrispondente  ruolo  normale della
Marina  la laurea specialistica il cui possesso ha consentito loro la
partecipazione a tale concorso;
      - per i soli partecipanti al concorso a 2 (due) posti nel Corpo
sanitario  militare  marittimo di cui al precedente articolo 1, comma
1, lettera d):
         -    i  diplomi  universitari o le lauree di cui al presente
articolo, comma 2, lettera b) (2);
         -    i  titoli  di  studio  indispensabili  per l'accesso al
ruolo/Corpo   o   al   ruolo/categoria/specialita'  di  appartenenza,
rispettivamente se ufficiali o sottufficiali.
      c) Onorificenze e ricompense: massimo punti 2 (due).
        Ordine militare d'Italia
          - Cavalieri di Gran Croce punti 2,00;
          - Grandi ufficiali " 1,75;
          - Commendatori " 1,50;
          - Ufficiali " 1,25;
          - Cavalieri " 1,00.
        Valor Militare
          - medaglia d'oro punti 2,00;
          - medaglia d'argento " 1,50;
          - medaglia di bronzo " 1,00;
          - croce al valor militare " 0,50.
        Valor di Marina
          - medaglia d'oro punti 2,00;
          - medaglia d'argento " 1,50;
          - medaglia di bronzo " 1,00;
          - encomio " 0,25;
        Merito di Marina
          - medaglia d'oro punti 2,00;
          - medaglia d'argento " 1,50;
          - medaglia di bronzo " 1,00.
        Ricompense
          - encomio solenne punti 1,00;
          - encomio semplice " 0,25.
    Il punteggio massimo attribuibile per i titoli di cui al presente
comma, lettera c), non potra' comunque superare i 2 (due) punti.
    2.  E'  onere  dei  concorrenti  fornire informazioni dettagliate
circa   ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra  quelli  indicati  nel
precedente comma 2 del presente articolo, ai fini della loro corretta
valutazione  da  parte  della  Commissione esaminatrice. A tal fine i
concorrenti   potranno   produrre   a   corredo   della   domanda  di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una  o  piu'  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
    3.  Formeranno  oggetto di valutazione da parte della Commissione
esclusivamente  i  titoli  di  merito compresi nel precedente comma 2
posseduti  alla  data  di  scadenza  del termine per la presentazione
delle  domande  di partecipazione al concorso per i quali siano state
fornite dai concorrenti le necessarie dettagliate informazioni.

        
      
                             Articolo 9


                      Accertamenti psico-fisici

    1.  I  concorrenti  che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione
della  Marina  militare  di  Ancona  -  presumibilmente  nel  mese di
febbraio/marzo  2008  (durata  presunta  giorni  4).  A  tal  fine  i
concorrenti  riceveranno  la  relativa  convocazione  a mezzo lettera
raccomandata   o   telegramma.   Detta  comunicazione  potra'  essere
anticipata,  a  puro titolo informativo, anche con messaggio di posta
elettronica.
    Essi  dovranno  presentarsi  alle ore 07,30 dell'orario ufficiale
del  giorno  indicato  nella  predetta convocazione, muniti di valido
documento  di  riconoscimento  provvisto di fotografia, rilasciato da
una amministrazione dello Stato.
    I concorrenti che non si presentino per essere sottoposti a detti
accertamenti  saranno  considerati  rinunciatari e, pertanto, esclusi
dal  concorso,  salvo  grave  impedimento  che,  documentato entro il
giorno  stesso  di  presentazione a mezzo fax alla Direzione Generale
per  il  personale  militare  - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali  -  2ª sezione  (n. 06/517052774),  sara'  valutato ai fini
dell'eventuale  ammissione  a  sostenere  gli  accertamenti  in  data
diversa  da  quella per essi prevista, ricadente comunque nel periodo
di svolgimento degli accertamenti da parte di tutti i concorrenti.
    2.  I  concorrenti  convocati  per  gli accertamenti previsti dal
presente  articolo,  all'atto della presentazione, dovranno produrre,
pena l'esclusione dal concorso:
      a) certificato  di  idoneita'  ad attivita' sportiva agonistica
per  l'atletica  leggera ed il nuoto in corso di validita' rilasciato
da  medici  appartenenti  alla  Federazione  Medico Sportiva Italiana
ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate e che
esercitano  in  tali  ambiti  in  qualita' di medici specializzati in
medicina dello sport;
      b) libretto sanitario emesso dall'A.S.L. di appartenenza;
      c) certificato  anamnestico  rilasciato  da struttura sanitaria
pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
      d) esame   radiografico  del  torace  in  due  proiezioni,  con
relativo  referto  in  originale, effettuato in data non anteriore ai
sei  mesi  precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche,
anche  militari,  o  private convenzionate col S.S.N. In quest'ultimo
caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante
che trattasi di struttura sanitaria convenzionate con il S.S.N.
    Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare;
      e) referto  originale degli esami di cui al sottostante elenco,
effettuati  in  data  non  anteriore ai tre mesi precedenti la visita
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il  S.S.N.  In  quest'ultimo caso dovra' altresi'
essere  prodotto  certificato in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria convenzionata con il S.S.N.;
      - analisi completa delle urine con esame del sedimento;
      - emocromo completo;
      - VES;
      - glicemia;
      - azotemia;
      - creatininemia;
      - trigliceridi;
      - colesterolo;
      - bilirubinemia totale e frazionata;
      - gammaGT;
      - transaminasemia (GOT e GPT);
      - markers dell'epatite B e C;
      - G6PDH (metodo quantitativo).
    Sara'  altresi' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata
del  referto  relativo  agli  esami  effettuati,  nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare;
      f) Il  personale  di  sesso  femminile  dovra'  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra:
        -  ecografia  pelvica  con  relativo  referto  in  originale,
eseguita,  in  data  non  anteriore ai tre mesi precedenti la visita,
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il  S.S.N.  In  quest'ultimo  caso  dovra' essere
prodotto  anche  certificato  in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria convenzionata col S.S.N..
    Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare.
        -  referto  originale di test di gravidanza eseguito, in data
non  anteriore a cinque giorni precedenti la visita, presso strutture
sanitarie  pubbliche,  anche militari, o private convenzionate con il
S.S.N.  In quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato
in   originale   attestante   che  trattasi  di  struttura  sanitaria
convenzionata.
    3.  La  suddetta  Commissione, prima di eseguire la visita medica
generale:
      -  acquisira'  i  documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente  articolo,  necessari  all'effettuazione  degli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, verificandone la validita';
      - (per i concorrenti di sesso femminile) in caso di positivita'
del  test di gravidanza non procedera' agli accertamenti psico-fisici
e  si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3,
comma 2,  del  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il
quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
      -  disporra'  quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per
cui  ricorra  il  caso del precedente alinea, i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
        - visita cardiologica con ECG;
        - visita oculistica;
        - visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
        - visita odontoiatrica;
        - visita psichiatrica;
        -  ricerca  nelle  urine di eventuali cataboliti di oppiacei,
cocaina,    cannabinoidi   e   anfetamine;   valutazione   dell'abuso
sistematico  di  alcool  mediante  ricerca quantitativa della CDT. In
caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma
(gascromatografia   con   spettrometria  di  massa  per  le  sostanze
stupefacenti o HPLC per l'abuso sistematico di alcool).
    La   Commissione  potra'  inoltre  procedere  ad  ogni  ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
    Gli   interessati,   all'atto   della   presentazione,   dovranno
rilasciare    apposita    dichiarazione    di    consenso   informato
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto
riportato  nell'Allegato  "E",  che  costituisce parte integrante del
presente   decreto,   nonche'  ulteriore  dichiarazione  di  consenso
informato  al  protocollo  vaccinale  che,  ai  sensi della normativa
vigente,   sara'  loro  praticato  all'atto  della  presentazione  in
servizio  dopo  la nomina e periodicamente ad intervalli programmati,
per  conservare  lo  stato di immunizzazione, secondo quanto indicato
nel medesimo Allegato "E" al presente decreto.
    4.  Sulla  scorta  del vigente "Elenco delle imperfezioni e delle
infermita'  che  sono  causa di non idoneita' al servizio militare" e
delle  vigenti direttive applicative emanate dalla Direzione Generale
della   sanita'   militare,  la  Commissione  di  cui  al  precedente
articolo 6,  comma 1,  lettera  b)  dovra'  accertare il possesso dei
seguenti specifici requisiti:
      a. dati somatici
        statura non inferiore a m. 1,65 ne' superiore a m. 1,95 per i
concorrenti  di  sesso maschile; per i concorrenti di sesso femminile
statura minima non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95;
      b. apparato visivo
        Corpo di stato maggiore (SM): visus corretto 10/10 in ciascun
occhio  dopo  aver  corretto  con  lenti  ben  tollerate  il vizio di
rifrazione  che  non  dovra'  superare 1,75 diottrie per la miopia, 2
diottrie  per  l'ipermetropia,  0,75  diottrie  per l'astigmatismo di
qualsiasi  segno  e  asse.  La  correzione totale non dovra' comunque
superare  1,25  diottrie  per  l'astigmatismo  miopico  composto  e 2
diottrie  per  l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico
normale accertato alle tavole di Ishihara.
        Altri  Corpi  (GN,  AN,  SAN,  CM,  CP):  visus  corretto non
inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben
tollerate  il  vizio  di  rifrazione  che  non  dovra'  superare le 3
diottrie  per  la  miopia  e  l'astigmatismo  miopico  composto, le 3
diottrie  per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto,
le  2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e
per  la  componente  cilindrica  negli  astigmatismi  composti,  le 3
diottrie  per  l'astigmatismo  misto o per l'anisometropia sferica ed
astigmatica   purche'   siano   presenti  la  fusione  e  la  visione
binoculare. Senso cromatico normale accertato alle lane.
        L'accertamento  allo  stato  refrattivo,  ove  occorra,  puo'
essere  eseguito  con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il
metodo dell'annebbiamento.
        Per  i  concorrenti  del Corpo delle capitanerie di porto che
dovranno   conseguire   l'idoneita'   al  comando  di  Unita'  navale
(successivamente  la  fase  concorsuale) valgono gli stessi requisiti
previsti per il Corpo di stato maggiore;
      c. apparato uditivo
        la   funzionalita'   uditiva   sara'   saggiata   con   esame
audiometrico tonale liminare in camera silente.
        Potra'  essere  tollerata  una perdita uditiva bilaterale con
P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle
frequenze  da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto
dalle  predette  Direttive  tecniche  della  Direzione Generale della
Sanita' Militare;
      d. dentatura
        La   dentatura  dovra'  essere  in  buone  condizioni;  sara'
consentita  la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti,
purche'  non  associati  a  paradontopatia giovanile, non tutti dallo
stesso  lato  e  tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un
canino;  nel  computo  dei mancanti non dovranno essere conteggiati i
terzi  molari;  gli  elementi mancanti dovranno essere sostituiti con
moderna  protesi  fissa  che assicuri la completa funzionalita' della
masticazione;  i  denti  cariati devono essere opportunamente curati.
Non  sara'  comunque  consentita  la  presenza  di granulomi dentari,
otturazioni  difettose,  periodontiti e disodontassi clinicamente e/o
radiologicamente rilevanti, protesi mobili.
    5. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti,  il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somatofunzionali nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati.
      a) Saranno  giudicati  "idonei"  i  concorrenti in possesso dei
requisiti  sopracitati  cui  sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario   minimo:   psiche   PS  2;  costituzione  CO  2;  apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2;   apparato   osteo-artromuscolare   superiore   LS   2;   apparato
osteo-artro-muscolare  inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e per
l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente
indicati.
      b) Saranno  giudicati  "non  idonei"  i  concorrenti  risultati
affetti da:
        - imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
        -  imperfezioni  ed  infermita'  per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3,  nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive  per  delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei  al  servizio  militare  di leva (fermi restando gli specifici
requisiti prescritti dal presente decreto);
        -  abuso  sistematico  di  alcool,  uso,  anche  saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' l'utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico;
        -  malattie  o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi  di  recupero  dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
        -   tutte   le   malattie   dell'occhio   e   degli   annessi
manifestamente  croniche  o di lunga durata o di incerta prognosi; la
presenza  di  alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che
possono  pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o
quelle  collaterali;  gli  strabismi  manifesti anche alternanti; gli
esiti  di  cheratotomia radiale; gli esiti di laserterapia correttiva
in  presenza  di  alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali;
        -  disturbi  dell'eloquio  tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intellegibile;
        -  tutte  quelle  malformazioni ed infermita' non contemplate
dai  precedenti  alinea,  comunque incompatibili con la frequenza del
corso  e  con  il  successivo  impiego  quale  ufficiale  in servizio
permanente del ruolo speciale della Marina.
      c) La  Commissione  medica,  seduta  stante,  comunichera'  per
iscritto  al  concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli
per presa visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
        -  "Idoneo  quale  ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina", con indicazione del profilo sanitario;
        -  "Non  idoneo  quale  ufficiale  in servizio permanente del
ruolo  speciale  della  Marina",  con  indicazione della causa di non
idoneita'.
    I  concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti   affetti   da  malattie  o  lesioni  acute  di  recente
insorgenza  e  di  presumibile  breve durata, per le quali risultasse
scientificamente   probabile   un'evoluzione  migliorativa,  tale  da
lasciar  prevedere  il  possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi  compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria  a  cura  della  stessa  Commissione  medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi  con  riserva  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale.  I
concorrenti  che  non  avessero  recuperato,  al  momento della nuova
visita,  la  prevista  idoneita'  psico-fisica saranno giudicati "non
idonei"  ed  esclusi  dal  concorso.  Tale  giudizio sara' comunicato
seduta stante agli interessati.
      d) Il   giudizio   riportato  negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti giudicati "non idonei" saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
      e) I  concorrenti  giudicati "non idonei" potranno tuttavia far
pervenire  al  Ministero  della  difesa  -  Direzione Generale per il
personale  militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
-   2ª Sezione   -   Casella  postale  15317  (Ufficio  postale  Roma
Laurentina)  -  00143,  anticipandola via fax al numero 06/517052774,
improrogabilmente  entro  il  decimo giorno successivo a quello della
visita  medica, specifica istanza, corredata di idonea documentazione
rilasciata  da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che   hanno   determinato   il   giudizio   di  non  idoneita'.  Tale
documentazione verra' valutata dalla Commissione di cui al precedente
articolo 5,  comma  4,  la quale, solo qualora lo ritenga necessario,
potra'  sottoporre gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari
prima di emettere il giudizio definitivo.
      f) Non  saranno  prese  in  considerazione  istanze prive della
prevista  documentazione  ovvero  pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
      g) In  caso  di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno  comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
      h) In   caso   di   accoglimento   dell'istanza  i  concorrenti
riceveranno  formale  comunicazione da parte della Direzione Generale
per il personale militare.
      i) I  concorrenti  dichiarati  non idonei anche a seguito della
valutazione  sanitaria  di  cui  alla  precedente  lettera e) o degli
ulteriori   accertamenti   sanitari   disposti,  ovvero  che  abbiano
rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.
    6.  I  verbali  degli  accertamenti  psico-fisici dovranno essere
inviati  dalla  Commissione,  a  mezzo  corriere,  per il tramite del
Centro  di  Selezione  della  Marina,  al  Ministero  della  difesa -
Direzione  Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  reclutamento  ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito
n. 180/186  -  00143  Roma  Cecchignola,  entro il terzo giorno dalla
conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.

        
      
                             Articolo 10


                      Accertamenti attitudinali

    1.   Al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui  al
precedente   articolo 9,   i  concorrenti  giudicati  idonei  saranno
sottoposti,  a cura della Commissione di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera   d),   agli  accertamenti  attitudinali,  consistenti  nello
svolgimento  di  una  serie  di  prove  (test,  questionari, prove di
performance,  colloquio  individuale) volte a valutare oggettivamente
il   possesso   dei  requisiti  necessari  al  fine  di  un  positivo
inserimento  in  Forza  armata.  Tale  valutazione  -  svolta  con le
modalita' che sono indicate nelle apposite Norme emanate dall'Ufficio
Generale del Personale della Marina - si articola nelle seguenti aree
d'indagine:
      a) Area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
tipo  di  pensiero  prevalente (astratto e concreto), elasticita' del
pensiero,   capacita'  di  attenzione/concentrazione,  progettazione,
apprendimento;
      b) Area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare  la  sfera  affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di
autostima,   capacita'   relazionali   e   prevalenti   modalita'  di
rapportarsi  con  gli  altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il
ruolo istituzionale;
      c) Area  della  produttivita'  e  delle  competenze gestionali:
livelli  di attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione,
tolleranza  allo  stress,  capacita'  di  lavorare per obiettivi e di
gestire le risorse, senso di autoefficacia;
      d) Area  motivazionale:  aspettative  professionali, livello di
partecipazione  all'assunzione  di  ruolo,  flessibilita' adattativa,
disponibilita' a sviluppare le proprie competenze professionali nello
specifico processo di formazione.
    Il  giudizio  espresso dalla Commissione, adeguatamente motivato,
sara'  comunicato seduta stante, per iscritto, agli interessati ed e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti giudicati "non idonei" saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
    2.  I  verbali  dell'accertamento  attitudinale  dovranno  essere
inviati  dalla  Commissione,  a  mezzo  corriere,  per il tramite del
Centro  di  Selezione  della  Marina,  al  Ministero  della  difesa -
Direzione  Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  reclutamento  ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito
n. 180/186  -  00143  Roma  Cecchignola,  entro il terzo giorno dalla
conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.

        
      
                             Articolo 11


                     Prova di efficienza fisica

    1.   Al   termine  degli  accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente   articolo 10   i  concorrenti  giudicati  idonei  saranno
sottoposti,  a cura della Commissione di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera  e),  alle  prove  di  efficienza  fisica, che si svolgeranno
presso  il  Centro  di  Selezione  Volontari della Marina militare di
Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona.
    Detta  Commissione  si  potra'  avvalere,  per l'esecuzione delle
singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di
settore  della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla
Forza Armata.
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
    3. Le prove, consisteranno:
      a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
        - nuoto 25 metri (qualunque stile);
        - piegamenti sulle braccia.
      b) nell'esecuzione facoltativa di una dei seguenti esercizi:
        - addominali;
        - corsa piana 1000 metri.
    Il  prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica,  le relative
modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire
in   ciascuna   prova  ed  i  comportamenti  che  dovranno  tenere  i
concorrenti  nell'ipotesi  di  momentanea  indisposizione  fisica, di
esiti  di  precedente  infortunio  o  di  infortunio che si verifichi
durante  l'effettuazione  degli esercizi sono riportati nell'Allegato
"G", che costituisce parte integrante del presente decreto.
    4.  Al  termine  delle  prove  di  efficienza fisica previste per
ciascuna  giornata,  la  Commissione  di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera e), redigera' il relativo verbale.
    5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' essere risultato idoneo alle prove obbligatorie ed
in una di quelle facoltative. In caso contrario sara' emesso giudizio
di  non  idoneita'  alle  prove  di efficienza fisica. I giudizi, che
saranno  comunicati  per  iscritto  ai concorrenti interessati a cura
della  Commissione  di  cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), sono
definitivi.  Pertanto,  i  concorrenti giudicati "non idonei" saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
    6.  I  verbali  delle  prove di efficienza fisica dovranno essere
inviati  dalla  Commissione,  a  mezzo  corriere,  per il tramite del
Centro  di  Selezione  della  Marina,  al  Ministero  della  difesa -
Direzione  Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  reclutamento  ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito
n. 180/186  -  00143  Roma  Cecchignola,  entro il terzo giorno dalla
conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.

        
      
                             Articolo 12


                             Prova orale

    1.  Per  ciascuno  dei  concorsi  di cui al precedente articolo 1
saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova orale di cultura generale e
tecnico-professionale    i    concorrenti   risultati   idonei   agli
accertamenti  psico-fisici,  a  quelli  attitudinali ed alle prove di
efficienza  fisica. Essa vertera' su argomenti previsti dai programmi
riportati  nel  gia' citato Allegato "D" al presente decreto ed avra'
luogo  presso  l'Accademia  navale  di  Livorno - Viale Italia n. 72,
presumibilmente  nel  mese  di  maggio/giugno  2008.  A  tal  fine  i
concorrenti  riceveranno  la  relativa  convocazione  a mezzo lettera
raccomandata o telegramma.
    2.  I  concorrenti  che  non  dovessero  presentarsi  nel  giorno
stabilito  saranno  considerati  rinunciatari  e  quindi  esclusi dal
concorso. La Direzione Generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente  con  i  tempi di svolgimento della prova da parte di
tutti i concorrenti e nel rispetto della data indicata nel precedente
articolo 5,  comma  3,  la  facolta'  di  riconvocare ad altra data i
concorrenti  che,  per  documentata  causa  di  forza  maggiore,  non
potessero   presentarsi   nel   giorno  stabilito.  A  tal  fine  gli
interessati  dovranno  far pervenire la richiesta di riconvocazione a
mezzo  lettera raccomandata, anticipandola via fax (n. 06/517052774),
al  massimo  entro  il  giorno  di  prevista  presentazione, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza.
    3.  La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione di almeno 21/30i.
    4.  I  concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto  nella  domanda  di partecipazione al concorso, sosterranno
una  prova  orale  facoltativa  di  lingua straniera (non piu' di due
scelte fra inglese, francese, spagnolo o tedesco), della durata di 15
minuti  per  ciascuna  lingua,  che  sara'  svolta  con  le  seguenti
modalita':
      - breve colloquio di carattere generale;
      -  lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
      - conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
    5.  Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un
punteggio  aggiuntivo  in  relazione  al  voto conseguito in ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato:
      - fino a 20/30i: 0 punti;
      - 21/30i: 0,05 punti;
      - 22/30i: 0,10 punti;
      - 23/30i: 0,15 punti;
      - 24/30i: 0,20 punti;
      - 25/30i: 0,25 punti;
      - 26/30i: 0,30 punti;
      - 27/30i: 0,35 punti;
      - 28/30i: 0,40 punti;
      - 29/30i: 0,45 punti;
      - 30/30i: 0,50 punti.

        
      
                             Articolo 13


                             Graduatorie

    1.  La  graduatoria degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui
al  precedente articolo 1 sara' formata secondo l'ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti ottenuti sommando:
      a) la media dei punteggi riportati nelle prove scritte;
      b) il punteggio riportato nella prova orale;
      c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
      d) l'eventuale  punteggio  riportato  in  ciascuna  prova orale
facoltativa di lingua straniera.
    2.  Le  graduatorie  dei concorrenti idonei saranno approvate con
distinti   decreti   dirigenziali/interdirigenziali.   I  decreti  di
approvazione   delle  graduatorie  saranno  pubblicati  nel  Giornale
Ufficiale  del  Ministero della difesa consultabile esclusivamente on
line                   nel                  sito                  web
" www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale/ ".    Di
detta  pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.  Esso sara' inoltre pubblicato nel F.O.M. della Marina e,
a puro titolo informativo, nel sito "web www.difesa.it/concorsi/ " .
    3.  Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della  riserva di posti prevista in ciascun concorso dall'articolo 1,
comma 1, del presente decreto a favore dei sottufficiali appartenenti
al  ruolo marescialli. Qualora i posti riservati non dovessero essere
ricoperti,  in  tutto  o  in  parte, per insufficienza di riservatari
idonei, l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere secondo
quanto previsto al precedente articolo 1, comma 2.
    4.  Ferma  restando, in ogni caso, la suddetta riserva, si terra'
conto,  a  parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia'
citato allegato "D" al presente decreto, eventualmente dichiarati dai
concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione  o  in  dichiarazione
sostitutiva alla stessa allegata.

        
      
                             Articolo 14


                               Nomina

    1.  Gli  idonei  che  nelle  graduatorie  di  cui  al  precedente
articolo 13  saranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno
dichiarati vincitori e - acquisito l'atto autorizzativo eventualmente
prescritto  -  nominati, con riserva, ad eccezione degli appartenenti
alla  categoria degli ufficiali in ferma prefissata ed a quelli delle
Forze  di  completamento,  di  cui al precedente articolo 2, comma 1,
lettere  b)  e  c),  guardiamarina  in  servizio permanente del ruolo
speciale  del  rispettivo  Corpo  con  anzianita'  assoluta nel grado
stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
    2.  Gli  appartenenti  alla  categoria  degli ufficiali inferiori
delle  forze  di  completamento  e quelli appartenenti alla categoria
degli   ufficiali  in  ferma  prefissata,  invece,  saranno  nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado  rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione
delle domande.
    3.  I  vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi  di  cui  al  precedente  articolo 1,  comma  3  - saranno
invitati  ad  assumere  servizio  in  via  provvisoria, sotto riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina
e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma.
    4.  Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata  e  con  le  modalita' stabilite dall'Ispettorato delle Scuole
della Marina Militare.
    All'atto  della  presentazione  al  corso  gli ufficiali dovranno
contrarre   arruolamento  volontario  nel  Corpo  Equipaggi  Militari
Marittimi  con  una  ferma  di  anni  cinque decorrente dalla data di
inizio del corso.
    La  mancata  presentazione  al  corso  applicativo comportera' la
decadenza  dalla  nomina,  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    In  caso  di  rinuncia  o  decadenza  di  vincitori, la Direzione
Generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso  con  i criteri indicati al precedente articolo 13, entro 1/12°
della  durata  del  corso  stesso, di altrettanti concorrenti idonei,
secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
    5.  Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  ufficiale in
servizio  permanente  del  ruolo  speciale  del Corpo per il quale e'
stato  dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'articolo 10  del  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non
possa  frequentare  o completare il corso applicativo, sara' rinviato
d'ufficio al corso successivo.
    6.  Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita'  relativa  nel  grado  rivestito verra' rideterminata in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso
e   di  quello  conseguito  nella  graduatoria  di  fine  corso.  Gli
appartenenti  alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di
completamento  e  alla  categoria degli ufficiali in ferma prefissata
saranno  iscritti  in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso
corso.
    7.  I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno a
compimento il corso applicativo:
      a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
Categoria/Corpo/Ruolo di provenienza.
    Il  periodo  di  durata del corso sara' in tal caso computato per
intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
      b) se  provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati in
congedo.

        
      
                             Articolo 15


                     Accertamento dei requisiti

    1.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2  del  presente  decreto,  la  Direzione  Generale  per  il
personale  militare  provvedera'  a  richiedere  alle amministrazioni
pubbliche  ed  enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle
domande   di   partecipazione   al  concorso  e  nelle  dichiarazioni
sostitutive  eventualmente  rese  dai concorrenti risultati vincitori
del concorso medesimo.
    Il   certificato   del   casellario  giudiziale  sara'  acquisito
d'ufficio.
    2.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo 76  del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma  1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

        
      
                             Articolo 16


                             Esclusioni

    1.  La  Direzione  Generale  per  il personale militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento dal concorso i
concorrenti  che  non  fossero  ritenuti  in  possesso dei prescritti
requisiti,  nonche'  dichiarare  i  medesimi  decaduti dalla nomina a
guardiamarina   in   servizio  permanente,  qualora  il  difetto  dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

        
      
                             Articolo 17


                     Spese di viaggio - Licenza

    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli  accertamenti  di  cui  al  precedente  articolo 5 del presente
decreto  (compresi  quelli  eventualmente necessari per completare le
varie  fasi  concorsuali)  nonche' quelle sostenute per la permanenza
presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti.
    2.  I  concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della   licenza  straordinaria  per  esami,  compatibilmente  con  le
esigenze  di  servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno  essere  computati  i  giorni  di  svolgimento  delle  prove
previste  dal  precedente  articolo 5  del  presente decreto, nonche'
quelli  necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno
dette  prove  e per il rientro in sede. In particolare detta licenza,
cumulabile   con   la   licenza  ordinaria,  potra'  essere  concessa
nell'intera  misura  prevista di norma per la preparazione alla prova
orale  oppure  frazionata  in due periodi, di cui uno non superiore a
dieci  giorni,  per  le  prove  scritte.  Qualora  il concorrente non
sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la
licenza  straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno
in corso.

        
      
                             Articolo 18


                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai  sensi  degli  articoli 11  e  13  del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196,  i  dati  personali forniti dai concorrenti
saranno  raccolti  presso  il  Ministero  della  difesa  -  Direzione
Generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto  - 1ª Divisione
reclutamento  ufficiali,  per le finalita' di gestione del concorso e
saranno   trattati   presso   una   banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  all'eventuale  instaurazione del rapporto di impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3.  L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui all'articolo 8 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che  lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore   Generale   della  Direzione  Generale  per  il  personale
militare,  titolare  del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il  Direttore  pro  tempore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali
della Direzione Generale medesima.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  ai sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 27 luglio 2007
                            Generale di Corpo d'Armata: Rocco Panunzi
Ammiraglio Ispettore Capo (CP): Raimondo Pollastrini