Concorso per 2 dirigenti chimici (emilia romagna) 2 dirigenti chimici (umbria) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 39 del 18-05-2007
Sintesi: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI CONCORSO Concorso pubblico, per esami, a quattro posti ...
Ente: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 23-05-2007
Data Scadenza bando 18-06-2007
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
CONCORSO
Concorso  pubblico, per esami, a quattro posti di direttore chimico -
area funzionale C - posizione economica C2
                        IL DIRETTORE GENERALE

    Visto  il  decreto-legge  18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni,  nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha
previsto  l'istituzione  dell'Ispettorato  centrale repressione frodi
presso  il  Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle
infrazioni   nella   preparazione   e   nel  commercio  dei  prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
    Visto  il  decreto-legge  11 gennaio  2001, n. 1, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 9 marzo  2001,  n. 49, ed in particolare
l'art. 3,  comma  3,  il  quale  statuisce che l'Ispettorato centrale
repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali,  ed  opera con organico proprio ed
autonomia  organizzativa  ed amministrativa e costituisce un autonomo
centro di responsabilita' di spesa;
    Visto  il  decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  n. 231 dell'11 novembre 2005 e, in
particolare,  l'art. 2,  comma  2,  secondo  il  quale  l'Ispettorato
centrale    repressione    frodi    e'   organizzato   in   struttura
dipartimentale,   articolata   nelle   seguenti  direzioni  generali:
Direzione  generale della programmazione, del coordinamento ispettivo
e  dei  laboratori  di  analisi;  Direzione  generale delle procedure
sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio;
    Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali  del  19 dicembre  2005,  con il quale si e' provveduto, in
attuazione  della  summenzionata legge 11 novembre 2005, n. 231, alla
revisione  complessiva  degli  uffici  e  dei  laboratori  di livello
dirigenziale   non  generale  dell'Ispettorato  centrale  repressione
frodi;
    Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il cui art. 1, comma
1047,  stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi assume
la  denominazione  di  "Ispettorato  centrale  per il controllo della
qualita'   dei   prodotti  agroalimentari"  e  costituisce  struttura
dipartimentale  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e
forestali;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro
alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche ed in particolare
l'art. 35, relativo al reclutamento di personale;
    Viste le norme di contrattazione collettiva nazionale vigenti nel
comparto Ministeri;
    Visto   l'Accordo   con   le  organizzazioni  sindacali  relativo
all'ordinamento  professionale  dell'Ispettorato centrale repressione
frodi  sottoscritto  in data 20 settembre 2001 e successive modifiche
apportate con Accordi sottoscritti il 4 dicembre 2003 ed il 12 aprile
2005;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei  privi della vista per l'ammissione ai concorsi ed in particolare
l'art. 1,  ai  sensi  del  quale  la condizione di privo di vista non
implica  di  per se' mancanza del requisito dell'idoneita' fisica per
l'accesso  agli impieghi pubblici, salvo che il bando di concorso non
disponga  in  modo  esplicito e motivato che tale condizione comporta
inidoneita'  fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o
del profilo professionale per il quale il concorso e' bandito;
    Considerato   che   la  condizione  di  privo  di  vista  non  e'
compatibile  con  l'adempimento  dei  compiti  istituzionali cui sono
tenuti  i  direttori  chimici,  con  riferimento  alle  funzioni  che
svolgono  in  qualita'  di  ufficiali  di  polizia  giudiziaria e che
pertanto  sussiste  una  inidoneita' specifica allo svolgimento delle
relative mansioni;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili, ed in particolare l'art. 3, comma 4, il quale
prevede che per i servizi di polizia, della protezione civile e della
difesa  nazionale  il  collocamento dei disabili e' previsto nei soli
servizi amministrativi;
    Considerato   che  ai  sensi  della  predetta  disposizione  deve
ritenersi  esclusa  l'applicabilita' delle norme sul collocamento dei
disabili per il profilo di direttore chimico, in considerazione delle
funzioni di polizia giudiziaria che lo stesso e' chiamato a svolgere;
    Vista  la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante " Azioni positive
per   la  realizzazione  della  parita'  uomo  donna  nel  lavoro"  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1994,
n. 487,  recante  le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle  altre  forme  di  assunzione nei pubblici impieghi, cosi' come
modificate  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693;
    Vista   la   legge   20 settembre  1980,  n. 574,  recante  norme
sull'unificazione  ed il riordinamento dei ruoli, normali, speciali e
di   complemento   degli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990, n. 241, concernente le norme in
materia di  procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184,  "Regolamento  recante  disciplina  in  materia di accesso ai
documenti amministrativi";
    Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica   e  tecnologica  3 novembre  1999,  n. 509,  recante  il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  4 agosto 2000, recante la determinazione
delle classi della lauree universitarie;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione
delle classi delle lauree specialistiche;
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della  ricerca  5 maggio 2004, recante l'equiparazione dei diplomi di
laurea  (DL)  secondo  il vecchio ordinamento alle nuove classi delle
lauree  specialistiche  (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della   ricerca   22 ottobre   2004,  n. 270,  recante  modifiche  al
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    Vista  la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7.,
concernente  la  valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei
titoli  universitari  previsti  dall'art. 3  del sopra citato decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme  sull'accesso ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
Pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale  ed, in particolare, l'art. 18
comma  6  e  l'art. 26,  come  integrato dall'articolo 11 del decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Vista  la  legge  16 gennaio  2003, n. 3, contenente disposizioni
ordinamentali in materia di Pubblica amministrazione;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 ottobre  2006  di  rideterminazione  delle  dotazioni organiche del
personale   appartenente  alle  qualifiche  dirigenziali,  alle  aree
funzionali,  alle  posizioni  economiche ed ai profili professionali,
con   riferimento   alla  sede  centrale  ed  alle  sedi  periferiche
dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 45 del 23 febbraio 2007, con il quale l'Ispettorato centrale per
il  controllo  della  qualita'  dei  prodotti agroalimentari e' stato
autorizzato  ad  avviare  procedure selettive pubbliche, tra l'altro,
per quattro posti di direttore chimico della posizione economica C2;
    Vista   la   nota   n. 4449  del  5 aprile  2007,  con  la  quale
l'Ispettorato  centrale  per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari  ha  comunicato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica, Ufficio P.P.A.,
l'intendimento  di  avviare  procedure  di reclutamento del personale
dall'esterno per quattro posti nel profilo professionale di direttore
chimico della posizione economica C2, qualora non vi sia personale da
trasferire  secondo  procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis
del decreto legislativo n. 165/2001;
    Vista la nota prot. n. DFP 16441 del 24 aprile 2007, con la quale
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione   pubblica   -  Ufficio  P.P.A.  -  Servizio  mobilita',  ha
comunicato  di  non  avere allo stato personale da assegnare ai sensi
dell'art. 34-bis   del   decreto   legislativo  n. 165/2001,  per  il
fabbisogno di professionalita' segnalato;
    Ritenuto,  pertanto,  opportuno  procedere  all'indizione  di  un
concorso  pubblico, per esami, per il reclutamento di quattro unita',
da  inquadrare,  in  prova,  nel  profilo  professionale di direttore
chimico, area funzionale C, posizione economica C2;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi quattro
posti   nel   profilo   professionale di  direttore   chimico,   area
funzionale  C, posizione economica C2, nell'organico dell'Ispettorato
centrale  per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari
del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali, di
seguito  denominato Ispettorato, da destinarsi presso i Laboratori di
seguito elencati:
      Laboratorio di Modena: due posti;
      Laboratorio di Perugia: due posti.
    L'Ispettorato si riserva la facolta' di procedere alla variazione
del  numero  e  della  dislocazione  dei posti banditi, in ragione di
sopravvenute esigenze organizzative e di servizio.
    Le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori del concorso saranno
subordinate  alle  autorizzazioni  concesse  ai sensi della normativa
vigente  e  potranno essere condizionate da criteri di scaglionamento
degli ingressi.

        
      
                               Art. 2.

                          Riserve di posti

    Sono  previste  le  riserve  di  posti  indicate dall'art. 26 del
decreto  legislativo  8 maggio 2001, n. 215, come integrato dall'art.
11 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236.
    Le  riserve  di  posti  non  possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
    Qualora  tra  i  candidati dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
diritto  a  differenti  riserve  di  posti, si terra' conto prima del
titolo  che  da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato
dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni.
    Coloro   che  intendano  avvalersi  delle  riserve  previste  nel
presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda
di   partecipazione  al  concorso,  pena  l'esclusione  dal  relativo
beneficio.
    I  posti  riservati  non  coperti  per mancanza di aventi titolo,
verranno  conferiti  ai  concorrenti  che  abbiano  superato le prove
d'esame secondo l'ordine della graduatoria.

        
      
                               Art. 3.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  i  candidati  debbono  essere in
possesso,  alla  data  di  scadenza  del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione dei seguenti requisiti:
      1) eta' non inferiore agli anni 18;
      2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
        diploma  di  laurea  in  chimica,  in  scienze  e  tecnologie
alimentari, ed equipollenti;
        laurea  specialistica  (  LS)  o  magistrale  ( LM) di cui al
decreto  28 novembre  2000  del  Ministero  dell'universita'  e della
ricerca  scientifica e tecnologica appartenente ad una delle seguenti
classi:
          62/S  -  classe  delle  lauree  specialistiche  in  scienze
chimiche;
          78/S  -  classe  delle  lauree  specialistiche in scienze e
tecnologie agroalimentari;
          81/S  -  classe  delle  lauree  specialistiche in scienze e
tecnologie della chimica industriale ;
        laurea  di  primo  livello (L) di cui al decreto ministeriale
4 agosto   2000   del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica appartenente ad una delle seguenti classi:
          20/L - classe della lauree in scienze e tecnologie agrarie,
agroalimentari e forestali;
          21/L   -  classe  delle  lauree  in  scienze  e  tecnologie
chimiche.
    Per  la valutazione dei titoli conseguiti nell'ambito dell'Unione
europea  si  terra' conto di quanto previsto dall'art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001;
      3) iscrizione all'albo professionale;
      4)  cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
      5) godimento dei diritti politici;
      6)  idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
      7) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.
    Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  7 febbraio  1994,  n. 174  e  dell'art. 2  del decreto  del
Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i cittadini degli
Stati   membri   dell'Unione  europea  devono  possedere,  inoltre, i
seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere   in   possesso   della   cittadinanza   dello  Stato
di appartenenza  e  di  tutti  gli  altri  requisiti  previsti  per i
cittadini italiani;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
      siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
      siano  stati  destituiti  o dispensati  dall'impiego presso una
pubblica  amministrazione,  per persistente insufficiente rendimento;
coloro che  siano stati dichiarati  decaduti da un impiego statale ai
sensi   dell'art. 127,   primo  comma,  lettera  d) del  testo  unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi  o  viziati da invalidita' non sanabile; coloro che siano stati
interdetti  dai  pubblici  uffici  in  base  a  sentenza  passata  in
giudicato;   coloro   che   abbiano   riportato  la  pena  accessoria
dell'estinzione  del  rapporto  di  lavoro  o  di  impiego  ai  sensi
dell'art. 32-quinquies  del  codice  penale;  coloro  che siano stati
licenziati,  ai  sensi  dell'art. 13  del  CCNL  comparto "Ministeri"
sottoscritto  il  12 giugno 2003, o delle corrispondenti disposizioni
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale di
altri comparti.
    L'ammissione  alle prove concorsuali avviene con espressa riserva
di  successivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti. Il
suddetto  accertamento  sara' compiuto, di norma, dopo lo svolgimento
delle  prove  di  concorso  nei  confronti  dei  candidati  utilmente
classificati   nelle  relative  graduatorie.  L'Amministrazione  puo'
disporre, in  ogni  momento,  l'esclusione  dal concorso con motivato
provvedimento per difetto dei requisiti prescritti.

        
      
                               Art. 4.

          Presentazione delle domande - Termini e modalita'

    La  domanda  di ammissione al concorso, redatta tassativamente su
apposito  modulo  (allegato  A) riproducibile dalla presente Gazzetta
Ufficiale,  nonche' disponibile sul sito internet del Ministero, www.politicheagricole.it
contenente tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti il candidato e' tenuto a fornire, e debitamente sottoscritta dal medesimo, deve essere inviata a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - Ufficio III/A, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Sulla domanda in alto a sinistra e sulla busta contenente la raccomandata deve essere indicato ben visibile il seguente codice concorso: C2CHI. La data di spedizione della domanda e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non e' richiesta l'autenticazione della firma apposta sulla domanda. Non si terra' conto delle domande spedite dopo la scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo. Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. Non si terra' conto, altresi', delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni richieste circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nel modulo allegato al bando. Non si terra' conto, infine, delle domande non firmate dal candidato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso: 1) cognome e nome e codice fiscale (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile) ; 2) il luogo e la data di nascita; 3) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero, per i soggetti appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, di essere in possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza; 4) il godimento dei diritti politici; 5) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti; 7) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando, con l'esatta indicazione dell'anno accademico e dell'Universita' presso la quale e' stato conseguito, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo sia stato conseguito all'estero; 8) l'iscrizione all'albo professionale con l'indicazione dell'ambito territoriale in cui risulta iscritto; 9) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari; 10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni; 11) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; di non avere riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del codice penale; di non essere stato licenziato, ai sensi dell'art. 13 del CCNL comparto "Ministeri" sottoscritto il 12 giugno 2003, o delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale di altri comparti; 12) l'idoneita' fisica al servizio continuato ed incondizionato all'impiego per il quale concorre; 13) la lingua straniera prescelta tra inglese e francese. I candidati degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresi', di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 14) l'eventuale possesso di titoli di riserva previsti dall'art. 2 del bando e dei titoli di preferenza a parita' di merito tra quelli indicati nell'allegato B al presente decreto. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso; 15) la disponibilita' a raggiungere la sede di servizio assegnata dall'Amministrazione e a permanervi per un periodo minimo di cinque anni dalla data di assunzione; 16) l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale e con l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, nonche' l'impegno a comunicare le eventuali successive variazioni; 17) il codice corrispondente al concorso per il quale si presenta domanda. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta domanda di ammissione hanno altresi' valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
                               Art. 5.

                             Commissione

    La   commissione   esaminatrice,   da   nominarsi con  successivo
provvedimento  sara'  costituita  in  conformita'  delle disposizioni
contenute  nell'art. 9  del  decreto  del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994, n. 487, e successive modificazioni, nonche' nell'art.
35,  comma  3,  lettera  e),  del  decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.

        
      
                               Art. 6.

                            Prove d'esame

    Le  prove  di esame si svolgeranno in Roma e consisteranno in due
prove scritte ed un colloquio.
    Qualora   il   numero   delle   domande   lo   renda  necessario,
l'Amministrazione  fara'  ricorso  a forme di preselezione realizzate
tramite l'ausilio di sistemi automatizzati del cui svolgimento verra'
data  comunicazione  con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
    L'eventuale  preselezione verra' effettuata mediante una serie di
quesiti  a  risposta  multipla da somministrare ai candidati vertenti
sulle materie oggetto delle prove scritte e orali.
    Saranno  ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari a
dieci volte il numero dei posti messi a concorso.
    Saranno,  altresi',  ammessi  alle  prove scritte i candidati che
abbiano riportato un punteggio pari a quello conseguito dal candidato
collocatosi al quarantesimo posto della graduatoria.
    Il  punteggio  conseguito  nella  prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
    Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:
      chimica analitica generale, organica ed inorganica;
      chimica degli alimenti e di sostanze di uso agrario;
     Il colloquio,  al  quale saranno ammessi i candidati che avranno
riportato  il  punteggio  di  almeno  21/30  in  ciascuna delle prove
scritte,  si  svolgera',  oltre che sulle materie oggetto della prova
scritta, sulle sottoelencate materie:
      tecnologie alimentari;
      analisi chimica strumentale;
      conoscenza  in  linea  generale  della  normativa  nazionale  e
comunitaria  relativa  ai prodotti agroalimentari ed alle sostanze di
uso  agrario,  con  particolare  riferimento  a  leggi  e regolamenti
comunitari  in  materia  di indicazione geografiche, denominazioni di
origine,  attestazioni  di specificita', nonche' delle norme relative
alle   produzioni   da   agricoltura   biologica  ed  agli  organismi
geneticamente modificati;
      elementi di diritto penale, limitatamente ai reati alimentari;
      elementi   di   diritto   processuale   penale,   limitatamente
all'attivita' ed ai poteri degli organi di polizia giudiziaria;
      elementi  di  diritto amministrativo, limitatamente agli atti e
provvedimenti  amministrativi,  procedimento amministrativo e diritto
di accesso agli atti amministrativi;
      organizzazione  e  funzioni  dell'Ispettorato  centrale  per il
controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari.
    Durante il colloquio, il candidato, inoltre, dovra' sostenere:
      una prova pratica di laboratorio avente ad oggetto l'esecuzione
di  un'analisi  quantitativa  di  un  prodotto  alimentare  o  di uso
agrario;
      una prova pratica di informatica su apparecchiatura telematica;
      una prova di conoscenza della lingua straniera prescelta.
    Nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami"
-  del 26 giugno 2007 sara' data comunicazione dei giorni, dell'ora e
dell'ubicazione  dei locali in cui si effettueranno l'eventuale prova
preselettiva o le prove scritte. Nella medesima Gazzetta saranno rese
note  le  modalita'  di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva
e/o delle prove scritte.
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
    La  mancata  presentazione  dei  candidati nella sede d'esame nel
giorno  e  nell'ora  indicati  nell'avviso  di  cui sopra comportera'
l'esclusione dal concorso degli stessi.
    Per  aver  accesso  all'aula  degli  esami, i candidati ammessi a
sostenere  la  prova  scritta  dovranno  esibire uno dei documenti di
riconoscimento sottoelencati:
      a) carta d'identita';
      b) passaporto;
      c) patente automobilistica;
      d) patente nautica
      e) porto d'armi;
      f) tessera  di  riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni
dello  Stato  a  norma  del  decreto  del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni.
    I   documenti   di   cui   sopra   non  dovranno  essere  scaduti
per decorso del  termine  di validita' previsto per ciascuno di essi.
Saranno  esclusi  dalle  prove  i  candidati  non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.
    Durante la prova preselettiva e le prove scritte non e' possibile
portare con se' e consultare codici, testi di legge e qualsiasi altra
pubblicazione.
    I   candidati   che  avranno  superato  la  preselezione  saranno
convocati  per  l'espletamento  delle  prove  scritte almeno quindici
giorni  prima della data fissata, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
    Le  prove scritte si intendono superate dai candidati che abbiano
riportato  in  ciascuna  di  esse  una  votazione  di  almeno ventuno
trentesimi.
    Ai  candidati  ammessi al colloquio sara' data comunicazione, con
almeno  venti giorni di anticipo, della data, del luogo e dell'ora in
cui  dovranno  presentarsi  per sostenerlo, e, contestualmente, sara'
data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte.
    Il  colloquio  si  intendera'  superato  se  il  candidato  avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi.
    Al  termine  di  ogni  seduta  relativa  alla  prova orale, sara'
affisso  all'Albo  dell'Amministrazione  l'elenco dei concorrenti che
hanno sostenuto gli esami, con l'indicazione del voto riportato.
    Il  punteggio  finale  e' determinato dalla somma della media dei
voti riportati  nelle  due  prove  scritte  e  del  voto ottenuto nel
colloquio.

        
      
                               Art. 7.

          Presentazione dei titoli di preferenza e riserva

    I  candidati  che abbiano superato la prova orale e intendano far
valere  i  titoli di riserva di cui all'art. 2 del presente bando e/o
di  preferenza  a  parita'  di  valutazione  di cui all'allegato B al
presente bando, devono presentare o spedire, a mezzo raccomandata con
avviso   di   ricevimento,  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della
qualita'   dei   prodotti   agroalimentari   -   Ufficio  III/A,  via
XX settembre  n. 20  -  00187  Roma,  entro  il termine perentorio di
quindici  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo a quello in cui
hanno  sostenuto  il colloquio, i documenti che attestino il possesso
di   tali   titoli,   purche'   gia'   dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione.
    E'  consentita la dichiarazione sostitutiva della certificazione,
resa nelle forme prescritte.
    Entro  il medesimo termine, i candidati che abbiano dichiarato di
essere  in possesso dei predetti titoli, debbono produrre il relativo
titolo o apposita dichiarazione, da cui risulti che le condizioni e i
presupposti  previsti  dalle disposizioni di legge per l'attribuzione
del  beneficio  sussistevano  anche alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
    Tale  documentazione  non  e'  richiesta  nel  caso in cui questa
amministrazione   ne  sia  gia'  in  possesso  o  ne  possa  disporre
richiedendola  ad  altre  pubbliche  amministrazioni,  purche'  nella
domanda  di  ammissione  l'interessato  abbia indicato con esattezza,
sotto la propria responsabilita', anche l'ufficio o l'amministrazione
presso cui questa e' depositata.
    In  questo  caso,  per  accelerare il procedimento, l'interessato
puo'  trasmettere,  entro  il  predetto  termine  di  quindici giorni
dall'effettuazione  del  colloquio,  una copia fotostatica, ancorche'
non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso.
    La  presentazione  di  documenti  diversi  da  quelli stabiliti o
l'irregolare compilazione degli stessi, comporta, senza necessita' di
particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.
    Non saranno  presi  in  considerazione  i  documenti che verranno
consegnati  o  perverranno al Ministero stesso oltre il detto termine
di quindici giorni.

        
      
                               Art. 8.

                             Graduatoria

    Sotto  condizione  di  accertamento  del  possesso  dei requisiti
prescritti  per  l'ammissione,  sono  dichiarati  vincitori,  fino  a
concorrenza  dei  posti  messi  a  concorso,  i  candidati  utilmente
collocati  nella  graduatoria  finale di merito, formulata sulla base
del  punteggio finale riportato nelle prove d'esame, come specificato
all'art. 6, ultimo comma, e tenuto conto dei titoli che danno luogo a
riserva e/o a preferenza.
    La  graduatoria  di  merito e quella dei vincitori sono approvate
con  decreto  del  Direttore  generale delle procedure sanzionatorie,
degli  affari  generali,  del  personale  e  del  bilancio, che sara'
pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
    Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
    Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per le eventuali impugnative.
    Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

        
      
                               Art. 9.

                 Presentazione dei documenti di rito

    I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra'
disposta   l'assunzione   in   servizio,   prima  di  procedere  alla
stipulazione   del   contratto   individuale   di   lavoro   ai  fini
dell'assunzione  stessa saranno invitati a presentare o far pervenire
a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di
giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione
da parte dell'Amministrazione:
      1) certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale
competente  per  territorio  o  da  un  medico  militare  in servizio
permanente   effettivo,   dal  quale  risulti  che  il  candidato  e'
fisicamente  idoneo  all'impiego  al  quale il concorso si riferisce;
qualora  il  candidato  sia  affetto  da  una  qualsiasi imperfezione
fisica,  il  certificato  medico  deve  farne menzione ed indicare se
l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.
      2)  dichiarazione  resa  ai  sensi  degli  articoli 46 e 47 del
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da
cui risulti:
      a) il luogo e la data di nascita;
      b) la  cittadinanza  posseduta  anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
      c) il  godimento  dei  diritti  politici,  anche  alla  data di
scadenza  del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al
concorso;
      d) la   posizione   relativa   all'adempimento  degli  obblighi
militari;
      e) le  eventuali  condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa  amnistia,  indulto  o perdono giudiziale) ed i procedimenti
penali eventualmente pendenti a loro carico;
      f) il  titolo  di  studio richiesto per l'accesso al concorso e
l'iscrizione all'albo professionale ;
      g) che  il  candidato  non  ricopre  altri  impieghi pubblici o
privati  ovvero non versi in una delle situazioni di incompatibilita'
richiamate  dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. Qualora
il  candidato  sia  alle dipendenze di altro ente, dovra' essere resa
una   dichiarazione   di   opzione   per   il  nuovo  impiego.  Detta
dichiarazione deve, altresi', contenere le indicazioni concernenti le
cause  di  risoluzione  di  eventuali precedenti rapporti di pubblico
impiego e deve essere rilasciata anche se negativa;
      h) codice fiscale.
    I  candidati  che  siano  dipendenti statali di ruolo sono tenuti
altresi'  a  presentare,  nel  termine di cui al comma 1 del presente
articolo, copia integrale dello stato matricolare.
    L'Amministrazione,  comunque,  ha facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
    L'Amministrazione  procedera'  ad  effettuare  idonei  controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
    Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 76  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, qualora dai
predetti  controlli  emerga  la  non  veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni,  i  dichiaranti  decadono  dai  benefici eventualmente
conseguenti  al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non
veritiera.
     Scaduto  inutilmente  il termine di cui sopra, l'Amministrazione
comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

        
      
                              Art. 10.

                      Assunzione dei vincitori

    I  candidati  dichiarati  vincitori,  accertato  il  possesso dei
requisiti  secondo  le modalita' di cui al precedente art. 9, saranno
invitati  a  stipulare  i contratti individuali di lavoro a norma dei
vigenti   CC.CC.NN.LL.,  quindi  assunti  in  prova  nel  profilo  di
direttore chimico, area funzionale C, posizione economica C2.
    I  vincitori  dovranno permanere nella sede di servizio assegnata
per  un  periodo minimo di cinque anni dalla data di assunzione, come
previsto  dall'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
    La  mancata  presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno
indicato  per  la stipula del contratto individuale di lavoro implica
la decadenza dal diritto all'assunzione in servizio.

        
      
                              Art. 11.

                     Trattamento dati personali

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Ispettorato  centrale  per  il  controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari,  Ufficio  III/A,  per  le  finalita'  di gestione del
concorso  e  saranno  trattati,  anche  successivamente all'eventuale
instaurazione  del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione   dei   requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere utilizzate unicamente
per   lo  svolgimento  del  concorso,  relativamente  alla  posizione
giuridica del candidato.
    Ogni  candidato  gode  dei  diritti  di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Ministero   delle   politiche   agricole  alimentari  e  forestali  -
Ispettorato  centrale  per  il  controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari
    Il  responsabile  del  trattamento  e'  il direttore dell'Ufficio
III/A dell'Ispettorato.

        
      
                              Art. 12.

                        Norme di salvaguardia

    Per  quanto  non  previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive  modificazioni,  nonche'  le  disposizioni  contenute  nei
Contratto   collettivi   nazionali   di   lavoro  del  personale  non
dirigenziale   del  comparto  Ministeri  e  nel  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" .
    Avverso  il  presente  bando  di  concorso e' proponibile, in via
amministrativa,  entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso   straordinario   al   Capo   dello  Stato  ovvero,  in  sede
giurisdizionale,  impugnazione  al Tribunale amministrativo del Lazio
entro sessanta giorni dalla stessa data.
    Roma, 16 maggio 2007
                                 Il direttore generale: Tomasello

        
      
                             Allegato A

         ---->  Vedere immagini da pag. 36 a pag. 37  <----

        
      
                             Allegato B


TITOLI DI PREFERENZA A PARITADI MERITO (Art. 5 decreto del Presidente
della   Repubblica   n. 487/1994,   e   successive  modificazioni  ed
                            integrazioni)

    1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4) i  mutilati  ed  invalidi  per servizio nel settore pubblico e
privato;
    5) gli orfani di guerra;
    6) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
    7) gli  orfani  dei  caduti  per  servizio nel settore pubblico e
privato;
    8) i feriti in combattimento;
    9) gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10) i   figli   dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  per servizio nel
settore pubblico e privato;
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
    16) coloro   che   abbiano   prestato   servizio   militare  come
combattenti;
    17) coloro  che  abbiano  prestato  lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non  meno  di  un  anno,  nel Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali;
    18) i  coniugati  e  i  non  coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
    19) gli invalidi ed i mutilati civili;
    20) i  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.