Concorso per 1 direttore struttura complessa psichiatria (friuli venezia giulia) AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3 - ALTO FRIULI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 36 del 08-05-2007
Sintesi: REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA CONCORSO Avviso pubblico per l'attribuzione di incarico di direttore della struttura complessa "Centro salute mentale di Gemona", disciplina ...
Ente: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3 - ALTO FRIULI
Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia: UDINE
Comune: GEMONA DEL FRIULI
Data di inserimento: 22-05-2007
Data Scadenza bando 07-06-2007
Condividi

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
CONCORSO
Avviso  pubblico  per  l'attribuzione  di incarico di direttore della
struttura  complessa "Centro salute mentale di Gemona", disciplina di
psichiatria  -  area  medica  e  delle  specialita'  mediche,  presso
l'azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli".
    In attuazione della deliberazione D.G. n. 134 del 17 aprile 2007,
e'  indetto  pubblico  avviso  per  l'attribuzione  dell'incarico  di
direttore   della  struttura  complessa  "Centro  salute  mentale  di
Gemona",  disciplina di psichiatria - area medica e delle specialita'
mediche.
    La  durata  dell'incarico  e'  di  cinque  anni,  con facolta' di
rinnovo.
    Il  presente  avviso  viene emanato in conformita' al decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 dicembre  1997, n. 484, nonche' con
l'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 502, dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e dal decreto
legislativo   n. 165/2001   e   loro   successive   modificazioni  ed
integrazioni.
    Si  applicano  le  disposizioni  legislative  e  regolamentari in
materia  di  documentazione  amministrativa  di  cui  al  testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
    Si  applica inoltre, in materia di protezione dei dati personali,
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

                       Requisiti di ammissione

    I requisiti generali e specifici di ammissione, sono i seguenti:
      a) cittadinanza  italiana,  salve  le  equiparazioni  stabilite
dalle  leggi  vigenti,  o  cittadinanza  di uno dei Paesi dell'Unione
europea;
      b) idoneita'   fisica   all'impiego.   L'accertamento  di  tale
idoneita' sara' effettuato a cura dell'Azienda, prima dell'immissione
in servizio;
      c) laurea in medicina e chirurgia;
      d) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici chirurghi.
    L'iscrizione  al  corrispondente  albo  professionale  di uno dei
paesi  dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo  restando  l'obbligo  dell'iscrizione  all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
      e) anzianita'  di  servizio  di sette anni, di cui cinque nella
disciplina    di    psichiatria    o   disciplina   equipollente,   e
specializzazione   nella   disciplina  stessa  o  in  una  disciplina
equipollente  ovvero  anzianita'  di  servizio  di  dieci  anni nella
disciplina di psichiatria, con esclusione di ogni equipollenza.
    Ai   fini   della   valutazione  dei  servizi  prestati  e  delle
specializzazioni  possedute  dal  candidato,  si  fa riferimento alle
rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'.
    L'anzianita'  di  servizio  utile per l'accesso all'incarico deve
essere   maturata   presso  amministrazioni  pubbliche,  istituti  di
ricovero   e  cura  a  carattere  scientifico,  istituti  o  cliniche
universitarie.
    E'  valutato  il  servizio  non di ruolo a titolo di incarico, di
supplenza  o  in  qualita'  di straordinario, ad esclusione di quello
prestato  con  qualifiche  di  volontario, di precario, di borsista o
similari,  ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico
del   decreto-legge   23 dicembre   1978,   n. 817,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54.
    Il  triennio  di  formazione  di  cui all'art. 17 del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979, e' valutato
con  riferimento  al  servizio  effettivamente prestato nelle singole
discipline.   A   tal   fine  nelle  certificazioni  dovranno  essere
specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni
singola disciplina.
    E'  valutabile,  altresi',  ai  sensi  del  decreto  ministeriale
sanita'   23 marzo   2000,   n. 184,  nell'ambito  del  requisito  di
anzianita'  di servizio di sette anni richiesto ai medici in possesso
di specializzazione dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 484/1997,  il  servizio prestato in
regime  convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta
gestione  delle  aziende  sanitarie  e del Ministero della sanita' in
base  ad  accordi  nazionali.  Il  suddetto  servizio e' valutato con
riferimento  all'orario  settimanale  svolto  rapportato a quello dei
medici dipendenti delle aziende sanitarie. I certificati di servizio,
rilasciati  dall'organo  competente,  devono  contenere l'indicazione
dell'orario di attivita' settimanale;
      f) curriculum  professionale  da  cui  risultino  le  attivita'
professionali,    di   studio   e   direzionali-organizzative   nella
disciplina,  ai  sensi  degli articoli 6-8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997. La specifica attivita' professionale di
cui   all'art. 6   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
n. 484/1997, consistente in una casistica di specifiche esperienze ed
attivita'  professionali,  da  stabilirsi  con  decreto del Ministero
della sanita', non costituisce requisito specifico di ammissione fino
alla emanazione del decreto stesso ai sensi dell'art. 15, comma 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
    I  contenuti  del  curriculum professionale, valutati ai fini del
comma  1  dell'art. 8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
n. 484/1997,   concernono  le  attivita'  professionali,  di  studio,
direzionali-organizzative, con riferimento:
      1)  alla  tipologia  delle  istituzioni in cui sono allocate le
strutture  presso  le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
      2)  alla  posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
      3)  alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
      4)  ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita'  attinenti  alla disciplina in rilevanti strutture italiane
od  estere,  di  durata  non inferiore a tre mesi, con esclusione dei
tirocini obbligatori;
      5)  alla  attivita'  didattica  presso  corsi  di studio per il
conseguimento    di   diploma   universitario,   di   laurea   o   di
specializzazione  ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamento;
      6) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche   effettuati   all'estero,  nonche'  alle  pregresse  idoneita'
nazionali.
    Nella  valutazione  del  curriculum  e'  presa  in considerazione
altresi',  la  produzione  scientifica  strettamente  pertinente alla
disciplina,    pubblicata    su   riviste   italiane   e   straniere,
caratterizzate  da  criteri  di  filtro nell'accettazione dei lavori,
nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.
    Tutto il curriculum, per essere valutato, deve essere formalmente
documentato.
    I  contenuti  del  curriculum  possono essere autocertificati dal
candidato  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
n. 445/2000, esclusi quelli di cui al comma 3, lettera c) dell'art. 8
del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 484/1997 (tipologia
qualitativa   e   quantitativa   delle   prestazioni  effettuate  dal
candidato) ;
      g) attestato di formazione manageriale.
    Fino  all'espletamento del primo corso di formazione manageriale,
l'incarico   di   cui  al  presente  avviso  viene  attribuito  senza
l'attestato  di  formazione  manageriale, fermo restando l'obbligo di
acquisirlo nel primo corso utile.
    Tutti  i  suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  fissato per la presentazione della domanda di
ammissione.

                 Modalita' di conferimento incarico

    L'incarico  sara'  conferito  dal  direttore  generale  ai  sensi
dell'art. 15-ter,  comma  2  del  decreto  legislativo  n. 502/1992 e
successive  integrazioni  e  modificazioni  sulla base di una rosa di
candidati idonei selezionata da un'apposita commissione.
    Detta commissione accerta l'idoneita' degli aspiranti sulla base:
      a) di  un  colloquio  diretto  alla valutazione delle capacita'
professionali   del   candidato   nella   specifica  disciplina,  con
riferimento  anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento  delle  capacita'  gestionali,  organizzative  e  di
direzione  del  candidato  stesso,  con  riferimento  all'incarico da
svolgere;
      b) della valutazione del curriculum professionale.
    Prima   di   procedere  al  colloquio  ed  alla  valutazione  del
curriculum,  la  commissione  stabilisce  i  criteri  di valutazione,
tenuto conto delle specificita' proprie del posto da ricoprire.
    La  commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum,  stabilisce,  sulla  base di una valutazione complessiva,
l'idoneita' del candidato all'incarico.

                      Domanda di partecipazione

    La domanda e la documentazione ad essa allegata:
      devono  essere  inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale
al  seguente indirizzo: direttore generale dell'azienda per i servizi
sanitari n. 3 "Alto Friuli", piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del
Friuli (Udine) ;
    ovvero
      devono   essere   presentate  (sempre  intestate  al  direttore
generale  dell'azienda  per  i  servizi  sanitari n. 3 "Alto Friuli")
direttamente  all'ufficio protocollo dell'azienda nelle ore d'ufficio
(dal lunedi' al giovedi' dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 16;
il venerdi' dalle 8 alle 13).
    E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
    Le  domande  devono  pervenire, a pena di esclusione dall'avviso,
entro  il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto
del  presente  bando  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
serie speciale "Concorsi ed esami". Qualora detto giorno sia festivo,
il termine e' prorogato al primo giorno successivo non festivo.
    Le domande si considerano prodotte in tempo utile purche' spedite
a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso di ricevimento (la busta deve
portare  stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal
fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    L'Amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento  o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da
inesatta   o   illeggibile   indicazione   del   recapito   da  parte
dell'aspirante  ovvero  per  la  mancata o tardiva informazione circa
eventuali  mutamenti  di  recapito.  Non  saranno del pari imputabili
all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
    Il   termine  fissato  per  la  presentazione  delle  domande  e'
perentorio;  la eventuale riserva di invio successivo di documenti e'
priva di effetto.
    Nella  domanda,  redatta  in  carta  semplice  secondo l'allegato
schema  (allegato  n. 1), gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la
loro personale responsabilita' e consapevoli delle pene stabilite per
false  certificazioni  e  mendaci dichiarazioni dal codice penale, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
      1)  il  cognome  e  nome,  la  data  e  il luogo di nascita, la
residenza;
      2)  il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi  di  cui  all'art. 11  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  n. 761/1979.  I  cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea  devono  dichiarare, altresi', di godere dei diritti civili e
politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i
motivi  di  mancato  godimento  e  di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana (D.P.C. n. 174 del 7 febbraio 1994) ;
      3)  il  Comune  di  iscrizione  nelle liste elettorali ovvero i
motivi  della  loro  non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
      4) le eventuali condanne penali riportate;
      5)  i  titoli  di  studio  posseduti e i requisiti specifici di
ammissione richiesti dall'avviso;
      6)  per  i  maschi,  la  posizione  nei riguardi degli obblighi
militari;
      7)   i   servizi   prestati  come  impiegati  presso  pubbliche
amministrazioni  e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
      8)  il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni
effetto,   ogni   necessaria   comunicazione.   In  caso  di  mancata
indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1) ;
      9)  il  consenso  al  trattamento  dei  dati personali (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
    Le  mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno
considerate  come  il  non  avere  riportato condanne penali e il non
avere  procedimenti penali in corso ed il non avere prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni.
    La  mancata  dichiarazione  di  cui  al punto 9 viene considerata
quale silenzio assenso.
    La  omessa  indicazione nella domanda, anche di un solo requisito
generale   o   specifico   richiesto   per   l'ammissione,  determina
l'esclusione dall'avviso.
    Non  verranno  prese in considerazione le domande non firmate dal
candidato.
    Tutti  i  titoli  devono  essere  documentati  con certificazione
originale o con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente
alla  domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non
e'  richiesta  autentica  di  firma,  possono  essere rese per stati,
qualita'  personali  e  fatti (Allegato 2), ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    Le  dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di  notorieta' possono
essere rese per stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta
conoscenza  dell'interessato  (Allegato 3), ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    Ove  il  candidato  alleghi documenti e titoli alla domanda, essi
devono  essere  prodotti in originale o in copia autenticata nei modi
di  legge,  ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  con  la  quale l'interessato ne attesti la
conformita'  all'originale.  Tale  dichiarazione  di conformita' puo'
essere  estesa  anche  alle  pubblicazioni.  La  sottoscrizione delle
dichiarazioni  sostitutive  presentate contestualmente alla domanda o
richiamate   dalla  stessa,  non  deve  essere  autenticata  se  tali
dichiarazioni  sono presentate o inviate unitamente alla fotocopia di
un documento di riconoscimento.
    Tutte  le  agevolazioni  relative all'autocertificazione verranno
applicate purche' correttamente espresse e redatte in forma esaustiva
in tutte le componenti.
    Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola
specifica  che il candidato e' consapevole delle sanzioni penali, nel
caso  dai  dichiarazioni  non  veritiere, di formazione o uso di atti
falsi,  richiamate  dall'art. 76  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
    La  dichiarazione  resa  dal  candidato,  in quanto sostitutiva a
tutti  gli  effetti  della  certificazione,  deve contenere tutti gli
elementi  necessari alla valutazione del titolo; l'omissione anche di
un   solo   elemento   comporta   la   non   valutazione  del  titolo
autocertificato. Con particolare riferimento al servizio prestato, la
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  deve contenere
l'esatta  denominazione  dell'ente, la qualifica, il tipo di rapporto
di   lavoro  (tempo  indeterminato/determinato,  tempo  pieno,  tempo
definito, part-time con numero di ore settimanali svolte), le date di
inizio   e   di   conclusione  del  servizio,  nonche'  le  eventuali
interruzioni (aspettative, sospensioni ecc.) e quant'altro necessario
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione
di  periodi  di attivita' svolta in qualita' di borsista, di docente,
di   incarichi   libero-professionali,   ecc.  occorre  indicare  con
precisione   tutti   gli  elementi  indispensabili  alla  valutazione
(tipologia di attivita', periodo e sede di svolgimento della stessa).
    L'Amministrazione   procedera'   ad  idonei  controlli,  anche  a
campione,  e  in  tutti  i  casi  in cui sorgano fondati dubbi, sulla
veridicita'  delle  dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, con
la  precisazione  che  i  controlli  a  campione  saranno  effettuati
mediante sorteggio nella misura del 30% delle dichiarazioni rese.
    Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 76  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora dal controllo emerga
la  non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decade   dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    Alla  domanda  deve  essere  unito  in  triplice  copia, in carta
libera,  un  elenco  firmato  della documentazione ad essa allegata e
copia fotostatica di un valido documento di identificazione.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso  la  S.O.  politiche  del  personale  - U.O. stato giuridico e
assunzioni,  per  le  finalita' di gestione dell'avviso di incarico e
saranno   trattati   presso   una   banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  all'eventuale  instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione   dei  requisiti  di  partecipazione,  pena  l'esclusione
dall'avviso di incarico.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere comunicate unicamente
alle   unita'  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione giuridico-economica del candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui  all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che  lo  riguardano,  nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto  di  far  rettificare,  aggiornare, completare o cancellare i
dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in termini non conformi alla
legge,  nonche'  il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
    Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Soc
politiche del personale in relazione alle specifiche competenze.

                            Norme finali

    L'Amministrazione  si riserva la facolta' di prorogare o riaprire
i   termini  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione  all'avviso,  di  modificare  il numero dei posti indicati
nell'avviso,  di sospendere o revocare l'avviso stesso qualora, a suo
giudizio, ne rilevasse la necessita' o l'opportunita'.
    Per  quanto  non previsto dal presente avviso, valgono le leggi e
le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  rapporto  di lavoro della
dirigenza medica e veterinaria.
    Informazioni: per ulteriori informazioni o per ricevere copia del
bando  gli  interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. politiche del
personale  - stato giuridico e assunzioni tel. 0432989420-422 tutti i
giorni  feriali  (sabato  escluso)  dalle  ore 10 alle ore 12, ovvero
consultare  il  sito  web  http://www.ass3altofriuli.it  nella sezione
dedicata ai concorsi.