Concorso per 50 assistenti amministrativi (lazio) SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 50
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 57 del 19-07-2022
Sintesi: SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA CONCORSO (Scad. 18-08-2022) Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di cinquanta posti di assistente amministrativo e di diciassette posti di assistente informatico, are ...
Ente: SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 19-07-2022
Data Scadenza bando 18-08-2022
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SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

CONCORSO (Scad. 18-08-2022)

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di cinquanta posti di assistente amministrativo e di diciassette posti di assistente informatico, area II, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.

 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                   della Giustizia amministrativa 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico; 
    Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente  l'ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di  segreteria  ed
ausiliario del Consiglio di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi
regionali; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai  pubblici  concorsi  ed  in
particolare l'art. 1, ultima parte; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale  e  i  diritti  delle  persone  portatrici  di
handicap; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, con  cui  e'  stato  adottato  il  regolamento
recante  norme  sull'accesso  dei  cittadini   degli   Stati   membri
dell'Unione europea ai posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni
pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, come modificato dall' art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento  dei  dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (Regolamento
generale  sulla  protezione  dei  dati),  di  seguito  denominato  il
«regolamento»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» come  modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante  disposizioni
di «adeguamento dell'ordinamento nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679»; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  «Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con  disabilita'  agli  strumenti  informatici»  ed  il
relativo  regolamento  di  attuazione,  adottato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
aprile 2006, n.  184,  recante  «Regolamento  recante  disciplina  in
materia di accesso agli atti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in  materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 1014, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice  dell'ordinamento  militare»,  che
prevede la riserva obbligatoria del trenta per  cento  dei  posti  in
favore dei militari congedati senza demerito; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  «Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli   obblighi   di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visti i contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto dei Ministeri e, in particolare, il  contratto
collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 2006-2009
e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre 2007; 
    Visti  i  contratti  collettivi  nazionali  vigenti  relativi  al
personale del comparto funzioni centrali; 
    Visto l'ordinamento professionale della giustizia  amministrativa
relativo al  profilo  di  assistente  amministrativo  e  informatico,
adottato in data 12 giugno 2009; 
    Vista la dotazione organica del  personale  amministrativo  della
giustizia amministrativa, di cui al decreto presidenziale in data  26
marzo 2021, n. 118, registrato dalla  Corte  dei  conti  in  data  20
aprile 2021; 
    Visto   il   regolamento   di   organizzazione    degli    uffici
amministrativi della giustizia amministrativa, adottato  con  decreto
del Presidente del Consiglio di Stato n.  251  in  data  22  dicembre
2020, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2020; 
    Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis  del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in   materia   di   mobilita'   del   personale    delle    pubbliche
amministrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  il
Ministro  per  le  disabilita'  9  novembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
307 del 28 dicembre 2021, che - ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del
decreto-legge 9 giugno 2021, n.  801,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - individua le modalita'  attuative
per assicurare nelle prove  scritte  dei  concorsi  pubblici  indetti
dalle  amministrazioni  ivi  specificate  ai  soggetti  con  disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilita' di sostituire tali
prove con un colloquio orale o di utilizzare  strumenti  compensativi
per le difficolta' di lettura, di scrittura o di calcolo, nonche'  di
usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo  svolgimento
delle medesime prove; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR); 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
marzo 2022, registrato dalla Corte dei conti l'11 aprile 2022, n. 844
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 93 del 21
aprile 2022, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e
ad assumere personale  in  favore  di  varie  PA,  con  il  quale  la
Giustizia amministrativa e' stata autorizzata, tra l'altro, a bandire
una procedura concorsuale per cinquanta assistenti amministrativi; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168,  convertito  nella
legge n. 197/2016, con il quale sono state autorizzate  procedure  di
assunzioni straordinarie per cinquantatre' unita' di  personale,  tra
cui  venti  assistenti  informatici,  al  fine   di   assicurare   la
funzionalita' del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie
di   comunicazione   e   di   dare   attuazione   al   programma   di
digitalizzazione degli uffici giudiziari; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 137  in
data 11 ottobre 2016, il quale ha stabilito  che:  «La  procedura  di
assunzioni straordinarie, per  complessive  cinquantatre'  unita'  di
personale,  richiamata  nelle   premesse,   e'   disciplinata   dalle
previsioni di legge sul reclutamento del  personale  nelle  pubbliche
amministrazioni. In luogo delle ordinarie procedure  concorsuali,  ai
fini della provvista, in tutto o in parte, del predetto personale, la
giustizia amministrativa potra' avvalersi anche delle graduatorie, in
corso di validita', degli idonei di concorsi banditi da questa  o  da
altre amministrazioni». 
    Vista la nota della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica - prot. n. 24461 del  13  aprile
2021 - con la quale la giustizia amministrativa e' stata autorizzata,
tra l'altro, a svolgere direttamente  procedure  concorsuali  per  il
reclutamento di assistenti amministrativi ed informatici; 
    Visto il decreto  n.  142  del  28  giugno  2022  del  segretario
generale  della  giustizia  amministrativa  di  determina  a  bandire
concorsi pubblici, per esami, per il reclutamento a  tempo  pieno  ed
indeterminato di sessantasette unita' di personale, di cui  cinquanta
assistenti amministrativi area  II  -  F2  e  diciassette  assistenti
informatici area II - F2; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami,  per  il
reclutamento a tempo pieno ed indeterminato, di sessantasette  unita'
di personale non dirigenziale da destinare alle  esigenze  funzionali
degli uffici centrali e  periferici  della  giustizia  amministrativa
nella misura e con il profilo di seguito indicati: 
      cinquanta   assistenti   amministrativi,   area   II,    fascia
retributiva F2 (cod. concorso «ASSAMM»); 
      diciassette assistenti informatici, area II, fascia retributiva
F2 (cod. concorso «ASSINF»). 
    2. Il trenta per cento dei posti  a  concorso  e'  riservato,  ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,
al personale di ruolo  della  giustizia  amministrativa,  purche'  in
possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. 
    3. Si applica, altresi',  la  riserva  di  posti  in  favore  del
personale militare di cui all'art. 1014 del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66 nonche' in favore degli ufficiali di complemento in
ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata congedati  senza
demerito  di  cui  all'art.  678,  comma  9,  del  medesimo   decreto
legislativo, purche' in  possesso  dei  requisiti  di  ammissione  al
concorso di cui all'art. 2 del presente bando. 
    4. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale  di  cui
ai commi 2 e 3, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria. 
    5. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve  fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) titolo di studio previsto per l'accesso  alla  posizione  da
ricoprire, come indicato all'art. 3 per ciascun profilo. 
    Ai fini del presente bando, si intende: 
      per diploma di laurea (DL) il titolo accademico di  durata  non
inferiore  a  quattro  anni,  conseguito  secondo   gli   ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; 
      per laurea  (L),  il  titolo  accademico  di  durata  triennale
conseguito ai sensi del decreto ministeriale  22  dicembre  2004,  n.
270; 
      per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di  durata
normale di  due  anni,  conseguito  dopo  la  laurea  (L)  di  durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM) ai  sensi  dell'art.
3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22 dicembre 2004,  n.
270; 
      per laurea magistrale (LM) il titolo accademico a  ciclo  unico
della durata di cinque anni o di  sei  anni,  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale  2
marzo 2011. 
    Si  applicano  i  criteri  di  equipollenza  e  di  equiparazione
previsti dal decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,  dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004,   n.   270,   dai   decreti   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e  del  15
febbraio 2011. 
    Il candidato in possesso  di  un  diploma  di  laurea  rilasciato
secondo il vecchio ordinamento, che  trovi  corrispondenza  con  piu'
classi di lauree specialistiche o magistrali,  dovra'  allegare  alla
domanda di partecipazione il certificato con il  quale  l'Ateneo  che
gli ha conferito il diploma di laurea attesti a quale singola  classe
e' equiparato il titolo di studio posseduto. 
    I candidati in possesso di un titolo  di  studio  estero,  avente
valore ufficiale nello Stato in cui e' stato conseguito, sono ammessi
alle prove concorsuali, purche' lo stesso  sia  stato  equiparato  ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 20  marzo  2001,
n. 165. I candidati che hanno presentato  domanda  di  riconoscimento
del titolo richiesto per l'ammissione  al  concorso  sono  ammessi  a
partecipare con riserva. Nel caso in  cui  il  titolo  straniero  sia
stato riconosciuto equipollente, sara' cura del candidato  dimostrare
l'equipollenza  allegando  alla  domanda  il  provvedimento  che   la
riconosce. 
      d) idoneita' allo svolgimento delle funzioni da svolgere; 
      e) qualita' morali e condotta incensurabili; 
      f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo; 
      g) eta' non inferiore agli anni diciotto. 
    2. Non possono accedere al concorso coloro che: 
      siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      siano stati destituiti o  dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero siano stati licenziati da  altro  impiego  statale,  ai  sensi
della vigente normativa contrattuale, per aver  conseguito  l'impiego
mediante la produzione di documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. 
    I requisiti di cui al presente articolo devono  essere  posseduti
alla  data  di  scadenza  del  termine   utile   stabilito   per   la
presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    L'amministrazione   si   riserva    di    provvedere    d'ufficio
all'accertamento dei requisiti e delle eventuali cause di risoluzione
dei precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    I candidati sono ammessi a partecipare alle prove concorsuali con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 
    In caso di difetto dei  requisiti  prescritti,  l'amministrazione
puo'  disporre,  in  ogni  momento,  l'esclusione  dal  concorso  con
provvedimento motivato. 
                               Art. 3 
 
              Titoli di studio richiesti per l'accesso 
 
    I titoli di studio  richiesti  per  l'accesso  al  concorso,  per
ciascun profilo, sono: 
      a) per  assistente  amministrativo  (cod.  concorso  «ASSAMM»),
diploma di istruzione secondaria di II  grado  conseguito  presso  un
istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, ivi inclusi  i
diplomi previsti dalla successiva lettera b); 
      b) per assistente informatico (cod. concorso «ASSINF»), diploma
di  istituto  tecnico  settore  tecnologico  o  liceo  scientifico  a
indirizzo informatico o scienze applicate oppure  diploma  di  perito
industriale a indirizzo informatico oppure ragioniere  programmatore.
In ogni caso, in assenza del  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado con l'indirizzo richiesto, possono  partecipare  coloro
che possiedono i seguenti titoli di studio: 
        laurea triennale  (L)  nelle  seguenti  classi  di  laurea  o
equiparate: Ingegneria dell'informazione (L 08); Scienze e tecnologie
fisiche (L 30); Scienze e tecnologie  informatiche  (L  31);  Scienze
matematiche (L 35); Scienze statistiche (L 41); 
        laurea magistrale (LM), appartenente ad  una  delle  seguenti
classi:  Fisica  (LM  17);  Informatica  (LM  18);  Ingegneria  delle
telecomunicazioni (LM 27); Ingegneria elettronica (LM 29); Ingegneria
gestionale (LM 31); Ingegneria informatica (LM  32);  Matematica  (LM
40); Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (LM  43);
Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria  (LM  44);  Sicurezza
informatica (LM 66); Scienze statistiche (LM 82); Scienze statistiche
attuariali e finanziarie (LM 83); Tecniche e metodi per  la  societa'
dell'informazione  o  in  data  science  (LM  91);  o  altra   laurea
specialistica  (LS)   o   magistrale   (LM)   equipollente,   secondo
l'equiparazione  stabilita  dalla   tabella   allegata   al   decreto
ministeriale 9 luglio 2009 recante "Equiparazione  tra  classi  delle
lauree di cui all'ex decreto n. 509_1999 e classi delle lauree di cui
all'ex decreto n. 270_2004, ai fini della partecipazione ai  pubblici
concorsi»; 
        diplomi di laurea (DL), di cui  all'art.  1  della  legge  19
novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate  classi  di  lauree
specialistiche (LS) e magistrali (LM) secondo la tabella allegata  al
decreto ministeriale 9 luglio 2009 recante «Equiparazioni tra diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509_1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.  270_2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi». 
                               Art. 4 
 
Presentazione della domanda di ammissione al  concorso  -  Termine  e
                              modalita' 
 
    1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non  oltre
le  ore  24.00  del  trentesimo  giorno  successivo  alla   data   di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso
in cui la scadenza coincida con un  giorno  festivo,  il  termine  si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
    2. Salvo i casi previsti dal successivo comma 3,  la  domanda  di
partecipazione deve essere presentata a pena di  esclusione,  secondo
lo schema di  cui  all'Allegato  A,  a  mezzo  di  posta  elettronica
certificata  (PEC)  all'indirizzo   concorsoassistenti@ga-cert.it   -
recante l'oggetto: 
      per  assistente  amministrativo,  «Concorso   a   sessantasette
assistenti, area II F2 - cod. concorso ASSAMM». 
      per   assistente   informatico,   «Concorso   a   sessantasette
assistenti, area II F2 - cod. concorso ASSINF». 
    Per la presentazione della domanda i candidati devono  essere  in
possesso  di  un   indirizzo   di   posta   elettronica   certificata
personalmente intestato al candidato. La data di presentazione  della
domanda e' attestata dalla ricevuta elettronica di accettazione della
PEC. 
    3. In alternativa, e soltanto per i candidati  in  condizioni  di
disabilita'  per  minorazioni  visive,   certificate   da   struttura
sanitaria pubblica, la partecipazione al concorso puo'  avvenire  con
domanda  redatta  in  formato  cartaceo  secondo  lo  schema  di  cui
all'Allegato A ed inviata o consegnata a mano entro il termine di cui
al comma 1, all'indirizzo Consiglio di Stato - Segretariato  generale
della   giustizia   amministrativa   - ufficio   per   il   personale
amministrativo e  l'organizzazione  -  presso  ufficio  spedizioni  -
piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 Roma,  indicando  sulla  busta  la
seguente dicitura: 
      per  assistente  amministrativo,  «Concorso   a   sessantasette
assistenti, area II F2 - cod. concorso ASSAMM». 
      per   assistente   informatico,   «Concorso   a   sessantasette
assistenti, area II F2 - cod. concorso ASSINF». 
    4. Non sono considerate valide le domande inviate  con  modalita'
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine  suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto  rispetto  a  quanto
prescritto nel presente bando di concorso. 
    5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  nel  caso
di dispersione e/o ritardata ricezione  da  parte  dei  candidati  di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata,  oppure  tardiva,  comunicazione
del  cambiamento  del  recapito  indicato  nella  domanda,  ne'   per
eventuali disguidi postali o telematici o altre cause non  imputabili
a colpa dell'amministrazione stessa o cause di forza maggiore. 
    6. I candidati che intendano partecipare al concorso per entrambi
i  profili  previsti  nel  presente  bando  (ASSAMM/ASSINF)  dovranno
compilare e trasmettere, a pena di  inammissibilita',  due  disgiunte
domande di partecipazione, secondo le modalita' previste dai commi  2
e 3 del presente articolo, indicando per ognuna il profilo  prescelto
e provvedendo per ognuna al distinto  versamento  del  contributo  di
ammissione, di cui all'art. 5, comma  1,  lettera  p)  del  bando  di
concorso. 
                               Art. 5 
 
                 Contenuto e modalita' delle domande 
 
    1. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare, sotto la propria
responsabilita', con autocertificazione resa ai sensi degli  articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445: 
      a) il  profilo  per  cui  intende  partecipare  tra  quello  di
assistente amministrativo o di assistente informatico, ed il relativo
codice della procedura medesima  indicato  all'art.  1,  primo  comma
(«ASSAMM» o «ASSINF»); 
      b) il cognome, il nome e il codice fiscale; 
      c) il luogo e la data di nascita; 
      d) di essere cittadino italiano o di  altro  Stato  dell'Unione
europea; 
      e) il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune  e  codice  di
avviamento postale) e il domicilio (se diverso dalla residenza); 
      f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,  oppure  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      g) la posizione regolare nei confronti del  servizio  di  leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
      h) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per  aver  conseguito  la  nomina  o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o  viziati  da
nullita'  insanabile,  ovvero  licenziato  ai  sensi  della   vigente
normativa di legge e/o contrattuale; 
      i) di non aver riportato condanne penali con  sentenza  passata
in giudicato e  di  non  avere  in  corso  procedimenti  penali,  ne'
procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza
o  di  prevenzione,  nonche'  precedenti  penali  a  proprio   carico
iscrivibili nel casellario  giudiziale,  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.  In
caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando  la  data  del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; 
      l) di essere in possesso del titolo  o  dei  titoli  di  studio
previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), del  presente  bando;  per
ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'universita'  o
l'istituzione che lo ha  rilasciato,  la  votazione  e  la  data  del
conseguimento; se il titolo di studio e' stato conseguito  all'estero
il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale
il titolo stesso e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente
titolo italiano; 
      m) l'eventuale diritto alla riserva e/o di essere  in  possesso
dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 del presente bando; 
      n)  l'eventuale   necessita',   in   relazione   alla   propria
disabilita', di ausilio e/o di tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento
delle  prove  di  esame;  e'  fatto  comunque  salvo   il   requisito
dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  e)  del
presente bando. Tutta la documentazione inerente alla  condizione  di
handicap  dovra'  essere  trasmessa   a   mezzo   posta   elettronica
certificata    all'indirizzo    pec:    concorsoassistenti@ga-cert.it
unitamente  alla  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e   alla
specifica  autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  sensibili.  La
concessione  ed  assegnazione  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  ai
candidati  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  sara'  determinata  ad
insindacabile giudizio della commissione  esaminatrice  sulla  scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'amministrazione di organizzarsi per  tempo  e  di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. Il candidato affetto da
invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art.  20  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata  dal  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, non e'  tenuto  a  sostenere  l'eventuale  prova
preselettiva  ed  e'  ammesso  alle  prove  scritte,  sempre   previa
presentazione, con le medesime  suddette  modalita'  e  nei  medesimi
termini di cui al presente comma, della documentazione comprovante la
patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A  tal  fine,
il candidato nella domanda dovra' dichiarare di volersi avvalere  del
presente beneficio. Il candidato con diagnosi di  disturbi  specifici
di apprendimento (DSA) deve indicare la  propria  condizione  e  fare
esplicita  richiesta  della  misura  dispensativa,  dello   strumento
compensativo e/o dei tempi aggiuntivi  necessari  in  funzione  della
propria esigenza  che  dovra'  essere  opportunamente  documentata  e
esplicitata  con  apposita  dichiarazione  resa   dalla   commissione
medico-legale dell'ASL di  riferimento  o  da  equivalente  struttura
pubblica. L'adozione delle  richiamate  misure  sara'  determinata  a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice,  sulla  scorta
della documentazione esibita e comunque nell'ambito  delle  modalita'
individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i
tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo  assegnato  per  la
prova. Tutta la documentazione di supporto  alla  dichiarazione  resa
dovra' essere allegata alla  domanda.  Il  mancato  inoltro  di  tale
documentazione non consentira' di fornire adeguatamente  l'assistenza
richiesta. 
      o) il numero telefonico  e  l'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata,  con  l'impegno  di  far  conoscere  tempestivamente  le
eventuali successive variazioni; 
      p) di  aver  versato  il  contributo  di  segreteria  stabilito
dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 10,00
(dieci)  euro  mediante  versamento  sul  c/c  postale  n.   37142015
intestato a Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - entrate
Consiglio di Stato e tribunale  amministrativo  regionale  -  Ufficio
bilancio ovvero tramite bonifico IBAN IT97L0760103200000037142015 con
indicazione causale: 
        per  assistente  amministrativo,  «Concorso  a  sessantasette
assistenti, area II F2 - cod. concorso ASSAMM». 
        per  assistente  informatico,   «Concorso   a   sessantasette
assistenti, area II F2 - cod. concorso ASSINF». 
      q) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati  personali
per le finalita' e con le modalita' di  cui  al  regolamento  europeo
(UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016  e  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. 
    2. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente bando. 
    3. L'amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle  dichiarazioni  rilasciate  dai  partecipanti  alla
procedura, i quali si intendono consapevoli delle  conseguenze  sotto
il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o
mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive  modifiche  ed
integrazioni,  ivi  compresa  la  perdita  degli  eventuali  benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. 
    4. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute  dalla  prova
preselettiva di  cui  al  successivo  art.  8,  sara'  verificata  la
validita' delle domande solo dopo lo  svolgimento  della  medesima  e
limitatamente  ai  candidati  che  l'abbiano  superata.  La   mancata
esclusione dalla prova preselettiva non  costituisce  garanzia  della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana  le
irregolarita' della domanda stessa. 
                               Art. 6 
 
                  Cause di esclusione dal concorso 
 
    1. Non saranno ritenute valide le domande di  partecipazione  che
risultino incomplete, irregolari  o  tardive,  che  non  siano  state
trasmesse secondo le modalita'  indicate  nell'art.  4  del  presente
bando o che non contengano tutte le indicazioni  richieste  dall'art.
5. 
    2. Sono esclusi  dal  concorso  i  candidati  che  non  siano  in
possesso di uno  o  piu'  tra  i  requisiti  di  ammissione  indicati
all'art. 2 del presente bando. 
    3. Tutti i candidati sono ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento   del   possesso   dei    requisiti    di    ammissione.
L'amministrazione  puo'  disporre  l'esclusione  dei   candidati   in
qualsiasi momento della procedura concorsuale ove  sia  accertata  la
mancanza dei requisiti di ammissione al concorso stesso alla data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   delle   domande   di
partecipazione nonche' la mancata osservanza  dei  termini  perentori
stabiliti nel presente bando. 
    4.  L'eventuale  esclusione  dal   concorso   verra'   comunicata
all'interessato. 
                               Art. 7 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. Una sola commissione esaminatrice, nominata  con  decreto  del
segretario generale della giustizia amministrativa,  procedera'  alla
selezione di  entrambe  le  figure  professionali  formando  distinte
graduatorie. 
    2. La commissione di cui al comma 1 e' composta da un  magistrato
amministrativo, che la presiede, nonche' da due dirigenti di  seconda
fascia, di cui uno dell'area  amministrativa  esperti  nelle  materie
oggetto del concorso e l'altro dell'area tecnica. 
    3. Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della  predetta
commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art.  57,  lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    4. Alla  commissione  esaminatrice  e',  altresi',  aggregato  un
componente, da  individuarsi  anche  tra  il  personale  in  servizio
nell'amministrazione, per l'accertamento del  livello  di  conoscenza
della lingua straniera prescelta da parte del candidato. 
    5. Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  dipendente
appartenente alla terza area funzionale. 
                               Art. 8 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1.   In   relazione   al   numero   delle    domande    pervenute
l'amministrazione si riserva la  facolta'  di  effettuare  una  prova
preselettiva, che  consiste  in  una  serie  di  quesiti  a  risposta
multipla, nelle materie oggetto delle prove scritte. 
    L'amministrazione si riserva altresi',  in  relazione  al  numero
delle  domande  pervenute,   di   svolgere   nello   stesso   giorno,
contemporaneamente, le prove scritte per entrambi i profili  previsti
dal presente bando (ASSAMM/ASSINF). 
    2. La mancata presentazione nel giorno,  ora  e  sede  stabiliti,
comunque  giustificata  ed  a  qualsiasi   causa   dovuta,   comporta
l'esclusione dal concorso. 
    3.  Sono  esonerati  dalla  prova  preselettiva  i  candidati  in
condizione di handicap con invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%
dichiarata  e,  successivamente  attestata,  secondo   le   modalita'
previste all'art. 5, comma 1, lettera n). 
    4. La prova preselettiva consiste nella  somministrazione  di  60
quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte,  da
risolvere nel tempo massimo di 60 minuti. Ciascun quesito consiste in
una domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo
una e' esatta. Nell'avviso di cui al successivo  art.  10,  comma  6,
sono fornite ulteriori istruzioni circa le modalita' di  svolgimento,
anche mediante strumentazione e procedure informatiche,  della  prova
preselettiva. Nel medesimo avviso sono determinati i  punteggi  delle
risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati. 
    5. All'esito della preselezione,  sono  ammessi  a  sostenere  le
prove scritte un numero di candidati pari a trenta  volte  il  numero
dei posti messi a concorso. Sono comunque  ammessi  i  candidati  che
abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato  utile
ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 
    6. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    7. L'amministrazione puo' avvalersi,  per  la  predisposizione  e
formulazione  dei  quesiti,  nonche'   per   l'organizzazione   della
preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti  nel
settore  della  selezione  delle  risorse   umane.   La   commissione
esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 
    8.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. 
    9.  Con  avviso  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»  -  viene
resa  nota  la  pubblicazione  sul  sito  internet  della   giustizia
amministrativa dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove
scritte, delle  modalita',  del  luogo,  della  data  e  dell'ora  di
svolgimento delle prove stesse. Il  diario  delle  prove  scritte  e'
pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove
medesime. I suddetti candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro
preavviso,  nel  giorno,  nell'ora  e  nel   luogo   indicati.   Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    10.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non  possono
introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti
manoscritti,  libri,  dizionari,  testi  di   legge,   pubblicazioni,
telefoni  cellulari  e   altri   dispositivi   mobili   idonei   alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati,  ne'  possono  comunicare
tra  di  loro.  In  caso  di  violazione  di  tali  disposizioni   la
commissione  esaminatrice   delibera   l'immediata   esclusione   dal
concorso. 
    11. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude  alla
amministrazione  l'adozione  di  provvedimenti  di   esclusione   dal
concorso a seguito di accertamenti esperibili  in  qualunque  momento
della procedura concorsuale relativamente al possesso  dei  requisiti
per la partecipazione al concorso. 
                               Art. 9 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Le prove di esame si articoleranno in due prove scritte ed  in
una prova orale. 
    2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, consistera' nella
stesura di un elaborato sulle seguenti materie: 
      a) per  assistente  amministrativo  (cod.  concorso  «ASSAMM»),
diritto amministrativo e/o diritto costituzionale; 
      b)  per  assistente  informatico  (cod.   concorso   «ASSINF»),
elementi normativi sull'informatica nella  pubblica  amministrazione,
tecniche e  metodi  di  dematerializzazione  e  digitalizzazione  dei
processi. 
    3.  La  seconda  prova  scritta,  a  contenuto  teorico  pratico,
consistera' - per entrambi i  profili  di  assistente  amministrativo
(cod. concorso «ASSAMM») e di assistente informatico  (cod.  concorso
«ASSINF») - nella stesura di  un  elaborato  di  diritto  processuale
amministrativo. 
    4. La durata di ciascuna prova scritta e' fissata in quattro ore. 
    Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che  abbiano
riportato  la  votazione  di  almeno  21/30  (ventuno/trentesimi)  in
ciascuna prova. 
    5. Il colloquio vertera', oltre che sulle materie  oggetto  delle
prove scritte, anche sulle  seguenti:  nozioni  di  diritto  privato;
nozioni di diritto penale, limitatamente ai reati contro la  pubblica
amministrazione, di cui al Libro II, Titolo  II  del  codice  penale;
disciplina del rapporto di  lavoro  alle  dipendenze  della  pubblica
amministrazione; ordinamento del Consiglio di Stato e  dei  tribunali
amministrativi  regionali.  Per  i  candidati  per  il   profilo   di
assistente amministrativo (cod. concorso «ASSAMM») il colloquio orale
vertera' anche sugli elementi di informatica. 
    6. E' inoltre prevista una  prova,  consistente  in  esercizi  di
lettura, traduzione e  conversazione,  finalizzata  alla  valutazione
della conoscenza della lingua straniera prescelta dal  candidato.  Il
voto del colloquio e' comprensivo anche  della  valutazione  riferita
all'accertamento  della  conoscenza  della  lingua  straniera  e  dei
sistemi applicativi informatici di piu' comune impiego. 
    7. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la
votazione di almeno 21/30. 
    8. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media  dei  voti
conseguiti nelle prove  scritte  e  della  votazione  conseguita  nel
colloquio. 
    9. Le graduatorie di merito per ciascun profilo del concorso sono
formate dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal
voto finale complessivo conseguito da ciascun candidato. 
                               Art. 10 
 
             Modalita' e calendario delle prove d'esame 
 
    1. I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame muniti  di
documento di riconoscimento valido e della ricevuta della domanda  di
iscrizione al concorso. 
    2. Per l'espletamento dell'eventuale prova preselettiva  e  delle
prove scritte il concorrente non puo' disporre di telefoni cellulari,
apparecchiature  informatiche  (ad  esempio  orologi  smart  watch  o
tablet),   libri,   periodici,   giornali,   quotidiani   ed    altre
pubblicazioni di  alcun  tipo,  ne'  puo'  portare  borse  contenenti
pubblicazioni di qualsiasi genere, che devono  in  ogni  caso  essere
consegnate  prima   dell'inizio   delle   prove   al   personale   di
sorveglianza, pena l'esclusione dal concorso,  il  quale  provvede  a
restituirli al termine  delle  stesse,  senza  assunzione  di  alcuna
responsabilita'. 
    3. Il candidato che risulti in  possesso  del  materiale  di  cui
sopra all'interno  dei  locali  adibiti  alle  prove  d'esame  verra'
espulso  dalla  prova  in  corso  e,  conseguentemente,   da   quelle
successive. 
    4. Per lo svolgimento delle prove scritte  i  candidati  potranno
consultare soltanto i dizionari ed i testi di  legge  non  commentati
autorizzati dalla commissione.  L'utilizzo  di  un  testo  commentato
comporta in ogni caso l'esclusione dal concorso, anche se tale  testo
non era stato escluso dalla commissione. 
    5. I candidati che durante lo  svolgimento  delle  prove  saranno
sorpresi a scambiare informazioni attraverso qualsiasi mezzo  saranno
espulsi. 
    6. Con avviso  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  del  6
settembre 2022 e' data notizia della pubblicazione sul sito  internet
della giustizia amministrativa, dell'avviso riguardante il calendario
e la sede di svolgimento dell'eventuale prova  preselettiva  o  delle
prove scritte, nonche' delle concrete modalita' di svolgimento  delle
stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso
sono  tenuti  a   presentarsi   per   sostenere   l'eventuale   prova
preselettiva o le prove scritte secondo le indicazioni  contenute  in
detto avviso, muniti di  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita'. 
    8.  Le  pubblicazioni  sul  sito  internet  istituzionale   della
giustizia  amministrativa  sostituiscono   le   pubblicazioni   nella
Gazzetta Ufficiale e hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
    9.  L'elenco  dei  candidati  ammessi  alle  prove  orali   sara'
pubblicato sul sito  istituzionale  dell'amministrazione,  alla  voce
«Amministrazione trasparente - bandi di concorso». 
    10. Al candidato ammesso alla prova orale sono comunicati il voto
riportato nelle due prove scritte nonche'  la  data  e  il  luogo  di
svolgimento del colloquio, con preavviso di almeno venti giorni. 
                               Art. 11 
 
Titoli di preferenza, riserve di posti,  formazione,  approvazione  e
                   pubblicazione della graduatoria 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  esaminatrice
forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine derivante  dal  voto
finale complessivo conseguito sommando,  per  ciascun  candidato,  la
media  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte  e  la  votazione
conseguita nel colloquio. 
    2. A parita' di punteggio si  applicano  le  preferenze  previste
dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche e dell'art.
73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. 
    3. Con riferimento al personale interno che concorre alla riserva
di posti costituisce titolo preferenziale valutabile,  a  parita'  di
altre condizioni, la valutazione positiva, conseguita dal  dipendente
che abbia esercito mansioni afferenti alla  categoria  immediatamente
inferiore rispetto a quella oggetto  del  concorso,  per  almeno  tre
anni. 
    4. Si applicano le riserve di cui agli articoli  1014,  comma  1,
lettera a) e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66, concernente il codice dell'ordinamento militare. 
    5  Con  apposito  provvedimento  del  Segretario  generale  della
giustizia   amministrativa,   riconosciuta   la    regolarita'    del
procedimento, sara' approvata la graduatoria finale  e  dichiarati  i
vincitori  del  concorso,  sotto  condizione  dell'accertamento   del
possesso dei requisiti prescritti per  l'ammissione  all'impiego.  Il
decreto del segretario generale della giustizia amministrativa  sara'
pubblicato sulla home page  del  sito  internet  istituzionale  della
giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it). 
    6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva  dei  vincitori
del concorso, l'amministrazione rendera' note, tramite  pubblicazione
sul sito istituzionale alla voce «Amministrazione trasparente - bandi
di concorso» le sedi disponibili. 
                               Art. 12 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
    1.  I  vincitori  del  concorso  saranno  invitati  a  comunicare
l'ordine di preferenza delle  sedi  disponibili,  tratte  dall'elenco
pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 6. L'assegnazione  presso  la
sede di lavoro  avverra'  sulla  base  dei  posti  messi  a  concorso
dall'amministrazione, tenendo conto  delle  preferenze  espresse  dai
vincitori, nell'ordine di  graduatoria  e,  se  del  caso  di  quanto
previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.  104.
In caso  di  omessa  o  insufficiente  indicazione  delle  preferenze
relative  alle  sedi  di  servizio,  si  procedera'  all'assegnazione
d'ufficio. 
    2. I candidati dichiarati vincitori del concorso, ove nulla osti,
saranno invitati a stipulare un contratto individuale  di  lavoro,  a
tempo pieno ed indeterminato, ai  sensi  della  normativa  vigente  e
saranno inquadrati nel profilo prescelto, del ruolo del personale  di
segreteria della giustizia amministrativa. 
    3. Al momento dell'assunzione i vincitori dovranno presentare una
dichiarazione   circa    l'insussistenza    delle    situazioni    di
incompatibilita'  previste  dall'art.  53,  decreto  legislativo   n.
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    4. I vincitori  portatori  di  handicap  dovranno  presentare  un
certificato medico di data non antecedente a sei mesi dalla  data  di
assunzione, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale  competente  per
territorio o da un medico militare in servizio permanente  effettivo,
dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego;
il certificato medico deve indicare se lo stato fisico e' compatibile
con le mansioni dell'impiego da svolgere. 
    5. La capacita'  lavorativa  del  candidato  disabile  che  abbia
partecipato alle procedure  e  si  trovi  nelle  condizioni  previste
dall'art. 3, legge n. 104/1992 e' accertata dalla Commissione di  cui
all'art. 4 della medesima legge. 
    6. I vincitori dovranno, altresi', presentare una  dichiarazione,
sottoscritta sotto la  propria  responsabilita'  ed  ai  sensi  degli
articoli  46  e  47,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000, attestante che  gli  stati,  fatti  e  qualita'  personali,
suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione
non hanno subito  variazioni.  A  norma  dell'art.  71  del  medesimo
decreto   del    Presidente    della    Repubblica    n.    445/2000,
l'amministrazione effettuera' idonei  controlli,  anche  a  campione,
sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze  di
cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato  decreto,  in  caso  di
dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci. 
    7. L'amministrazione si  riserva  di  accertare,  anche  dopo  la
stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro,  il  possesso   dei
requisiti previsti dal presente bando per  l'ammissione  all'impiego,
in mancanza dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo  contratto
si intenderanno risolti a tutti gli effetti. 
    8.  I  vincitori  del  concorso  che  non  si  presentino,  senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto  individuale
di lavoro saranno considerati rinunciatari. 
    9. I vincitori del concorso  che  non  assumano  servizio,  senza
giustificato  motivo,  entro  il  termine  stabilito  nel   contratto
individuale di lavoro decadranno dall'assunzione. 
    10. I vincitori assunti in servizio saranno soggetti a un periodo
di prova della durata di quattro mesi e dovranno permanere nella sede
di prima assegnazione per un periodo di cinque anni. Durante i  primi
cinque anni non puo' essere  attivato  alcun  comando  o  distacco  o
trasferimento. 
                               Art. 13 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
    2. L'amministrazione puo' disporre il  differimento  al  fine  di
assicurare la riservatezza dei lavori della  commissione,  la  tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali. 
                               Art. 14 
 
  Trattamento dei dati personali ed accesso agli atti del concorso 
 
    1.   Titolare   del   trattamento   dei   dati    personali    e'
l'amministrazione  Consiglio  di  Stato  -  tribunali  amministrativi
regionali. 
    2.  La  presentazione  della  domanda  di   partecipazione   alla
procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati  personali  ai
fini della  gestione  della  procedura  medesima,  nel  rispetto  del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati  e  che  abroga  la  direttiva  n. 95/46/CE
(Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati),  (di   seguito
regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
    3. I dati personali oggetto del trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura e per la  formazione  di
eventuali ulteriori atti alla stessa connessi,  anche  con  l'uso  di
procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per  perseguire
tali finalita'. 
    La base giuridica del trattamento e' da rinvenirsi  nell'art.  6,
paragrafo 1, lettera c), nell'art. 9, paragrafo 2,  lettera  b),  del
regolamento e negli  articoli  2-sexies,  comma  2,  lettera  dd),  e
2-octies, comma 3, lettera a),  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione dalla procedura. 
    4.  I  dati  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  presso   il
Segretariato generale della giustizia  amministrativa  e  presso  gli
uffici ove si svolgono le procedure concorsuali per le  finalita'  di
gestione della procedura e vengono trattati  dalle  persone  preposte
alla  procedura   di   selezione   individuate   dall'amministrazione
nell'ambito della procedura medesima. 
    5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati
personali,  l'amministrazione  venisse  a  conoscenza  di   categorie
particolari di dati personali ai sensi dell'art.  9  del  regolamento
generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi
a condanne penali e reati, ai sensi  del  successivo  art.  10,  essi
saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole  finalita'
previste connesse alla procedura o previste dalla legge. 
    6. Ai sensi degli articoli 15 e  seguenti  del  regolamento,  gli
interessati  hanno  diritto  di  ottenere  dal  titolare,  nei   casi
previsti,  l'accesso  ai  dati  personali  e  la   rettifica   o   la
cancellazione degli stessi o la limitazione del  trattamento  che  li
riguarda o di opporsi al trattamento. Qualora  l'interessato  ritenga
che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto
previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77  del
regolamento stesso, o di adire  le  opportune  sedi  giudiziarie,  ai
sensi dell'art. 79 del regolamento. 
    7. Si forniscono i seguenti dati di  contatto  (casella  PEC)  al
quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare  i  diritti  sopra
indicati:  cds-affarigenerali@ga-cert.it.  Gli  interessati  possono,
inoltre, contattare il responsabile della  protezione  dei  dati  per
tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali  e
all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. 
    I dati di contatto del responsabile  della  protezione  dei  dati
sono: PEC: rpd@ga-cert.it - e-mail:  rpd@giustizia-amministrativa.it.
Tali dati di contatto concernono le sole  problematiche  inerenti  al
trattamento dei dati personali  e  non  l'andamento  della  procedura
selettiva o la presentazione di istanze di autotutela. 
    8.  La  competenza  per  l'accesso  agli  atti  della   procedura
concorsuale e' in  capo  al  Segretariato  generale  della  giustizia
amministrativa. 
                               Art. 15 
 
                        Norma di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando  si  osservano,  in
quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali  vigenti
in  materia  di  svolgimento  di  concorsi  e  di  reclutamento   del
personale. 
    2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3. Dal giorno di pubblicazione del  presente  bando  di  concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative  secondo  la  normativa
vigente. 
      Roma, 30 giugno 2022  
 
                                    Il Segretario generale: De felice 
                                                           Allegato A 
 
SCHEMA DI DOMANDA 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico