Concorso per 1 docente (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 30 del 15-04-2022
Sintesi: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CONCORSO (Scad. 15-05-2022) Procedura di selezione per la copertura di posti di personale docente e personale ATA da destinare all'estero, a partire dall'anno scol ...
Ente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 15-04-2022
Data Scadenza bando 15-05-2022
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CONCORSO (Scad. 15-05-2022)

Procedura di selezione per la copertura di posti di personale docente e personale ATA da destinare all'estero, a partire dall'anno scolastico 2022-2023.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
               PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE 
 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  64,  recante
«Disciplina della scuola italiana all'estero, a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in
particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n.  18  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   contenente
disposizioni   legislative   speciali    riguardanti    l'Ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n.  184,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   recante
«Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,    recante    «Legge-quadro    per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, regolamento recante «Norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Vista la legge  6  marzo  1996,  n.  151,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione recante statuto  delle  scuole  europee,
con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»; 
    Visto lo  statuto  del  personale  distaccato  presso  le  scuole
europee, adottato dal Consiglio superiore delle  scuole  europee  con
documento Ref.: 2011-04-D-14-en-6; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di  decisione  e  di  controllo»,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» e successive modificazioni ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
2016,   n.   19,   «Regolamento   recante   disposizioni    per    la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e  della  ricerca  del  9  maggio  2017,  n.  259,  di  revisione   e
aggiornamento della tipologia delle classi  di  concorso  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento  dei
titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio 27 aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di  trattamento
tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»; 
    Visto il decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.  216,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di  trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione  digitale»   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», a norma  dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di  processo  civile»,  ed  in  particolare  l'art.  32  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa»,  ed  in
particolare l'art. 38 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista  la  legge  12  novembre  2011,   n.   183   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2012», e in particolare l'art. 15; 
    Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004,
n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20,  commi
2 e 3, dell'art.  21  e  dell'art.  181,  comma  1,  lettera  a)  del
succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione
della  direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali, nonche'  della  direttiva  2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle  persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle   pubbliche   amministrazioni»,   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni
ed integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2  ottobre  2018,
n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale  e  professionale
dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale  amministrativo
della scuola da inviare all'estero; 
    Visto  il  decreto-legge  9   gennaio   2020,   n.   1,   recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca»  convertito  con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e  in  particolare  l'art.  1,
commi 975 e 976; 
    Vista    la    direttiva    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  21  marzo  2016,  n.  170  relativa
all'accreditamento degli enti di formazione; 
    Visti il  decreto  ministeriale  MIUR  7  marzo  2012,  n.  3889,
riguardante i requisiti per il riconoscimento della  validita'  delle
certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in  lingua
straniera del personale scolastico nonche' il decreto  del  direttore
generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del  12  luglio  2012,  n.  10899  e
successive modificazioni; 
    Rilevato che alcune graduatorie  del  personale  docente  e  ATA,
relative alle selezioni del personale  docente  e  ATA  da  destinare
all'estero indette con decreto dipartimentale MIUR  n.  2021  del  20
dicembre  2018  -  acquisite  da   questo   Ministero   con   decreto
direttoriale MAECI 3 agosto 2021, n. 3241 e successive  rettifiche  -
nonche' alle selezioni del medesimo  personale  indette  con  decreto
direttoriale MAECI n. 2959 del 17 maggio 2021, risultano  esaurite  o
in via di esaurimento; 
    Attesa pertanto la necessita' di indire la procedura di selezione
per la formazione delle predette graduatorie esaurite  o  in  via  di
esaurimento,  dalle  quali  si  attingera'  prioritariamente  per  le
nomine, al fine di garantire la tempestiva  copertura  dei  posti  di
personale docente ed ATA previsti dal contingente ex art.  18,  comma
1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
2021, n. 72, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2022, reg.
n. 83, di nomina dell'Ambasciatore Pasquale Terracciano  a  direttore
generale della  Direzione  generale  per  la  diplomazia  pubblica  e
culturale; 
    Sentito il Ministero dell'istruzione; 
    Esperite le relazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
 
    Ai  fini  del  presente  decreto   si   applicano   le   seguenti
definizioni: 
      a) MI: Ministero dell'istruzione; 
      b) MIUR: Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
      c) MAECI: Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
      d) DGDP:  Direzione  generale  per  la  diplomazia  pubblica  e
culturale; 
      e) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
64; 
      f)    Colloquio:     colloquio     obbligatorio     comprensivo
dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo; 
      g) Commissioni: Commissioni giudicatrici di cui all'art. 16 del
presente bando; 
      h) SCI: Scuole ed iniziative di cui  all'art.  10  del  decreto
legislativo; 
      i) SEU: Scuole europee; 
      l) ATA:  direttori  dei  servizi  generali  ed  amministrati  e
assistenti amministrativi. 
                               Art. 2 
 
 
                          Posti da coprire 
 
 
    1. Al fine di poter procedere alle  destinazioni  all'estero  del
personale docente e ATA, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, e'
indetta la presente  procedura  di  selezione  per  le  tipologie  di
istituzioni, per i codici funzione e per le aree linguistiche di  cui
all'allegato n. l, che e' parte integrante del presente bando. 
    2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito  del
MAECI e del MI. Nel corso dell'anno sono consentiti aggiornamenti per
esigenze sopravvenute. 
                               Art. 3 
 
 
      Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione 
 
 
    1. Alla  selezione  e'  ammesso  a  partecipare,  a  domanda,  il
personale docente e il personale ATA, limitatamente ai direttori  dei
servizi generali e amministrativi e  agli  assistenti  amministrativi
della scuola, con contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  che
all'atto della domanda abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo,  un
servizio effettivamente prestato, dopo il periodo di prova, di almeno
tre anni in  territorio  metropolitano  nel  ruolo  di  appartenenza:
classe di concorso/posto (infanzia-primaria) per i docenti e  profilo
per il personale ATA. Non si valuta l'anno  scolastico  in  corso.  I
codici funzione sono indicati nell'allegato n. 1. 
    2. Hanno titolo a partecipare alla selezione  per  l'insegnamento
della lingua e della cultura italiana nelle iniziative scolastiche di
cui  all'art.  10  del  decreto  legislativo  di  livello   primario,
nell'ambito delle SCI, i docenti di scuola primaria. 
    3. Non sono ammessi alla selezione coloro che: 
      a) nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto  piu'  di
un mandato all'estero anche se inferiore o pari a sei  anni,  inclusi
gli anni in cui abbia avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio. 
      b) abbiano svolto un mandato di servizio all'estero novennale o
comunque un mandato superiore a sei anni; 
      c) non possano assicurare una  permanenza  all'estero  per  sei
anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.  Di  anno
in anno,  in  occasione  dell'individuazione  dei  candidati  per  la
destinazione  all'estero,  saranno  successivamente  depennati  dalle
relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza
all'estero per i successivi sei anni; 
      d) prestino  attualmente  servizio  all'estero  in  quanto  non
sarebbe garantito  il  sessennio  in  territorio  nazionale  previsto
dall'art. 21, comma 1 del decreto legislativo. 
                               Art. 4 
 
 
     Requisiti culturali e professionali del personale docente, 
     di cui all'art. 3 del decreto interministeriale n. 634/2018 
 
 
    1. I  requisiti  culturali  richiesti  al  personale  docente  da
destinare all'estero sono: 
      a. avere  una  certificazione  della  conoscenza  almeno  della
lingua straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del
Quadro comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle
aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 4, del presente bando,
rilasciata da uno degli enti certificatori  di  cui  al  decreto  del
direttore  generale  per  gli  affari  internazionali  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 12 luglio 2012,
n. 10899 e successive modificazioni. 
    Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 7  marzo  2012,
n. 3889 «e' valutato corrispondente con i  livelli  C1  del  QCER  il
possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera»; 
      b. aver partecipato  ad  almeno  un'attivita'  formativa  della
durata non inferiore  a  venticinque  ore,  organizzata  da  soggetti
accreditati dal MI ai sensi della direttiva del  21  marzo  2016,  n.
170,     su     tematiche      afferenti      all'intercultura      o
all'internazionalizzazione. 
    2. I requisiti professionali richiesti al  personale  docente  da
inviare all'estero sono: 
      a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato  ed  aver
prestato, dopo il periodo di prova,  almeno  tre  anni  di  effettivo
servizio  in  Italia   nel   ruolo   di   appartenenza:   classe   di
concorso/posto (infanzia-primaria); 
      b. non essere stato restituito ai ruoli  metropolitani  durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita'  di  permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; 
      c. non essere incorsi in provvedimenti  disciplinari  superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione. 
    3. I docenti assegnati  alle  attivita'  di  sostegno,  oltre  ai
requisiti di cui ai  commi  1  e  2,  devono  possedere  la  relativa
specializzazione. 
    4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  anche  al
personale in servizio presso le scuole europee, in quanto compatibili
con le specifiche disposizioni relative a tali scuole. 
                             Art. 4-bis 
 
 
       Requisiti culturali e professionali del personale ATA, 
     di cui all'art. 6 del decreto interministeriale n. 634/2018 
 
 
    1.  Il  personale  amministrativo  della  scuola   da   destinare
all'estero deve avere conoscenza almeno della  lingua  straniera  per
cui si partecipa di livello non inferiore  a  B2  del  Quadro  comune
europeo  di  riferimento  (QCER),  fra  quelle  relative  alle  aeree
linguistiche stabilite dall'art. 5,  comma  4,  del  presente  bando,
rilasciata da uno degli enti certificatori  di  cui  al  decreto  del
direttore  generale  per  gli  affari  internazionali  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 12 luglio 2012,
n. 10899 e successive modificazioni. 
    Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 7  marzo  2012,
n. 3889 «E' valutato corrispondente con i  livelli  C1  del  QCER  il
possesso di laurea magistrale nella lingua straniera quadriennale del
corso di laurea». 
    2.   I   requisiti   professionali   richiesti    al    personale
amministrativo della scuola da inviare all'estero sono: 
      a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato  ed  aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno  tre  anni  scolastici  di
effettivo  servizio  in   Italia   nel   profilo   professionale   di
appartenenza; 
      b. non essere stato restituito ai ruoli  metropolitani  durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita'  di  permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; 
      c. non essere incorsi in provvedimenti  disciplinari  superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione. 
                               Art. 5 
 
 
   Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 
 
 
    1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente via
pec, a lui intestata, avente ad oggetto «Selezione personale  docente
ed ATA», utilizzando esclusivamente rispettivamente,  per  i  docenti
l'allegato 4 e per il personale ATA l'allegato 5 (modelli di  domanda
- reperibili sul  sito  istituzionale  del  MAECI  al  seguente  link
https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022.
zip - costituente parte integrante del presente  bando),  debitamente
compilato   in   ogni    sua    parte,    al    seguente    indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it 
    La  domanda  deve  essere  inviata  entro  il  trentesimo  giorno
successivo alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - nonche'  contestualmente  pubblicato  sul  sito
istituzionale      del      MAECI       (al       seguente       link
https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022.
zip) su cui saranno pubblicati in  formato  editabile  i  modelli  di
domanda. Qualora il termine di scadenza  per  l'invio  on-line  della
domanda cada in un giorno festivo,  il  termine  sara'  prorogato  al
primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente  e
indifferibilmente le domande inviate entro  le  ore  23,59  di  detto
termine. 
    Costituira' codice identificativo univoco della domanda un numero
assegnato a ciascun candidato dall'Ufficio ricevente della DGDP; tale
numero sara' comunicato alla pec di ciascun candidato ed ha valore di
ricevuta di avventa iscrizione alla procedura di selezione. 
    Detto  codice   costituira'   il   riferimento   per   tutte   le
comunicazioni riguardanti la procedura di selezione. 
    2. Il personale docente puo' presentare domanda per  una  o  piu'
tipologie di istituzioni scolastiche tra  quelle  sotto  riportate  e
contrassegnate dalle relative sigle indicate nell'allegato 1: 
SCI Scuole, iniziative scolastiche. 
    Il settore SCI comprende: 
      Scuole italiane statali e non statali; 
      Sezioni     di     italiano     inserite      nelle      scuole
straniere/internazionali; 
      Scuole   straniere   in   cui   e'   presente    l'insegnamento
dell'italiano; 
      iniziative scolastiche ex art. 10 del decreto legislativo. 
SEU Scuole Europee. 
    Trattasi di istituzioni intergovernative scolastiche, di cui alla
legge 6 marzo 1996, n. 151, dipendenti dal segretariato delle  Scuole
europee. Dette scuole sono attualmente presenti in Belgio,  Germania,
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna. 
    Il personale docente in possesso dei  requisiti  prescritti,  che
intende partecipare alla selezione per piu' tipologie di istituzioni,
deve  inoltrare  un'unica  domanda,   comprensiva   delle   tipologie
richieste tra quelle previste, indicate con le sigle: SCI e SEU. 
    3. Il personale ATA, in possesso dei requisiti previsti, presenta
domanda unicamente per la tipologia ATA indicata nell'Allegato 1. 
    4. Al personale docente ed ATA e' consentito partecipare per  una
o piu' lingue straniere relative ai singoli codici  funzione  e  aree
linguistiche bandite. 
    Le lingue straniere sono le seguenti: francese, inglese, spagnolo
e tedesco. 
    5. Relativamente a ciascuna tipologia di istituzioni e al  codice
funzione per il quale si concorre - che corrisponde  alla  classe  di
concorso,  al  posto  o  al  profilo  di  attuale  appartenenza -  il
candidato deve indicare negli  spazi  predisposti  della  domanda  la
lingua, o le lingue per cui chiede la partecipazione. 
    6. Ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la  partecipazione  alle  prove
risultano autocertificati tramite le  dichiarazioni  contenute  nella
domanda stessa e devono essere inderogabilmente  posseduti  entro  il
termine  di  scadenza  per  la   presentazione   della   domanda   di
partecipazione  alla  procedura  selettiva,   pena   esclusione.   In
qualsiasi momento l'amministrazione puo' procedere a controlli, anche
a campione, sulla veridicita' della  documentazione  esibita  nonche'
sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti. 
    I certificati di lingua e  di  intercultura  rilasciati  da  enti
privati accreditati, il certificato di equivalenza o di  equipollenza
dei  titoli  conseguiti  all'estero  e  la  copia  del  documento  di
identita' in corso di validita' devono essere allegati alla  domanda.
I titoli autocertificati rilasciati da istituzioni pubbliche  saranno
accertati dall'amministrazione. 
    I dati riportati dal candidato nella domanda assumono  il  valore
di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  rese   ai   sensi
dell'art. 46 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le  disposizioni  di  cui
all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che
prevedono conseguenze di carattere amministrativo  e  penale  per  il
candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'. 
    7. Il candidato e'  tenuto  ad  indicare  il  numero  telefonico,
nonche'  il  recapito  di  pec  intestata  al  candidato   (requisito
necessario per le future comunicazioni) presso cui chiede di ricevere
le comunicazioni relative alla selezione. Il candidato si  impegna  a
far conoscere, entro i termini di  presentazione  della  domanda,  le
variazioni      con       pec       al       seguente       indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it Eventuali variazioni di residenza  o
di pec intervenute oltre la scadenza  dei  termini  di  presentazione
della  domanda,  dovranno  essere  comunicate  con  pec  al  seguente
indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it 
    L'amministrazione non assume responsabilita' per  lo  smarrimento
delle  proprie  comunicazioni  dipendenti  da  mancate,  inesatte   o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa l'indirizzo  di
pec oppure da mancata o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di
indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche'  in  caso
di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito  o
forza maggiore. 
    8. Ai sensi dell'art.  13  del  regolamento  UE  679/2016  e  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato  con  il
decreto legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  il  candidato  deve
prestare il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali
forniti   nella   domanda.   Il   trattamento   dei   dati   avverra'
esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura
delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione  all'estero,  per
le finalita' inerenti  alla  gestione  del  rapporto  di  lavoro.  Il
titolare del trattamento dei dati personali e' il MAECI. 
    9. Il  candidato  diversamente  abile  indica  nella  domanda  la
propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto  per
lo svolgimento del colloquio e/o se necessita  di  tempi  aggiuntivi,
allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di
ausili e/o tempi aggiuntivi. 
    Qualora il  candidato  si  trovi  in  uno  stato  di  invalidita'
temporanea, che renda  necessario  l'utilizzo  di  ausili  e/o  tempi
aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini
di  presentazione  della  domanda,  ne  inviera'  richiesta  via  pec
corredata di certificato medico attestante la  necessita'  di  ausili
e/o tempi aggiuntivi all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it 
    E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'  psico-fisica
tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 
    10. Non sono valide le domande di partecipazione  alla  selezione
presentate con modalita' diverse  da  quelle  previste  nel  presente
articolo. Ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il  MAECI  si  riserva  di  effettuare  idonei
controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora  dal
controllo   emerga   la   non   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguiti  sulla  base  delle  dichiarazioni   non   veritiere.   Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 
    11. I candidati  sono  ammessi  alla  selezione  con  riserva  di
accertamento dei requisiti richiesti dal  presente  bando.  Il  MAECI
puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per  difetto
dei requisiti richiesti che devono essere  posseduti  all'atto  della
presentazione della domanda e  nelle  more  dello  svolgimento  della
procedura,  nonche'  per  tutto  il  tempo  della   validita'   delle
graduatorie. L'esclusione  e'  disposta  con  decreto  del  direttore
generale della DGDP del MAECI, notificato all'interessato per pec. 
                               Art. 6 
 
 
                              Selezione 
 
 
    La procedura si articola in una selezione per titoli e  colloquio
comprensivo  dell'accertamento  linguistico  che  si   svolgera'   in
modalita' telematica o in presenza. 
                               Art. 7 
 
 
                        Selezione per titoli 
 
 
    1. La selezione per titoli e' volta ad  individuare  i  candidati
che hanno accesso al colloquio. 
    2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e  di
servizio previsti dagli allegati 2 e 3 al  presente  bando  e  devono
essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la scadenza
del  termine  fissato  per  la   presentazione   della   domanda   di
partecipazione. 
    3. Ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445, la  commissione  di  cui  all'art.  16  valuta
esclusivamente  i  titoli  culturali,  professionali  e  di  servizio
dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  alla  selezione.   Il
punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi  secondo  le
modalita' indicate negli allegati 2 e 3. 
    4.  All'esito  della  valutazione  dei  titoli,  la   commissione
predispone l'elenco dei  candidati  (individuati  con  il  rispettivo
codice identificativo univoco) non ammessi al colloquio  per  difetto
dei requisiti o perche' non  abbiano  raggiunto  almeno  15/60  punti
nella valutazione dei titoli, relativamente al personale  docente,  e
almeno 10/60 punti relativamente al personale ATA. 
    Detto elenco sara' pubblicato sul sito  istituzionale  del  MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP. 
    Eventuali reclami possono essere presentati  entro  e  non  oltre
dieci  giorni   dalla   pubblicazione,   inoltrandoli   all'indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it 
    L'amministrazione, esaminati i reclami, puo' apportare le  dovute
rettifiche, anche d'ufficio. 
                               Art. 8 
 
 
                    Elenchi ammessi al colloquio 
 
 
    1. Gli elenchi degli ammessi al  colloquio,  individuati  con  il
rispettivo codice  identificativo  univoco,  sono  predisposti  dalla
commissione  sulla  base  del   punteggio   dei   titoli   culturali,
professionali e di servizio dichiarati nella domanda. Per  i  docenti
sono  richiesti  almeno  15/60  punti,  per  il  personale  ATA  sono
richiesti almeno 10/60 punti. 
    Detti elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale del MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP. 
    2. L'inserimento in detti elenchi non e' titolo  sufficiente  per
la destinazione all'estero che riguardera' solamente i candidati  che
supereranno il colloquio di cui al successivo art. 9 con un punteggio
minimo di punti 24/40. 
    La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    Eventuali reclami possono essere presentati entro, e  non  oltre,
dieci  giorni   dalla   pubblicazione,   inoltrandoli   all'indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it   L'amministrazione,   esaminati   i
reclami, puo' apportare le dovute rettifiche, anche d'ufficio. 
                               Art. 9 
 
 
                              Colloquio 
 
 
    1. Il colloquio accertera' l'idoneita' relazionale richiesta  per
il servizio all'estero, le competenze linguistico-comunicative  nella
lingua/e indicata/e nella domanda, la  conoscenza  del  funzionamento
del  sistema  scolastico  italiano  all'estero,  degli  strumenti  di
promozione culturale, della normativa  sul  servizio  all'estero  del
personale della scuola e delle caratteristiche generali delle realta'
educative e dei sistemi scolastici dei principali  Paesi  delle  aree
linguistiche di destinazione. Prima di iniziare i Colloqui sara' resa
pubblica dalla commissione di cui all'art. 16 una griglia  contenente
i criteri di valutazione. 
    2. Al colloquio la commissione attribuisce un  punteggio  massimo
di 40/40 punti per ciascuna  delle  aree  linguistiche  indicate  dal
candidato nella domanda di partecipazione. Superera' il colloquio  il
candidato che avra' raggiunto il punteggio minimo di 24/40. Coloro  i
quali non raggiungeranno detto punteggio minimo  non  avranno  titolo
all'inserimento nella graduatoria di merito. 
    3. La commissione pubblichera' sul sito istituzionale del  MAECI,
con valore di notifica a tutti gli effetti,  un  avviso  relativo  al
calendario  dei  colloqui,   all'indicazione   delle   modalita'   di
svolgimento degli stessi - in  presenza  o  in  modalita'  telematica
tramite la piattaforma Cisco-webex  e  dell'orario  di  inizio  degli
stessi. Il candidato dovra' esibire valido documento per la procedura
di riconoscimento. 
    4.  I  candidati  sono  ammessi  al  colloquio  con  riserva   di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. 
    5. La mancata partecipazione  al  colloquio,  senza  giustificato
motivo, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.  L'eventuale
assenza  al  colloquio   deve   essere   comunicata   tempestivamente
all'indirizzo  dgdp.05_selezione@cert.esteri.it   producendo   idonea
giustificazione e una richiesta di ri-calendarizzazione,  a  pena  di
esclusione, dalla procedura. Nel caso di accoglimento della richiesta
si procedera' alla ri-calendarizzazione del colloquio  non  oltre  la
data dell'ultimo giorno previsto dal calendario dei colloqui. 
                               Art. 10 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene  dalla  somma
del punteggio conseguito per i titoli di cui agli articoli 7  e  8  e
per il colloquio di cui all'art. 9. 
    A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze  di
cui all'art. 5, commi  4  e  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  487/1994.  Al  termine  dei  colloqui  la  commissione
formulera' le graduatorie di merito  sulla  base  del  punteggio  dei
titoli e di quello del colloquio. 
    2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate  con
decreto del direttore generale della DGDP e sono pubblicate sul  sito
istituzionale del MAECI con valore di notifica a tutti gli effetti. 
    3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno  validita'  di
sei anni. In caso  di  esaurimento  o  mancanza  delle  stesse  o  di
graduatorie in via di esaurimento, le procedure di selezione  possono
essere indette prima della scadenza. 
                               Art. 11 
 
 
                       Destinazione all'estero 
 
 
    1. Operati gli opportuni controlli sulle  posizioni  dei  singoli
candidati e previo collocamento fuori ruolo,  il  MAECI,  sulla  base
delle graduatorie di cui all'art. 10 del presente  bando,  destina  i
candidati inseriti nella graduatoria di merito sui posti disponibili. 
    2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste e sui posti di
cui all'art. 10 del decreto legislativo, le  graduatorie  di  cui  al
precedente articolo saranno utilizzate solo dopo l'esaurimento  delle
graduatorie tuttora vigenti di cui al decreto dipartimentale MIUR  n.
2021 del 20 dicembre 2018 - acquisite da questo Ministero con decreto
direttoriale MAECI 3 agosto 2021, n. 3241 e successive  rettifiche  -
nonche' al decreto direttoriale MAECI n. 2959 del 17 maggio 2021. 
                               Art. 12 
 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
 
    1. I candidati assegnatari di sede sono  tenuti  a  presentare  i
documenti di rito richiesti dall'amministrazione per la  destinazione
all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge del 12  novembre  2011,
n. 183 i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni  sono
sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie. 
                               Art. 13 
 
 
                   Depennamento dalle graduatorie 
 
 
    1. Il personale che non accetta la destinazione o  che,  dopo  la
destinazione, non assume servizio, nonche' quello che si trova  nelle
condizioni  previste  dall'art.  5,  comma  11,  e'  depennato  dalla
relativa graduatoria di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando. 
    2. Nel caso di rinuncia o decadenza  dalla  nomina  di  candidati
assegnatari di sede, il MAECI  procede,  mediante  scorrimento  delle
graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati in  base  alle
procedure del presente bando. 
                               Art. 14 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    Avverso i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura  e'
ammesso, per i soli vizi di legittimita',  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni,  oppure  ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione. 
                               Art. 15 
 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art.  13  del  regolamento  UE  679/2016  e  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato  con  il
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si informano i  candidati
che il trattamento dei dati personali da  essi  forniti  in  sede  di
partecipazione alla procedura selettiva avverra' con l'utilizzo anche
delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti  necessari  per
perseguire le predette finalita', anche in caso  di  comunicazione  a
terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere  utilizzati  ai
fini di elaborazioni statistiche. 
    2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al regolamento
UE 679/2016 e al decreto legislativo del 30 giugno  2003,  n.  196  e
successive modificazioni, in particolare il diritto  di  accedere  ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica,  l'aggiornamento  e
la cancellazione, se incompleti, erronei  o  raccolti  in  violazione
della legge, nonche' di  opporsi  al  loro  trattamento,  per  motivi
legittimi, rivolgendo le richieste al MAECI, titolare del trattamento
dei dati.  L'eventuale  rifiuto  al  trattamento  dei  dati  comporta
l'automatica esclusione dalla selezione. 
    3. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l'utente  puo'
contattare il Responsabile della protezione dei dati personali  (RPD)
del MAECI (telefono centralino: +39 06 36911); peo:  rpd@esteri.it  -
pec: rpd@cert.esteri.it). 
    4.  Se  ritiene  che  i  suoi  diritti   siano   stati   violati,
l'interessato puo'  presentare  un  reclamo  all'RPD  del  MAECI.  In
alternativa, puo' rivolgersi al Garante per la  protezione  dei  dati
personali Garante per la protezione dei dati personali. 
    Piazza Venezia 11, 00187 Roma. 
    Telefono: 0039 06 696771. 
    Peo: protocollo@gpdp.it 
    Pec: protocollo@pec.gpdp.it 
                               Art. 16 
 
Composizione  e  compiti  delle  commissioni.   Condizioni   ostative
  all'incarico di presidente e componente di commissione 
 
    1. Con decreto  del  direttore  generale  della  DGDP  del  MAECI
saranno costituite le commissioni necessarie, ciascuna presieduta  da
un     funzionario     diplomatico/dirigente     scolastico/dirigente
amministrativo e  formate  da  due  componenti  scelti  tra  docenti,
funzionari e DSGA, esperti nelle tematiche oggetto del  colloquio  di
cui all'art.  9,  comma  1.  Della  commissione  fa  parte  anche  un
segretario, nominato tra il personale in servizio presso il MAECI. Le
commissioni potranno essere integrate con membri aggiuntivi  ai  fini
dell'accertamento dell'idoneita' linguistica dei candidati. 
    2. In base al numero  delle  domande  pervenute,  la  commissione
iniziale potra' essere integrata  prevedendo  delle  sottocommissioni
composte da un presidente, due componenti, eventuali membri  aggiunti
ed un segretario. Il presidente della commissione iniziale coordina i
lavori delle sottocommissioni. 
    3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del  decreto  legislativo,  ai
membri della commissione non spettano compensi, gettoni o  indennita'
di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati. La commissione ha
il compito specifico di assicurare la regolarita' delle  procedure  e
di redigere le graduatorie di cui al presente bando. 
    4.  Sono  condizioni  ostative  all'incarico  di   presidente   e
componente di commissione: 
      avere riportato condanne penali o avere in  corso  procedimenti
penali per cui sia stata esercitata l'azione penale; 
      avere in corso procedimenti disciplinari; 
      essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto  la
riabilitazione; 
      essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla  data
di pubblicazione  del  presente  bando  e,  se  in  quiescenza,  aver
superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data. 
    Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione: 
      non possono essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione,   ricoprire   cariche   politiche   e    essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o  dalle  associazioni  professionali,  ne'  esserlo  stati
nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione; 
      non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di  un
candidato; 
      non devono essere stati destituiti  o  licenziati  dall'impiego
per motivi disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per  decadenza
dall'impiego comunque determinata; 
      non  devono  essere  in  servizio  all'estero  alla   data   di
svolgimento dei colloqui. 
                               Art. 17 
 
 
                            Pubblicazione 
 
 
    Il presente bando e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
contestualmente sul sito istituzionale del MAECI (al  seguente  link:
https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022.
zip). 
    Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per  eventuali
impugnative  (centoventi  giorni  per  il  ricorso  straordinario  al
Presidente  della  Repubblica  e  sessanta  giorni  per  il   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. 
      Roma, 7 aprile 2022 
 
                                   Il direttore generale: Terracciano 
       ALLEGATO 1 - TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI E CODICI FUNZIONE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                             ALLEGATO 2 
   TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI 
      SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEL 
                 PERSONALE DOCENTE DI SCUOLE E CORSI 
                  (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                             ALLEGATO 3 
   TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI 
      SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEL 
                            PERSONALE ATA 
                  (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico