Concorso per 1 dirigente scolastico (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 24 del 25-03-2022
Sintesi: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CONCORSO Selezione pubblica per la copertura di posti di dirigente scolastico da destinare all'estero, per le aree linguistiche inglese e tedesco, anno scolastico ...
Ente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 25-03-2022
Data Scadenza bando 24-04-2022
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CONCORSO

Selezione pubblica per la copertura di posti di dirigente scolastico da destinare all'estero, per le aree linguistiche inglese e tedesco, anno scolastico 2022-2023.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
               per la diplomazia pubblica e culturale 
 
    Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Disciplina  della  scuola
italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180  e  181,  lettera
h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in particolare gli articoli
18, 19, 20 e 21; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n.  18  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   contenente
disposizioni   legislative   speciali    riguardanti    l'ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n.  184,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   recante
«Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,    recante    «Legge-quadro    per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 Regolamento recante «Norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni  legislative
vigenti»; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento  dei
titoli di specializzazione in italiano Lingua 2»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio 27 aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Codice  in   materia   di
protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di  trattamento
tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»; 
    Visto il decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.  216,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di  trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante  «Codice  dell'amministrazione
digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Codice   delle   pari
opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art. 6  della  legge  28
novembre 2005, n. 246; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69 e  successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico,  la
semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di  processo
civile», ed in particolare l'art. 32; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa», ed in  particolare  l'art.
38; 
    Vista  la  legge  12  novembre  2011,   n.   183   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2012)», e in particolare l'art. 15; 
    Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004,
n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20,  commi
2 e 3, dell'art.  21  e  dell'art.  181,  comma  1,  lettera  a)  del
succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  «Attuazione  della  legge  4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione  della  produttivita'
del lavoro pubblico e di efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  «Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli   obblighi   di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Deleghe  al  Governo   in   materia   di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2  ottobre  2018,
n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale  e  professionale
dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale  amministrativo
della scuola da inviare all'estero; 
    Visto  il  decreto-legge  9   gennaio   2020,   n.   1,   recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca»  convertito  con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e  in  particolare  l'art.  1,
commi 975 e 976; 
    Vista    la    direttiva    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  21  marzo  2016,  n.  170  relativa
all'accreditamento degli enti di formazione; 
    Attesa la necessita' di indire la procedura di selezione  per  la
formulazione  delle  graduatorie  dei  dirigenti   scolastici,   aree
linguistiche inglese e tedesco, di cui ai decreti direttoriali  MAECI
3 agosto 2021, n. 3240 e successiva rettifica, e 10  settembre  2021,
n. 3344 e successiva rettifica, che risultano in via di  esaurimento,
dalle quali si attingera' prioritariamente per le nomine, al fine  di
garantire la tempestiva copertura dei posti di  dirigenti  scolastici
previsti dal contingente ex art. 18, comma 1, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 64; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
2021, n. 72, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2022, reg.
n. 83, di nomina dell'ambasciatore Pasquale Terracciano  a  direttore
generale della  Direzione  generale  per  la  diplomazia  pubblica  e
culturale; 
    Sentito il Ministero dell'istruzione; 
    Esperite le relazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
    Ai  fini  del  presente  decreto   si   applicano   le   seguenti
definizioni: 
      a. MIUR: Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
      b. MI: Ministero dell'istruzione; 
      c. MAECI: Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
      d. DGDP:  Direzione  generale  per  la  diplomazia  pubblica  e
culturale; 
      e. decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
64; 
      f.    colloquio:     colloquio     obbligatorio     comprensivo
dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo; 
      g. commissione: commissione giudicatrice di cui all'art. 16 del
presente bando; 
      h. DS: dirigente/i scolastico/i. 
                               Art. 2 
 
                          Posti da coprire 
 
    1. Al fine di procedere alle destinazioni all'estero di dirigenti
scolastici, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, e'  indetta  la
presente procedura di selezione per le aree  linguistiche  inglese  e
tedesco. 
    2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito  del
MAECI e del MI. Nel corso dell'anno sono consentiti aggiornamenti per
esigenze sopravvenute. 
                               Art. 3 
 
      Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione 
 
    1.  Alla  selezione  sono  ammessi  a  partecipare  i   dirigenti
scolastici  delle  istituzioni  scolastiche  ed  educative   italiane
statali, assunti con contratto a tempo  indeterminato,  che  all'atto
della domanda abbiano maturato, dopo il periodo di prova, un servizio
effettivamente  prestato   di   almeno   tre   anni   in   territorio
metropolitano  nel  ruolo  di  appartenenza.  Non  si  valuta  l'anno
scolastico in corso. 
    2. Non sono ammessi alla selezione coloro che: 
      a.  nell'arco  della  sola  carriera  di  dirigente  scolastico
abbiano gia' svolto piu' di un mandato all'estero anche se  inferiore
o pari a sei  anni,  inclusi  gli  anni  in  cui  abbia  avuto  luogo
l'effettiva assunzione in servizio; 
      b. abbiano svolto un mandato di servizio all'estero novennale o
comunque un mandato superiore a sei anni; 
      c. non possano assicurare una  permanenza  all'estero  per  sei
anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.  Di  anno
in anno,  in  occasione  dell'individuazione  dei  candidati  per  la
destinazione  all'estero,  saranno  successivamente  depennati  dalla
graduatoria  coloro  che  non  potranno  assicurare   la   permanenza
all'estero per i successivi sei anni; 
      d. prestino attualmente  servizio  all'estero,  in  quanto  non
sarebbe garantito  il  sessennio  in  territorio  nazionale  previsto
dall'art. 21, comma 1, del decreto legislativo. 
                               Art. 4 
 
Requisiti culturali e professionali dei dirigenti scolastici  di  cui
 all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto interministeriale n. 634/2018 
 
    1. I requisiti culturali richiesti  ai  dirigenti  scolastici  da
destinare all'estero sono: 
      a. avere una certificazione della conoscenza delle  lingue  per
cui si partecipa non  inferiore  al  livello  B2  del  Quadro  comune
europeo  di  riferimento  (QCER),  rilasciata  da  uno   degli   enti
certificatori di cui al decreto del direttore generale per gli affari
internazionali  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  del  12  luglio   2012,   n.   10899   e   successive
modificazioni. 
    Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 7  marzo  2012,
n. 3889 «e' valutato corrispondente con i  livelli  C1  del  QCER  il
possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera»; 
      b. aver partecipato  ad  almeno  un'attivita'  formativa  della
durata non inferiore  a  venticinque  ore,  organizzata  da  soggetti
accreditati dal MI ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016, n. 170
su tematiche afferenti all'intercultura, all'internazionalizzazione o
al management. 
    2. I requisiti professionali richiesti ai dirigenti scolastici da
inviare all'estero sono: 
      a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato  ed  aver
prestato, dopo il periodo di prova,  almeno  tre  anni  di  effettivo
servizio in Italia nel ruolo di appartenenza. Non  si  valuta  l'anno
scolastico in corso; 
      b. non essere stato restituito ai ruoli  metropolitani  durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita'  di  permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; 
      c. non essere incorso in provvedimenti  disciplinari  superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione. 
                               Art. 5 
 
   Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 
 
    1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente via
pec,  a  lui  intestata,  avente  ad  oggetto  «Selezione   dirigenti
scolastici  lingua   inglese   e/o   lingua   tedesca»,   utilizzando
esclusivamente l'allegato 2 (modello di domanda - reperibile sul sito
istituzionale      del       MAECI       al       seguente       link
https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022.
zip - costituente parte integrante del presente  bando),  debitamente
compilato  in  ogni  sua  parte  con  invio  al  seguente   indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it 
    La  domanda  deve  essere  inviata  entro  il  trentesimo  giorno
successivo alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - nonche'  contestualmente  pubblicato  sul  sito
istituzionale      del      MAECI       (al       seguente       link
https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022.
zip) su cui sara' pubblicato  in  formato  editabile  il  modello  di
domanda. Qualora il termine di scadenza  per  l'invio  on-line  della
domanda cada in un giorno festivo,  il  termine  sara'  prorogato  al
primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente  e
indifferibilmente le domande inviate entro  le  ore  23,59  di  detto
termine. 
    Costituira' codice identificativo univoco della domanda un numero
assegnato a ciascun candidato dall'ufficio ricevente della DGDP; tale
numero sara' comunicato alla pec di ciascun candidato ed ha valore di
ricevuta di avvenuta iscrizione alla procedura di selezione. 
    Detto  codice   costituira'   il   riferimento   per   tutte   le
comunicazioni riguardanti la procedura di selezione. 
    2. Ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la  partecipazione  alle  prove
risultano autocertificati tramite le  dichiarazioni  contenute  nella
domanda stessa e devono essere inderogabilmente  posseduti  entro  il
termine  di  scadenza  per  la   presentazione   della   domanda   di
partecipazione  alla  procedura  selettiva,  pena  esclusione   dalla
selezione. In qualsiasi momento l'amministrazione  puo'  procedere  a
controlli, anche a campione, sulla veridicita'  della  documentazione
esibita nonche' sulle eventuali dichiarazioni  sostitutive  rese  dai
partecipanti. 
    I certificati di lingua e di intercultura o management rilasciati
da enti privati accreditati,  il  certificato  di  equivalenza  o  di
equipollenza  dei  titoli  conseguiti  all'estero  e  la  copia   del
documento di identita' in corso di validita' devono  essere  allegati
alla domanda. I  titoli  autocertificati  rilasciati  da  istituzioni
pubbliche saranno accertati dall'amministrazione. 
    I dati riportati dal candidato nella domanda assumono  il  valore
di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  rese   ai   sensi
dell'art. 46 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le  disposizioni  di  cui
all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che
prevedono conseguenze di carattere amministrativo  e  penale  per  il
candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'. 
    3. Il candidato e'  tenuto  ad  indicare  il  numero  telefonico,
nonche'  il  recapito  di  pec  intestata  al  candidato   (requisito
necessario per le future comunicazioni) presso cui chiede di ricevere
le comunicazioni relative alla selezione. Il candidato si  impegna  a
far conoscere, entro i termini di  presentazione  della  domanda,  le
variazioni      con       pec       al       seguente       indirizzo
dgdp.05_selezione@cert.esteri.it Eventuali variazioni di residenza  o
di pec intervenute oltre la scadenza  dei  termini  di  presentazione
della  domanda,  dovranno  essere  comunicate  con  pec  al  seguente
indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it 
    L'amministrazione non assume responsabilita' per  lo  smarrimento
delle  proprie  comunicazioni  dipendenti  da  mancate,  inesatte   o
incomplete dichiarazioni da parte  del  candidato  circa  il  proprio
indirizzo di pec  oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento di indirizzo rispetto a quello  indicato  nella  domanda,
nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi,  a
caso fortuito o forza maggiore. 
    4. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE  n.  679/2016  e  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato  con  il
decreto legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  il  candidato  deve
prestare il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali
forniti   nella   domanda.   Il   trattamento   dei   dati   avverra'
esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura
delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione  all'estero,  per
le finalita' inerenti  alla  gestione  del  rapporto  di  lavoro.  Il
titolare del trattamento dei dati personali e' il MAECI. 
    5. Il  candidato  diversamente  abile  indica  nella  domanda  la
propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto  per
lo svolgimento del colloquio e/o se necessita  di  tempi  aggiuntivi,
allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di
ausili e/o tempi aggiuntivi. 
    Qualora il  candidato  si  trovi  in  uno  stato  di  invalidita'
temporanea, che renda  necessario  l'utilizzo  di  ausili  e/o  tempi
aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini
di  presentazione  della  domanda,  ne  inviera'  richiesta  via  pec
corredata di certificato medico attestante la  necessita'  di  ausili
e/o tempi aggiuntivi all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it 
    E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'  psico-fisica
tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 
    6. Non sono valide le domande di  partecipazione  alla  selezione
presentate con modalita' diverse  da  quelle  previste  nel  presente
articolo. Ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il  MAECI  si  riserva  di  effettuare  idonei
controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora  dal
controllo   emerga   la   non   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguiti  sulla  base  delle  dichiarazioni   non   veritiere.   Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 
    7. I  candidati  sono  ammessi  alla  selezione  con  riserva  di
accertamento dei requisiti richiesti dal  presente  bando.  Il  MAECI
puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati,  sia  nelle
more dello svolgimento della procedura, nonche' per  tutto  il  tempo
della validita' delle graduatorie per difetto dei requisiti richiesti
che  devono  essere  posseduti  all'atto  della  presentazione  della
domanda. 
    L'esclusione e' disposta con decreto del direttore generale della
DGDP del MAECI, notificato all'interessato per pec. 
                               Art. 6 
 
                              Selezione 
 
    La  procedura  si  articola  in  una  selezione,  per  titoli   e
colloquio, comprensivo dell'accertamento linguistico che si svolgera'
in modalita' telematica o in presenza. 
 
                               Art. 7 
 
                        Selezione per titoli 
 
    1. La selezione per titoli e' volta ad  individuare  i  candidati
che hanno accesso al colloquio. 
    2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e  di
servizio previsti dall'Allegato 1 al presente bando e  devono  essere
conseguiti, o laddove previsto, riconosciuti entro  la  scadenza  del
termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i  titoli
culturali, professionali e di servizio dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei  candidati  si
valuta in sessantesimi secondo le modalita' indicate nell'Allegato 1. 
    4.  All'esito  della  valutazione  dei  titoli,  la   commissione
predispone l'elenco dei  candidati,  individuati  con  il  rispettivo
codice identificativo univoco, non ammessi al colloquio in quanto  in
difetto dei requisiti o che non abbiano  raggiunto  almeno  15  punti
nella valutazione dei titoli. 
    Detto elenco sara' pubblicato sul sito  istituzionale  del  MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP. 
    Eventuali reclami possono essere presentati entro, e  non  oltre,
dieci giorni  dalla  pubblicazione.  L'amministrazione,  esaminati  i
reclami, puo' apportare le dovute rettifiche, anche d'ufficio. 
                               Art. 8 
 
                    Elenchi ammessi al colloquio 
 
    1. Gli elenchi degli ammessi al  colloquio,  individuati  con  il
rispettivo codice  identificativo  univoco,  sono  predisposti  dalla
commissione  sulla  base  del   punteggio   dei   titoli   culturali,
professionali e di servizio, dichiarati dai candidati nella domanda e
che abbiano raggiunto almeno 15 punti nella valutazione dei titoli. 
    Detti elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale del MAECI
con decreto del direttore generale della DGDP. 
    2. L'inserimento in detti elenchi non e' titolo  sufficiente  per
la destinazione all'estero che riguardera' solamente i candidati  che
supereranno il colloquio,  di  cui  al  successivo  art.  9,  con  un
punteggio minimo di punti 24/40. 
    La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    Eventuali reclami possono essere presentati entro, e  non  oltre,
dieci giorni  dalla  pubblicazione.  L'amministrazione,  esaminati  i
reclami, puo' apportare le dovute rettifiche, anche d'ufficio. 
                               Art. 9 
 
                              Colloquio 
 
    1. Il colloquio accertera' l'idoneita' relazionale richiesta  per
il servizio all'estero, le competenze linguistico-comunicative  nelle
lingue inglese/tedesco, la conoscenza del funzionamento  del  sistema
scolastico  italiano  all'estero,  degli  strumenti   di   promozione
culturale, della normativa  sul  servizio  all'estero  del  personale
della scuola e delle caratteristiche generali delle realta' educative
e dei sistemi scolastici dei principali  paesi  delle  suddette  aree
linguistiche. Prima di iniziare i colloqui sara' resa pubblica  dalla
commissione una griglia contenente i criteri di valutazione. 
    2. Al colloquio la commissione attribuisce un  punteggio  massimo
di 40 punti. Superera' il colloquio il candidato che avra'  raggiunto
il punteggio minimo di 24/40. Coloro i quali non raggiungeranno detto
punteggio minimo non avranno titolo all'inserimento nella graduatoria
di merito. 
    3. La commissione pubblichera' sul sito istituzionale del  MAECI,
con valore di notifica a tutti gli effetti,  un  avviso  relativo  al
calendario  dei  colloqui,   all'indicazione   delle   modalita'   di
svolgimento degli stessi - in  presenza  o  in  modalita'  telematica
tramite la piattaforma Cisco-webex - e dell'orario  di  inizio  degli
stessi. Il candidato dovra' esibire valido documento per la procedura
di riconoscimento. 
    4.  I  candidati  sono  ammessi  al  colloquio  con  riserva   di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. 
    5. La mancata partecipazione  al  colloquio,  senza  giustificato
motivo, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.  L'eventuale
assenza  al  colloquio   deve   essere   comunicata   tempestivamente
producendo   idonea    giustificazione    e    una    richiesta    di
ri-calendarizzazione, a pena di esclusione, dalla procedura. Nel caso
di    accoglimento    della    richiesta    si    procedera'     alla
ri-calendarizzazione del colloquio  non  oltre  la  data  dell'ultimo
giorno previsto dal calendario dei colloqui. 
                               Art. 10 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene  dalla  somma
del punteggio conseguito per i titoli di cui  all'art.  8  e  per  il
colloquio di cui all'art. 9. 
    A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze  di
cui all'art. 5, commi  4  e  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  487/1994.  Al  termine  dei  colloqui  la  commissione
formulera' le graduatorie di merito  sulla  base  del  punteggio  dei
titoli e di quello del colloquio. 
    2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate  con
decreto del direttore generale della DGDP e sono pubblicate sul  sito
istituzionale del MAECI con valore di notifica a tutti gli effetti. 
    3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno  validita'  di
sei anni. In caso di esaurimento o  mancanza  delle  graduatorie,  le
procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza. 
                               Art. 11 
 
                       Destinazione all'estero 
 
    1. Previo collocamento fuori ruolo, il MAECI,  sulla  base  delle
graduatorie  di  cui  all'art.  10  del  presente  bando,  destina  i
candidati  inseriti  nella   graduatoria   di   merito,   sui   posti
disponibili. 
    2.  Sui  posti  relativi  alle  aree   linguistiche   miste,   le
graduatorie  di  cui  all'art.  10  saranno  utilizzate   solo   dopo
l'esaurimento delle graduatorie tuttora vigenti  di  cui  ai  decreti
direttoriali MAECI 3 agosto 2021, n. 3240 e successiva  rettifica,  e
10 settembre 2021, n. 3344, e successiva rettifica. 
                               Art. 12 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
    1. I candidati assegnatari di sede sono  tenuti  a  presentare  i
documenti di rito richiesti dall'amministrazione per la  destinazione
all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge del 12  novembre  2011,
n. 183 i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni  sono
sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie. 
                               Art. 13 
 
                   Depennamento dalle graduatorie 
 
    1. Il personale che non accetta la destinazione o  che,  dopo  la
destinazione, non assume servizio, nonche' quello che si trova  nelle
condizioni previste dall'art. 5, comma 7, e' depennato dalla relativa
graduatoria di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando. 
    2. Nel caso di rinuncia o decadenza  dalla  nomina  di  candidati
assegnatari di sede, il MAECI  procede,  mediante  scorrimento  delle
graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati in  base  alle
procedure del presente bando. 
                               Art. 14 
 
                               Ricorsi 
 
    Avverso i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura  e'
ammesso, per i soli vizi di legittimita',  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni,  oppure  ricorso
giurisdizionale al Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione. 
                               Art. 15 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE  n.  679/2016  e  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato  con  il
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si informano i  candidati
che il trattamento dei dati personali da  essi  forniti  in  sede  di
partecipazione alla procedura selettiva avverra' con l'utilizzo anche
delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti  necessari  per
perseguire le predette finalita', anche in caso  di  comunicazione  a
terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere  utilizzati  ai
fini di elaborazioni statistiche. 
    2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al regolamento
UE n. 679/2016 e al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196  e
successive modificazioni, in particolare il diritto  di  accedere  ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica,  l'aggiornamento  e
la cancellazione, se incompleti, erronei  o  raccolti  in  violazione
della legge, nonche' di  opporsi  al  loro  trattamento,  per  motivi
legittimi, rivolgendo le richieste al MAECI, titolare del trattamento
dei dati.  L'eventuale  rifiuto  al  trattamento  dei  dati  comporta
l'automatica esclusione dalla selezione. 
    3. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l'utente  puo'
contattare il responsabile della protezione dei dati personali  (RPD)
del MAECI (tel. centralino: +39 06/36911); peo: rpd@esteri.it -  pec:
rpd@cert.esteri.it 
    4.  Se  ritiene  che  i  suoi  diritti   siano   stati   violati,
l'interessato puo'  presentare  un  reclamo  all'RPD  del  MAECI.  In
alternativa, puo' rivolgersi al garante per la  protezione  dei  dati
personali garante per la  protezione  dei  dati  personali  -  piazza
Venezia  n.  11  -   00187   Roma,   tel.:   0039   06/696771,   peo:
protocollo@gpdp.it - pec: protocollo@pec.gpdp.it 
                               Art. 16 
 
Composizione  e  compiti   delle   commissioni. Condizioni   ostative
       all'incarico di presidente e componente di commissione 
 
    1. Con decreto  del  direttore  generale  della  DGDP  del  MAECI
saranno costituite le commissioni necessarie, ciascuna presieduta  da
un      funzionario      diplomatico/dirigente      tecnico/dirigente
scolastico/dirigente  amministrativo  e  formate  da  due  componenti
scelti tra dirigenti scolastici esperti nelle tematiche  oggetto  del
colloquio di cui all'art. 8, comma  1.  Della  commissione  fa  parte
anche un segretario, nominato tra il personale in servizio presso  il
MAECI. Le commissioni potranno essere integrate con membri aggiuntivi
ai fini dell'accertamento dell'idoneita' linguistica dei candidati. 
    2. In base al numero  delle  domande  pervenute,  la  commissione
iniziale potra' essere integrata  prevedendo  delle  sottocommissioni
composte da un presidente, due componenti, eventuali membri  aggiunti
ed un segretario. Il presidente della commissione iniziale coordina i
lavori delle sottocommissioni. 
    3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del  decreto  legislativo,  ai
membri della commissione non spettano compensi, gettoni o  indennita'
di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati. La commissione ha
il compito specifico di assicurare la regolarita' delle  procedure  e
di redigere le graduatorie di cui al presente bando. 
    4.  Sono  condizioni  ostative  all'incarico  di   presidente   e
componente di commissione: 
      avere riportato condanne penali o avere in  corso  procedimenti
penali per cui sia stata esercitata l'azione penale; 
      avere in corso procedimenti disciplinari; 
      essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto  la
riabilitazione; 
      essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla  data
di pubblicazione  del  presente  bando  e,  se  in  quiescenza,  aver
superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data. 
    Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione: 
      non possono essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione,   ricoprire   cariche   politiche   e    essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o  dalle  associazioni  professionali,  ne'  esserlo  stati
nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione; 
      non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di  un
candidato; 
      non devono essere stati destituiti  o  licenziati  dall'impiego
per motivi disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per  decadenza
dall'impiego comunque determinata; 
      non  devono  essere  in  servizio  all'estero  alla   data   di
svolgimento dei colloqui. 
                               Art. 17 
 
                            Pubblicazione 
 
    Il presente bando e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
contestualmente sul sito istituzionale del MAECI (al  seguente  link:
https://www.esteri.it/mae/scuole/Selezioni_personale_scolastico_2022.
zip). 
    Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per  eventuali
impugnative  (centoventi  giorni  per  il  ricorso  straordinario  al
Presidente  della  Repubblica  e  sessanta  giorni  per  il   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale Lazio. 
      Roma, 9 marzo 2022 
 
                                   Il direttore generale: Terracciano 
                                                           Allegato 1 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE  DEI  TITOLI  CULTURALI,  PROFESSIONALI  E  DI
SERVIZIO PER LA PROCEDURA DI DESTINAZIONE  ALL'ESTERO  DEI  DIRIGENTI
                             SCOLASTICI 
                  (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico