Concorso per MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 99 del 14-12-2021
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (Scad. 13-01-2022) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattrocentoundici posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 14-12-2021
Data Scadenza bando 13-01-2022
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO (Scad. 13-01-2022)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattrocentoundici posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                    del personale e delle risorse 
                del Dipartimento dell'amministrazione 
                            penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale  dello  Stato»  e  in  particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale delle forze di polizia; 
    Vista  la  legge  15  dicembre  1990,  n.   395,   e   successive
modificazioni,   recante   «Ordinamento   del   Corpo   di    polizia
penitenziaria»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1999, n. 82, recante «Regolamento di servizio del  Corpo  di  polizia
penitenziaria»; 
    Visto il decreto legislativo 30 ottobre  1992,  n.  443,  recante
«Ordinamento del personale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a
norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395» e,
in particolare, gli articoli 24 e 28; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto l'art.  5,  del  decreto-legge  4  ottobre  1990,  n.  276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre  1999,  n.  359,
recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle  Forze
di polizia,  disposizioni  per  lo  snellimento  delle  procedure  di
assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle
sezioni di polizia giudiziaria»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, commi  6  e
7; 
    Visto il decreto ministeriale 21 luglio  1998,  n.  297,  recante
norme per l'espletamento dei concorsi per  l'accesso  alla  qualifica
iniziale  del  ruolo   degli   ispettori   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive integrazioni e modificazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare,  l'art.  35,  comma  6,
circa le qualita'  morali  e  di  condotta  che  devono  possedere  i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di Polizia
penitenziaria; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  casellario  giudiziale  europeo,   di
anagrafe delle sanzioni amministrative  dipendenti  da  reato  e  dei
relativi carichi pendenti (Testo A)»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino - Alto Adige  in  materia  di  proporzionale  etnica
negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di  conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino  -
Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in  materia  di  riserva  di
posti per i candidati  in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo,
nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare  preventivo,
nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 3, recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  di  sviluppo»   e,   in
particolare, l'art. 8 concernente  l'invio,  esclusivamente  per  via
telematica,  delle  domande  per  la  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000,  n.  50,  recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e  successive
modifiche ed integrazioni recante «Adeguamento delle strutture  degli
organici dell'Amministrazione penitenziaria e  dell'Ufficio  centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzione  dei  ruoli  direttivi
ordinario e speciale del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma
dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  172  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"» e, in particolare,
l'art. 30, comma 1, lettera u), che prevede le  prove  di  efficienza
fisica per i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale del Corpo di polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020, con il quale,  ai  sensi  dell'art.  7,
comma 8, del decreto legislativo n. 146/2000 e art. 86, comma  1-bis,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificati  dal
decreto legislativo n. 172/2019, sono state definite le modalita' per
lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art.  259  rubricato  «Misure  per  la
funzionalita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute  di  concerto  con  il
Ministro della pubblica amministrazione  6  luglio  2020,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  179  del  17  luglio
2020,  adottato  ai  sensi  dell'art.  259,  comma  5,  del  predetto
decreto-legge n. 34/2020, contenente le prescrizioni tecniche  idonee
a garantire la tutela della salute dei candidati per  lo  svolgimento
delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle  qualifiche
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale  dei
vigili  del  fuoco,  al  fine  di  prevenire  possibili  fenomeni  di
diffusione del contagio da COVID-19; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante  «Misure
urgenti per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24 che  apportano  modificazioni  alla
predetta legge n. 241/1990 in  materia  di  autocertificazione  e  al
predetto Codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84,  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche» ed  in  particolare  l'art.  6,  comma  2,
lettera a) che individua le funzioni  della  direzione  generale  del
personale e delle risorse; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione
penitenziaria; 
    Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per  esami,
per  il  conferimento   di   complessivi   quattrocentoundici   posti
disponibili nella qualifica iniziale del ruolo  degli  ispettori  del
Corpo di polizia penitenziaria; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami,  per  l'assunzione
di quattrocentoundici  allievi  vice  ispettori  (trecentosettantotto
uomini; trentatre' donne) del ruolo  degli  ispettori  del  Corpo  di
polizia penitenziaria, aperto ai cittadini italiani in  possesso  dei
requisiti di cui al successivo art. 3. 
    2.  Un  sesto  dei  posti  disponibili  del  concorso,   pari   a
sessantanove posti (sessantatre' uomini; sei donne), e' riservato  al
personale appartenente ai ruoli del Corpo  di  polizia  penitenziaria
con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del
presente bando, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del
limite di eta'. 
    3. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2022-2023. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul  sito  istituzionale
del Ministero della giustizia www.giustizia.it 
                               Art. 2 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
    1.  Nell'ambito  dei  posti  di  cui  all'art.  1,  ai  candidati
appartenenti alle sottoelencate categorie, purche'  in  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando, sono altresi' riservati: 
      a)  un  posto  (un  uomo)  a  coloro  che  sono   in   possesso
dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 3, n. 4),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e
successive modifiche, per l'assegnazione agli  istituti  penitenziari
della Provincia di Bolzano; 
      b) quarantuno posti (trentotto uomini; tre donne) al coniuge  e
ai figli superstiti,  ovvero  ai  parenti  in  linea  collaterale  di
secondo grado se unici superstiti, del personale deceduto in servizio
e per causa di servizio appartenente alle Forze  di  polizia  o  alle
Forze armate, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010,
n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30; 
      c) otto posti (sette uomini; una  donna),  agli  ufficiali  che
hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ai sensi  dell'art.
1005  del  Codice  dell'ordinamento  militare  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1  del  presente
articolo e all'art. 1, comma 2, qualora non coperti per  mancanza  di
vincitori, saranno assegnati agli  altri  candidati  idonei,  secondo
l'ordine della graduatoria finale di merito. 
                               Art. 3 
 
            Requisiti e condizioni per la partecipazione 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati per  la  partecipazione  ai
concorsi del presente bando sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      d) non aver compiuto il trentaduesimo anno di eta'. Tale limite
e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo
servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite  di
eta' per il personale appartenente al Corpo di polizia  penitenziaria
che concorre per la riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2; 
      e) diploma di  istruzione  secondaria  superiore  che  consenta
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario,
fatta  salva  la  possibilita'  di  conseguirlo  entro  la  data   di
svolgimento della prova preliminare di cui all'art. 9; 
      f) efficienza e idoneita' fisica, psichica  e  attitudinale  al
servizio di polizia penitenziaria, in conformita'  alle  disposizioni
contenute negli articoli 122, 123, 124 e 126 del decreto  legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, e successive  integrazioni  e  modificazioni
nonche' nel decreto del Capo del Dipartimento 22 aprile 2020; 
      g)  per  il  personale  appartenente  al   Corpo   di   polizia
penitenziaria che concorre per la riserva di posti di cui all'art. 1,
comma 2, non aver riportato, nel  biennio  precedente,  una  sanzione
disciplinare pari o piu'  grave  della  deplorazione.  Si  applicano,
altresi', le disposizioni contenute  negli  articoli  93  e  205  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    2. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso, salvo quanto previsto alla lettera e). 
                               Art. 4 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dal precedente art. 3, nonche' i candidati che
non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti  per  lo
svolgimento   delle   prove    d'esame    ovvero    dell'accertamento
dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali. 
    2. Non sono ammessi al concorso coloro  che  sono  stati  espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati  o  destituiti
dai pubblici uffici, che hanno riportato condanna  a  pena  detentiva
per  delitto  non  colposo  o  sono  stati  sottoposti  a  misure  di
prevenzione. 
    3. Non possono,  altresi',  concorrere  coloro  che  siano  stati
dichiarati  decaduti   da   altro   impiego   presso   una   pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera  d)  dell'art.  127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause  di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti  dalla  legge  per
l'accesso al ruolo del personale del Corpo di polizia  penitenziaria,
nonche' l'efficienza fisica, l'idoneita' psico-fisica e  attitudinale
al servizio di polizia penitenziaria dei candidati. 
    5. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»  alle   prove   ed   agli
accertamenti concorsuali. 
    6.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento,  con  decreto  motivato
del direttore generale del personale e delle risorse. 
                               Art. 5 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  redatta
ed  inviata  esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  compilando
l'apposito modulo (form),  entro  il  termine  perentorio  di  trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della  pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Per accedere al form di domanda il  candidato  dovra'  utilizzare
esclusivamente il Sistema Pubblico di Identita' Digitale  (SPID).  Il
modulo della domanda (form) e le modalita' operative di  compilazione
ed invio  telematico  sono  disponibili  dal  giorno  della  suddetta
pubblicazione sul  sito  ufficiale  del  Ministero  della  giustizia,
www.giustizia.it 
    Al  termine  della  compilazione   della   domanda   il   sistema
restituira', oltre al PDF  della  domanda,  una  ricevuta  di  invio,
completa del numero identificativo, data e ora di presentazione della
domanda, che il candidato dovra'  salvare,  stampare,  conservare  ed
esibire  il  giorno  della  prova  d'esame  quale   titolo   per   la
partecipazione alla  stessa,  unitamente  alla  domanda,  che  dovra'
essere sottoscritta il  giorno  della  prova  d'esame,  pena  la  non
ammissione alla prova. 
    In caso di piu' invii della  domanda  di  partecipazione,  verra'
presa in considerazione la domanda inviata per  ultima,  intendendosi
le precedenti integralmente  e  definitivamente  revocate  e  private
d'effetto. 
    Alla scadenza del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande, il sistema informatico non  consentira'  piu'  l'accesso  al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda. 
    2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le  cui
domande siano state  redatte,  presentate  o  inviate  con  modalita'
diverse da quelle sopra indicate. 
    3. Nella domanda di  partecipazione  al  concorso,  il  candidato
dovra' dichiarare: 
      a) il cognome e il nome; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC),   a   lui
personalmente  intestata,  dove  intende  ricevere  le  comunicazioni
relative al concorso; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      g) se concorre ai posti riservati di cui all'art. 1,  comma  2,
indicando a tal fine la data di arruolamento  nel  Corpo  di  polizia
penitenziaria, la qualifica rivestita nonche' la sede in  cui  presta
servizio; 
      h) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  2,  comma
1, lettera a). A tal fine il candidato  in  possesso  del  prescritto
attestato di bilinguismo, di cui all'art.  4,  comma  3,  n.  4)  del
decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e
successive modificazioni, dovra' specificare la  lingua,  italiana  o
tedesca, in cui preferisce sostenere le prove di esame; 
      i) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  2,  comma
1, lettere b) e c); 
      j) il diploma di istruzione secondaria superiore  conseguito  o
da  conseguire  entro  la  prima  prova  d'esame,  con  l'indicazione
dell'istituto che lo ha rilasciato e della data di conseguimento; 
      k) di voler sostenere o meno la  prova  facoltativa  di  lingua
straniera a scelta fra inglese, francese e tedesco; 
      l) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
      m) di non aver a proprio carico condanne penali o  applicazioni
di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura  penale  e  di
non  avere  in   corso   procedimenti   giudiziari   penali   o   per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n.  313.  In  caso  contrario,  il
candidato dovra' precisare le condanne e i procedimenti a  carico  ed
ogni  eventuale  precedente  penale,  precisando  la  data  di   ogni
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o presso la
quale pende il procedimento; 
      n) se si  e'  stati  espulsi  dalle  Forze  armate,  dai  Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego  per  persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero
decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3 e successive modificazioni; 
      o) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni o integrazioni; 
      p) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova preliminare del concorso saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,  a  far  data
dal 22 febbraio 2022, mediante pubblicazione sul sito  ufficiale  del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
      q) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    4. I titoli di  preferenza  non  dichiarati  espressamente  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso  non   saranno   presi   in
considerazione. 
    5. Il candidato deve comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione di residenza, recapito e indirizzo  di  posta  elettronica
dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative  al  concorso,
nonche'  qualsiasi  variazione  della   sua   posizione   giudiziaria
successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera l)  fino  al
termine  del  corso  di  formazione  previsto  per  i  vincitori  del
concorso.  A   tal   fine,   l'interessato   dovra'   inviare   dette
comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento
di identita', in formato  PDF,  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata:   arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it
con indicazione nell'oggetto «Concorso 411 allievi vice ispettori  di
Polizia penitenziaria». 
    6. L'Amministrazione penitenziaria non sara' responsabile qualora
il candidato non ricevesse le comunicazioni inoltrategli a  causa  di
inesatte o incomplete indicazioni dell'indirizzo o  recapito  da  lui
fornito, ovvero di mancata o  tardiva  segnalazione  del  cambiamento
dell'indirizzo o recapito. 
                               Art. 6 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice per  lo  svolgimento  delle  prove
d'esame, nominata con decreto del direttore generale del personale  e
delle risorse, e' composta da un presidente scelto  fra  i  dirigenti
penitenziari o fra gli ufficiali generali del disciolto  Corpo  degli
agenti  di  custodia  e  da  altri  quattro  membri,  uno  dei  quali
professore d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado in una
o piu' delle materie sulle quali vertono le  prove  di  esame  e  tre
appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria. 
    2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del  Corpo  di
polizia   penitenziaria   in   servizio   presso   il    Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. 
    3. La commissione esaminatrice puo' essere integrata,  qualora  i
candidati che abbiano sostenuto le prove scritte  superino  le  mille
unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico  restando
il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario
aggiunto. 
    4. Per la prova orale la  commissione  esaminatrice  puo'  essere
integrata con membri aggiuntivi per la valutazione  della  conoscenza
della lingua straniera. 
    5. Per supplire ad eventuali, temporanee  assenze  e  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di uno  o  piu'  componenti  supplenti  o  piu'  segretari
supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice e delle sottocommissioni  o  con  successivo
provvedimento. 
                               Art. 7 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
    1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: 
      1) prova preliminare; 
      2) prove di efficienza fisica; 
      3) accertamenti psico-fisici; 
      4) accertamenti attitudinali; 
      5) prova scritta; 
      6) prova orale. 
    2. Il mancato superamento di una  delle  prove  o  di  uno  degli
accertamenti indicati al comma 1, comporta l'esclusione dal concorso. 
    3. Tutte le fasi della procedura concorsuale si  svolgeranno  nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee  a  garantire  la  tutela
della salute dei candidati, al fine di prevenire  possibili  fenomeni
di diffusione del  contagio  da  COVID-19,  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute di concerto  con  il  Ministro  della  pubblica
amministrazione 6 luglio 2020, adottato ai sensi dell'art. 259, comma
5,  del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34   e   successive
modificazioni. 
    4. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di
idoneita' fisica, psichica, attitudinale  e  dell'efficienza  fisica,
sono  ammesse,  d'ufficio,  a  sostenerli  nell'ambito  della   prima
sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di  tale  stato
di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta,  in  deroga  ai
limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo'  essere  revocato  su
istanza dell'interessata quando tale stato di temporaneo  impedimento
cessa in data compatibile con i tempi necessari  per  la  definizione
della graduatoria. 
    5. Il direttore generale del personale e delle risorse,  al  fine
di  prevenire  possibili  fenomeni  di  diffusione  del  contagio  da
COVID-19, puo' rideterminare le modalita' di svolgimento del presente
concorso, ai sensi dell'art. 259 del decreto-legge n. 34/2020. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul  sito  istituzionale
del Ministero della giustizia www.giustizia.it 
                               Art. 8 
 
                          Prova preliminare 
 
    1. I candidati, ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso, sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare nel luogo e nel giorno che saranno  indicati  con  avviso
pubblicato sul sito www.giustizia.it - a far  data  dal  22  febbraio
2022 - con valore di notifica a tutti gli effetti. 
    2. La prova preliminare consistera' in una  serie  di  domande  a
risposta a scelta multipla, vertenti sulle seguenti materie: 
      elementi di diritto penale; 
      elementi di diritto processuale penale; 
      elementi sull'ordinamento dell'amministrazione penitenziaria; 
      elementi di diritto penitenziario; 
      elementi di diritto costituzionale; 
      elementi di diritto amministrativo; 
      elementi di diritto civile nelle parti concernenti le  persone,
la famiglia, i  diritti  reali,  le  obbligazioni  e  la  tutela  dei
diritti. 
    3. Ai fini della  predisposizione  delle  domande  a  risposta  a
scelta  multipla,  l'amministrazione  e'  autorizzata  ad  avvalersi,
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza
di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 
    4. La commissione  stabilisce  preventivamente  il  numero  delle
domande  da  predisporre,  la  durata  della  prova,  i  criteri   di
valutazione e di attribuzione dei punteggi. 
    5. La mancata presentazione del candidato alla prova preliminare,
qualunque ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. 
                               Art. 9 
 
                    Svolgimento prova preliminare 
 
    1. La prova preliminare si svolgera' secondo il calendario di cui
all'art. 8, comma 1. 
    2. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena  l'esclusione,
a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in  corso  di
validita', della copia  della  domanda  e  della  ricevuta  di  invio
rilasciata  dal  sistema  informatico,   per   sostenere   la   prova
preliminare. 
    3. La commissione estrarra'  di  volta  in  volta,  la  serie  di
domande a risposta a scelta multipla da sottoporre ai candidati. 
    4. Durante la prova e' fatto divieto ai candidati  di  comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in  relazione
con altri salvo che con  gli  incaricati  della  vigilanza  e  con  i
componenti della commissione esaminatrice. 
    5. E' vietato ai candidati portare nell'aula di  esame  carta  da
scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed  apparecchi
che consentano di comunicare tra loro e con l'esterno.  Il  candidato
che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso. 
    6. La correzione degli elaborati e  l'attribuzione  del  relativo
punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando
apparecchiature a lettura ottica. 
    7. La prova si intende  superata  se  il  candidato  riporta  una
votazione non inferiore a sei decimi. 
    8. L'esito della prova  preliminare  sara'  pubblicato  sul  sito
ufficiale del Ministero  della  giustizia  - www.giustizia.it  -  con
valore di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 10 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. Dopo aver superato la prova preliminare  i  candidati  saranno
sottoposti alle prove di efficienza fisica, nella sede e  secondo  il
diario che saranno pubblicati, almeno quindici giorni prima, sul sito
istituzionale www.giustizia.it - con valore di notifica a  tutti  gli
effetti. 
    2. Le prove  di  efficienza  fisica  si  svolgeranno  secondo  le
modalita'  previste   dal   decreto   del   Capo   del   Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria 22  aprile  2020,  pubblicato  sul
sito istituzionale del Ministero della giustizia  www.giustizia.it  -
nella scheda sintesi del concorso. 
    3. La commissione per le prove di efficienza fisica, nominata con
decreto del direttore generale del  personale  e  delle  risorse,  e'
composta da un dirigente di Polizia penitenziaria,  con  funzioni  di
presidente, un  medico  del  Servizio  sanitario  nazionale  operante
presso strutture del Ministero della  giustizia,  ovvero  individuato
secondo le modalita' di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  120  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443,  due  appartenenti  al
gruppo sportivo Fiamme Azzurre, in possesso  di  specifico  attestato
rilasciato da una federazione sportiva italiana  di  «tecnico  ovvero
istruttore di primo livello o livello base». 
    4. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. 
    5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti del
presidente e dei componenti della commissione possono essere nominati
altrettanti supplenti. 
    6.  La  commissione  puo'  avvalersi  della   collaborazione   di
personale appositamente individuato, in numero congruo, per l'ausilio
nell'espletamento  delle  singole  prove  nonche'  per   controllare,
supportare e indirizzare i candidati  dalla  fase  di  accreditamento
fino al termine della procedura. 
    7. Ai  fini  dello  svolgimento  della  verifica  dell'efficienza
fisica i candidati dovranno superare in sequenza  le  seguenti  prove
ginnico-atletiche entro i tempi indicati a fianco di ciascuna prova: 
 
=====================================================================
|       PROVA        |   UOMINI   |  DONNE  |         NOTE          |
+====================+============+=========+=======================+
|                    | TEMPO MAX  |TEMPO MAX|                       |
|CORSA 1000 M.       |   3'55"    |  4'55"  |-----                  |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
|SALTO IN ALTO       |  1,20 M.   | 1,00 M. |MASSIMO TRE TENTATIVI  |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
|PIEGAMENTI SULLE    |            |         |TEMPO MAX 2' SENZA     |
|BRACCIA             |   N. 15    |  N. 10  |INTERRUZIONI           |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
 
      
    8. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
ginnici previsti determina l'esclusione dal concorso per inidoneita'.
L'accesso alla prova successiva  e'  subordinato  al  superamento  di
quella precedente. 
    9. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti,  tutti
i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento  sportivo  e
di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a  pena
di esclusione dal concorso,  un  certificato  di  idoneita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', conforme  al
decreto  del  Ministero  della  sanita'  del  18  febbraio  1982,   e
successive  modifiche,  rilasciato  da   medici   appartenenti   alla
Federazione  medico  sportiva  italiana  o,  comunque,  a   strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in «medicina dello sport». 
    10. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno  e
nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica, sono esclusi di
diritto dal concorso, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del
decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria
22 aprile 2020. 
                               Art. 11 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I candidati che superano le prove di  efficienza  fisica  sono
sottoposti agli accertamenti psico-fisici nel luogo e nel giorno  che
saranno comunicati con avviso pubblicato sul sito www.giustizia.it  -
con valore di notifica a tutti gli effetti. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
commissione composta ai sensi dell'art. 106 del  decreto  legislativo
30 ottobre 1992, n. 443,  anche  da  medici  del  Servizio  sanitario
nazionale operanti presso strutture del  Ministero  della  giustizia,
ovvero individuabili secondo le modalita' di  cui  al  secondo  comma
dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo n. 443/1992. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente  alla
carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in  servizio  presso
il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 
    4. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la commissione di cui al  precedente  comma  3,  puo'  essere
integrata di un  numero  di  componenti  tale  da  permettere,  unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni. 
    5.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i
candidati sono  sottoposti  ad  esame  clinico  generale  e  a  prove
strumentali e di laboratorio. 
    6.  L'amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto di diritto privato. 
    7. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
      a) sana e robusta costituzione fisica; 
      b)  composizione  corporea:   percentuale   di   massa   grassa
nell'organismo non inferiore al sette per cento e  non  superiore  al
ventidue per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore
al dodici per cento e non  superiore  al  trenta  per  cento  per  le
candidate di sesso femminile; 
      forza muscolare: non inferiore a quaranta kg per i candidati di
sesso maschile, e non inferiore a venti kg per le candidate di  sesso
femminile; 
      massa  metabolicamente  attiva:  percentuale  di  massa   magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al quaranta  per  cento
per i candidati di sesso maschile e non  inferiore  al  ventotto  per
cento per le candidate di sesso femminile; 
      c) senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente; 
      d) visus non inferiore a 10/10 in  ciascun  occhio,  anche  con
correzione, purche' non superiore alle tre diottrie complessive e  in
particolare per la miopia,  l'ipermetropia,  l'astigmatismo  semplice
(miopico  o  ipermetrico),  tre  diottrie  in  ciascun  occhio,   per
l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei  singoli
vizi; 
      e)  funzione  uditiva  con  soglia  audiometria   media   sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 -  4000  Hz,  all'esame  audiometrico  in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che  sente  di
meno  e  a  15  decibel   all'altro   (perdita   percentuale   totale
biauricolare entro il 20 per cento); 
      f) l'apparato  dentario  deve  essere  tale  da  assicurare  la
funzione masticatoria e, comunque devono essere presenti dodici denti
frontali superiori e inferiori; e' ammessa la presenza di non piu' di
sei  elementi  sostituiti  con  protesi  fissa;  almeno  due   coppie
contrapposte per ogni emiarcata tra i  venti  denti  posteriori;  gli
elementi  delle  coppie  possono   essere   sostituiti   da   protesi
efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi  non
puo' essere superiore a sedici elementi. 
    8. Costituiscono causa di  non  idoneita'  per  l'assunzione  nel
Corpo di polizia  penitenziaria,  le  imperfezioni  e  le  infermita'
previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30  ottobre  1992,  n.
443 e successive modifiche e integrazioni,  fra  cui  le  alterazioni
volontarie dell'aspetto esteriore dei  candidati,  quali  tatuaggi  e
altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico ma non conseguenti a
interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto  o  in
parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro  sede,
estensione, natura o contenuto,  risultano  deturpanti  o  indice  di
alterazioni psicologiche, ovvero  comunque  non  conformi  al  decoro
della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria. 
    9. Avverso il  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    10. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica
di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma  dell'art.  107
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero da  dirigenti
medici  superiori  e  dirigenti  medici  individuabili   secondo   le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120  del  citato  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    11. Il giudizio di idoneita' o di non  idoneita'  espresso  dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal direttore generale del personale e delle risorse. 
    12. I candidati che non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici  sono  considerati
esclusi dal concorso. 
                               Art. 12 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
previsti dal precedente art. 11 sono sottoposti ad esame attitudinale
diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario,
di una personalita' sufficientemente matura con stabilita'  del  tono
dell'umore,  delle  capacita'  di  controllare  le  proprie   istanze
istituzionali,  di  uno  spiccato  senso  di  responsabilita'   avuto
riguardo alle capacita' di critica e di autocritica e al  livello  di
autostima. 
    2. La commissione che procede agli accertamenti  attitudinali  e'
composta da un presidente scelto fra i dirigenti penitenziari  o  fra
gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di  custodia,  da  due
appartenenti alla  carriera  dei  funzionari  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria in possesso del titolo di selettore e da due  psicologi
o medici specializzati in psicologia individuati ai  sensi  dell'art.
132 del decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno  2000,  n.
230. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente  alla
carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in  servizio  presso
il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 
    4. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la commissione di cui al  precedente  comma  1,  puo'  essere
integrata di un  numero  di  componenti  tale  da  permettere,  unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni. 
    5.  Ai  fini  dell'accertamento  del   possesso   dei   requisiti
attitudinali, al candidato e' proposta dalla commissione una serie di
domande a risposta  sintetica  o  a  scelta  multipla,  collettive  e
individuali, integrata da un colloquio. 
    6. Le domande a risposta  sintetica  o  a  scelta  multipla  sono
predisposte avuto riguardo alle funzioni  e  ai  compiti  propri  dei
ruoli e delle qualifiche  cui  il  candidato  stesso  aspira  e  sono
approvate con decreto del Ministro della giustizia  su  proposta  del
Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 
    7. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
      a) un livello evolutivo scaturente dalla  maturazione  globale,
dalla esperienza di vita, dalla consapevolezza di se', dal  senso  di
responsabilita' e dagli aspetti salienti del carattere; 
      b) una stabilita' emotiva  caratterizzata  dalla  sicurezza  di
se', dalle stabilita' del  tono  umorale,  dal  controllo  emotivo  e
dall'obiettivita' operativa; 
      c)  una  efficienza  intellettuale  intesa  come  capacita'  di
rendimento  ai  compiti   anche   dinamico-pratici   che   richiedono
prevalentemente l'attivita' mentale e l'implicazione dei processi del
pensiero, riferita al livello intellettivo globale, alla capacita' di
osservazione  e  di  giudizio  e  ai  poteri  di  memorizzazione   ed
elaborazione del pensiero; 
      d) una  integrazione  sociale  che  consenta  di  percepire  ed
attuare  i  rapporti  sociali  attraverso  comportamenti   correlati,
definita dall'adattabilita',  dalla  capacita'  di  relazione,  dalla
sensibilita' e dalla partecipazione attiva. 
    8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta,
in caso  di  non  idoneita',  l'esclusione  dal  concorso  che  viene
disposta con decreto motivato del direttore generale del personale  e
delle risorse. 
                               Art. 13 
 
                           Prove di esame 
 
    1. Superati  gli  accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali  i
candidati sono chiamati a sostenere una  prova  scritta  vertente  su
elementi di diritto  penale,  di  diritto  processuale  penale  e  di
diritto  penitenziario  e  un  colloquio  al  quale  sono  ammessi  i
candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore  a  sette
decimi nella prova scritta. 
    2. Il colloquio verte, oltre che su elementi di  diritto  penale,
di diritto processuale penale e  di  diritto  penitenziario,  oggetto
della   prova   scritta,   anche   su   elementi    di    ordinamento
dell'amministrazione    penitenziaria,    elementi     di     diritto
costituzionale, elementi di diritto  amministrativo  ed  elementi  di
diritto civile nelle parti concernenti le  persone,  la  famiglia,  i
diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti. 
    3. I candidati, che lo abbiano indicato  nella  domanda,  possono
integrare il  colloquio  con  una  prova  facoltativa  in  una  delle
seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco. 
    4. Ai candidati che superano la prova facoltativa  e'  attribuito
un punteggio fino ad un massimo di 0.50, che  va  aggiunto  a  quello
ottenuto nel colloquio. 
    5. Il  colloquio  si  intende  superato  se  il  candidato  avra'
riportato la votazione di almeno sei decimi. 
    6.  La  votazione  complessiva  e'  data  dalla  somma  del  voto
riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio. 
    7. I candidati che non si presenteranno  nei  giorni  e  nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati  esclusi
dal concorso. 
                               Art. 14 
 
                   Svolgimento della prova scritta 
 
    1. Durante  lo  svolgimento  della  prova  scritta,  i  candidati
possono consultare i codici, le leggi e i decreti,  senza  note,  ne'
richiami dottrinali o giurisprudenziali,  ne'  circolari,  nonche'  i
dizionari linguistici. 
    2. Durante lo svolgimento della prova scritta e' fatto divieto ai
candidati di comunicare tra loro verbalmente o per  iscritto,  ovvero
di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della
vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice.  Non  e'
consentito, inoltre, portare nell'aula di esame  telefoni  cellulari,
apparati  radio  ricetrasmittenti,  calcolatrici  e  qualsiasi  altro
strumento  elettronico,  informatico  o  telematico.  E',   altresi',
vietato portare  al  seguito  carta  per  scrivere,  appunti,  libri,
opuscoli di qualsiasi genere. 
    3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni  e'  escluso
dal concorso. 
                               Art. 15 
 
           Convocazione prova orale e relativo svolgimento 
 
    1. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del punteggio
riportato nelle prove scritte,  e'  comunicata  al  candidato  almeno
venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova. 
    2. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 
    3. Al termine di ogni seduta, la commissione  esaminatrice  forma
l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato. 
    4. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal  segretario  della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,  all'esterno  dell'aula
in cui si svolge la prova, con valore di notifica  nei  confronti  di
tutti i candidati. 
    5. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avra'
riportato almeno la votazione di sei decimi. 
    6. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per la prova orale, sono esclusi di  diritto  dal
concorso. 
                               Art. 16 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che  hanno  superato  le  prove  d'esame  scritta  e  orale
dovranno far pervenire,  entro  il  termine  perentorio  di  quindici
giorni dal superamento  del  colloquio,  i  documenti  attestanti  il
possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alla  riserva  di
posti e dei titoli di preferenza,  gia'  indicati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere
la  citata  documentazione  mediante  la  propria  posta  elettronica
certificata                                            all'indirizzo:
arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it 
                               Art. 17 
 
          Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori 
 
    1. Al termine della prova orale la commissione esaminatrice forma
la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo finale,
determinato dalla somma del voto riportato nella prova scritta e  del
voto ottenuto nel colloquio. 
    2. A parita' di merito, l'appartenenza alla polizia penitenziaria
costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli
preferenziali previsti dalle norme vigenti. 
    3. Con decreto del  direttore  generale  del  personale  e  delle
risorse, riconosciuta la regolarita' del procedimento,  e'  approvata
la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso. 
    4. La  graduatoria  e'  pubblicata  nel  sito  istituzionale  del
Ministero  della  giustizia  www.giustizia.it   con   modalita'   che
assicurino la riservatezza e la protezione  dei  dati  personali.  Di
tale pubblicazione e' data notizia  mediante  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». Dalla data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il
termine per eventuali impugnative. 
                               Art. 18 
 
                         Corso di formazione 
 
    1. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice  ispettori
nel ruolo degli  ispettori  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  e
chiamati a  frequentare  un  corso  di  formazione  preordinato  alla
formazione tecnico professionale, con le modalita' di cui all'art. 25
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il
giorno  precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n. 95 del 2017. 
    2. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto  giudizio  di
idoneita' al servizio di  polizia  penitenziaria  quali  ispettori  e
superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso,
sono nominati vice ispettori in prova;  essi  prestano  giuramento  e
sono immessi nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale. 
    3. I vice ispettori  in  prova  sono  assegnati  al  servizio  di
istituto,  secondo  le   specifiche   esigenze   dell'Amministrazione
penitenziaria, per compiere un periodo di prova della durata  di  sei
mesi. 
                               Art. 19 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali forniti  dai  candidati  con  la  domanda  di
partecipazione al concorso sono raccolti  e  trattati  ai  sensi  del
regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalita'  del
concorso  e  per  le  successive  attivita'  inerenti   all'eventuale
procedimento di assunzione. 
    2. Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti  in  apposite
banche  dati  automatizzate   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'  inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
ad amministrazioni o  enti  pubblici  direttamente  interessati  allo
svolgimento  del  concorso,  alla  procedura  di   assunzione,   alla
posizione giuridico-economica dei candidati  o  per  altre  finalita'
previste dalla legge. 
    5. Ogni candidato puo'  esercitare,  in  merito  ai  propri  dati
personali, alle condizioni e nei limiti  di  cui  al  regolamento  UE
2016/679,  i  diritti  di   accesso,   rettifica,   cancellazione   e
opposizione, nei casi previsti  dagli  articoli  15  e  seguenti  del
citato regolamento, nei confronti del  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - largo Luigi Daga n.
2 - Roma. 
      Roma, 25 novembre 2021 
 
                                        Il direttore generale: Parisi