Concorso per 1 personale non dirigenziale (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 64 del 13-08-2021
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCORSO (Scad. 20-09-2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di cinquecento unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da i ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 13-08-2021
Data Scadenza bando 20-09-2021
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONCORSO (Scad. 20-09-2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di cinquecento unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, di cui ottanta unita' da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le restanti da ripartire alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 
                        LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio  2020,
n. 77, e in particolare l'art. 247; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi nelle amministrazioni e  le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021 che nomina la  Commissione  RIPAM  e  ne  definisce  le
competenze; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici  e  della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM)»; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il  decreto  legislativo  25  marzo  2010,  n.  6,  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili», e in particolare l'art. 3  e  l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali  in  favore
delle categorie protette; 
    Tenuto conto che, in caso di scopertura delle quote di riserva di
cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,
all'atto  dell'assunzione  le  amministrazioni  del  presente   bando
applicheranno  la  riserva  dei  posti  in  favore  delle   categorie
protette; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma
1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  n.  215  e  n.  216,
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza  e  dall'origine  etnica»,  e   «Attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,
concernente il «Regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  concernente  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999,  n.  509,
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto - legge 1° aprile  2021,  n.  44,  da  COVID-19,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e  in
particolare l'art. 10; 
    Visto il decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia», convertito con modificazioni dalla legge  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, e in particolare gli articoli 1 e 7; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  9
luglio 2021 recante l'individuazione delle  amministrazioni  centrali
titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 7,  comma  1,  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 6  agosto  2021,
n. 113, adottato su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze con cui sono individuate le amministrazioni centrali deputate
allo svolgimento  delle  attivita'  di  coordinamento  istituzionale,
gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del  PNRR  di  cui  al
citato decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  per  la  realizzazione
delle quale viene previsto l'indizione di un concorso pubblico per il
reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento  unita'  di
personale non dirigenziale a tempo determinato per un  periodo  anche
superiore  a  trentasei  mesi,  ma  non  eccedente   la   durata   di
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre  2026,  da
inquadrare  nell'Area  III,  posizione  economica  F1,  nei   profili
professionali        economico,        giuridico,        informatico,
statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale; 
    Visto il decreto-legge 23  luglio  2021,  n.  105,  in  corso  di
conversione, recante «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  per  l'esercizio  in  sicurezza   di
attivita' sociali ed economiche»; 
    Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute
pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19; 
    Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale dei  comparti  delle  amministrazioni  destinatarie  del
presente bando; 
    Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via  esclusiva,
il concorso di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n.  80  del
2021, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge  6  agosto
2021, n. 113, relativamente ad un contingente di  cinquecento  unita'
nei  profili   professionali   economico,   giuridico,   informatico,
statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale; 
    Vista la  nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, prot. n. 224942 -
U del 3 agosto 2021, e la successiva comunicazione del 6 agosto 2021,
concernenti  l'individuazione  dei  profili  professionali  e   delle
materie  oggetto  di  prova  concorsuale   per   l'assunzione   delle
cinquecento unita' di personale ai sensi dell'art. 7,  comma  1,  del
decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento  unita'  di
personale  non  dirigenziale  a  tempo  determinato   da   inquadrare
nell'Area III, posizione  economica  F1,  nei  profili  professionali
economico,     giuridico,     informatico,     statistico-matematico,
ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle quali ottanta unita'
da  assegnare  al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della  ragioneria  generale  dello  Stato,  nei  profili
indicati nella tabella 1 di cui all'Allegato IV  al  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, e le restanti  quattrocentoventi  alle  amministrazioni
centrali titolari di  interventi  previsti  nel  Piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza  secondo  quanto  disposto  dal  decreto   del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  adottato  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.  7,  comma
1, del predetto decreto-legge n. 80 del 2021 (Allegato 1 al  presente
bando). 
    2. Le unita' di personale di cui al comma 1 sono cosi' ripartite: 
      A. Profilo economico (Codice ECO) n. centonovantotto di cui: 
        trenta unita' da assegnare al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; 
        centosessantotto unita'  da  assegnare  alle  amministrazioni
centrali titolari di  interventi  previsti  nel  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza di cui al comma 1. 
      B. Profilo giuridico (Codice GIURI) n. centoventicinque di cui: 
        venti unita' da assegnare al Ministero dell'economia e  delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; 
        centocinque unita' da assegnare alle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza di cui al comma 1. 
      C. Profilo statistico-matematico (Codice STAT) n.  settantatre'
di cui: 
        dieci unita' da assegnare al Ministero dell'economia e  delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; 
        sessantatre'  unita'  da   assegnare   alle   amministrazioni
centrali titolari di  interventi  previsti  nel  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza di cui al comma 1. 
      D.   Profilo   informatico,   ingegneristico,    ingegneristico
gestionale (Codice INF/ING) n. centoquattro di cui: 
        venti unita' da assegnare al Ministero dell'economia e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  con
priorita' per la figura professionale  di  ingegnere  gestionale  ove
disponibile; 
        ottantaquattro  unita'  da  assegnare  alle   amministrazioni
centrali titolari di  interventi  previsti  nel  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza di cui al comma 1. 
    3. Le unita' di personale destinate alle amministrazioni centrali
di cui  al  comma  1,  titolari  di  interventi  previsti  nel  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, saranno ripartite tra le  predette
amministrazioni nei profili professionali definiti ai sensi dell'art.
7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  e  secondo  quanto
previsto dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato ai sensi del medesimo articolo. 
    4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   Ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    5. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente,
e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai  fini  della
formazione della graduatoria finale di merito di  cui  al  successivo
art. 9. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti che devono essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  dei
termini per la presentazione della domanda di partecipazione  nonche'
al momento dell'assunzione: 
      a) cittadinanza italiana ovvero  cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea. Sono  ammessi  altresi'  i  familiari  di
cittadini italiani o di un altro Stato  membro  dell'Unione  europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato  membro,  ma  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di  lungo  periodo  o  che
siano titolari dello status  di  rifugiato  ovvero  dello  status  di
protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38 del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso  dei  requisiti,
ove compatibili, di cui all'art. 3 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 
      b) eta' non inferiore ai diciotto anni; 
      c) possesso almeno del seguente titolo di studio: laurea. 
      Il titolo sopra citato si intende conseguito presso universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o  da
uno Paese terzo sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,  purche'  il
titolo sia  stato  dichiarato  equivalente  con  provvedimento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della  ricerca,  ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,  ovvero  sia  stata  attivata  la  predetta   procedura   di
equivalenza. Il candidato  e'  ammesso  con  riserva  alle  prove  di
concorso  in  attesa  dell'emanazione  di  tale   provvedimento.   La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso  in  cui  il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad  altri
concorsi. La  modulistica  e  la  documentazione  necessaria  per  la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it 
      d) idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso  si  riferisce.  Tale  requisito   sara'   accertato   prima
dell'assunzione all'impiego; 
      e) godimento dei diritti civili e politici; 
      f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      h) non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      i) per i candidati di sesso maschile,  posizione  regolare  nei
riguardi  degli  obblighi  di  leva  secondo  la  vigente   normativa
italiana; 
    2. A quanti saranno destinati a  ricoprire  i  posti  disponibili
presso la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  il  Ministero
dell'interno sara' richiesto il possesso della cittadinanza  italiana
e della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35,  comma  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Il possesso della condotta incensurabile ai sensi  dell'art.  35,
comma 6, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  sara'
altresi' richiesto a quanti saranno destinati  a  ricoprire  i  posti
disponibili presso il Ministero della giustizia. 
    3. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f), g)  si
applicano solo in quanto compatibili. 
    4.  I  candidati  vengono  ammessi  alle  prove  concorsuali  con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 13,  comma  4,  del
presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  da  ora  in  avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le  competenze
delle commissioni esaminatrici. 
    2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione
RIPAM si avvarra' anche di Formez PA. 
    3. Il concorso sara' espletato in base alla procedura di  seguito
indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi: 
      a) una  prova  selettiva  scritta  distinta  per  i  codici  di
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la  disciplina
dell'art. 6, che si svolgera' esclusivamente mediante  l'utilizzo  di
strumenti  informatici  e  piattaforme  digitali,   anche   in   sedi
decentrate e anche con piu'  sessioni  consecutive  non  contestuali,
assicurando comunque  la  trasparenza  e  l'omogeneita'  delle  prove
somministrate in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti; 
      b) la valutazione dei titoli distinta per i codici di  concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, che verra'  effettuata  con  le
modalita' previste dall'art. 7 solo a seguito dell'espletamento della
prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei
alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese  nella
domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. 
    4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi  a
concorso, redigera'  la  graduatoria  finale  di  merito  sommando  i
punteggi conseguiti nella  prova  scritta  e  nella  valutazione  dei
titoli. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale  di
merito di ciascun profilo professionale di cui al precedente art.  1,
comma 1, in numero pari ai  posti  disponibili,  tenuto  conto  delle
riserve dei  posti,  saranno  nominati  vincitori  e  assegnati  alle
amministrazioni interessate per  l'assunzione  a  tempo  determinato,
secondo quanto previsto dall'art. 10. 
                               Art. 4 
 
       Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. 
          Termini e modalita'. Comunicazioni ai candidati. 
 
    1. Il presente bando sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Sara' altresi' disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
e sul sistema «Step-One 2019» messo a disposizione da Formez PA e sui
siti web istituzionali delle amministrazioni interessate. 
    2. La domanda puo' essere  presentata  per  ciascuno  dei  codici
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1. L'invio della  domanda
deve avvenire unicamente per via telematica,  attraverso  il  sistema
pubblico di identita' digitale (SPID), compilando  l'apposito  modulo
elettronico sul sistema «Step-One  2019»,  raggiungibile  sulla  rete
internet all'indirizzo  «https://ripam.cloud»,  previa  registrazione
del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso
il candidato deve  essere  in  possesso  di  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La  registrazione,  la
compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati
entro le ore 14,00 del 20 settembre 2021. Tale termine e'  perentorio
e  sono  accettate  esclusivamente  e  indifferibilmente  le  domande
inviate prima dello spirare dello stesso. 
    3.  La  data  di  presentazione  on   line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' certificata e  comprovata  da  apposita
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio,
dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo
per la presentazione, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso
alla procedura di candidatura e l'invio del  modulo  elettronico.  Ai
fini della partecipazione al concorso, in  caso  di  piu'  invii,  si
terra' conto unicamente della domanda  inviata  cronologicamente  per
ultima. 
    4. Per la partecipazione al concorso deve  essere  effettuato,  a
pena di esclusione, il versamento della quota  di  partecipazione  di
euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel
suddetto sistema  «Step-One  2019».  Il  versamento  della  quota  di
partecipazione deve essere effettuato entro le ore 13,00 del  termine
di scadenza di cui al comma  2  del  presente  articolo.  Qualora  il
candidato intenda  presentare  domanda  di  partecipazione  per  piu'
codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  il  versamento
della quota di partecipazione  deve  essere  effettuato  per  ciascun
codice. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 
    5.  Nell'apposito  modulo  elettronico  di  presentazione   della
domanda, tenuto  conto  dell'effettivo  possesso  dei  requisiti  che
vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati
devono riportare: 
      a) il cognome, il nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita,  la
cittadinanza e, se cittadini  italiani  nati  all'estero,  il  comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto  l'atto
di nascita; 
      b) il codice fiscale; 
      c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di  codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla  residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento  postale,
nonche' il recapito telefonico e il  recapito  di  posta  elettronica
certificata,  con  l'impegno  di  far  conoscere  tempestivamente  le
eventuali variazioni; 
      d) il godimento dei diritti civili e politici; 
      e) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      f) di non essere stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di  non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a  conoscenza,  fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; 
      h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
      i) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva; 
      j) il possesso del titolo di  studio  di  cui  all'art.  2  del
presente bando, con esplicita indicazione dell'Universita' che lo  ha
rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato; 
      k)  di  procedere,  ove   necessario,   all'attivazione   della
procedura di equivalenza secondo le  modalita'  e  i  tempi  indicati
nell'art. 2 del bando; 
      l)  il  possesso  di  eventuali  titoli  da   sottoporre   alla
valutazione di cui al successivo art. 6; 
      m)  il  possesso  di  eventuali  titoli  preferenziali   o   di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 8 del presente bando; 
      n) l'indicazione dell'eventuale titolarita'  delle  riserve  di
cui all'art. 1 del presente bando e, fermo restando  quanto  previsto
nelle premesse del presente bando, di cui alla legge 12  marzo  1999,
n. 68; 
      o) il profilo/i profili, tra quelli  indicati  all'art.  1  del
presente bando, per cui si intende partecipare. 
    6. I candidati, salvo quanto indicato per chi non  sia  cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno  inoltre
dichiarare esplicitamente di  possedere  tutti  i  requisiti  di  cui
all'art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente  dichiarati
nella  domanda  di  ammissione  al  concorso  non   sono   presi   in
considerazione. 
    7. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, devono altresi' dichiarare di essere  in  possesso  dei
requisiti, ove  compatibili,  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 
    8. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in  apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione  della  propria  necessita'  che  andra'
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita  dichiarazione
resa dalla commissione medico-legale dell'ASL  di  riferimento  o  da
equivalente struttura pubblica. La concessione  e  l'assegnazione  di
ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  a   insindacabile
giudizio  della  commissione   esaminatrice,   sulla   scorta   della
documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno  il  50%  del  tempo
assegnato per la prova. Tutta  la  documentazione  di  supporto  alla
dichiarazione resa dovra' essere inoltrata a mezzo posta  elettronica
all'indirizzo  protocollo@pec.formez.it  entro  e  non  oltre  il  27
settembre  2021,   unitamente   all'apposito   modulo   compilato   e
sottoscritto che si rendera' automaticamente disponibile  on  line  e
con  il  quale  si  autorizza  Formez  PA  al  trattamento  dei  dati
sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non  consentira'
a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    9.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al  punto  precedente,
che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili   e/o   tempi
aggiuntivi devono essere documentate con certificazione  medica,  che
e'  valutata  dalla  competente  commissione  esaminatrice   la   cui
decisione, sulla scorta  della  documentazione  sanitaria  rilasciata
dall'azienda  sanitaria  che  consenta  di  quantificare   il   tempo
aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. 
    10. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, si riserva
di  effettuare  controlli  a   campione   sulla   veridicita'   delle
dichiarazioni rese dal candidato all'atto della candidatura  mediante
il sistema «Step-One 2019». Qualora il controllo accerti la  falsita'
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara'  escluso  dalla
selezione, ferme restando le sanzioni penali  previste  dall'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi  del  procedimento
selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della  regolarita',
ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 
    12. La Commissione RIPAM e Formez PA  non  sono  responsabili  in
caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni
inviate al candidato quando  cio'  sia  dipendente  da  dichiarazioni
inesatte o incomplete rese dal candidato circa il  proprio  recapito,
oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  del
predetto recapito rispetto a quello indicato nella  domanda,  nonche'
da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito  o
forza maggiore. 
    13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate  o
inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando di concorso. 
    14. Per le richieste di assistenza  di  tipo  informatico  legate
alla procedura di iscrizione on-line i candidati  devono  utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito  modulo  di
assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019».  Per
altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva  i  candidati
devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli
appositi moduli di assistenza presenti nelle  diverse  sezioni  della
procedura di registrazione o di  candidatura  del  sistema  «Step-One
2019». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza
previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle  richieste
inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le  richieste
pervenute in  modalita'  differenti  da  quelle  sopra  indicate  non
possono essere prese in considerazione. 
    15. Ogni  comunicazione  concernente  il  concorso,  compreso  il
calendario della prova scritta e il  relativo  esito,  e'  effettuata
attraverso il sistema «Step-One 2019». Data e  luogo  di  svolgimento
della prova scritta sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019»
con accesso da remoto  attraverso  l'identificazione  del  candidato,
almeno dieci giorni prima della data  stabilita  per  lo  svolgimento
della stessa. 
                               Art. 5 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
    1. La Commissione RIPAM nomina le commissioni  esaminatrici,  per
ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1,  sulla  base
dei criteri previsti dal decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994,  n.  487  e  successive  modificazioni.  La  commissione
esaminatrice e' competente per l'espletamento di tutte  le  fasi  del
concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di  merito.
Alle  commissioni  esaminatrici  possono  essere   aggregati   membri
aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua  inglese  e
delle competenze informatiche. 
    2. Secondo quanto disposto dall'art.  249  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, la Commissione esaminatrice, allorquando non  sia
richiesta la presenza fisica dell'organo collegiale, puo' svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
    3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art.  7,  la
Commissione RIPAM puo' nominare appositi comitati di vigilanza. 
                               Art. 6 
 
                            Prova scritta 
 
    1. La prova scritta, distinta per i codici  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma  1,  consistera'  in  un  test  di  quaranta
quesiti a risposta multipla da risolvere in sessanta minuti,  con  un
punteggio massimo attribuibile di trenta punti. 
    2. La prova si intende superata  se  e'  raggiunto  il  punteggio
minimo di 21/30 ed e' volta a verificare la conoscenza delle seguenti
materie: 
      A. Profilo professionale economico (Codice ECO): 
        diritto  comunitario,  norme  costitutive  e   organizzazione
dell'Unione europea; 
        regole   finanziarie   applicabili   al   bilancio   generale
dell'Unione europea, finanziamenti  dell'Unione  europea  a  gestione
diretta e concorrente; 
        nozioni di contabilita' dello Stato e degli enti pubblici; 
        nozioni   di   diritto   amministrativo,   con    particolare
riferimento alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei
dipendenti pubblici; 
        nozioni di economia pubblica; 
        lingua inglese. 
      B. Profilo professionale giuridico (Codice GIURI) 
        diritto  comunitario,  norme  costitutive  e   organizzazione
dell'Unione europea; 
        regole   finanziarie   applicabili   al   bilancio   generale
dell'Unione europea, finanziamenti  dell'Unione  europea  a  gestione
diretta e concorrente; 
        nozioni di contabilita' dello Stato e degli enti pubblici; 
        nozioni   di   diritto   amministrativo,   con    particolare
riferimento alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei
dipendenti pubblici; 
        nozioni di diritto civile,  con  esclusivo  riferimento  alla
responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale; 
        lingua inglese. 
      C. Profilo professionale statistico-matematico (Codice STAT) 
        statistica, metodi statistici per l'analisi dei dati; 
        matematica e scienze matematiche applicate; 
        nozioni di diritto dell'Unione europea; 
        nozioni di contabilita' dello Stato e degli enti pubblici; 
        nozioni di diritto amministrativo; 
        lingua inglese. 
      D.   Profilo   informatico,   ingegneristico,    ingegneristico
gestionale (Codice INF/ING) 
        informatica; 
        metodologie e strumenti di project management; 
        nozioni di diritto comunitario; 
        nozioni di contabilita' dello Stato e degli enti pubblici; 
        nozioni   di   diritto   amministrativo,   con    particolare
riferimento al codice dell'amministrazione digitale; 
        lingua inglese. 
    A ciascuna risposta sara' attribuito il seguente punteggio: 
      risposta esatta: +0,75 punti; 
      mancata risposta: 0 punti; 
      risposta errata: -0,2 punti. 
    3. La prova si svolgera' esclusivamente  mediante  l'utilizzo  di
strumenti  informatici  e  piattaforme  digitali,   anche   in   sedi
decentrate  e  con  piu'  sessioni   consecutive   non   contestuali,
assicurando comunque  la  trasparenza  e  l'omogeneita'  delle  prove
somministrate in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti. Ogni comunicazione  concernente  la  prova,
compreso il calendario e il relativo esito, e' effettuata  attraverso
il  predetto  sistema  «Step-One  2019».  La  data  e  il  luogo   di
svolgimento della prova, nonche' le misure per la tutela della salute
pubblica  a  fronte  della  situazione  epidemiologica,   sono   resi
disponibili sul sistema «Step-One 2019»  almeno  dieci  giorni  prima
della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 
    4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    5. I candidati regolarmente iscritti  on-line,  che  non  abbiano
avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e  siano  in  regola
con il versamento  della  quota  di  partecipazione,  sono  tenuti  a
presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel  giorno  e
nell'ora indicati sul sistema «Step-One  2019»,  nel  pieno  rispetto
delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio
da COVID-19. I candidati devono presentarsi con un  valido  documento
di riconoscimento, il codice fiscale e  la  ricevuta  rilasciata  dal
sistema informatico  al  momento  della  compilazione  on-line  della
domanda. 
    6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella  data  e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, nonche' la violazione delle  misure  per  la  tutela  della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica  di  cui  al
comma 3, comporta l'esclusione dal concorso. 
    7. Eventuali indicazioni specifiche in  ordine  alla  prova  sono
definite dalla commissione esaminatrice e  comunicate  attraverso  il
sistema «Step-One 2019». 
    8. I candidati ammessi a  sostenere  la  prova  scritta  hanno  a
disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine  del  tempo
previsto  per  la  prova,  il  sistema  interrompe  la  procedura  ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato  fino  a
quel momento. Fino  all'acquisizione  definitiva  il  candidato  puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da  parte
delle commissioni avviene con modalita'  che  assicurano  l'anonimato
del candidato,  utilizzando  strumenti  digitali.  Al  termine  delle
operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del  punteggio
conseguito  e  l'esito  della  prova  e'  reso  disponibile  mediante
pubblicazione sul sistema «Step-One 2019». 
    9. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede
di  esame  carta  da  scrivere,  pubblicazioni,  raccolte  normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o
altri dispositivi mobili idonei alla  memorizzazione  o  trasmissione
dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni  la  commissione
esaminatrice o  il  comitato  di  vigilanza,  ove  presente,  dispone
l'immediata esclusione dal concorso. 
                               Art. 7 
 
 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 
 
    1. La valutazione dei titoli  e'  effettuata  anche  mediante  il
ricorso a piattaforme digitali dalla commissione esaminatrice dopo lo
svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati  che
hanno superato la stessa. 
    2. Tutti i titoli di cui il  candidato  richiede  la  valutazione
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di cui al presente bando. 
    3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli  completi  di
tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 
    4. Ai titoli di studio e ai titoli per le  competenze  in  lingua
inglese e' attribuito un valore massimo complessivo  di  dieci  punti
sulla base dei seguenti criteri: 
      1,5  punti  per  votazione  da  centosette  a   centodieci   su
centodieci con riferimento al voto di laurea relativo  al  titolo  di
studio conseguito con miglior profitto nell'ambito  di  quelli  utili
per l'ammissione al concorso; 
      ulteriori 0,5 punti in caso di votazione  con  lode  conseguita
per il titolo di cui al punto precedente; 
      0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il
naturale  proseguimento  della  laurea   triennale   indicata   quale
requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea  a  ciclo
unico; 
      0,5 punti per ogni  laurea  ulteriore  rispetto  al  titolo  di
studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione  di  quelle
propedeutiche alla laurea  specialistica  o  laurea  magistrale  gia'
dichiarata; 
      1 punto per ogni diploma  di  laurea,  laurea  specialistica  o
laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio  utile  per
l'ammissione al concorso; 
      0,5 punti per ogni master di primo livello; 
      1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 
      2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 
      2 punti per ogni diploma di specializzazione. 
    5. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente  art.
7, la commissione esaminatrice stilera', per ciascun codice  concorso
di cui all'art. 1, comma 1, la relativa graduatoria finale di merito,
sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun  candidato
nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli. 
    6. La graduatoria finale di merito, per ciascuno dei  profili  di
cui al precedente art. 1, sara' espressa in quarantesimi. 
    7. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM. 
                               Art. 8 
 
                       Preferenze e precedenze 
 
    1. A parita' di merito, ai sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani di caduti per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      j)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      p)  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      q) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s) gli invalidi e i mutilati civili; 
      t) i militari volontari  delle  forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) avere svolto, con esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b) limitatamente ai posti per  il  Ministero  della  giustizia,
aver  svolto,  con  esito  positivo,  lo  stage  presso  gli   uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 73,  comma  14,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
      c) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio  per  il  processo,  cosi'   come   indicato   dall'art.
16-octies, comma 1-quinques, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114. 
    3. A parita' di merito e di  titoli  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    4. Se a conclusione delle operazioni di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    5. I predetti  titoli  devono  essere  posseduti  al  termine  di
scadenza per la presentazione della domanda ed  essere  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 
    6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova  scritta  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
preferenza elencati nel  presente  articolo,  avendoli  espressamente
dichiarati  nella  domanda  di  ammissione  al  concorso,  deve   far
pervenire  a  mezzo  posta  elettronica   certificata   all'indirizzo
protocollo@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
                               Art. 9 
 
    Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito 
               e comunicazione dell'esito del concorso 
 
    1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun  codice  concorso
di cui  all'art.  1,  saranno  validate  dalla  Commissione  RIPAM  e
trasmesse alle amministrazioni interessate. 
    2.  L'avviso  relativo   alla   avvenuta   validazione   e   alla
pubblicazione della predetta graduatoria sara'  pubblicato  sul  sito
http://riqualificazione.formez.it e nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso  effettuata
mediante    pubblicazione    di    specifici    avvisi    su     sito
http://riqualificazione.formez.it    nonche'    sui    siti     delle
amministrazioni  interessate.  Tale  pubblicazione  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    4. Mediante tale avviso saranno rese note le modalita' di  scelta
delle amministrazioni e delle sedi per i diversi contingenti messi  a
concorso con il presente bando, fermo restando  quanto  previsto  dal
successivo art. 10. 
                               Art. 10 
 
        Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio 
 
    1. I candidati vincitori per ciascun codice concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, a cui e'  data  comunicazione  dell'esito
del concorso, sono assegnati  alle  amministrazioni  di  destinazione
scelte sulla base  delle  preferenze  espresse  secondo  l'ordine  di
graduatoria, fermo restando  il  possesso  dei  requisiti  prescritti
dall'art. 2 del presente bando. 
    2. Gli ingegneri gestionali, ove  collocati  in  posizione  utile
nella   graduatoria   finale   di   merito   del   relativo   profilo
professionale,  saranno  prioritariamente  assegnati   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   ragioneria
generale dello Stato, sulla base delle  preferenze  espresse  secondo
l'ordine di graduatoria, fermo restando  il  possesso  dei  requisiti
prescritti dall'art. 2 del presente bando. 
    3. La scelta  di  cui  al  comma  e'  manifestata  attraverso  le
modalita' che saranno indicate con successivo  avviso  sul  sito  del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei      ministri      www.funzionepubblica.gov.it      sul      sito
http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019». 
    4. Il rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  e'  instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. 
                               Art. 11 
 
                          Accesso agli atti 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge. 
    2.  Ai  candidati  che  sosterranno  la   prova   scritta   sara'
consentito, mediante l'apposito  sistema  telematico  «atti  on-line»
disponibile  sul  sito  http://riqualificazione.formez.it  e   previa
attribuzione  di  password  personale  riservata,  accedere  per  via
telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. 
    3. Con la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla
presente procedura, il candidato dichiara di essere  consapevole  che
eventuali richieste di accesso agli atti da  parte  dei  partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai  titolari  di  tutti
gli atti oggetto  delle  richieste  e  facenti  parte  del  fascicolo
concorsuale del candidato. A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima. 
    4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti  non
consultabili on line con le proprie  credenziali,  i  candidati  sono
tenuti a versare la quota  prevista  dal  suddetto  «Regolamento  per
l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez  PA  e  a  quelli
oggetto     di     pubblicazione»      disponibile      sul      sito
http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi  previste.
All'atto del versamento occorre indicare  la  causale  «accesso  agli
atti concorso 500 PNRR - art. 7, comma 1,  decreto-legge  n.  80  del
2021». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve  essere  esibita  al
momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma  per  la
visione e riproduzione degli atti richiesti. 
    5. Il responsabile unico del procedimento  e'  l'Area  produzione
preposta alle attivita' RIPAM. 
                               Art. 12 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1.  I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura  di  selezione  saranno  trattati  esclusivamente  per   le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e  per  le
successive   attivita'   inerenti   all'eventuale   procedimento   di
assunzione, nel rispetto della normativa specifica. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel  rispetto  degli  obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo  necessario  connesso
alla gestione della  procedura  selettiva  e  delle  graduatorie,  in
archivi  informatici/cartacei  per  i   necessari   adempimenti   che
competono alla Commissione RIPAM,  alle  commissioni  esaminatrici  e
alle amministrazioni destinatarie del presente bando di  concorso  in
ordine alle procedure selettive e assunzionali, nonche' per adempiere
a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla  normativa
comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati  e'  obbligatorio  e  il  rifiuto  di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione,  nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in questione saranno trattati,  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i  dati
si riferiscono. 
    5.  Il  titolare   del   trattamento   dei   dati   e'   ciascuna
amministrazione destinataria del presente bando  di  concorso,  nella
persona  del  direttore  generale  del  personale  pro  tempore.   Il
responsabile  del  trattamento  e'  Formez  PA,  con  sede  legale  e
amministrativa in viale Marx, n. 15 - 00137  Roma  e,  per  esso,  il
dirigente dell'Area obiettivo RIPAM. Incaricati del trattamento  sono
le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez
PA nell'ambito della procedura medesima. 
    6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di  legge
o di regolamento ovvero dal presente bando. 
    7. I dati personali potranno essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione  dei
dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti  in
esito alla selezione  verra'  diffusa  mediante  pubblicazione  nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza   e   non   eccedenza,   attraverso   il   sito   internet
http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti istituzionali
delle amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo. 
    8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei  limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli  articoli
15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri  dati  personali,  la
rettifica  o  la  cancellazione  dei   dati,   la   limitazione   del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al  trattamento.
L'interessato potra', altresi', esercitare  il  diritto  di  proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. 
                               Art. 13 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando  non  si
applica - tenuto conto della  specialita'  della  procedura  e  della
necessita'  della  uniformita'   della   stessa   -   la   disciplina
regolamentare  in   materia   di   concorsi   delle   amministrazioni
destinatarie del presente bando. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    4. Resta ferma la facolta' della Commissione  RIPAM  di  disporre
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima procedura concorsuale. 
      Roma, 9 agosto 2021 
 
             p. Il Dipartimento della funzione pubblica 
                                Fiori 
 
            p. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
                              Castaldi 
 
                    p. Il Ministero dell'interno 
                               Nicolo' 
 
Tabella A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico