Concorso per 1 funzionario amministrativo (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso-Riapertura

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso-Riapertura
Tipologia Contratto
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 60 del 30-07-2021
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RETTIFICA Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre' posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrar ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-07-2021
Data Scadenza bando 29-08-2021
Condividi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RETTIFICA

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre' posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni.

 
                        LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e  in  particolare
l'art. 247; 
    Visto il decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
    Visto,  in  particolare,  l'art.  10,   comma   1,   del   citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n.  76,  che  dispone  che,  al  fine  di
ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni  di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 prevedono, anche  in  deroga  alla  disciplina  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,  n.
272 e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le modalita' semplificate di
svolgimento  delle  prove  previste  dalla   medesima   disposizione,
assicurandone comunque il profilo comparativo, tra  cui,  secondo  la
lettera  b),  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e  digitali  e,
facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza  della  prova
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; 
    Visto,  in  particolare,  l'art.  10,   comma   2,   del   citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo  cui  le  amministrazioni,
nel  limite  delle  pertinenti  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, possono prevedere, in ragione del  numero  di  partecipanti,
l'utilizzo di sedi decentrate con  le  modalita'  previste  dall'art.
247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e
in ogni caso fino al permanere dello stato  di  emergenza  deliberato
dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe,
la  non  contestualita',  assicurando  comunque  la   trasparenza   e
l'omogeneita' delle prove  somministrate  in  modo  da  garantire  il
medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti; 
    Visto,  in  particolare,  l'art.  10,   comma   3,   del   citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui tra l'altro,  fino  al
permanere dello stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi
sono pubblicati alla data di entrata in vigore del  medesimo  decreto
le amministrazioni prevedono, qualora non  sia  stata  svolta  alcuna
attivita', l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali  di  cui
al comma 1, lettera b), nonche' le eventuali misure di cui  al  comma
2, nel limite delle pertinenti  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non  sia  stata  svolta
alcuna attivita', possono prevedere la fase di valutazione dei titoli
di cui al comma 1, lettera c), dandone  tempestiva  comunicazione  ai
partecipanti nelle medesime forme  di  pubblicita'  adottate  per  il
bando e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini
di partecipazione, nonche', per le procedure relative al reclutamento
di personale non  dirigenziale,  l'espletamento  di  una  sola  prova
scritta e di una eventuale prova orale; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata  nella
riunione del 22 luglio 2021 con la quale e'  prorogato,  fino  al  31
dicembre 2021, lo stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili; 
    Visto il decreto-legge 23  luglio  2021,  n.  105,  in  corso  di
conversione; 
    Viste  le  misure  in  materia  di  contrasto   alla   diffusione
dell'epidemia da COVID19; 
    Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per  la
copertura di n. 2.133 posti di personale non  dirigenziale,  a  tempo
pieno  e  indeterminato,  da  inquadrare  nell'Area  III,   posizione
retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli  equiparati,
nel profilo di  funzionario  amministrativo,  nei  ruoli  di  diverse
amministrazioni (Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020); 
    Considerato   che   relativamente   alla    predetta    procedura
concorsuale, il cui bando e' stato pubblicato prima  dell'entrata  in
vigore del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non e' stata  svolta
alcuna attivita' selettiva; 
    Considerata  l'esigenza   rappresentata   dalle   amministrazioni
interessate di procedere alla modifica del  bando  di  concorso  alla
luce  delle  disposizioni  introdotte  dal   citato   art.   10   del
decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  per  una  piena  adesione  alle
massime misure di semplificazione ivi previste; 
    Considerate le note  prot.  n.  21686  del  21  maggio2021  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, prot. n. 32788 del  12  maggio
2021 del Ministero dell'interno, prot. n. 61335 del 21  maggio  2021,
come integrata da successiva comunicazione del 26  luglio  2021,  del
Ministero dell'economia e delle finanze, prot. DFP n.  33547  del  14
maggio 2021 del Ministero dello sviluppo economico, prot. n.  0224480
del 14 maggio 2021 del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, prot. n. 15099 del 12 maggio 2021  del  Ministero  della
cultura, nota prot. n.  8008  del  12  maggio  2021  dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, prot. n. 28519 del 14 maggio 2021  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; 
    Considerata la necessita' di incrementare il numero delle  unita'
di   personale   da   reclutare,   come   richiesto   dalle    citate
amministrazioni  con  le  predette  note,  a  fronte  del  fabbisogno
rilevato successivamente alla pubblicazione del bando e dell'esigenza
di  rafforzare  la  capacita'  amministrativa  delle  amministrazioni
titolari di interventi previsti nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza; 
    Considerata  la  necessita'  di  assicurare  la  celerita'  della
procedura concorsuale, garantendo comunque il profilo  comparativo  e
la parita' tra i partecipanti, mediante lo svolgimento di  una  prova
selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7 del bando, e  la
valutazione dei titoli, con le modalita'  previste  dall'art.  9  del
bando; 
    Tenuto conto, altresi', della necessita' di garantire  la  tutela
della  salute  pubblica  nell'attuale  situazione  epidemiologica  da
COVID19; 
    Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del bando secondo cui  il
concorso si articola attraverso una prova  preselettiva,  secondo  la
disciplina dell'art. 6, ai fini dell'ammissione alla  prova  scritta,
che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei
candidati  che  abbiano  presentato  domanda  di  partecipazione  sia
superiore a due volte il numero dei posti messi a concorso; una prova
selettiva scritta, secondo  la  disciplina  dell'art.  7;  una  prova
selettiva orale, secondo la disciplina dell'art.  8;  la  valutazione
dei titoli, con le modalita' previste dall'art. 9; 
    Considerato che il protocollo per  lo  svolgimento  dei  concorsi
pubblici adottato dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri il 15 aprile 2021, validato dal
Comitato tecnico  scientifico  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e
successive modificazioni, prevede che le prove selettive in  presenza
abbiano una  durata  massima  di sessanta  minuti  e  che,  pertanto,
risulta opportuno ridurre il numero dei quesiti della prova  scritta,
rideterminando  i  relativi  punteggi  secondo  la  proporzione  gia'
prevista dal bando; 
    Considerato che,  a  fronte  dell'applicazione  delle  misure  di
semplificazione di cui all'art. 10, comma  3,  del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76, e' opportuno prevedere che alcune  delle  materie
della prova  preselettiva  e  della  prova  orale  siano  oggetto  di
valutazione nell'ambito della prova scritta; 
    Considerata la necessita' di modificare gli articoli 1, 3, 4,  5,
6, 7, 8, 9, 10 del predetto  bando  di  concorso  anche  al  fine  di
adottare le misure di semplificazione previste dall'art. 10, comma 3,
del decreto-legge 1' aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dandone  tempestiva  comunicazione
ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicita' adottate  per  il
bando e a riaprendo i termini per la presentazione delle  domande  di
partecipazione al concorso; 
    Tenuto conto degli esiti  delle  comunicazioni  di  cui  all'art.
34bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                         Modifica del bando 
 
    1. Il bando di concorso pubblico, per titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento di complessive duemilacentotrentatre unita' di personale
non dirigenziale,  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  da  inquadrare
nell'Area  III,  posizione  retributiva/fascia  retributiva   F1,   o
categorie  o  livelli  equiparati,   nel   profilo   di   funzionario
amministrativo,  nei  ruoli  di  diverse  amministrazioni   (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» n. 50 del 30 giugno 2020) e' modificato come segue: 
      a) il numero complessivo dei posti messi a concorso e'  elevato
da duemilacentotrentatre a duemilasettecentotrentasei. 
      b) la procedura concorsuale prevista dal bando e' modificata ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del decretolegge 1' aprile 2021, n.  44,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  come
segue: 
        b 1) la prova preselettiva di cui all'art.  6  del  bando  e'
soppressa; 
        b2) la prova selettiva scritta di cui all'art. 7  del  bando,
cosi'  come  modificato  dal  presente   provvedimento,   e'   svolta
esclusivamente  mediante  l'utilizzo  di  strumenti   informatici   e
digitali  anche  in  sedi  decentrate  e  anche  con  piu'   sessioni
consecutive non contestuali, assicurando comunque  la  trasparenza  e
l'omogeneita' delle prove  somministrate  in  modo  da  garantire  il
medesimo grado di selettivita' tra tutti  i  partecipanti.  La  prova
selettiva scritta e' altresi' volta a verificare la capacita'  logico
deduttiva e  di  ragionamento  criticoverbale,  la  conoscenza  della
lingua  inglese  al  fine  di  accertare  il  livello  di  competenze
linguistiche di livello B 1 del quadro comune europeo di  riferimento
per le lingue, nonche' la conoscenza delle tecnologie informatiche  e
le competenze digitali  volte  a  favorire  processi  di  innovazione
amministrativa  e   di   trasformazione   digitale   della   pubblica
amministrazione; 
        b3) la prova selettiva orale prevista dall'art. 8  del  bando
e' soppressa; 
        b4) la fase di valutazione dei titoli e'  svolta  secondo  la
disciplina dell'art. 9 del bando, cosi' come modificato dal  presente
provvedimento. 
    2.  Per  effetto  delle   nuove   denominazioni   dei   Ministeri
destinatari, ovunque occorrano, le parole: 
      a) «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare»sono  sostituite  dalle  parole  «Ministero  della   transizione
ecologica»; 
      b)  «Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti»sono
sostituite dalle parole «Ministero delle infrastrutture  e  mobilita'
sostenibili»; 
      c) «Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo» sono sostituite dalle parole «Ministero della cultura». 
    3. Per effetto di quanto previsto dal comma 1,  lettera  a),  del
presente  provvedimento,  all'art.  1,  comma  1,   del   bando,   la
ripartizione dei posti messi a  concorso,  elencata  dopo  le  parole
«secondo la seguente ripartizione:», e' cosi' sostituita: 
      «ventiquattro  unita'  da  inquadrare,  con   il   profilo   di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli
dell'avvocatura  generale  dello  Stato;  centoventitre   unita'   di
categoria A  -  F1,  con  il  profilo  professionale  di  specialista
giuridico legale finanziario, di cui: 
        centodieci unita' da inquadrare nel  ruolo  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui cinque posti  riservati  ai  sensi
dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
        tredici  unita'  da  inquadrare  nel  ruolo  speciale   della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
        cinquecentocinquanta unita' da inquadrare, con il profilo  di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli
del Ministero dell'interno; 
        quarantotto  unita'  da  inquadrare,  con   il   profilo   di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  nei  ruoli
del Ministero della difesa; 
        quattrocentodieci unita' da inquadrare,  con  il  profilo  di
collaboratore amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli
del Ministero dell'economia e delle finanze; 
        duecentonovanta unita'  da  inquadrare,  con  il  profilo  di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III -- F1 dei  ruoli
del Ministero dello sviluppo economico; 
        settanta unita' da inquadrare, con il profilo di  funzionario
amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, di  cui  sei  posti
riservati ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
        sessantasette  unita'  da  inquadrare,  con  il  profilo   di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli
del Ministero della transizione ecologica; 
        duecentodieci  unita'  da  inquadrare,  con  il  profilo   di
funzionario amministrativo-contabile, nell'area funzionale III  -  F1
dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e mobilita' sostenibili; 
        novantadue  unita'  da  inquadrare,   con   il   profilo   di
funzionario  area  amministrativa  giuridico  contenzioso,  nell'area
funzionale III - F1 dei  ruoli  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
        centocinquantanove unita' da inquadrare, con  il  profilo  di
funzionario   amministrativo,   giuridico,    contabile,    nell'area
funzionale III- F1 dei ruoli del Ministero dell'istruzione; 
        ventidue unita' da inquadrare, con il profilo di  funzionario
amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III  -  F1
dei ruoli del Ministero dell'universita' e della ricerca; 
        trecento unita' da inquadrare, con il profilo di  funzionario
amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero
della cultura; 
        diciannove  unita'  da  inquadrare,   con   il   profilo   di
funzionario giuridico di amministrazione, nell'area funzionale III  -
F1 dei ruoli del Ministero della salute; 
        trecento unita' da inquadrare, con il profilo di  funzionario
amministrativo, giuridico-contenzioso, nell'area funzionale III -  F1
dei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro; 
        quarantacinque  unita'  da  inquadrare,  con  il  profilo  di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; 
        cinque unita' da inquadrare nei ruoli dell'Istituto superiore
per la  protezione  e  la  ricerca  ambientale,  con  il  profilo  di
funzionario amministrativo - V livello; 
        due unita' da  inquadrare,  con  il  profilo  di  funzionario
amministrativo - F1, nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale.». 
    4. Per effetto di quanto previsto dal comma 1,  lettera  b),  del
presente provvedimento: 
      a) all'art. 3, comma 2, la lettera a) del bando e' soppressa; 
      b) all'art.  3,  comma  2,  lettera  b)  del  bando  le  parole
«riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di
cui alla precedente lettera a)»sono soppresse; 
      c) all'art. 3, comma 2, la lettera c) del bando e' soppressa; 
      d) all'art. 3, comma 2, del bando l'alinea  «Le  prove  di  cui
alle precedenti lettere a) e b) si svolgono presso sedi decentrate ed
esclusivamente mediante il supporto di strumentazione informatica.»e'
sostituito dal seguente periodo: «La prova  di  cui  alla  precedente
lettera b) si svolge esclusivamente mediante l'utilizzo di  strumenti
informatici e digitali, anche in sedi decentrate  e  anche  con  piu'
sessioni  consecutive  non  contestuali,  assicurando   comunque   la
trasparenza e l'omogeneita' delle  prove  somministrate  in  modo  da
garantire  il  medesimo   grado   di   selettivita'   tra   tutti   i
partecipanti.»; 
      e) all'art. 3, comma 2, del bando l'alinea  «La  prova  di  cui
alla precedente lettera c) puo'  essere  svolta  in  videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque  l'adozione  di  soluzioni  tecniche   che   assicurino   la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la  sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro   tracciabilita';»e'
soppresso; 
      f) all'art. 3, comma 2, lettera d) del bando le parole «solo  a
seguito dell'espletamento della  prova  orale»sono  sostituite  dalle
seguenti: «solo a seguito dell'espletamento della prova scritta»; 
      g) all'art. 3, comma 2,  del  bando  l'alinea  «La  commissione
esaminatrice redige  la  graduatoria  finale  di  merito  sommando  i
punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova  orale  e  nella
valutazione dei titoli, fermo restando quanto  previsto  dall'art.  9
comma  4.»e'  sostituito  dal  seguente  periodo:   «La   commissione
esaminatrice redige  la  graduatoria  finale  di  merito  sommando  i
punteggi conseguiti nella  prova  scritta  e  nella  valutazione  dei
titoli, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 comma 4.»; 
      h) all'art. 4, comma 6, del bando la lettera o) e' soppressa; 
      i)  all'art.  4,  comma  9,  del  bando   il   periodo   «Detta
dichiarazione deve contenere esplicito riferimento  alle  limitazioni
che l'handicap determina in funzione delle procedure  preselettive  e
selettive.»e' sostituito  dal  seguente:  «Detta  dichiarazione  deve
contenere  esplicito  riferimento  alle  limitazioni  che  l'handicap
determina in funzione della procedura selettiva.»; 
      j) all'art. 4 del bando, il comma 12 e' cosi'  sostituito:  «La
mancata esclusione dal procedimento  selettivo  non  costituisce,  in
ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della
domanda di partecipazione al concorso.»; 
      k) all'art. 4 del bando, il comma 16 e' cosi' sostituito: «Ogni
comunicazione concernente il concorso, compreso il  calendario  della
prova scritta e  del  relativo  esito  e'  effettuata  attraverso  il
predetto sistema «Step-One 2019». Data e luogo di  svolgimento  della
prova sono resi disponibili sul predetto sistema «Step-One 2019»  con
accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato,  almeno
dieci giorni prima della data  stabilita  per  lo  svolgimento  della
stessa.»; 
      l) all'art. 5 del bando, il comma 1 e'  cosi'  sostituito:  «La
Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice per la procedura
concorsuale di cui all'art. 1, sulla base dei  criteri  previsti  dal
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modificazioni. La commissione esaminatrice  e'  competente
per l'espletamento degli adempimenti previsti  dal  predetto  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' per la
fase del concorso di cui al successivo art. 7 e  per  la  valutazione
dei  titoli  ai  sensi  del  successivo  art.  9.  Alla   commissione
esaminatrice sono aggregati i  membri  aggiunti  per  la  valutazione
della   conoscenza   della   lingua   straniera,   delle   competenze
informatiche e delle competenze attitudinali.»; 
      m) l'art. 6  del  bando,  recante  la  disciplina  della  prova
preselettiva, e' soppresso; e' altresi'  soppresso  ogni  riferimento
all'art. 6, ovunque occorra; 
      n) all'art. 7 del bando il comma 1  e'  cosi'  sostituito:  «La
fase selettiva scritta consiste nella risoluzione di quaranta quesiti
a risposta multipla e si articola come segue: 
        a) una parte composta da trentadue quesiti volta a verificare
le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: 
          diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi  compreso  il
sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea;  diritto
amministrativo, con particolare riferimento al codice  dei  contratti
pubblici e alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilita'  dei
pubblici dipendenti; reati contro la pubblica amministrazione); 
          diritto   civile,   con    esclusivo    riferimento    alla
responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale; 
          organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni; 
          contabilita' di Stato; 
          elementi di economia pubblica. 
    I predetti quesiti sono altresi' volti a verificare la  capacita'
logico-deduttiva e di  ragionamento  critico-verbale,  la  conoscenza
della lingua inglese al fine di accertare il  livello  di  competenze
linguistiche di livello B1 del quadro comune europeo  di  riferimento
per le lingue, nonche' la conoscenza delle tecnologie informatiche  e
le competenze digitali  volte  a  favorire  processi  di  innovazione
amministrativa  e   di   trasformazione   digitale   della   pubblica
amministrazione.  A  ciascuna  risposta  e'  attribuito  il  seguente
punteggio: 
      risposta esatta: +0,75 punti; 
      mancata risposta: 0 punti; 
      risposta errata: -0,25 punti. 
        b) una parte composta da otto quesiti situazionali relativi a
problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito  degli
studi  sul  comportamento  organizzativo.  I  quesiti   descriveranno
situazioni  concrete  di  lavoro,  rispetto  alle  quali  si  intende
valutare la capacita' di giudizio dei candidati,  chiedendo  loro  di
decidere, tra alternative predefinite di  possibili  corsi  d'azione,
quale ritengano piu' adeguata. 
    A ciascuna risposta e' attribuito  in  funzione  del  livello  di
efficacia il seguente punteggio: 
      risposta piu' efficace: +0,75 punti; 
      risposta neutra: +0,375 punti; 
      risposta meno efficace: 0 punti.» 
        o) all'art. 7, comma 3, del bando, il primo periodo e'  cosi'
sostituito:   «La   prova   si   svolge    esclusivamente    mediante
strumentazione informatica e  piattaforme  digitali,  anche  in  sedi
decentrate e anche con piu'  sessioni  consecutive  non  contestuali,
assicurando comunque  la  trasparenza  e  l'omogeneita'  delle  prove
somministrate in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti.»; 
        p) all'art. 7 del bando, il comma 5 e' cosi'  sostituito:  «I
candidati regolarmente  iscritti  on  line,  che  non  abbiano  avuto
comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola  con  il
versamento della quota di partecipazione, sono tenuti  a  presentarsi
per sostenere la prova scritta nella  sede,  nel  giorno  e  nell'ora
indicati sul sistema «Step-One 2019», nel pieno rispetto delle misure
di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.
I  candidati  devono  presentarsi  con   un   valido   documento   di
riconoscimento, il  codice  fiscale  e  la  ricevuta  rilasciata  dal
sistema informatico al  momento  della  compilazione  on  line  della
domanda.»; 
        q) all'art. 7 del bando, il comma 8 e' cosi'  sostituito:  «I
candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno  a  disposizione
strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo  previsto  per
la  prova,  il  sistema  interrompe  la   procedura   ed   acquisisce
definitivamente  le  risposte  fornite  dal  candidato  fino  a  quel
momento.  Fino  all'acquisizione   definitiva   il   candidato   puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da  parte
delle commissioni avviene con modalita'  che  assicurano  l'anonimato
del candidato,  utilizzando  strumenti  digitali.  Al  termine  delle
operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del  punteggio
conseguito  e  l'esito  della  prova  e'  reso  disponibile  mediante
pubblicazione sul sistema «Step-One 2019».»; 
        r) all'art. 7 del bando, il comma 9 e' soppresso; 
        s) l'art. 8 del bando,  recante  la  disciplina  della  prova
orale,  e'  soppresso  ed  e'  altresi'  soppresso  ogni  riferimento
all'art. 8, ovunque occorra; 
        t) all'art. 9 del bando il comma 1 e' cosi'  sostituito:  «La
valutazione dei  titoli  e'  effettuata,  anche  mediante  ricorso  a
piattaforme  digitali,  dalla  commissione   esaminatrice   dopo   lo
svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati  che
hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale non
sono presi in considerazione.»; 
        u) all'art. 9, comma 7, del bando le parole  «,  nella  prova
orale» sono soppresse; 
        v) all'art. 10, comma 6, del bando le parole «decorrenti  dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito  positivo,»sono  sostituite  dalle  seguenti:  «decorrenti  dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova  scritta  con
esito positivo,». 
                               Art. 2 
 
      Riapertura dei termini per la presentazione delle domande 
 
    1. Per effetto di quanto stabilito all'art. 1,  sono  riaperti  i
termini per la partecipazione al concorso  pubblico,  per  titoli  ed
esami,  per  il  reclutamento  di  duemilacentotrentatre  unita'   di
personale  non  dirigenziale,  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  da
inquadrare nell'Area III,  posizione  retributiva/fascia  retributiva
F1, o categorie o livelli  equiparati,  nel  profilo  di  funzionario
amministrativo,  nei  ruoli  di  diverse  amministrazioni   (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» n. 50 del 30 giugno 2020), cosi' come modificato dal  presente
provvedimento. 
    2. La domanda di ammissione al concorso  deve  essere  presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico  di
identita' digitale (SPID), compilando l'apposito  modulo  elettronico
sul  sistema  «Step-One  2019»,  raggiungibile  sulla  rete  internet
all'indirizzo   «https//ripam.cloud»,   previa   registrazione    del
candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso  il
candidato  deve  essere  in  possesso  di  un  indirizzo   di   posta
elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La  registrazione,  la
compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati
entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Qualora il termine di scadenza per l'invio on line della domanda cada
in un giorno festivo, il termine  sara'  prorogato  al  primo  giorno
successivo   non   festivo.   Sono   accettate   esclusivamente    ed
indifferibilmente le domande inviate entro  le  ore  23,59  di  detto
termine. 
    3.  La  data  di  presentazione  on   line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' certificata e  comprovata  da  apposita
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio,
dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo
per la presentazione, non permette, improrogabilmente, piu' l'accesso
alla procedura di candidatura e l'invio del  modulo  elettronico.  Ai
fini della partecipazione al concorso, in  caso  di  piu'  invii,  si
terra' conto unicamente della domanda  inviata  cronologicamente  per
ultima. 
    4. Per la partecipazione al  concorso  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo deve essere effettuato, a pena  di  esclusione,  il
versamento della quota di  partecipazione  di  euro  10,00  (dieci/00
euro) sulla base delle indicazioni  riportate  nel  suddetto  sistema
«Step-One 2019». Il versamento della  quota  di  partecipazione  deve
essere effettuato entro le ore 23,00 del termine di scadenza  di  cui
al comma 2 del presente articolo. 
    5. I candidati con disabilita' devono  specificare,  in  apposito
spazio disponibile  nel  modulo  elettronico  del  sistema  «Step-One
2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi  in  funzione  del
proprio  handicap  che  deve  essere  opportunamente  documentato  ed
esplicitato  con  apposita  dichiarazione  resa   dalla   Commissione
medicolegale dell'ASL  di  riferimento  o  da  equivalente  struttura
pubblica. Detta dichiarazione deve  contenere  esplicito  riferimento
alle limitazioni che l'handicap determina in funzione della procedura
selettiva. La  concessione  e  l'assegnazione  di  ausili  e/o  tempi
aggiuntivi e' determinata a insindacabile giudizio della  Commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e  dell'esame
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso,  i  tempi  aggiuntivi
non eccedono il 50% del  tempo  assegnato  per  la  prova.  Tutta  la
documentazione  di  supporto  alla  dichiarazione  resa  sul  proprio
handicap,  deve  essere   inoltrata   a   mezzo   posta   elettronica
all'indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre  venti  giorni
dalla data di pubblicazione del  presente  provvedimento,  unitamente
all'apposito  modulo  compilato   e   sottoscritto   che   si   rende
automaticamente disponibile on line  e  con  il  quale  si  autorizza
Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il  mancato  inoltro  di
tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente
l'assistenza richiesta. 
    6.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al  punto  precedente,
che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili   e/o   tempi
aggiuntivi, dovranno essere documentate  con  certificazione  medica,
che sara' valutata dalla competente commissione esaminatrice  la  cui
decisione resta insindacabile e inoppugnabile. 
    7. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
procedura  di  iscrizione  online  i  candidati  devono   utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito  modulo  di
assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019».  Per
altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva  i  candidati
dovranno utilizzare, esclusivamente e previa  completa  compilazione,
gli appositi moduli di  assistenza  presenti  nelle  diverse  sezioni
della  procedura  di  registrazione  o  di  candidatura  del  sistema
«StepOne 2019». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di
scadenza previsto per l'invio della domanda di  partecipazione  delle
richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine.  Le
richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra  indicate
non potranno essere prese in considerazione. 
    8. Sono fatte salve le  domande  di  partecipazione  regolarmente
presentate alla data di scadenza dei  termini  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione prevista dall'art. 4 del bando di cui
al comma 1, fermo restando che  coloro  che  hanno  gia'  inviato  la
candidatura possono modificare,  integrare  o  sostituire,  entro  il
termine di scadenza e nel  rispetto  delle  modalita'  stabiliti  dal
precedente comma 2, le domande gia' presentate. In  tal  caso  verra'
presa in considerazione  l'ultima  domanda  pervenuta  in  ordine  di
tempo. 
    9. Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al  concorso
richiamato nel comma 1 e i titoli di cui  il  candidato  richiede  la
valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini
per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione   prevista
dall'art. 4 del bando di cui al comma 1. 
    10.  Non  saranno  considerate  valide  le  domande  inviate  con
modalita' diverse da quelle prescritte e  quelle  compilate  in  modo
difforme o incompleto  rispetto  a  quanto  prescritto  nel  presente
provvedimento. 
                               Art. 3 
 
                        Forme di pubblicita' 
 
    1.  Il  presente  provvedimento  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami», sul sito  http://riqualificazione.formez.it/  e  sul  sistema
«Step-One 2019». 
                               Art. 4 
 
                        Mezzi di impugnazione 
 
    1. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso  in  sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
                               Art. 5 
 
                            Norme finali 
 
    1.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   nel   presente
provvedimento si rinvia al bando di concorso richiamato dall'art.  1,
comma 1, pubblicato, tra  l'altro,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del
30 giugno 2020. 
      Roma, 28 luglio 2021 
 
             p. Il Dipartimento della funzione pubblica 
                                Fiori 
 
            p. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
                              Castaldi 
 
                    p. Il Ministero dell'interno 
                               Nicolo'