Concorso per 1 personale non dirigenziale (friuli venezia giulia) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 59 del 27-07-2021
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO (Scad. 27-08-2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentoquattro posti di personale non dirigenziale per vari profili professionali, area funzionale III, a tempo indeterminato, dei ruoli del perso ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia: TRIESTE
Comune: TRIESTE
Data di inserimento: 27-07-2021
Data Scadenza bando 27-08-2021
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

CONCORSO (Scad. 27-08-2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentoquattro posti di personale non dirigenziale per vari profili professionali, area funzionale III, a tempo indeterminato, dei ruoli del personale.

 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
           per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  contenente
le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in
particolare, l'art. 24 e l'art. 62, che  sostituisce  l'art.  52  del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; 
    Visto il decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e  in  particolare
l'art. 74, comma  7-ter,  secondo  cui,  tra  l'altro,  le  procedure
concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche  il  possesso
di  requisiti  specifici  e  di  competenze  trasversali  tecniche  e
attitudinali,  ivi  incluse  quelle  manageriali  per  le  qualifiche
dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare.  Le
predette procedure sono  svolte,  ove  possibile,  con  l'ausilio  di
strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di  societa'  e
professionalita'  specializzate  in  materia  di  reclutamento  e  di
selezione delle risorse umane; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al  riconoscimento
delle  qualifiche   professionali,   nonche'   della   direttiva   n.
2006/100/CE   che   adegua   determinate   direttive   sulla   libera
circolazione delle persone a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e
Romania»; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  n.  215  e  n.  216,
concernenti,  rispettivamente,  l'attuazione   della   direttiva   n.
2000/43/CE  per  la  parita'   di   trattamento   tra   le   persone,
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,  e  l'attuazione
della direttiva n.  2000/78/CE  per  la  parita'  di  trattamento  in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,  concernente
l'attuazione della direttiva  n.  2006/54/CE  relativa  al  principio
delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e
donne in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la  legge  quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
disabili; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente  «Norme  per  il
diritto al  lavoro  dei  disabili»  ed  il  relativo  regolamento  di
esecuzione di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 2000, n. 333; 
    Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione
pubblica, concernente l'applicazione dell'art. 20 della citata  legge
n. 104 del 1992; 
    Atteso   che   dal   prospetto    informativo    del    Ministero
dell'istruzione riferito al 31 dicembre 2020  -  riepilogativo  della
situazione occupazionale rispetto  agli  obblighi  di  assunzione  di
personale  con  disabilita'  ed  appartenente  alle  altre  categorie
protette - le quote di riserva di cui agli  articoli  3  e  18  della
legge 12 marzo 1999, n.  68  risultano  coperte,  ferma  restando  la
verifica della copertura  delle  predette  quote  d'obbligo  all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto legislativo  8  maggio  2001,  n.  215,  recante
«Disposizioni per disciplinare la  trasformazione  progressiva  dello
strumento militare in professionale»; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio   dell'economia»,   ed   in
particolare l'art. 42; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di  protezione  dei  dati
personali ed i relativi decreti legislativi di attuazione  18  maggio
2018, n. 51 e 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il D.D.G. n. 662 del 17 aprile 2019, con il quale e'  stato
emanato  il  «Regolamento  in  materia  di  rimborso  dei  costi   di
riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e
documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di  accesso
nell'ambito   dei   procedimenti   di   competenza   del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi  dell'art.
25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  7
dicembre  2006,  n.  305,   concernente   il   «Regolamento   recante
identificazione dei dati sensibili  e  giudiziari  trattati  e  delle
relative  operazioni  effettuate   dal   Ministero   della   pubblica
istruzione»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  ed  in  particolare
l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni; 
    Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica  -  riguardante  le
modalita' di presentazione delle domande di  ammissione  ai  pubblici
concorsi; 
    Visto il decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l'art. 2; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
2005, n. 68, concernente il  «Regolamento  recante  disposizioni  per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art.  27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche'
in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; 
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l'art. 39; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  recante  il
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
    Vista la legge 15  marzo  1997,  n.  59,  contenente  «Delega  al
Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e  per  la
semplificazione amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche»; 
    Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante  delega  al  Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale; 
    Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante  la  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre   1999,   n.   509,
riguardante il «Regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28
novembre 2000, recante  «Determinazione  delle  classi  delle  lauree
specialistiche»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre   2004,   n.   270,
concernente  «Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia  didattica  degli  atenei,  approvato  con  decreto   del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  16  marzo  2007,   recante   la
determinazione delle classi di laurea magistrale; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  9  luglio  2009,   recante
l'equiparazione tra diplomi di  lauree  vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche e lauree magistrali, ai fini della  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  228,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  e,
in particolare, l'art. 1, commi 102 e ss.; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 aprile 2019, n.  331,  adottato  in  attuazione  del
comma 107 dell'art. 1 della citata legge n. 228/2012; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350,  avente  ad
oggetto «valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei  titoli
universitari previsti dall'art.  3  del  regolamento  in  materia  di
autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del
3 novembre 1999»; 
    Vista la vigente disciplina di legge in materia  di  equipollenze
ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.  35  e,  in  particolare,
l'art. 8, comma 1; 
    Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002; 
    Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente  «Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile  2018  del  Ministro  della
funzione   pubblica,   recante   le   «linee   guida   di   indirizzo
amministrativo sullo svolgimento  delle  prove  concorsuali  e  sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle  migliori  pratiche  a  livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del  personale,
nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,  vigente   in
materia,  in  attuazione  dell'art.  35,  comma  5.2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari»; 
    Visto  il  decreto-legge  9   gennaio   2020,   n.   1,   recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita' e della  ricerca»,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
    Visto il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,  l'art.  2,  comma  1,
numeri 11) e 12) che, a seguito della modifica apportata dall'art. 1,
comma  2,  lettera  a)  del  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
istituisce   il   Ministero   dell'istruzione   ed    il    Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   166,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   167,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'istruzione»; 
    Visto l'art.  3,  comma  3-bis,  del  succitato  decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, in base  al  quale  le  dotazioni  organiche  del
Ministero dell'istruzione e del Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca sono complessivamente incrementate,  rispetto  a  quella  del
Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  tra
l'altro, di dodici posti  della  III  area  funzionale.  La  predetta
dotazione organica e' ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il
Ministero dell'universita' e della ricerca nella misura di  cui  alla
tabella A, allegata al suddetto decreto; 
    Visto l'art.  3,  comma  3-ter,  del  succitato  decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, ai sensi del quale «Il Ministero  dell'istruzione
e il Ministero dell'universita' e della ricerca  sono  autorizzati  a
bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro
il 31 dicembre 2021, a valere sulle facolta' assunzionali  pregresse,
relative  al  comparto  funzioni  centrali  e  alla   relativa   area
dirigenziale, il cui utilizzo e' stato gia' autorizzato in favore del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca.  A  tal
fine,  le  predette  facolta'  assunzionali  si  intendono   riferite
rispettivamente  al  Ministero   dell'istruzione   e   al   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca,  in  proporzione  alle  relative
dotazioni organiche di cui al comma 3-bis»; 
    Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,  recante
«Misure urgenti per il contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  di  concorsi
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76; 
    Visto il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica
e validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021; 
    Visto l'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019,  n.  56,  ai
sensi del quale «Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i  tempi  di
accesso al pubblico impiego, nel  triennio  2019-2021,  le  procedure
concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  le
conseguenti assunzioni possono  essere  effettuate  senza  il  previo
svolgimento  delle  procedure  previste  dall'art.  30  del  medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001»; 
    Visto  il  Piano  del  fabbisogno  del  personale  del  Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca  per
il  triennio   2020-2022,   adottato   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e  della  ricerca  n.
100 del 14 agosto 2020; 
    Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale  non  dirigente  delle
amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto funzioni centrali»; 
    Visto,  in  particolare,  il   contratto   collettivo   nazionale
integrativo   del   personale    non    dirigente    del    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  -  quadriennio
2006/2009,  sottoscritto  il  22  luglio  2010  -  contratto  n.   1,
concernente  il  sistema  professionale  del  personale  delle   aree
funzionali; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e, in particolare, l'art.  249,  rubricato  «Semplificazione  e
svolgimento in modalita'  decentrata  e  telematica  delle  procedure
concorsuali delle pubbliche amministrazioni»; 
    Considerata la disciplina normativa in materia  di  equiparazione
dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai  concorsi
pubblici; 
    Ritenuto di dover precisare che ai fini  del  presente  bando  si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di  durata
non inferiore a quattro  anni,  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea triennale (L) il titolo accademico, di  durata  triennale,
conseguito ai sensi del decreto ministeriale  22  dicembre  2004,  n.
270; per laurea specialistica (LS), il titolo accademico,  di  durata
normale di  due  anni,  conseguito  dopo  la  laurea  (L)  di  durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi  dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto  ministeriale  n.  270/2004;  per
laurea magistrale (LM), il titolo  accademico  a  ciclo  unico  della
durata  di  cinque  anni  o  di  sei  anni,  ai  sensi  del   decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale  2
marzo 2011; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  18  giugno
2021, con cui lo scrivente e' stato nominato  Capo  del  Dipartimento
per  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  del  Ministero
dell'istruzione; 
    Considerato che e' vacante il posto di direttore  generale  della
Direzione per le risorse umane e finanziarie; 
    Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n.  300,  che  attribuisce  al  Capo  del  Dipartimento  compiti   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso,  al  fine  di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per   esami,   per   il
reclutamento di complessive trecentoquattro unita' di  personale  non
dirigenziale,  a  tempo  indeterminato,   da   inquadrare   nell'area
funzionale III, posizione economica  F1,  nei  profili  professionali
sottoindicati, dei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione,
secondo la seguente ripartizione: 
      duecentocinquantacinque   unita'   da   inquadrare    nell'area
funzionale  III,  posizione  economica  F1,  profilo  di  funzionario
amministrativo - giuridico - contabile (codice concorso 01); 
      sette unita' da inquadrare nell'area funzionale III,  posizione
economica  F1,  profilo  di  funzionario  socio  -  organizzativo   -
gestionale (codice concorso 02); 
      sette unita' da inquadrare nell'area funzionale III,  posizione
economica F1, profilo di  funzionario  per  la  comunicazione  e  per
l'informazione (codice concorso 03); 
      trentacinque unita' da  inquadrare  nell'area  funzionale  III,
posizione  economica  F1,  profilo  di  funzionario   informatico   -
statistico (codice concorso 04). 
    2.  Il  numero  dei  posti  di  cui  al  comma  1   puo'   essere
incrementato, in ordine a ciascun profilo ed  a  ciascuna  sede,  nei
limiti delle unita' indicate al successivo comma 5,  a  valere  sulle
risorse finanziarie disponibili. 
    3. Il cinque per cento dei  posti  a  concorso  e'  riservato  al
personale di ruolo del  Ministero  dell'istruzione  in  possesso  dei
requisiti di cui al successivo art. 3. 
    4. I posti riservati, qualora non coperti,  sono  assegnati  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria. 
    5.  I  complessivi  trecentoquattro  posti,  elevabili   fino   a
seicentoquarantotto, sono cosi' ripartiti: 
      codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
      codice 02 - funzionario socio - organizzativo - gestionale 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
      codice  03  -  funzionario   per   la   comunicazione   e   per
l'informazione 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
      codice 04 - funzionario informatico - statistico 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                               Art. 2 
 
 
                    Riserve di posti e preferenze 
 
 
    1. In materia di riserva di posti e di titoli  di  preferenza  si
applicano le  disposizioni  previste  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487.  In  materia  di
titoli di preferenza si applicano, inoltre, le  disposizioni  di  cui
all'art. 3, comma 7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.  191,
e di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    2. In particolare, si applicano le riserve di cui  agli  articoli
1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, concernente il Codice  dell'ordinamento  militare,
nei limiti delle rispettive complessive quote d'obbligo. 
    3. Le riserve di posti non possono superare  complessivamente  la
meta' dei posti messi a concorso. 
    4. Ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai  fini  della  compilazione
della graduatoria definitiva, a parita' di merito, hanno preferenza: 
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      j)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      p)  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      q) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      t) i militari volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    5. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b)  l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il   tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114. 
    6. Costituisce, altresi', titolo  di  preferenza,  a  parita'  di
merito e di titoli, l'avere svolto con esito positivo lo stage presso
gli  uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'art.  73,  comma   14,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9  agosto
2013, n. 98. 
    7. Con riferimento al personale interno che concorre alla riserva
di posti costituisce, inoltre,  titolo  preferenziale  valutabile,  a
parita' di altre condizioni, l'esperienza maturata  con  il  distacco
all'estero, in relazione al  periodo  di  effettivo  servizio  svolto
all'estero, comunque non inferiore ad  un  anno  continuativo,  senza
demerito, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 184. 
    8. A parita' di merito e di titoli,  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    9. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione  dei  titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in  pari  posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    10.  Gli  eventuali  titoli  di  riserva,  nonche'  i  titoli  di
preferenza, per poter essere oggetto di  valutazione,  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    11. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza  sono  valutati
esclusivamente  all'atto   della   formulazione   della   graduatoria
definitiva. 
    12. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria. 
                               Art. 3 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti: 
      a)  cittadinanza  italiana  o  di  uno   degli   Stati   membri
dell'Unione europea, oppure cittadinanza  di  uno  Stato  diverso  da
quelli  appartenenti  all'Unione  europea,   qualora   ricorrano   le
condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165; 
      b) eta' non inferiore a diciotto anni; 
      c) godimento dei diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza; 
      d) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al  posto
da ricoprire; 
      e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo; 
      f) diploma di laurea  (DL)  oppure  laurea  (L)  oppure  laurea
specialistica (LS)  oppure  laurea  magistrale  (LM),  rilasciati  da
universita'  statali  e  non  statali   accreditate   dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca, nelle classi di  seguito  indicate,
in ordine a ciascun profilo professionale: 
        codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile 
          laurea triennale  (L)  in  scienze  dei  servizi  giuridici
(L-14), scienze dell'amministrazione  e  dell'organizzazione  (L-16),
scienze dell'economia e  della  gestione  aziendale  (L-18),  scienze
economiche (L-33), scienze politiche e delle relazioni internazionali
(L-36), scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo  e  la  pace
(L-37), sociologia (L-40), 
ovvero 
          laurea  magistrale   (LM)   in   giurisprudenza   (LMG-01),
ingegneria    gestionale    (LM-31),    scienze    delle    pubbliche
amministrazioni (LM-63), relazioni  internazionali  (LM-52),  scienze
dell'economia  (LM-56),  finanza  (LM-16),  scienza  della   politica
(LM-62), scienze economiche per  l'ambiente  e  la  cultura  (LM-76),
scienze economiche-aziendali (LM-77),  scienze  per  la  cooperazione
allo sviluppo (LM-81), sociologia e ricerca  sociale  (LM-88),  studi
europei (LM-90) o corrispondenti laurea specialistica (LS) o  diploma
di  laurea  del  vecchio  ordinamento  (DL)  secondo  l'equiparazione
stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, 
ovvero  titoli  equiparati  ed  equipollenti  secondo  la   normativa
vigente; 
        codice 02 - funzionario socio - organizzativo - gestionale 
          laurea triennale  (L)  in  scienze  dell'economia  e  della
gestione  aziendale  (L-18),  scienze  economiche  (L-33),   servizio
sociale  (L-39),  sociologia   (L-40);   scienze   sociali   per   la
cooperazione, lo sviluppo e la pace  (L-37),  ingegneria  industriale
(L-9), Ingegneria dell'informazione (L-8), 
ovvero 
          laurea magistrale (LM) in  ingegneria  gestionale  (LM-31),
scienze   dell'economia   (LM-56),   finanza   (LM   -16),    scienze
economico-aziendali  (LM-77),  scienze  per  la   cooperazione   allo
sviluppo (LM-81),  servizio  sociale  e  politiche  sociali  (LM-87),
sociologia  e  ricerca  sociale  (LM-88),  o  corrispondenti   laurea
specialistica (LS) o diploma di Laurea del vecchio  ordinamento  (DL)
secondo l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9
luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre  2009,
n. 233, 
ovvero  titoli  equiparati  ed  equipollenti  secondo  la   normativa
vigente; 
        codice  03  -  funzionario  per  la   comunicazione   e   per
l'informazione 
          laurea triennale (L) in beni  culturali  (L-01),  filosofia
(L-5), lettere (L-10), lingue e culture  moderne  (L-11),  mediazione
linguistica (L-12), scienze dei  servizi  giuridici  (L-14),  scienze
dell'amministrazione   e    dell'organizzazione    (L-16),    scienze
dell'educazione   e   della   formazione   (L-19),   scienze    della
comunicazione   (L-20),   scienze   politiche   e   delle   relazioni
internazionali (L-36), servizio sociale (L-39), sociologia (L-40), 
ovvero 
          laurea  magistrale  (LM)  in  filologia  moderna   (LM-14),
linguistica   (LM-39),   archivistica   e   biblioteconomia   (LM-5),
informazione e sistemi editoriali  (LM-19),  lingue  moderne  per  la
comunicazione e la cooperazione internazionale  (LM-38),  metodologie
informatiche  per  le  discipline  umanistiche   (LM-43),   relazioni
internazionali (LM-52), scienze dell'economia (LM-56), scienze  della
comunicazione pubblica,  d'impresa  e  pubblicita'  (LM-59),  scienze
della  politica  (LM-62),  scienze  delle  pubbliche  amministrazioni
(LM-63), scienze dello spettacolo e produzione multimediale  (LM-65),
scienze economico-aziendali  (LM-77),  scienze  filosofiche  (LM-78),
scienze  per  la  cooperazione   allo   sviluppo   (LM-81),   scienze
pedagogiche (LM-85), servizio sociale e  politiche  sociali  (LM-87),
sociologia e ricerca sociale (LM-88), studi europei (LM-90), tecniche
e metodi per la  societa'  dell'informazione  (LM-91),  teorie  della
comunicazione (LM-92), teorie e metodologie dell'e-learning  e  della
media education (LM-93), traduzione specialistica  e  interpretariato
(LM-94),   giurisprudenza   (LMG/01)    o    corrispondenti    laurea
specialistica (LS) o diploma di laurea del vecchio  ordinamento  (DL)
secondo l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9
luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre  2009,
n. 233, 
ovvero  titoli  equiparati  ed  equipollenti  secondo  la   normativa
vigente; 
        codice 04 - funzionario informatico - statistico 
          laurea triennale (L) in ingegneria dell'informazione (L-8),
scienze dell'economia e della gestione aziendale  (L-18),  scienze  e
tecnologie fisiche (L-30), scienze e tecnologie informatiche  (L-31),
scienze matematiche (L-35), statistica (L-41), scienze della difesa e
della sicurezza (L/DS),  Scienze  criminologiche  e  della  sicurezza
(L/SC), 
ovvero 
          laurea magistrale (LM) in finanza (LM-16), fisica  (LM-17),
informatica  (LM-18),  informazione  e  sistemi  editoriali  (LM-19),
ingegneria    della    sicurezza    (LM-26),     ingegneria     delle
telecomunicazioni (LM-27), Ingegneria elettronica (LM-29), ingegneria
gestionale  (LM-  31),  ingegneria  informatica  (LM-32),  matematica
(LM-40),  metodologie  informatiche  per  le  discipline  umanistiche
(LM-43), modellistica  matematico-fisica  per  l'ingegneria  (LM-44),
sicurezza informatica (LM-66), scienze statistiche  (LM-82),  scienze
statistiche attuariali e finanziarie (LM-83), tecniche e  metodi  per
la societa' dell'informazione (LM-91), scienze della difesa  e  della
sicurezza (LM/DS01) o  corrispondenti  laurea  specialistica  (LS)  o
diploma   di   laurea   del   vecchio   ordinamento   (DL)    secondo
l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9  luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, 
ovvero  titoli  equiparati  ed  equipollenti  secondo  la   normativa
vigente. 
    I  titoli  accademici  rilasciati  dalle  Universita'   straniere
saranno  considerati  utili  purche'  riconosciuti  equivalenti  alle
lauree  suddette  ai  sensi  dell'art.  38,  comma  3   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  ovvero  sia  stata  attivata  la
predetta procedura di equivalenza. 
    Il candidato verra' ammesso con riserva alle prove di concorso in
attesa  dell'emanazione  del   provvedimento   di   equivalenza.   La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso  in  cui  il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad  altri
concorsi. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati
esclusi dall'elettorato politico attivo,  nonche'  coloro  che  siano
stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina  o  l'assunzione  mediante  la
produzione di documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'  insanabile,
ovvero licenziati ai sensi  della  vigente  normativa  di  legge  e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano  riportato  condanne  penali
con sentenza passata in giudicato  per  reati  che  costituiscono  un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 
    3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai
fini  dell'accesso  ai  posti  nella  pubblica  amministrazione,   e'
richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana,  il
possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini  della
Repubblica  italiana,  fatta  eccezione  per  la  titolarita'   della
cittadinanza. 
    4. I requisiti richiesti devono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 
                               Art. 4 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. In caso di difetto dei requisiti di  ammissione,  nonche'  per
l'eventuale mancata osservanza dei termini  perentori  stabiliti  nel
presente bando, l'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento,
anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale
di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione e' disposta con
provvedimento  del  Capo  del  Dipartimento  per  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali. 
    2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali. 
                               Art. 5 
 
 
Pubblicazione del bando. Termine e modalita' di  presentazione  della
                               domanda 
 
 
    1. Il presente bando viene pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
sulla     piattaforma     digitale     disponibile      all'indirizzo
https://reclutamento.istruzione.it/ - raggiungibile  anche  dal  sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione. 
    2. La presentazione della domanda avviene esclusivamente per  via
telematica, attraverso il  sistema  pubblico  di  identita'  digitale
(SPID), compilando l'apposito modulo  elettronico  disponibile  sulla
piattaforma digitale di cui al  comma  1,  previa  registrazione  del
candidato  sulla  medesima  piattaforma.  Per  la  partecipazione  al
concorso, il candidato deve essere in possesso  di  un  indirizzo  di
posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. 
    3.  I   candidati   possono   presentare   istanza   on-line   di
partecipazione al concorso, mediante il sistema di cui  al  comma  2,
entro le ore 18,00 del 27 agosto 2021. Sono accettate  esclusivamente
ed indifferibilmente le domande inviate entro detto termine. 
    4.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere  del  termine  ultimo  per  la  presentazione,  non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai  fini
della partecipazione al concorso, in caso di piu'  invii,  si  terra'
conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima. 
    5. La presentazione della domanda per via telematica  costituisce
modalita' esclusiva di partecipazione alla procedura,  ai  sensi  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77. 
    6. E' possibile presentare domanda di partecipazione in ordine ad
uno soltanto tra i profili professionali indicati all'art.  1,  comma
1. 
                               Art. 6 
 
 
              Contenuto della domanda di partecipazione 
 
 
    1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve  dichiarare,
sotto la propria responsabilita': 
      a) il cognome ed il nome; 
      b) la data, il comune, la provincia e l'eventuale Stato  estero
di nascita, nonche' il codice fiscale; 
      c) l'indirizzo di residenza (via, numero civico, comune, codice
di avviamento postale); 
      d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea o dei requisiti di  cui  all'art.  38  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      e) il godimento dei diritti civili e politici  nello  Stato  di
appartenenza  o  di  provenienza,  ovvero  le  ragioni  del   mancato
godimento dei diritti civili e politici; 
      f) l'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva per
i cittadini soggetti a tale obbligo; 
      h) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per  aver  conseguito  la  nomina  o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o  viziati  da
nullita'  insanabile,  ovvero  licenziato  ai  sensi  della   vigente
normativa di legge e/o contrattuale; 
      i) di non aver riportato condanne penali con  sentenza  passata
in   giudicato   per   reati   che   costituiscono   un   impedimento
all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere  in
corso  procedimenti  penali,  ne'  procedimenti  amministrativi   per
l'applicazione di misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  nonche'
precedenti  penali  a  proprio  carico  iscrivibili  nel   casellario
giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne e i procedimenti  a  carico  ed  ogni  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda  un
eventuale procedimento penale; 
      j) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, in ordine
a ciascun  profilo  professionale,  alla  lettera  f),  comma  1  del
precedente art. 3,  con  l'indicazione  dell'universita'  che  lo  ha
rilasciato, della votazione riportata e della data in  cui  e'  stato
conseguito,  nonche'  gli  estremi  dell'eventuale  provvedimento  di
equiparazione ovvero che la procedura di equiparazione e' in corso; 
      k) il profilo professionale per il quale concorre,  tra  quelli
indicati all'art. 1 del presente bando; 
      l) l'eventuale diritto alle riserve e/o di essere  in  possesso
dei titoli di preferenza di cui al precedente  art.  2  del  presente
bando; 
      m) l'eventuale diritto alle riserve di cui all'art. 1, comma  3
del presente bando, in quanto appartenente al personale di ruolo  del
Ministero dell'istruzione; 
      n)  l'eventuale   necessita',   in   relazione   alla   propria
disabilita', di ausilio e/o di tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento
delle prove di esame; 
      o) di aver preso visione di tutti  gli  articoli  del  bando  e
delle condizioni di ammissione al concorso nonche' di  aver  letto  e
compreso l'informativa sulla privacy riportata nel bando; 
      p) di prestare il proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati
personali, secondo  le  modalita'  e  nei  limiti  della  sopracitata
informativa  sulla  privacy,  del  regolamento  27  aprile  2016,  n.
2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio cd. «GDPR»  e  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' all'utilizzo,  da
parte del Ministero dell'istruzione e dell'affidatario del  servizio,
del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato
in domanda, presso il quale saranno eseguite tutte  le  comunicazioni
urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva. 
    2. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle  dichiarazioni  rilasciate  dai  partecipanti  alla
procedura, i quali si intendono consapevoli delle  conseguenze  sotto
il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o
mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi  compresa  la  perdita
degli eventuali benefici conseguiti sulla base di  dichiarazioni  non
veritiere. La mancata esclusione da ognuna delle fasi concorsuali non
costituisce, in ogni caso,  requisito  della  regolarita',  ne'  sana
l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 
    3. Ai  fini  delle  comunicazioni  relative  al  concorso,  nella
domanda di ammissione occorre, altresi', inserire  il  domicilio  (se
diverso dalla residenza), un recapito  telefonico,  un  indirizzo  di
posta  elettronica  ordinaria  (PEO)  ed  un   indirizzo   di   posta
elettronica certificata (PEC) intestato al candidato. 
    4.    Il    candidato    dovra'    tempestivamente     comunicare
all'Amministrazione,  utilizzando  le  apposite  funzionalita'  della
piattaforma di cui all'art. 5, comma  1,  ogni  eventuale  variazione
dell'indirizzo   di   posta   elettronica   (PEC   e   PEO)   nonche'
dell'indirizzo di residenza e/o  di  domicilio  che  sia  intervenuta
successivamente all'inoltro della domanda. 
    Con le stesse  modalita',  il  candidato  dovra'  tempestivamente
comunicare  eventuali,  ulteriori,  variazioni   relative   ai   dati
dichiarati nella domanda di partecipazione. Non saranno in alcun modo
modificabili, successivamente allo scadere del termine utile  per  la
presentazione della  domanda,  i  dati  concernenti  i  requisiti  di
ammissione al concorso, di cui all'art. 3, nonche' i dati relativi ai
titoli di preferenza e di riserva, di cui all'art. 2 ed  all'art.  1,
comma 3 del presente bando. 
    5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  nel  caso
di dispersione e/o ritardata ricezione  da  parte  dei  candidati  di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione  del
cambiamento del recapito indicato nella domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telematici o altre cause non  imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa o cause di forza maggiore. 
    6. Non sono considerate valide le domande inviate  con  modalita'
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine  suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto  rispetto  a  quanto
prescritto nel presente bando di concorso. 
    7. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
procedura di iscrizione  on-line,  il  candidato  dovra'  utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito  modulo  di
assistenza presente nella home page della piattaforma di cui all'art.
5 comma 1. 
    8. Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva il
candidato  dovra'  utilizzare,  esclusivamente  e   previa   completa
compilazione, l'apposito modulo di  assistenza  presente  nella  home
page della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1. 
    9. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra
indicate non potranno essere prese in considerazione. 
                               Art. 7 
 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
 
    1. I candidati affetti da patologie limitatrici della  autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli  4
e  20  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   nell'espletamento
dell'eventuale prova preselettiva e della prova scritta, da personale
individuato dal Ministero dell'istruzione. 
    2.  Il  candidato  diversamente  abile  deve  specificare,  nella
domanda di partecipazione al concorso, la  richiesta  di  ausili  e/o
tempi aggiuntivi eventualmente necessari  per  lo  svolgimento  della
prova. Lo stato di disabilita' dovra' essere  attestato  da  apposita
dichiarazione resa dalla Commissione  medico  legale  dell'A.S.L.  di
riferimento  o  da  struttura  pubblica  equivalente   e   trasmessa,
utilizzando  le  apposite  funzionalita'  della  piattaforma  di  cui
all'art. 5, comma 1, entro un congruo termine e comunque non oltre  i
venti giorni successivi alla data  di  scadenza  della  presentazione
della  domanda  di  partecipazione   al   concorso,   con   specifica
autorizzazione al Ministero dell'istruzione al trattamento  dei  dati
sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le  limitazioni  che
la disabilita' determina in funzione  delle  prove  di  concorso.  La
concessione  ed  assegnazione  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  ai
candidati  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  sara'  determinata  ad
insindacabile giudizio della commissione  esaminatrice  sulla  scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'Amministrazione di organizzarsi per  tempo  e  di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    3.  Il  candidato  affetto  da  invalidita'  uguale  o  superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e'  tenuto
a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso  alla  prova
scritta,  sempre  previa  presentazione,  con  le  medesime  suddette
modalita' e nei medesimi termini di cui al precedente comma 2,  della
documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado
di invalidita'. A tal fine, il  candidato,  nella  domanda  compilata
on-line,  dovra'  dichiarare  di  volersi   avvalere   del   presente
beneficio. 
    4.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi
aggiuntivi, potranno essere segnalate secondo le  modalita'  indicate
nella piattaforma di cui all'art. 5, comma 1. 
                               Art. 8 
 
 
           Comunicazioni ai candidati e diario delle prove 
 
 
    1.  Ogni  comunicazione  concernente  il  concorso,  compreso  il
calendario delle prove ed il relativo esito, e' effettuata attraverso
la piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1. 
    2. La data ed il luogo  di  svolgimento  delle  prove  sono  resi
disponibili, nelle modalita'  sopra  indicate,  almeno  dieci  giorni
prima dello svolgimento delle prove medesime. I candidati sono tenuti
a presentarsi, senza altro preavviso,  nel  giorno,  nell'ora  e  nel
luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti  gli
effetti. 
    3. Le informazioni personali  relative  allo  svolgimento  ed  ai
risultati delle prove di ciascun candidato saranno accessibili  sulla
piattaforma  digitale  di  cui  all'art.  5,  comma  1,   all'interno
dell'area riservata predisposta, utilizzando le  credenziali  fornite
al momento dell'autenticazione. 
                               Art. 9 
 
 
             Commissioni esaminatrici e sottocommissioni 
 
 
    1. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento per  le
risorse umane, finanziarie e strumentali,  secondo  quanto  stabilito
dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  487/1994
ed in conformita' ai principi dettati dall'art. 35, comma 3,  lettera
e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sara' nominata una
commissione esaminatrice competente per ciascun codice di concorso di
cui all'art. 1, comma 1 del presente bando, ai sensi della  normativa
vigente in tema di procedure concorsuali. 
    2. Per supplire ad eventuali temporanee  assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    3. Ciascuna commissione esaminatrice  puo'  essere  integrata  in
ogni momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua inglese  e
da uno o piu' componenti esperti di informatica. 
    4.  Le  commissioni  esaminatrici  possono  essere  suddivise  in
sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti  pari
a quello delle commissioni originarie e di  un  segretario  aggiunto.
Per  ciascuna  sottocommissione  e'  nominato   un   presidente.   Le
commissioni e  le  sottocommissioni  garantiscono  l'omogeneita'  dei
criteri di valutazione delle prove. Le commissioni definiscono in una
seduta plenaria  preparatoria  procedure  e  criteri  di  valutazione
omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e
criteri di valutazione sono pubblicati  sul  sito  istituzionale  del
Ministero dell'istruzione contestualmente alla graduatoria finale. 
    5. Ciascuna commissione esaminatrice comunica i  risultati  delle
prove ai  candidati  all'esito  di  ogni  sessione  di  concorso.  La
commissione e le eventuali sottocommissioni possono svolgere i propri
lavori  in   modalita'   telematica   e/o   mediante   strumenti   di
videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita'
delle comunicazioni, secondo la normativa vigente. 
                               Art. 10 
 
 
                  Fasi della procedura concorsuale 
 
 
    1. La procedura  concorsuale,  in  ordine  a  ciascun  codice  di
concorso di cui all'art. 1, comma 1, si articola nelle seguenti fasi: 
      a) eventuale prova preselettiva; 
      b) prova scritta; 
      c) prova orale. 
    2. Le prove sono dirette ad accertare il possesso  di  competenze
coerenti con i profili professionali oggetto del bando e l'attitudine
del   candidato   all'espletamento   delle   funzioni   dei   profili
professionali medesimi. 
    3. Le sedi di svolgimento delle prove concorsuali  verranno  rese
note mediante appositi avvisi, da pubblicarsi  sulla  piattaforma  di
cui all'art. 5,  comma  1,  almeno  dieci  giorni  prima  della  data
stabilita per lo svolgimento di ciascuna di esse. 
    4. I candidati dovranno presentarsi puntualmente nella sede,  nel
giorno  e  nell'ora  stabiliti,  muniti  di   un   valido   documento
d'identita' e  nel  pieno  rispetto  delle  misure  anti-contagio  da
COVID-19  in  vigore,  di  cui  verra'  data  informazione   mediante
pubblicazione di appositi avvisi sulla piattaforma di cui all'art. 5,
comma 1. 
    5. L'assenza anche ad una sola delle prove concorsuali, qualunque
ne sia la causa, anche se dovuta a forza maggiore,  e  la  violazione
delle misure per la tutela  della  salute  pubblica  a  fronte  della
situazione epidemiologica, comportano l'esclusione dal concorso. 
    6. L'espletamento delle prove avverra' nel rispetto delle  misure
di prevenzione e protezione  dal  rischio  di  contagio  da  COVID-19
previste dalle disposizioni vigenti e  dai  protocolli  adottati  dal
Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  validati   dal   Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
    7. Nel corso  delle  prove  ai  candidati  e'  fatto  divieto  di
avvalersi di telefoni  cellulari,  palmari,  calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od  alla  trasmissione  di
dati, supporti cartacei, testi normativi,  manuali,  circolari,  note
ministeriali di qualsiasi tipo, pubblicazioni e stampe  di  qualsiasi
tipologia e genere. E'  fatto,  altresi',  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  e
con  i  componenti  della  commissione  esaminatrice.  In   caso   di
violazione,  la   commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
    8.  Ulteriori   comunicazioni   concernenti   le   modalita'   di
espletamento  delle  prove  verranno  definite  dalla  commissione  e
fornite ai candidati mediante appositi avvisi, da  pubblicarsi  sulla
piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1. 
    9. L'ammissione ad ognuna delle prove concorsuali avviene con  la
piu'  ampia  riserva  in  ordine  al  possesso   dei   requisiti   di
partecipazione previsti dal bando. 
                               Art. 11 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. Nel caso in cui, per l'elevato numero di candidati,  si  renda
necessario  l'espletamento  di   una   prova   preselettiva,   questa
consistera', per tutti i codici di concorso,  nella  somministrazione
di un test, da risolvere in  un  tempo  predeterminato,  composto  da
quesiti a riposta multipla di tipo attitudinale per la verifica della
capacita' logico-deduttiva,  di  ragionamento  logico-matematico,  di
carattere critico-verbale e di cultura generale. 
    2. La prova verra' svolta con l'ausilio di strumenti  informatici
e digitali. 
    3. In ragione del numero di partecipanti, le  prove  preselettive
potranno svolgersi presso sedi decentrate,  per  ambito  regionale  o
interregionale  e,  ove  necessario,   in   modo   non   contestuale,
assicurando comunque  la  trasparenza  e  l'omogeneita'  delle  prove
somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettivita'
tra tutti i partecipanti. A tal fine,  i  candidati  potranno  essere
suddivisi territorialmente in base all'ambito indicato nella  domanda
di ammissione al concorso, secondo il seguente schema. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    La scelta del suddetto ambito regionale non  garantisce  comunque
ai candidati un collegamento automatico con la  sede  di  svolgimento
della prova e non  costituisce  una  scelta  dell'eventuale  sede  di
destinazione al momento dell'approvazione della graduatoria. 
    4.  Il  Ministero  dell'istruzione   puo'   avvalersi,   per   la
predisposizione   e   formulazione   dei   quesiti,    nonche'    per
l'organizzazione della preselezione,  di  enti,  aziende  o  istituti
specializzati operanti nel  settore  della  selezione  delle  risorse
umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla  validazione  dei
quesiti. 
    5. I candidati  devono  presentarsi  nella  sede,  nel  giorno  e
all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento in corso
di validita'. 
    6.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. 
    7. All'esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova
scritta, in relazione a ciascun profilo professionale, un  numero  di
candidati pari a sei volte i posti di cui al primo comma dell'art. 1.
Sono comunque ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio
uguale al piu' basso risultato utile  ai  fini  dell'ammissione  alla
prova scritta, nonche' tutti i candidati esonerati dallo  svolgimento
della prova preselettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 3. 
    8. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non  ha  valore
ai fini della votazione complessiva. 
    9. Gli elenchi dei  candidati,  stilati  per  ciascun  codice  di
concorso di cui all'art. 1, comma 1, con l'indicazione del  punteggio
conseguito  e  dell'ammissione  alla  prova  scritta,  vengono   resi
disponibili sulla piattaforma digitale di cui all'art.  5,  comma  1.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    10. L'ammissione alla prova scritta avviene  con  la  piu'  ampia
riserva  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione
previsti dal bando. 
                               Art. 12 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. L'avviso di convocazione per  la  prova  scritta,  comprensivo
degli elenchi degli ammessi alla medesima prova e del diario  recante
l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento, sara'
pubblicato, per ciascuno dei codici di concorso di  cui  all'art.  1,
comma 1, sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 1,  almeno  dieci
giorni prima  del  suo  svolgimento.  Tale  avviso  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    2. In ragione del numero di partecipanti, la prova scritta potra'
svolgersi  presso   sedi   decentrate,   per   ambito   regionale   o
interregionale  e,  ove  necessario,   in   modo   non   contestuale,
assicurando comunque  la  trasparenza  e  l'omogeneita'  delle  prove
somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettivita'
tra tutti i partecipanti. A tal fine,  i  candidati  potranno  essere
suddivisi territorialmente in base all'ambito indicato nella  domanda
di ammissione al concorso, secondo lo schema  di  cui  al  precedente
art. 11. 
    3. Per tutti i codici di  concorso  la  prova  avra'  una  durata
predeterminata e si svolgera' con l'ausilio di strumenti  informatici
e digitali. La prova consiste nella somministrazione di una serie  di
quesiti a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie: 
      codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile 
        a) diritto  costituzionale;  b)  diritto  amministrativo;  c)
diritto civile, con particolare riferimento alle  obbligazioni  e  ai
contratti; d) diritto dell'Unione europea;  e)  elementi  di  diritto
penale, con particolare  riferimento  ai  reati  contro  la  pubblica
amministrazione; f) disciplina del lavoro pubblico e  responsabilita'
dei pubblici dipendenti; g) elementi di diritto processuale civile  e
del lavoro; h) contabilita' pubblica; i) organizzazione e  management
delle pubbliche amministrazioni; l) elementi  di  organizzazione  del
Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche; 
      codice 02 - funzionario socio - organizzativo - gestionale 
        a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto
amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi  di
diritto penale,  con  particolare  riferimento  ai  reati  contro  la
pubblica amministrazione; e) elementi di diritto del lavoro  pubblico
e responsabilita' dei pubblici dipendenti;  f)  tipologie  e  modelli
organizzativi;   g)   teorie   manageriali,   della   conoscenza    e
dell'apprendimento   organizzativo;   h)   teorie   del   cambiamento
organizzativo  e  project  management;  i)   pratiche   di   gestione
organizzativa e descrizioni di ruoli, funzioni  e  strutture  nonche'
degli strumenti idonei per la descrizione di modelli e processi nella
pubblica amministrazione; l) elementi di organizzazione del Ministero
dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche; 
      codice  03  -  funzionario   per   la   comunicazione   e   per
l'informazione 
        a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto
amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi  di
diritto penale,  con  particolare  riferimento  ai  reati  contro  la
pubblica amministrazione; e) elementi di diritto del lavoro  pubblico
e responsabilita' dei pubblici dipendenti; f) teoria e tecniche della
comunicazione pubblica; g) comunicazione e marketing; h) normativa in
materia di protezione dei dati personali; i) normativa in materia  di
trasparenza,   prevenzione   e   repressione   della   corruzione   e
dell'illegalita'  nella  pubblica   amministrazione;   l)   pubbliche
relazioni e comunicazione: contenuti della  professione  e  strumenti
operativi; m) legislazione relativa all'attivita' di  informazione  e
comunicazione pubblica; n) elementi di organizzazione  del  Ministero
dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche; 
      codice 04 - funzionario informatico - statistico 
        a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto
amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi  di
diritto penale,  con  particolare  riferimento  ai  reati  contro  la
pubblica amministrazione; e) elementi di diritto del lavoro  pubblico
e  responsabilita'  dei   pubblici   dipendenti;   f)   elementi   di
organizzazione  e  management  delle  pubbliche  amministrazioni;  g)
elementi di organizzazione  del  Ministero  dell'istruzione  e  delle
istituzioni scolastiche;  h)  norme  in  materia  di  amministrazione
digitale, e-government e dematerializzazione; i) metodi  di  analisi,
presentazione e previsione delle tendenze fondamentali  individuabili
in grandi flussi di dati (Big Data), con particolare riferimento agli
strumenti  software  necessari  all'elaborazione;  l)  metodologie  e
strumenti di Project Management,  con  particolare  riferimento  alla
data science; m) sicurezza dei dati, con particolare riferimento alla
Data Privacy;  n)  semantica  ed  ontologie  per  la  gestione  delle
informazioni; o)  Machine  Learning  e  servizi  cognitivi;  p)  Text
Mining, Natural Language Processing; q) cenni di architetture di reti
e dei sistemi di comunicazione con particolar  riferimento  al  cloud
computing e alle  connesse  tematiche  di  sicurezza;  r)  analisi  e
progettazione di sistemi informatici con  particolare  riferimento  a
sistemi di Data Mining  e  Business  Intelligence,  sistemi  web;  s)
tecniche e  metodi  di  dematerializzazione  e  digitalizzazione  dei
processi di business; t) tecniche statistiche  a  supporto  del  Data
Science. 
    4.  Il  Ministero  dell'istruzione   puo'   avvalersi,   per   la
predisposizione   e   formulazione   dei   quesiti,    nonche'    per
l'organizzazione della prova scritta, di  enti,  aziende  o  istituti
specializzati operanti nel  settore  della  selezione  delle  risorse
umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla  validazione  dei
quesiti. 
    5. Alla prova scritta sara'  attribuibile  un  punteggio  massimo
complessivo di 30 punti. La stessa si  intendera'  superata  con  una
votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). 
    6. I candidati  devono  presentarsi  nella  sede,  nel  giorno  e
all'ora stabiliti, con un valido documento di riconoscimento in corso
di validita'. 
    7.  Ulteriori   comunicazioni   concernenti   le   modalita'   di
espletamento  della  prova  verranno  definite  dalla  commissione  e
fornite ai candidati mediante l'avviso di cui al comma 1. 
    8. La  correzione  degli  elaborati  avviene  con  modalita'  che
assicurino l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali.
Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite
le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento
dell'anonimato, che possono essere svolte con modalita' digitali. 
    9. Le informazioni personali  relative  allo  svolgimento  ed  ai
risultati delle prove di ciascun candidato saranno accessibili, sulla
piattaforma  digitale  di  cui  all'art.  5,  comma  1,   all'interno
dell'area riservata predisposta, utilizzando le  credenziali  fornite
al momento dell'autenticazione. 
                               Art. 13 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. L'avviso di convocazione per la prova  orale,  contenente  gli
elenchi degli ammessi alla  medesima  prova,  ed  il  diario  recante
l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento, sara'
pubblicato, per ciascuno dei codici di concorso di  cui  all'art.  1,
comma 1, sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 1,  almeno  dieci
giorni prima  del  suo  svolgimento.  Tale  avviso  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    2. La prova orale, distinta per codice di concorso,  consiste  in
un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la  preparazione  e
la capacita' professionale dei candidati sulle  materie  delle  prove
scritte.  Nell'ambito  della  prova  orale  e',   inoltre,   previsto
l'accertamento della  conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese. 
    3. I candidati  devono  presentarsi  nella  sede,  nel  giorno  e
all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento in corso
di validita'. L'assenza dalla sede di svolgimento della  prova  nella
data e nell'ora stabilita per qualsiasi  causa,  ancorche'  dovuta  a
forza maggiore, e la violazione delle  misure  per  la  tutela  della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica  comportera'
l'esclusione dal concorso. 
    4.  La  prova  orale   potra'   svolgersi   in   videoconferenza,
garantendo, comunque, l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino
la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione  vigente.
Nell'avviso di cui al comma 1 saranno fornite specifiche  indicazioni
sulle modalita' di espletamento  della  prova,  in  osservanza  delle
misure anti-contagio da Covid 19. 
    5. Alla prova  orale  sara'  attribuibile  un  punteggio  massimo
complessivo di 30 punti. La stessa si  intendera'  superata  con  una
votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). 
    6. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna  sessione  della
prova orale, determina i quesiti da porre ai  singoli  candidati  per
ciascuna delle materie di esame. 
    7. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione  esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
                               Art. 14 
 
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della  graduatoria  generale
                              di merito 
 
 
    1. Il punteggio finale e' dato dalla somma  dei  voti  conseguiti
nella prova scritta e nel colloquio. 
    2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui e'  stata  data  comunicazione  dei
risultati della prova orale, il candidato che intende  far  valere  i
titoli di riserva  e  /o  di  preferenza  elencati  nell'art.  2  del
presente  bando,  gia'  espressamente  dichiarati  nella  domanda  di
ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire,  utilizzando
le apposite funzionalita' della piattaforma di cui all'art. 5,  comma
1,  i  relativi  documenti  in  carta  semplice  ovvero  le  relative
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  Nella
dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione
per i titoli di cui al comma 4, lettera r) e comma 8, lettera a), del
predetto art. 2, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento  di
conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. 
    3. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive  deve  risultare
il possesso dei titoli di  riserva  e  di  preferenza  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    4. Non sono valutati  titoli  di  riserva  e  preferenza  la  cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 
    5. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella
prova orale e' formata la graduatoria definitiva di merito.  Il  Capo
del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali,  al
termine dei lavori della commissione  esaminatrice,  riconosciuta  la
regolarita'  del  procedimento  del  concorso,  approva  con  proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti,
la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei  nelle  prove
concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il  Capo  del  Dipartimento
per le risorse umane, finanziarie e  strumentali  dichiara  vincitori
del concorso i candidati utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1,  comma
3 ed all'art. 2 e, a parita' di merito, dei titoli di  preferenza  di
cui all'art. 2. 
    6. La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori
del concorso, e' pubblicata, per ciascun codice di  concorso  di  cui
all'art. 1, comma 1, sulla piattaforma digitale di  cui  all'art.  5,
comma            1,             disponibile             all'indirizzo
https://reclutamento.istruzione.it/ - raggiungibile  anche  dal  sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione. Di tale pubblicazione e'
data  notizia  mediante  avviso  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami».  Dalla
data di pubblicazione di detto  avviso  decorre  il  termine  per  le
eventuali impugnative. 
                               Art. 15 
 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
 
    1.   La   vincita   del   concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione. 
    2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e'  invitato  a
stipulare   un   contratto   individuale   di   lavoro,   finalizzato
all'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno   ed
indeterminato nei ruoli del Ministero  dell'istruzione,  nei  profili
professionali indicati all'art.  1,  comma  1,  area  III,  posizione
economica F1, ai sensi della  normativa  legislativa  e  contrattuale
vigente. 
    3. I vincitori vengono assegnati  al  Ministero  dell'istruzione,
nella sede di servizio, sulla base della posizione nella  graduatoria
di merito e delle  preferenze  espresse  all'atto  dello  scorrimento
della graduatoria,  con  riferimento  ai  posti  disponibili  di  cui
all'art. 1 del  presente  bando.  Ai  sensi  dell'art.  14  del  CCNL
funzioni centrali triennio 2016-2018,  sottoscritto  il  12  febbraio
2018, i vincitori sono sottoposti ad un periodo di prova  di  quattro
mesi. 
    4. I vincitori devono permanere nella sede di prima  destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni,  a  norma  dell'art.  35,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    5.  Se  un  vincitore,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.  In  tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria. 
                               Art. 16 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, nel rispetto della normativa vigente. Le
richieste vanno inoltrate,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata
(PEC), all'indirizzo dgruf@postacert.istruzione.it 
    2. Con  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, il candidato dichiara di essere consapevole  che  eventuali
richieste di accesso agli atti  da  parte  dei  partecipanti  saranno
evase dal Ministero dell'istruzione previa informativa ai titolari di
tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del  fascicolo
concorsuale del candidato. A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura concorsuale. 
    3. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990,  n.
241 e  conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  3  del  decreto
ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60,  l'accesso  alla  documentazione
attinente ai lavori  concorsuali  e'  consentito  in  relazione  alla
conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini  gli  atti
stessi sono preordinati. 
    4. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
    5. L'Amministrazione puo' disporre il  differimento  al  fine  di
assicurare la riservatezza dei lavori della  commissione,  la  tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali. 
                               Art. 17 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016,  n.  2016/679/UE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  c.d.  «GDPR»  e  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai
candidati sono raccolti e trattati presso la banca dati automatizzata
a cui sono state indirizzate le domande di partecipazione al concorso
e sono  utilizzati  ai  soli  fini  della  gestione  della  procedura
concorsuale. I dati personali forniti dai vincitori del concorso sono
successivamente  raccolti  e   trattati   presso   una   banca   dati
automatizzata del Ministero dell'istruzione  -  Dipartimento  per  le
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per  le
risorse umane e finanziarie - viale Trastevere n. 76/A - 00153  Roma,
per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro. 
    2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per il  candidato  ai
fini della valutazione dei requisiti di  partecipazione.  Il  mancato
adempimento determina l'esclusione dal concorso. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
a coloro che  sono  direttamente  preposti  a  funzioni  inerenti  lo
svolgimento del concorso, ivi compresi soggetti terzi,  nonche'  alle
strutture del Ministero ed alle amministrazioni pubbliche interessate
alla posizione giuridico-economica dei candidati. 
    4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento  UE  n.  2016/679
(GDPR), in particolare, ai sensi degli articoli  15  e  seguenti  del
citato regolamento, il diritto di accedere ai dati che lo riguardano,
di far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, il
diritto di limitare il trattamento per motivi illegittimi, il diritto
alla portabilita' dei dati e  di  opposizione  al  trattamento  degli
stessi, nonche' il diritto di proporre  reclamo  al  Garante  per  la
protezione  dei  dati  personali,  come  previsto  dall'art.  77  del
regolamento stesso. 
    5. Tali diritti possono essere fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero  dell'istruzione  -  Dipartimento  per  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie - viale Trastevere n. 76/A - 00153 - Roma. 
    6.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  e'  il   Ministero
dell'istruzione, - viale Trastevere n. 76/A - 00153 - Roma, nelle sue
articolazioni organizzative, centrali e periferiche. 
    7. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) del  Ministero
dell'istruzione  e'  contattabile  al  seguente   indirizzo   e-mail:
rpd@istruzione.it 
                               Art. 18 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1.  Il  Ministero  dell'istruzione  si  riserva  la  facolta'  di
annullare o revocare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere
l'assunzione dei vincitori in ragione  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni  di
contenimento della spesa pubblica che  impedissero,  in  tutto  o  in
parte, o imponessero  di  differire  o  ritardare  le  assunzioni  di
personale. 
    2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando,  valgono
le disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti  in  materia  di
reclutamento di personale. 
    3. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» -  nonche'  all'interno  del  sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione. 
      Roma, 22 luglio 2021 
 
                                          Il Capo Dipartimento: Greco