Concorso per MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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RETTIFICA

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia RETTIFICA
Tipologia Contratto
Posti 5
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 29 del 13-04-2021
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RETTIFICA Rideterminazione delle modalita' di svolgimento del concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi cinque posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 13-04-2021
Data Scadenza bando 13-05-2021
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

RETTIFICA

Rideterminazione delle modalita' di svolgimento del concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi cinque posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
           del personale, delle risorse e per l'attuazione 
               dei provvedimenti del giudice minorile 
 
    Visto  il  P.D.G.  28  agosto  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -  n.  78  del  6
ottobre 2020, con il quale e' stato indetto il concorso pubblico  per
esami per l'accesso  alla  carriera  dirigenziale  penitenziaria  per
complessivi cinque posti, a  tempo  indeterminato,  di  dirigente  di
istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  concernente:
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
marzo   2021,   recante   ulteriori   disposizioni   attuative    del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare   l'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19»,    del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del
decreto-legge  23  febbraio   2021,   n.   15,   recante   «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul   territorio
nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19»; 
    Visto, in particolare, l'art. 24, comma 2 del citato decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che  ha  previsto
che  per  le  procedure  concorsuali  del  personale  dell'esecuzione
penale, minorile ed esterna, si applicano  le  disposizioni  previste
dall'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    Considerato che l'art. 259, decreto-legge n. 34/2020, al fine  di
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19 e
per la durata dello stato di  emergenza  epidemiologica,  prevede  la
possibilita' per le pubbliche  amministrazioni  di  rideterminare  le
modalita'   di   svolgimento   delle   procedure   concorsuali   «con
provvedimento omologo a quello previsto  per  l'indizione,  anche  in
deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti»; 
    Visto l'art. 10, comma 10, decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44
recante  «Misure  urgenti  per  il  contenimento   dell'epidemia   da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia  e
di  concorsi  pubblici»  che,   nel   modificare   l'art.   259   del
decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,   estende   la   disciplina
derogatoria ivi prevista anche alle procedure concorsuali  indette  o
da indirsi per l'accesso ai ruoli ed alle  qualifiche  del  personale
dell'esecuzione penale, minorile ed esterna; 
    Ritenuta la necessita' di procedere alla  rideterminazione  degli
articoli 9 (Prove di esame), 10 (Diario della prima prova  scritta  e
modalita' di svolgimento) e 12 (Formazione della graduatoria e nomina
dei vincitori) del P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» - n. 78 del 6 ottobre 2020, con il quale e' stato  indetto  il
concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera  dirigenziale
penitenziaria per complessivi 5  posti,  a  tempo  indeterminato,  di
dirigente di istituto penale per i minorenni di livello  dirigenziale
non generale, in conformita' alle disposizioni contenute all'art. 259
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
 
                              Decreta: 
 
    Gli articoli 9 (Prove di esame), 10  (Diario  della  prima  prova
scritta  e  modalita'  di  svolgimento)  e   12   (Formazione   della
graduatoria e nomina  dei  vincitori)  del  P.D.G.  28  agosto  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 6 ottobre 2020, con il
quale e' stato indetto il concorso pubblico per esami  per  l'accesso
alla  carriera  dirigenziale  penitenziaria  per  complessivi  cinque
posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale  per  i
minorenni di livello dirigenziale non  generale,  sono  rideterminati
come segue: 
 
                              «Art. 9. 
 
                           Prove di esame 
 
    1. Il concorso di accesso al  ruolo  dei  dirigenti  di  istituto
penale minorile della carriera dirigenziale penitenziaria consistera'
in una prova di preselezione, due prove scritte e una prova orale. 
    La prova di preselezione consistera' in una serie  di  domande  a
risposta multipla vertenti sulle seguenti materie: 
      a) diritto dell'esecuzione penale con  particolare  riferimento
al libro IV, titolo I, libro X  del  codice  di  procedura  penale  e
diritto penitenziario (legge  n.  354/1975;  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 230/2000 e decreti legislativi  n.  121/2018,  n.
123/2018 e n. 124/2018); 
      b) diritto amministrativo; 
      c) diritto costituzionale e pubblico; 
      d) diritto penale; 
      e) elementi di procedura penale; 
      f) legislazione penale minorile con particolare riferimento  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 448/88 e relative norme di
attuazione, di coordinamento  e  transitorie  approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272; 
      g)  contabilita'  di  stato,  con  particolare  riferimento  al
regolamento di contabilita' degli istituti di prevenzione e di pena; 
      h) sociologia dell'organizzazione, con particolare  riferimento
alla gestione dei gruppi di lavoro; 
      i)   elementi   di   psicologia   dell'eta'   evolutiva   (fase
adolescenziale), di pedagogia e sociologia della marginalita' e della
devianza, con particolare riferimento alla devianza minorile. 
    2.  Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande  a  risposta
multipla  l'amministrazione  e'  autorizzata   ad   avvalersi   della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati  nel  settore.
La predisposizione dei quesiti puo'  essere  affidata  a  qualificati
istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice  provvedera'
alla validazione dei quesiti. 
    3.  Sono  ammessi  a  sostenere  le  prove  scritte  i  candidati
classificatisi, in base al punteggio,  tra  i  primi  centocinquanta,
nonche' i candidati che abbiano riportato  lo  stesso  punteggio  del
candidato classificato all'ultimo posto utile. 
    4. Il  punteggio  conseguito  nella  prova  di  preselezione  non
concorrera' ai fini della determinazione della votazione  complessiva
finale. 
    5. Le due prove scritte consisteranno nello  svolgimento  di  due
elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate: 
      a. diritto dell'esecuzione penale con riferimento al libro  IV,
titolo  I,  libro  X  del  codice  di  procedura  penale  e   diritto
penitenziario  (legge  n.  354/1975;  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  230/2000,  decreto  legislativo  n.   121/2018)   con
particolare riferimento all'intervento educativo per i minorenni; 
      b.   scienze   pedagogiche,   sociologia   della   devianza   e
criminologia, con particolare riferimento allo studio delle  condotte
devianti  ed  antigiuridiche  dei  minorenni,  alla  formulazione  ed
attuazione   del   progetto   educativo   volto   a    favorire    la
responsabilizzazione  e  l'inclusione  sociale   del   minorenne   in
condizione detentiva, nonche' a ridurre il rischio di recidiva. 
    Dette prove, la cui durata e' stabilita  in  otto  ore,  dovranno
essere svolte nell'ordine precedentemente  indicato.  La  valutazione
minima per il superamento di  ciascuna  delle  prove  scritte  e'  di
21/30. 
    6. Alla prova orale sono ammessi a partecipare  esclusivamente  i
candidati che abbiano conseguito  nelle  predette  prove  scritte  la
valutazione minima di 21/30. 
    7. La prova orale  vertera'  sulle  stesse  materie  delle  prove
scritte ed inoltre: 
      a) diritto dell'esecuzione penale con  particolare  riferimento
al libro IV, titolo I, libro X  del  codice  di  procedura  penale  e
diritto penitenziario (legge  n.  354/1975;  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 230/2000 e decreti legislativi  n.  121/2018,  n.
123/2018 e n. 124/2018); 
      b) diritto amministrativo; 
      c) diritto costituzionale e pubblico; 
      d) diritto penale; 
      e) elementi di procedura penale; 
      f) legislazione penale minorile con particolare riferimento  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 448/88 e relative norme di
attuazione, di coordinamento  e  transitorie  approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272; 
      g)  contabilita'  di  stato,  con  particolare  riferimento  al
regolamento di contabilita' degli istituti di prevenzione e di pena; 
      h) sociologia dell'organizzazione, con particolare  riferimento
alla gestione dei gruppi di lavoro; 
      i)   elementi   di   psicologia   dell'eta'   evolutiva   (fase
adolescenziale), di pedagogia e sociologia della marginalita' e della
devianza, con particolare riferimento alla devianza minorile; 
      j) diritto del lavoro con particolare riferimento alla  materia
sindacale e alla disciplina del rapporto di pubblico  impiego  e  del
diritto sindacale; 
      k) ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria. 
    8.  La  prova  orale  prevede   altresi'   l'accertamento   della
conoscenza della  lingua  inglese  e  delle  capacita'  e  attitudini
all'uso di apparecchiature e applicazioni  informatiche.  Nell'ambito
della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto  richiesta  nella
domanda  di  partecipazione,  possono  sostenere  anche   una   prova
facoltativa di lingua straniera, tra le lingue  diverse  dall'inglese
indicate alla lettera j) dell'art. 5  del  bando  di  concorso.  Alla
prova facoltativa di lingua  straniera  e'  attribuito  il  punteggio
massimo di 1,00. 
    9. L'accertamento della conoscenza  della  lingua  inglese  e  di
eventuale altra lingua facoltativa, scelta dal candidato  tra  quelle
previste alla lettera j) dell'art.  5  del  bando,  consiste  in  una
traduzione (senza ausilio del  dizionario)  di  un  testo  e  in  una
conversazione.  La  prova  orale  di  informatica  sara'  diretta  ad
accertare il possesso, da parte  dei  candidati,  di  un  livello  di
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse in  linea  con  gli  standard  europei,  da
realizzarsi anche mediante una verifica applicativa. 
    10. La prova orale si intende superata se il  candidato  consegue
una votazione di almeno 21/30». 
 
                              «Art. 10. 
 
    Diario della prova di preselezione e modalita' di svolgimento 
 
    1. La prova di preselezione si svolgera' nel luogo e  nelle  date
che  saranno  stabilite  con  successivo  provvedimento   che   sara'
pubblicato nella scheda di sintesi del  concorso  presente  sul  sito
ufficiale  del  Ministero  della  giustizia,  www.giustizia.it   Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
    2. Durante la prova di preselezione e' fatto divieto ai candidati
di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi
in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e
con i componenti della Commissione esaminatrice. 
    Nel  corso  della  prova  e'  vietato  ai  candidati  di  portare
nell'aula di esame carta da scrivere,  appunti,  libri,  opuscoli  di
qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra  loro
e con l'esterno. 
    Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso  dal
concorso. 
    3. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena  l'esclusione,
a presentarsi, muniti di un idoneo  documento  di  riconoscimento  in
corso di validita', della copia della domanda  e  della  ricevuta  di
invio rilasciata dal sistema informatico, per sostenere la  prova  di
preselezione. 
    L'assenza dalla prova di preselezione, qualunque ne sia la causa,
comportera' l'esclusione dal concorso. 
    L'esito della prova di preselezione  sara'  pubblicato  sul  sito
ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad  ogni  effetto  di
legge. 
    4. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con
handicap affetti da  invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%  sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e  sono  ammessi
direttamente alle prove scritte». 
 
                              «Art. 12. 
 
         Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori 
 
    1. Al termine  delle  prove  orali  la  Commissione  esaminatrice
formera' la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media
dei voti riportati nelle due prove scritte con quello riportato nella
prova orale. Il Direttore generale del personale, delle risorse e per
l'attuazione  dei  provvedimenti  del  giudice  minorile  approva  la
graduatoria di merito e dichiara i  vincitori  del  concorso  tenendo
conto delle riserve dei posti di cui all'art.  1,  comma  2  e  delle
riserve di legge, nonche' dei titoli di preferenza  e  precedenza,  a
parita' di merito e a parita' di  merito  e  titoli,  previsti  dalle
vigenti disposizioni. 
    2. La graduatoria sara' pubblicata  nel  sito  istituzionale  del
Ministero della  giustizia,  nella  scheda  di  sintesi  dedicata  al
concorso. Di tale pubblicazione sara' data  notizia  mediante  avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di  pubblicazione  di  detto
avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 
    3.  I  vincitori   del   concorso   sono   nominati   consiglieri
penitenziari  di  Istituto  penale  per  i  minorenni  e  ammessi   a
frequentare un corso di formazione iniziale, che si svolgera'  presso
la Scuola superiore dell'esecuzione penale, della durata di  diciotto
mesi, articolato in periodi di formazione teorico-pratica alternati a
tirocinio  operativo,  le  cui  modalita'   saranno   stabilite   con
successivo decreto del Ministro della giustizia. 
    4.  Al  termine  del  periodo  di   formazione   il   consigliere
penitenziario che riportera' l'idoneita' agli esami di fine corso  e'
nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima  assegnazione,
ad un  istituto  penale  per  minorenni,  in  relazione  alla  scelta
manifestata da ciascuno, secondo l'ordine di ruolo. 
    5. I  dirigenti  penitenziari  permangono  nella  sede  di  prima
assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che
il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche  in  sovrannumero,
quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia  al  prestigio
dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di
rilevante pericolo per il dipendente  stesso,  o  per  gravissime  ed
eccezionali situazioni personali. 
    6. In  caso  di  mancato  superamento  del  corso  di  formazione
iniziale il rapporto di lavoro e' risolto di diritto  e  il  relativo
provvedimento e' adottato dal direttore generale del personale, delle
risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. 
    7. Il personale dei ruoli dell'amministrazione che non supera  il
corso di formazione, con provvedimento  del  direttore  generale  del
personale, delle risorse e per  l'attuazione  dei  provvedimenti  del
giudice minorile, e' restituito al ruolo e sede di provenienza  senza
detrazioni d'anzianita'». 
    Il presente provvedimento sara' efficace, ai sensi dell'art. 259,
comma 3, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa pubblicazione
di  apposito  avviso  nella  Gazzetta  ufficiale,   dalla   data   di
pubblicazione nel sito internet  istituzionale  del  Ministero  della
giustizia. 
 
      Roma, 8 aprile 2021 
 
                                   Il direttore generale: Cacciapuoti