Concorso per 45 assistenti informatici (campania) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 45
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 100 del 29-12-2020
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (Scad. 28-01-2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quarantacinque posti di assistente informatico, II area funzionale, fascia retributiva F2. ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 29-12-2020
Data Scadenza bando 28-01-2021
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO (Scad. 28-01-2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quarantacinque posti di assistente informatico, II area funzionale, fascia retributiva F2.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
del personale e delle risorse del  Dipartimento  dell'Amministrazione
                            penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente   le   norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e  l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo  occupazionali  a  favore
delle categorie protette; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni
e  modificazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,   l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni  concernente  «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non  dirigenziale  del  Ministero  della  giustizia   -   Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010; 
    Visto il contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale  del  comparto  funzioni  centrali,   triennio   2016/2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni  e  modificazioni,  recante  «Codice   in   materia   di
protezione di dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
marzo  1995  e  successive   modifiche   ed   integrazioni,   recante
«Determinazione dei compensi da  corrispondere  ai  componenti  delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza  di
tutti i tipi»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in  particolare  l'art.  8  concernente
l'invio per via telematica delle  domande  per  la  partecipazione  a
selezioni   e   concorsi    per    l'assunzione    nelle    pubbliche
amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 27 dicembre 2019,  n.  160  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019,
al n. 1588 e in particolare l'art. 6 con il quale il Ministero  della
giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e'  stato
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale non
dirigenziale come da tabella 6 allegata al medesimo decreto,  tra  le
quali venti unita' appartenenti al profilo di assistente informatico; 
    Vista la nota  25  giugno  2019,  n.  0041585  con  la  quale  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica ha autorizzato l'Amministrazione penitenziaria a bandire  la
procedura concorsuale e ad assumere, fra le altre, venticinque unita'
di personale appartenente  al  profilo  professionale  di  assistente
informatico; 
    Vista la nota 30 ottobre 2019, n. 327190, con la quale  e'  stato
adempiuto l'obbligo di comunicazione previsto  dall'art.  34-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Tenuto conto che  sono  decorsi  i  termini  di  ricezione  della
comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento  della  funzione  pubblica  senza  che  sia  intervenuta
assegnazione di personale ai sensi del comma  2  del  citato  decreto
legislativo n. 165/2001; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  recante:  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti; 
    Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  recante:  «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito  con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n.  84  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche», ed in  particolare  l'art.  6,  comma  2,
lettera a) che individua le funzioni  della  Direzione  generale  del
personale e delle risorse; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione
penitenziaria; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Posti disponibili a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami,  a  quarantacinque
posti  a  tempo  indeterminato,  per  il  profilo  professionale   di
assistente informatico, II area funzionale,  fascia  retributiva  F2,
nei ruoli del personale del Ministero della giustizia -  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. 
    2. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei  posti  -  in  aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2020 - 2022. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 2 
 
 
        Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza 
 
 
    1. In materia di riserva dei posti si applicano  le  disposizioni
di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma  2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili, nei limiti  della  complessiva  quota  d'obbligo
prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e  agli  articoli
1014, commi 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare. 
    2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli di cui al precedente  comma
per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti  alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 
    3. Le riserve di  legge  sono  valutate  esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva di cui al  successivo
art. 12. 
                               Art. 3 
 
 
            Requisiti e condizioni per la partecipazione 
 
 
    1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati  devono
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza  italiana.  Sono  ammessi,  inoltre,  tutte  le
categorie di stranieri indicate all'art. 38 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001 n. 165, commi 1 e 3-bis, e  i  familiari  di  cittadini
dell'Unione (o italiani) ai sensi dell'art.  24  della  direttiva  n.
2004/38; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) diploma di perito informatico, altro diploma equivalente  ad
indirizzo informatico ovvero altro diploma di  scuola  secondaria  di
secondo grado e attestato di superamento di un corso di formazione in
informatica riconosciuto; 
      per i titoli  di  studio  conseguiti  all'estero,  i  candidati
devono, alla data di scadenza del termine utile per la  presentazione
della domanda di partecipazione, essere in possesso del provvedimento
di equivalenza del titolo di studio previsto dalla normativa italiana
vigente; ovvero,  aver  attivato  presso  l'autorita'  competente  la
procedura di equivalenza. I candidati sono ammessi con  riserva  alle
prove   concorsuali   in   attesa   dell'emanazione   del    suddetto
provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel
caso  in  cui  il  provvedimento  sia  gia'  stato  ottenuto  per  la
partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la  documentazione
per  la  richiesta  di   equivalenza   sono   reperibili   sul   sito
istituzionale  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento della funzione  pubblica  www.funzionepubblica.gov.it  -
L'effettiva attivazione deve essere comunicata, a  pena  d'esclusione
dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali; 
      d)  idoneita'  fisica  allo  svolgimento  delle   mansioni   di
assistente informatico. L'Amministrazione  si  riserva  di  accertare
tale requisito prima dell'assunzione all'impiego. Tale requisito vale
solo per i soggetti con disabilita'; 
      e) qualita' morali e di condotta previste dall'art.  35,  comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    2. Non possono partecipare al concorso  coloro  che  siano  stati
destituiti o licenziati a seguito  di  procedimento  disciplinare,  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che  siano  stati
dichiarati decaduti da un  impiego  pubblico  per  averlo  conseguito
mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai  pubblici
uffici per effetto di sentenza passata in giudicato. 
    3.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   le
eventuali cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito  della  condotta  e  delle
qualita' morali. 
    4. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    5. I candidati sono ammessi con riserva alle  prove  concorsuali.
L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento,  con  provvedimento
del direttore generale del personale e  delle  risorse,  l'esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o  per  la  mancata
osservanza dei termini stabiliti nel presente bando. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  redatta
ed  inviata  esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  compilando
l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Il modulo della  domanda  (FORM)  e  le  modalita'  operative  di
compilazione ed invio telematico sono disponibili  dal  giorno  della
suddetta pubblicazione nel sito istituzionale www.giustizia.it 
    Al  termine  della  compilazione   della   domanda   il   sistema
restituira', oltre  al  file  del  formato  PDF  della  domanda,  una
ricevuta di invio, completa del numero identificativo, data e ora  di
presentazione che il candidato dovra' salvare,  stampare,  conservare
ed esibire  il  giorno  della  prova  d'esame  quale  titolo  per  la
partecipazione alla stessa, unitamente alla domanda che dovra' essere
sottoscritta il giorno della prova d'esame o  della  eventuale  prova
preselettiva. 
    In caso di piu' invii della  domanda  di  partecipazione,  verra'
presa in considerazione la domanda inviata per  ultima,  intendendosi
le precedenti integralmente  e  definitivamente  revocate  e  private
d'effetto. 
    Alla scadenza del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande, il sistema informatico non  consentira'  piu'  l'accesso  al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda. 
    2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, non sono  ammessi
a partecipare al concorso i candidati  le  cui  domande  siano  state
redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da  quelle  sopra
indicate. 
    3. Qualora negli ultimi tre giorni  lavorativi  di  presentazione
delle domande di partecipazione,  si  verificasse  l'indisponibilita'
del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui
al primo comma, potranno inviare la domanda,  con  le  modalita'  che
saranno rese note con uno specifico avviso che sara'  pubblicato  nel
sito istituzionale www.giustizia.it 
                               Art. 5 
 
 
                     Compilazione della domanda 
 
 
    1. Ciascun concorrente nella  domanda  di  partecipazione  dovra'
dichiarare sotto la propria responsabilita' ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni e integrazioni: 
      a) cognome e nome; 
      b) data, comune di nascita e codice fiscale; 
      c) il possesso della cittadinanza  italiana  ovvero  uno  degli
altri status di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  a)  del  presente
bando; 
      d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non  avere
in corso procedimenti  penali  ne'  procedimenti  amministrativi  per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario,  dovra'
indicare le condanne e i procedimenti  a  carico  ed  ogni  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda  un
eventuale procedimento penale; 
      f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che  lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; 
      g)  attestato  di  un  corso  di  formazione   in   informatica
riconosciuto con l'indicazione dell'istituto che lo ha  rilasciato  e
della data in cui e' stato conseguito (requisito necessario solo  per
i candidati in possesso di un diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado non a indirizzo informatico); 
      h) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendente  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
      i) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o
spagnolo,  per  la  quale  intende  effettuare  l'accertamento  della
conoscenza in sede di prova orale; 
      j) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni
di assistente informatico (requisito valido solo per i  soggetti  con
disabilita'); 
      k) di possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      l) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. I candidati stranieri di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  a)
dovranno  dichiarare,  altresi',   di   essere   in   possesso,   ove
compatibili,  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 
    3. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale  possesso  di
titoli riserva, precedenza e preferenza.  Qualora  non  espressamente
dichiarati  nella  domanda  i   medesimi   non   saranno   presi   in
considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva. 
    4. Le domande  dovranno  contenere  la  precisa  indicazione  del
codice fiscale, della residenza o  il  domicilio,  dell'indirizzo  di
posta elettronica e di posta  elettronica  certificata  dove  ciascun
candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli
aspiranti sono, inoltre, tenuti  a  comunicare  tempestivamente  ogni
variazione  di  indirizzo  o  recapito  intervenute   successivamente
all'inoltro della  domanda  di  partecipazione  presso  il  quale  si
intende     ricevere     le      comunicazioni      del      concorso
all'indirizzo: concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it 
    5. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda  di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di  esame
del concorso ovvero l'eventuale rinvio saranno resi noti, con  valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a  partire
dal 2 marzo  2021  mediante  pubblicazione  sul  sito  ufficiale  del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
    6. L'Amministrazione si riserva di procedere alla verifica  della
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti  i  quali
si intendono, altresi', avvertiti delle conseguenze sotto il  profilo
penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai
sensi degli articoli  75  e  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  ivi  compresa  la  perdita  degli  eventuali  benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. 
                               Art. 6 
 
 
           Disposizioni in favore di particolari categorie 
                  di cittadini nelle prove di esame 
 
 
    1. I candidati affetti da patologie limitatrici  della  autonomia
sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  da  personale
dell'Amministrazione penitenziaria, in possesso di titolo  di  studio
inferiore a quello previsto per l'ammissione al concorso. 
    2. Detti candidati dovranno comunicare  l'ausilio  necessario  in
relazione al proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale  necessita'  di
tempi  aggiuntivi.  Le  richieste  dovranno  essere  comprovate,  con
l'invio  dell'apposita  certificazione  rilasciata  dalla  competente
struttura  pubblica  dalla  quale  dovranno  risultare   in   maniera
specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi.  Nel
caso di svolgimento di prova preselettiva  i  soggetti  con  handicap
affetti da invalidita' uguale  o  superiore  all'80%  sono  esonerati
dallo svolgimento della stessa e sono ammessi direttamente alle prove
scritte, ai sensi dell'art. 20 delle legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In ogni  caso,
i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per cento  del  tempo
assegnato per la prova. 
    3. Le modalita' di trasmissione della documentazione che consenta
all'Amministrazione di  individuare  e  predisporre  i  mezzi  e  gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso da
parte dei candidati di cui ai commi  precedenti,  saranno  rese  note
unitamente all'avviso di pubblicazione delle prove di esame sul  sito
istituzionale www.giustizia.it 
                               Art. 7 
 
 
                    Comunicazione agli aspiranti 
 
 
    1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art. 5, comma  5,  che
saranno pubblicate nella scheda di sintesi del concorso presente  nel
sito istituzionale www.giustizia.it tutte le comunicazioni  personali
agli aspiranti avverranno per mezzo di posta elettronica  certificata
(PEC). 
    2. L'Amministrazione penitenziaria,  in  ogni  caso,  non  assume
alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di  comunicazioni  e/o
ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione,
derivanti da inesatte o incomplete indicazioni di recapito  da  parte
dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi   postali   o   altre   cause   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione stessa, o a eventi di forza maggiore. 
                               Art. 8 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1.  Con  successivo  provvedimento  del  direttore  generale  del
personale e delle risorse, sara' nominata la commissione esaminatrice
sulla base dei criteri previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487  e  successive  modificazione  ed
integrazioni e in conformita' ai principi dettati dall'art. 35, comma
3, lettera e) e 35-bis comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. 
    2. Per supplire ad eventuali, temporanee  assenze  o  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    3. Per la prova orale la  commissione  esaminatrice  puo'  essere
integrata con membri aggiuntivi per la valutazione  della  conoscenza
della lingua straniere. 
    4. Il  presidente  e  i  membri  delle  commissioni  esaminatrici
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che  abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta  per  i
concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza
non e' consentita se il rapporto di servizio sia  stato  risolto  per
motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute   o   per   decadenza
dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni  caso,  qualora  la
decorrenza del collocamento a riposo risalga ad  oltre  quattro  anni
dalla data di pubblicazione  del  bando  di  concorso.  Non  potranno
essere  nominati  coloro  nei  confronti  dei  quali   ricorrano   le
condizioni di cui all'art. 35, punto 3, lettera e) e dell'art. 35-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    5. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di  un  numero  di  componenti  e  di  segretari  aggiunti  tali   da
permettere,  unico  restando  il  presidente,  la   suddivisione   in
sottocommissioni. 
                               Art. 9 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera'  in  due
prove scritte e una prova orale che comprendera' anche l'accertamento
della conoscenza della lingua straniera prescelta. 
    2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali al fine
di  assegnare  i  punteggi  attribuiti   alle   singole   prove.   La
commissione,  immediatamente  prima  dell'inizio  di  ciascuna  prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
delle materie di esame. I quesiti sono proposti a  ciascun  candidato
previa estrazione a sorte. 
    3. Le due prove scritte consisteranno in una serie di  domande  a
risposta multipla vertenti rispettivamente sulle seguenti materie: 
      1) elementi di ordinamento penitenziario e organizzazione degli
istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria. 
      2) Sistemi hardware e software: 
        conoscenza dei principali  strumenti  di  amministrazione  di
server fisici e virtuali; 
        conoscenza dei sistemi  operativi  Linux  e  Windows  per  la
gestione di server e client; 
        conoscenza di database relazionali S.Q.L.; 
        nozioni fondamentali su application server e altre componenti
middleware; 
        conoscenza dei principali strumenti per l'office  automation,
commerciali e liberi; 
        nozioni     fondamentali     in     materia     di     codice
dell'Amministrazione  digitale  con  particolare   riferimento   alla
dematerializzazione, alla firma digitale  e  alla  posta  elettronica
certificata   (decreto   legislativo   n.   82/2005   e    successive
modificazioni ed integrazioni). 
      Architetture di rete: 
        conoscenze sistemiche di base,  reti  locali  e  geografiche,
rete fonia e dati; 
        reti multimediali (videoconferenze, applicazioni e tecnologie
per lo smart working); 
        protocolli di rete (IP); 
        protocolli di comunicazione (SOAP e RFC). 
      Sicurezza informatica: 
        requisiti di sicurezza logica e fisica; 
        sicurezza nei sistemi operativi; 
        gestione di sistemi di backup e recovery; 
        data privacy e sicurezza informatica anche  in  relazione  al
GDPR - reg. UE 2016/679. 
    4.  Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande  a  risposta
multipla  l'Amministrazione  e'  autorizzata   ad   avvalersi   della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati  nel  settore.
La predisposizione dei quesiti puo'  essere  affidata  a  qualificati
istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice  provvedera'
alla validazione dei quesiti. 
    5. Saranno ammessi alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato il punteggio  di  almeno  21/30  in  ciascuna  delle  prove
scritte. 
    6. La prova orale vertera'  sulle  materie  oggetto  delle  prove
scritte  e  inoltre  su:  nozioni  di   diritto   costituzionale   ed
amministrativo, con particolare riferimento al rapporto  di  pubblico
impiego. 
    7. Le prove scritte si svolgeranno nei luoghi e  nelle  date  che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara'  pubblicato
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia. Tale  pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    8. I candidati ai quali non  sia  stata  comunicata  l'esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per  l'assunzione  e  dovranno  presentarsi  nei
luoghi e nei giorni  indicati  nel  provvedimento  di  cui  al  comma
precedente. 
    9. La prova orale si  intende  superata  se  il  candidato  avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30. 
    10. La prova  orale  potra'  essere  svolta  in  videoconferenza,
attraverso  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e  digitali,  che
garantiscano comunque l'adozione di soluzioni  tecniche,  assicurando
la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 
    11. I candidati interessati riceveranno  all'indirizzo  di  posta
elettronica   certificata   (PEC)   indicato   nella   domanda,    la
comunicazione del voto riportato in ciascuna delle  prove  scritte  e
della data in cui dovra' essere  sostenuta  la  prova  orale,  almeno
venti giorni prima della stessa. 
    12. I candidati che non si presenteranno nei  giorni  e  nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati  esclusi
dal concorso. 
                               Art. 10 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1.  In  considerazione  del  numero   delle   domande   pervenute
l'Amministrazione si riserva la facolta' di far  precedere  le  prove
scritte  da  una  prova  preselettiva.  Tale   prova,   ove   svolta,
consistera' in un questionario a risposta multipla, composto  da  una
serie di domande di carattere attitudinale finalizzate alla  verifica
della capacita' logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e
critico-verbale e una serie di domande vertenti su nozioni di diritto
costituzionale ed  amministrativo,  con  particolare  riferimento  al
rapporto di pubblico impiego. 
    2.  Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande  a  risposta
multipla  l'Amministrazione  e'  autorizzata   ad   avvalersi   della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati  nel  settore.
La predisposizione dei quesiti puo'  essere  affidata  a  qualificati
istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice  provvedera'
alla validazione dei quesiti. 
    3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
ai fini della determinazione della votazione complessiva finale. 
    4. Durante le prove preselettive e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  e
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    5. Nel corso della prova preselettiva e' vietato ai candidati  di
portare  nell'aula  di  esame  carta  da  scrivere,  appunti,  libri,
opuscoli  di  qualsiasi  genere  ed  apparecchi  che  consentano   di
comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene  a
tali disposizioni e' escluso dal concorso. 
    6. Sono  ammessi  a  sostenere  le  successive  prove  scritte  i
candidati classificatisi, in base al  punteggio,  tra  i  primi  800,
nonche'  coloro  che  abbiano  riportato  lo  stesso  punteggio   del
candidato classificato all'ultimo posto utile. 
    7. Ai sensi dell'art. 20, delle legge 5 febbraio  1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con
handicap affetti da  invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%  sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e  sono  ammessi
direttamente alle prove scritte. 
    8. Il mancato possesso  dei  titoli  per  l'esonero  dalla  prova
preselettiva  ovvero  la  mancata  documentazione,   ove   richiesta,
comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la  revoca  da  ogni
atto o provvedimento conseguente. 
    9. La prova preselettiva si svolgera' nel luogo e nelle date  che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara'  pubblicato
sul sito istituzionale www.giustizia.it -  Tale  pubblicazione  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti. 
    10.  I  candidati  che  hanno  presentato  regolare  domanda   di
partecipazione sono ammessi alla prova preselettiva  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione e
dovranno  presentarsi  nel  luogo   e   nei   giorni   indicati   nel
provvedimento di cui al comma precedente. 
    11. L'assenza dalla  prova  preselettiva,  qualunque  ne  sia  la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso. 
    12. L'esito della prova preselettiva sara'  pubblicato  sul  sito
istituzionale www.giustizia.it 
    13. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad  ogni  effetto
di legge. 
                               Art. 11 
 
 
              Titoli di preferenza a parita' di merito 
                   ed a parita' di merito e titoli 
 
 
    1. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate  le  preferenze  e  precedenze  previste  dalla   normativa
vigente. 
    2. I candidati che avranno superato la prova orale  dovranno  far
pervenire all'Ufficio VI -  concorsi  della  Direzione  generale  del
personale e delle risorse, entro il termine  perentorio  di  quindici
giorni decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  in  cui  hanno
sostenuto la prova medesima i documenti in carta semplice  attestanti
il possesso dei titoli di  riserva  di  cui  al  precedente  art.  2,
nonche' di preferenza e precedenza di cui al precedente  comma,  gia'
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso. 
    3. Fermo restando il termine sopra  indicato,  la  documentazione
suddetta potra' essere prodotta con invio al  seguente  indirizzo  di
posta                    elettronica                     certificata:
prot.dgpr.dap@giustiziacert.it indicando  in  oggetto:  «Concorso  45
posti assistente informatico». 
                               Art. 12 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1. Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  di  cui
all'art. 8 redige la graduatoria di merito  con  l'indicazione  della
votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 
    2. Il punteggio finale sara' determinato dalla somma della  media
dei voti riportati nelle prove scritte e della  votazione  conseguita
nella prova orale. 
    3.  Il  direttore  generale  del  personale  e   delle   risorse,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso. 
    4. Tale  graduatoria  sara'  pubblicata  nel  sito  istituzionale
www.giustizia.it con modalita' che assicurino la protezione dei  dati
personali. Di tale pubblicazione sara' data notizia  mediante  avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di  pubblicazione  di  detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative. 
                               Art. 13 
 
 
                          Nomina vincitori 
 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a  stipulare
un  contratto   individuale   a   tempo   indeterminato   finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a  tempo  pieno  nella  II
area funzionale, fascia  retributiva  F2,  profilo  professionale  di
assistente informatico. 
    2. Il rapporto di lavoro con l'Amministrazione decorrera' ad ogni
effetto con l'accettazione da parte degli interessati  del  contratto
individuale di lavoro che si perfezionera' con la presentazione nella
sede di assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione  e
con la sottoscrizione del verbale di immissione  in  servizio,  fatto
salvo il successivo accertamento da  parte  dell'Amministrazione  del
possesso  dei  requisiti   prescritti   per   l'accesso   all'impiego
nell'Amministrazione dello Stato. 
    3. La  mancata  presentazione  in  servizio,  senza  giustificato
motivo,  entro  il  termine  indicato   da   questa   Amministrazione
comportera' il non luogo alla stipula del contratto. 
    4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate  in  relazione  alle  esigenze  organizzative  ed
operative degli istituti penitenziari. 
    5. I candidati  sceglieranno  la  sede  di  assegnazione  secondo
l'ordine della graduatoria finale, fatta salva la  priorita'  di  cui
all'art. 21 della legge n. 104/1992. 
    6. Il personale assunto sara' tenuto a permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore  a  anni  cinque,  ai
sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
                               Art. 14 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. Con  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto  di
accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di  copie  degli  atti
inerenti il concorso. 
    2. I candidati al  concorso  possono  esercitare  il  diritto  di
accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle  vigenti
disposizioni di legge, fermo restando che l'esercizio del diritto  di
accesso agli atti  del  concorso  puo'  essere  differito  fino  alla
conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine  e
speditezza della procedura stessa. 
                               Art. 15 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I dati forniti dai candidati con la domanda di  partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n.
2016/679  e  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e
utilizzati esclusivamente per le finalita'  del  concorso  e  per  le
successive   attivita'   inerenti   all'eventuale   procedimento   di
assunzione. 
    2. Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti  in  apposite
banche  dati  automatizzate   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'  inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato. 
    5. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei  limiti
di cui al regolamento  UE  n.  2016/679,  i  diritti  previsti  dagli
articoli 15 e seguenti dello  stesso.  Tali  diritti  possono  essere
fatti  valere  nei  confronti  del  Ministero   della   giustizia   -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, largo Luigi Daga  n.
2 - Roma, titolare del trattamento. 
    6. Il responsabile del trattamento e' il  dirigente  dell'Ufficio
VI - concorsi della Direzione generale del personale e delle risorse. 
                               Art. 16 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non espressamente previsto dal  presente  bando  si
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici. 
      Roma, 15 dicembre 2020 
 
                                        Il direttore generale: Parisi 
                                                             Allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 1 
    1. A parita' di merito, ai sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5. gli orfani di guerra; 
      6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7. gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8. i feriti in combattimento; 
      9. gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10. i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12. i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      16. coloro che  abbiano  prestato  il  servizio  militare  come
combattenti; 
      17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia; 
      18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al  numero  dei
figli a carico; 
      19. gli invalidi e i mutilati civili; 
      20. i militari volontari delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
      21. l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo  di
perfezionamento nell'ufficio per  il  processo,  ai  sensi  dell'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, come modificato dall'art.  50  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114; 
      22. l'avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98; 
      23.  l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il  tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114. 
      24. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      25. dall'aver prestato lodevole servizio nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    2. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione  dei  titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in  pari  posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    3. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli, per poter  essere  oggetto
di valutazione devono essere posseduti  alla  data  di  scadenza  del
temine utile per la presentazione della domanda di partecipazione  ed
espressamente menzionati nella stessa.