Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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Rettifica-Revoca

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Rettifica-Revoca
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 69 del 04-09-2020
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA RETTIFICA Modifica del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei corpi della Marina militare al ventesimo corso AUFP. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 04-10-2020
Data Scadenza bando 04-10-2020
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MINISTERO DELLA DIFESA

RETTIFICA

Modifica del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei corpi della Marina militare al ventesimo corso AUFP.

 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice  dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,  e   successive   modifiche   ed
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020, con
il quale e' stato indetto il  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione di complessivi  centotrentasette  allievi  ufficiali  in
ferma prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale e
del ruolo speciale dei Corpi della  Marina  militare,  al  20°  corso
AUFP, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 16 giugno 2020; 
    Ravvisata l'esigenza riprogrammare e modificare  parzialmente  le
fasi  del  concorso  in  argomento  successivamente  alla  prolungata
interruzione dovuta all'emergenza COVID-19; 
    Visto l'art. 5 del  decreto  dirigenziale  n.  M_D  GMIL  REG2020
0237187 del 16  giugno  2020,  il  quale  prevede  che,  in  caso  di
assenza/impedimento  del  gen.  B.  Santella  Lorenzo,   quale   vice
direttore  generale  della  Direzione  generale  per   il   personale
militare, a cui e' attribuita la delega all'adozione di  taluni  atti
di gestione amministrativa in materia di reclutamento  del  personale
delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri,  ovvero  in  caso  di
assenza di conferimento di  detto  incarico,  i  medesimi  atti  sono
adottati dal brig. gen. C.C.r.n. Croce Massimo, quale vice  direttore
generale della Direzione generale per il personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 1, comma 1  del  citato
decreto interdirigenziale n. 8/1D del  3  giugno  2020  citato  nelle
premesse, e' cosi' modificato: 
    «Art. 1 (Posti a concorso). - 1.  E'  indetto  un  concorso,  per
titoli ed esami, per  l'ammissione  di  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e  del  ruolo  speciale
dei Corpi della Marina militare al 20° e al 21° corso AUFP,  come  di
seguito specificati: 
      a) per l'ammissione al 20° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale,  trentacinque  posti,
di cui: 
        1)  nove  posti  per  il  Corpo  del  Genio  della  Marina  -
specialita' genio navale, di cui: 
          uno per ingegneri elettrici; 
          uno per chimici; 
          uno per ingegneri meccanici; 
          sei per ingegneri navali; 
        2)  due  posti  per  il  Corpo  del  Genio  della  Marina   -
specialita' armi navali; 
        3) dieci per il Corpo del Genio della  Marina  -  specialita'
infrastrutture, di cui: 
          quattro per ingegneri elettrici; 
          sei per ingegneri civili o architetti; 
        4) quattordici per il Corpo sanitario militare marittimo,  di
cui: 
          dodici per medici; 
          due per farmacisti; 
      b) per l'ammissione al 20° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, trentadue posti,  di
cui: 
        1) ventiquattro per il Corpo di Stato Maggiore; 
        2) due per il Corpo del Genio della Marina - specialita' armi
navali, per il successivo impiego nei reparti subacquei della  Marina
militare; 
        3) sei per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui: 
          tre veterinari; 
          tre psicologi; 
      c) per l'ammissione al 21° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, quaranta per il Corpo
delle Capitanerie di porto; 
      d) per l'ammissione al 21° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, trenta per il  Corpo
delle Capitanerie di porto.» 
                               Art. 2 
 
    Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 2, commi 3  e  7  del
citato decreto interdirigenziale n. 8/1D del  3  giugno  2020  citato
nelle premesse, e' cosi' modificato: 
      «Art. 2 (Riserve di posti). - ...omissis... 
      3. Dei quaranta posti per il Corpo delle Capitanerie di  porto,
di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),  quattro  sono  riservati  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito. 
      ...omissis... 
      7. Dei trenta posti per il Corpo delle Capitanerie di porto, di
cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  d),  tre  sono  riservati   ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito.» 
                               Art. 3 
 
  Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 3, comma 1, lettera a),
primo alinea e lettera l), numeri 10, 11, 12,  13  e  14  del  citato
decreto interdirigenziale n. 8/1D del  3  giugno  2020  citato  nelle
premesse, e' cosi' modificato: 
  «Art. 3 (Requisiti). - 1. Ai concorsi di cui al precedente  art.  1
possono partecipare i giovani che: 
    a) hanno compiuto il: 
      diciassettesimo anno di  eta'  e  non  superato  il  giorno  di
compimento del trentottesimo anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione  delle  domande,  qualora  si  partecipi  ai
concorsi  per  l'ammissione  al  corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera  a),
e lettera b), numeri 1), numero 3), lettera c) e lettera d); 
        ...omissis... 
    l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        ...omissis... 
      10) per i ventiquattro posti per il Corpo di Stato  Maggiore  e
per i trenta posti per  il  Corpo  delle  Capitanerie  di  porto,  da
ammettere al corso allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata  (AUFP),
ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 1) e lettera d), diploma di istruzione secondaria  di  secondo
grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale  integrato
dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910 e successive modifiche ed integrazioni,  per  l'ammissione  ai
corsi  universitari  nonche'  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
      11) per i due posti per il  Corpo  del  Genio  della  Marina  -
specialita' armi navali, da ammettere al corso allievi  ufficiali  in
ferma  prefissata  (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  speciale,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), uno dei  seguenti  titoli
di studio: 
        a) diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e
successive modifiche  ed  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea, in: 
          meccanica, meccatronica ed energia; 
          elettronica ed elettrotecnica; 
          informatica e telecomunicazioni; 
        b) laurea (triennale) in: 
          L07, classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale; 
          L08, classe delle lauree in ingegneria dell'informazione; 
          L09, classe delle lauree in ingegneria industriale; 
          L17, classe delle lauree in scienze dell'architettura; 
          L28, classe delle lauree  in  scienze  e  tecnologie  della
navigazione; 
          L30, classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche; 
          L31,  classe  delle  lauree   in   scienze   e   tecnologie
informatiche; 
          L32, classe  delle  lauree  in  scienze  e  tecnologie  per
l'ambiente e la natura; 
      12) per i tre posti per il Corpo sanitario militare marittimo -
veterinari,  da  ammettere  al  corso  allievi  ufficiali  in   ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui  all'art.  1,
comma 1, lettera b), numero 3), primo alinea, laurea magistrale LM-42
(Medicina   veterinaria)   con   abilitazione   all'esercizio   della
professione; 
      13) per i tre posti per il Corpo sanitario militare marittimo -
psicologi,  da  ammettere  al  corso  allievi  ufficiali   in   ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui  all'art.  1,
comma 1, lettera b), numero 3),  secondo  alinea,  laurea  magistrale
LM-51 (Psicologia) con abilitazione all'esercizio della professione. 
      14) per i quaranta posti per  il  Corpo  delle  Capitanerie  di
porto, da ammettere al corso allievi ufficiali  in  ferma  prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo normale, di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera c), una delle seguenti  classi  di  lauree  magistrali:  LM-4
(Architettura  e  ingegneria  edile-architettura),  LM-6  (Biologia),
LMG/01  (Giurisprudenza),  LM-18  (Informatica),  LM-23   (Ingegneria
civile), LM-24 (Ingegneria dei sistemi  edilizi),  LM-27  (Ingegneria
delle  telecomunicazioni),  LM-29  (Ingegneria  elettronica),   LM-31
(Ingegneria  gestionale),  LM-32  (Ingegneria   informatica),   LM-33
(Ingegneria meccanica), LM-34 (Ingegneria navale), LM-35  (Ingegneria
per l'ambiente e il territorio), LM-48 (Pianificazione  territoriale,
urbanistica e ambientale), LM-54 (Scienze chimiche),  LM-60  (Scienze
della natura), LM-72 (Scienze e tecnologie della navigazione),  LM-74
(Scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (Scienze  e  tecnologie  per
l'ambiente e il territorio), LM-91 (Tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione), LM-92 (Teorie della comunicazione). 
    ...omissis...» 
                               Art. 4 
 
    Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 9, comma 2 e comma 7,
lettere a) e b) del citato decreto interdirigenziale n.  8/1D  del  3
giugno 2020 citato nelle premesse, e' cosi' modificato: 
    «Art. 9 (Prova scritta). - ...omissis... 
    2.  Tutti  concorrenti  che  hanno  presentato  la   domanda   di
partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1, comma  1,  lettere  a),
b), c) e  d)  e  che  non  riceveranno  comunicazione  di  esclusione
dovranno  presentarsi  nel  giorno  previsto,  almeno  un'ora   prima
dell'inizio della prova esibendo,  all'occorrenza,  il  messaggio  di
avvenuta  acquisizione  della  domanda  ovvero  copia  della   stessa
ottenuta  dal  concorrente  medesimo  con  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 5, comma 5. Gli  stessi  dovranno  avere  al  seguito
carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento  in  corso  di
validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche'  una
penna a sfera a inchiostro indelebile nero. 
    ...omissis... 
    7. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, al
solo  scopo  di  individuare  i   concorrenti   da   ammettere   agli
accertamenti psico-fisici di cui al  successivo  art.  10,  redigera'
distinte graduatorie  provvisorie  nei  limiti  numerici  di  seguito
indicati: 
      a) per l'ammissione al 20° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale: 
        1) per il Corpo del Genio della Marina  -  specialita'  genio
navale, di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  a)  numero  1,  primo
alinea, uno; 
        2) per il Corpo del Genio della Marina  -  specialita'  genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),  numero  1,  secondo
alinea, cinque; 
        3) per il Corpo del Genio della Marina  -  specialita'  genio
navale, di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  b),  numero  1,  terzo
alinea, cinque; 
        4) per il Corpo del Genio della Marina  -  specialita'  genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a),  numero  1,  quarto
alinea, sette; 
        5) per il Corpo del Genio della  Marina  -  specialita'  armi
navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), n. 2, sei; 
        6)  per  il  Corpo  del  Genio  della  Marina  -  specialita'
infrastrutture, di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),  numero  3),
primo alinea, due; 
        7)  per  il  Corpo  del  Genio  della  Marina  -  specialita'
infrastrutture, di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),  numero  3),
secondo alinea, tredici; 
        8) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 4), primo alinea, venti; 
        9) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art.
1, comma 1, lettera a), numero 4), secondo alinea, sei; 
      b) per l'ammissione al 20° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale: 
        1) per il Corpo di Stato Maggiore, di cui all'art.  1,  comma
1, lettera b), numero 1), ottanta; 
        2) per il Corpo del Genio della  Marina  -  specialita'  armi
navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), dodici; 
        3) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 3), primo alinea, nove; 
        4) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 3), secondo alinea, nove; 
      c) per l'ammissione al 21° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo  delle  Capitanerie
di porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c): settantadue; 
      d) per l'ammissione al 21° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle  Capitanerie
di porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera d): cinquantatre'. 
      ...omissis... 
                               Art. 5 
 
  Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 10, comma 2, lettera b)
e comma 10, lettera c) del citato decreto interdirigenziale  n.  8/1D
del 3 giugno 2020 citato nelle premesse, e' cosi' modificato: 
    «Art. 10 (Accertamenti psico-fisici). - ...omissis... 
    2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il Centro di
selezione della Marina militare di  Ancona,  dovranno  consegnare  la
seguente documentazione  sanitaria  in  originale  o  in  copia  resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge: 
      ...omissis... 
      b) solo per i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso  per
l'ammissione al 20°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata
(AUFP), per il Corpo del Genio della Marina - specialita' armi navali
(componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b), numero 2): 
        ...omissis... 
          3) originale o copia conforme del  certificato  medico,  in
corso di  validita'  annuale,  attestante  l'idoneita'  all'attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto; ovvero per
le discipline sportive riportate nella  Tabella  B  del  decreto  del
Ministero della sanita' del 18 febbraio  1982  ovvero  per  le  prove
indette  dal  Ministero  della  difesa  per  la  partecipazione  alle
selezioni per  l'arruolamento,  in  data  non  anteriore  a  un  anno
rispetto a quella di  presentazione  alle  prove,  rilasciato  da  un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana  ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che
esercita in tali  ambiti  in  qualita'  di  medico  specializzato  in
medicina dello sport. Fermo restando quanto  previsto  al  successivo
comma 3, la mancata o  difforme  presentazione  di  tale  certificato
comportera' l'esclusione dal concorso; 
      ...omissis... 
    10. Saranno giudicati idonei i concorrenti: 
      ...omissis... 
      c) che partecipano al concorso per l'ammissione al 20° e al 21°
corso allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata  (AUFP),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettere a), b), numeri 1), 3) e 4), c)  e
d), ritenuti altresi' in possesso di un profilo somato-funzionale con
coefficienti 1 o 2 in tutti gli apparati ad eccezione  della  carenza
accertata,  totale  o   parziale,   dell'enzima   G6PD,   la   quale,
indipendentemente  dal  coefficiente  assegnato  alla  caratteristica
somato-funzionale  dell'apparato  AV,  non  puo'  essere  motivo   di
inidoneita'  con  conseguente  esclusione  dal  concorso,   a   mente
dell'art. 1, della  legge  12  luglio  2010,  n.  109,  citata  nelle
premesse. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti  dal  predetto
deficit  G6PD  dovranno  rilasciare  la  dichiarazione  di   ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello  riportato
nell'allegato "E"  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
      ...omissis... 
      g) soppressa.» 
                               Art. 6 
 
    Per i motivi indicati nelle  premesse  l'art.  11,  comma  1  del
citato decreto interdirigenziale n. 8/1D del  3  giugno  2020  citato
nelle premesse, e' cosi' modificato: 
      «Art. 11 (Accertamento attitudinale). - 1. Contestualmente agli
accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10, i concorrenti
saranno sottoposti, a cura della commissione  di  cui  al  precedente
art.  8,  comma  1,   lettera   c)   all'accertamento   attitudinale,
consistente  nello  svolgimento  di  una  serie   di   prove   (test,
questionari,   prove   di   performance,   intervista    attitudinale
individuale)  volte  a  valutare  oggettivamente  il   possesso   dei
requisiti necessari al fine  di  un  positivo  inserimento  in  Forza
armata  nello  specifico  ruolo.  Tale  valutazione  -svolta  con  le
modalita'  che  sono  indicate  nelle   apposite   «Norme   per   gli
accertamenti  attitudinali»  e  con  riferimento  alla  pubblicazione
SMMRESTAV-001  recante  «Profili  attitudinali  del  personale  della
Marina militare» emanate rispettivamente  dal  Comando  scuole  della
Marina militare  e  dallo  Stato  Maggiore  della  Marina  e  vigenti
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articolera' nelle
seguenti aree d'indagine, a  loro  volta  suddivise  negli  specifici
indicatori attitudinali: 
    omissis...» 
                               Art. 7 
 
    Per i motivi indicati nelle  premesse  l'art.  15,  comma  1,  le
lettere j), k), l), m), n) e o) del citato decreto  interdirigenziale
n. 8/1D del 3 giugno 2020 citato nelle premesse, e' cosi' modificato: 
      «Art.  15  (Graduatorie  di  merito).  -  1.   La   commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma  1,  lettera  a),  al
termine della valutazione dei  titoli  di  merito,  provvedera'  alla
formulazione di distinte graduatorie di merito: 
      ...omissis... 
        j) per l'ammissione al 20° corso allievi ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del  Corpo  di  Stato
Maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  b),  numero
1); 
        k) per l'ammissione al 20° corso allievi ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo  del  Genio
della Marina - specialita' armi navali (componente subacquea), di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2); 
        l) per l'ammissione al 20° corso allievi ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del  Corpo  sanitario
militare marittimo - veterinari, di cui al precedente art.  1,  comma
1, lettera b), numero 3), primo alinea; 
        m) per l'ammissione al 20° corso allievi ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del  Corpo  sanitario
militare marittimo - psicologi, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numero 3), secondo alinea; 
        n) per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  normale  del  Corpo  delle
Capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
c); 
        o) per l'ammissione al 21° corso allievi ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  delle
Capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
d). 
      ...omissis...» 
                               Art. 8 
 
    Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 16, commi 5 e  8  del
citato decreto interdirigenziale n. 8/1D del  3  giugno  2020  citato
nelle premesse, e' cosi' modificato: 
      «Art. 16 (Svolgimento del 20° e del 21°corso allievi  ufficiali
in ferma prefissata (AUFP) e nomina). - ...omissis... 
      5.  Il  20°  e  21°  corso   AUFP,   con   presumibile   inizio
rispettivamente a gennaio  e  aprile  2021,  si  svolgeranno  con  le
modalita' previste dal decreto ministeriale 26 settembre 2002, citato
nelle premesse. Gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi  e  ai  regolamenti
militari, con la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata e
dovranno obbligatoriamente  sottoscrivere  una  ferma  volontaria  di
trenta mesi. Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  ferma  saranno
considerati  rinunciatari  all'ammissione   al   corso   e   rinviati
dall'Accademia navale. 
      ...omissis... 
      8. Gli allievi  che,  nell'ambito  del  corso  cui  sono  stati
ammessi, supereranno  gli  esami  di  fine  corso  saranno  nominati,
rispettivamente: 
        ...omissis...» 
                               Art. 9 
 
    Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono  invariate
le originarie disposizioni del bando di concorso. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica. 
      Roma, 17 agosto 2020 
 
                                    Il vice direttore generale: Croce