Concorso per MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 56
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 61 del 07-08-2020
Sintesi: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CONCORSO (Scad. 21-09-2020) Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di cinquantasei posti di alta professionalita', a tempo indeterminato, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia ...
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Regione: PIEMONTE
Provincia: VERCELLI
Comune: VERCELLI
Data di inserimento: 07-08-2020
Data Scadenza bando 21-09-2020
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CONCORSO (Scad. 21-09-2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di cinquantasei posti di alta professionalita', a tempo indeterminato, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F3, da destinare agli uffici ubicati nella sede di Roma.

 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
                   dell'amministrazione generale, 
                     del personale e dei servizi 
 
    Visto l'art. 97, comma 4 della Costituzione ai  sensi  del  quale
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede  mediante
concorso; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,
l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e
successive modificazioni, o  previste  dalla  normativa  vigente,  le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati  a
svolgere   direttamente   i   concorsi   pubblici   per    specifiche
professionalita'; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni
per l'adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; 
    Visto  il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  di
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto l'art. 1, comma 1130 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2018  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020»,   come
modificato dall'art. 16-ter, comma 9  del  decreto-legge  26  ottobre
2019,  n.  124,  con  il  quale,  per  le  finalita'   di   sviluppo,
sperimentazione e messa a regime  dei  sistemi  informativi  e  delle
nuove funzionalita'  strumentali  all'attuazione  della  riforma  del
bilancio dello Stato il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
stato  autorizzato  a  bandire,  nel  triennio  2020-2022,   apposite
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a  tempo  indeterminato
undici unita' di personale di «alta professionalita'»  da  inquadrare
nell'area terza, posizione economica F3; 
    Visto l'art. 19, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2019, n.  22,
convertito in legge 20 maggio 2019, n. 41,  recante  «Misure  urgenti
per assicurare sicurezza, stabilita'  finanziaria  e  integrita'  dei
mercati, nonche' tutela della salute e della  liberta'  di  soggiorno
dei cittadini italiani e di  quelli  del  Regno  Unito,  in  caso  di
recesso  di  quest'ultimo  dall'Unione  europea»,   come   modificato
dall'art. 16-ter, comma 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124,
con il quale, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  per  le
attivita'  connesse  con  la  Presidenza  italiana  del  G20  e   per
potenziare  le  attivita'  a  supporto  dei   negoziati   europei   e
internazionali, e'  stato  autorizzato,  nel  triennio  2019-2021,  a
bandire  apposite  procedure  concorsuali  e  ad  assumere  a   tempo
indeterminato fino a quarantacinque  unita'  di  personale  di  «alta
professionalita'» da inquadrare nel profilo di area terza,  posizione
economica F3; 
    Vista la legge 27 dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
    Visto l'art.  262  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
concernente procedure  assunzionali  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; nonche'  l'art.  249  del  medesimo  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito  in  legge  17  luglio  2020,  n.  77,
concernente semplificazione e svolgimento in modalita'  decentrata  e
telematica    delle    procedure    concorsuali    delle    pubbliche
amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio  1994,  n.  174,  recante  il  «Regolamento  recante   norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio  2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, recante  «Regolamento  recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n.  270,  recante  «Norme  concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni  tra  diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.  270/2004,
ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 aprile 2016, n. 288 e, in particolare, la tabella  1
relativa  ai  «Raggruppamenti  dei   corsi   di   studio   per   area
disciplinare»; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
ottobre 2012, con il quale,  in  attuazione  dell'art.  23-quinquies,
comma 1 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  sono  state,  fra
l'altro, rideterminate le dotazioni  organiche  del  personale  delle
aree del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
giugno 2019,  n.  103,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 221 del 20 settembre  2019,
recante  il  nuovo  regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del
17 luglio 2014, recante «Individuazione e attribuzioni  degli  uffici
di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  febbraio  2013,
n.  67»  e  successive  modificazioni,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del  15
settembre 2014; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministero  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione, recante  «Linee  guida
sulle procedure concorsuali»; 
    Vista la nota n. 65481 del 17 ottobre 2019 della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con  la
quale il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato
a svolgere direttamente le procedure concorsuali per il  reclutamento
di trenta unita' di alta  professionalita'  da  inquadrare  nell'area
terza, posizione economica F3; 
    Vista la nota n. 32396 del 6 maggio  2020  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con  la
quale il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato
ad elevare i posti gia' autorizzati con  la  nota  n.  65481  del  17
ottobre 2019 da trenta a quarantacinque  unita'  di  personale  ed  a
bandire in proprio la relativa procedura  concorsuale  anche  per  il
reclutamento di ulteriori undici unita' di alta  professionalita'  da
inquadrare nell'area terza, posizione economica F3; 
    Visti i CC.CC.NN.LL. applicabili; 
    Ritenuto  necessario  procedere  all'indizione  di  un   concorso
pubblico,  per  titoli  ed  esame  orale,  per  il  reclutamento   di
complessive   cinquantasei    unita'    di    personale    di    alta
professionalita', da inquadrare nella terza area  funzionale,  fascia
retributiva  F3,  per  far  fronte  alle  necessita'  del   Ministero
dell'economia e delle finanze e da  destinare  agli  uffici  centrali
sulla base delle esigenze di servizio del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli  ed  esame  orale,
per l'assunzione a tempo indeterminato  di  complessive  cinquantasei
unita' di personale di alta  professionalita',  da  inquadrare  nella
terza  area  funzionale,  fascia  retributiva  F3,  da  destinare  al
Ministero dell'economia e delle finanze, per gli uffici ubicati nella
sede di Roma di cui: 
      a)  trenta  unita'  di  personale  con  profilo   di   analista
economico-finanziario da destinare in via prevalente  alle  attivita'
di supporto ai negoziati europei e  internazionali  (profilo:  codice
A); 
      b) quindici unita' di  personale  con  profilo  di  funzionario
tributario da destinare in via prevalente alle attivita' di  supporto
ai negoziati europei e internazionali (profilo: codice B); 
      c) undici  unita'  di  personale  con  profilo  di  funzionario
amministrativo-contabile  da   destinare   in   via   prevalente   al
completamento dell'attuazione della riforma del bilancio dello Stato,
anche   in   relazione   alle   connesse   attivita'   di   sviluppo,
sperimentazione e messa a regime dei  sistemi  informativi  (profilo:
codice C). 
    2. Il dieci per cento dei posti  messi  a  concorso  per  ciascun
profilo e' riservato ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27
ottobre 2009,  n.  150,  e  successive  modificazioni,  al  personale
appartenente al ruolo  unico  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
    3. La procedura concorsuale viene espletata  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n.  68  e  del  decreto
legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  nei  limiti  delle  rispettive
complessive quote d'obbligo. 
    4. Al fine di  consentire  ai  candidati  diversamente  abili  di
concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati
ammessi  al   concorso,   l'amministrazione   predisporra'   adeguate
modalita' di svolgimento della prova di esame. 
    5. I  posti  riservati  che  non  dovessero  essere  coperti  per
mancanza di aventi titolo  saranno  conferiti  ai  candidati  secondo
l'ordine di graduatoria. 
    6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suindicate riserve
devono farne espressa dichiarazione nella domanda  di  partecipazione
al concorso; in mancanza di tale  dichiarazione  al/alla  candidato/a
non viene concesso il beneficio della riserva. 
    7. Le assunzioni in servizio  dei  vincitori  del  concorso  sono
subordinate alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea, ovvero appartenenza a una delle tipologie
previste dall'art. 38 del decreto legislativo n.  165  del  30  marzo
2001; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        i.  «laurea  magistrale»  (LM),  appartenente  ad  una  delle
seguenti classi: LM-16 finanza; LM-40 matematica; LM-17 fisica; LM-56
scienze dell'economia; LM-63 scienze delle pubbliche amministrazioni;
LM-77 scienze economico-aziendali; LM-82 scienze  statistiche;  LM-83
scienze statistiche attuariali e finanziarie; LMG-01  giurisprudenza;
LM-52 relazioni internazionali; LM-62 scienze della  politica;  LM-88
sociologia e ricerca sociale; LM-90 studi  europei;  o  altra  laurea
specialistica  (LS)  o  magistrale   (LM)   secondo   l'equiparazione
stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009; 
        ii. «diplomi di laurea» (DL), di cui all'art. 1  della  legge
19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree
magistrali (LM); 
      d) possesso di uno dei seguenti titoli accademici post-laurea: 
        i. dottorato di ricerca: in materie giuridiche o  economiche,
in diritto europeo e internazionale, o in materia di  contabilita'  e
bilancio; 
        ii. master  di  secondo  livello:  in  materie  giuridiche  o
economiche concernenti il diritto europeo e  internazionale,  nonche'
in materie inerenti alla contabilita' e al bilancio. 
    Si ritengono equipollenti a quelli suindicati i titoli di  studio
e i titoli accademici post-laurea conseguiti, nelle medesime materie,
all'estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni.  Sara'  cura
del/della candidato/a dimostrare la  suddetta  equipollenza  mediante
l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca. 
    Nel caso  in  cui  il  titolo  conseguito  all'estero  sia  stato
riconosciuto  equivalente,  il/la   candidato/a   dovra'   dimostrare
l'equivalenza  stessa  mediante  l'indicazione  degli   estremi   del
provvedimento che la  riconosce.  Qualora  l'equivalenza  del  titolo
straniero non sia stata ancora dichiarata,  il/la  candidato/a  sara'
ammesso/a con riserva alle  prove  di  concorso,  purche'  sia  stata
attivata  la  procedura  per  l'emanazione  della  determina  di  cui
all'art. 38, comma 3 del decreto legislativo  n.  165  del  30  marzo
2001. In questo caso  il/la  candidato/a  dovra'  dimostrare  l'avvio
della  procedura  indicando   gli   estremi   relativi   all'avvenuta
presentazione della richiesta di riconoscimento. 
    La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
www.funzionepubblica.gov.it 
      e) conoscenza della lingua inglese, pari almeno al  livello  B2
del quadro comune europeo di riferimento; 
      f) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha  facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori  di  concorso,
in base alla normativa vigente. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che: 
      sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      sono stati interdetti dai pubblici uffici; 
      sono stati destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; 
      sono stati licenziati da altro impiego statale ai  sensi  della
vigente normativa  contrattuale,  per  aver  conseguito  l'impiego  a
seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti; 
      hanno a proprio  carico  precedenti  penali  incompatibili  con
l'esercizio  delle  funzioni  da  svolgere  nell'ambito  dei  compiti
istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze. 
    3. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    4. Resta ferma la facolta' di questa amministrazione di  disporre
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti ovvero per la  mancata  o  incompleta  presentazione  della
documentazione prevista. 
                               Art. 3 
 
 
                     Presentazione della domanda 
                         Termini e modalita' 
 
 
    1. Il/la candidato/a  deve  produrre  domanda  di  ammissione  al
concorso   esclusivamente    in    via    telematica    all'indirizzo
https://www.concorsionline.mef.gov.it  E'  possibile  accedere   alla
procedura  per  la  compilazione  della  domanda  di   partecipazione
esclusivamente tramite identificazione  attraverso  il  sistema  SPID
(Sistema pubblico di identita' digitale)  livello  2.  Chi  ne  fosse
sprovvisto puo' richiederlo secondo le procedure  indicate  nel  sito
www.spid.gov.it 
    2. La procedura di compilazione ed invio  on-line  della  domanda
dovra' essere perentoriamente completata  entro  le  ore  16,00  (ora
italiana) del quarantacinquesimo giorno, compresi i  giorni  festivi,
decorrenti dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la  scadenza  coincida
con un giorno festivo, il termine e' prorogato alle  ore  16,00  (ora
italiana) del primo giorno seguente non festivo. 
    3. Al fine di evitare  un'eccessiva  concentrazione  nell'accesso
all'applicazione di cui al comma 1, in prossimita' della scadenza del
termine di cui al comma 2 e tenuto anche conto del  tempo  necessario
per completare l'iter di compilazione e di  invio  della  domanda  di
partecipazione,  si  raccomanda  di  inviare  per  tempo  la  propria
candidatura mediante l'apposito applicativo di cui al comma 1. 
    4. Per la  partecipazione  al  concorso  il/la  candidato/a  deve
essere in possesso di un indirizzo di Posta  elettronica  certificata
(Pec) a lui/lei intestato. 
    5. E' consentita la partecipazione ad uno solo dei profili di cui
all'art. 1. Se un/una candidato/a avanza  domanda  di  partecipazione
per  piu'  di  un  profilo,  e'  presa  in  considerazione   l'ultima
candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine fa fede la data
e  ora  di  presentazione  della  domanda  registrata   dal   sistema
informatico. 
    6. Qualora il/la candidato/a compili piu' volte il format on-line
del codice profilo per il quale intende concorrere,  si  tiene  conto
unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. 
    7. Analogamente, ove il/la candidato/a, che abbia gia' inviato la
domanda telematica per uno dei codici profilo, intenda riformulare la
propria  candidatura  per  altro  codice  profilo,  si  tiene   conto
unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. 
    8. Non sono ammesse altre forme di produzione o  di  invio  delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di  compilazione
ed invio on-line. 
    9. In  fase  di  inoltro  della  domanda,  viene  automaticamente
attribuito un numero  identificativo  necessario  per  le  operazioni
d'ufficio. Tale numero,  unitamente  al  codice  profilo  di  cui  al
precedente art. 1, deve essere indicato per  qualsiasi  comunicazione
successiva. 
    10.  La  data  di  presentazione  telematica  della  domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere del termine utile per  la  sua  presentazione,  non
permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per  la
visione e la stampa della domanda precedentemente inviata. 
    11. Nella domanda il/la candidato/a  deve  dichiarare,  sotto  la
propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni: 
      a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
      b) di essere cittadino/a italiano/a di uno degli  Stati  membri
dell'Unione europea, ovvero di  appartenere  a  una  delle  tipologie
previste dall'art. 38 del decreto legislativo n.  165  del  30  marzo
2001; 
      c) adeguata conoscenza della lingua italiana  per  i  candidati
non italiani; 
      d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice
di avviamento postale); 
      e) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero  telefonico,  nonche'   l'indirizzo   di   Posta   elettronica
certificata (Pec) intestato al/alla candidato/a, presso  cui  saranno
inviate le comunicazioni relative allo  svolgimento  della  procedura
concorsuale,  con  l'impegno  di  far  conoscere  tempestivamente  le
eventuali successive variazioni ed anche al  fine  dello  svolgimento
eventuale della prova orale in sedi decentrate; 
      f) il titolo di  studio  posseduto  (LM,  LS,  DL)  tra  quelli
previsti per l'ammissione al concorso dal  presente  bando,  l'esatta
indicazione  dell'universita'  che  lo  ha  rilasciato,  la  data  di
conseguimento dello stesso,  la  votazione  conseguita,  nonche'  gli
estremi  del  provvedimento  di  riconoscimento  di  equipollenza   o
dichiarazione di equivalenza con uno dei titoli di studio  richiesti,
qualora il titolo di  studio  sia  stato  conseguito  all'estero,  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 2 del presente bando; 
      g)  il  titolo  di  studio  post-universitario  posseduto   tra
dottorato di ricerca ovvero master di secondo livello  richiesto  per
l'ammissione al concorso, l'esatta indicazione  dell'universita'  che
lo ha rilasciato, la data di conseguimento dello stesso, nonche'  gli
estremi  del  provvedimento  di  riconoscimento  di  equipollenza   o
dichiarazione di equivalenza con uno dei titoli di studio  richiesti,
qualora il titolo di  studio  sia  stato  conseguito  all'estero,  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 2 del presente bando; 
      h) la scelta del profilo per il quale  intende  concorrere  tra
quelli indicati nell'art. 1 del presente bando; 
      i) di avere una conoscenza della lingua inglese pari almeno  al
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento; 
      l) (eventuale) di avere una conoscenza di un'ulteriore  lingua,
scelta tra quelle  ufficiali  dell'Unione  europea,  pari  almeno  al
livello B2 del quadro comune  europeo  di  riferimento  e  che  nella
medesima lingua intende sostenere la prova facoltativa orale; 
      m) gli ulteriori titoli di  studio  e  accademici,  tra  quelli
indicati dal successivo art. 8, che saranno oggetto di valutazione da
parte della/delle commissione/i esaminatrice/i, con indicazione della
materia o disciplina; 
      n) i titoli professionali, le abilitazioni e/o i tirocini,  tra
quelli indicati  dal  successivo  art.  9,  che  saranno  oggetto  di
valutazione da parte della/delle  commissione/i  esaminatrice/i,  con
indicazione degli elementi oggetto di valutazione, ed in particolare:
il datore di lavoro, l'ufficio, l'inquadramento giuridico, la data di
inizio e fine del rapporto di lavoro; il soggetto a favore del  quale
si e' prestata attivita' di consulenza o collaborazione, il  tipo  di
attivita', il settore disciplinare, la data  di  inizio  e  fine  del
rapporto;   l'abilitazione   professionale;    l'amministrazione    o
l'organismo presso cui si e' svolto il tirocinio  extracurriculare  e
la materia; 
      o) la propria  motivazione  all'assunzione,  come  indicato  al
comma 12; 
      p) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza  che
l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; 
      q)  le  eventuali  condanne  penali  riportate  o  sentenze  di
applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i
procedimenti penali pendenti; tale  dichiarazione  deve  essere  resa
anche se negativa; 
      r) di non essere  stato/a  escluso/a  dall'elettorato  politico
attivo, di non essere stato/a interdetto/a dai  pubblici  uffici,  di
non essere stato/a destituito/a o  dispensato/a  dall'impiego  presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, nonche' di  non  essere  stato/a  licenziato/a  da  altro
impiego statale, ai sensi della vigente normativa  contrattuale,  per
aver conseguito l'impiego  mediante  la  presentazione  di  documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; 
      s) il possesso di eventuali titoli di  preferenza,  tra  quelli
previsti dall'art. 5,  comma  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del  termine  stabilito  per  la  presentazione
della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso non saranno  presi  in  considerazione  in
sede di formazione della graduatoria dei vincitori; 
      t)  l'eventuale  appartenenza   alle   categorie   riservatarie
indicate nell'art. 1 del presente bando, con indicazione della  legge
che prevede tale diritto; 
      u) di essere/non  essere  dipendente  di  ruolo  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
      v) di essere a conoscenza di  dover  permanere  nella  sede  di
prima destinazione di cui all'art. 1 per un periodo  inderogabilmente
non inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 35,  comma  5-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      z) di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci; 
      (aa) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali
e di essere  a  conoscenza  che  il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso. 
    12. Il/la candidato/a contestualmente all'invio della domanda  di
partecipazione telematica provvede ad allegare, alla domanda medesima
in formato .pdf ed esclusivamente per il  tramite  della  piattaforma
https://www.concorsionline.mef.gov.it  una  lettera   contenente   la
propria motivazione all'assunzione ed il proprio curriculum vitae, in
formato europeo, entrambi datati e sottoscritti. 
    13. Il/la candidato/a  diversamente  abile  deve  fare  esplicita
richiesta,  nella   domanda,   di   ausili   e/o   tempi   aggiuntivi
eventualmente necessari per  lo  svolgimento  della  prova  orale  in
relazione al proprio  handicap;  il/la  medesimo/a  deve  trasmettere
idonea certificazione medica rilasciata  da  apposita  struttura  del
Sistema sanitario nazionale o regionale, che specifichi gli  elementi
essenziali  dell'handicap.  Detta   certificazione   deve   contenere
esplicito riferimento alle limitazioni che  l'handicap  determina  in
funzione della procedura concorsuale di cui all'art. 6.  Al  fine  di
consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti necessari, la certificazione medica, deve essere presentata
ovvero pervenire,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi, direzione del personale, ufficio III, via XX Settembre n. 97
- 00187 Roma, a mezzo  Posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
dcp.dag@pec.mef.gov.it entro un congruo termine e comunque non  oltre
trenta giorni successivi al termine di scadenza previsto dal comma  2
dell'art. 3 del presente bando. 
    14.  La  concessione  ed  assegnazione  di   ausili   e/o   tempi
aggiuntivi, ai candidati che ne hanno fatto richiesta e'  determinata
ad insindacabile giudizio  della/delle  commissione/i  esaminatrice/i
sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame  obiettivo  di
ogni specifico caso. 
    15.  Il  mancato  inoltro  di  tale  documentazione,  nei   tempi
richiesti, non consentira' all'amministrazione  di  organizzarsi  per
tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    16.  Le  situazioni  di  disabilita'  sopravvenute  e   accertate
successivamente alla data di scadenza prevista al  punto  precedente,
che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili   e/o   tempi
aggiuntivi, dovranno comunque essere adeguatamente documentate con le
stesse modalita' sopraindicate e tempestivamente comunicate entro  un
congruo termine antecedente allo svolgimento  della  prova  orale,  e
sono comunque sottoposte alla valutazione  della/delle  commissione/i
esaminatrice/i. 
    17. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di
cui all'art. 2, lettera f). 
    18. Non sono valide le  domande  di  partecipazione  al  concorso
incomplete,  irregolari   ovvero   presentate   con   modalita'   e/o
tempistiche diverse da quelle  previste  dal  presente  bando  e,  in
particolare,  quelle  per  le  quali  non  sia  stata  effettuata  la
procedura di compilazione e invio on-line. 
    19. L'amministrazione non e' responsabile del mancato ricevimento
da parte del/della  candidato/a  delle  comunicazioni  relative  alla
procedura concorsuale in caso di inesatte o incomplete  dichiarazioni
da parte del/della candidato/a circa il proprio recapito  (indirizzo,
numero  telefonico)  e  proprio  indirizzo   di   Posta   elettronica
certificata ovvero di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito e di indirizzo  Pec  rispetto  a  quello  indicato  nella
domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi comunque imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
                               Art. 4 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Tutti i candidati sono ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento   del   possesso   dei    requisiti    di    ammissione.
L'amministrazione  puo'  disporre  l'esclusione  dei   candidati   in
qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la
mancanza dei requisiti richiesti. 
    2. L'eventuale esclusione  dal  concorso  viene  comunicata  agli
interessati con provvedimento motivato. 
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1.  Con  successivi  provvedimenti,   secondo   quanto   disposto
dall'art. 35, comma 3, lettera e), 35-bis del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e dall'art. 9 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  487/1994,  sono  nominate  una  o  piu'   commissioni
esaminatrici per i profili di cui all'art. 1, composte da esperti  di
comprovata competenza nelle materie oggetto del concorso. 
    2. Il presidente ed i membri  della  commissione  possono  essere
scelti anche tra il personale in quiescenza  ai  sensi  del  comma  4
dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 
    3. La commissione e' composta  nel  rispetto  delle  norme  sulla
parita' di genere. Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un
dipendente della  terza  area  del  ruolo  unico  del  personale  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    4.  La  commissione  esaminatrice,   per   l'accertamento   della
conoscenza delle lingue straniere puo' essere assistita  da  soggetti
specializzati  che  possano  somministrare  una   prova   di   lingua
commisurata al livello B2. 
    5. La commissione puo' svolgere  i  propri  lavori  in  modalita'
telematica, garantendo comunque  la  sicurezza  e  la  tracciabilita'
delle comunicazioni secondo la normativa vigente. 
                               Art. 6 
 
 
                        Procedura concorsuale 
 
 
    1. La procedura concorsuale consiste nella valutazione dei titoli
posseduti e dichiarati dal candidato, ai sensi  di  quanto  stabilito
dagli articoli 7, 8 e 9, e in una prova orale nelle materie  previste
e distinte per ciascun profilo, come indicato nel successivo art. 10. 
    2. La votazione  complessiva  e'  determinata  sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova
orale. Il concorso si intende superato se  la  votazione  complessiva
non e' inferiore a 42 punti. 
    3. La valutazione dei titoli precedera' la prova orale. 
    4. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 23 ottobre 2020, sara' dato avviso
della  data  di  pubblicazione,  sul  sito  internet  del   Ministero
dell'economia e delle finanze all'indirizzo  www.mef.gov.it  e  sulla
piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it degli  elenchi  dei
candidati, distinti per ciascun profilo, con il punteggio  conseguito
nella valutazione dei titoli e l'ammissione alla  prova  orale.  Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    5. La prova orale potra' svolgersi  in  sedi  decentrate  e/o  in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e
digitali, garantendo comunque l'adozione di  soluzioni  tecniche  che
assicurino  la  pubblicita'  della  stessa,   l'identificazione   dei
partecipanti, nonche' la sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro
tracciabilita'. 
                               Art. 7 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. La votazione  dei  titoli  e'  espressa  in  trentesimi.  Sono
ammessi alla prova orale tutti i candidati che avranno riportato  una
votazione minima pari  a  21/30.  Ove  il  numero  di  candidati  con
votazione minima di 21/30 sia inferiore a quattro volte il numero dei
posti messi a concorso, per ciascun  profilo,  saranno  ammessi  alla
prova orale, nel rispetto dell'ordine della votazione attribuita,  un
numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a  quattro
volte i posti messi a concorso per  ciascun  profilo.  Sono  comunque
ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al  piu'
basso risultato utile ai fini  dell'ammissione  secondo  il  suddetto
criterio. 
    2.  Per  i  titoli  non  puo'  essere  attribuito  un   punteggio
complessivo superiore a 30 punti ripartiti tra titoli accademici e di
studio (massimo 15  punti)  e  titoli  professionali  e  abilitazioni
(massimo 15 punti) sulla base dei  punteggi  massimi  attribuibili  a
ciascun titolo previsti dagli articoli 8 e 9. 
    3.  La  valutazione   dei   titoli   sara'   effettuata,   previa
individuazione  dei  criteri  stabiliti   dalla/dalle   commissione/i
esaminatrice/i nominata/e per ciascun profilo di cui all'art.  1  del
presente bando, che tengano conto anche dell'attinenza  degli  stessi
con il profilo scelto dal candidato tra quelli  di  cui  all'art.  1,
comma 1 del bando, nel limite dei  punteggi  massimi  previsti  dagli
articoli 8 e 9 del presente bando. 
    4. I titoli valutabili  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso e devono essere dichiarati  nella  domanda
di ammissione. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso non sono presi in considerazione. 
    5. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli  completi  di
tutte le informazioni necessarie per la valutazione, sulla base delle
dichiarazioni rese dal  candidato  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000. 
    6.  La  commissione  esaminatrice  puo'  richiedere  integrazioni
documentali e/o chiarimenti scritti ai candidati in ordine ai  titoli
dichiarati. 
                               Art. 8 
 
 
                    Titoli accademici e di studio 
 
 
    1. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali  possono
essere attribuiti complessivamente fino a 15 punti,  sono  valutabili
con i seguenti punteggi per ciascun titolo: 
      a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione  al
concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione  di  105  e
ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; 
      b) diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS)  o  laurea
magistrale (LM) non utile alla partecipazione al  concorso,  punti  2
per ciascun titolo; 
      c) dottorato di ricerca  (DR)  relativo  al  titolo  utile  per
l'ammissione al concorso fino a punti 8;  dottorato  di  ricerca  non
utile per l'ammissione al concorso, fino a punti 4; 
      d) diploma di specializzazione (DS), fino a punti 6; 
      e) master universitario di secondo livello relativo  al  titolo
utile  per  l'ammissione  al  concorso  fino  a   punti   4;   master
universitario di  secondo  livello  non  utile  per  l'ammissione  al
concorso, fino a 2,5 punti per ciascuno, fino a un massimo  di  punti
5; 
      f) master universitario di primo livello, per  il  cui  accesso
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari,  o  titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione  al  concorso,  fino  a  1,5
punti per ciascuno, fino a un massimo di punti 3. 
    2.  I  titoli  di  cui  al  presente  articolo  sono   valutabili
esclusivamente  se  conseguiti   presso   istituzioni   universitarie
pubbliche, universita' non statali legalmente  riconosciute,  nonche'
istituzioni  formative   pubbliche   o   private,   autorizzate   e/o
accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca,  costituite  anche  in  consorzio,  fermo  restando   quanto
previsto dall'art. 38 del predetto decreto  legislativo  n.  165  del
2001. 
                               Art. 9 
 
 
                 Titoli professionali e abilitazioni 
 
 
    1. I titoli professionali e le abilitazioni, per i quali  possono
essere attribuiti complessivamente fino a 15 punti,  sono  valutabili
con i seguenti punteggi per ciascun titolo: 
      a) rapporto di lavoro, a tempo  determinato  od  indeterminato,
presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  2,  comma  1,  e
presso gli enti di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n.
165 del 2001, nonche' presso  organismi  pubblici  internazionali  in
ambito  di  analisi  economica,  relazioni  finanziarie   europee   e
internazionali,  finanza   pubblica   nazionale   e   internazionale,
contabilita' e bilanci, negoziati europei e internazionali, politiche
dell'Unione europea, governance economica europea, cooperazione  allo
sviluppo, finanza sostenibile,  economia  degli  intermediari  e  dei
mercati finanziari, economia e finanza aziendale, tassazione  europea
e internazionale, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo, fino a punti 9, attribuiti  sulla  base  del  livello  di
inquadramento ovvero del profilo ricoperto  e  ripartiti  secondo  il
seguente criterio: fino a punti 3 per ogni anno; le frazioni di  anno
sono valutate in ragione mensile; 
      b) rapporto di lavoro, a tempo  determinato  od  indeterminato,
nei medesimi ambiti disciplinari  di  cui  alla  lettera  a),  presso
soggetti privati, italiani o stranieri, fino a  punti  6,  attribuiti
sulla base del livello di inquadramento ovvero del profilo ricoperto,
ripartiti secondo il seguente criterio: fino a punti 2 per ogni anno;
le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile; 
      c) rapporto di  consulenza  o  collaborazione  professionale  a
favore di soggetti pubblici o  privati,  italiani  e  stranieri,  ivi
compresi gli studi professionali, nei medesimi ambiti disciplinari di
cui alla lettera a), fino a punti 4,5 ripartiti secondo  il  seguente
criterio: fino a punti 1,5 per ogni anno; le frazioni  di  anno  sono
valutate in ragione mensile; 
      d) abilitazione professionale conseguita previo superamento  di
esame di Stato, per sostenere il quale e'  stato  richiesto  uno  dei
titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al
concorso, punti 3; 
      e) tirocinio extracurriculare presso pubbliche  amministrazioni
e organismi internazionali della durata minima  di  sei  mesi,  negli
ambiti disciplinari di cui alla lettera a),  fino  a  punti  0,5  per
ciascun tirocinio della durata minima di sei mesi. 
    2. Le esperienze lavorative e professionali di  cui  al  comma  1
devono essere maturate alla data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    3. In caso di rapporti  di  lavoro  o  prestazioni  professionali
contemporanei, e' valutato quello piu' favorevole al candidato. 
    4. Le abilitazioni professionali di  cui  alla  lettera  d)  sono
valutabili solo se attinenti al profilo di concorso  e  alle  materie
della prova orale. 
                               Art. 10 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale e' valutata in trentesimi e si intende superata
con un punteggio non inferiore a 21/30. 
    2. La prova orale, nella quale potranno essere discussi con il/la
candidato/a anche casi  pratici,  vertera'  sulle  seguenti  materie,
distinte per ciascun profilo: 
      a)  trenta  unita'  di  personale  con  profilo   di   analista
economico-finanziario da destinare in via prevalente  alle  attivita'
di supporto ai negoziati europei e  internazionali  (profilo:  codice
A): 
        economia    politica;    politica     economica;     economia
internazionale; economia dei mercati e degli intermediari finanziari;
economia  della  regolamentazione  e   della   concorrenza;   diritto
dell'Unione europea; diritto  internazionale  dell'economia  e  delle
organizzazioni internazionali; diritto del mercato e degli  strumenti
finanziari; 
      b) quindici unita' di  personale  con  profilo  di  funzionario
tributario da destinare in via prevalente alle attivita' di  supporto
ai negoziati europei e internazionali (profilo: codice B): 
        diritto  tributario  nazionale,  internazionale  ed  europeo;
scienza delle finanze; istituzioni  e  diritto  dell'Unione  europea;
politiche  dell'Unione   europea;   politica   economica;   politiche
economiche europee; politica della concorrenza  dell'Unione  europea;
organizzazioni internazionali e diritto internazionale;  elementi  di
diritto pubblico e amministrativo; 
      c) undici  unita'  di  personale  con  profilo  di  funzionario
amministrativo  contabile  da  destinare   in   via   prevalente   al
completamento dell'attuazione della riforma del bilancio dello Stato,
anche in relazione alle  attivita'  di  sviluppo,  sperimentazione  e
messa  a  regime  dei  sistemi  informativi  e  delle   funzionalita'
strumentali (profilo: codice C): 
        ragioneria generale  ed  applicata;  scienza  delle  finanze;
contabilita' di Stato e  degli  enti  pubblici;  politica  economica;
diritto amministrativo ed elementi di  diritto  dell'Unione  europea,
con  particolare  riferimento  alla  governance  economica   europea;
statistica economica. 
    3. La prova orale vertera' anche sulle seguenti materie: 
        ordinamento e  attribuzioni  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; codice di comportamento del Ministero dell'economia  e
delle finanze; normativa in  materia  di  trasparenza  e  prevenzione
della corruzione. 
    4. In sede di prova orale si procede,  inoltre,  anche  ai  sensi
dell'art. 5, comma 4, alla verifica: 
        della  conoscenza  della  lingua   inglese   finalizzata   ad
accertare il livello di competenza  linguistica  di  livello  B2  del
quadro comune europeo di riferimento per le lingue; 
        della conoscenza delle tecnologie informatiche nonche'  delle
competenze  digitali  volte  a  favorire  processi   di   innovazione
amministrativa  e   di   trasformazione   digitale   della   pubblica
amministrazione; 
        per i soli candidati che hanno richiesto di svolgere la prova
facoltativa di lingua straniera,  della  conoscenza  della  ulteriore
lingua straniera, finalizzata ad accertare il livello  di  competenza
linguistica di livello B2 del quadro comune  europeo  di  riferimento
per le lingue. 
    5.  La  prova  orale  puo'  essere  svolta  in   videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque  l'adozione  di  soluzioni  tecniche   che   assicurino   la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 
    6. I candidati ammessi alla prova orale devono presentarsi muniti
di un valido documento di riconoscimento. 
    7. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice  compila
l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal  presidente  e  dal
segretario della commissione, e' affisso nella sede di esame,  ovvero
reso conoscibile in modalita' telematica. 
    8. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento  della  prova  orale
sono pubblicati sul sito internet dell'amministrazione  e  comunicati
con  Posta  elettronica  certificata  indicata   nella   domanda   di
partecipazione al concorso, almeno  dieci  giorni  prima  della  data
della prova stessa. Nella medesima comunicazione verra'  indicato  il
punteggio riportato nella valutazione dei titoli. 
    9. Nel caso di mancata presentazione  del/della  candidato/a  nel
giorno, ora  e  sede  stabiliti  per  la  prova  orale  per  gravi  e
certificati motivi di salute, la commissione fissa  una  nuova  data,
non oltre l'ultimo giorno previsto per  l'effettuazione  della  prova
orale  da  parte  di  tutti  i   candidati,   dandone   comunicazione
all'interessato/a.  La  ulteriore  mancata  presentazione   del/della
candidato/a comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
                               Art. 11 
 
 
          Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, 
      approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
 
    1. Ai fini della  formazione  delle  graduatorie  finali,  per  i
candidati che abbiano superato la prova  orale  con  esito  positivo,
l'amministrazione provvedera' d'ufficio, ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. 
    2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il/la candidato/a che intende far valere i titoli  di
riserva, nonche' i titoli di  preferenza  previsti  dall'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  deve
presentare, o far  pervenire,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, direzione del personale, ufficio III, via  XX  Settembre
n.  97  -  00187  Roma,  a  mezzo   Posta   elettronica   certificata
all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it i relativi  documenti  in  carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto  previsto
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni  sostitutive
deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso erano gia' in possesso  del/della  candidato/a
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda stessa. 
    3. Le graduatorie di merito, formulate dalla/dalle  commissione/i
esaminatrice/i secondo l'ordine dei punti riportati  nella  votazione
complessiva    conseguita    da    ciascun    candidato/a,    saranno
successivamente riformulate tenendo conto degli eventuali  titoli  di
precedenza e/o  preferenza  previsti  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  tenendo  presente
che, qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati
titoli preferenziali due o piu' candidati si  classificheranno  nella
stessa posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di  eta',
ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998. 
    4. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione  dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i
candidati utilmente collocati nelle graduatorie, nel limite dei posti
messi a concorso per ciascun profilo, ferme restando  le  riserve  di
legge specificate all'art. 1 del presente bando di concorso. 
    5. Le graduatorie finali  di  merito  sono  pubblicate  sul  sito
internet del Ministero dell'economia e  delle  finanze  all'indirizzo
www.mef.gov.it            e             sulla             piattaforma
https://www.concorsionline.mef.gov.it e ne sara' data  notizia  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    6. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana decorrono i termini per le eventuali impugnative. 
                               Art. 12 
 
 
         Presentazione dei documenti da parte dei vincitori 
 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori della  procedura  concorsuale
di ciascun profilo, salvo quelli che siano  dipendenti  di  ruolo  di
amministrazioni pubbliche devono, a pena di decadenza, presentare,  o
far  pervenire,  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi, direzione del personale, ufficio III, via XX Settembre n. 97
- 00187 Roma, a mezzo  Posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
dcp.dag@pec.mef.gov.it entro il termine perentorio di  trenta  giorni
decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione,  la
seguente documentazione: 
      a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente  della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati,  fatti
e qualita' personali,  suscettibili  di  modifica,  dichiarati  nella
domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; 
      b) dichiarazione ai sensi del suindicato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, da cui risulti di  non  essere  stato/a
condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del  titolo  II  del  libro  secondo  del  codice
penale; 
      c) dichiarazione  circa  l'insussistenza  delle  situazioni  di
incompatibilita' previste dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
    2. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica
di controllo i vincitori del concorso. 
    3. La capacita'  lavorativa  del/della  candidato/a  diversamente
abile e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge  5
febbraio 1992, n. 104. 
    4.  L'amministrazione  ha  la  facolta'  di   effettuare   idonei
controlli, anche a campione, sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso. 
    5. A norma degli articoli 71, 75 e  76  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,   l'amministrazione   ha
facolta' di effettuare idonei  controlli,  anche  a  campione,  sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese nella domanda di  ammissione  al
concorso con le conseguenze previste in  caso  di  dichiarazioni  non
veritiere o mendaci. 
                               Art. 13 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. I candidati dichiarati  vincitori  del  concorso  per  ciascun
profilo, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed  in
regola con la documentazione di  cui  al  precedente  art.  12,  sono
invitati  a  stipulare  apposito  contratto  individuale  di  lavoro,
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. 
    2. I vincitori, per  i  quali  verra'  disposta  l'assunzione  in
relazione a quanto previsto dal presente  bando,  saranno  assunti  a
tempo  indeterminato  ed  inquadrati,  in  prova,  nella  terza  area
funzionale, fascia retributiva F3, nel ruolo unico del personale  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    3. I  vincitori,  assunti  in  servizio  a  tempo  indeterminato,
saranno soggetti ad un periodo di prova della durata  prevista  dalle
vigenti norme contrattuali nonche' ad un ciclo formativo  che  verra'
definito successivamente all'assunzione. 
    4. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del decreto legislativo  n.
165/2001, i vincitori del concorso devono  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per  un  periodo  non  inferiore  a  cinque  anni.
Pertanto, non si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  7  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto  1988,  n.
325, in materia di mobilita' compensativa ne' eventuali  comandi,  ad
eccezione di quelli obbligatori, previsti da disposizioni normative. 
                               Art. 14 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
                   e responsabile del procedimento 
 
 
    1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori  concorsuali
e' differito  fino  alla  conclusione  dell'iter  procedurale  curato
dalla/dalle relativa/e commissione/i esaminatrice/i. 
    2. Ai sensi della legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni,  il  responsabile  del  procedimento   derivante   dal
presente bando e' il dirigente dell'ufficio III della  direzione  del
personale del Ministero dell'economia e delle finanze. 
                               Art. 15 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1.  Ai  sensi  del  regolamento  (UE)   2016/679   e   successive
modificazioni, i dati personali forniti dai candidati  sono  raccolti
presso il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, direzione
del personale per le finalita'  di  gestione  del  concorso.  Saranno
trattati,  anche  successivamente  all'eventuale  instaurazione   del
rapporto di lavoro, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. Il titolare del trattamento dei dati personali e' il Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, direzione del personale. 
    3. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione  dei  requisiti  richiesti  per  la   partecipazione   al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso. All'atto della  domanda  di
partecipazione, il/la candidato/a  esprime  il  proprio  consenso  al
trattamento dei dati personali di cui  al  comma  1.  Il  trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali  e  i  dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR. 
    4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente  per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con  l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche  temporali,
necessari per perseguire  le  predette  finalita'.  Gli  stessi  dati
possono essere comunicati a soggetti terzi che  forniranno  specifici
servizi elaborativi  strumentali  allo  svolgimento  della  procedura
concorsuale, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art.
28 del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). 
    5. Ogni candidato/a gode dei diritti di cui al capo III del GDPR,
tra i quali figura quello di  accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,
nonche'  il  diritto  di  rettificare,   aggiornare,   completare   o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento  per
motivi  illegittimi  o  per  motivi  connessi  alla  sua   situazione
particolare. 
    6. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Ministero   dell'economia   e   delle    finanze    -    Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, direzione
del  personale,  ufficio  III,  all'indirizzo  di  Posta  elettronica
certifica: dcp.dag@pec.mef.gov.it 
                               Art. 16 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito  in  legge  17
luglio 2020, n. 77 e nel decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate
in premessa e nel vigente C.C.N.L. 
    2. Il presente bando sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»  -,
sul sito istituzionale del Ministero dell'economia  e  delle  finanze
www.mef.gov.it    sezione    Concorsi     e     sulla     piattaforma
https://www.concorsionline.mef.gov.it 
    3. Avverso il presente bando di concorso e'  proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  competente  Tribunale  amministrativo  regionale
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   o   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi  giorni
dalla stessa data. 
 
      Roma, 4 agosto 2020 
 
                                        Il Capo Dipartimento: Vaccaro