Concorso per COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM - COMUNE DI NAPOLI

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
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Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 59 del 31-07-2020
Sintesi: COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM CONCORSO (Scad. 15-08-2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessive settanta unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, di cui sessanta di Area ...
Ente: COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM - COMUNE DI NAPOLI
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 31-07-2020
Data Scadenza bando 15-08-2020
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COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM

CONCORSO (Scad. 15-08-2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessive settanta unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, di cui sessanta di Area III, posizione retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico e dieci, di cui una riservata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di categoria A, parametro retributivo F1, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, per diversi profili professionali.

 
 
                        LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto, in particolare, l'art. 35, comma  5,  del  citato  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che,  tra  l'altro,  disciplina  la
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
««Disposizioni  urgenti  per  il  perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; 
    Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare,  l'art.  74,  comma  7-ter,
secondo cui, tra l'altro,  le  procedure  concorsuali  sono  volte  a
valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti  specifici  e
di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle
manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con  il  profilo
professionale da reclutare. Le predette procedure  sono  svolte,  ove
possibile,  con  l'ausilio  di  strumentazione  informatica   e   con
l'eventuale supporto di societa' e professionalita' specializzate  in
materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane; 
    Visto l'art. 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure  urgenti  in  materia  di  salute  e  sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17  luglio  2020,  n.  77,  in  materia  di  semplificazione  e
svolgimento in modalita'  decentrata  e  telematica  delle  procedure
concorsuali della Commissione RIPAM; 
    Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  9  maggio
1994, n. 487, concernente il «regolamento recante norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  Pubbliche  Amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
aprile 2018, n. 78, che  disciplina,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  2004
n. 272, i titoli valutabili nonche' il valore massimo assegnabile  ad
ognuno di essi, nell'ambito del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed
esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'art. 28,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,  n.  70,  le
scuole   di   specializzazione   che   rilasciano   i   diplomi    di
specializzazione che consentono la  partecipazione  al  concorso  per
titoli ed esami di cui all'art. 28, comma 1, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze e il Ministro dell'interno, che nomina  la  Commissione
RIPAM e ne definisce le competenze; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 marzo 2020, emanato di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro  dell'interno,  con  il  quale  il  Pref.
dott.ssa Maria Grazia Nicolo',  in  qualita'  di  rappresentante  del
Ministero dell'interno,  e'  nominata  componente  della  Commissione
RIPAM costituita con decreto interministeriale del 2  dicembre  2019,
in sostituzione del Pref. dott.ssa Maria Tirone; 
    Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n.  32,  convertito  dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, e, in particolare, l'art. 18,  comma  1,
che prevede che il Centro di formazione e studi - FORMEZ subentra nei
rapporti  attivi  e  passivi   riferibili   al   Consorzio   per   la
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e in particolare l'art.  3  e  l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo  occupazionali  a  favore
delle categorie protette; 
    Atteso che con  nota  prot.  n.  27624  del  22  luglio  2020  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, in  considerazione  di  quanto
risulta dal prospetto informativo 2019, manifesta  l'intendimento  di
riservare n. 1 posto nell'ambito della procedura selettiva di cui  al
presente bando per  la  copertura  della  quota  di  riserva  di  cui
all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    Atteso che con nota prot.  n.  6355  del  26  febbraio  2020,  il
Ministero dello sviluppo economico attesta la copertura  delle  quote
d'obbligo di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge  12  marzo
1999, n.  68,  ferma  restando  la  verifica  della  copertura  delle
predette quote d'obbligo  all'atto  dell'assunzione  a  valere  sugli
idonei; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con  modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 25, comma
9, che aggiunge il comma 2-bis dell'art. 20 della  predetta  legge  5
febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6,  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione studi  (FORMEZ),  a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
concernente   «Disposizioni   urgenti    per    la    stabilizzazione
finanziaria»; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  n.  215  e  n.  216,
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di  trattamento  delle  persone,  indipendentemente  dalla
razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE
per la parita' di trattamento in materia di occupazione e  condizione
di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
«regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  concernente  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito  con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,   n.   133   recante
«Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza  nazionale
cibernetica e di  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di
rilevanza  strategica»  e,  in  particolare,  l'art.  2,   comma   1,
concernente  l'assunzione   di   personale   per   le   esigenze   di
funzionamento del Centro di valutazione  e  certificazione  nazionale
(CVCN) e della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    Vista la nota n. 40817 del 22 novembre 2019 con cui il  Ministero
dello sviluppo economico delega  alla  Commissione  Interministeriale
RIPAM l'espletamento della presente procedura concorsuale; 
    Vista la nota prot. n. 5135  del  3  febbraio  2020  con  cui  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  delega  alla   Commissione
Interministeriale  RIPAM  l'espletamento  della  presente   procedura
concorsuale; 
    Vista la nota prot. n. 6355 del 26 febbraio 2020 con la quale  il
Ministero dello sviluppo economico rappresenta  di  volersi  avvalere
della facolta' di deroga  all'espletamento  della  mobilita'  di  cui
all'art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 secondo
quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019,  n.
56; 
    Vista la comunicazione  del  28  luglio  2020  con  la  quale  la
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  chiede  di  avvalersi  della
deroga di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, prevista dall'art. 3, comma 8, della legge 19  giugno  2019,  n.
56; 
    Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando di concorso; 
    Espletati gli adempimenti e le procedure di cui  all'art.  34-bis
del citato decreto legislativo 165/2001; 
    Visto  il  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale del comparto funzioni centrali; 
 
                              Delibera: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento  di  complessive  settanta  unita'  di   personale   non
dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, di cui sessanta di  Area
III, posizione retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del  Ministero
dello  sviluppo  economico  e  dieci  di   categoria   A,   parametro
retributivo  F1,  da  inquadrare  dei  ruoli  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri nei profili di seguito specificati: 
      a)  profilo  funzionario  informatico/specialista  di   settore
scientifico   tecnologico   (Codice    CU/INFO)    per    complessive
quarantacinque unita', di  cui  trentacinque  da  inquadrare  con  il
profilo di funzionario informatico nell'Area III - F1 dei  ruoli  del
Ministero dello sviluppo economico e dieci, di cui una  riservata  ai
sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare con
il profilo di specialista di settore  scientifico  tecnologico  nella
categoria A - parametro retributivo F1 dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri,  in  possesso  di  competenze  specifiche  in
materia di: 
        tecniche di programmazione e conoscenza dei linguaggi  (Java,
C++, Python, PHP, Javascript); 
        basi di dati (SQL e NO-SQL); 
        sistemi operativi (Windows, Linux, Android, IOS); 
        crittografia applicata (tecniche crittografiche, meccanismi a
chiave); 
        tecniche di analisi forense; 
        reti locali: protocolli e protezione; 
        protocolli di rete (TCP/IP, OSPF, BGP, MPLS, ecc.); 
        aspetti connessi alla cyber security: tecniche di  attacco  e
mitigazione; 
        sicurezza in  ambito  5G,  IoT  ed  automazione  e  controllo
industriale (es. Scada); 
        sicurezza in ambito cloud; 
        metodologie  e  strumenti  di  vulnerability   assessment   e
penetration testing a livello di componenti e sistemi ICT; 
        conoscenza  della   normativa   in   materia   di   sicurezza
informatica e di protezione dei dati personali; 
        conoscenza della lingua inglese; 
      b) profilo funzionario tecnico (Codice CU/ELET) per complessive
quindici unita' con competenze in ambito elettronico,  da  inquadrare
nell'Area III - F1 dei ruoli del Ministero dello sviluppo  economico,
in possesso di competenze specifiche in materia di: 
        conoscenza di base nel campo delle tecnologie elettroniche; 
        analisi di circuiti integrati digitali e/o analogici sia  dal
punto di vista funzionale e sia topografico; 
        architettura dei processori; 
        strumentazione elettronica di test e tecniche di misura; 
        conoscenza di base sulla microscopia elettronica; 
        conoscenza  della   normativa   in   materia   di   sicurezza
informatica e di protezione dei dati personali; 
        conoscenza della lingua inglese. 
      c) profilo funzionario tecnico (Codice CU/TELE) per complessive
n. 10 (dieci) unita' con competenze in ambito  di  telecomunicazioni,
da inquadrare nell'Area III  -  F1  dei  ruoli  del  Ministero  dello
sviluppo economico, in possesso di competenze specifiche  in  materia
di: 
        reti di telecomunicazioni e protocolli (UMTS/LTE/5G); 
        principali standard di comunicazioni radio (GSM, UMTS, LTE); 
        reti radiomobili di nuova generazione: Cloud RAN, Small Cell,
NFV  (Network  Function  Virtualization),   SDN   (Software   Defined
Network), Heterogeneous Networks (Het Net), Mobile Edge Computing; 
        linguaggi di programmazione  ad  alto  livello  ai  fini  del
controllo e configurazione dell'infrastruttura  di  rete.  Protocolli
per sistemi di commutazione a pacchetto (OSPF, BGP, MPLS, Open Flow); 
        fondamenti di linguaggi di programmazione  ad  oggetti  (C++,
Java, Python, Javascript); 
        architetture logiche end-to-end per le reti 4G e 5G; 
        specifiche 3GPP per la RAN 4G e 5G; 
        architetture di rete Core (PC/EPC) e RAN (3G: nodeB, RNC; 4G:
enodeB); 
        interazioni RAN e Core Network; 
        tecniche cloud e SDN/NFV; 
        reti locali, protocolli e protezione; 
        protocolli di rete (TCP/IP, OSPF, BGP, MPLS, ecc); 
        aspetti connessi alla cybersecurity: tecniche  di  attacco  e
mitigazione; 
        sicurezza in  ambito  5G,  IoT  ed  automazione  e  controllo
industriale (es. Scada); 
        sicurezza in ambito Cloud; 
        conoscenza  della   normativa   in   materia   di   sicurezza
informatica e di protezione dei dati personali; 
        conoscenza della lingua inglese. 
    2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente,
nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente  all'atto
della formulazione delle graduatorie  finali  di  merito  di  cui  al
successivo art. 11, nel limite massimo del cinquanta  per  cento  dei
posti relativi a ciascun profilo. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti che devono essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  dei
termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonche'
al momento dell'assunzione in servizio: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) avere un'eta' non inferiore a diciotto anni; 
      c) essere in possesso di uno dei titoli di  studio  di  seguito
indicati: laurea, diploma di  laurea,  laurea  specialistica,  laurea
magistrale. 
      I  titoli  sopra  citati   si   intendono   conseguiti   presso
universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati
in possesso di titolo accademico rilasciato da un  Paese  dell'Unione
europea o da uno Paese terzo sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,
purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con  provvedimento
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica, sentito  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la  predetta  procedura
di equivalenza. Il candidato e' ammesso con  riserva  alle  prove  di
concorso  in  attesa  dell'emanazione  di  tale   provvedimento.   La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso  in  cui  il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad  altri
concorsi. La  modulistica  e  la  documentazione  necessaria  per  la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica http://www.funzionepubblica.gov.it/ 
      d) idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso  si  riferisce.  Tale  requisito   sara'   accertato   prima
dell'assunzione all'impiego; 
      e) godimento dei diritti civili e politici; 
      f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d),  del  testo
unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3  e  ai  sensi  delle  corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di  lavoro
relativi al personale dei vari comparti; 
      h) essere in possesso dei requisiti morali e di condotta di cui
all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53; 
      i) per i candidati di sesso  maschile  posizione  regolare  nei
riguardi degli obblighi di leva. 
    2.  I  candidati  vengono  ammessi  alle  prove  concorsuali  con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 15,  comma  4,  del
presente bando. 
                               Art. 3 
 
 
                        Procedura concorsuale 
 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  da  ora  in  avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le  competenze
delle commissioni esaminatrici ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. Il concorso e' espletato in base  alle  procedure  di  seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: 
      a) una prova preselettiva, secondo la disciplina  dell'art.  6,
ai fini dell'ammissione alla prova scritta, comune a tutti i  profili
professionali  di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  che   la
Commissione RIPAM si  riserva  di  svolgere  qualora  il  numero  dei
candidati  che  abbiano  presentato  domanda  di  partecipazione   al
concorso sia pari o superiore a due volte il numero dei posti messi a
concorso; 
      b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art.
7, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1,  comma
1, riservata ai candidati che avranno superato la prova  preselettiva
di cui alla precedente lettera a; 
      c) una prova selettiva orale, secondo la  disciplina  dell'art.
8, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1,  comma
1, che dovra' essere sostenuta da tutti coloro che  avranno  superato
la prova di cui alla precedente lettera b. 
      Le prove di cui alle precedenti lettere a)  e  b)  si  svolgono
presso sedi decentrate ed  esclusivamente  mediante  il  supporto  di
strumentazione informatica. 
      La prova di cui alla precedente lettera c) puo'  essere  svolta
in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici  e
digitali, garantendo comunque l'adozione di  soluzioni  tecniche  che
assicurino  la  pubblicita'  della  stessa,   l'identificazione   dei
partecipanti, nonche' la sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro
tracciabilita'; 
      d) la valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalita'
previste dall'art. 9, solo a seguito  dell'espletamento  della  prova
orale, in esclusivo riferimento ai candidati  risultati  idonei  alla
predetta prova e sulla base delle dichiarazioni  degli  stessi,  rese
nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.  La
commissione esaminatrice, per  ciascun  codice  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, redige la graduatoria  finale  di  merito
sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale
e nella valutazione dei titoli. 
    3. I primi classificati nell'ambito della graduatoria  finale  di
merito, distinta per i codici concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1, in numero pari  ai  posti  disponibili,  validata  ai  sensi
dell'art. 11 dalla Commissione RIPAM, tenuto conto delle riserve  dei
posti di cui all'art. 1, sono nominati vincitori  ed  assegnati  alle
amministrazioni interessate per l'assunzione  a  tempo  indeterminato
secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente bando. 
                               Art. 4 
 
 
Pubblicazione del bando, presentazione della domanda e  comunicazioni
                            ai candidati. 
                         Termini e modalita' 
 
 
    1. Il presente bando viene pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». E'
altresi' disponibile sul  sito  http://riqualificazione.formez.it/  ,
sul sistema «Step-One  2019»  e  sui  siti  web  istituzionali  delle
amministrazioni interessate. 
    2. La domanda di ammissione al concorso  deve  essere  presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico  di
identita' digitale (SPID), compilando l'apposito  modulo  elettronico
sul  sistema  «Step-One  2019»,  raggiungibile  sulla  rete  internet
all'indirizzo   «https//ripam.cloud»,   previa   registrazione    del
candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso  il
candidato  deve  essere  in  possesso  di  un  indirizzo   di   posta
elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La  registrazione,  la
compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati
entro il quindicesimo giorno,  decorrente  dal  giorno  successivo  a
quello di pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Qualora il termine di scadenza per l'invio on line della domanda cada
in un giorno festivo, il termine  sara'  prorogato  al  primo  giorno
successivo   non   festivo.   Sono   accettate   esclusivamente    ed
indifferibilmente le domande inviate entro  le  ore  23,59  di  detto
termine. 
    3.  La  data  di  presentazione  on   line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' certificata e  comprovata  da  apposita
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio,
dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo
per la presentazione, non permette, improrogabilmente, piu' l'accesso
alla procedura di candidatura e l'invio del  modulo  elettronico.  Ai
fini della partecipazione al concorso, in  caso  di  piu'  invii,  si
terra' conto unicamente della domanda  inviata  cronologicamente  per
ultima. 
    4. Per la partecipazione al concorso  di  cui  all'art.  1,  deve
essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di
partecipazione  di  euro  10,00  (dieci/00  euro)  sulla  base  delle
indicazioni  riportate  nel  suddetto  sistema  «Step-One  2019».  Il
versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro
le ore 23,00 del termine di scadenza di cui al comma 2  del  presente
articolo.  Qualora  il  candidato  intenda  presentare   domanda   di
partecipazione per piu' codici concorsuali di cui all'art.  1,  comma
1, del presente bando il versamento  della  quota  di  partecipazione
deve essere effettuato per ciascun codice. 
    5. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 
    6.  Nell'apposito  modulo  elettronico  di  presentazione   della
domanda, tenuto  conto  dell'effettivo  possesso  dei  requisiti  che
vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati
dovranno riportare: 
    a. il cognome,  il  nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita,  la
cittadinanza e, se cittadini  italiani  nati  all'estero,  il  comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto  l'atto
di nascita; 
    b. il codice fiscale; 
    c. la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di
avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con
l'esatta indicazione del numero  di  codice  di  avviamento  postale,
nonche' il recapito telefonico e il  recapito  di  posta  elettronica
certificata  con  l'impegno  di  far  conoscere  tempestivamente   le
eventuali variazioni; 
    d. il godimento dei diritti civili e politici; 
    e. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
    f. di non  essere  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d),  del  testo
unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3  e  ai  sensi  delle  corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di  lavoro
relativi al personale dei vari comparti; 
    g. di non aver riportato condanne penali, passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, o di non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a  conoscenza,  fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; 
    h. di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
    i. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva; 
    j. il possesso del  titolo  di  studio  di  cui  all'art.  2  del
presente bando con esplicita indicazione dell'Universita' che  lo  ha
rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato; 
    k. di procedere, ove necessario, all'attivazione della  procedura
di equivalenza secondo le modalita' indicate nell'art. 2 del bando; 
    l. il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione ai
sensi del successivo art. 9; 
    m. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di  precedenza
alla nomina previsti dall'art. 10 del presente bando; 
    n. l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di  cui
all'art. 1 del presente bando; 
    o. l'eventuale diritto all'esenzione dalla prova preselettiva  ai
sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    p. le esperienze lavorative comunque svolte e  le  attitudini  in
possesso che, secondo il candidato, sono utili allo svolgimento delle
mansioni del profilo per cui concorre; 
    q. le competenze informatiche possedute; 
    r. la disponibilita' ai trasferimenti (SI/NO), ferma restando  la
normativa vigente in materia; 
    s. la motivazione alla candidatura. 
    7.  I  candidati  devono  inoltre  dichiarare  esplicitamente  di
possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente  bando.  I
titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione  alle
prove concorsuali non sono presi in considerazione. 
    8. I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito
spazio disponibile  nel  modulo  elettronico  del  sistema  «Step-One
2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi  in  funzione  del
proprio  handicap  che  deve  essere  opportunamente  documentato  ed
esplicitato  con  apposita  dichiarazione  resa   dalla   Commissione
medico-legale dell'ASL di  riferimento  o  da  equivalente  struttura
pubblica. Detta dichiarazione deve  contenere  esplicito  riferimento
alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure
preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione  di  ausili
e/o tempi aggiuntivi e' determinata a  insindacabile  giudizio  della
Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e
dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni  caso,  i  tempi
aggiuntivi non eccedono il 50% del  tempo  assegnato  per  la  prova.
Tutta la documentazione  di  supporto  alla  dichiarazione  resa  sul
proprio handicap, deve essere inoltrata  a  mezzo  posta  elettronica
all'indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre  venti  giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  bando  di  concorso,  unitamente
all'apposito  modulo  compilato   e   sottoscritto   che   si   rende
automaticamente disponibile on line  e  con  il  quale  si  autorizza
Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il  mancato  inoltro  di
tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente
l'assistenza richiesta. 
    9.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al  punto  precedente,
che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili   e/o   tempi
aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica,  che
e'  valutata  dalla  competente  commissione  esaminatrice   la   cui
decisione, sulla scorta  della  documentazione  sanitaria  rilasciata
dall'azienda  sanitaria  che  consenta  di  quantificare   il   tempo
aggiuntivo ritenuto necessario resta insindacabile e inoppugnabile. 
    10. Il Formez PA effettua controlli a campione sulla  veridicita'
delle dichiarazioni rese dal candidato per almeno il 5% dei posti  di
cui al presente bando di  concorso,  mediante  il  sistema  «Step-One
2019» e da' conto alla Commissione  Ripam  degli  esiti.  Qualora  il
controllo accerti la falsita' del contenuto delle  dichiarazioni,  il
candidato e' escluso dalla selezione ai sensi dell'art. 15, comma  4,
del presente  bando,  ferme  restando  le  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi  del  procedimento
preselettivo e selettivo non  costituisce,  in  ogni  caso,  garanzia
della  regolarita',  ne'  sana  l'irregolarita'  della   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    12. La Commissione RIPAM non e' responsabile in caso  di  mancato
recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio'
sia dipendente  da  dichiarazioni  inesatte  o  incomplete  rese  dal
candidato circa il proprio recapito,  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello
indicato nella domanda, nonche' da eventuali  disguidi  imputabili  a
fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 
    13.  Non  saranno  considerate  valide  le  domande  inviate  con
modalita' diverse da quelle prescritte e  quelle  compilate  in  modo
difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando
di concorso. 
    14. Per le richieste di assistenza  di  tipo  informatico  legate
alla procedura di iscrizione on-line i candidati  devono  utilizzare,
esclusivamente e previo completa compilazione, l'apposito  modulo  di
assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019».  Per
altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva  i  candidati
dovranno utilizzare, esclusivamente e previa  completa  compilazione,
gli appositi moduli di  assistenza  presenti  nelle  diverse  sezioni
della  procedura  di  registrazione  o  di  candidatura  del  sistema
«Step-One 2019». Non e' garantita la soddisfazione entro  il  termine
di scadenza previsto per  l'invio  della  domanda  di  partecipazione
delle richieste  inviate  nei  tre  giorni  antecedenti  il  medesimo
termine. Le richieste pervenute in  modalita'  differenti  da  quelle
sopra indicate non potranno essere prese in considerazione. 
    15. Ogni  comunicazione  concernente  il  concorso,  compreso  il
calendario delle relative prove  e  del  loro  esito,  e'  effettuata
attraverso il predetto sistema  «Step-One  2019».  Data  e  luogo  di
svolgimento delle prove sono resi disponibili  sul  predetto  sistema
«Step-One 2019» con accesso da  remoto  attraverso  l'identificazione
del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per  lo
svolgimento delle stesse. 
                               Art. 5 
 
 
             Commissioni esaminatrici e sottocommissioni 
 
 
    1. La Commissione RIPAM nomina le commissioni  esaminatrici,  per
ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  sulla
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
9  maggio  1994,  n.  487.  Ciascuna  commissione   esaminatrice   e'
competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal predetto
decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,
nonche' delle fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7, 8
e per la valutazione dei titoli ai sensi del successivo art. 9.  Alle
commissioni  esaminatrici  possono  essere  sono   aggregati   membri
aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e
delle competenze informatiche. 
    2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e
celerita' della  procedura  concorsuale,  si  riserva  la  nomina  di
sottocommissioni, in cui suddividere le  commissioni  esaminatrici  a
partire dalla fase di espletamento delle prove  scritte.  A  ciascuna
delle  sottocommissioni  non  puo'  essere  assegnato  un  numero  di
candidati inferiore a duecentocinquanta. 
    3. La commissione  esaminatrice  e  le  sottocommissioni  possono
svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e la  tracciabilita'  delle  comunicazioni,  secondo  la
normativa vigente. 
                               Art. 6 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. La prova preselettiva, comune ai codici  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, consiste in un test, da risolvere  in  60
(sessanta) minuti, composto da 60 quesiti (sessanta)  di  cui  n.  30
(trenta) quesiti a risposta multipla  attitudinali  per  la  verifica
della capacita' logico-deduttiva, di ragionamento logico-matmatico  e
critico-verbale e n. 30 (trenta) diretti a verificare  la  conoscenza
delle seguenti materie: 
      linguaggi  di  programmazione  di  alto  e  di  basso  livello,
architetture dei calcolatori, sistemi  operativi,  progettazione  del
software, algoritmi e strutture dati, reti di  calcolatori,  basi  di
dati; 
      analisi  di  circuiti  elettronici  analogici   e/o   digitali,
conoscenza di dispositivi elettronici fondamentali (e.g. diodi,  MOS,
BJT); 
      architetture e protocolli delle reti di TLC mobili e  fisse  in
area geografica; architetture e protocolli di reti  in  area  locale;
elementi costituenti una rete di TLC; 
      normativa in materia di privacy e tutela dei dati personali. 
    2.  Sono  esentati   dalla   prova   preselettiva   i   candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita'  pari  o  superiore
all'80%, in base all'art. 20, comma 2-bis,  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104. 
    3. La prova si svolge presso sedi  decentrate  ed  esclusivamente
mediante   il   supporto   di   strumentazione   informatica.    Ogni
comunicazione concernente la  prova,  compreso  il  calendario  e  il
relativo esito, e' effettuata attraverso il sistema «Step-One  2019».
La data e il luogo di svolgimento della prova, nonche' le misure  per
la  tutela  della  salute  pubblica   a   fronte   della   situazione
epidemiologica sono resi disponibili sul predetto  sistema  «Step-One
2019»,  almeno  dieci  giorni  prima  della  data  stabilita  per  lo
svolgimento della stessa. 
    4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    5. I candidati regolarmente iscritti on  line,  che  non  abbiano
avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e  siano  in  regola
con il versamento  della  quota  di  partecipazione,  sono  tenuti  a
presentarsi per sostenere  la  prova  preselettiva  nella  sede,  nel
giorno e nell'ora indicati sul predetto sistema  «Step-One  2019».  I
candidati   devono   presentarsi   con   un   valido   documento   di
riconoscimento, il  codice  fiscale  e  la  ricevuta  rilasciata,  al
momento  della  compilazione  on  line  della  domanda,  dal  sistema
informatico. 
    6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella  data  e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, nonche' la violazione delle  misure  per  la  tutela  della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica  di  cui  al
comma 3, comporta l'esclusione dal concorso. 
    7. Eventuali indicazioni specifiche in  ordine  alla  prova  sono
definite dalla commissione esaminatrice e  comunicate  attraverso  il
sistema «Step-One 2019». 
    8. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: 
      risposta esatta: +1 punto; 
      mancata risposta o risposta per la quale  siano  state  marcate
due o piu' opzioni: 0 punti; 
      risposta errata: -0,33 punti. 
    9. La prova preselettiva e' superata,  per  ciascuno  dei  codici
concorso di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando, da un numero
di candidati pari a 10 (dieci) volte il  numero  dei  posti  messi  a
concorso per ciascuno dei predetti codici. Tale numero potra'  essere
superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo  posto
utile in ordine di graduatoria. 
    10. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a
disposizione  una  postazione  informatica.  Al  termine  del   tempo
previsto  per  la  prova,  il  sistema  interrompe  la  procedura  ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato  fino  a
quel momento. Fino  all'acquisizione  definitiva  il  candidato  puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della  prova  avviene
con modalita' che assicurano l'anonimato del  candidato,  utilizzando
strumenti digitali.  Al  termine  delle  operazioni  viene  formulato
apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e  l'esito  delle
prove  e'  reso  disponibile  mediante  pubblicazione   sul   sistema
«Step-One 2019». 
    11. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
    12.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non  possono
introdurre nella sede di  esame  carta  da  scrivere,  pubblicazioni,
testi, appunti di qualsiasi  natura  e  telefoni  cellulari  o  altri
dispositivi idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati  o
allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra di
loro. In caso di  violazione  di  tali  disposizioni  la  commissione
esaminatrice o  il  comitato  di  vigilanza,  ove  presente,  dispone
l'immediata esclusione dal concorso. 
                               Art. 7 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. La fase selettiva scritta, distinta per i codici  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, e' gestita con procedura analoga a
quella della prova  preselettiva  e  consiste  nella  risoluzione  di
cinquanta quesiti a risposta multipla e si articola come segue: 
      a) una parte composta da quaranta quesiti volta a verificare le
conoscenze rilevanti afferenti le seguenti materie: 
        profilo  funzionario   informatico/specialista   di   settore
scientifico tecnologico (Codice CU/INFO): 
          - programmazione C++ 
          - problem solving in linguaggio a scelta tra C/C++,  Python
o Java 
          - Crack me 
          - analisi traffico in rete 
          - codice crittografico 
          - attacco via buffer overflow 
          - settaggio regole firewall via iptables, creazione  docker
file, creazione avvio servizio system dump di un database sql; 
        profilo funzionario tecnico (Codice CU/ELET): 
          - analisi e sintesi di circuiti elettronici; 
          - analisi e sintesi di layout di celle elementari; 
          - tecnologie elettroniche 
          - sistemi elettronici di misura 
        profilo funzionario tecnico (Codice CU/TELE): 
          - architetture di reti fisse e mobili. 
          - analisi di protocolli di comunicazione in  reti  fisse  e
mobili. 
          - aspetti di traffico in reti di TLC. 
          - analisi di protocolli applicativi. 
          - aspetti di network security. 
    b) una parte composta da dieci  quesiti  volta  a  verificare  la
conoscenza della lingua inglese  di  livello  B1  del  quadro  comune
europeo di riferimento per le lingue. 
    A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: 
      risposta esatta: +0,6 punti; 
      mancata risposta o risposta per la quale  siano  state  marcate
due o piu' opzioni: 0 punti; 
      risposta errata: -0,2 punti. 
    2. Alla suddetta prova sara' assegnato un  punteggio  complessivo
massimo di trenta  punti.  La  prova  si  intende  superata  con  una
votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi). 
    3. La prova si svolge presso sedi  decentrate  ed  esclusivamente
mediante   il   supporto   di   strumentazione   informatica.    Ogni
comunicazione concernente la  prova,  compreso  il  calendario  e  il
relativo  esito,  e'  effettuata  attraverso  il   predetto   sistema
«Step-One 2019». La data e  il  luogo  di  svolgimento  della  prova,
nonche' le misure per la tutela della salute pubblica a fronte  della
situazione epidemiologica sono resi disponibili sul sistema «Step-One
2019»,  almeno  dieci  giorni  prima  della  data  stabilita  per  lo
svolgimento della stessa. 
    4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    5. I candidati devono presentarsi puntualmente  nella  sede,  nel
giorno e all'ora stabilita con un valido documento di riconoscimento,
il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al
momento della compilazione on line della domanda. 
    6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella  data  e
nell'ora stabilita per qualsiasi  causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, nonche' la violazione delle  misure  per  la  tutela  della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica  di  cui  al
comma 3, comporta l'esclusione dal concorso. 
    7. Eventuali indicazioni specifiche in  ordine  alla  prova  sono
definite dalla commissione esaminatrice e  comunicate  attraverso  il
sistema «Step-One 2019». 
    8. I candidati ammessi a  sostenere  la  prova  scritta  hanno  a
disposizione  una  postazione  informatica.  Al  termine  del   tempo
previsto  per  la  prova,  il  sistema  interrompe  la  procedura  ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato  fino  a
quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva  il
candidato puo' correggere le risposte gia' date. 
    9. La correzione  degli  elaborati  da  parte  delle  commissioni
avviene con  modalita'  che  assicurano  l'anonimato  del  candidato,
utilizzando  strumenti  digitali.  Una  volta  terminate   tutte   le
correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni,  si
procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono
essere svolte con modalita' digitali. Al  termine  delle  operazioni,
viene reso noto l'elenco  dei  candidati  ammessi  alla  prova  orale
mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019». 
    10. Durante la prova i candidati  non  possono  introdurre  nella
sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni,  raccolte  normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni  cellulari,
altri dispositivi mobili idonei alla  memorizzazione  o  trasmissione
dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni  la  commissione
esaminatrice o  il  comitato  di  vigilanza,  ove  presente,  dispone
l'immediata esclusione dal concorso. 
                               Art. 8 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. L'avviso di convocazione per la  prova  orale  contenente  gli
elenchi degli ammessi alla medesima  prova  selettiva  ai  sensi  del
precedente 7, comma 2, e il diario recante l'indicazione della  sede,
del giorno e dell'ora in cui si svolge, per ciascun  codice  concorso
di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando e' pubblicato sul sito
sistema sul sistema «StepOne-2019» almeno dieci giorni prima del  suo
svolgimento. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    2. La prova selettiva orale, distinta  per  ciascuno  dei  codici
concorso di cui all'art. 1, comma  1,  consiste  in  una  discussione
della prova scritta di cui al precedente art. 7 volta ad accertare la
preparazione e la capacita' professionale dei candidati,  nonche'  in
un colloquio interdisciplinare sulle materie previste  per  la  prova
scritta del relativo codice concorso. Nel corso della prova selettiva
orale si procede, inoltre, all'accertamento: 
      della conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura  e
la traduzione di un testo, nonche' attraverso una  conversazione  che
accerti il livello di  competenze  linguistiche  di  livello  B1  del
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue; 
      delle  competenze  digitali  volte  a  favorire   processi   di
innovazione  amministrativa  e  di  trasformazione   digitale   della
pubblica amministrazione. 
    3.  La  prova  orale  puo'  essere  svolta  in   videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque  l'adozione  di  soluzioni  tecniche   che   assicurino   la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 
    4. Nel sistema «Step-One 2019» sono pubblicate le misure  per  la
tutela   della   salute   pubblica   a   fronte   della    situazione
epidemiologica, nonche' le  eventuali  indicazioni  di  dettaglio  in
merito allo svolgimento della prova. 
    5. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica
a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma  4  comporta
l'esclusione dal concorso. 
    6. Alla prova selettiva orale e' assegnato un  punteggio  massimo
di 30 (trenta) punti, e  la  stessa  si  intende  superata  se  viene
raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi). 
    7.  Dopo  lo  svolgimento  della  prova  orale,  la   commissione
esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati  dai
candidati, valuta e  autorizza  la  pubblicazione  dei  punteggi  dei
titoli, di cui al successivo art. 9 dei soli candidati idonei. 
                               Art. 9 
 
 
 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 
 
 
    1. La valutazione dei  titoli  e'  effettuata  dalla  commissione
esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti  dei
soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione  alle  prove
concorsuali non sono presi in considerazione. 
    2. Tutti i titoli di cui il  candidato  richiede  la  valutazione
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di cui al presente bando. 
    3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli  completi  di
tutte le informazioni necessarie per  la  valutazione.  I  titoli  in
lingua straniera  devono  essere  accompagnati  dalla  traduzione  in
italiano, compresi  i  titoli  di  studio  conseguiti  all'estero  se
riconosciuti  equipollenti/equivalenti   da   parte   del   Ministero
competente. 
    4. I titoli valutabili, ai fini della stesura  della  graduatoria
di merito, non potranno superare il valore massimo complessivo di  10
punti. La commissione verifica la corretta attribuzione dei  punteggi
autocertificati dai candidati, secondo i seguenti criteri di calcolo: 
      1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento  al
voto di laurea relativo al titolo di studio  conseguito  con  miglior
profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso; 
      ulteriori 0,5 punti in caso di votazione  con  lode  conseguita
per il titolo di cui al punto precedente; 
      0,5 punti per ogni laurea specialistica o magistrale che sia il
naturale  proseguimento  della  laurea   triennale   indicata   quale
requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea  a  ciclo
unico; 
      0,25 punti per ogni laurea  ulteriore  rispetto  al  titolo  di
studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione  di  quelle
propedeutiche alla laurea  specialistica  o  laurea  magistrale  gia'
dichiarata; 
      1 punto per ogni diploma  di  laurea,  laurea  specialistica  o
laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio  utile  per
l'ammissione al concorso; 
      0,5 punti per ogni master di primo livello; 
      1,5 punti per master universitario di secondo livello; 
      2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 
      2 punti per ogni diploma di specializzazione; 
      1 punto per la certificazione di livello pari o superiore al B2
della conoscenza  della  lingua  inglese,  ottenuta  presso  un  ente
certificatore  tra  quelli  individuati  con  decreto  del  direttore
generale del  Ministero  dell'istruzione,  dell'Universita'  e  della
Ricerca, n. 118 del 28 febbraio 2017. 
    5. Ultimata la prova orale  di  cui  al  precedente  art.  8,  la
commissione esaminatrice stila, per ciascun codice  concorso  di  cui
all'art. 1, comma 1, la graduatoria finale di merito, sulla base  del
punteggio complessivo conseguito da  ciascun  candidato  nella  prova
scritta, nella prova orale e del  punteggio  attribuito  in  base  ai
titoli. 
    6. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM. 
                               Art. 10 
 
 
                       Preferenze e precedenze 
 
 
    1. A parita' di merito, ai sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      a) gli insigniti di medaglia al valore militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      j)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      p)  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      q) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s) gli invalidi e i mutilati civili; 
      t) i militari volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) avere svolto, con esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio  per  il  processo,  cosi'   come   indicato   dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
    3. A parita' di merito e di  titoli  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    4. Se a conclusione delle operazioni di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    5. I predetti  titoli  devono  essere  posseduti  al  termine  di
scadenza per la presentazione della domanda ed  essere  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 
    6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
preferenza elencati nel  presente  articolo,  avendoli  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o
far pervenire, a mezzo posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
concorsi@pec.formez.it , le relative dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva  il  candidato
deve indicare, fatta eccezione per  i  titoli  di  cui  al  comma  1,
lettera  r)  e  comma  3,   lettera   a)   del   presente   articolo,
l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento  del
titolo di preferenza e la data di emissione. 
    7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
                               Art. 11 
 
 
Validazione e  pubblicita'  delle  graduatorie  finali  di  merito  e
                comunicazione dell'esito del concorso 
 
 
    1. La graduatoria finale di merito, per ciascun  codice  concorso
di cui all'art. 1, comma 1, e' validata  dalla  Commissione  RIPAM  e
comunicata alle amministrazioni interessate. 
    2. La graduatoria finale di  merito  e'  pubblicata  sul  sistema
«Step-One 2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it ,  e  sui
siti web istituzionali delle amministrazioni interessate. 
    3.  L'avviso  relativo   alla   avvenuta   validazione   e   alla
pubblicazione della predetta graduatoria e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    4. Ogni comunicazione ai candidati e'  in  ogni  caso  effettuata
mediante pubblicazione di  specifici  avvisi  sul  sistema  «Step-One
2019». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 12 
 
 
        Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio 
 
 
    1. I candidati vincitori, a cui e' data comunicazione  dell'esito
del concorso, sono assegnati  alle  amministrazioni  di  destinazione
che, con riferimento al codice concorso CU/INFO,  sono  scelte  sulla
base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, fermo
restando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2. La sede di
lavoro per tutti i posti  messi  a  concorso  e'  Roma.  I  candidati
vincitori trasmettono il proprio curriculum vitae. 
    2. Per il codice concorso CU/INFO i candidati devono, a  pena  di
decadenza, manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione
esclusivamente attraverso  le  modalita'  che  saranno  indicate  con
successivo avviso sul sito  http://riqualificazione.formez.it  e  sul
sistema «Step-One 2019». 
    3. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente  ai  limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di  vincoli  finanziari  e
regime delle assunzioni. 
    4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato  viene  instaurato
mediante la stipula  di  contratto  individuale  di  lavoro.  Non  si
procede all'instaurazione del rapporto di lavoro  nei  confronti  dei
candidati che abbiano superato  il  limite  di  eta'  previsto  dalla
vigente normativa in materia. 
                               Art. 13 
 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge e  del  «regolamento  per  l'accesso  ai  documenti  formati  o
detenuti  da  Formez  PA  e  a  quelli  oggetto   di   pubblicazione»
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it/ 
    2. Ai candidati che sostengono la prova  scritta  e'  consentito,
mediante l'apposita procedura telematica «atti on  line»  disponibile
sul sistema «StepOne-2019», accedere per  via  telematica  agli  atti
concorsuali relativi ai propri elaborati. 
    3. Con la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla
presente procedura il candidato dichiara di  essere  consapevole  che
eventuali richieste di accesso agli atti da  parte  dei  partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai  titolari  di  tutti
gli atti oggetto  delle  richieste  e  facenti  parte  del  fascicolo
concorsuale del candidato. A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima. 
    4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti  non
consultabili on-line con le proprie  credenziali,  i  candidati  sono
tenuti a versare la quota  prevista  dal  suddetto  «regolamento  per
l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez  PA  e  a  quelli
oggetto     di     pubblicazione»      disponibile      sul      sito
http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi  previste.
All'atto del versamento occorre indicare  la  causale  «accesso  agli
atti Concorso RIPAM/MISE-PCM». La ricevuta  dell'avvenuto  versamento
deve essere esibita al momento della  presentazione  presso  la  sede
Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti. 
    5. Il responsabile unico del  procedimento  e'  il  dirigente  di
Formez PA preposto all'Area obiettivo RIPAM. 
                               Art. 14 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1.  I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le  finalita'
connesse all'espletamento della procedura stessa e per le  successive
attivita' inerenti  all'eventuale  procedimento  di  assunzione,  nel
rispetto della normativa specifica. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati  e
possono essere trattati e conservati,  nel  rispetto  degli  obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo  necessario  connesso
alla gestione della  procedura  selettiva  e  delle  graduatorie,  in
archivi  informatici/cartacei  per  i   necessari   adempimenti   che
competono al Formez PA, alla Commissione  RIPAM  e  alle  commissioni
esaminatrici  in  ordine  alle  procedure  selettive,   nonche'   per
adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e  dalla
normativa comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati e'  obbligatorio  ed  il  rifiuto  di
fornire gli  stessi  comporta  l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione,  nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in  questione  sono  trattati,  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i  dati
si riferiscono. 
    5. Il titolare del trattamento dei dati e' Formez  PA,  con  sede
legale e amministrativa in viale Marx, 15 00137 Roma. Il responsabile
del trattamento e' il dirigente dell'Area obiettivo RIPAM. Incaricati
del trattamento sono le persone preposte alla procedura di  selezione
individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima. 
    6. I dati personali possono essere comunicati ad altri  soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di  legge
o di regolamento. 
    7. I dati personali possono  essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere dell'autorita' garante per la protezione  dei
dati personali. 
    8. L'interessato puo' esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli  15
e seguenti dello stesso:  l'accesso  ai  propri  dati  personali,  la
rettifica  o  la  cancellazione  dei   dati,   la   limitazione   del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al  trattamento.
L'interessato puo',  altresi',  esercitare  il  diritto  di  proporre
reclamo all'autorita' garante per la protezione dei dati personali. 
                               Art. 15 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando  non  si
applica - tenuto  conto  della  specialita'  della  procedura,  della
necessita' dell'uniformita' della stessa, della simultaneita' e della
globalita' dell'iter, alla luce della delega ex art. 35, comma 5  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   -   la   disciplina
regolamentare  in   materia   di   concorsi   delle   amministrazioni
destinatarie del presente bando, ove prevista. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    4. Resta ferma la facolta' della Commissione  RIPAM  di  disporre
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima procedura concorsuale. 
    5. Le amministrazioni di cui all'art. 1  del  presente  bando  si
riservano analoga facolta' disponendo di non procedere all'assunzione
o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza,  originaria
o sopravvenuta, dei requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  al
concorso. 
      Roma, 22 luglio 2020 
 
             p. Il Dipartimento della funzione pubblica 
                             Siniscalchi 
 
 
            p. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
                              Castaldi 
 
 
                    p. Il Ministero dell'interno 
                               Nicolo'