Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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RETTIFICA

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia RETTIFICA
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 50 del 30-06-2020
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA RETTIFICA Modifiche dei concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi duecentonovantasette giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica, per ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-06-2020
Data Scadenza bando 30-07-2020
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MINISTERO DELLA DIFESA

RETTIFICA

Modifiche dei concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi duecentonovantasette giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica, per l'anno scolastico 2020-2021.

 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599  del  5
febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»  n.  13  del  14
febbraio 2020, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami,
per l'ammissione di complessivi duecentonovantasette giovani ai licei
annessi alle Scuole militari di esercito, marina  e  aeronautica  per
l'anno scolastico 2020-2021 - integrato  con  modifiche  dal  decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0118275  del  12  marzo  2020  -  in
particolare l'art. 1, comma 4; 
    Visto il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  concernente
«Misure di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno economico  alle  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e  successive  disposizioni
attuative, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto  del
quale, tra l'altro, sono state sospese le  procedure  concorsuali  in
atto; 
    Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare  l'art.  87,  convertito
con legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    Visto il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»  e
successive disposizioni attuative; 
    Vista l'ordinanza del  Ministro  dell'istruzione  n.  11  del  16
maggio 2020, concernente  la  valutazione  finale  degli  alunni  per
l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni sul  recupero  degli
apprendimenti; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259; 
    Viste le lettere n. M_D E0012000 REG2020 0082944  del  20  maggio
2020, n. M_D MSTAT 0028114 del 20 aprile 2020, n. M_D ARM001  REG2020
0041350 del 4 maggio 2020 con le quali,  rispettivamente,  gli  Stati
maggiori di esercito, marina e aeronautica hanno chiesto di apportare
le necessarie modifiche alle procedure concorsuali,  indette  con  il
citato decreto  dirigenziale  n.  M_D  GMIL  REG2020  0057599  del  5
febbraio 2020, al fine di poter svolgere le prove e gli  accertamenti
nei tempi previsti e nel rispetto  delle  norme  e  delle  misure  di
sicurezza volte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19; 
    Ritenuto pertanto,  necessario  accogliere  tali  richieste,  ivi
compresa la ridefinizione dei calendari di svolgimento  di  tutte  le
prove, l'abrogazione della prova preliminare e l'anticipo della prova
di cultura generale che definira' anche il numero di  concorrenti  da
ammettere alle successive prove concorsuali; 
    Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL  REG2020  0237187  del  16
giugno 2020,  con  cui  al  Gen.  B.  Lorenzo  Santella,  quale  vice
direttore della Direzione generale  per  il  personale  militare,  e'
attribuita  la  delega  all'adozione  di  taluni  atti  di   gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale  delle  Forze
armate  e  dell'Arma  dei  carabinieri,  tra  cui   i   provvedimenti
attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, le  date  e  i  calendari  di
svolgimento delle prove concorsuali  e  la  data  di  incorporamento,
indicate nel decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599  del  5
febbraio 2020, sono annullate. Le nuove date,  i  nuovi  calendari  e
l'eventuale modifica della sede di svolgimento delle  stesse  saranno
rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per  tutti  i
concorrenti,  mediante  avviso  inserito  nell'area  pubblica   della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi on-line della Difesa. 
                               Art. 2 
 
    Per i motivi  citati  nelle  premesse,  tutta  la  documentazione
sanitaria da produrre da parte dei candidati e  scaduta  per  effetto
della sospensione delle procedure concorsuali,  fatta  eccezione  del
referto attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi  o
urine, conserva la propria  validita'  fino  all'effettuazione  delle
prove e accertamenti per i quali e' stata  richiesta,  salvo  diverso
avviso  delle  commissioni  per  gli  accertamenti  sanitari  che  ne
potranno chiedere, se necessario, un aggiornamento. 
                               Art. 3 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, le lettere a) e c) del  comma
1 dell'art. 1 «Posti a concorso» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2020 0057599 del 5 febbraio  2020  sono  integralmente  sostituite
dalle seguenti: 
    «a) posti 100 (cento) per  il  concorso  relativo  all'ammissione
alle Scuole militari dell'esercito, cosi' ripartiti: 
      1) "Nunziatella" di Napoli: 
        - 3° liceo classico: posti 20 (venti); 
        - 3° liceo scientifico: posti 30 (trenta); 
      2) "Teulie'" di Milano: 
        - 3° liceo classico: posti 20 (venti); 
        - 3° liceo scientifico: posti 30 (trenta); 
    ...omissis... 
      c) posti 38 (trentotto) per il concorso relativo all'ammissione
alla Scuola militare Aeronautica "Giulio Douhet", cosi' ripartiti: 
        - 3° liceo classico: posti 18 (diciotto); 
        - 3° liceo scientifico: posti 20 (venti);». 
                               Art. 4 
 
    Per i motivi citati  nelle  premesse,  il  comma  1  dell'art.  6
«Svolgimento dei concorsi»  del  decreto  dirigenziale  n.  M_D  GMIL
REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020 e' integralmente  sostituito  dal
seguente: 
      «1. Nell'ambito di ciascun concorso e' previsto lo  svolgimento
delle seguenti prove e accertamenti: 
        - prova di cultura generale; 
        - accertamenti sanitari; 
        - accertamenti attitudinali; 
        - prove di educazione fisica. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentarsi
muniti, a pena di esclusione, della carta di  identita'  o  di  altro
documento di riconoscimento provvisto  di  fotografia,  in  corso  di
validita', rilasciato  da  un'Amministrazione  pubblica.  Per  quanto
concerne le modalita' di svolgimento delle prove  saranno  osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.». 
                               Art. 5 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, nell'art. 7 «Commissioni» del
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio  2020
ciascuna delle commissioni esaminatrici per la prova preliminare, per
la prova di cultura generale e per la  formazione  delle  graduatorie
degli aspiranti al liceo  classico  e  scientifico  e'  integralmente
ridenominata nel seguente modo: 
        «commissione esaminatrice per la prova di cultura generale  e
per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico
e scientifico». 
                               Art. 6 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, l'art. 8 «Prova  preliminare»
del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del  5  febbraio
2020 e' integralmente sostituito dal seguente: 
    «Art. 8 - Prova di cultura generale. 
    1. La prova di cultura generale, a cura della commissione di  cui
al  precedente  art.  7,  comma  1,  lettera  a),  consistera'  nella
somministrazione di un questionario di tipo culturale che vertera': 
      a) per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del 1°  e
del 2° anno di detto  liceo,  secondo  i  programmi  ministeriali  ed
essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino, lingua inglese,
matematica, storia e scienze naturali. I principali argomenti d'esame
sono riportati nell'elenco rinvenibile tra gli allegati al bando; 
      b) per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del 1°
e del 2° anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo  i
programmi ministeriali  ed  essenzialmente  sulle  materie  italiano,
latino,  lingua  inglese,  matematica,  scienze  naturali,  storia  e
fisica. I principali argomenti d'esame sono riportati nel gia' citato
elenco rinvenibile tra gli Allegati al bando. 
    Nel  medesimo  allegato  sono  indicati  anche   i   criteri   di
valutazione. 
    2. La prova si terra': 
      a) presso il  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito - viale Mezzetti 2 -  Foligno,  con  inizio  non  prima
delle 09,30, con presentazione entro le 08,00, per il concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
      b) presso il Centro di selezione della Marina  Militare  -  via
della Marina 1 - Ancona, con inizio non prima  delle  09,00,  per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
      c) presso il  Centro  di  selezione  dell'Aeronautica  militare
presso l'aeroporto Barbieri - viale T.C. Di  Trani  (gia'  via  Sauro
Rinaldi) - Guidonia, con inizio non prima delle  ore  09,00,  per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
    Le date e i calendari di svolgimento di detta prova ed  eventuali
modifiche della sede saranno rese note,  con  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito
nell'area pubblica della  sezione  comunicazioni  del  portale.  Tale
avviso sara', inoltre, consultabile nel sito internet www.difesa.it . 
    3.  I  concorrenti  saranno  tenuti  a  presentarsi  senza  alcun
preavviso almeno un'ora prima dell'inizio della prova (un'ora e mezza
prima per il concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
a)), presso la sede indicata al precedente comma 1, muniti a pena  di
esclusione  di  carta   d'identita'   o   di   altro   documento   di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  provvisto  di  fotografia,
rilasciato  da  un'Amministrazione  pubblica.  Saranno  esclusi   dal
concorso  i  concorrenti  che  non  saranno   presenti   al   momento
dell'inizio della prova. 
    4. La prova di  cultura  generale  si  riterra'  superata  se  il
concorrente avra' riportato la votazione minima di 6/10. Il punteggio
conseguito da ciascun concorrente nella  prova  di  cultura  generale
sara' utile alla formazione delle graduatorie di  merito  di  cui  al
successivo art. 14. 
    5. Per ogni corso di studio interessato dalla  prova  di  cultura
generale  verranno  formate  distinte  graduatorie,  allo  scopo   di
individuare  i  concorrenti  da  ammettere  alle   successive   prove
concorsuali. 
    6. Saranno convocati a  sostenere  i  successivi  accertamenti  i
concorrenti  classificatisi  nelle  predette  graduatorie   entro   i
seguenti limiti numerici: 
      a) concorso per l'ammissione alle Scuole mlitari dell'Esercito: 
        - i primi centoventi per il liceo classico; 
        - i primi duecento per il liceo scientifico; 
      b) concorso per l'ammissione alla Scuola navale militare: 
        - i primi sessanta per il liceo classico; 
        - i primi novanta per il liceo scientifico; 
      c) concorso per l'ammissione alla Scuola militare aeronautica: 
        - i primi novanta per il liceo classico; 
        - i primi cento per il liceo scientifico. 
    A tali accertamenti saranno, altresi', ammessi i concorrenti  che
nella rispettiva graduatoria avranno riportato  lo  stesso  punteggio
del   concorrente   classificatosi   all'ultimo   posto   utile   per
l'ammissione alle successive prove. Per il solo concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera  a),  qualora  al  termine  degli
accertamenti sanitari e degli accertamenti attitudinali,  di  cui  ai
successivi articoli 9 e  10,  il  numero  dei  concorrenti  risultati
idonei  non  sia  ritenuto  congruo  a  soddisfare  le  esigenze   di
selezione, potranno essere convocati  a  sostenere  gli  accertamenti
sanitari altri candidati idonei alla prova di  cultura  generale,  in
ordine di  graduatoria,  in  numero  totale  comunque  non  superiore
a duecento per il liceo classico e trecento per il liceo scientifico. 
    7. L'esito della predetta prova verra' reso noto, con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per  tutti  i  concorrenti,  dopo  due
giorni lavorativi successivi alla  data  di  svolgimento  dell'ultima
sessione di prova, nell'area privata della sezione comunicazioni  del
portale.». 
                               Art. 7 
 
    Per i motivi citati nelle  premesse,  il  comma  10  dell'art.  9
«Accertamenti sanitari» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL  REG2020
0057599 del 5 febbraio 2020 e' abrogato. 
                               Art. 8 
 
    Per i motivi citati nelle  premesse,  il  comma  1  dell'art.  10
«Accertamenti attitudinali» del  decreto  dirigenziale  n.  M_D  GMIL
REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020 e' integralmente  sostituito  dal
seguente: 
    «1 I concorrenti ammessi agli accertamenti  attitudinali  saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  7,
comma 1, lettera c),  a  indagini  intese  a  valutarne  le  qualita'
attitudinali e caratterologiche. Per i concorsi di cui al  precedente
art. 1, comma  1,  lettere  a)  e  b),  verranno  sottoposti  a  tali
accertamenti  tutti  i  concorrenti   convocati   a   sostenere   gli
accertamenti sanitari. Gli accertamenti di cui al  presente  articolo
consisteranno in una serie di prove attitudinali,  volte  a  valutare
oggettivamente  il  possesso   delle   caratteristiche   attitudinali
indispensabili per un efficace e proficuo inserimento  nella  vita  e
nelle attivita' delle Scuole militari, secondo le direttive  tecniche
di ciascuna Forza armata.». 
                               Art. 9 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, i commi 6 e  7  dell'art.  11
«Prove di educazione fisica» del decreto  dirigenziale  n.  M_D  GMIL
REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020 sono integralmente sostituiti dai
seguenti: 
    «6. Inoltre: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a): corsa di 1000 metri piani; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): corsa di 100 metri piani. 
    I tempi/numero/misura dei predetti esercizi con l'indicazione dei
relativi punteggi e con le modalita' di  svolgimento  degli  esercizi
indicati nel precedente comma 5 e nel presente comma  sono  riportati
nei prospetti rinvenibili tra gli allegati al bando. 
    7.  Ciascuna  prova,  una  volta  iniziata,  non  dovra'   subire
interruzioni.  I  concorrenti  che  lamentano  postumi  di  infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio della prima prova, idonea certificazione medica che sara'
valutata  dalla  competente  commissione   ai   fini   dell'eventuale
differimento dell'effettuazione  della  prova  ad  altra  data.  Allo
stesso modo,  i  concorrenti  che,  prima  dell'inizio  della  prova,
accusano un'indisposizione  dovranno  farlo  immediatamente  presente
alla commissione la quale, sentito l'Ufficiale medico presente  (che,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),  si
identifica con il dirigente del  Servizio  sanitario  del  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto),
adottera' le conseguenti determinazioni.  L'eventuale  riconvocazione
verra' comunicata ove possibile, direttamente all'interessato, ovvero
mediante   avviso   inserito   nell'area   privata   della    sezione
comunicazioni del portale o, per ragioni organizzative, con messaggio
di posta elettronica o posta elettronica certificata  (se  dichiarata
dai  concorrenti  nella   domanda   di   partecipazione).   Di   tale
riconvocazione verra' data comunicazione per iscritto al/i genitore/i
esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i  dati
ricavabili  dalla  domanda  di   partecipazione   al   concorso.   La
riconvocazione non potra' essere in alcun caso successiva al  settimo
giorno a  decorrere  dal  giorno  seguente  la  data  originariamente
prevista per l'effettuazione delle prove  di  educazione  fisica.  In
ogni  caso,  non  saranno  prese   in   considerazione   istanze   di
differimento o di ripetizione della prova che perverranno da parte di
concorrenti che hanno portato  comunque  a  compimento  la  prova  di
educazione fisica. I concorrenti, invece, che intendono ritirarsi nel
corso  della  prova,  dovranno  rilasciare   apposita   dichiarazione
scritta.  Di  tale  circostanza  verra'   data   comunicazione   al/i
genitore/i esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di educazione
fisica, ovvero che saranno impossibilitati a  sostenere  le  prove  a
causa   di   indisposizione   o   infortunio,   saranno   considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali  che  siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 6. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.». 
                               Art. 10 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, l'art. 12 «Prova  di  cultura
generale» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del  5
febbraio 2020 e' abrogato. 
                               Art. 11 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e  2  dell'art.  14
«Graduatorie di merito» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL  REG2020
0057599  del  5  febbraio  2020  sono  integralmente  sostituiti  dai
seguenti: 
    «1. Tutti i concorrenti idonei nelle prove e accertamenti di  cui
al precedente art. 6, comma 1, compresi coloro  i  quali  sono  stati
ammessi a partecipare al concorso con riserva, nei casi previsti  dal
precedente art. 4, comma 10, lettera f) e  che  dovranno  documentare
tempestivamente e comunque non oltre la data di inizio delle  lezioni
dell'anno  scolastico  prevista  per  l'Istituto  di  provenienza  il
superamento   dell'esame    integrativo    (mediante    dichiarazione
sostitutiva da presentare con  le  modalita'  e  dai  soggetti  sopra
indicati), saranno iscritti, a  cura  della  commissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma  1,  lettera  a),  in  distinte  graduatorie
secondo l'ordine determinato dalla media ponderale del voto riportato
da ciascuno nelle prove di educazione fisica e  di  quello  riportato
nella  prova  di  cultura  generale.  Tale  media  ponderale   verra'
calcolata moltiplicando il voto riportato nelle prove  di  educazione
fisica per il coefficiente 0,2  al  quale  verra'  aggiunto  il  voto
riportato nella prova di cultura generale. Al fine  di  esprimere  il
punteggio in decimi, la media ponderale cosi' ottenuta verra'  divisa
per 1,2. I concorrenti (compresi quelli che devono  superare  l'esame
integrativo)  che,  sebbene  collocati  in  posizione   utile   nella
graduatoria di merito, non avranno  ancora  comunicato  o  conseguito
l'idoneita' alla classe successiva, saranno convocati alla  frequenza
dei corsi presso le Scuole militari soltanto dopo aver  conseguito  e
immediatamente comunicato il giudizio definitivo di  ammissione  alla
frequenza della classe successiva. In caso, invece, di esito negativo
alla valutazione scolastica finale, gli stessi  saranno  esclusi  dal
concorso per difetto del requisito di partecipazione di cui  all'art.
2, comma  1,  lettera  b).  Coloro  i  quali  hanno  concluso  l'anno
scolastico con valutazioni inferiori a sei decimi ma comunque ammessi
alla  classe  successiva  ai  sensi   dell'ordinanza   del   Ministro
dell'istruzione  16  maggio  2020,  citata  nelle  premesse,  saranno
soggetti a un piano di apprendimento individualizzato  a  cura  della
Scuola di assegnazione. Se tale piano  fosse  stato  gia'  avviato  e
ancora non concluso presso la Scuola di provenienza lo  stesso  sara'
concluso a cura della Scuola di assegnazione. 
    2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle  stesse,  saranno
dichiarati vincitori del: 
      a)  concorso  relativo  all'ammissione  alle  Scuole   militari
dell'Esercito per: 
        1) il liceo  classico:  i  primi  40  (quaranta)  concorrenti
idonei; 
        2) il liceo scientifico: i primi  60  (sessanta)  concorrenti
idonei; 
      b) concorso relativo all'ammissione alla Scuola navale militare
"Francesco Morosini" per: 
        1) il liceo classico: i primi 20 (venti) concorrenti idonei; 
        2)  il  liceo  scientifico:   i   primi   52   (cinquantadue)
concorrenti idonei; 
      c)  concorso  relativo  all'ammissione  alla  Scuola   militare
aeronautica "Giulio Douhet" per: 
        1) il liceo  classico:  i  primi  18  (diciotto)  concorrenti
idonei; 
        2) il liceo  scientifico:  i  primi  20  (venti)  concorrenti
idonei.». 
                               Art. 12 
 
    Per i motivi  citati  nelle  premesse,  nell'Allegato  "Prova  di
educazione fisica (Esercito)" del Decreto Dirigenziale  n.  M_D  GMIL
REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020, tutti i riferimenti  alla  prova
di "Salto in alto" che non verra' piu' svolta sono abrogati, sia  per
i concorrenti di sesso maschile che per quelli  di  sesso  femminile.
Sono, altresi', abrogate le relative modalita' di esecuzione di  tale
prova. 
                               Art. 13 
 
    Per  i  motivi  citati   nelle   premesse,   l'ultimo   capoverso
dell'allegato «Prova di educazione  fisica  (Esercito)»  del  decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599  del  5  febbraio  2020,  e'
integralmente sostituito dal seguente: 
    «La  commissione  di  cui  all'art.  7,  comma  2,   lettera   d)
sovraintendera' allo svolgimento delle prove anzidette  eventualmente
avvalendosi di personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito, per il cronometraggio delle prove e  per  il
conteggio a voce  alta  degli  esercizi  correttamente  eseguiti  dal
concorrente, e di un Ufficiale medico. Ciascuna prova  sara'  seguita
da almeno un membro della commissione  per  le  prove  di  efficienza
fisica. Non saranno conteggiati  gli  esercizi  eseguiti  in  maniera
scorretta. Al raggiungimento del  punteggio  massimo  indicato  nelle
tabelle, l'esecuzione della prova verra' interrotta. Si  precisa  che
tutte le prove dovranno essere svolte senza interruzioni  secondo  le
modalita' sopra riportate.». 
                               Art. 14 
 
    Per i motivi  citati  nelle  premesse,  nell'allegato  «Prove  di
educazione fisica (Marina e Aeronautica)» del decreto dirigenziale n.
M_D GMIL REG2020  0057599  del  5  febbraio  2020,  le  modalita'  di
esecuzione di cui alle tabelle «Flessioni del busto  dalla  posizione
supina», sia per i concorrenti di sesso maschile che  per  quelli  di
sesso femminile, sono integralmente sostituite dalle seguenti: 
    «La prova dovra' essere svolta  senza  interruzioni,  secondo  le
seguenti modalita': 
      - posizione di partenza: supina, busto a terra, gambe  unite  e
piegate a 90° all'altezza delle ginocchia, piedi uniti e bloccati  da
altro concorrente con le piante a terra ovvero tramite  l'impiego  di
idoneo dispositivo atto a garantire  il  bloccaggio  dei  piedi  alla
pavimentazione, mani dietro la nuca con le dita incrociate; 
      - esecuzione: una flessione  sara'  considerata  valida  se  si
sollevera' il busto fino a superare la posizione  verticale  passante
per il bacino e si ritornera' in posizione di partenza. 
    Un membro della commissione provvedera' al conteggio a voce  alta
degli  esercizi   correttamente   eseguiti   dal   concorrente,   non
conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta. 
    Per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del  bando
saranno giudicati  idonei  i  candidati  che  avranno  conseguito  il
punteggio minimo di 6/10.». 
                               Art. 15 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, nell'allegato «Prove relative
alle prove di educazione fisica (Marina e Aeronautica)»  del  decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599  del  5  febbraio  2020,  le
tabelle relative al «Nuoto 25 metri» e alla «Corsa 800 metri  piani»,
sia per i concorrenti di sesso  maschile  che  per  quelli  di  sesso
femminile,  sono  abrogate.  Sono,  altresi',  abrogate  le  relative
modalita' di esecuzione di tali prove. 
                               Art. 16 
 
    Per i motivi  citati  nelle  premesse,  nell'allegato  «Prova  di
cultura generale»  del  decreto  dirigenziale  n.  M_D  GMIL  REG2020
0057599 del 5 febbraio 2020, la tabella «Criteri di  valutazione»  e'
integralmente sostituita dalla seguente: 
 
                       «CRITERI DI VALUTAZIONE 
    

=====================================================================
|               |                   |                  |  Voto per  |
|               |                   |                  |risposta non|
|  Per tutti i  | Voto per risposta |Voto per risposta |data o data |
|   concorsi    |      esatta       |     errata       |  multipla  |
+               +===================+==================+============+
|               |       0,1         |        0         |     0      |
+---------------+-------------------+------------------+------------+

    
». 
                               Art. 17 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, nell'allegato «Scuola  navale
militare Francesco Morosini - Spese  a  carico  delle  famiglie»  del
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020,
le modalita' di corresponsione della retta indicate al punto  2  sono
cosi' modificate: 
    «La retta potra' essere corrisposta in un'unica soluzione, oppure
in due rate alle seguenti date: inizio anno  scolastico  e  1°  marzo
2021, con versamento mediante bollettino postale sul  conto  corrente
postale n. 12445367 o bonifico  su  IBAN  IT51G0760102000000012445367
intestato all'Istituto studi militari  marittimi,  Sestiere  Castello
2409, 30122 Venezia.». 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 19 giugno 2020 
 
                                 Il vice direttore generale: Santella