Concorso per 3 consiglieri di stato (lazio) CONSIGLIO DI STATO

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 3
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 34 del 28-04-2020
Sintesi: CONSIGLIO DI STATO CONCORSO (Scad. 01-10-2020) Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere di Stato IL PRESIDENTE Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo ...
Ente: CONSIGLIO DI STATO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 28-04-2020
Data Scadenza bando 01-10-2020
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CONSIGLIO DI STATO

CONCORSO (Scad. 01-10-2020)

Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere di Stato

 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,  che  approva  il
testo  unico  delle  leggi  sul  Consiglio  di  Stato,   nonche'   il
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942,
n. 444; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  Statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico; 
    Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali
amministrativi regionali; 
    Visti il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1080, la legge 2 aprile 1979, n. 97, la  legge  19  febbraio
1981, n. 27 e la legge 6 agosto 1984, n. 425; 
    Visto l'art. 145 del decreto del Presidente della  Repubblica  21
aprile 1973, n. 1092; 
    Visto l'art. 19, comma 1, n. 3) della legge 27  aprile  1982,  n.
186, come modificato dall'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con modificazioni, dall'art.  1  della  legge  23
febbraio 2006, n. 51; 
    Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19  del  regio  decreto  30
gennaio 1941, n. 12; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983,
n. 68,  concernente  le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso  a
Consigliere di Stato; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487; 
    Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto l'art. 14, comma 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    Visto l'art. 1, comma 15 della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
    Visto  l'art.  42  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2013 ed, in particolare, l'art. 7; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101,  recante  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  679/2016  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  «Disposizioni  per
favorire l'accesso degli utenti ed, in particolare, delle persone con
disabilita' agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di
attuazione, adottato con decreto del Presidente della  Repubblica  1°
marzo 2005, n. 75; 
    Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  Codice
dell'amministrazione digitale; 
    Visto il regolamento (UE) n. 679/2016 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016  «relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto l'art. 1, comma 480 della legge n. 205/2017 con  il  quale,
al fine di  agevolare  la  definizione  dei  processi  amministrativi
pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, a decorrere  dal  1°
gennaio 2018, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982,  n.
186, il numero dei Presidenti di sezione del Consiglio  di  Stato  e'
aumentato di una unita', quello dei Consiglieri  di  Stato  di  sette
unita', quello dei referendari dei Tribunali amministrativi regionali
di quindici unita'; 
    Visto l'art. 1, comma 484 della richiamata legge n. 205/2017  ove
si prevede che agli oneri di cui al comma 483  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo  delle  risorse  provenienti  dall'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 10, secondo periodo  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, iscritte  nel  bilancio  autonomo
del Consiglio  di  Stato,  per  la  quota  destinata  alle  spese  di
funzionamento degli uffici giudiziari; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 ed, in particolare,  l'art.  1,
comma 320; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 ed, in particolare,
l'art. 22, che inserisce il  comma  320-bis  nella  citata  legge  n.
145/2018, modificando e sostituendo la tabella A allegata alla  legge
n. 186/1982,  recante  ruolo  del  personale  di  Magistratura  della
giustizia amministrativa; 
    Vista la delibera del Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia
amministrativa n. 90, adottata nella seduta dell'11 ottobre 2019; 
    Vista la  delibera  n.  9  del  19  febbraio  2020,  di  parziale
integrazione e modifica della  ripartizione  dei  posti  vacanti  del
personale di Magistratura presso il Consiglio di Stato  di  cui  alla
predetta delibera n. 90/2019; 
    Visto  l'accordo  di  contitolarita'  nel  trattamento  dei  dati
personali ai sensi dell'art. 26 del  regolamento  (UE)  n.  679/2016,
stipulato in data 10 aprile 2020, tra la Presidenza del Consiglio dei
ministri  ed  il  Consiglio  di  Stato  -  Tribunali   amministrativi
regionali; 
    Visto l'art. 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
recante misure straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19,  in  materia  di  procedure  concorsuali,  che  prevede  la
sospensione delle procedure concorsuali; 
    Ritenuto di dover indire,  nei  termini  previsti  dall'art.  19,
comma 1, n. 3) della legge  n.  186/1982,  il  bando  di  concorso  a
Consigliere di Stato, differendo i  termini  di  presentazione  delle
domande  di  partecipazione,  in  considerazione   della   disciplina
emergenziale vigente; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' bandito un concorso, per titoli  ed  esami,  a  tre  posti  di
Consigliere di Stato. 
    Al  concorso  possono  partecipare  i  Magistrati  dei  Tribunali
amministrativi  regionali  con  almeno  un  anno  di  anzianita',   i
Magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita',
i Magistrati della Corte dei conti, nonche' gli Avvocati dello  Stato
con almeno  un  anno  di  anzianita',  i  funzionari  della  carriera
direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con
almeno  quattro  anni  di  anzianita',  nonche'  i  funzionari  delle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo  e  degli
enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni  di
anzianita' in tale qualifica  ovvero  nella  ex  carriera  direttiva,
appartenenti a carriere per l'accesso  alle  quali  e'  richiesta  la
laurea in giurisprudenza. 
                               Art. 2 
 
 
    Il termine per la presentazione delle domande  di  partecipazione
al concorso e' di trenta giorni a decorrere dal  1°  settembre  2020.
Eventuali  diverse  comunicazioni,  connesse   alla   proroga   della
situazione attuale di emergenza, saranno  comunicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» - n. 67 del 28 agosto 2020. 
    Entro  il  termine  suindicato  o  quello  diverso  eventualmente
comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  n.  67   del   28   agosto
2020, suindicata, le domande dovranno  essere  consegnate,  in  plico
chiuso ed indirizzato alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
Ufficio del Segretariato generale -  U.S.R.I.  -  Servizio  personale
delle Magistrature, via dell'Impresa n. 89 - 00186 Roma,  all'ufficio
accettazione corrispondenza presso il suddetto indirizzo, nei  giorni
dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9,00 alle ore 12,00  e  dalle  ore
14,00 alle ore 17,00. 
    Si considerano presentate in tempo  utile  anche  le  domande  di
partecipazione spedite al suddetto indirizzo entro il termine di  cui
al  precedente  comma,  a  mezzo  di  raccomandata  con   avviso   di
ricevimento. 
    L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  per   la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito  da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure   tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo o  di  domicilio  indicati
nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali  e  telegrafici  o
comunque imputabili a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di  ricevimento
della raccomandata. 
    Nella domanda i candidati debbono indicare la data, il  luogo  di
nascita ed il domicilio ed un indirizzo Pec presso il quale  ricevere
qualsiasi  comunicazione  relativa  al  concorso;  debbono   altresi'
dichiarare l'appartenenza ad una delle  categorie  indicate  all'art.
19, primo comma, n. 3) della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonche' le
lingue straniere, in numero non superiore a due, tra quelle  elencate
al successivo art.  7,  sulle  quali  intendano  sostenere  la  prova
facoltativa. 
    Alla domanda deve essere allegato  un  curriculum  indicando  gli
studi  compiuti,  gli  esami  superati,  i  titoli  conseguiti,   gli
incarichi ricoperti ed ogni altra attivita' scientifica  o  didattica
esercitata.  Dovranno   comunque   essere   allegati   le   eventuali
pubblicazioni, nonche' i titoli ritenuti utili ai fini della relativa
valutazione che non  siano  gia'  acquisiti  ai  fascicoli  personali
dell'Amministrazione cui il candidato appartiene. Anche questi ultimi
dovranno, comunque, essere indicati nel  curriculum  od  in  apposito
elenco. 
    I titoli devono essere  prodotti  in  carta  semplice  e  possono
essere  in  originale  od  in  copia  autenticata  ovvero  in   copia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di  notorieta'  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    I requisiti di ammissione al concorso  debbono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande. 
    Scaduto  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande,  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  richiedera'  i   fascicoli
personali dei candidati alle Amministrazioni di appartenenza. 
                               Art. 3 
 
 
    Con provvedimento  motivato  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  sentito  il  Consiglio  di  Presidenza   della   giustizia
amministrativa, possono essere esclusi dal concorso i  candidati  che
difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle  risultanze
del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e  costante
rendimento. 
                               Art. 4 
 
 
    La  commissione  esaminatrice  e'  composta  dal  Presidente  del
Consiglio di Stato, che la presiede, da due Presidenti di sezione del
Consiglio di Stato, da un Presidente di sezione della  Corte  suprema
di cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di  una
delle Universita' statali di Roma. 
    Per le prove facoltative di lingue straniere, la  commissione  e'
integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle
lingue che sono oggetto di esame. 
    I componenti ed il Segretario della commissione saranno  nominati
con successivo provvedimento. 
                               Art. 5 
 
 
    La commissione esaminatrice procede,  previa  determinazione  dei
criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali
ogni commissario dispone di dieci punti. Non  puo'  partecipare  alle
prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque
punti nella valutazione del complesso dei titoli. 
                               Art. 6 
 
 
    Gli esami comprendono cinque prove scritte ed una prova orale. 
    Le prove scritte consistono nello  svolgimento  di  cinque  temi,
quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie: 
      1) diritto civile e commerciale,  con  riferimenti  al  diritto
romano; 
      2)  diritto  internazionale  pubblico  e  privato   e   diritto
dell'Unione europea; 
      3) diritto amministrativo (prova teorica); 
      4) diritto amministrativo (prova pratica); 
      5) scienza delle finanze e diritto finanziario. 
    Durante le prove scritte sara' consentita ai  candidati  soltanto
la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione
senza note, richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano  stati
preventivamente consegnati alla commissione esaminatrice e da  questa
verificati. 
    Si applicano le norme relative al  concorso  per  l'accesso  alla
Magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 e all'art. 1 del decreto  del
Presidente della Repubblica  7  febbraio  1949,  n.  28,  per  quanto
concerne il raggruppamento in un'unica busta delle  buste  contenenti
gli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea  a  ciascuno  del
singolo punteggio. 
    Ai fini della valutazione delle prove scritte,  ogni  commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte. 
    Sono ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  i  quali  abbiano
riportato una media di almeno quaranta  cinquantesimi  nel  complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di  esse  abbiano  conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi. 
                               Art. 7 
 
 
    La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie  delle
prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico,
sul diritto del  lavoro,  sul  diritto  pubblico  dell'economia,  sul
diritto penale, sul  diritto  processuale  civile,  amministrativo  e
penale, sul diritto  della  navigazione,  sulla  storia  del  diritto
italiano con riferimenti al diritto comune, sull'economia politica  e
sulla politica economica e finanziaria. 
    La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta
del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola. 
    Nella prova orale, i  candidati  devono  riportare  non  meno  di
quaranta punti. 
                               Art. 8 
 
 
    La votazione complessiva e'  costituita  dalla  somma  dei  punti
ottenuti  nella  valutazione  dei  titoli,  dei  punti  riportati  in
ciascuna delle prove scritte e del  punteggio  ottenuto  nella  prova
orale. 
    Alla somma dei punti riportati per i titoli e  per  le  prove  di
esame, la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni  lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente. 
                               Art. 9 
 
 
    Sono dichiarati vincitori del concorso i  primi  classificati  in
graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso. 
    A parita' di punteggio  si  osservano  i  criteri  di  preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti. A tal fine  i  concorrenti  che
abbiano superato la prova orale dovranno presentare  nel  termine  di
venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i  documenti
prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina. 
                               Art. 10 
 
 
    La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati  idonei
e' approvata con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
subordinatamente  al  possesso  dei  requisiti  di  ammissione   alla
qualifica di Consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente
collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine di  venti
giorni  dal  ricevimento  dell'apposita  comunicazione,  a  pena   di
decadenza, i documenti di cui al secondo e terzo comma  dell'art.  11
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio  1957,  n.  686,
ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 11 
 
 
    Con  apposito  avviso,  che  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» - n. 93 del 27 novembre 2020, verranno resi noti  la  sede,  i
giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove  scritte;  pertanto  ai
candidati ammessi a  sostenere  le  predette  prove  non  sara'  data
comunicazione alcuna. 
                               Art. 12 
 
 
    Titolare del trattamento dei dati personali e' la Presidenza  del
Consiglio dei ministri e contitolare del trattamento, ex art. 26  del
regolamento (UE) n. 679/2016, l'Amministrazione Consiglio di Stato  -
Tribunali amministrativi regionali, in base all'accordo  in  data  10
aprile 2020. 
    La presentazione della  domanda  di  partecipazione  al  concorso
comporta il trattamento dei dati personali  ai  fini  della  gestione
della procedura concorsuale, nel rispetto  del  regolamento  (UE)  n.
679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016
«relativo alla protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE  (Regolamento  generale
sulla protezione dei dati), (di seguito Regolamento)  e  del  decreto
legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto  legislativo  n.
101/2018. 
    I dati personali  oggetto  del  trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura  concorsuale  e  per  la
formazione di eventuali ulteriori atti alla  stessa  connessi,  anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari
per perseguire tali finalita'. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione da detta procedura. 
    I dati forniti dai candidati saranno raccolti  e  trattati  dalle
persone  preposte  alla  procedura  di  selezione  individuate  dalle
amministrazioni nell'ambito della procedura medesima. 
    Qualora, in occasione delle operazioni di  trattamento  dei  dati
personali, le Amministrazioni venissero  a  conoscenza  di  categorie
particolari di dati personali ai sensi dell'art.  9  del  Regolamento
generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi
a condanne penali e reati, ai sensi  del  successivo  art.  10,  essi
saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole  finalita'
previste connesse alla procedura o previste dalla legge. 
    Ai sensi dell'art. 15 e seguenti del Regolamento, gli interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti,  l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi   al
trattamento. 
    Qualora  l'interessato  ritenga  che  il  trattamento  dei   dati
personali avvenga in violazione di quanto  previsto  dal  Regolamento
generale sulla protezione dei dati ha il diritto di proporre  reclamo
al garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso,  o  di
adire le opportune  sedi  giudiziarie,  ai  sensi  dell'art.  79  del
Regolamento. 
    I contitolari del trattamento indicano i rispettivi  contatti  ai
quali l'interessato puo' rivolgersi per esercitare  i  diritti  sopra
indicati:  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Ufficio  del
Segretario generale  -  Ufficio  studi  e  rapporti  istituzionali  -
Servizio personale delle Magistrature, via  della  Mercede  n.  96  -
00187 Roma,  Pec  usri@pec.governo.it  Amministrazione  Consiglio  di
Stato - Ufficio personale di  Magistratura,  che  ha  sede  in  Roma,
piazza Capo di Ferro  n.  13  -  00186,  tel.  06/68272317-2528,  Pec
cds-segreteriacapopers@ga-cert.it Gli interessati  possono,  inoltre,
contattare il responsabile della protezione dei  dati  per  tutte  le
questioni  relative  al  trattamento  dei  loro  dati  personali   ed
all'esercizio  dei  loro  diritti  derivanti  dal   regolamento.   In
relazione all'espletamento della  procedura  concorsuale,  sino  alla
formazione della  graduatoria  finale  i  dati  di  contatto  con  il
responsabile della protezione dei dati sono, per  la  Presidenza  del
Consiglio   dei   ministri:   Pec    USG@mailbox.governo.it    e-mail
responsabileprotezionedatipcm@governo.it    per     l'Amministrazione
Consiglio     di      Stato:      Pec      rpd@ga-cert.it      e-mail
rpd@giustizia-amministrativa.it 
    Tali dati di contatto concernono le sole  problematiche  inerenti
al trattamento dei dati personali e non l'andamento  della  procedura
concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
      Roma, 14 aprile 2020 
 
                                        Il Presidente: Patroni Griffi