Concorso per 1 professore universitario 1^ fascia (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 70 del 04-09-2018
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fas ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 06-09-2018
Data Scadenza bando 13-01-2020
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso

Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
     per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento 
            delle istituzioni della formazione superiore 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,
n. 382, e  successive  modificazioni,  recante  «Riordinamento  della
docenza  universitaria,  relativa  fascia   di   formazione   nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica»; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni,
concernente  «Istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica»; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente «Riforma dell'organizzazione del  Governo,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
    Visto il decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  luglio   2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244», e, in particolare, l'art. 1, istitutivo del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  1°  febbraio
2010, n. 76, recante «Regolamento  concernente  la  struttura  ed  il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2,
comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»; 
    Vista  la  legge  30  dicembre  2010,  n.   240,   e   successive
modificazioni, recante «Norme  in  materia  di  organizzazione  delle
universita', di personale accademico e reclutamento,  nonche'  delega
al Governo per incentivare la qualita'  e  l'efficienza  del  sistema
universitario», e, in particolare, gli articoli 15 e 16; 
    Visto  l'art.  14  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21,  recante  proroga
di termini previsti da disposizioni  legislative,  e  in  particolare
l'art. 1, comma 10-sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura
di chiamata di cui all'art. 24, comma  5,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240,  il  termine  per  l'emanazione  dei  decreti  previsti
dall'art. 16, comma 2 e comma 3, lettera a),  della  medesima  legge,
come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
prorogato al 31 dicembre 2016; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche  e  integrazioni,
concernente   rideterminazione   e    aggiornamento    dei    settori
scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai
sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante «Rideterminazione  dei
macrosettori e dei settori concorsuali»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 giugno 2016,  n.  494,  recante  rettifica  relativa
all'allegato D al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  aprile  2016,
n. 95, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n.  222,  concernente  il  conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso  al  ruolo  dei
professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 240», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 8 e 9; 
    Visto il decreto-legge n.  244/2016  «Proroga  e  definizione  di
termini», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
2017, n.  19,  con  il  quale  e'  stato  modificato  il  termine  di
conclusione dei lavori previsto all'art. 8, comma 3, del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2016,  n.
95; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, «Regolamento recante  criteri  e
parametri per la valutazione dei candidati ai fini  dell'attribuzione
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso  alla  prima  e
alla seconda fascia dei professori universitari, nonche' le modalita'
di  accertamento  della  qualificazione  dei  commissari,  ai   sensi
dell'art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, e successive modifiche»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 13 aprile 2017, n. 227, con il quale e' stato approvato
lo statuto del  Consorzio  CINECA,  come  da  ultimo  modificato  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca del 26 marzo 2018, n. 245; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551,  con  il  quale  e'  stato
costituito il comitato tecnico per  la  validazione  delle  procedure
informatiche da  utilizzare  ai  fini  dell'Abilitazione  scientifica
nazionale; 
    Visto l'esito delle riunioni del 15, 22  e  29  luglio  2016  del
predetto  comitato  tecnico,  nelle  quali  e'  stata  effettuata  la
validazione delle menzionate procedure informatiche; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni,  recante  «Testo  unico  in
materia di documentazione amministrativa»; 
    Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali» e il regolamento UE 679/2016; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 8 agosto 2018,  n.  589,  recante  «Determinazione  dei
valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C,  D  ed  E  del
decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120»; 
    Viste le note direttoriali prot. n. 7079 del 1° giugno 2018 e  n.
9321 del 18 luglio 2018, con le quali la Direzione  generale  per  la
programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni
della formazione superiore ha chiesto  alla  Conferenza  dei  rettori
delle universita' italiane (CRUI)  di  provvedere  alla  formulazione
della proposta della lista degli atenei idonei ad ospitare  i  lavori
delle commissioni di abilitazione; 
    Vista la nota della CRUI prot. n. 1394 del 22 giugno 2018, avente
ad oggetto la proposta delle universita' da  sorteggiare  quali  sedi
per le procedure  di  Abilitazione  scientifica  nazionale,  come  da
ultimo aggiornata in data 25 luglio 2018; 
    Visto l'esito del sorteggio effettuato in data 2 agosto  2018  al
fine  di  individuare  le  universita'  sedi  per  le  procedure   di
Abilitazione scientifica nazionale; 
    Visto il decreto direttoriale n. 1052 del 30 aprile 2018, con  il
quale  e'  stata  avviata  la  procedura  per  la  formazione   delle
commissioni   nazionali   per   il   conferimento   dell'Abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di  professore  universitario  di
prima e seconda fascia; 
    Visto il decreto direttoriale n. 2119 del giorno 8  agosto  2018,
recante la modifica dell'art. 3, commi 1 e 2 del D.D. n. 1052/2018; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Oggetto della procedura 
 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 95/2016, e' indetta la procedura per  il  conseguimento
dell'Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni  di  professore
universitario  di  prima  e  seconda  fascia,  per  ciascun   settore
concorsuale di cui  al  decreto  ministeriale  n.  855/2015  come  da
allegato 1 al presente decreto. 
                               Art. 2 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione alla procedura di cui all'art. 1,
a pena di esclusione, e' presentata,  ai  sensi  di  quanto  disposto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  95/2016,
durante tutto l'anno e secondo i termini di seguito indicati: 
      a) I quadrimestre: a decorrere dal 10 settembre 2018 ed entro e
non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 10 gennaio 2019; 
      b) II quadrimestre: a decorrere dal giorno 11 gennaio  2019  ed
entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del  giorno  11  maggio
2019; 
      c) III quadrimestre: a decorrere dal 12 maggio 2019 ed entro  e
non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 12 settembre 2019; 
      d) IV quadrimestre: a decorrere dal 13 settembre 2019 ed  entro
e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 13 gennaio 2020; 
      e) V quadrimestre: a decorrere dal 14 gennaio 2020 ed  entro  e
non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 14 maggio 2020. 
    2. La domanda di partecipazione di cui al  comma  1  deve  essere
presentata esclusivamente mediante la procedura  telematica  validata
dal comitato tecnico ai sensi dell'art. 3, comma 5, del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  95/2016,  accessibile   dal   sito
http://abilitazione.miur.it  La  domanda  e'  compilata   in   lingua
italiana o in  lingua  inglese  ed  e'  presentata  con  le  seguenti
modalita': 
      a) per  i  professori  e  ricercatori  in  servizio  presso  le
universita' italiane, mediante l'apposita sezione presente nel  «sito
docente» (https://loginmiur.cineca.it/). In tal caso saranno altresi'
utilizzate,  esclusivamente  ai  fini  della   individuazione   della
«Posizione accademica», le informazioni gia' presenti con riferimento
a ciascun candidato; 
      b) per i soggetti non ricompresi nella categoria  di  cui  alla
lettera a), a seguito di registrazione nell'apposita sezione presente
nel «sito docente» (https://loginmiur.cineca.it/). 
    In  caso  di  prolungata  e  significativa  indisponibilita'  del
sistema informativo  accertata  dall'amministrazione,  la  stessa  si
riserva di informare i  candidati,  al  ripristino  delle  attivita',
circa le eventuali determinazioni da adottare  al  riguardo  mediante
avviso pubblicato sul sito dedicato alle  procedure  di  Abilitazione
scientifica nazionale. 
    3. A pena di esclusione, la domanda deve contenere: 
      a) nome e cognome; 
      b) luogo e data di nascita; 
      c) codice fiscale; 
      d) indirizzo di residenza; 
      e) indirizzo di  posta  elettronica  prescelto  ai  fini  delle
comunicazioni relative alla presente procedura; 
      f)  per  i  professori  e  i  ricercatori  in  servizio   nelle
universita'  italiane,  il   settore   concorsuale   e   il   settore
scientifico-disciplinare di afferenza; 
      g) indicazione del settore concorsuale nell'ambito di quelli di
cui all'allegato 1 al presente decreto e della fascia dei  professori
universitari per cui si presenta la domanda di partecipazione. 
    4. La domanda e' corredata dai seguenti elementi: 
      a) indicazione di eventuali periodi di congedo obbligatorio con
la relativa certificazione; 
      b) elenco delle pubblicazioni da sottoporre alla valutazione ai
sensi degli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale n. 120/2016,  nel
numero  massimo  previsto  all'allegato  B  del   medesimo   decreto,
riportato all'allegato 2 del presente decreto, con  l'indicazione  di
quelle soggette a copyright; le pubblicazioni, a pena di  esclusione,
devono essere caricate in formato elettronico (.pdf); 
      c) elenco delle pubblicazioni coerenti al settore concorsuale e
rilevanti ai fini della  valutazione  dell'impatto  della  produzione
scientifica (allegato A del decreto ministeriale n. 120/2016 - titolo
numero 1) misurato attraverso gli indicatori di cui agli allegati C e
D  del  decreto  ministeriale   n.   120/2016   e   con   riferimento
esclusivamente agli intervalli temporali ivi definiti,  tenuto  conto
che: 
        i) per i settori concorsuali bibliometrici, l'elenco  include
esclusivamente   le   pubblicazioni   correttamente    associate    e
convalidate, a cura del candidato, ai codici WOS e/o SCOPUS; non sono
prese  in   considerazione   pubblicazioni   prive   della   suddetta
associazione; 
        ii) per i settori  concorsuali  non  bibliometrici,  l'elenco
deve essere integrato dalla  copia  in  formato  elettronico  (.pdf),
anche estratta dai siti WEB, delle pagine della  pubblicazione  o  di
altra documentazione (es. scheda OPAC) attestanti, per  gli  articoli
su rivista scientifica, l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice
ISSN; per i contributi in volume e per i libri (escluse le  curatele)
l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISBN o ISMN;  non  sono
prese  in   considerazione   pubblicazioni   prive   della   suddetta
attestazione; 
      d) elenco dei  titoli  posseduti  di  cui  all'allegato  A  del
decreto ministeriale n. 120/2016 (titoli dal numero 2 al numero  11),
eventualmente integrato dalla documentazione attestante  gli  stessi,
da caricare in formato elettronico (.pdf); 
      e) a pena di esclusione, dal consenso al trattamento  dei  dati
personali e alla pubblicazione sul sito del  Ministero,  nella  parte
riservata alle procedure di abilitazione, dell'elenco  dei  titoli  e
delle pubblicazioni scientifiche, degli atti relativi alla  procedura
di abilitazione, del giudizio collegiale e  dei  giudizi  individuali
espressi dalla  competente  Commissione  nazionale,  dei  pareri  pro
veritate secondo quanto previsto dal presente decreto,  nel  rispetto
del decreto  legislativo  n.  196  del  2003  e  del  regolamento  UE
679/2016; dalla dichiarazione di essere a conoscenza che, in caso  di
accertamento da parte dell'amministrazione di  informazioni/dati  non
veritieri riportati in domanda e rilevanti ai fini dell'abilitazione,
il  candidato  potra'  essere  escluso  in  qualsiasi  momento  dalla
procedura e  l'abilitazione  eventualmente  conferita  potra'  essere
revocata. 
    5. La presentazione della domanda di partecipazione  deve  essere
perfezionata attraverso l'invio della  relativa  scheda  di  sintesi,
generata in formato elettronico (.pdf)  dal  sistema  telematico,  in
lingua italiana o in lingua italiana e in lingua inglese (per  coloro
che optano per la compilazione  della  domanda  in  lingua  inglese),
secondo una delle seguenti modalita': 
      a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico
software in grado di supportare tale modalita';  in  questo  caso  la
predetta scheda di sintesi dovra' essere firmata e poi  caricata  per
l'invio elettronico in  formato  «.p7m»  tramite  l'apposita  sezione
della procedura telematica; 
      b)  mediante  sottoscrizione  della  scheda  di  sintesi  della
domanda da parte del candidato, cui deve  essere  allegata  copia  in
formato  elettronico  (.pdf)  del  proprio  documento  di  identita';
entrambi  i  documenti  devono  essere  caricati  e  inviati  tramite
l'apposita sezione della procedura telematica. 
    Non sono ammessi alla procedura i candidati le cui domande  siano
state redatte e presentate in modalita' diverse da quelle indicate. 
    6. Le dichiarazioni rese nella  domanda  e  nella  documentazione
allegata da parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445  del  2000.  Il
Ministero si riserva la facolta'  di  verificare  la  correttezza  di
quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con
conseguente esclusione del candidato in  caso  di  dichiarazioni  non
veritiere fino alla revoca dell'eventuale abilitazione. 
    7. Coloro che intendono presentare  la  propria  candidatura  per
piu' di una  fascia  e  di  un  settore  concorsuale  sono  tenuti  a
presentare una  domanda  distintamente  per  ogni  fascia  e  settore
concorsuale. 
    8. Dalla scadenza del termine  di  ciascun  quadrimestre  per  la
presentazione delle domande, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  4,  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  95/2016,  decorre  il
termine di venti giorni entro il quale, tenuto  conto  esclusivamente
di quanto contenuto nella domanda ai sensi del comma 4,  lettera  c),
sono calcolati i valori degli indicatori  dell'attivita'  scientifica
di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso  del
quadrimestre  e  sono  resi   noti   ai   candidati   attraverso   la
pubblicazione  sul  sito  docente  (https://loginmiur.cineca.it/)  di
ciascun candidato. Il candidato e' tenuto a  collegarsi  al  predetto
sito  docente  con  le   stesse   credenziali   utilizzate   per   la
registrazione e la presentazione della domanda, al fine  di  prendere
visione del valore dei propri indicatori di impatto della  produzione
scientifica. Nessun  avviso  sara'  inviato  dall'amministrazione  al
candidato. I  suindicati  indicatori  relativi  a  ciascun  candidato
devono essere confrontati con i  valori-soglia  riferiti  al  settore
concorsuale per il quale e' stata  presentata  domanda,  fatto  salvo
quanto previsto all'art. 5, comma 3, del presente decreto. 
    9.  Il  candidato   puo'   ritirare   la   propria   domanda   di
partecipazione entro e non oltre i dieci giorni  dalla  pubblicazione
degli indicatori di cui al comma 8. L'eventuale ritiro della  domanda
puo' essere presentato dal candidato  esclusivamente  con  le  stesse
modalita' telematiche previste per la presentazione della stessa. 
    10. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di cui al comma 1 decorre il termine previsto dall'art.  7,  comma  6
del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  95/2016  per  la
presentazione, da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze  di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine  sono  inammissibili
istanze di ricusazione dei commissari. 
                               Art. 3 
 
 
           Prodotti ammissibili e calcolo degli indicatori 
       per i candidati all'Abilitazione scientifica nazionale 
 
 
    1.  Ai  fini  del  calcolo  degli  indicatori  per  i   candidati
all'Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'allegato C,  comma
2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale n. 120/2016,  per  i
settori concorsuali bibliometrici, si applicano le disposizioni,  gli
intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma
1, e 4, comma 1, lettere a), b) e  c)  del  decreto  ministeriale  n.
589/2018. 
    2.  Ai  fini  del  calcolo  degli  indicatori  per  i   candidati
all'Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'allegato D,  comma
2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale n. 120/2016,  per  i
settori concorsuali non bibliometrici, si applicano le  disposizioni,
gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli  articoli  2,
comma 2, e 4, comma 2, lettere a), b) e c) del  decreto  ministeriale
n. 589/2018. 
    3. Relativamente ai periodi di congedo obbligatorio dei candidati
e ai fini del calcolo degli indicatori di cui  ai  commi  1  e  2  si
applica  quanto  previsto  dall'art.  2,   comma   3,   del   decreto
ministeriale n. 589/2018. 
                               Art. 4 
 
 
                        Sedi delle procedure 
 
 
    1. Le universita'  sedi  delle  procedure  per  il  conseguimento
dell'Abilitazione, individuate ai sensi dell'art.  5,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  95/2016,  sono  indicate,
per ciascun settore concorsuale, nell'allegato 1 al presente decreto.
Con motivata richiesta della commissione  e  compatibilmente  con  il
rispetto dei tempi della procedura, possono essere disposte modifiche
della sede ospitante la procedura. 
    2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano  le
strutture e  il  supporto  di  segreteria  per  l'espletamento  delle
procedure. 
    3. Per ciascuna procedura di abilitazione  l'universita'  nomina,
ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.   241,   e   successive
modificazioni, il Responsabile unico del procedimento  (RUP)  che  ne
assicura  il  regolare  svolgimento  nel  rispetto  della   normativa
vigente, ivi comprese le forme  di  pubblicita'  relative  alle  fasi
della procedura successive alla scelta della sede. 
    4. Gli oneri relativi al funzionamento  di  ciascuna  commissione
sono posti a carico dell'ateneo  ove  si  espleta  la  procedura  per
l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto  nella
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario  delle  universita'
statali e del  contributo  di  funzionamento  delle  universita'  non
statali legalmente riconosciute. 
                               Art. 5 
 
 
                      Lavori delle commissioni 
 
 
    1. Ciascuna  commissione  si  insedia  entro  trenta  giorni  dal
decreto di  nomina  presso  l'universita'  in  cui  si  espletano  le
procedure di abilitazione  ed  elegge  tra  i  propri  componenti  il
presidente e il segretario. Nella stessa  riunione,  la  commissione,
prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le  modalita'
organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei
titoli per l'espletamento delle procedure di  abilitazione,  distinte
per  fascia,  nei  limiti  e  secondo  quanto  previsto  dal  decreto
ministeriale n. 120/2016. In particolare, ai sensi  dell'art.  5  del
predetto  decreto,  la  commissione,  nella  seduta  di  insediamento
sceglie, in relazione alla specificita'  del  settore  concorsuale  e
distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli
tra quelli  di  cui  all'allegato  A,  del  decreto  ministeriale  n.
120/2016, ai numeri da 2 a 11  e  ne  definisce,  ove  necessario,  i
criteri di valutazione.  Tale  delibera  ha  validita'  per  l'intera
durata dei lavori della commissione, anche nel caso in cui uno o piu'
commissari siano sostituiti e puo' essere rivista solo  nel  caso  in
cui la commissione decada per il  mancato  rispetto  dei  termini  di
conclusione delle valutazione dei candidati. Tali determinazioni sono
comunicate entro il termine massimo di  due  giorni  al  Responsabile
unico del procedimento individuato ai sensi dell'art. 4, comma 3,  il
quale, coaudiuvato dal Ministero, ne assicura la pubblicita' sul sito
dedicato alle procedure di  abilitazione  per  tutta  la  durata  dei
lavori. La predetta pubblicazione, in ogni caso, e' effettuata  entro
cinque  giorni  dalla  comunicazione  al   Responsabile   unico   del
procedimento delle determinazioni deliberate dalla commissione. 
    2. Espletati gli adempimenti di cui  al  comma  1  e  scaduto  il
termine  del  quadrimestre  di  presentazione   delle   domande,   la
commissione accede per via  telematica  alle  domande  dei  candidati
contenenti l'elenco dei titoli e  delle  pubblicazioni  scientifiche,
nonche' la relativa documentazione, presentati ai sensi dell'art.  2.
Per garantire la riservatezza  dei  dati  l'accesso  avviene  tramite
codici di accesso attribuiti e comunicati dal  Ministero  a  ciascuno
dei commissari. In ogni caso  la  consultazione  delle  pubblicazioni
soggette a copyright da parte dei  commissari  avviene  nel  rispetto
della normativa vigente a  tutela  dell'attivita'  editoriale  e  del
diritto d'autore. 
    3. Con riferimento ai candidati che presentano  domanda  per  una
fascia e un settore concorsuale per i quali  sono  stati  individuati
valori-soglia  differenziati  a  livello   di   settore   scientifico
disciplinare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale
n. 589/2018, si prevede: 
      a)  per  i   candidati   afferenti   al   settore   scientifico
disciplinare   per   cui   sono   stati   individuati   valori-soglia
differenziati, l'applicazione di tali valori-soglia; 
      b)     per     i     candidati     afferenti     al     settore
scientifico-disciplinare  per  cui  sono   stati   individuati   piu'
valori-soglia differenziati nell'ambito dello stesso,  l'applicazione
di tali valori in ragione del numero medio di coautori riferito  alle
pubblicazioni  inserite  in  domanda  ai  fini  del   calcolo   degli
indicatori; 
      c) per i candidati afferenti al settore concorsuale  ma  ad  un
settore  scientifico  disciplinare  per  il  quale  non  sono   stati
individuati   valori-soglia   differenziati,    l'applicazione    dei
valori-soglia del settore concorsuale; 
      d) per i restanti candidati, l'applicazione  dei  valori-soglia
del settore concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di cui
alle lettere a) o b) nel caso in cui il candidato presenti un profilo
coerente con la declaratoria del settore scientifico disciplinare. La
valutazione di detta coerenza e' di competenza della commissione che,
entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun quadrimestre di
presentazione della domanda, indica, dandone  sintetica  motivazione,
nell'apposita piattaforma telematica i valori-soglia da applicare che
sono resi noti ai candidati contestualmente alla pubblicazione  degli
indicatori di cui all'art. 2, comma 8. 
    4. La commissione, nello svolgimento dei lavori,  puo'  avvalersi
della facolta' di acquisire pareri scritti pro veritate da  parte  di
esperti revisori ai sensi dell'art. 16, comma 3,  lettera  i),  della
legge n. 240 del 2010. La facolta' e' esercitata, su proposta di  uno
o piu'  commissari,  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti  della
commissione. Il parere e' obbligatorio nel caso  in  cui  si  proceda
alla   valutazione   di   candidati   afferenti   ad    un    settore
scientifico-disciplinare che, pur appartenendo al settore concorsuale
oggetto della domanda, non e' rappresentato nella commissione.  Anche
per gli esperti revisori si applica  quanto  previsto  dal  comma  2,
ultimo periodo. 
    5.  La  commissione  attribuisce  l'abilitazione   con   motivato
giudizio espresso sulla  base  di  criteri,  parametri  e  indicatori
differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti  dagli
articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale n. 120/2016,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
95/2016, e fondato sulla valutazione dei  titoli  posseduti  e  delle
pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione
della  domanda,   previa   sintetica   descrizione   del   contributo
individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo  svolte.  Posto  che
all'art. 6, lettera a),  del  decreto  ministeriale  n.  120/2016  e'
prescritta  come  condizione  necessaria  la   valutazione   positiva
dell'impatto della produzione scientifica, attestata dal possesso  da
parte del candidato di parametri  almeno  pari  al  valore-soglia  in
almeno due indicatori, la commissione puo'  motivare  il  diniego  di
abilitazione limitatamente all'assenza di tale requisito. L'eventuale
dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 4  e'  adeguatamente
motivato. 
    6. La commissione attribuisce l'abilitazione con almeno tre  voti
favorevoli su cinque. 
    7. La commissione  e'  tenuta  a  concludere  la  valutazione  di
ciascuna domanda entro tre mesi  e  trenta  giorni  decorrenti  dalla
scadenza  di  ogni  singolo  quadrimestre  nel  corso  del  quale  e'
presentata la  candidatura.  Decorso  tale  termine,  e'  avviata  la
procedura di sostituzione della commissione con le modalita'  di  cui
all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.  95/2016  e
fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'art.  6  dello  stesso
decreto del Presidente  della  Repubblica,  con  l'assegnazione  alla
nuova commissione di un termine non superiore a  tre  mesi  e  trenta
giorni per  la  conclusione  dei  lavori.  E'  facolta'  della  nuova
commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione,  fare
salvi  con  atto  motivato  gli  atti  compiuti   dalla   commissione
sostituita. Nell'ipotesi di modifica dei criteri  di  valutazione  di
cui al comma 1, i candidati possono ritirare la  propria  candidatura
nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei nuovi criteri. 
    8. La commissione si avvale di  strumenti  telematici  di  lavoro
collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per  ciascuna
fascia, sono redatti i  verbali  delle  singole  riunioni  contenenti
tutti gli atti.  I  giudizi  individuali  e  collegiali  espressi  su
ciascun  candidato   come   inseriti   e   pubblicati   nell'apposita
piattaforma  informatica,  i  pareri  pro  veritate   degli   esperti
revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni  di  dissenso  da
essi, costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali.  Entro
dieci giorni dalla  conclusione  dei  lavori,  i  verbali  redatti  e
sottoscritti  dalla  commissione  sono  trasmessi  tramite  procedura
informatizzata al Ministero, in modo da consentirne la  pubblicazione
entro i successivi venti giorni e comunque non oltre  il  termine  di
cui all'art. 16, comma 3, lettera e) primo periodo della legge n. 240
del 2010. 
    9. Gli atti relativi alla procedura di  abilitazione,  i  giudizi
individuali espressi da ciascun commissario e i pareri  pro  veritate
sono pubblicati sul sito del Ministero per  un  periodo  di  sessanta
giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati  abilitati  per  settore
concorsuale e per fascia restano pubblicati  sul  medesimo  sito  per
l'intera durata dell'abilitazione. 
    10. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 240 del 2010 e
successive modifiche e  integrazioni  e  dell'art.  3,  comma  3  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  95/2016,  la  durata
dell'abilitazione e'  pari  a  sei  anni  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione dei risultati. 
    11.  Il  mancato  conseguimento  dell'abilitazione  comporta   la
preclusione a presentare una nuova  domanda  per  lo  stesso  settore
concorsuale e per la stessa fascia o per  la  fascia  superiore,  nel
corso dei dodici mesi successivi alla  data  di  presentazione  della
domanda. In caso di conseguimento dell'abilitazione  e'  preclusa  la
presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore  e  per  la
stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della
stessa. 
                               Art. 6 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto  legislativo  n.  196  del  2003,  e  del
regolamento  UE  679/2016,  e'  titolare  del  trattamento  dei  dati
personali  forniti  dai  candidati  all'abilitazione   il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   -   Direzione
generale per la programmazione, il coordinamento, e il  finanziamento
delle istituzioni della formazione superiore, via Michele Carcani  n.
61 - 00153 Roma.  Tali  dati  sono  raccolti,  per  le  finalita'  di
gestione  delle  procedure  di   abilitazione,   dai   titolari   del
trattamento, secondo le modalita' previste dal presente decreto,  per
il tramite del Consorzio  CINECA,  via  Magnanelli  n.  6/3  -  40033
Casalecchio di Reno (Bologna). I  responsabili  del  trattamento  dei
dati  personali  sono  individuati  nel  direttore  del  CINECA,  nel
direttore generale dell'Agenzia nazionale di valutazione del  sistema
universitario  e  della  ricerca  e  nelle  universita'  sedi   delle
procedure di abilitazione di cui all'allegato 1. 
    2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio  per  la  valutazione
dei candidati ai fini del conseguimento dell'abilitazione scientifica
nazionale e per la gestione delle relative procedure. 
    3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei  casi
e secondo le modalita' previste  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 95/2016. 
    4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai
sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e  del  regolamento  UE
679/2016 nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. 
    Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana nonche' sui siti del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dell'Unione europea e di  tutte  le
universita' italiane. 
 
      Roma, 9 agosto 2018 
 
                                         Il direttore generale: Livon