Concorso per 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale (lazio) COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 2000
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 38 del 15-05-2018
Sintesi: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI Concorso (Scad. 14 giugno 2018) Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di duemila allievi carabinieri in ferma quadriennale. ...
Ente: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 15-05-2018
Data Scadenza bando 14-06-2018
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Concorso (Scad. 14 giugno 2018)

Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di duemila allievi carabinieri in ferma quadriennale.

 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752 recante «Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574 recante «Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione  e  nei   procedimenti   giudiziari»   e   successive
modificazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309 recante «Testo unico delle  leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16,  concernente
le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  28  luglio  2005,   concernente
disposizioni  sui  concorsi  per  l'accesso  al  ruolo  appuntati   e
carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze Armate e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge  25  giugno  2008  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazioni  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in  particolare,  gli  articoli
703, 706, 707, 708 e 2199, comma 7-bis, nonche' l'art. 2186,  che  fa
salva l'efficacia dei decreti ministeriali non  regolamentari,  delle
direttive, delle istruzioni, delle  circolari,  delle  determinazioni
generali del Ministero  della  Difesa,  dello  Stato  Maggiore  della
difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando  generale
dell'Arma dei Carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010 n.  109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare,  l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
Pubbliche Amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, recante
«Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visti gli articoli 708 comma 1 bis, 783 bis, 973  comma  2-bis  e
2203-ter del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  forze  armate,
nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  dell'Ispettorato  Generale   della
Sanita' Militare, datata  9  febbraio  2016,  emanata  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica  17  dicembre  2015,  n.  207
recante «Modalita' tecniche per  l'accertamento  e  la  verifica  dei
parametri fisici»; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'Ordinamento Militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal  combinato  disposto  dell'art.
625, comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,
rubricato  «Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge  4  novembre  2010,  n.
183, rubricato «Specificita'  delle  Forze  Armate,  delle  Forze  di
Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del  Fuoco»,  dell'art.  51,
comma 8, ultimo periodo,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative»  e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
concernente «Personale in regime di diritto pubblico»; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di  prevedere,  tra
gli altri, il possesso di specifici  requisiti  legati  all'eta',  al
titolo   di   studio,   all'efficienza   fisica    e    al    profilo
psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703,  707  e  708  e
successive modifiche); 
    Considerato  che  la  cadenza  annuale  del   concorso   per   il
reclutamento degli  allievi  carabinieri  in  ferma  quadriennale  si
evince dai commi 1 e 2 dell'art. 2199 del citato decreto  legislativo
n. 66 del 2010 e che entrambe le disposizioni disegnano un sistema di
programmazione quinquennale nel quale i posti sono messi  annualmente
a concorso e i candidati  possono  fare  in  ciascun  anno  una  sola
domanda; 
    Considerato che, in coerenza con quanto  sopra  esposto,  non  si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708  del
citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,   escludendo   anche
l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea
con la piu' recente giurisprudenza  (Cons.  Stato,  Ad.  Plen.  ,  28
luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014,
n. 100; tribunale amministrativo regionale  Lazio,  Sez.  I  bis,  16
luglio 2014, n. 7599; tribunale amministrativo regionale Lazio,  Sez.
I bis, 19 settembre 2014, n. 9863; tribunale amministrativo regionale
Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026); 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova  preliminare  cui
sottoporre i concorrenti nel caso in  cui  il  numero  delle  domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e  con  i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, 
    Valutata la necessita' di disporre, per esigenze  di  impiego  in
Trentino Alto Adige,  di  personale  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo di cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; 
    Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri,  di  disporre  di  personale  conoscitore  della  lingua
tedesca (non in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo),  nonche'
conoscitore/madrelingua araba, cinese, albanese  o  di  altri  idiomi
riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano; 
    Ritenuta l'esigenza di  garantire  la  piu'  aderente  e  stabile
distribuzione  delle  risorse  organiche  sul  territorio  nazionale,
prevedendone  il  prevalente  impiego  in   aree   ove   maggiormente
necessitano; 
    Ritenuta la necessita' di favorire, mediante il  reclutamento  di
personale  in  possesso   di   particolari   titoli   di   studio   e
qualificazioni, l'alimentazione di  posizioni  organiche  di  profilo
specialistico, con particolare riguardo  per  quelle  in  materia  di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare; 
 
                              Decreta: 
 
Il seguente  concorso  pubblico,  per  esami   e   titoli,   per   il
  reclutamento di 2.000 allievi carabinieri in ferma quadriennale. 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. I 2.000 posti a concorso sono cosi' ripartiti: 
      a. 1.056 allievi carabinieri in ferma quadriennale,  riservato,
ai sensi dell'art. 2199, comma 7  bis,  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)
ovvero in rafferma annuale, in servizio; 
      b. 452 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi dell'art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un  anno  (VFP1)  in
congedo ed ai volontari in ferma prefissata  quadriennale  (VFP4)  in
servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma; 
      c. 460 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi degli articoli 706 e 707,  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, ai giovani che non  abbiano  superato  il  ventiseiesimo
anno di eta', per il successivo impiego  secondo  i  criteri  di  cui
all'art. 17: 
      d. 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale,  riservato  ai
sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai  concorrenti
in possesso dell'attestato di  bilinguismo  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e
successive modificazioni. 
    2. All'atto della presentazione della domanda  di  partecipazione
al concorso con le modalita' di cui all'art. 3, i candidati: 
      a. debbono optare per una delle riserve  di  posti  di  cui  al
comma 1., essendo consentito concorrere per una sola di esse; 
      b. se concorrenti per le riserve di posti di cui  al  comma  1,
lettere a., b. e c., hanno facolta' di esprimere  preferenza  per  la
formazione e per  l'impiego  nelle  specializzazioni  in  materia  di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e  agroalimentare  ai  sensi
dell'art. 708, comma 1-bis e dell'art. 973, comma 2-bis  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    3. E' stabilito in 80 il numero  dei  vincitori  di  concorso  da
designare per la formazione e per l'impiego specialistici di  cui  al
comma 2, lettera b., secondo  le  modalita'  indicate  nell'art.  13,
comma 5. Dette unita' saranno ripartite in numero di: 
      a. 31 riservate ai candidati  vincitori  del  concorso  di  cui
all'art. 1 lettera a.; 
      b. 13 riservate ai candidati  vincitori  del  concorso  di  cui
all'art. 1 lettera b.; 
      c. 36 riservate ai candidati  vincitori  del  concorso  di  cui
all'art. 1 lettera c.. 
    4. Il numero dei posti di cui  ai  commi  1  e  3  potra'  essere
incrementato qualora dovessero essere  rese  disponibili,  anche  con
diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. 
    Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66, resta altresi' impregiudicata la facolta' di revocare o annullare
il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove  concorsuali,
di modificare il numero dei posti,  di  sospendere  l'ammissione  dei
vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in   ragione   di   esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche'  in  applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa  pubblica  che  dovessero
impedire o limitare le assunzioni di personale per l'anno 2018. 
    In entrambi i casi, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri
provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a)
possono partecipare i cittadini italiani che siano volontari in ferma
prefissata  di  un  anno  (VFP1)  in  servizio  da  almeno   7   mesi
continuativi ovvero in rafferma annuale, che: 
      -  non   abbiano   presentato   nell'anno   2018   domanda   di
partecipazione ad altri concorsi indetti  per  le  carriere  iniziali
delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; 
      - alla data di scadenza del termine utile per la  presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, non abbiano superato il giorno di
compimento del ventottesimo  anno  di  eta'.  Non  si  applicano  gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi  per
i pubblici impieghi; 
      - siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi
commi 5 e 6. 
    2. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b)
possono partecipare i cittadini italiani che siano: 
      - volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati  in
congedo a conclusione della prescritta ferma; 
      - volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio
che non abbiano presentato nell'anno 2018 domanda  di  partecipazione
ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre  Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare; 
      - volontari in ferma prefissata quadriennale  (VFP4)  collocati
in congedo a conclusione della prescritta ferma, 
    che: 
      - alla data di scadenza del termine utile per la  presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, non abbiano superato il giorno di
compimento del ventottesimo  anno  di  eta'.  Non  si  applicano  gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi  per
i pubblici impieghi; 
      - siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi
commi 5 e 6. 
    3. Alla riserva dei posti di cui all'articolo1, comma 1,  lettera
c) possono partecipare i cittadini italiani che: 
      - alla data di scadenza del termine utile per la  presentazione
della   domanda   indicato   nell'art.   3   abbiano   compiuto    il
diciassettesimo anno di eta' e non  abbiano  superato  il  giorno  di
compimento del ventiseiesimo anno di eta'.  Per  coloro  che  abbiano
gia' prestato servizio militare, il limite massimo d'eta' e'  elevato
a ventotto anni. Non si applicano gli  aumenti  dei  limiti  di  eta'
previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
      - siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi
commi 5 e 6. 
    4. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  d)
possono partecipare i cittadini italiani in  possesso  dell'attestato
di bilinguismo di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni che: 
      - alla data di scadenza del termine utile per la  presentazione
della   domanda   indicato   nell'art.   3,   abbiano   compiuto   il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno  di  compimento
del ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano gia'  prestato
servizio militare, il limite massimo d'eta'  e'  elevato  a  ventotto
anni. 
      - siano  in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  di  cui  ai
successivi commi 5 e 6. 
    5. Per le riserve dei posti di cui ai commi 1, 2, 3 e  4  possono
partecipare coloro che: 
      a. godano dei diritti civili e politici; 
      b.  abbiano,  se  minori,  il  consenso  di  chi  esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      c. siano in possesso del  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria di primo grado, per i partecipanti alla riserva dei  posti
di cui ai comma 1 e 2; 
      d. abbiano conseguito o, se partecipanti  per  la  riserva  dei
posti di cui ai comma 3 e 4, siano in grado di conseguire al  termine
dell'anno scolastico 2017-2018, un diploma di  istruzione  secondaria
superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario. 
      L'eventuale ammissione alla riserva dei posti  dei  concorrenti
che hanno conseguito all'estero il titolo  di  studio  prescritto  e'
subordinata al riconoscimento dell'equipollenza del titolo conseguito
a quelli sopraindicati; 
      e. abbiano tenuto condotta  incensurabile  e  non  siano  stati
condannati  per  delitti  non  colposi,   anche   con   sentenza   di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o
con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati  in
procedimenti penali per delitti non colposi; 
      f. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione. 
    6. L'ammissione al corso e' inoltre subordinata: 
      - al possesso della idoneita' psicofisica  ed  attitudinale  da
accertarsi con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11; 
      -  al  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      - al non trovarsi in situazioni comunque  non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere. 
    7. I requisiti  di  partecipazione,  ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto del  Ministro  della  difesa  28  luglio  2005  e  successive
modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
utile per la presentazione  della  domanda  indicato  nell'art.  3  e
mantenuti, fatta eccezione  per  l'eta',  fino  all'immissione  nella
ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri. 
    8. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri puo' disporre, in ogni
momento e anche a seguito di verifiche successive, con  provvedimento
motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti. 
                               Art. 3 
 
 
           Domanda di partecipazione. Termini e modalita' 
 
 
    1.  La  domanda  di   partecipazione   deve   essere   presentata
esclusivamente  on-line,  avvalendosi  della  procedura   disponibile
nell'area concorsi  del  sito  ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri
(www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni  a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. 
    2.  Per  poter  presentare  la  domanda  di   partecipazione   e'
necessario, munirsi per tempo di uno  tra  i  seguenti  strumenti  di
identificazione: 
      a. credenziali SPID con livello di sicurezza 2  che  consentono
l'accesso  ai  servizi   on-line   della   Pubblica   Amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). 
      Le istruzioni per il rilascio  di  SPID  (Sistema  Pubblico  di
Identita' Digitale) sono disponibili sul sito ufficiale  dell'Agenzia
per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it 
      b. idoneo lettore di smart-card  installato  nel  computer  per
l'utilizzo con carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)  precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN. 
    3.  Lo  strumento  di  identificazione  prescelto  dovra'  essere
intestato esclusivamente al candidato  che  presenta  la  domanda.  I
concorrenti  minorenni,  dovranno   utilizzare   uno   strumento   di
identificazione intestato a un genitore esercente la  responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, al tutore. 
    4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate  con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo  (compreso
quelle  cartacee)  o  presentate  con  sistemi   di   identificazione
intestati a persone  diverse  da  quelle  indicate  al  comma  3  del
presente articolo. 
    5.  Una  volta  autenticato  nel  sito,  il  concorrente   dovra'
compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi  indicati  dalla
procedura. I concorrenti minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione. 
    6. La procedura chiedera' al concorrente di: 
      a. indicare due indirizzi e-mail validi: 
        - posta elettronica standard,  su  cui  ricevera'  una  copia
della domanda di presentazione; 
        - posta  elettronica  certificata  (PEC)  su  cui  inviare  e
ricevere le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale; 
      b. caricare una fototessera in formato digitale. 
    7. Il concorrente, dovra' dichiarare: 
      a. i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b. il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza,   il   concorrente   dovra'   indicare,   in   apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione  alle  prove
di efficienza fisica di cui all'art. 9, la seconda cittadinanza e  in
quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; 
      c. il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      d. il proprio stato civile; 
      e. la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail PEC  (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al Centro nazionale di  selezione  e
reclutamento,    ogni    variazione    del     recapito     indicato.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  per  l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  indicazione  del
recapito da  parte  del  concorrente  ovvero  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento  del  recapito  stesso  indicato  nella
domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque  imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      f. l'aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai  sensi  dell'art.  444  del
codice di procedura  penale,  di  non  avere  in  corso  procedimenti
penali, di non essere stato sottoposto a misure  di  sicurezza  o  di
prevenzione,  di  non  avere  a  proprio  carico  precedenti   penali
iscrivibili nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. 
      In caso contrario dovra' indicare i  procedimenti  a  carico  e
ogni altro  eventuale  precedente  penale,  precisando  la  data  del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che  lo  ha  emanato,  ovvero
quella presso la quale pende un procedimento penale. 
      Il concorrente dovra' impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio Concorsi e  Contenzioso,  a  mezzo
e-mail  (all'indirizzo   cnsrconccar@pec.carabinieri.it),   qualsiasi
variazione   della   sua   posizione   giudiziaria   che   intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra,  fino  all'effettivo
incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri; 
      g. il non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto  dall'impiego  in  una   pubblica   amministrazione   ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica; 
      h.  l'aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e   di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      i. se partecipante alla riserva dei posti di  cui  all'art.  1,
comma 1, let. a. e b.: 
        1) la propria posizione giuridica, specificando: 
          - la condizione rivestita, vale a  dire  se  volontario  in
ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale  (VFP4)  ovvero  in
rafferma annuale, ovvero collocato in  congedo  a  conclusione  della
prescritta ferma; 
          - la Forza armata (Esercito, Marina,  Aeronautica)  ove  si
presta o si e' prestato servizio; 
          - se militare in servizio,  l'ulteriore  requisito  di  non
aver presentato, nell'anno 2018, domanda di partecipazione  ad  altri
concorsi indetti per  le  carriere  iniziali  delle  altre  Forze  di
polizia ad ordinamento civile e militare; 
          -  decorrenza  giuridica   alla   data   di   scadenza   di
presentazione della domanda (VFP1/VFP4); 
        2) ai  fini  indicati  all'art.  12,  lettera  b.,  i  titoli
militari posseduti di cui all'allegato «B»,  e  l'eventuale  possesso
di: 
          - titoli di studio e professionali di cui all'allegato «C»,
specificandone  la  data  di  conseguimento  e  l'istituto   o   ente
rilasciante; 
          - conoscenza  di  lingua  straniera  (fatta  eccezione  per
quella tedesca per i partecipanti  alla  riserva  dei  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera d.), derivante da una  delle  condizioni
specificate negli allegati «E» e «F» (nel caso in  cui  il  candidato
sia a conoscenza di piu' lingue potra' scegliere solo una di esse). 
      l. se partecipante alla riserva dei posti di  cui  all'art.  1,
comma 1, let. c: 
        - titoli di studio e professionali di cui  all'allegato  «C»,
specificandone  la  data  di  conseguimento  e  l'istituto   o   ente
rilasciante; 
        - conoscenza di lingua straniera (fatta eccezione per  quella
tedesca per i partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art.  1,
comma 1, lettera d.), derivante da una delle  condizioni  specificate
negli allegati «E» e  «F»  (nel  caso  in  cui  il  candidato  sia  a
conoscenza di piu' lingue potra' scegliere solo una di esse). 
      m. l'eventuale preferenza, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2.,
lettera b. e comma 3.,  per  la  formazione  e  per  l'impiego  nelle
specializzazioni  in  materia  di  sicurezza  e  tutela   ambientale,
forestale e agroalimentare; 
      n. se partecipante alla riserva dei posti di  cui  all'art.  1,
comma 1, lett. d: 
        - il possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua  italiana
e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di
istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e  successive
modificazioni; 
        - titoli di studio e professionali di cui  all'allegato  «D»,
specificandone  la  data  di  conseguimento  e  l'istituto   o   ente
rilasciante; 
    8. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line, inviandola  automaticamente  all'indirizzo  di
posta elettronica standard indicato dal concorrente.  Detta  ricevuta
dovra' essere esibita all'atto della presentazione a tutte  le  prove
concorsuali. 
    9. La domanda puo' essere annullata e  ripresentata  in  caso  di
errori fino alla data di scadenza di cui al comma 1. 
    10. La documentazione  dei  titoli  di  studio  o  di  preferenza
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso ed  in  essa  dichiarati,
dovra'  essere  consegnata,  anche  sotto  forma   di   dichiarazione
sostitutiva, rilasciata ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della presentazione per
lo svolgimento delle prove di efficienza fisica di  cui  all'art.  9,
come da allegato "T". I candidati che  dichiarino  nella  domanda  di
partecipazione di non aver ancora conseguito il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado ma di conseguirlo  al  termine  dell'anno
scolastico  2017-2018,  dovranno  far  pervenire  immediatamente,  al
momento del rilascio, qualora idonei, dichiarazione sostitutiva dalla
quale risulti l'avvenuto  conseguimento.  Eventuali  modifiche  delle
modalita' di consegna dei titoli di studio o  di  preferenza  saranno
comunicati con successivo avviso. 
    11. Una volta scaduto il  termine  ultimo  fissato  per  la  loro
presentazione on line, le  domande  di  partecipazione  non  potranno
essere modificate. Il Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  -
Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento  potra'  chiedere  la
regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con
le modalita' indicate  ai  commi  precedenti,  risultino  formalmente
irregolari per vizi sanabili. 
    12. Con la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, il concorrente: 
      - ai sensi del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
manifesta esplicitamente il consenso obbligatorio alla raccolta e  al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai  fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
      - ai sensi  dell'art.  76  del  decreto  del  presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  si  assume  le  responsabilita'
penali circa eventuali dichiarazioni mendaci. 
      L'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci  finalizzate
a trarre un indebito beneficio comporta: 
      - la segnalazione alla competente Procura della Repubblica  per
le valutazioni di competenza; 
      - l'esclusione dal concorso o,  se  vincitore,  la  revoca  dal
corso. 
                               Art. 4 
 
 
Istruttoria delle domande per i  volontari  in  ferma  prefissata  in
                       servizio ed in congedo 
 
 
    1.  I  volontari  in  ferma  prefissata  in   servizio   dovranno
consegnare una  copia  della  domanda  di  partecipazione  presentata
on-line, al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono  in  forza,
al solo fine di consentire al medesimo di curare le incombenze. 
    I volontari in  ferma  prefissata  in  congedo,  qualora  non  in
possesso dell'estratto  della  documentazione  di  servizio,  per  le
stesse finalita' dovranno presentare copia della  domanda  al  Centro
documentale    (ex    distretto    militare/Dipartimento     militare
marittimo/Capitaneria      di      porto/Direzione       territoriale
dell'Aeronautica di appartenenza). 
    2. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la  copia  delle  domanda  di
partecipazione al  concorso,  provvederanno  a  compilare  l'estratto
della documentazione di  servizio,  redatto  come  da  fac-simile  in
allegato »G», che costituisce parte integrante del presente  decreto,
aggiornato alla data di scadenza di  presentazione  delle  domande  e
firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente  nonche'  dal  candidato
per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti. 
    3. I volontari in ferma prefissata, in servizio  ed  in  congedo,
all'atto della  presentazione  per  lo  svolgimento  delle  prove  di
efficienza  fisica  presso  il   Comando   generale   dell'Arma   dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento,  dovranno
consegnare  copia  del  suddetto  estratto  della  documentazione  di
servizio, rilasciato dal Comando/Reparto/Ente/Centro documentale  (ex
distretto militare)/Dipartimento  militare  marittimo/Capitaneria  di
porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica competente. I volontari
in ferma prefissata in congedo  che  non  riescano  ad  ottenere  per
comprovati   motivi   dagli   enti   competenti   l'estratto    della
documentazione  di  servizio  dovranno  consegnare,   compilata,   la
dichiarazione in allegato «H».  La  mancata  presentazione  di  detto
estratto/dichiarazione comportera' l'esclusione dal concorso. 
                               Art. 5 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a. prova scritta di selezione; 
      b. prove di efficienza fisica; 
      c.   accertamenti   psico-fisici,   per    il    riconoscimento
dell'idoneita' psicofisica; 
      d. accertamenti attitudinali; 
      e. valutazione dei titoli. 
    2. L'Amministrazione  si  riserva  la  possibilita',  qualora  il
numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con  le  esigenze
di selezione e con i termini di conclusione della relativa  procedura
concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1,  lettera  a),
quale prova  preliminare,  da  svolgersi  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 7, commi 4 e 5. 
    3. I concorrenti - compresi quelli  di  sesso  femminile  che  si
siano trovati nelle condizioni di cui dell'art.  580,  comma  2,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  -
all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito  del  concorso
dovranno essere risultati idonei in tutti gli  accertamenti  previsti
nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso. 
    4. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al  comma  1  e  provvedera'  ad  assicurare  i  concorrenti  per
eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il  periodo  di
permanenza  presso  la  sede  di  svolgimento  delle  prove  e  degli
accertamenti stessi. 
                               Art. 6 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri o d'autorita' delegata, saranno nominate: 
      a. la commissione esaminatrice, preposta: 
        - alla valutazione della prova scritta  di  selezione  e  dei
titoli; 
        - alla verifica della conoscenza della lingua straniera nella
prova facoltativa di cui all'art. 12  e  agli  allegati  «E»  e  «F»,
avvalendosi di docenti conoscitori delle lingue interessate; 
        - alla formazione delle graduatorie di merito; 
      b. la commissione per la valutazione delle prove di  efficienza
fisica; 
      c. la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      d. la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera  a)  sara'  composta
da: 
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  di  grado   non
inferiore a colonnello, presidente; 
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  di  grado   non
inferiore a maggiore, membro; 
      - un docente bilingue italiano - tedesco, per la prova  scritta
di  selezione  dei  concorrenti   in   possesso   dell'attestato   di
bilinguismo che intendono svolgere la prova in lingua tedesca; 
      - uno o piu' docenti o esperti, che potranno essere diversi  in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto, per
la prova facoltativa di lingua straniera; 
      - un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario. 
    3. La commissione di cui al comma 1, lettera  b)  sara'  composta
da: 
      - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente; 
      - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a capitano, membro; 
      - un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario. 
      La commissione potra' avvalersi, durante  l'espletamento  delle
prove, di personale  dell'Arma  dei  carabinieri  in  possesso  della
qualifica   di   istruttore   militare   di   educazione   fisica   e
dell'assistenza di personale tecnico e medico. 
    4. La commissione di cui al comma 1, lettera  c)  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      -  un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente; 
      - due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche  le  funzioni
di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione di cui al comma 1, lettera  d)  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri: 
      - un ufficiale di grado non  inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      -   un   ufficiale   con   qualifica   di   «perito   selettore
attitudinale», membro; 
      - un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di periti selettori  e
psicologi anche esterni. 
    Qualora  il  numero  dei  candidati  ammessi  agli   accertamenti
attitudinali  fosse   rilevante   potranno   essere   nominate   piu'
commissioni. 
                               Art. 7 
 
 
                     Prova scritta di selezione 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di  accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso, ad una prova scritta di selezione. Argomenti e modalita' di
svolgimento  della  prova  sono  riportati  nell'allegato  «I»,   che
costituisce parte integrante del presente  decreto.  I  candidati  in
possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana  e  tedesca),
riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione
secondaria di  primo  grado,  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modificazioni,  all'atto  della  presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso, potranno chiedere di effettuare una prova
in lingua tedesca. La prova sara' verosimilmente svolta a partire dal
25 giugno 2018. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di
svolgimento saranno resi noti, con valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, a  partire  dal  15  giugno  2018,
mediante pubblicazione nel sito internet www.carabinieri.it e  presso
il Comando generale dell'Arma dei  carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197  Roma,  telefono
0680982935. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di
verificare la pubblicazione di eventuali variazioni  o  di  ulteriori
indicazioni per lo svolgimento della prova. 
    2. I candidati minorenni all'atto della presentazione alla  prima
prova   concorsuale   dovranno   consegnare   l'atto    di    assenso
all'arruolamento volontario di un minore, redatto su modello conforme
all'allegato «A» al presente  decreto,  sottoscritto  da  entrambi  i
genitori o dal genitore esercente la responsabilita'  genitoriale  o,
in mancanza, dal tutore, nonche' la  fotocopia  di  un  documento  di
riconoscimento     dei/del     sottoscrittori/e     rilasciato     da
un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso  di
validita'. 
    3. I concorrenti ai quali non e'  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso  sono  tenuti  a  presentarsi,  senza  attendere  alcuna
convocazione, presso la  sede  d'esame  nel  giorno  previsto  almeno
un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti  della  ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line, di un documento di
riconoscimento   provvisto   di   fotografia   rilasciato   da    una
amministrazione dello Stato ed in  corso  di  validita',  nonche'  di
penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. 
    4. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.
Qualora la prova venga svolta in piu' di  una  sessione  non  saranno
previste  riconvocazioni,   fatta   eccezione   per   i   concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa cui essi abbiano chiesto
di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire  al
Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento  -  a  mezzo  e-mail,
all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13:00 del
giorno lavorativo antecedente a  quello  di  prevista  presentazione,
un'istanza   di   nuova   convocazione,   allegando    documentazione
probatoria. La riconvocazione, che potra' essere accordata non  oltre
il termine ultimo di programmato svolgimento delle prove, avverra'  a
mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta  elettronica  certificata
(PEC) indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 
    5. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile
con le esigenze di selezione e con i  termini  di  conclusione  della
relativa procedura concorsuale, la prova di  cui  al  comma  1  avra'
valore  anche  di  prova  preliminare.  In  tal  caso,  il  punteggio
conseguito all'esito della  correzione  e  valutazione  della  prova,
espresso in centesimi: 
      a. determinera' la formazione di distinte graduatorie, una  per
ciascuna della riserva dei posti a concorso di cui all'art. 1.  comma
1, per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove di
efficienza fisica di cui all'art. 9, in numero pari a: 
        - quello della riserva dei posti a concorso moltiplicato  per
2,3, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b); 
        - i primi 1600 candidati della  graduatoria  formata  per  la
riserva dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c); 
        - primi  100  candidati  della  graduatoria  formata  per  la
riserva dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), 
        includendovi  anche   quanti   dovessero   riportare,   nelle
rispettive  graduatorie,  punteggio  uguale  a   quello   dell'ultimo
candidato utilmente posizionato; 
      b. concorrera' alla  formazione  delle  graduatorie  finali  di
merito di cui all'art. 13. 
    Il relativo avviso sara' reso noto con le  modalita'  di  cui  al
comma 1. 
    6. Lo svolgimento, la correzione e  la  valutazione  della  prova
saranno  regolate  da   apposite   norme   tecniche   approvate   con
provvedimento dirigenziale  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri e, per quanto  applicabili,  secondo  le  norme  previste
dall'art. 13, commi 1, 3, 4 e 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche  saranno  rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    7.  L'esito  della  prova,  il  calendario  e  le  modalita'   di
convocazione  dei  concorrenti  ammessi  a  sostenere  le  prove   di
efficienza fisica, gli  accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali,
saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti i concorrenti, a partire dal  giorno  successivo  a  quello  di
svolgimento dell'ultima sessione della prova  scritta  di  selezione,
nel sito internet www.carabinieri.it e  presso  il  Comando  generale
dell'Arma dei  carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio  Relazioni  con  il
Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. 
    8.  Ciascun  candidato,  a  partire  dal  settimo  giorno   dalla
pubblicazione degli esiti  definitivi  della  prova  scritta,  potra'
prendere visione, nella pagina del sito  www.carabinieri.it  dedicata
al concorso, del  questionario  somministratogli,  della  griglia  di
correzione e del proprio modulo risposta test. 
                               Art. 8 
 
 
                        Documenti da produrre 
 
 
    1.  I  concorrenti  convocati  presso  il  Centro  nazionale   di
selezione  e  reclutamento  del  Comando   generale   dell'Arma   dei
carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica  e,
qualora  idonei,  agli  accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali,
all'atto della presentazione, oltre ad esibire la carta d'identita' o
altro documento di riconoscimento  rilasciato  da  un'Amministrazione
dello Stato, munito di fotografia, in corso di validita' (portando al
seguito anche una  fotocopia  del  documento),  dovranno  produrre  i
seguenti documenti in originale o in copia: 
      a. documentazione di cui all'art. 4, comma 2, se  volontari  in
ferma prefissata; 
      b. documentazione attestante l'eventuale possesso dei titoli da
valutare ai sensi dell'art. 12; 
      c. attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modificazioni, se partecipanti al concorso di cui all'art.  1,  comma
1., lettera d.; 
      d. certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita',  rilasciato  da  medici
appartenenti alla federazione  medico  sportiva  italiana  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario  nazionale  in  cui  esercitano  medici  specializzati   in
medicina dello sport. La mancata presentazione di  detto  certificato
determinera' l'esclusione dalle prove e, quindi,  dal  concorso,  non
essendo ammesse nuove convocazioni; 
      e. certificato attestante  la  recente  effettuazione  (da  non
oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV.  La  mancata  presentazione  di  detti
referti determinera' l'esclusione del concorrente; 
      f. referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV non  antecedente  a  tre  mesi.  La
mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione  del
concorrente; 
      g. certificato, conforme  al  modello  riportato  nell'allegato
«L»,  che  costituisce  parte  integrante   del   presente   decreto,
rilasciato dal proprio medico di fiducia, che  attesti  lo  stato  di
buona  salute,  la  presenza/assenza  di   pregresse   manifestazioni
emolitiche (anche da carenza di G6PD - Favismo), gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie  a  farmaci  o
alimenti. Tale certificato dovra' avere  una  data  di  rilascio  non
anteriore  a  sei  mesi  a  quella  di  presentazione.   La   mancata
presentazione  di  detto  documento  determinera'  l'esclusione   del
concorrente; 
    h. referto da cui risulti  l'esito  dell'esame  radiografico  del
torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti  alla
data fissata per  gli  accertamenti  psico-fisici  (solo  qualora  il
concorrente ne sia gia' in possesso). 
    2. I concorrenti di sesso femminile, all'atto della presentazione
per  le  prove  di  efficienza  fisica,  dovranno  altresi'  produrre
referto: 
      a. di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la
data degli accertamenti  psico-fisici  La  mancata  presentazione  di
detto referto determinera' l'esclusione  dal  concorso,  non  essendo
ammesse nuove convocazioni; 
      b. attestante l'esito di test di gravidanza  (mediante  analisi
su  sangue  o  urine)  svolto  entro  i  cinque  giorni  la  data  di
presentazione (la data di presentazione e' da calcolare  nel  computo
dei cinque giorni), compresi i festivi, per lo svolgimento  in  piena
sicurezza delle  prove  di  efficienza  fisica  e  per  la  finalita'
indicate nell'art. 10, comma 9. 
    3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1
e  2  richiesti  ai  candidati  dovranno  essere  effettuati   presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il Servizio sanitario  nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'
essere prodotta anche l'attestazione  in  originale  della  struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
                               Art. 9 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1.  Le  prove  di   efficienza   fisica,   che   avranno   luogo,
verosimilmente, a partire dalla prima decade di  settembre  2018,  si
svolgeranno  secondo  le  modalita'  e   con   i   criteri   indicati
nell'allegato «N», che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, nonche' secondo le  norme  tecniche  approvate  in  apposito
provvedimento del  Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,
concernenti anche i comportamenti da tenere, a  pena  di  esclusione,
nelle ipotesi di infortuni o di indisposizioni verificatisi  prima  o
durante lo svolgimento degli esercizi. Detto provvedimento sara' reso
disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. I concorrenti convocati dovranno: 
      - presentarsi indossando idonea tenuta ginnica; 
      - produrre i documenti indicati nell'art. 8. 
    3. I concorrenti minorenni, all'atto della presentazione  per  le
prove di efficienza fisica, dovranno consegnare l'atto di assenso per
indagini radiologiche, redatto su modello conforme  all'allegato  «P»
al presente decreto,  sottoscritto  da  entrambi  i  genitori  o  dal
genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, dal
tutore, nonche'  la  fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento
dei/del  sottoscrittori/e  rilasciato  da  un'Amministrazione   dello
Stato, provvisto di fotografia, in corso di validita'. 
    4. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di
cui all'art. 7, comma 7,  non  si  presenti  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per le prove  sara'  considerato  rinunciatario  e  percio'
escluso dal  concorso,  quali  siano  le  ragioni  dell'assenza,  ivi
comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Non  saranno
previste riconvocazioni, fatta eccezione per i concorrenti: 
      - interessati al concomitante svolgimento di prove  nell'ambito
di altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  difesa,  cui  essi
abbiano chiesto di partecipare; 
      - che - in ragione dei tempi necessari per il rilascio di  tali
documenti  da  parte  di  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate - non siano in possesso, alla data di  convocazione,  dei
certificati e referti di cui all'art. 8, commi 1, lettere e), f) e g)
e comma 2, lettera a). 
    A tal fine gli  interessati  dovranno  far  pervenire  al  Centro
nazionale di selezione e reclutamento - a mezzo e-mail, all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it  -  entro  le  ore  13:00  del  giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza
di  nuova  convocazione,  allegando  documentazione  probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  accordata  non  oltre  il  termine
ultimo di programmato  svolgimento  delle  prove,  avverra'  a  mezzo
e-mail inviata all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella
domanda di partecipazione al concorso. 
    5. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori e' condizione
necessaria al conseguimento del giudizio  di  idoneita'.  Il  mancato
superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinera'
il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'art.
6, comma 1, lettera b), la non ammissione del candidato ai successivi
accertamenti psico-fisici  e  la  sua  esclusione  dal  concorso.  Ai
risultati conseguiti negli esercizi obbligatori e, se  sostenuti,  in
quelli  facoltativi,  e'  connessa  l'attribuzione  di  un  punteggio
incrementale fino ad un massimo di 5,00 punti, da computarsi  secondo
le modalita' indicate nel citato allegato «N», utile  ai  fini  della
formazione delle graduatorie di cui all'art. 13. 
                               Art. 10 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I concorrenti risultati  idonei  al  termine  delle  prove  di
efficienza fisica di cui all'art. 9 saranno sottoposti, a cura  della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c),  ad  accertamenti
psico-fisici  volti  alla  verifica   del   possesso   dell'idoneita'
psicofisica a prestare servizio in qualita' di carabiniere. 
    2. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato  in
premessa  e  con  quelle   definite   con   ulteriore   provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma  dei  carabinieri  che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  psico-fisici
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. Non saranno accolte richieste di nuove  convocazioni,
fatto salvo quanto riportato nell'art. 9, comma 4. 
    4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno il  possesso  del
seguente profilo sanitario minimo valutato  in  base  alla  Direttiva
tecnica per delineare il profilo dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio  militare  di  cui  al  DM  04/06/2014:   psiche   (PS)   1,
costituzione (CO) 2, apparato  cardiocircolatorio  (AC)  2,  apparato
respiratorio (AR)  2,  apparati  vari  (AV)  2,  apparato  locomotore
superiore (LS) 2, apparato  locomotore  inferiore  (LI)  2,  apparato
uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS)  2  (acutezza  visiva  uguale  o
superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio  che
vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie
per la sola miopia, anche in un solo  occhio  e  non  superiore  a  3
diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di  refrazione;
campo visivo e motilita' oculare  normali,  senso  cromatico  normale
(sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la
PRK ed il LASIK). 
    I concorrenti riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o
parziale, dell'enzima  G6PD,  dovranno  rilasciare  nel  corso  delle
visite  mediche  di  incorporamento  la  dichiarazione  di   ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato
nell'allegato "M". 
    Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n.  2  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207,  i  candidati,
ove previsto, dovranno, altresi', rientrare entro i valori limite dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella
«A» allegata al predetto D.P.R.. 
    Il  suddetto  requisito  non  sara'  nuovamente   accertato   nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare. 
    5. La commissione, disporra' per tutti i concorrenti  i  seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a. visita medica generale, antropometrica e anamnestica; 
      b. visita cardiologica con E.C.G.; 
      c. visita oculistica; 
      d. visita odontoiatrica; 
      e. visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      f. visita psichiatrica; 
      g. analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
quali anfetamine,  cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici  e
benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la  dichiarazione  di
consenso ad essere sottoposti ai  predetti  esami.  Per  i  candidati
ancora minorenni, invece,  la  suddetta  dichiarazione,  conforme  al
modello riportato nell'allegato "O", dovra'  essere  sottoscritta  da
chi esercita la responsabilita'  genitoriale  e  portata  al  seguito
all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici. In  caso
di positivita' disporra'  sul  medesimo  campione  test  di  conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
      h. analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT - GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
      i. controllo dell'abuso sistematico di alcool. 
    I concorrenti di sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di  ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile  per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente  ad  indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «P»,
che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente
ancora  minorenne  all'atto  della  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici avra' cura di portare al  seguito  la  dichiarazione  di
consenso compilata e sottoscritta in conformita' al  citato  allegato
«P», che costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,  per
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente  minorenne  agli  esami  radiologici  e  la
conseguente esclusione  dello  stesso  dalle  procedure  concorsuali.
Potra'  essere  richiesta  documentazione  sanitaria   a   precedenti
traumatici o patologici del concorrente degni di nota ai  fini  della
valutazione psico-fisica. 
    6.  La  commissione,  al  termine  della  visita  collegiale,  ne
comunichera' per iscritto al concorrente l'esito  sottoponendogli  il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      - «idoneo» con indicazione del profilo sanitario per  coloro  i
quali e' previsto; 
      - «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 
    7. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti: 
      a. che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,  n.  207,
laddove previsto; 
      b. risultati affetti da: 
        1)  imperfezioni  ed  infermita'  contemplate   nel   decreto
ministeriale 4 giugno 2014 -  Direttiva  tecnica  per  l'applicazione
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  15   marzo   2010,   nr.90   o   che   determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di  cui  al
precedente comma 4; 
        2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie  e
disartria); 
        3) positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti
e/o  psicotrope,  o  agli  accertamenti  sul  controllo  per  l'abuso
sistematico  di  alcool,  da   confermarsi   presso   una   struttura
ospedaliera militare o civile; 
        4) tutte quelle imperfezioni ed  infermita'  non  contemplate
nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale carabiniere. 
    La commissione giudichera' altresi'  inidoneo  il  candidato  che
presenti tatuaggi: 
      a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella  ginnica
(pantaloncini e maglietta); 
      b) posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei non saranno  ammessi  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. 
    9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui  all'art.
8, comma 2, lettera b), la commissione  non  potra'  in  nessun  caso
procedere  agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi   dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del  punto  10
delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono  causa  di
inidoneita' al servizio militare approvata con  decreto  ministeriale
del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Le candidate che si trovassero in dette condizioni  saranno
nuovamente convocate  presso  il  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e  agli
accertamenti di cui al presente articolo, in una data compatibile con
il termine delle convocazioni per  gli  accertamenti  psico-fisici  e
attitudinali.  Se  in  occasione  della   seconda   convocazione   il
temporaneo  impedimento  perdura,  la  candidata  sara'  esclusa  dal
concorso  per  impossibilita'  di  procedere   all'accertamento   del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 
    10. I candidati che, all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici,
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile  con  il  termine  delle  convocazioni  per  gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali. I candidati che, al momento
della  nuova  visita  medica,  non  avranno  recuperato  la  prevista
idoneita' psicofisica, saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal
concorso. Tale  giudizio  sara'  comunicato  dalla  commissione  agli
interessati. 
    11. Ai soli candidati partecipanti ai concorsi di cui all'art. 1,
comma 1, lettera  c)  e  d)  giudicati  idonei  a  conclusione  degli
accertamenti  psico-fisici,  la   commissione,   sulla   base   delle
caratteristiche somato-funzionali del profilo  sanitario  di  cui  al
comma 4,  attribuira'  un  punteggio  massimo  di  4  punti,  con  le
modalita' di seguito indicate: 
      - 0 punti per ciascun coefficiente pari a 2 
      - 0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1. 
    Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non  sara'  attribuito
alcun punteggio. 
                               Art. 11 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 10,
i concorrenti giudicati  idonei  saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti
attitudinali, svolti con le  modalita'  definite  in  apposite  norme
tecniche, approvate con  provvedimento  dirigenziale  del  Comandante
Generale dell'Arma dei  Carabinieri,  in  applicazione  dell'art.  3,
comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio  2005,  citato
nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili,  prima
della  data  di  svolgimento  della   prova   concorsuale,   mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it , con valore di notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2.    Gli    accertamenti    attitudinali    sono     articolati,
fondamentalmente, in quattro distinti momenti: 
      a) somministrazione, a cura di un Ufficiale psicologo, di uno o
piu' test, di prestazione tipica e/o di performance, e/o  questionari
tesi alla raccolta semistrutturata di informazioni sul  candidato  in
funzione di quanto previsto dal profilo attitudinale di  riferimento.
Dette prove costituiscono il «protocollo testologico»; 
      b) valutazione  del  «protocollo  testologico»  a  cura  di  un
Ufficiale psicologo che, al riguardo, redige  un'apposita  «relazione
psicologica» sul candidato; 
      c) intervista attitudinale con un  Ufficiale  perito  selettore
attitudinale  che,  al  termine,  dell'esplorazione  delle  aree  del
«profilo  attitudinale»  di   riferimento,   riepiloga   le   proprie
considerazioni in una «scheda di valutazione attitudinale»; 
    Questi tre momenti iniziali  costituiscono  la  cosiddetta  «fase
istruttoria» degli accertamenti attitudinali volta  alla  preliminare
ricognizione e descrizione degli elementi  rilevanti  ai  fini  della
formazione  della  decisione  finale  della   Commissione   per   gli
accertamenti attitudinali; 
      d)  colloquio  collegiale,  ovvero  «fase  costitutiva»   degli
accertamenti  attitudinali  attraverso  la  quale   la   commissione,
nominata ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera  d)  e  comma  5  del
bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti  nella  fase
precedente, valutate le risultanze emerse nella fase istruttoria e in
base agli esiti di un  ulteriore  colloquio  condotto  dalla  stessa,
assumera' le deliberazioni  conclusive  in  merito  al  possesso  dei
requisiti attitudinali cosi' come previsti dal «Profilo attitudinale»
di riferimento quale Carabiniere effettivo in  servizio  nell'Arma  e
alle responsabilita' discendenti dallo status  da  assumere  e  dallo
specifico settore di impiego. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza  maggiore.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  a
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal
fine gli  interessati  dovranno  far  pervenire  al  predetto  Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, a mezzo e-mail  (all'indirizzo
cnsrconcar@pec.carabinieri.it),  un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore 13.00 del giorno  lavorativo  antecedente  a  quello  di
prevista  presentazione,  inviando  documentazione   probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo  di   svolgimento   degli   accertamenti   stessi,   avverra'
esclusivamente  a  mezzo  e-mail  (inviata  all'indirizzo  di   posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 
    4. Il giudizio d'idoneita' o d'inidoneita', riportato al  termine
degli accertamenti attitudinali, e' definitivo e sara' comunicato per
iscritto agli interessati. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei
non saranno ammessi alle  successive  fasi  del  concorso  e  saranno
esclusi dal concorso. 
    5. Tutti i concorrenti,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione   degli   accertamenti   psico-fisici   e   di   quelli
attitudinali dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita
interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita'  concorsuali  si
protraggano anche nel  pomeriggio,  fruiranno  del  pranzo  a  carico
dell'Amministrazione Militare. I concorrenti che sono gia' alle  armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di  svolgimento
degli accertamenti attitudinali. 
                               Art. 12 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    La commissione esaminatrice di cui all'art. 6, comma  1,  lettera
a): 
      a. valutera' i titoli posseduti,  alla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di cui all'art.  3,  comma
1,  dai  soli  concorrenti  che  abbiano  riportato  il  giudizio  di
idoneita' agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 11; 
      b. attribuira' ai concorrenti cui  ne  riconoscera'  titolo  un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati: 
        - «B», per i candidati di cui alle lettere a) e b) del  comma
1. dell'art. 1; 
        - «C», per i candidati di cui alle lettere a), b)  e  c)  del
comma 1. dell'art. 1; 
        - «D» per i candidati di cui alla lettera  d)  del  comma  1.
dell'art. 1; 
        - «E» e «F», a  fattor  comune  per  tutte  le  categorie  di
candidati di cui all'art. 1 comma 1. 
                               Art. 13 
 
 
            Graduatorie di merito ed ammissione al corso 
 
 
    1. La commissione  esaminatrice  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera a), formera' quattro distinte graduatorie di merito, una  per
ciascuno dei concorsi di  cui  all'art.  1,  comma  1,  sommando  per
ciascun concorrente giudicato idoneo il punteggio riportato: 
      a. nella prova scritta di selezione; 
      b. nelle prove di efficienza fisica; 
      c. negli accertamenti psico-fisici, per i soli concorsi di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere c) e d); 
      d. nella valutazione dei titoli. 
    2. Le graduatorie di merito saranno  approvate  con  decreto  del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
    3. Fermo restando quanto indicato  nel  comma  1,  a  parita'  di
merito si applicheranno, in sede di approvazione  delle  graduatorie,
le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione  ai
pubblici impieghi. L'elenco dei titoli  di  preferenza  e'  riportato
nell'allegato «Q» al presente decreto. 
    Il  decreto  di  approvazione  delle   graduatorie   sara'   reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - V Reparto  -  Ufficio  Relazioni  con  il
Pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 
    4. I candidati idonei, fino a concorrenza dei  posti  disponibili
per ciascuna delle categorie di cui  all'art.  1,  comma  1,  saranno
dichiarati vincitori secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ed
ammessi alla frequenza del corso formativo, che si svolgera' presso i
Reparti di istruzione di assegnazione. Successivamente potra'  essere
ammesso al corso, secondo l'ordine  delle  medesime  graduatorie,  un
numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali  rinunciatari
per qualsiasi motivo, durante i primi 20 (venti) giorni di  effettivo
corso. 
    5. Alla designazione dei vincitori di concorso da  formare  nelle
specializzazioni  in  materia  di  sicurezza  e  tutela   ambientale,
forestale e agroalimentare, di cui all'art. 1 comma 2, lettera  b.  e
comma 3, si procedera', nei tempi e con le modalita'  prescritte  con
provvedimento del  Comandante  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,
tenendo conto della graduatoria di merito del corso di formazione  di
base, della necessita' di garantire una omogenea distribuzione  degli
specializzandi nelle categorie di cui all'art.  1  comma  3  e  delle
preferenze che i  frequentatori  del  corso  abbiano  espresso  nelle
domande di partecipazione al concorso e/o manifestato corso durante. 
    6. I posti relativi alle specializzazioni in materia di sicurezza
e  tutela  ambientale,  forestale  e  agroalimentare,   qualora   non
ricoperti nel numero stabilito per le aliquote di cui: 
      a. all'art. 1, comma 3, lettere a. e b., saranno compensati tra
le stesse aliquote; 
      b. all'art.  1,  comma  3,  lettera  c.,  saranno  devoluti  in
aggiunta alle aliquote di cui all'art. 1, comma 3, lettere a. e b.. 
    7. L'Amministrazione si  riserva  la  facolta'  di  ripianare  le
vacanze che dovessero residuare nelle aliquote  di  cui  all'art.  1,
comma 3, lettere a. e b., sino a conseguire la completa copertura dei
posti complessivamente disponibili,  designando  i  frequentatori  in
possesso di titoli ritenuti di prevalente  interesse  ai  fini  della
formazione  e  dell'impiego  in  materia  di   sicurezza   e   tutela
ambientale, forestale e agroalimentare,  anche  a  prescindere  dalle
preferenze da loro rappresentate. 
    8. I  vincitori  del  concorso,  dovranno  presentarsi  presso  i
Reparti di istruzione, nella data e con le modalita' che saranno resi
noti, con valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti, a partire dalla prima decade del mese di dicembre  2018,
nel sito internet www.carabinieri.it e  presso  il  Comando  generale
dell'Arma dei  Carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio  Relazioni  con  il
Pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 0680982935. 
                               Art. 14 
 
 
Accertamento dei requisiti e verifica delle  dichiarazioni  rese  dal
                             concorrente 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  all'art.  2  e
della verifica del possesso dei titoli da valutare ai  fini  indicati
alla let. b.  dell'art.  12,  il  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento del Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  potra'
chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti, ai  sensi
delle disposizioni del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, la conferma di quanto dichiarato nella domanda
di partecipazione e  risultante  dalla  documentazione  prodotta  dai
concorrenti risultati vincitori del concorso. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma emerga la non veridicita' del  contenuto  delle  dichiarazioni,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in  virtu'
di un  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa  di
dichiarazioni mendaci finalizzate  a  tranne  un  indebito  beneficio
comporta: 
      - la segnalazione alla competente Procura della Repubblica  per
le valutazioni di competenza; 
      - l'esclusione dal concorso o,  se  vincitore,  la  revoca  dal
corso. 
    3.  Verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato  generale   del
casellario giudiziale. 
                               Art. 15 
 
 
      Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori 
 
 
    all'atto  della  presentazione  presso  il  Reparto  d'istruzione
dell'Arma dei carabinieri di assegnazione 
    1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare  o
far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente  al  Reparto
di  istruzione  di  assegnazione  dell'Arma   dei   carabinieri   una
dichiarazione sostitutiva di certificazione,  secondo  lo  schema  in
allegato «R» dei sottonotati documenti: 
      a. cittadinanza italiana; 
      b. godimento dei diritti politici; 
      c. titolo di studio; 
      d. certificato di stato civile. 
    2. Le dichiarazioni indicate al precedente comma,  lettere  a.  e
b.: 
      a. non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data
di presentazione; 
      b. dovranno attestare, altresi', che gli interessati  erano  in
possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla
data di scadenza  del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso. 
    3. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare, in  busta
chiusa, all'atto  della  presentazione,  copia  conforme  del  foglio
matricolare, aggiornato in ogni sua  parte,  rilasciato  dal  Comando
militare di provenienza) 
    4. In caso di dichiarazioni mendaci,  rilascio  ed  uso  di  atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'articoli 2,  comma
8 e 14 comma 2. 
                               Art. 16 
 
 
                       Presentazione al corso 
 
 
    1. Il corso allievi carabinieri si svolgera'  presso  una  Scuola
Allievi Carabinieri, secondo i programmi e le modalita' stabilite dal
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri,  e  sara'  disciplinato
dalle disposizioni contenute nel  Regolamento  interno  della  Scuola
stessa. 
    2. Al termine  del  corso  di  formazione  di  base,  i  militari
designati per la formazione e l'impiego specialistici in  materia  di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e  agroalimentare  ai  sensi
dell'art. 13, comma 5., 6. e 7., saranno avviati alla frequenza di un
corso di specializzazione di durata non inferiore a tre mesi. 
    3.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di  convocare  i   candidati
vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di  espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa  la  visita  medica  di
controllo svolta dal Dirigente del Servizio sanitario per  verificare
il  mantenimento  della  prescritta  idoneita'  psicofisica)  Qualora
riscontrati affetti  da  malattie  o  malformazioni  sopravvenute,  i
candidati  saranno  rinviati  al  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  per  l'accertamento   dell'idoneita'   psicofisica   al
servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneita', o
temporanea inidoneita' che non si risolvano entro dieci giorni  dalla
data fissata per la  presentazione,  comporteranno  l'esclusione  dal
concorso. Il giudizio  di  inidoneita'  e'  definitivo.  I  candidati
giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine  delle  graduatorie
di cui all'art. 13, da altri candidati idonei. 
    4.  All'atto  della  visita  medica  di  controllo  i   candidati
vincitori dovranno consegnare: 
      a. il certificato vaccinale infantile e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      b. in caso di assenza della relativa vaccinazione, il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
      c. un certificato rilasciato da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh 
      d. ai soli  fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto
analitico, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la
visita,   attestante   l'esito   del   dosaggio   quantitativo    del
glucosio-6-fosfato deidrogenasi  (G6PD),  eseguito  sulle  emazie  ed
espresso in termini di percentuale di attivita'  enzimatica.  Inoltre
dovranno rilasciare  dichiarazione  di  ricevuta  informazione  e  di
responsabilizzazione, conforme  al  modello  riportato  nell'allegato
"M". 
    I concorrenti vincitori di sesso  femminile  dovranno,  altresi',
consegnare un referto di test  di  gravidanza  (mediante  analisi  su
sangue o urine),  effettuato  presso  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o accreditata con il  servizio  sanitario  nazionale,
entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione,  compresi
i festivi. 
    5. In caso di positivita' del  predetto  test  di  gravidanza  la
visita medica di controllo sara'  sospesa  ai  sensi  dell'art.  580,
comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e l'interessata
sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile. 
    6. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla  Scuola
Allievi Carabinieri di assegnazione entro il  termine  fissato  nella
convocazione  saranno  considerati  irrevocabilmente  rinunciatari  e
sostituiti nei termini di cui all'art. 13,  comma  4.  La  Scuola  di
assegnazione potra', comunque, autorizzare, per comprovati motivi  da
preavvisare tramite il Comando Stazione  Carabinieri  competente  per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
dalla data di inizio del corso. 
    7. I candidati utilmente collocati nelle  graduatorie  finali  di
merito, previa verifica del mantenimento  dell'idoneita'  psicofisica
con le modalita' di cui  al  comma  3,  saranno  ammessi  alla  ferma
quadriennale   nell'Arma   dei   Carabinieri,   perdendo   il   grado
eventualmente rivestito durante  il  servizio  prestato  nelle  Forze
armate, ed assunti in forza dalla Scuola Allievi Carabinieri sotto la
data dell'effettivo incorporamento. 
    8. Gli arruolati volontari quali allievi  carabinieri,  dopo  sei
mesi  dalla  data  di  arruolamento,  conseguiranno   la   nomina   a
carabiniere allievo, previo superamento di esami, e  saranno  immessi
in ruolo al  grado  di  carabiniere  al  termine  del  corso  secondo
l'ordine della graduatoria finale. 
                               Art. 17 
 
 
                    Impiego al termine del corso 
 
 
    1. I vincitori di concorso  per  le  riserve  dei  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, let.  a.  e  b.  saranno  impiegati  nell'ambito
dell'intero territorio nazionale;  se  conoscitori/madrelingua  della
lingua  tedesca  potranno  essere  assegnati,  quale  prima  sede  di
servizio, presso la Legione Carabinieri Trentino Alto Adige. 
    2. I vincitori del concorso per  la  riserva  dei  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c.: 
      a. saranno impiegati, per un  periodo  di  tempo  comunque  non
inferiore a quindici anni, nelle aree: 
        - nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia); 
        - nord-est (Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia  Giulia  e
Trentino Alto Adige). 
      b.  se,  avendone  dichiarato  il  possesso  nella  domanda  di
partecipazione,  abbiano   inteso   avvalersi   delle   maggiorazioni
risultanti dal computo dei punteggi incrementali previsti per: 
        - i titoli di studio; 
        - le certificazioni in materia informatica CIFI, OPST, SSCP o
EUCIP; 
        - l'abilitazione all'esercizio della professione  di  maestro
di  sci  alpino  e  le  autorizzazioni  a  montare  rilasciate  dalla
Federazione Italiana Sport  Equestri  e  dalla  Federazione  Italiana
Turismo  Equestre  (FITE)  -  Tecniche   di   Ricognizione   Equestre
Competitive (TREC - ANTE), 
        di cui all'allegato  «C»,  potranno  essere  impiegati  anche
nell'ambito dell'intero territorio nazionale,  per  la  copertura  di
posti d'impiego richiedenti particolari qualificazioni,  riservandosi
l'Amministrazione la facolta' di prolungarne la permanenza  in  detti
specifici incarichi per un periodo di tempo  non  inferiore  a  dieci
anni. 
    3. I vincitori della riserva dei posti di cui all'art.  1,  comma
1, lettera d. saranno assegnati, quale prima sede di  servizio,  alla
Legione Carabinieri Trentino Alto Adige. 
                               Art. 18 
 
 
                  Spese di viaggio, licenza e varie 
 
 
    1. Le spese per i  viaggi  da  e  per  le  sedi  delle  prove  ed
accertamenti e per la presentazione presso i reparti d'istruzione  di
assegnazione sono a carico dei concorrenti. 
    2. I concorrenti che siano militari in servizio  potranno  fruire
della  licenza  straordinaria  per  esami,  limitata  ai  giorni   di
svolgimento delle  prove  e  degli  accertamenti,  nonche'  al  tempo
strettamente necessario per  il  raggiungimento  delle  sedi  ove  si
svolgeranno dette prove e per il  rientro  nella  sede  di  servizio.
Qualora il concorrente non sostenga le  prove  per  cause  dipendenti
dalla  sua  volonta'  o  venga  espulso  dalle  stesse,  la   licenza
straordinaria sara'  computata  in  detrazione  da  quella  ordinaria
dell'anno in corso. 
    3. Tutti i concorrenti, compresi  i  militari  in  servizio,  nel
periodo di effettuazione delle  prove  di  efficienza  fisica,  degli
accertamenti psico-fisici ed  attitudinali  dovranno  attenersi  alle
norme disciplinari e di vita interna di  caserma.  Per  le  prove  di
efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici dovranno  indossare
la tuta ginnica. I militari in servizio dovranno indossare l'uniforme
solo per il giorno di svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali.
Tutti i candidati, qualora le attivita' concorsuali si protraggano in
orario    pomeridiano,    fruiranno    del    pranzo     a     carico
dell'Amministrazione militare. 
                               Art. 19 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 11 e 13 del decreto legislativo  30  giugno
2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti  saranno
raccolti presso il Centro nazionale di selezione e  reclutamento  del
Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri  per  le  finalita'  di
gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione  del
rapporto di lavoro per  le  finalita'  concernenti  la  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Comandante  generale  dell'Arma   dei   carabinieri,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili dei dati personali: 
      - il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; 
      - i presidenti delle commissioni di cui al precedente  art.  6,
comma 1. 
                               Art. 20 
 
 
                     Accesso atti amministrativi 
 
 
    Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da
parte dei partecipanti alla procedura  concorsuale,  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse esclusivamente
a mezzo PEC all'indirizzo cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it  secondo
il modello in allegato «S». 
    Il presente decreto sara' sottoposto a controllo, ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 28 aprile 2018 
 
                                       Il Comandante generale: Nistri