Concorso per 4 assistenti tecnici (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 1 del 02-01-2018
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA Concorso (Scad. 1 febbraio 2018) Concorso pubblico a quattro posti, su base circoscrizionale, a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico per i sistemi elettrici e ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 02-01-2018
Data Scadenza bando 01-02-2018
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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso (Scad. 1 febbraio 2018)

Concorso pubblico a quattro posti, su base circoscrizionale, a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici - ST47, Area funzionale seconda, fascia retributiva F2.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       per il personale civile 
 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione  del  testo  unico  di  cui
sopra e successive modificazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive integrazioni e modificazioni; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la  «legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate» e successive integrazioni e modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei corsi unici  e  delle  altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»  e  successive  integrazioni   e
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni   pubbliche»   ed   in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai  sensi  del  quale  non
puo' prescindersi dal possesso  della  cittadinanza  italiana  per  i
posti nei ruoli del Ministero della difesa; 
    Vista la legge 15 marzo  1997,  n.  59,  recante  la  «Delega  al
Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e  per  la
semplificazione amministrativa»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo»; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto l'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno  2009,  n.  69  e
successive modificazioni, ai sensi del  quale  «a  far  data  dal  1°
gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti  e  provvedimenti
amministrativi aventi effetto  di  pubblicita'  legale  si  intendono
assolti con la pubblicazione nei propri  siti  informatici  da  parte
delle Amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006//54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice  dell'ordinamento  militare»  e  successive  integrazioni   e
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive integrazioni e
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 31 agosto 2013, n.  101,  convertito
dalla legge 31 ottobre 2013, n. 125, in particolare l'art.  4,  comma
3; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Vista la legge 28 dicembre 2015, n.  208,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2016)»; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19,  in  particolare
l'art. 1, comma 5, lettera a); 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),  g),  h),  l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  31
dicembre 2015, concernente l'autorizzazione a  bandire  procedure  di
reclutamento ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 e successive integrazioni e modificazioni e dall'art. 3,
commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Viste le note n. DFP 0043883 del 28 luglio 2017 e n. 0155393  del
27 luglio 2017, rispettivamente della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica   e   Ministero
dell'economia e delle finanze, con le quali e' stata  autorizzata  la
procedura per il reclutamento di 4 unita' di Assistente tecnico per i
sistemi  elettrici  ed  elettromeccanici -  ST47,   Area   funzionale
seconda, fascia retributiva F2; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto
del  personale  dipendente  dei  ministeri  -  quadriennio  normativo
2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto
del personale dipendente dei ministeri - biennio economico 2008-2009,
sottoscritto il 23 gennaio 2009; 
    Visto il nuovo sistema di classificazione  del  personale  civile
del Ministero della difesa di cui all'accordo del 3 novembre 2010; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, recante la «Rideterminazione delle dotazioni  organiche
del personale civile di ruolo del Ministero della difesa»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  29  giugno  2016,  recante   la
ripartizione dei contingenti di  personale,  come  rideterminati  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  22  gennaio  2013,
nelle  strutture  centrali  e  periferiche   in   cui   si   articola
l'Amministrazione, distinti per profilo professionale; 
    Considerato che sono stati assolti gli adempimenti previsti dalla
vigente normativa in materia di mobilita'; 
    Considerate complessivamente le vacanze nelle dotazioni organiche
del personale nel ruolo dell'Amministrazione Difesa, in specie quelle
relative al profilo professionale di Assistente tecnico per i sistemi
elettrici ed elettromeccanici - ST47, area funzionale seconda, fascia
retributiva F2; 
    Ritenuto pertanto di  dovere  procedere  ad  indire  un  concorso
pubblico per esami per il profilo professionale di Assistente tecnico
per i sistemi elettrici ed elettromeccanici - ST47,  Area  funzionale
seconda, fascia retributiva F2; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    E'  indetto   un   concorso   pubblico   a 4   posti,   su   base
circoscrizionale, a tempo indeterminato per il profilo di  Assistente
tecnico per i sistemi  elettrici  ed  elettromeccanici -  ST47,  Area
funzionale seconda, fascia retributiva F2, nei  ruoli  del  personale
civile del Ministero della difesa, ripartiti tra le seguenti regioni: 
 
                   ===============================
                   |     Regione     |   Posti   |
                   +=================+===========+
                   |Campania         |     2     |
                   +-----------------+-----------+
                   |Emilia Romagna   |     2     |
                   +-----------------+-----------+
 
    Gli aspiranti al concorso possono presentare una sola domanda  di
ammissione nella quale devono chiaramente specificare la regione  per
la quale intendono concorrere. 
    E'  garantita  la  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  per
l'accesso al lavoro, cosi' come previsto dal decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198 e dall'art. 35 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
                               Art. 2 
 
                          Riserve di posti 
 
    Sono previste le  riserve  di  posti  indicate  nell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modificazioni, all'art. 7, comma 2, della legge  12  marzo
1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili,  nei
limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3,  comma
1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9,
del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  recante  il  Codice
dell'ordinamento militare. 
    Le riserve di posti non  potranno  superare  complessivamente  la
meta' dei posti messi a concorso. 
    Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione  dei
posti, essa si attua in misura proporzionale per  ciascuna  categoria
di aventi diritto a riserva. 
    Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza  e
precedenza a parita' di merito di cui al successivo art. 9, per poter
essere oggetto di valutazione devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 
    Le riserve di legge sono valutate esclusivamente  all'atto  della
formazione della graduatoria finale di merito di  cui  al  successivo
art. 11. 
    Qualora tra i candidati dichiarati idonei  nella  graduatoria  di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
titolo a differenti riserve di  posti,  si  terra'  conto  prima  del
titolo che da' diritto ad una maggiore riserva  nell'ordine  indicato
dal citato art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 
    Coloro  che  intendano  avvalersi  delle  riserve  previste   nel
presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda
di partecipazione al concorso. 
                               Art. 3 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto: 
    1) uno dei seguenti titoli di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore: 
      diploma di liceo scientifico - di durata quinquennale; 
      diploma di istituto tecnico del settore tecnologico - di durata
quinquennale - o altro diploma previsto  dall'ordinamento  previgente
dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorita', nei
seguenti indirizzi: 
        a) Meccanica, Meccatronica ed Energia; 
        b) Elettronica ed Elettrotecnica; 
      diploma di  Istituto  professionale  del  settore  industria  e
artigianato - di durata quinquennale - nell'indirizzo «Manutenzione e
assistenza  tecnica»,  o  altro  diploma  previsto   dall'ordinamento
previgente dichiarato equipollente  o  equivalente  dalle  competenti
autorita'; 
    2) eta' non inferiore agli anni diciotto; 
    3) cittadinanza italiana; 
    4) godimento dei diritti civili e politici; 
    5) idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti con
disabilita'  come  idoneita'  allo  svolgimento  delle  mansioni   di
Assistente tecnico per i  sistemi  elettrici  ed  elettromeccanici  -
ST47, di cui al vigente  sistema  di  classificazione  del  personale
civile del Ministero della difesa; 
    6) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    7) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per  i
concorrenti di sesso maschile nati prima dell'anno 1986. 
    Non possono  partecipare  al  concorso  coloro  che  siano  stati
esclusi dall'elettorato politico attivo  e  coloro  che  siano  stati
destituiti   o   dispensati   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano stati dichiarati decaduti da  un  impiego  statale  per  averlo
conseguito mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile, coloro che siano stati licenziati e  coloro
che siano stati interdetti dai pubblici uffici  in  base  a  sentenza
passata in giudicato. 
    L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le eventuali
cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego,
nonche' il possesso del requisito della  condotta  e  delle  qualita'
morali ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165. 
    I requisiti prescritti debbono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso. 
    I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.  Per
difetto dei requisiti prescritti o  per  la  mancata  osservanza  dei
termini  stabiliti  nel  presente   bando,   l'Amministrazione   puo'
disporre, in ogni momento, con provvedimento  motivato,  l'esclusione
dal concorso e la revoca di ogni atto o provvedimento conseguente. 
                               Art. 4 
 
                Presentazione delle domande: termine, 
                        contenuti e modalita' 
 
    La procedura concorsuale di cui all'art.  1  del  presente  bando
viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line  del  Ministero
della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile  attraverso  il
sito  internet  www.difesa.it   -   area   «Siti   di   interesse   e
approfondimenti», link «Concorsi e Scuole Militari», successivo  link
«Concorsi on-line»,  area  «Persociv»  posta  nella  barra  in  alto,
sezione «Concorso pubblico a 4 posti  di  Assistente  tecnico  per  i
sistemi elettrici ed elettromeccanici». 
    La domanda di partecipazione  al  concorso  deve  essere  redatta
esclusivamente  per  via  telematica,  compilando  l'apposito  modulo
(form) entro il termine perentorio delle  ore  24,00  del  trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    Il modulo della  domanda  (form)  e  le  modalita'  operative  di
compilazione ed invio telematico sono disponibili  dal  giorno  della
suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della difesa,
www.difesa.it 
    Per la presentazione della domanda i candidati devono registrarsi
al portale concorsi all'indirizzo: https://concorsionline.difesa.it e
seguire la procedura ivi indicata. 
    In  caso  di  prolungata  e  significativa  indisponibilita'  del
sistema informativo  l'amministrazione  si  riserva  di  informare  i
candidati,  al  ripristino  delle  attivita',  circa   le   eventuali
determinazioni da adottare al riguardo,  mediante  avviso  pubblicato
sul portale di cui al comma precedente. 
    Il sistema restituira' una ricevuta di invio, completa del numero
identificativo della domanda, data ed ora di  presentazione,  che  il
candidato dovra'  salvare,  stampare,  conservare  ed  esibire  quale
titolo per la partecipazione alle  prove  scritte  o  alla  eventuale
prova preselettiva. 
    In caso di piu' invii della  domanda  di  partecipazione,  verra'
presa in considerazione la domanda inviata per  ultima,  intendendosi
le precedenti integralmente  e  definitivamente  revocate  e  private
d'effetto. 
    Alla scadenza del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande, il sistema informatico non  consentira'  piu'  l'accesso  al
modulo telematico. 
    Non sono ammessi a partecipare al concorso  i  candidati  le  cui
domande siano state  redatte,  presentate  o  inviate  con  modalita'
diverse da quelle sopra indicate. 
    In caso di indisponibilita' del sistema informatico negli  ultimi
tre giorni lavorativi antecedenti il termine di scadenza del presente
bando, l'Amministrazione potra' comunicare, mediante avviso sul  sito
ufficiale  del  Ministero  della  difesa,   www.difesa.it   eventuali
modalita'  di  invio  delle  domande,  sostitutive  della   procedura
suddetta. 
    Nella domanda di partecipazione il candidato  dovra'  dichiarare,
sotto la propria responsabilita' ai sensi del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive  modificazioni
e integrazioni: 
      1) cognome e nome; 
      2) data e luogo di nascita; 
      3) codice fiscale; 
      4) la residenza (indirizzo,  comune,  provincia,  c.a.p.)  e  i
numeri  telefonici  di  reperibilita'   (telefono   fisso,   telefono
cellulare); 
      5) il luogo (domicilio o recapito)  ove  si  desidera  ricevere
eventuali comunicazioni relative al concorso, se diverso da quello di
residenza; 
      6) l'indirizzo di posta elettronica (e-mail) e, ove  possibile,
posta elettronica certificata (Pec); 
      7)  di  essere  in  possesso  del  titolo  di  studio  previsto
dall'art. 3 del presente bando, indicando l'istituto presso il  quale
e' stato conseguito, nonche' la data ed il luogo; 
      8) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      9) di godere dei diritti civili e politici; 
      10) il comune nelle cui liste elettorali si e' iscritti; 
      11) di essere fisicamente idoneo all'impiego, da intendersi per
i soggetti con disabilita'  come  idoneita'  allo  svolgimento  delle
mansioni  di  Assistente  tecnico  per   i   sistemi   elettrici   ed
elettromeccanici - ST47, di cui al vigente sistema di classificazione
del personale civile del Ministero della difesa; 
      12) di non aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
procedimenti  penali  in  corso;  in  caso  contrario,  indicare   le
eventuali condanne penali riportate,  anche  se  sia  stata  concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale,  applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'art.  444  del  codice  di  procedura
penale, non menzione, e/o i procedimenti penali pendenti; 
      13) di non essere stato destituito o licenziato  a  seguito  di
procedimento  disciplinare  o  dispensato  dall'impiego  presso   una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero  dichiarato  decaduto  da  un  impiego  pubblico  per   averlo
conseguito mediante la produzione di documenti  falsi,  o  interdetto
dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato; 
      14) il possesso di  eventuali  titoli  di  riserva  tra  quelli
indicati all'art.  2  del  presente  bando,  previsti  dalla  vigente
normativa per particolari categorie di cittadini; 
      15) il possesso dei titoli di preferenza e  precedenza  di  cui
all'art. 9 del presente bando; 
      16) per i candidati di sesso  maschile,  nati  prima  dell'anno
1986, la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 
      17) di essere consapevole che in caso di  assunzione,  sussiste
l'obbligo di permanenza nella  sede  di  prima  destinazione  per  un
periodo non inferiore ad anni cinque, come previsto dall'art. 12  del
presente bando; 
      18) di essere a conoscenza di tutte le  disposizioni  contenute
nel bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna. 
    I candidati dovranno altresi' indicare la regione  per  la  quale
intendono concorrere. 
    E' fatto obbligo ad ogni candidato  di  comunicare  le  eventuali
successive variazioni della residenza o del  luogo  dichiarato  nella
domanda  di  partecipazione,  per  ogni  comunicazione  relativa   al
concorso, esclusivamente con le seguenti  modalita':  mediante  invio
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
persociv@postacert.difesa.it o a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale civile -
1° Reparto/1ª Divisione, viale dell'Universita' n. 4 - 00185 Roma. 
    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  in  caso  di
dispersione di comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o dei recapiti
indicati nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    I  candidati  che  nell'espletamento   delle   prove   di   esame
necessitano di assistenza ai sensi degli articoli 4 e 20 della  legge
5 febbraio 1992, n. 104,  devono  indicare  nella  domanda  l'ausilio
necessario in relazione  al  proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale
necessita'  di  tempi  aggiuntivi.  Le  richieste   dovranno   essere
comprovate,  indicando  gli  estremi   dell'apposita   certificazione
rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla  quale  dovranno
risultare in maniera specifica gli ausili necessari e  gli  eventuali
tempi aggiuntivi. 
    Detti candidati, dovranno altresi' specificare nella  domanda  se
sono affetti da invalidita' uguale o superiore all'ottanta per cento. 
    I predetti, successivamente all'invio della domanda, al  fine  di
consentire all'Amministrazione di individuare e predisporre i mezzi e
gli  strumenti  atti  a  garantire  una  regolare  partecipazione  al
concorso, dovranno comunque far pervenire alla Direzione Generale per
il  personale  civile  -  1°  Reparto/1ª   Divisione,   copia   della
certificazione indicata nella  domanda  di  partecipazione,  con  una
delle seguenti modalita': 
      dalla propria posta  elettronica  certificata,  mediante  invio
all'indirizzo e-mail persociv@postacert.difesa.it 
      a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Ministero della difesa -
Direzione Generale per il personale civile - 1° Reparto/1ª Divisione,
viale dell'Universita' n. 4 - 00185 Roma. 
    L'Amministrazione si riserva di provvedere  alla  verifica  della
veridicita' delle  dichiarazioni  rilasciate  dai  partecipanti  alla
procedura, i quali si intendono altresi' avvertiti delle  conseguenze
sotto il profilo penale, civile, amministrativo  delle  dichiarazioni
false o mendaci ai sensi degli articoli  75  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali
benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. 
                               Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    Con  successivo  provvedimento  del  Direttore  Generale  per  il
personale civile sara' nominata la commissione esaminatrice, ai sensi
dell'art. 9 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni e dell'art. 35, comma 3,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                               Art. 6 
 
                          Prove concorsuali 
 
    Il concorso si svolgera' mediante esami. 
    Gli esami consisteranno in  due  prove  scritte,  di  cui  una  a
contenuto teorico-pratico, e in un colloquio che  comprendera'  anche
l'accertamento  della  conoscenza  della  lingua  inglese   e   delle
capacita' e attitudini  all'uso  di  apparecchiature  e  applicazioni
informatiche. 
a) Prove scritte. 
    La prima prova  consistera'  nello  svolgimento  di  esercizi  di
matematica. 
    La  seconda,  a  contenuto  teorico-pratico,  consistera'   nella
svolgimento di esercizi  e/o  soluzioni  di  domande  in  materia  di
elettromagnetismo,  elettrotecnica,  misure  elettriche,  macchine  e
apparecchiature elettriche,  impianti  elettrici  in  bassa  e  media
tensione. 
    Le prove si  intenderanno  superate  dai  candidati  che  abbiano
riportato una votazione, per ciascuna prova, di almeno 21/30. 
    Il diario della prova scritta sara' pubblicato con  le  modalita'
di cui al successivo art. 7 del presente bando. 
b) Colloquio. 
    Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano superato  le
prove scritte con un punteggio, per ciascuna prova, non  inferiore  a
quello indicato alla precedente lettera a). 
    Il colloquio vertera' sulle stesse materie  delle  prove  scritte
nonche' sulle seguenti: 
      1)  impianti   di   produzione,   trasporto   e   distribuzione
dell'energia elettrica; 
      2) circuiti polifasi simmetrici, equilibrati e squilibrati; 
      3) macchine elettriche,  trasformatori,  macchine  asincrone  e
sincrone, macchine in corrente continua; 
      4) conversione e regolazione dell'energia elettrica; 
      5) legislazione e normativa per la prevenzione degli  infortuni
ed igiene del lavoro; 
      6) Ordinamento del Ministero della difesa; 
      7) nozioni sul rapporto di  pubblico  impiego  alle  dipendenze
della pubblica amministrazione. 
    In sede di prova orale sara'  altresi'  accertata  la  conoscenza
della lingua inglese nonche' l'uso di apparecchiature e  applicazioni
informatiche piu' diffuse mediante una verifica attitudinale di  tipo
pratico. 
    Il colloquio si intende superato se il candidato avra' conseguito
una votazione di almeno 21/30. 
    L'avviso per la  presentazione  al  colloquio  sara'  pubblicato,
unitamente all'elenco degli ammessi, sul  sito  www.difesa.it  almeno
venti giorni prima della data in cui deve essere sostenuto. 
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad  ogni  effetto  di
legge. 
    I  candidati  sono  obbligatoriamente  tenuti  a  presentarsi  al
colloquio orale, muniti di un idoneo documento di  riconoscimento  in
corso di validita'. 
    Il punteggio finale e' dato, secondo quanto disposto dall'art. 7,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, dalla somma della  media  dei  voti  conseguiti  nelle  prove
scritte  o  teorico-pratiche  e  della   votazione   conseguita   nel
colloquio. 
                               Art. 7 
 
               Diario delle prove scritte e modalita' 
                     di svolgimento delle prove 
 
    Fatta salva la facolta'  stabilita  dal  successivo  art.  8  del
presente bando, le prove scritte si svolgeranno nei  luoghi  e  nelle
date che saranno stabiliti con  successivo  provvedimento  che  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 13 febbraio 2018, ovvero  in
quella  alla  quale  la  stessa  fara'  rinvio.  Detto  avviso  sara'
disponibile anche sul sito  ufficiale  del  Ministero  della  difesa,
www.difesa.it 
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti
di legge. 
    Durante le prove di  esame  e'  fatto  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  e
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    Nel  corso  della  prova  e'  vietato  ai  candidati  di  portare
nell'aula di esame carta da scrivere,  appunti,  libri,  opuscoli  di
qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra  loro
e con l'esterno. 
    Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso  dal
concorso. 
    I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove  scritte  muniti
di un idoneo documento di riconoscimento  in  corso  di  validita'  e
della  ricevuta  di  invio  della  domanda  rilasciata  dal   sistema
informatico. 
    La mancata presentazione alle prove scritte, qualunque ne sia  la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso. 
    L'esito delle prove scritte sara' pubblicato sul  sito  ufficiale
del Ministero della difesa, www.difesa.it 
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad  ogni  effetto  di
legge. 
                               Art. 8 
 
                         Prove preselettive 
 
    L'Amministrazione si riserva la  facolta'  di  far  precedere  le
prove di esame da una  prova  preselettiva,  qualora  le  domande  di
partecipazione siano superiori a venti  volte  il  numero  dei  posti
banditi. 
    La prova preselettiva, ove svolta, consistera' in  una  serie  di
domande a risposta multipla di cultura generale e  deduzioni  logiche
(alcune domande potranno far riferimento a grafici e diagrammi). 
    Ai fini della predisposizione delle domande a risposta  multipla,
l'Amministrazione  puo'  avvalersi  di  operatori  specializzati  nel
settore. 
    La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione di  tali
quesiti. 
    Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre  ai
fini della determinazione della votazione complessiva finale. 
    Durante le prove preselettive e' fatto divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  e
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    Nel corso della prova preselettiva e'  vietato  ai  candidati  di
portare  nell'aula  di  esame  carta  da  scrivere,  appunti,  libri,
opuscoli  di  qualsiasi  genere  ed  apparecchi  che  consentano   di
comunicare tra loro e con l'esterno. 
    Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso  dal
concorso. 
    Con successivo provvedimento, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» - del 13 febbraio 2018, sara' reso  noto  l'eventuale  ricorso
alla prova preselettiva e saranno resi noti la sede, i giorni e l'ora
in cui si svolgera' detta prova  e  la  durata  della  prova  d'esame
nonche' i criteri di attribuzione dei punteggi. 
    Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi, in
base al punteggio, tra  i  primi  ottanta  (venti  volte  i  posti  a
concorso), nonche'  i  candidati  che  abbiano  riportato  lo  stesso
punteggio del concorrente classificato all'ultimo posto utile. 
    Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  come
integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  i  soggetti  con
handicap affetti da  invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%  sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e  sono  ammessi
direttamente alle prove scritte. 
    Il  mancato  possesso  dei  titoli  per  l'esonero  dalla   prova
preselettiva  ovvero  la  mancata  documentazione,   ove   richiesta,
comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la  revoca  da  ogni
atto o provvedimento conseguente. 
    I candidati sono tenuti a  presentarsi  alle  prove  preselettive
muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'
e della ricevuta  di  invio  della  domanda  rilasciata  dal  sistema
informatico. 
    La mancata presentazione alle prove  preselettive,  qualunque  ne
sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. 
    L'esito delle prove  sara'  pubblicato  sul  sito  ufficiale  del
Ministero della difesa, www.difesa.it 
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad  ogni  effetto  di
legge. 
                               Art. 9 
 
              Titoli di preferenza a parita' di merito 
                   ed a parita' di merito e titoli 
 
    Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive   modifiche   e
integrazioni, nonche' dell'art. 73, comma 14,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto  2013,  n.  98  e  dell'art.  16-octies,  commi   1-quater   e
1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  come
modificato dall'art. 50 del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  a
parita' di merito, sono preferiti: 
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      16) coloro che  abbiano  prestato  il  servizio  militare  come
combattenti; 
      17) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al  numero  dei
figli a carico; 
      18) gli invalidi e i mutilati civili; 
      19) i militari volontari delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva; 
      c) dall'eta' minore rispetto agli altri candidati. 
                               Art. 10 
 
         Termini per la presentazione dei titoli di riserva, 
                     di preferenza e precedenza 
 
    I candidati  che  avranno  superato  il  colloquio  dovranno  far
pervenire alla Direzione  Generale  per  il  personale  civile  -  1°
Reparto/1ª Divisione, entro il termine perentorio di quindici  giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno  sostenuto  il
colloquio orale, i documenti attestanti il  possesso  dei  titoli  di
riserva  di  cui  al  precedente  art.  2  nonche'  di  preferenza  e
precedenza di cui al precedente art. 9, gia' dichiarati nella domanda
di ammissione al concorso. 
    Fermo  restando  il  temine  sopra  indicato,  la  documentazione
suddetta potra' essere prodotta con invio a  mezzo  raccomandata  A/R
all'indirizzo Ministero della difesa  -  Direzione  Generale  per  il
personale civile - 1° Reparto/1ª Divisione, viale dell'Universita' n.
4 - 00185 Roma, ovvero con posta certificata al seguente indirizzo di
posta certificata: persociv@postacert.difesa.it 
    Nel caso di invio a mezzo raccomandata, fara' fede  il  timbro  a
data dell'ufficio postale accettante. 
                               Art. 11 
 
              Formazione, approvazione e pubblicazione 
                          della graduatoria 
 
    Espletate le prove  del  concorso,  la  commissione  esaminatrice
formera',  per  ciascuna  regione,  la  graduatoria  di  merito,  con
l'indicazione  della  votazione  complessiva  conseguita  da  ciascun
candidato. 
    I posti che eventualmente restassero disponibili per una  regione
non potranno essere attribuiti ai candidati vincitori inseriti  nelle
graduatorie di altre regioni. 
    A parita' di merito saranno applicate  le  disposizioni  indicate
nel precedente art. 9. 
    Con  successivo  provvedimento  del  Direttore  Generale  per  il
personale civile sara' approvata la graduatoria definitiva e  saranno
dichiarati i vincitori del concorso. 
    Il  provvedimento  di  approvazione   della   graduatoria   sara'
pubblicato  nel  sito   ufficiale   del   Ministero   della   difesa,
www.difesa.it 
    Di tale pubblicazione sara' data notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed esami» - e da tale data di pubblicazione  decorrera'  il
termine per le eventuali impugnative. 
    Ai   candidati   dichiarati   vincitori   sara'   data   apposita
comunicazione  mediante  invio  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata o a mezzo raccomandata A/R, al  recapito  indicato  nella
domanda di partecipazione. 
    Nel periodo di validita' della graduatoria, l'Amministrazione  si
riserva la  facolta'  di  procedere  alla  copertura  dei  posti  che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. 
                               Art. 12 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
    I candidati dichiarati vincitori del  concorso  saranno  assunti,
secondo la disciplina prevista dal Contratto collettivo nazionale  di
lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, nel profilo di
Assistente tecnico per  i  sistemi  elettrici  ed  elettromeccanici -
ST47, Area funzionale seconda, fascia retributiva  F2  del  personale
del Ministero della difesa. 
    Il personale assunto sara' tenuto a permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore ad anni  5,  ai  sensi  del
comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165. 
    Il rapporto di lavoro con l'Amministrazione  decorrera'  ad  ogni
effetto  con  la  sottoscrizione  da  parte  degli  interessati   del
contratto  individuale  di  lavoro  che  si  perfezionera'   con   la
presentazione nella sede  di  assegnazione  nella  data  indicata  da
questa Amministrazione. 
    La mancata presentazione in servizio, senza giustificato  motivo,
entro il termine indicato da questa Amministrazione,  comportera'  la
decadenza dal diritto all'assunzione e il non luogo alla stipula  del
contratto. 
                               Art. 13 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    I candidati al concorso possono esercitare il diritto di  accesso
agli  atti  della  procedura  concorsuale  ai  sensi  delle   vigenti
disposizioni di legge, fermo restando che l'esercizio del diritto  di
accesso agli atti puo' essere differito fino alla  conclusione  della
procedura, per esigenze organizzative, di ordine e  speditezza  della
procedura stessa. 
                               Art. 14 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno  raccolti  presso
il Ministero della difesa  -  Direzione  Generale  per  il  personale
civile - 1° Reparto/1ª Divisione, per le finalita'  di  gestione  del
concorso  e  potranno  essere  trattati   presso   una   banca   dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di lavoro  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato. 
    L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  succitato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari  tra  cui  il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o  cancellare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non  conformi  alla  legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale civile -
1° Reparto/1ª Divisione, viale dell'Universita' n. 4  -  00185  Roma,
titolare del trattamento. 
    Il responsabile del trattamento e' il  Direttore  della  suddetta
Divisione. 
                               Art. 15 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    Per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente  bando  si
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici. 
    Il presente decreto  sara'  trasmesso  all'Ufficio  centrale  del
bilancio presso il Ministero della difesa per l'apposizione del visto
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie  speciale  «Concorsi
ed esami» - nonche' nel sito ufficiale del Ministero della difesa. 
    Roma, 20 dicembre 2017 
 
                                       Il direttore generale: Corrado