Concorso per 1 noleggio di autovetture con conducente (puglia) COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: DIR N. 74 del 08-11-2017
Sintesi: COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA Concorso (Scad. 9 dicembre 2017) Bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio veicoli con conducente. IL RE ...
Ente: COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA
Regione: PUGLIA
Provincia: LECCE
Comune: MORCIANO DI LEUCA
Data di inserimento: 10-11-2017
Data Scadenza bando 09-12-2017
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COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA

Concorso (Scad. 9 dicembre 2017)

Bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio veicoli con conducente.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. art. 107, in forza del provvedimento Sindacale di nomina nr. 3/2017;
VISTI:
- il vigente Regolamento comunale per il Servizio di noleggio veicoli con conducente, approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 24 del 21/05/2015;
- la L. 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 3 aprile 1995, n. 14 Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” e ss.mm.ii..
In esecuzione della propria Determinazione Reg. di settore n. 561 del 31/10/2017, che di seguito si intende integralmente trascritta ancorché non materialmente allegata;
RENDE NOTO
che è indetto pubblico concorso per titoli finalizzato all’assegnazione di n. 1 autorizzazione all’esercizio del servizio pubblico non di linea di noleggio veicoli con conducente, svolto a mezzo autovettura sino a 8 (otto) posti a sedere escluso il conducente (NCC).
ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO
Oggetto del presente Bando di concorso sono le Autorizzazioni per l’esercizio di noleggio da rimessa con conducente, svolto a mezzo autovettura sino a 8 (otto) posti a sedere escluso il conducente, di cui all’art. 8 della L. 15 gennaio 1992 n. 21, nel numero di 3 attualmente giacenti presso gli uffici comunali. Dette autorizzazioni sono riferite puntualmente ad un solo veicolo.
Le Autorizzazioni per l’esercizio di noleggio da rimessa con conducente, svolto a mezzo autovettura, a carattere permanente ai sensi di quanto stabilito dalla vigente normativa, hanno validità sino al 31 dicembre di ogni anno e sono sottoposte a rinnovo annuale. Le suddette Autorizzazioni sono rilasciate a persone fisiche che possono gestirle, facendo ricorso alle figure giuridiche ed alle forme organizzative previste, secondo quanto disposto dall’art. 4 del vigente Regolamento Comunale conformemente alla L. 15 gennaio 1992 n. 21 art. 7 e ss.mm.ii..
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Sono ammessi alla partecipazione le persone fisiche ed i soggetti che esercitano la propria attività nelle forme di cui alla L. 15 gennaio 1992 n. 21, art. 7 comma 1 e ss.mm.ii., “I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1.”, fermo restando che l’autorizzazione oggetto del presente bando sarà eventualmente rilasciata alle persone fisiche legali rappresentanti dei soggetti di cui innanzi.
Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dai candidati nella domanda di ammissione.
Tutti i prescritti requisiti di carattere generale debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, nonché permanere al momento della definizione procedimentale e, per i soggetti assegnatari, per tutto il periodo di esecuzione del servizio.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti, comporta l’esclusione dalla presente procedura.
ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI CANDIDATURA
La domanda, soggetta all’imposta di bollo di € 16,00 dovrà essere redatta – pena l’esclusione- esclusivamente utilizzando il modello appositamente predisposto e non modificabile allegato al presente bando di concorso, datata e sottoscritta per esteso dall’interessato.
Nell’istanza di candidatura l’interessato deve dichiarare espressamente, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 - 47 del D.P.R 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. e che l’Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) cittadinanza;
d) indirizzo di residenza, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, nonché il preciso recapito, ove diverso dalla residenza, presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso;
e) codice fiscale;
f) titolo di studio e, se necessaria, dichiarazione di assolvimento dell’obbligo scolastico;
g) numero e data di iscrizione al Ruolo dei Conducenti;
h) dichiarazione attestante il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
i) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio, e/o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l’attività;
j) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, comma 2 e 4 del D. Lgs 31.03.1998, n. 114;
k) dichiarazione di non avere riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773;
l) dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia) e di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità);
m) dichiarazione di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
n) dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione anche da parte di altri comuni;
o) dichiarazione di essere fisicamente idoneo al servizio;
p) dichiarazione ai sensi dell’art. 12 del T.U.L.P.S, approvato con R. D. 18.06.1931 n. 773;
q) dati della patente di guida (categoria, numero, data di rilascio, scadenza, autorità emittente), dati del certificato di abilitazione professionale –ex L. 21/1992 art. 6 comma 2, ed eventualmente dati della CQP;
r) dichiarazione di non essere titolare di licenza taxi, ovvero, in caso contrario, l’impegno a rinunciare alla licenza di cui si è titolare in caso di assegnazione dell’autorizzazione oggetto del presente bando, provvedendo immediatamente a restituire il titolo all’Ente che lo ha emesso;
s) il godimento dei diritti civili e politici;
t) il Comune di iscrizione alle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime;
u) dichiarazione di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso ovvero di avere procedimenti penali in corso, indicando quali; nonché di non essere stati destituiti, dispensati, licenziati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione;
v) conoscenza degli strumenti informatici di base e dei software riconducibili alle specifiche competenze richieste nel presente Avviso e la conoscenza di almeno una lingua comunitaria diversa dall’italiano;
w) dichiarazione di non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
x) non essere incorso in condanne comportanti l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ovvero altra misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa;
y) dichiarazione di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge e di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, né di avere in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
z) dichiarazione di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;
aa) rispettare le disposizioni relative ai divieti ed alle possibilità di cumulo contenute nel comma 2 dell’art. 8 della Legge n. 21/1992 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio ed in particolare di non essere titolare di licenza di taxi;
bb) dichiarazione di avere la disponibilità dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
cc) dichiarazione di possesso di tutti i requisiti di ammissibilità richiesti dalla presente procedura;
dd) l’impegno a non esplicare altra attività lavorativa che comprometta o limiti il regolare e sicuro svolgimento del servizio di NCC;
ee) dichiarazione di disponibilità della rimessa, con indicazione di ubicazione, titolo giuridico, riferimenti di idoneità, destinazione d’uso, etc…;
ff) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda, per le finalità relative alla partecipazione alla presente procedura, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003;
gg) di aver preso visione di quanto previsto al presente bando di concorso e di accettare tutte le condizioni ivi inserite.
Le istanze di partecipazione potranno essere presentate:
- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune;
- spedita a mezzo raccomandata A/R a: Comune di Morciano di Leuca - P.zza Papa Giovanni Paolo II nr. 1 – 73040 Morciano di Leuca
- trasmessa in formato PDF, firmata digitalmente, per PEC al seguente indirizzo: poliziamunicipale.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it
Il plico dovrà pervenire al Protocollo Generale del Comune di Morciano di Leuca entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso al Bollettino Ufficiale Regione Puglia ed all’Albo Pretorio del Comune di Morciano di Leuca, pena l’esclusione dal procedimento. Per l’arrivo farà fede la data di acquisizione al suddetto Protocollo relativamente ai plichi consegnati a mano, mentre, per le istanze presentate a mezzo posta raccomandata A/R farà fede la data del timbro postale. L’arrivo al protocollo generale oltre il decimo giorno dalla data ultima di presentazione dell’istanza, indipendentemente dalla data del timbro postale, comporta l’esclusione del candidato senza che lo stesso possa pretendere nulla.
Sulla busta contenente la domanda, oltre all’intestazione di cui sopra, sono da indicare le generalità del mittente, altresì, dovrà essere riportata, pena l’esclusione, la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE SVOLTO A MEZZO AUTOVETTURA SINO A 8 (OTTO) POSTI A SEDERE ESCLUSO IL CONDUCENTE”.
Il recapito del plico contenente la domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte.
Il Responsabile del Procedimento non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e, comunque, imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso.
ART. 4 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI CANDIDATURA
L’istanza di partecipazione al presente bando di concorso, redatta secondo lo schema fisso ed immodificabile di cui all’allegato fac simile, dovrà essere corredata da:
a) certificato di iscrizione al ruolo conducenti:
b) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio, c) dichiarazione di disponibilità di autorimessa;
d) copia di ogni ulteriore certificato, reso nei modi di legge, attestante titoli di studio o comunque titoli oggetto di valutazione di cui all’art. 14 del già citato Reg.to com.le;
e) copia di certificazioni ovvero autodichiarazioni, attestanti eventuali titoli di preferenza (non obbligatorio).
Si precisa, infine, che, ai sensi della Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, n. 14/2011 e per quanto alla L. 183/2011, tutti i certificati detenuti da altra Pubblica Amministrazione devono essere sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..
ART. 5 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
Le istanze di candidatura pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Servizio Polizia Locale-SUAP secondo il disposto di cui all’art. 10 del Reg.to comunale.
Il Responsabile della Polizia Locale - SUAP, ha il compito di verificare la regolarità formale delle istanze prodotte, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e di procedere alla valutazione dei titoli posseduti a cui è assegnato il punteggio come stabilito all’art. 10 del vigente Regolamento comunale per il servizio di noleggio veicoli con conducente, che di seguito si trascrive:
a. laurea punti 0,50
b. diploma di maturità punti 0,40
c. periodo di servizio prestato con l’incarico di collaboratore familiare sostituto o dipendente da un’impresa che gestisce il trasporto noleggio con conducente con autovettura, da documentare attraverso idonea documentazione, negli ultimi 5 anni punti 0,10 a trimestre fino ad un massimo di punti 2 d. esistenza di figli minori punti 0,20 per figlio;
e. conoscenza di una lingua straniera certificata da ente riconosciuto punti 0,15 per ogni lingua per un massimo di tre lingue;
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli valutabili posseduti.
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione è assegnata secondo l’ordine riportato dall’art. 14 del Regolamento comunale.
In caso di ulteriore parità, al più anziano di età.
A parità di età si fa riferimento alla data ed eventualmente al numero di protocollo della domanda di ammissione al concorso.
Ai sensi dell’art. 10 del relativo Regolamento comunale: Il Responsabile della Polizia Locale - SUAP redige la graduatoria dei candidati e la approva con propria determinazione.
Le operazioni di valutazione di cui innanzi avranno inizio a decorrere dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande, ed avranno termine entro i successivi 30 giorni, salvi giustificati motivi.
ART. 6 – GRADUATORIA
Susseguentemente a quanto descritto all’art. 5 del presente bando di concorso, la Graduatoria di merito viene approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Polizia Locale -SUAP.
La pubblicazione della determinazione di approvazione delle risultanze procedurali, unitamente ai relativi allegati, all’Albo Pretorio online del Comune di Morciano di Leuca, per trenta giorni consecutivi, conferisce efficacia al provvedimento dirigenziale, all’uopo si specifica che l’adempimento di dare formale comunicazione ai candidati dell’esito del concorso, per ovvi motivi di efficacia ed economicità, sarà assolto dall’A.C. in via esclusiva a mezzo pubblicazione all’albo pretorio online del Comune di Morciano di Leuca ed all’apposita sezione Amministrazione Trasparente del medesimo portale istituzionale.
La graduatoria de qua ha validità un anno a decorrere dalla data di pubblicazione all’albo Pretorio online.
Le autorizzazioni che si renderanno vacanti, nel corso del suddetto biennio, possono essere coperte utilizzando la graduatoria medesima sino al suo esaurimento. La graduatoria non assume valore per l’assegnazione di autorizzazioni di nuova istituzione.
ART. 7 – AUTORIZZAZIONE E REQUISITI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Ad avvenuta pubblicazione della graduatoria di merito, il Responsabile del Servizio, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione della medesima all’Albo Pretorio online, provvede a dare comunicazione dell’assegnazione dell’autorizzazione ai soli vincitori ai quali assegna un termine perentorio di 30 (trenta) giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. L’ufficio comunale preposto, provvede agli accertamenti di rito per l’esercizio di Noleggio con conducente.
Sub 1) Preventivamente al rilascio dell’Autorizzazione, l’assegnatario della stessa deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto presso la Camera di Commercio (L. 21/1992 art. 6);
b. essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo che si intende destinare al servizio, avente le seguenti caratteristiche:
I. avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale in generale;
II. essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
III. essere immatricolate per il servizio specifico, aventi le caratteristiche di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti n. 572/92 che, ai fini di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 21/92, individua i dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti delle autovetture adibite al servizio medesimo;
IV. essere dotate, oltre al contachilometri generale, di cronotachigrafo o in sostituzione di quest’ultimo di contachilometri parziale;
V. essere tenute in condizioni di massima efficienza e comunque tali da garantire la sicurezza dei trasportati e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti consentiti;
VI. recare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, una targa con la scritta “NOLEGGIO” e devono essere dotate di una targa posteriore inamovibile recante lo stemma del Comune, la dicitura “NCC” ed il numero dell’autorizzazione delle dimensioni di cm. 10 di larghezza e di cm. 15 di altezza.
VII. le targhe recanti la scritta “NOLEGGIO” devono essere composte da lettere di altezza minima di 8 cm;
VIII. permettere di rendere accessibile il servizio a tutti i soggetti portatori di handicap;
c. avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità sul territorio comunale di una rimessa idonea per la sosta dei veicoli;
d. di non essere titolare di licenza per il servizio Taxi;
e. di impegnarsi a non svolgere altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
f. l’idoneità fisica al servizio attestata da specifica certificazione medica rilasciata da un’Azienda Sanitaria Pubblica o da un medico all’uopo abilitato, attestante che il richiedente sia fisicamente e psichicamente idoneo al servizio, anche tenuto conto di eventuali adattamenti dell’autovettura utilizzata per il servizio e tenuto conto del provvedimento 30/10/2007, n. 99/CU della Conferenza Unificata Stato – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano “Intesa, ai sensi dell’art. 8 comma 6 della Legge 5/06/2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15/11/2007, n. 266).
Sub 2) Preventivamente all’avvio effettivo dell’esercizio del servizio di NCC, il titolare dell’Autorizzazione dovrà dimostrare:
a. di essere in possesso di polizza assicurativa contratta in forma e misure adeguate ai rischi derivati da responsabilità civili per le cose e per le persone trasportate o investite;
b. di aver dichiarato il personale dipendente, ove vi sia, agli Enti assicurativi della Previdenza Sociale, dell’assistenza malattia e dell’assistenza infortuni sul lavoro;
c. entro 30 (trenta) giorni dall’inizio dell’attività dovrà dimostrare di essere iscritto, in qualità di titolare dell’impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese (esclusivamente nel caso delle figure di cui alla lettera d) dell’art. 7, della Legge 21/1992) presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.
L’autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia riscontrata la regolarità.
Il vincitore che non produca la documentazione richiesta entro il termine sopra indicato è considerato rinunciatario e si procede, senza ulteriore avviso, alla sua sostituzione con il concorrente successivo in graduatoria.
Il concorrente vincitore deve iniziare il servizio, pena la decadenza, entro 90 (novanta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione. Detto termine potrà essere prorogato, dall’A.C., fino ad un massimo di altri 90 (novanta) giorni ove l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile.
In caso di dichiarazione di decadenza per mancata attivazione entro il predetto termine di 90 (novanta) giorni e della eventuale proroga, l’autorizzazione viene assegnata al concorrente successivo in graduatoria.
Qualora non già incluso nella documentazione procedimentale, entro 10 giorni dall’immatricolazione del veicolo da adibire all’esercizio dell’attività, il titolare dell’autorizzazione NCC deve depositare presso l’ufficio comunale competente copia della carta di circolazione.
Agli assegnatari dell’autorizzazione è vietato svolgere qualsiasi attività incompatibile con quella di autonoleggiatore.
Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento comunale, l’autorizzazione d’esercizio ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno e viene rinnovata per l’anno successivo mediante l’apposizione del visto di vidimazione da parte dell’ufficio comunale competente. La vidimazione è subordinata alla verifica della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’esercizio di autonoleggiatore. La verifica è operata a mezzo di autocertificazione resa dal singolo noleggiatore ai sensi del DPR 445/2000.
Ai fini dell’apposizione del visto annuale da parte dell’ufficio competente, la Polizia Municipale verifica ed attesta l’idoneità del veicolo, rilasciandone apposito nulla osta.
I titolare dell’autorizzazione per l’esercizio di noleggio da rimessa con conducente sono soggetti agli obblighi di cui all’art. 11 l. 15 gennaio 1992 n. 21.
L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal Regolamento comunale.
ART. 8 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Comportano l’esclusione dalla partecipazione alla procedura:
a) l’inosservanza, per qualsiasi motivo, del termine previsto dal presente Bando di concorso per l’arrivo del plico presso il protocollo generale del Comune di Morciano di Leuca;
b) L’arrivo al protocollo generale del plico oltre il decimo giorno dalla data ultima di presentazione dell’istanza, indipendentemente dalla data del timbro postale e dai motivi che hanno generato l’eventuale ritardo;
c) l’inosservanza di ognuna delle prescrizioni di cui all’art. 3 in ordine alla predisposizione dell’istanza di candidatura;
d) la trasmissione dell’istanza di candidatura priva dell’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00;
e) l’inosservanza delle modalità di trasmissione previste dal presente bando;
f) mancato possesso, alla data di presentazione dell’istanza, di tutti i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2;
g) la mancata o parziale indicazione delle proprie generalità e la trasmissione non conforme a quanto indicato all’art. 3 “Modalità e termini per la presentazione dell’istanza di candidatura”;
h) la mancata sottoscrizione dell’istanza e di tutta la documentazione ad essa allegata;
i) la mancata trasmissione del plico in busta chiusa e sigillata;
j) la mancanza di anche uno solo dei documenti prescritti dall’art. 4 del presente atto, “Documenti da allegare all’istanza di candidatura”, così come allo stesso articolo descritti, dettagliati e disciplinati, ovvero la predisposizione anche di uno solo dei medesimi documenti in modalità non conforme alle prescrizioni del bando;
k) la mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale della documentazione da inserire nel plico.
l) la mancata indicazione, all’esterno del plico contenente la domanda, della dicitura di cui all’art. 3 del presente atto.
Le situazioni di cui al presente articolo non sono sanabili.
Dei candidati esclusi sarà formato un apposito elenco posto in visione degli interessati sul sito istituzionale dell’Ente, all’albo pretorio on line www.comune.morcianodileuca.le.it ed all’apposita sezione Amministrazione Trasparente.
ART. 9 – CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI
L’Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle informazioni contenute nella domanda e nella documentazione trasmessa a corredo della stessa, sia a campione, che ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni.
Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità delle informazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e per l’assegnazione dell’autorizzazione determina, in qualunque tempo, la decadenza dell’assegnazione stessa. La decadenza può avvenire in qualsiasi momento, anche ad autorizzazione già rilasciata.
Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale documentazione allegata alla stessa, in tempi successivi alla data di scadenza fissata per l’inoltro delle istanze.
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione, unitamente a tutta la documentazione allegata, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura nonché dei successivi adempimenti e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale scopo nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii..
Tali dati saranno conservati e custoditi in osservanza del succitato D.Lgs. presso la sede comunale in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Servizio Polizia Locale - SUAP, Responsabile Unico del Procedimento.
ART. 11 - INFORMAZIONI GENERALI
Per qualunque informazione, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Polizia Locale - SUAP del Comune di Morciano di Leuca, sito in P.zza Papa Giovanni Paolo II, 1, Morciano di Leuca (LE) – tel. 0833- 743589 e-mail: poliziamunicipale@comune.morcianodileuca.le.it.
ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile unico del procedimento è il sig. Giovanni Anastasio, Responsabile del Servizio Polizia Locale - SUAP del Comune di Morciano di Leuca.
ART. 13 - PUBBLICITÀ
Il presente atto, al fine di consentire agli aventi diritto la massima partecipazione e la presentazione delle istanze di candidatura e per una maggiore diffusione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia ed all’Albo Pretorio on line del Comune di Morciano di Leuca, sul sito internet del Comune di Morciano di Leuca www.comune.morcianodileuca.le.it, sino alla scadenza del termine di presentazione delle candidature.
ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI
a) l’Amministrazione potrà valutare l’opportunità di avvalersi, per l’approfondimento delle informazioni ritenute necessarie, di ulteriori strumenti ritenuti opportuni;
b) il presente bando costituisce “lex specialis” del concorso;
c) l’istanza di partecipazione manifesta, senza riserva alcuna da parte del candidato, l’accettazione di tutte disposizioni e condizioni contenute nel presente documento nonché l’accettazione delle disposizioni e condizioni di cui alla normativa comunitaria, nazionale, regionale e locale vigente in materia;
d) è fatta riserva della facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere e revocare in qualsiasi momento il presente bando di concorso, prima dell’espletamento della procedura e con atto motivato, senza che i candidati possano, per questo, vantare diritti nei confronti di quest’Amministrazione;
e) l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o comunque imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento;
f) per quanto non espressamente previsto al presente Bando di Concorso, si intendono richiamate, anche per ogni eventuale integrazione dello stesso, la L. 15 gennaio 1992 n.21, la L.R. 3 aprile 1995, n. 14, la L.R. 30 novembre 2000 n.20, il Regolamento comunale e ad ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio di cui al presente bando.
Dalla Sede municipale,
Il Responsabile
Giovanni Anastasio