Concorso per 50 carriera prefettizia (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 50
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 49 del 30-06-2017
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE Concorso (Scad. 31 luglio 2017) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-06-2017
Data Scadenza bando 31-07-2017
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MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Concorso (Scad. 31 luglio 2017)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinquanta posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia

 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
 
    Visto il decreto legislativo 19  maggio  2000,  n.  139,  recante
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del  personale  della
carriera prefettizia, a norma dell'art.  10  della  legge  28  luglio
1999, n. 266» e, in particolare, l'art. 4  che  disciplina  l'accesso
alla carriera; 
    Visto il decreto interministeriale 4 giugno 2002,  n.  144,  come
modificato dai decreti interministeriali 13 febbraio 2007, n. 39 e 26
aprile 2017, n. 80 concernente il «Regolamento recante la  disciplina
del concorso  pubblico  di  accesso  alla  qualifica  iniziale  della
carriera prefettizia»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 recante «Norme a favore  dei
privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo»; 
    Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357, concernente
il  «Regolamento  recante  norme  sui   limiti   di   eta'   per   la
partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale
della carriera prefettizia»; 
    Vista la normativa in  materia  di  equipollenze  dei  titoli  di
studio per la partecipazione ai concorsi pubblici; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  settembre
2001, n. 398,  come  modificato  dai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica 8 marzo 2006, n. 154 e 24 novembre 2009, n.  210,  recante
«Disposizioni relative all'organizzazione degli  uffici  centrali  di
livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  aprile  2008,
n. 105,  recante  «Recepimento  dell'accordo  sindacale  relativo  al
quadriennio normativo 2006-2009 ed al  biennio  economico  2006-2007,
riguardante il personale della carriera prefettizia»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio  2011,
n. 105,  recante  «Recepimento  dell'accordo  sindacale  relativo  al
biennio economico 2008-2009, riguardante il personale della  carriera
prefettizia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto l'art. 1, comma 216, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»; 
    Viste le note n. 39544 del 26 luglio 2016  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e  n.
64968 del 2 agosto 2016 del Ministero dell'economia e  delle  finanze
con le quali e' stata autorizzata la procedura per il reclutamento di
cinquanta unita' per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera
prefettizia; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  a
cinquanta posti per l'accesso alla qualifica iniziale della  carriera
prefettizia. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo di prima
assegnazione verranno individuate in relazione ai posti  di  funzione
che saranno disponibili alla  conclusione  del  corso  di  formazione
iniziale previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139. 
    2. Ai sensi dell'art. 4, comma  4,  del  decreto  legislativo  19
maggio 2000, n. 139, il dieci per cento dei  posti  e'  riservato  ai
dipendenti  dell'Amministrazione   civile   dell'interno   inquadrati
nell'Area funzionale terza (ex area funzionale C), in possesso di una
delle lauree indicate al successivo art. 2, comma 1, lettera g),  del
presente bando e  con  almeno  due  anni  di  effettivo  servizio  in
posizione funzionale per il cui accesso e' richiesto il  possesso  di
uno dei titoli di studio specificati nel medesimo art.  2,  comma  1,
lettera g). I  posti  riservati  che  non  dovessero  essere  coperti
saranno  conferiti  ad  altri  candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria. 
    3.  A  conclusione  della  procedura  concorsuale  potra'  essere
richiesto ai vincitori  del  concorso,  prima  dell'immissione  degli
stessi nei ruoli dell'Amministrazione civile  dell'Interno,  ed  agli
idonei non utilmente collocati in graduatoria, di prestare il proprio
consenso ad essere presi in considerazione ai fini  di  un  eventuale
impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui  alla
legge 3 agosto 2007, n. 124 ed alla verifica del possesso requisiti a
tal fine previsti. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore a 35 anni. 
    Tale limite di eta' e' elevato: 
      di un anno per i coniugati; 
      di un anno per ogni figlio vivente; 
      di cinque anni per gli  appartenenti  alle  categorie  elencate
nella legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per  il  diritto  al
lavoro dei disabili»; 
      di un periodo pari all'effettivo  servizio  prestato,  comunque
non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio
militare. 
    Il limite massimo non puo' comunque superare, anche  in  caso  di
cumulo di benefici, i quaranta anni  di  eta'.  Tale  limite  non  si
applica ai  candidati  dipendenti  civili  di  ruolo  della  pubblica
amministrazione, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito,  della
Marina o dell'Aeronautica  cessati  d'autorita'  o  a  domanda;  agli
ufficiali,  ispettori,  sovrintendenti,  appuntati,   carabinieri   e
finanzieri in servizio permanente dell'Arma  dei  Carabinieri  e  del
Corpo  della  Guardia  di  finanza,   nonche'   alle   corrispondenti
qualifiche negli altri  corpi  di  polizia.  Nei  confronti  di  tale
personale opera la disposizione di cui all'art.  3,  comma  6,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127; 
      c) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      d) godimento dei diritti politici; 
      e) idoneita' fisica all'impiego. A tal  fine  l'amministrazione
puo' sottoporre a visita medica i vincitori in qualsiasi momento; 
      f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 
      g) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        laurea magistrale conseguita presso un'universita'  o  presso
altro istituto di istruzione universitaria  equiparato,  appartenente
ad  una  delle  seguenti  classi  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 novembre 2005  e
16 marzo 2007: LMG/01 giurisprudenza, LM/62 scienze  della  politica,
LM-52  relazioni  internazionali,  LM-63  scienze   delle   pubbliche
amministrazioni,   LM-56   scienze   dell'economia,   LM-77   scienze
economico-aziendali,  LM-88  sociologia  e  ricerca  sociale,   LM-87
servizio sociale e politiche  sociali,  LM-90  studi  europei,  LM/84
scienze  storiche  ovvero  laurea  specialistica  conseguita   presso
un'universita' o presso altro istituto  di  istruzione  universitaria
equiparato, appartenente ad una  delle  seguenti  classi  di  cui  al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica 28 novembre 2000: 22/S  giurisprudenza,  102/S  teoria  e
tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 70/S scienze
della politica, 60/S relazioni  internazionali,  71/S  scienze  delle
pubbliche amministrazioni, 64/S scienze dell'economia,  84/S  scienze
economico-aziendali, 89/S sociologia, 57/S programmazione e  gestione
delle politiche e dei servizi  sociali,  94/S  storia  contemporanea,
99/S studi europei. Sono, altresi', ammessi i diplomi  di  laurea  in
giurisprudenza,  scienze  politiche,  scienze   dell'amministrazione,
economia   e   commercio,   economia   politica,    economia    delle
amministrazioni  pubbliche  e   delle   istituzioni   internazionali,
sociologia, storia, nonche' altre lauree equipollenti alle sopradette
rilasciate dalle universita' o istituti di  istruzione  universitaria
equiparati secondo l'ordinamento didattico. 
    I titoli di studio conseguiti  all'estero  presso  Universita'  e
Istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se  sono
stati  dichiarati  equivalenti  a  titoli  universitari  italiani   e
riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. 
    Sara'  cura   del   candidato   specificare   gli   estremi   del
provvedimento  di   riconoscimento,   ovvero   della   richiesta   di
riconoscimento del  titolo  di  studio  conseguito  all'estero  nella
domanda di partecipazione al  concorso,  a  pena  d'esclusione  dallo
stesso. 
    2.  Non  sono  ammessi  al  concorso  coloro  che  sono   esclusi
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano  stati  dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai  sensi  dell'art.  127,  comma  1,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o  licenziati  per
motivi disciplinari ai sensi delle  corrispondenti  disposizioni  dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi  al  personale  dei
vari  comparti  o  dalle  disposizioni  normative  disciplinanti   la
materia. 
    3. I requisiti richiesti devono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso. 
                               Art. 3 
 
 
          Presentazione delle domande - Termine e modalita' 
 
 
    1. Il  candidato  deve  produrre  domanda  di  partecipazione  al
concorso  esclusivamente,  a  pena   di   irricevibilita',   in   via
telematica,   accedendo   all'apposita    procedura    informatizzata
all'indirizzo  internet  http://concorsiciv.interno.it  .  Il  codice
identificativo del concorso e' 50CP. 
    2. La procedura di compilazione ed invio  on-line  della  domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta  giorni,
che decorre dal giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il  termine  di  invio
on-line della domanda cada in un giorno  festivo,  il  termine  sara'
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
    3. Nella  domanda  di  ammissione  i  candidati  devono  indicare
l'avvenuto versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della
somma  di  euro  10,00  a  titolo  di  diritto  di  segreteria  quale
contributo per la copertura delle spese della procedura  concorsuale,
come previsto dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n.
183. Il versamento potra' essere  effettuato  con  bonifico  bancario
mediante l'utilizzo  del  codice  IBAN  IT  22P0100003245348014356004
intestato alla Tesoreria dello  Stato -  Roma  Succursale,  indicando
nella causale la denominazione del concorso e gli estremi del decreto
ministeriale di indizione dello stesso ovvero tramite conto  corrente
postale n. 871012 intestato alla  sezione  di  Tesoreria  provinciale
dello  Stato  di  Roma,  specificando  nella  causale,   oltre   alla
denominazione del concorso e agli estremi del decreto ministeriale di
indizione dello stesso, l'imputazione del versamento al capitolo 3560
«Conto  entrate  eventuali  e  diverse   concernenti   il   Ministero
dell'interno - Capo XIV - Art. 4». 
    4. Il candidato deve, inoltre, specificare in  quale  lingua  tra
inglese e francese intende sostenere la prova obbligatoria scritta  e
orale; del pari il candidato e' tenuto a segnalare  in  quale  lingua
tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, diversa da quella  oggetto
della prova scritta ed  orale,  intende  eventualmente  sostenere  la
prova orale facoltativa. 
    5. Nella domanda  di  ammissione  dovra'  essere  indicato  anche
l'eventuale possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle
scuole di specializzazione universitarie a  conclusione  di  percorsi
formativi di durata almeno  biennale  o  del  dottorato  di  ricerca,
purche' conseguiti in relazione  agli  obiettivi  ed  alle  attivita'
formative dei titoli di studio di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera
g), del presente bando da far valere ai fini della  formazione  della
graduatoria finale. 
    6. Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato e' tenuto ad
effettuare la stampa della  domanda  che,  debitamente  sottoscritta,
dovra'  essere  consegnata  nel  giorno  stabilito   per   la   prova
preselettiva unitamente alla copia della ricevuta di  versamento  dei
diritti  di  segreteria.  La  mancata  consegna  della   domanda   di
partecipazione  nel  giorno   della   prova   preselettiva   comporta
l'esclusione dalle prove concorsuali. 
    7.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo  scadere  del  termine  utile  per  la  presentazione,  non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai  fini
della partecipazione al concorso, si terra'  conto  unicamente  della
domanda recante l'ultimo numero progressivo certificato dal sistema. 
    8. Al fine di consentire all'Amministrazione di  predisporre  per
tempo  i  mezzi  e  gli  strumenti  atti  a  garantire  una  regolare
partecipazione  al  concorso,  il   candidato   diversamente   abile,
nell'apposito spazio della domanda  on-line,  dovra'  fare  esplicita
richiesta dell'ausilio necessario e/o di tempi  aggiuntivi  necessari
per l'espletamento delle prove  di  esame  in  relazione  al  proprio
handicap, che andra' opportunamente  esplicitato  e  documentato  con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale  dell'ASL
di riferimento o da struttura equivalente. Tale dichiarazione  dovra'
esplicitare le limitazioni che l'handicap determina in funzione delle
procedure preselettive e selettive. La concessione ed assegnazione di
ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  ad  insindacabile
giudizio  della   Commissione   esaminatrice   sulla   scorta   della
documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso.
Tutta la documentazione  di  supporto  alla  dichiarazione  resa  sul
proprio handicap dovra' essere inoltrata  a  mezzo  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento  indirizzata   al   Ministero   dell'interno,
Dipartimento per  le  politiche  del  personale  dell'amministrazione
civile e  per  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  -  Direzione
centrale  per  le  risorse  umane   -   Ufficio   II:   Reclutamento,
progressione e mobilita' - piazza del Viminale n.  1  -  00184  Roma,
oppure  a   mezzo   posta   elettronica   certificata   all'indirizzo
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it , entro e non  oltre
i venti giorni successivi alla data di scadenza  della  presentazione
della domanda unitamente alla specifica autorizzazione  al  Ministero
dell'interno al trattamento dei dati sensibili. 
    9. Il mancato inoltro di tale documentazione non  consentira'  di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    10.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche    sopravvenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda che potrebbero prevedere la concessione di ausili  e/o  tempi
aggiuntivi dovranno essere documentate con certificazione medica  che
sara' valutata dalla competente Commissione esaminatrice. 
    11. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80%,  non  e'  tenuto  a  sostenere  la  prova
preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte,  previa  presentazione
della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il
grado di invalidita'. A tal fine il candidato nella  domanda  on-line
dovra'  dichiarare  di  avvalersi  del  presente   beneficio.   Detta
documentazione andra' presentata con le stesse modalita'  di  cui  al
precedente comma 8. 
    12. Nel caso in cui il candidato riconosciuto persona affetta  da
invalidita' uguale o superiore all'80% abbia dichiarato di  avvalersi
del presente beneficio, la stampa della domanda  on-line  debitamente
sottoscritta dovra' essere consegnata nel primo giorno stabilito  per
la prova scritta unitamente alla copia della ricevuta  di  versamento
dei diritti di segreteria.  La  mancata  consegna  della  domanda  di
partecipazione  nel  primo  giorno  della  prova   scritta   comporta
l'esclusione dalle prove concorsuali. 
    13. Eventuali variazioni di  indirizzo  e/o  di  recapito  devono
essere comunicate dal candidato a mezzo raccomandata  con  avviso  di
ricevimento indirizzata al Ministero dell'interno,  Dipartimento  per
le politiche del  personale  dell'amministrazione  civile  e  per  le
risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse
umane - Ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilita'  -  piazza
del Viminale n. 1 - 00184 Roma,  oppure  a  mezzo  posta  elettronica
certificata                                             all'indirizzo
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it,  avendo   cura   di
riportare nella comunicazione anche il numero progressivo certificato
dal sistema che appare sulla domanda stampata. 
    14. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel  caso
di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte  o  incomplete
indicazioni del recapito da parte  del  concorrente  o  nel  caso  di
mancata o tardiva comunicazione del  cambiamento  dell'indirizzo  e/o
del recapito indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi
postali o di altra natura o comunque imputabili a fatto di  terzi,  a
caso fortuito o a forza maggiore. 
                               Art. 4 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali. 
    2. Determinano l'esclusione dal concorso: 
      le domande di partecipazione presentate con  modalita'  diverse
da quelle indicate all'art. 3, comma 1, del presente bando; 
      le  domande  di  partecipazione  dalle  quali  non  risulti  il
possesso  di  tutti  i  requisiti  prescritti  per  l'ammissione   al
concorso; 
      le  domande  di  partecipazione  prive   della   sottoscrizione
autografa. 
    3. L'esclusione dal concorso per i motivi di  cui  al  precedente
comma 2 puo' essere disposta dall'Amministrazione in ogni momento con
provvedimento motivato. 
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1.  Con  successivo  decreto  ministeriale  verra'  nominata   la
Commissione esaminatrice del  concorso,  ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto  interministeriale  4  giugno  2002,  n.  144,   cosi'   come
modificato dai decreti interministeriali 13 febbraio 2007, n. 39 e 26
aprile 2017, n. 80. 
                               Art. 6 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte  e'  subordinata
allo  svolgimento  di  una  prova  preselettiva  che  potra'   essere
effettuata ricorrendo, ove necessario,  a  selezioni  decentrate  per
circoscrizioni territoriali. 
    2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti  a
risposta multipla relativi ad argomenti che  potranno  essere  scelti
tra  le  seguenti   discipline:   diritto   costituzionale;   diritto
amministrativo;  diritto  civile;   diritto   comunitario;   economia
politica; storia contemporanea. 
    3. Ciascun quesito consiste in  una  domanda  seguita  da  almeno
quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. 
    4.  I  quesiti  sono  suddivisi  per  materia  e  per  grado   di
difficolta', in relazione alla natura della domanda che  puo'  essere
facile, di media difficolta' e difficile. 
    5. La graduazione dei quesiti ed il  raggruppamento  per  materia
mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un  numero
di domande di pari difficolta'. 
                               Art. 7 
 
 
              Modalita' di predisposizione dei quesiti 
               e svolgimento della prova preselettiva 
 
 
    1. Il Ministero dell'interno puo' avvalersi, per la  formulazione
dei quesiti e per l'organizzazione della preselezione, di  aziende  o
istituti specializzati operanti nel settore della selezione  e  della
formazione del personale. 
    2. A ciascun candidato sono assegnati 90 quesiti, vertenti  sulle
discipline indicate nell'art. 6, in numero proporzionale alle materie
scelte, i quali dovranno essere risolti nel tempo massimo di un'ora. 
    3. I quesiti da sottoporre ai candidati  sono  individuati  dalla
Commissione esaminatrice, tenendo conto  dell'esigenza  di  ripartire
egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda. A  tal
fine le domande facili rappresentano il 30%  del  totale,  quelle  di
media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%. 
    4.  I  candidati  non  possono  avvalersi,   durante   la   prova
preselettiva,  di  codici,  raccolte  normative,  vocabolari,  testi,
appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione
di informazioni o alla trasmissione di dati. 
    5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame,  i  candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento  in  corso  di
validita'. 
    6. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce
garanzia  della  regolarita'  della  domanda  di  partecipazione   al
concorso, ne' sana l'eventuale irregolarita'  della  domanda  stessa.
L'amministrazione  procedera'  alla  verifica  della  validita'   dei
requisiti prescritti dopo lo  svolgimento  della  prova  preselettiva
stessa e limitatamente ai candidati che l'avranno superata. 
                               Art. 8 
 
 
                Pubblicazione dei quesiti e modalita' 
               di svolgimento della prova preselettiva 
 
 
    1. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» del 10 ottobre 2017,  nonche'  nel  sito
internet del  Ministero  dell'interno  http://concorsiciv.interno.it,
verranno date comunicazioni riguardo alla pubblicazione  dei  quesiti
ed alle modalita'  di  svolgimento  della  prova  preselettiva.  Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati. 
                               Art. 9 
 
 
                Valutazione della prova preselettiva 
 
 
    1.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso procedimenti automatizzati.  L'attribuzione  del  relativo
punteggio viene differenziata in rapporto  al  grado  di  difficolta'
della domanda, secondo il seguente indice statistico: 
      
 
=====================================================================
|          |                 |  Domanda media   |                   |
| Risposta | Domanda facile  |   difficolta'    | Domanda difficile |
+==========+=================+==================+===================+
|  Giusta  |     + 1,10      |     + 1,30       |      + 1,70       |
+----------+-----------------+------------------+-------------------+
|  Errata  |     - 1,60      |     - 1,20       |      - 0,60       |
+----------+-----------------+------------------+-------------------+
|  Omessa  |     - 1,00      |      - 0,70      |      - 0,20       |
+----------+-----------------+------------------+-------------------+
 
    2. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui al successivo
art. 10 i candidati che abbiano riportato nelle prove preselettive un
punteggio non inferiore a 114,5 su 118,8 e in  ogni  caso  almeno  un
numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono
comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale
al piu' basso risultato utile  ai  fini  dell'ammissione  secondo  il
suddetto criterio. 
    3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
    4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e'
pubblicato   nel   sito   internet   del    Ministero    dell'interno
http://concorsiciv.interno.it e di  tale  pubblicazione  verra'  data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami».  Tale  pubblicazione  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 
                               Art. 10 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. Le prove scritte consistono: 
      a) nello svolgimento  di  tre  elaborati,  rispettivamente,  su
diritto amministrativo e/o diritto  costituzionale;  diritto  civile;
storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana; 
      b)    nella    risoluzione    di    un    caso    in     ambito
giuridico-amministrativo  o  gestionale-organizzativo,  al  fine   di
verificare l'attitudine del candidato all'analisi ed  alla  soluzione
di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali; 
      c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un  testo  o
nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o  francese  scelta
dal candidato. 
    2. La durata delle prove scritte e' stabilita  in  otto  ore  per
quelle di cui alla lettera a), in sette ore per quella  di  cui  alla
lettera b) ed in quattro ore per quella di cui alla lettera c). 
    3. I candidati, durante le  prove  scritte,  potranno  consultare
soltanto codici di legislazione e altre fonti normative, purche'  non
commentati, il vocabolario italiano e il vocabolario per la prova  di
lingua straniera. Non potranno introdurre nelle aule d'esame telefoni
portatili e strumenti idonei alla memorizzazione  e  trasmissione  di
dati  ne'  introdurre  o  consultare  appunti,  manoscritti,   libri,
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, che  dovranno
in ogni caso essere  consegnati  prima  dell'inizio  delle  prove  al
personale di sorveglianza. 
    4. La Commissione esaminatrice, qualora  durante  la  valutazione
degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un  punteggio
inferiore a quello  minimo  prescritto,  non  procede  all'esame  dei
successivi elaborati. 
    5. Il calendario ed il luogo di svolgimento delle  prove  scritte
saranno resi noti almeno quindici giorni  prima  delle  prove  stesse
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami», nonche' nel sito internet del Ministero
dell'interno http://concorsiciv.interno.it .  Tale  pubblicazione  ha
valore di notifica a tutti gli effetti e nei  confronti  di  tutti  i
candidati. Pertanto, coloro  che  non  hanno  ricevuto  comunicazione
dell'esclusione dalle prove d'esame sono  tenuti  a  presentarsi  nei
giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti.  L'assenza  anche  da  una
sola  delle  prove  scritte  comporta  l'esclusione   dal   concorso,
qualunque ne sia la causa. 
                               Art. 11 
 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
 
    1. I candidati affetti da patologie limitatrici  della  autonomia
sono assistiti, nell'espletamento della prova  preselettiva  e  delle
prove scritte, anche  da  personale  del  Ministero  dell'interno  in
possesso di laurea in materie diverse da quelle indicate nell'art. 2,
comma 1, lettera g), del presente bando o di diploma di scuola  media
superiore di secondo grado. 
    2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il
tempo previsto per l'espletamento della prova  preselettiva  e  delle
prove scritte e' aumentato fino ad un massimo di un quarto. 
                               Art. 12 
 
 
                             Prove orali 
 
 
    1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare  i  candidati  che
abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque
prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. 
    2. Agli stessi candidati  sara'  inviata  apposita  comunicazione
della data in cui dovranno sostenere la  prova  orale,  almeno  venti
giorni  prima  dello  svolgimento  della   stessa.   Nella   medesima
comunicazione, verra' indicato il voto riportato  in  ciascuna  delle
prove scritte. 
    3. L'esame verte  sulle  materie  delle  prove  scritte  e  sulle
seguenti  altre:  nozioni  generali  di  sociologia  e   di   scienza
dell'organizzazione;  diritto  comunitario;  scienza  delle  finanze;
diritto penale (codice penale libro I; libro II, titoli  II  e  VII);
legislazione  speciale   amministrativa   riferita   alle   attivita'
istituzionali del Ministero dell'interno; elementi di amministrazione
del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato. 
    4.  Nel  corso  della  prova  orale  e'  accertata,  inoltre,  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse da realizzarsi anche mediante una  verifica
applicativa, nonche' la conoscenza delle potenzialita'  organizzative
connesse all'uso degli strumenti informatici. 
    5. La commissione esaminatrice,  prima  dell'inizio  di  ciascuna
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre  ai  singoli
candidati per ciascuna delle materie  sopra  indicate.  Tali  quesiti
sono proposti con estrazione a sorte. 
    6. Le prove orali s'intendono superate qualora il candidato abbia
riportato una votazione di almeno sessanta centesimi. 
    7. Nell'ambito della prova orale,  i  candidati  che  ne  abbiano
fatto richiesta nella domanda di ammissione,  possono  sostenere  una
prova  facoltativa  di  lingua  straniera  tra  le  lingue  francese,
inglese, tedesco e spagnolo, diversa da quella  oggetto  della  prova
scritta. 
    8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la Commissione  giudicatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
                               Art. 13 
 
 
                       Preferenze e precedenze 
 
 
    1. I candidati  che  hanno  superato  le  prove  d'esame  possono
fruire, a parita' di merito e di titoli,  dei  titoli  di  preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, dall'art. 73, comma  14,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98  e
dall'art. 16-octies, commi 1-quater e 1-quinques del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 114, nonche' della riserva di posti di  cui  all'art.
1, comma 2, del presente bando. 
    A parita' di  merito,  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani di caduti per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      16)  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi e i mutilati civili; 
      20) i militari volontari delle  forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    Costituiscono,  altresi',  titoli  di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n. 114; 
      b)  l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il   tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n. 114. 
    A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la  preferenza
e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
      c) dalla minore eta'. 
    Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    2. I predetti  titoli  devono  essere  posseduti  al  termine  di
scadenza per la presentazione della domanda ed  essere  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 
    3. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestanti il possesso dei titoli di  preferenza,  comprensive  degli
elementi indispensabili  per  gli  accertamenti  d'ufficio,  dovranno
essere  trasmesse  a  mezzo  raccomandata  postale  con   avviso   di
ricevimento al Ministero dell'interno, Dipartimento per le  politiche
del  personale  dell'amministrazione  civile   e   per   le   risorse
strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse  umane,
Ufficio  II:  Reclutamento,  progressione  e  mobilita',  piazza  del
Viminale n.  1  -  00184  Roma,  oppure  a  mezzo  posta  elettronica
certificata                                             all'indirizzo
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it, entro e  non  oltre
il termine perentorio di  quindici  giorni  che  decorre  dal  giorno
successivo a quello in cui  i  candidati  hanno  sostenuto  la  prova
orale. A tal fine fara' fede il timbro a  data  dell'ufficio  postale
accettante per la trasmissione a mezzo  raccomandata  o  la  data  di
invio on-line per l'inoltro a mezzo posta elettronica certificata. 
                               Art. 14 
 
 
Formazione  della  graduatoria,  approvazione,  pubblicazione   della
                             graduatoria 
 
 
    1. Il punteggio complessivo e' determinato dalla media  dei  voti
riportati nelle prove scritte sommata al voto riportato  nella  prova
orale. 
    2. Il possesso del diploma di specializzazione  rilasciato  dalle
scuole di specializzazione universitarie a  conclusione  di  percorsi
formativi di durata almeno  biennale  o  del  dottorato  di  ricerca,
purche' conseguiti in relazione  agli  obiettivi  ed  alle  attivita'
formative dei titoli di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g)
del  presente  bando,  determina,  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria di merito,  l'attribuzione  di  un  ulteriore  punteggio,
rispettivamente di 2,50 centesimi e 3 centesimi. 
    3. Qualora i predetti titoli siano  stati  conseguiti  all'estero
sono considerati validi se sono stati  riconosciuti  ai  sensi  della
vigente normativa in materia. 
    4. Alla prova facoltativa di lingua di cui all'art. 12, comma  7,
del presente bando e' attribuito un punteggio aggiuntivo fino  ad  un
massimo di 1,50 centesimi. 
    5. Non sono valutati i titoli di preferenza e  di  precedenza  la
cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal  presente
bando. 
    6.  Il  Capo  dipartimento  per  le   politiche   del   personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie, riconosciuta la regolarita' della procedura concorsuale,
approva con proprio decreto, sotto condizione  dell'accertamento  dei
requisiti per l'ammissione,  la  graduatoria  di  merito  e  dichiara
vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto  conto
delle riserve dei posti e dei titoli  di  preferenza  previsti  dalle
vigenti disposizioni. 
    7. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  che  saranno  nominati  consiglieri,  e'  pubblicata   nel
Bollettino  Ufficiale  del  personale  del  Ministero   dell'interno,
nonche' nel sito internet http://concorsiciv.interno.it del Ministero
dell'interno. Dell'approvazione della  graduatoria  e'  data  notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 15 
 
 
                       Immissione in servizio 
 
 
    1.  I  vincitori  del  concorso  per  l'accesso   alla   carriera
prefettizia nominati consiglieri sono ammessi al corso di  formazione
iniziale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139. 
    2. I consiglieri, ai quali  spettera'  il  trattamento  economico
complessivo secondo la  disciplina  vigente  all'atto  della  nomina,
devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo  non
inferiore a cinque anni. 
                               Art. 16 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali forniti  dai  candidati  saranno  raccolti  presso  il
Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche  del  personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie, Direzione centrale per le  risorse  umane,  Ufficio  II:
Reclutamento, progressione e mobilita', per le finalita' di  gestione
del concorso e saranno trattati anche  successivamente  all'eventuale
instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  per  quelle  inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'
necessario per valutare i requisiti di partecipazione e  il  possesso
dei titoli  e  la  loro  mancata  indicazione  puo'  precludere  tale
valutazione. 
    2. L'interessato ha  il  diritto  di  accedere  ai  dati  che  lo
riguardano, quello  di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi illegittimi. 
    3. Tali diritti possono essere fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del  personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie, Direzione Centrale per le  risorse  umane,  Ufficio  II:
Reclutamento, progressione e mobilita' - piazza del Viminale n.  1  -
00184 Roma. 
                               Art. 17 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando  valgono  le  norme
generali vigenti in materia di pubblico impiego. 
    Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
 
      Roma, 28 giugno 2017 
 
                                       Il Capo Dipartimento: Varratta