Concorso per 35 atleti - 'fiamme oro' polizia di stato (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 35
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 11 del 09-02-2016
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Concorso (Scad. 10 marzo 2016) Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 35 atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 09-02-2016
Data Scadenza bando 10-03-2016
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso (Scad. 10 marzo 2016)

Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 35 atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali.

 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e  il
relativo regolamento di esecuzione, approvato  con  D.P.R.  3  maggio
1957, n. 686 e successive modifiche; 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n.  121  e  successive  modifiche,
recante l'ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335 e successive modifiche, recante  l'ordinamento  del  personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visto l'art. 77 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto  la  costituzione
dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»; 
    Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,  concernente
le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in  possesso  i
candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487  e  successive  modifiche,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive  modifiche  ed
integrazioni,   recante   misure   urgenti   per    lo    snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo; 
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  nuove  norme  in  materia  di  obiezione   di
coscienza; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio  2001,  n.  53,  recante
disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
norme sulla tutela delle persone e  di  altri  soggetti  rispetto  al
trattamento dei dati personali; 
    Visto il  decreto  ministeriale  del  30  giugno  2003,  n.  198,
concernente il regolamento dei  requisiti  di  idoneita'  psichica  e
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia  di  Stato  e  gli
appartenenti ai predetti ruoli; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
2003, n. 393, con il quale, in attuazione dell'art. 6, comma 4, della
citata legge 31 marzo 2000, n. 78, e' stato  emanato  il  Regolamento
concernente modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi  sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Interno  28  aprile  2005,  n.
129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato; 
    Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010,  n.  183,  il  quale
prevede che per particolari discipline sportive i  limiti,  minimo  e
massimo, di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco sono  fissati,  rispettivamente,  in  diciassette  e
trentacinque anni; 
    Visto l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Ritenuta la necessita'  di  bandire  un  concorso  pubblico,  per
titoli, per l'assunzione di n.  35  atleti  da  assegnare  ai  gruppi
sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»,  da  inquadrare  nel  ruolo
degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per  l'assunzione
di 35 atleti da assegnare ai gruppi  sportivi  «Polizia  di  Stato  -
Fiamme Oro»,  che  saranno  inquadrati  nel  ruolo  degli  agenti  ed
assistenti della Polizia di Stato, riservato ad  atleti  riconosciuti
di interesse  nazionale  dal  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano
(C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive  nazionali,  in  possesso  di
almeno uno dei titoli valutabili  di  cui  all'art.  8  del  presente
bando, e dei requisiti previsti per l'accesso al ruolo  degli  agenti
ed assistenti della Polizia di Stato. 
    I posti messi a concorso nella qualifica  iniziale  del  predetto
ruolo sono ripartiti nel modo seguente: 
      N. 1 atleta, di sesso maschile,  disciplina  atletica  leggera,
specialita' corsa 10.000 mt.;  corsa  10  km  su  strada;  Cod.  AL01
(Federazione Italiana di Atletica leggera); 
      N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina  atletica  leggera,
specialita' corsa 200  metri;  Cod.  AL02  (Federazione  Italiana  di
Atletica leggera); 
      N. 1 atleta, di sesso maschile,  disciplina  atletica  leggera,
specialita' getto  del  peso;  Cod.  AL03  (Federazione  Italiana  di
Atletica leggera); 
      N.  1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina   canottaggio,
categoria  senior,  specialita'   olimpica   «singolo»;   Cod.   CA01
(Federazione Italiana Canottaggio); 
      N.  1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina   canottaggio,
categoria pesi leggeri, specialita' olimpica  «quattro  senza»;  Cod.
CA02 (Federazione Italiana Canottaggio); 
      N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su  pista,
specialita' inseguimento a squadre; Cod. CI01 (Federazione Ciclistica
Italiana); 
      N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina Judo,  categoria  73
kg;  Cod.  JU01  (Federazione  Italiana  Judo  Lotta  Karate  e  Arti
Marziali); 
      N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina Judo,  categoria  66
kg;  Cod.  JU02  (Federazione  Italiana  Judo  Lotta  Karate  e  Arti
Marziali); 
      N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina karate, specialita'
kumite, categoria +68 kg; Cod. KA01 (Federazione Italiana Judo  Lotta
Karate e Arti Marziali); 
      N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina  lotta,  specialita'
greco romana, categoria 50 kg; Cod. LO01 (Federazione  Italiana  Judo
Lotta Karate e Arti Marziali); 
      N. 1 atleta, di sesso  femminile,  disciplina  motocross;  Cod.
MC01 (Federazione Motociclistica Italiana); 
      N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina  nuoto,  specialita'
100 metri stile libero; Cod. NU01 (Federazione Italiana Nuoto); 
      N. 1 atleta, di sesso femminile,  disciplina  nuoto  di  fondo,
specialita' 25 km; Cod. NU02 (Federazione Italiana Nuoto); 
      N. 1 atleta, di sesso  maschile,  disciplina  nuoto  di  fondo,
specialita' 7,5 km; Cod. NU03 (Federazione Italiana Nuoto); 
      N.  1  atleta,  di  sesso  maschile,   disciplina   nuoto   per
salvamento, specialita' 100 mt. trasporto manichino pinne e  torpedo;
100 mt. trasporto manichino con pinne;  beach  flags;  beach  sprint;
beach relay; sky race; frangente;  Cod.  NU04  (Federazione  Italiana
Nuoto); 
      N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto sincronizzato,
specialita'  duo  misto  tecnico;  duo  misto   libero;   Cod.   NU05
(Federazione Italiana Nuoto); 
      N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pentathlon moderno,
individuale; Cod. PT01 (Federazione Italiana Pentathlon Moderno); 
      N.  1  atleta,  di  sesso  femminile,   disciplina   pesistica,
categoria 48 kg; Cod. PE01 (Federazione Italiana Pesistica); 
      N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria
64 kg; Cod. PU01 (Federazione Pugilistica Italiana); 
      N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato,  categoria
kg 81; Cod. PU02 Federazione Pugilistica Italiana); 
      N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby  a  15,  ruolo
seconda linea n. 4 - 5; Cod. RU01 (Federazione Italiana Rugby); 
      N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby  a  15,  ruolo
terza linea n. 7 - 6; Cod. RU02 (Federazione Italiana Rugby); 
      N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby  a  15,  ruolo
mediano di apertura n. 10; Cod. RU03 (Federazione Italiana Rugby); 
      N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby  a  15,  ruolo
pilone destro n. 1; Cod. RU04 (Federazione Italiana Rugby); 
      N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby  a  15,  ruolo
tallonatore n. 2; Cod. RU05 (Federazione Italiana Rugby); 
      N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialita'
sciabola, individuale; Cod. SC01 (Federazione Italiana Scherma); 
      N.  1  atleta,  di   sesso   femminile,   disciplina   scherma,
specialita'  spada,  individuale;  Cod.  SC02  (Federazione  Italiana
Scherma); 
      N. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina salto speciale; Cod.
SA01 (Federazione Italiana Sport Invernali); 
      N.  1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  sci   alpino,
specialita' slalom e discesa libera; Cod. SA02 (Federazione  Italiana
Sport Invernali); 
      N. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina sci di fondo;  Cod.
SA03 (Federazione Italiana Sport Invernali); 
      N.  1  atleta,  di  sesso   maschile,   disciplina   snowboard,
specialita' alpine; Cod. SA04 (Federazione Italiana Sport Invernali); 
      N.  2  atleti,  di  sesso  femminile,   disciplina   taekwondo,
categoria -62 kg; Cod. TA01 (Federazione Italiana Taekwondo); 
      N. 1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  tiro  a  volo,
specialita' skeet; Cod. TV01 (Federazione Italiana Tiro a Volo); 
      N. 1 atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  tiro  a  volo,
specialita' fossa olimpica; Cod. TV02 (Federazione  Italiana  Tiro  a
Volo). 
    2. Qualora non dovessero essere coperti i posti per  una  o  piu'
delle   discipline/specialita'    tra    quelle    sopra    indicate,
l'Amministrazione si riserva la facolta' di devolvere gli  stessi  ad
un'altra disciplina/specialita' tra  quelle  indicate  al  precedente
comma 1. 
    3. Il Capo della Polizia  -  Direttore  Generale  della  Pubblica
Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni  in  materia
di contenimento della spesa  pubblica,  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente bando, nonche'  di  differire  o  di
contingentare  l'ammissione  dei   vincitori   alla   frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso,  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione  della  domanda   di   partecipazione,   dei   seguenti
requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35°
anno di eta'; 
      d)  possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta   previste
dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      e) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di 1° grado
o equipollente; 
      f)  essere  stato  riconosciuto  da  parte  del  CONI  o  dalle
Federazioni sportive  nazionali  atleta  di  interesse  nazionale  ed
inoltre essere in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui
all'art. 8 del presente bando; 
      g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al  servizio  di
polizia in conformita' alle disposizioni contenute nel D.M. 30 giugno
2003, n. 198. 
    In particolare, per quanto  attiene  ai  requisiti  psico-fisici,
sono richiesti: 
        1) sana e robusta costituzione fisica; 
        2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61
per le donne. Il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza  delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono  rispecchiare  un'armonia  atta  a  configurare   la   robusta
costituzione   e   la   necessaria   agilita'   indispensabile    per
l'espletamento dei servizi di polizia; 
        3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10  nell'occhio  che
vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun  occhio  per  una
correzione massima  complessiva  di  una  diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione. 
    Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita'  per  l'ammissione
al concorso le imperfezioni e le infermita' indicate nella tabella  1
allegata al predetto D.M. 198/2003; 
      h) non essere stati dichiarati obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
conoscenza, ai sensi della normativa vigente. 
    2. I suddetti requisiti, escluso  quello  previsto  al  comma  1,
lett. c), devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
di presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso  e
mantenuti fino alla data dell'immissione nel ruolo  degli  agenti  ed
assistenti della Polizia di Stato. 
    3. Non sono ammessi al concorso coloro  che  sono  stati  espulsi
dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati  o  destituiti
da  pubblici  uffici,   dispensati   dall'impiego   per   persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti  dall'impiego  statale,  ai
sensi dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione. 
    4.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   il
requisito della condotta e delle  qualita'  morali  dei  candidati  e
quelli dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia, nonche' le cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di
pubblico impiego. In particolare, la Commissione esaminatrice, di cui
al successivo art. 6, provvedera' alla verifica dei titoli  sportivi,
di cui al precedente  comma  1,  lett.  f),  al  fine  di  accertarne
l'ammissibilita' per la partecipazione al concorso. 
    5. L'esclusione dal concorso  per  difetto  di  uno  o  piu'  dei
requisiti prescritti, sara' disposta in qualunque momento con proprio
decreto motivato. 
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando  esclusivamente  la  procedura  informatica   disponibile
all'indirizzo https://concorsips.interno.it, seguendo  le  istruzioni
ivi specificate, entro e non oltre il  termine  di  giorni  trenta  a
decorrere dal  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Tramite la predetta procedura,
dovra' essere allegato, in formato  PDF,  il  modulo  (All.  2)  come
specificato al successivo comma 7. 
    2. Al termine della procedura di acquisizione  informatica  della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere
a stampare, attraverso l'apposita funzione, la ricevuta  di  avvenuta
iscrizione. Tale documento dovra' essere obbligatoriamente presentato
dai  candidati,  per  la  successiva  sottoscrizione,  il  giorno  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici, pena la non  ammissione
agli stessi. 
    3. Qualora negli ultimi tre giorni  lavorativi  di  presentazione
delle domande di partecipazione sul citato  sito  venisse  comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda,  come
da fac-simile allegato al presente bando, a  mezzo  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento,   presso   il   Ministero   dell'Interno   -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza -  Direzione  Centrale  per  le
Risorse Umane -  Ufficio  Attivita'  Concorsuali  -  Via  del  Castro
Pretorio n. 5, 00185 Roma. 
    I candidati minori di anni diciotto  dovranno  altresi'  inviare,
unitamente alla domanda di partecipazione  al  concorso,  una  e-mail
all'indirizzo       domandaonline@poliziadistato.it        contenente
l'autorizzazione all'arruolamento nella Polizia di  Stato  (All.  4),
compilata in ogni sua parte da entrambi i  genitori  o  dal  genitore
esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o, in  mancanza  di  essi,
dal tutore. Coloro che non  invieranno  il  suddetto  modulo  con  le
modalita' sopraindicate saranno esclusi dalla procedura concorsuale. 
    I candidati dovranno dichiarare nella domanda: 
      a) il cognome ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile; 
      b) la data ed il comune di nascita nonche' il codice fiscale; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) il Comune presso  le  cui  liste  elettorali  sono  iscritti
ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime; 
      e) l'immunita' da condanne ovvero le eventuali condanne  penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico; 
      f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che  lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; 
      g) di non essere stati ammessi al servizio civile  in  qualita'
di obiettori di coscienza, ovvero di non aver assolto gli obblighi di
leva quali  obiettori  di  coscienza  o  l'aver  espresso  formale  e
irrevocabile rinuncia allo status di obiettore di coscienza ai  sensi
della normativa vigente; 
      h) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
      i) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva  per
la quale si concorre. 
    4.  La  domanda  di  partecipazione  e'  limitata  ad  una   sola
disciplina/specialita' scelta tra  quelle  elencate  all'art.  1  del
presente bando, che dovra' essere indicata dal  candidato  attraverso
gli appositi codici di riferimento. 
    5. Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione
del recapito  presso  il  quale  si  desidera  che  l'Amministrazione
effettui le comunicazioni relative al  presente  concorso.  Eventuali
variazioni  del  predetto   recapito   dovranno   essere   comunicate
tempestivamente, a mezzo di raccomandata con  avviso  di  ricevimento
indirizzata direttamente al  Ministero  dell'Interno  -  Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane  -
Ufficio Attivita' Concorsuali, Via del Castro Pretorio n. 5  -  00185
Roma. 
    6.  Nelle  domande  dovranno  essere,  altresi',   indicati   gli
eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 9  maggio
1994, n. 487, che, a parita' di punteggio, si intendono  far  valere.
Qualora non espressamente dichiarati nella summenzionata  istanza,  i
medesimi titoli non  saranno  presi  in  considerazione  in  sede  di
formazione della graduatoria concorsuale. 
    7. I  candidati  dovranno  inoltrare  tramite  il  portale  della
domanda  online,   unitamente   alla   domanda   di   partecipazione,
l'Attestazione  debitamente  compilata  in  ogni  sua   parte   dalla
Federazione Sportiva Nazionale interessata  (All.  2),  controfirmata
per presa visione e  conferma  dall'interessato,  sul  quale  saranno
indicati i titoli sportivi che i candidati intendano far  valere  tra
quelli indicati al successivo art. 8, ai  fini  della  determinazione
del punteggio  di  merito.  Dovra'  essere  inoltre  indicato,  dalla
medesima Federazione, se il  candidato  e'  attualmente  riconosciuto
«atleta  di  interesse  nazionale».  Coloro  che  non  invieranno  il
suddetto modulo con le modalita' sopraindicate saranno esclusi  dalla
procedura concorsuale. 
    8. I titoli di studio e le  abilitazioni  professionali  indicati
nel successivo  art.  9  dovranno  essere  prodotti  mediante  idonea
dichiarazione sostitutiva di certificazione (All. 5). 
    9. I candidati dovranno apporre, a pena di nullita',  la  propria
firma in calce alla domanda. 
    10. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare  nella  domanda  di
essere a conoscenza delle responsabilita' penali cui  possono  andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del
decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    11. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita' nel
caso  di  dispersione  delle  proprie  comunicazioni  dipendente   da
inesatte  od  incomplete  indicazioni  del  recapito  da  parte   dei
candidati,  ovvero  dalla  mancata  o   tardiva   comunicazione   del
cambiamento del recapito  stesso,  ne'  per  gli  eventuali  disguidi
postali non imputabili a propria colpa. 
                               Art. 4 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati  automatizzata,   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode, ove applicabili, dei  diritti  di  cui  al
Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali
diritti potranno essere fatti  valere  nei  confronti  del  Ministero
dell'Interno - Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  -  Direzione
Centrale per le Risorse Umane, titolare del trattamento. 
    4. Il responsabile del trattamento e' il  Direttore  dell'Ufficio
Attivita' Concorsuali della Direzione Centrale per le Risorse Umane. 
                               Art. 5 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) accertamenti sanitari, per il riconoscimento  dell'idoneita'
psico-fisica; 
      b) accertamenti attitudinali; 
      c) valutazione titoli. 
    2. I concorrenti ammessi agli  accertamenti  suindicati  dovranno
presentarsi muniti  di  carta  di  identita'  o  altro  documento  di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita'. 
    3. La Commissione esaminatrice provvedera' alla  valutazione  dei
titoli posseduti di cui al precedente comma 1 lettera c), di tutti  i
concorrenti risultati idonei agli accertamenti previsti alle  lettere
a) e b) dello stesso comma. 
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice per  la  valutazione  dei  titoli,
nominata con proprio decreto, e' presieduta da un  funzionario  della
Polizia di Stato con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore, e
composta  dal  Direttore  dell'Ufficio  per  il  coordinamento  delle
attivita' dei gruppi sportivi «Polizia di Stato  -  Fiamme  Oro»  del
Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza,  da  un  funzionario  della
Direzione Centrale per le Risorse  Umane  e  da  un  funzionario  del
C.O.N.I. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente  ai
ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della  Commissione,  puo'  essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari  supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di
costituzione  della  Commissione  esaminatrice   o   con   successivo
provvedimento. 
                               Art. 7 
 
 
    Accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale 
 
 
    1.  I  candidati  saranno   convocati   a   visita   medica   per
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, nonche'  all'accertamento
dei requisiti attitudinali, mediante pubblicazione del  diario  degli
accertamenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -  4ª
serie speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  del  15  marzo  2016.  Tale
comunicazione avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti dei candidati. 
    2.   I   concorrenti   saranno   sottoposti   agli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica, nonche' all'accertamento  dei  requisiti
attitudinali, secondo quanto disposto dal D.M. 28 aprile 2005, n. 129
e dal D.M. 30 giugno 2003, n. 198. 
    3. I candidati, all'atto della  presentazione  agli  accertamenti
fisici e psichici, muniti di un documento di riconoscimento in  corso
di validita', dovranno presentare la ricevuta di avvenuta  iscrizione
stampata al momento  della  compilazione  della  domanda,  il  modulo
compilato in ogni sua parte dalla Federazione  Nazionale  interessata
(All.  2)  e,  se   minori   di   anni   diciotto,   l'autorizzazione
all'arruolamento nella Polizia di Stato (All. 4). 
    4.  Gli  stessi  dovranno   altresi'   presentare   la   seguente
documentazione sanitaria, pena l'esclusione dal  concorso,  con  data
non anteriore a tre mesi rispetto a quella della  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici: 
      a)  certificato  anamnestico,  come  da  modello  allegato   al
presente bando (All. 6), sottoscritto dal medico di  fiducia  di  cui
all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e  dall'interessato,
con particolare  riferimento  alle  infermita'  pregresse  o  attuali
indicate nel decreto ministeriale 30 giugno  2003,  n.  198;  in  tal
senso il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali
inerenti  le  pregresse  patologie  ritenuti  utili  ai  fini   della
valutazione medico-legale; 
      b) esame  audiometrico  e  E.C.G.  da  effettuarsi  presso  una
struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione  del
codice identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N., con  l'indicazione  del  codice
identificativo regionale: 
        1 - esame emocromocitometrico con formula; 
        2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 - creatininemia; 
        4 - gamma GT; 
        5 - glicemia; 
        6 - GOT (AST); 
        7 - GPT (ALT); 
        8 - HbsAg; 
        9 - Anti HbsAg; 
        10 - Anti Hbc; 
        11 - Anti HCV. 
    5. I candidati che risultino non idonei ai predetti accertamenti,
ovvero che non si siano presentati nel luogo, nel giorno  e  nell'ora
per essi stabiliti, sono esclusi dal  concorso  con  proprio  decreto
motivato. 
                               Art. 8 
 
 
             Titoli sportivi certificati dal CONI ovvero 
     dalle Federazioni sportive nazionali ammessi a valutazione 
 
 
    1. Saranno ammessi  a  valutazione  i  seguenti  titoli  sportivi
certificati dal  CONI  o  dalle  Federazioni  sportive  nazionali,  a
livello centrale, di cui all'allegato elenco (All. 3): 
      a) Campione  olimpico;  secondo  classificato  alle  Olimpiadi;
terzo classificato alle Olimpiadi; record  olimpico;  finalista  alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30. 
      b)  Campione  mondiale;  secondo  classificato  al   campionato
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista  al  campionato  mondiale;  partecipazione  al   campionato
mondiale: fino a punti 25. 
      c) Vincitore di coppa  del  mondo;  secondo  classificato  alla
coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del  mondo;  finalista
alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa  del  mondo:  fino  a
punti 20. 
      d)  Campione  europeo;  secondo  classificato   al   campionato
europeo; terzo classificato al campionato  europeo;  record  europeo;
finalista  al  campionato  europeo;  partecipazione   al   campionato
europeo: fino a punti 15. 
      e) Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del
Mediterraneo o ai Campionati Mondiali militari (CISM): fino  a  punti
12. 
      f)  Campione  italiano  assoluto;   secondo   classificato   al
campionato  italiano  assoluto;  terzo  classificato  al   campionato
italiano assoluto;  record  italiano  assoluto;  Campionato  italiano
assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono;  dal
decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto:  fino  a
punti 12. 
      g) Campione italiano  di  categoria;  secondo  classificato  al
campionato italiano di categoria; terzo  classificato  al  campionato
italiano di  categoria;  record  italiano  di  categoria;  Campionato
italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal  settimo
al nono; dal decimo al dodicesimo; dal  tredicesimo  al  quindicesimo
posto: fino a punti 10. 
      h) Componente la squadra nazionale  assoluta  -  convocato  per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 10. 
      i) Componente la squadra nazionale di categoria - convocato per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 8. 
      j) Graduatoria federale nazionale  assoluta:  classificato  dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 10. 
      k) Graduatoria federale nazionale  di  categoria:  classificato
dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8. 
      l)  Partecipazione  al  campionato  nazionale  di  rugby  serie
«Eccellenza»  (gia'  Super  10):  oltre  ventiquattro  presenze;   da
ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo  di  una  presenza:
fino a punti 10. 
      m) Partecipazione al campionato nazionale di rugby  serie  A  :
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare  fino
ad un minimo di una presenza: fino a punti 6. 
    2. La Commissione esaminatrice, di cui all'art. 6,  prendera'  in
considerazione solo i titoli sportivi certificati dal  CONI  o  dalle
Federazioni sportive nazionali, a  livello  centrale,  acquisiti  nei
dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando. 
    3. La Commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei  titoli  e  per  l'attribuzione  dei
relativi punteggi. 
                               Art. 9 
 
 
 Titoli di studio e abilitazioni professionali ammessi a valutazione 
 
 
    1. Saranno ammessi a valutazione i seguenti titoli  di  studio  e
abilitazioni professionali: 
      a) 
        1. diploma di laurea: fino a punti 2. 
        2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5; 
        3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5. 
      b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1. 
      c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. 
    I punteggi previsti ai punti a) e  b)  non  sono  cumulabili  tra
loro. 
    2. La valutazione dei titoli, di cui all'art. 8  ed  al  presente
articolo, e' limitata a quelli posseduti alla data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso. 
    3. I titoli valutati, di cui ai precedenti commi, ed  i  relativi
punteggi sono riportati su apposite schede individuali,  sottoscritte
dal Presidente  e  da  tutti  i  componenti  della  Commissione,  che
costituiscono parte integrante degli atti del concorso. 
                               Art. 10 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1. Espletate le visite psico-fisiche ed attitudinali ed  ultimata
la valutazione dei titoli, la Commissione, individuata dal precedente
art.  6,  forma  le  graduatorie  di  merito  relative  alle  singole
discipline/specialita' sportive,  sulla  base  del  punteggio  finale
conseguito da ciascun candidato ai sensi dei precedenti artt. 8 e 9. 
    2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze  previste
dall'art. 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche. 
                               Art. 11 
 
 
                      Pubblicazione graduatoria 
 
 
    1.  Con  proprio  decreto,  riconosciuta   la   regolarita'   del
procedimento, saranno approvate le  graduatorie  di  merito  relative
alle singole discipline/specialita' sportive sulla base dei  punteggi
complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli
e verranno dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto
sara' approvata la graduatoria finale dei vincitori.  Le  graduatorie
del  concorso  saranno  pubblicate  nel  Bollettino   Ufficiale   del
Personale del Ministero dell'Interno e di tale  pubblicazione  verra'
data  notizia  mediante  avviso  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica Italiana. 
    2. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrera'  il
termine,  rispettivamente  di  giorni  60  e   120,   per   eventuali
impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai  sensi  decreto
legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  al  Presidente  della
Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
                               Art. 12 
 
 
                          Nomina vincitori 
 
 
    1. I vincitori del concorso saranno nominati allievi agenti della
Polizia di Stato, ed ammessi alla frequenza del prescritto  corso  di
formazione. 
    2. Coloro che non si presenteranno,  senza  giustificato  motivo,
nella sede  e  nel  termine  loro  assegnato  per  la  frequenza  del
prescritto corso di  formazione  saranno  dichiarati  decaduti  dalla
nomina. 
                               Art. 13 
 
 
     Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio 
 
 
    1. I vincitori del concorso, all'atto dell'assunzione in servizio
presso le scuole di formazione, saranno invitati,  entro  il  termine
perentorio di giorni trenta, a produrre le certificazioni, ovvero  le
relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46  del  D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati requisiti: 
      a) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e non  essere  stati  sottoposti  a  misure  di  sicurezza  o
prevenzione; 
      b) la cittadinanza italiana; 
      c) il godimento dei diritti politici; 
      d) il luogo e la data di nascita; 
      e)  per  i  candidati  di  sesso  maschile,  la  posizione  nei
confronti degli obblighi di leva. 
    2. Le dichiarazioni  indicate  alle  lettere  a),  b)  e  c)  non
dovranno  essere  anteriori  a  sei  mesi  rispetto  alla   data   di
presentazione. 
    3. Le  dichiarazioni  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  dovranno
attestare, altresi', che gli  interessati  erano  in  possesso  della
cittadinanza e godevano dei  diritti  politici  anche  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. 
    4. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque  rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente bando di concorso, e' punito ai sensi del codice  penale
e delle leggi speciali in materia. 
    5. La mancata presentazione, entro  il  termine  previsto,  della
documentazione  indicata  nel  presente  articolo,   implichera'   la
decadenza dalla nomina ad allievo agente della Polizia di Stato. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
 
      Roma, 21 gennaio 2016 
 
                                     Il Capo della Polizia            
                          Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
                                        Alessandro Pansa