Concorso per 320 allievi vice ispettori del ruolo degli ispettori della polizia di stato (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 320
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 98 del 22-12-2015
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Concorso (Scad. 21 gennaio 2016) Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 320 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 22-12-2015
Data Scadenza bando 21-01-2016
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso (Scad. 21 gennaio 2016)

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 320 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato

 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della Pubblica Sicurezza 
 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente il nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica  3  maggio  1957,  n.  686  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo  9  settembre
1997, n. 354, recante norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale  etnica
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di  conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante  l'ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale  e'
stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli  del  personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visti i commi 5° e 6° dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985,
n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione
mediante  copertura  dei  posti  disponibili  nelle   amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; 
    Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,  convertito  in
legge 20 novembre 1987, n. 472, recante la copertura finanziaria  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987,  n.  150,  di
attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al  personale
della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente  disposizioni
relative alla Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  le  norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197,  emanato  in
attuazione dell'articolo 3 della legge  6  marzo  1992,  n.  216,  in
materia di riordino delle carriere del personale non direttivo  della
Polizia di Stato; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive  modifiche  ed
integrazioni,   recante   misure   urgenti   per    lo    snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo; 
    Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, adottato  ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,
recante  norme  per  l'individuazione  dei  limiti  di  eta'  per  la
partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modifiche    ed    integrazioni,    concernente    norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modifiche ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il  codice
in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198  concernente
il regolamento per i  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  ed
attitudinale di  cui  devono  essere  in  possesso,  tra  l'altro,  i
candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato; 
    Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 129, concernente
il  regolamento  recante  le  modalita'  di  accesso  alla  qualifica
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli
operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei  periti
tecnici della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante  il
Codice delle pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro, a norma
dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  con  legge  5  marzo  2010,  n.   30   e   successive
modificazioni ed integrazioni concernente disposizioni urgenti per la
proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e  a  sostegno
dei processi di pace e di  stabilizzazione,  nonche'  delle  missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti
per l'attivazione del Servizio europeo per  l'azione  esterna  e  per
l'Amministrazione della Difesa; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  il   codice   dell'ordinamento
militare; 
    Visto l'articolo 8 del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante disposizioni urgenti  in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015,  n.  2  concernente  la  modifica
all'articolo 635 del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  e  altre  disposizioni  in
materia di parametri fisici  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  il
reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
dicembre 2015, inerente l'avvio di procedure di reclutamento  nonche'
l'assunzione di unita' di personale in favore dei Corpi di polizia; 
    Considerato  che  non  e'  possibile  prevedere  il  numero   dei
concorrenti  e  che,  pertanto,  si  rende  indispensabile  stabilire
successivamente il diario e la sede o le sedi in cui  si  svolgeranno
l'eventuale prova preselettiva e la prova scritta d'esame; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per esami, per  il  conferimento
di 320 posti di allievo vice  ispettore  del  ruolo  degli  ispettori
della Polizia di Stato. 
    Dei suddetti 320 posti, subordinatamente al possesso degli  altri
requisiti prescritti: 
      A) 20 sono riservati al coniuge e ai figli  superstiti,  ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti,
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio; 
      B) 53 sono riservati agli appartenenti ai ruoli  della  Polizia
di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla
data del bando che indice il concorso,  in  possesso  dei  prescritti
requisiti ad eccezione del limite d'eta'; 
      C) 6 sono riservati, ai sensi dell'articolo  1005  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali di  complemento  che
abbiano terminato senza demerito  la  ferma  biennale,  nonche'  agli
Ufficiali in ferma  prefissata  collocati  in  congedo  ai  quali  si
applicano le norme di stato giuridico previste per gli  ufficiali  di
complemento; 
      D) 5 sono riservati ai diplomati  in  possesso  del  titolo  di
studio richiesto, ospitati presso il Centro Studi  della  Polizia  di
Stato di Fermo; 
      E) 2 sono riservati, ai sensi dell'articolo 33 del decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,  n.  574,  a  coloro  che
siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo  4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e  successive
modificazioni. 
    I posti riservati non coperti  per  mancanza  di  vincitori  sono
conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai  candidati  che  hanno
superato le prove. 
    Il  Capo  della  Polizia  -  Direttore  Generale  della  Pubblica
Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni  in  materia
di contenimento della spesa  pubblica,  si  riserva  la  facolta'  di
adottare  provvedimenti  di  differimento   o   di   contingentamento
dell'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso  di
formazione. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    Per la partecipazione al concorso e' richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) essere cittadino italiano; 
      b) godere dei diritti politici; 
      c)  possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta   previste
dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165; 
      d) non aver compiuto i 32 anni di eta'.  Non  si  applicano  le
disposizioni di legge  relative  all'aumento  o  all'abrogazione  dei
limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi.  Ai  sensi  del
decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, non e' soggetta a  limiti
di eta' la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli del
personale  della  Polizia  di  Stato  in  possesso   dei   prescritti
requisiti, con almeno tre anni di anzianita'  di  effettivo  servizio
alla   data   del   bando.   Per   gli    appartenenti    ai    ruoli
dell'Amministrazione Civile dell'Interno, fermi  restando  gli  altri
requisiti, il limite d'eta' e' elevato a quaranta anni; 
      e)  titolo  di  studio  di  diploma  di  istruzione  secondaria
superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario; 
      f)  avere  l'idoneita'  fisica,  psichica  ed  attitudinale  al
servizio di polizia, cosi' come previsto dal decreto ministeriale  30
giugno 2003, n. 198 e relative tabelle I e II, ed in particolare: 
        1) sana e robusta costituzione fisica; 
        2) avere una statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e
a m.  1,61  per  le  donne.  Il  rapporto  altezza-peso,  il  tono  e
l'efficienza delle masse muscolari, la  distribuzione  del  pannicolo
adiposo  e  il  trofismo  devono  rispecchiare  un'armonia   atta   a
configurare  la  robusta  costituzione  e  la   necessaria   agilita'
indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia; 
        3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente; 
        4) visus corretto non inferiore a 10/10 per  ciascun  occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti
vizi  di  rifrazione:  miopia,  ipermetropia,  astigmatismo  semplice
(miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale  somma  complessiva
dei  singoli  vizi  di  rifrazione  per  l'astigmatismo  composto   e
l'astigmatismo misto; 
        5) idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica
leggera ed il superamento delle prove di efficienza fisica. 
    I suddetti  requisiti  debbono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. 
    Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui al punto d), devono
essere mantenuti sino alla data di nomina. 
                               Art. 3 
 
 
                   Casi particolari di esclusione 
 
 
    Non possono partecipare al concorso gli  obiettori  di  coscienza
che  sono  stati  ammessi  a  prestare  servizio  civile,  ai   sensi
dell'articolo 636, primo comma,  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
    Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi  dalle
Forze Armate, dai Corpi militarmente  organizzati  o  destituiti  dai
pubblici   uffici,   dispensati    dall'impiego    per    persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego  statale,  ai
sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. 
    L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta  e  delle  qualita'  morali  e  quello  dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al servizio di  polizia,  nonche'  le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    L'esclusione dal concorso per difetto  dei  prescritti  requisiti
sara' disposta in qualunque momento con  decreto  motivato  del  Capo
della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 
                               Art. 4 
 
 
                      Tutela dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti ed acquisiti  nell'arco  dell'intera
procedura  concorsuale   saranno   raccolti   presso   il   Ministero
dell'interno - Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  -  Direzione
Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attivita' Concorsuali  -  per
le finalita' di gestione del concorso medesimo. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  Amministrazioni   Pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico -  economica  del
candidato. 
    L'interessato  gode,  ove  applicabili,  dei   diritti   di   cui
all'articolo 7 del citato decreto legislativo 196/2003. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero dell'interno -  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  -
Direzione Centrale per le Risorse Umane. 
    Il responsabile del  trattamento  e'  il  Direttore  dell'Ufficio
Attivita' Concorsuali. 
                               Art. 5 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    La domanda di partecipazione al concorso  deve  essere  compilata
utilizzando la  procedura  informatica  disponibile  sul  sito  della
Polizia  di  Stato  http://www.poliziadistato.it  oppure   sul   sito
https://concorsips.interno.it,    seguendo    le    istruzioni    ivi
specificate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla  data
di pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Al termine della  procedura  di  acquisizione  informatica  della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere
a stampare la ricevuta di avvenuta iscrizione da presentare ai varchi
di accesso il giorno della prova preliminare ovvero della prima prova
d'esame (nel caso in cui la prova preselettiva non avesse luogo)  per
la successiva sottoscrizione. 
    Qualora, negli ultimi  tre  giorni  lavorativi  di  presentazione
delle domande di partecipazione, sui citati siti  venisse  comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda,  come
da fac-simile che verra' pubblicato sul sito della Polizia  di  Stato
nella pagina relativa al concorso, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, presso il Ministero dell'interno  -  Dipartimento  della
Pubblica Sicurezza -  Direzione  Centrale  per  le  Risorse  Umane  -
Ufficio Attivita' Concorsuali - via del Castro Pretorio, n. 5,  00185
Roma. 
    Tutte le domande di partecipazione trasmesse in formato  cartaceo
che verranno inviate nonostante la fruibilita'  del  servizio  online
non saranno accolte e verranno considerate irricevibili. 
    I candidati dovranno dichiarare nella domanda: 
      1 - il cognome  ed  il  nome  (le  candidate  coniugate  devono
indicare il cognome da nubile); 
      2 - la data ed il luogo di nascita nonche' il codice fiscale; 
      3 -il possesso della cittadinanza italiana; 
      4 -il comune nelle cui liste elettorali sono  iscritti,  ovvero
il motivo della non iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      5 - di non aver riportato condanne  penali  o  applicazioni  di
pena ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale  e  di
non   avere   in   corso   procedimenti   penali   ne'   procedimenti
amministrativi  per  l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di
prevenzione, ne' che risultino a  proprio  carico  precedenti  penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi  dell'articolo  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.  In
caso contrario dovranno indicare  le  condanne  e  i  procedimenti  a
carico ed ogni eventuale precedente penale  precisando  la  data  del
provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria  che  lo  ha  emanato  ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; 
      6  -  il  titolo  di   studio   posseduto   con   l'indicazione
dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data di conseguimento.  Il
concorrente che ha conseguito il titolo di  studio  all'estero  sara'
successivamente invitato a documentare l'equipollenza del medesimo  a
quello prescritto per la partecipazione al concorso; 
      7 - la lingua straniera  nella  quale  intendono  sostenere  la
prova di esame di cui al successivo articolo 12 del presente bando, a
scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo; 
      8 - di non  essere  stati  dichiarati  obiettori  di  coscienza
ammessi  a  prestare  servizio  civile,  ai  sensi  del  primo  comma
dell'articolo 636 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
oppure avere presentato apposita istanza di rinuncia allo  status  di
obiettore, ai sensi del terzo comma del sopracitato articolo; 
      9 - i servizi eventualmente prestati come dipendente presso  le
pubbliche amministrazioni e le cause  di  risoluzione  di  precedenti
rapporti di pubblico impiego. 
    Le domande dovranno, altresi', contenere la  precisa  indicazione
del recapito  presso  il  quale  si  desidera  che  l'Amministrazione
effettui le comunicazioni relative al  presente  concorso.  Eventuali
successive  variazioni  del   predetto   recapito   dovranno   essere
comunicate  tempestivamente,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, presso il Ministero dell'interno  -  Dipartimento  della
Pubblica Sicurezza -  Direzione  Centrale  per  le  Risorse  Umane  -
Ufficio Attivita' Concorsuali - via del Castro Pretorio, n. 5,  00185
Roma. 
    Nelle domande dovra'  essere  indicato  l'eventuale  possesso  di
titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. Qualora  non  espressamente  dichiarati  nella  domanda
stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede
di formazione della graduatoria concorsuale. 
    I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere
a conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare incontro
in caso di dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'articolo  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    I candidati che intendono concorrere ai posti  riservati  di  cui
all'articolo 1, secondo comma, dovranno farne richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso. 
    I candidati, in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.  752,  che
intendono concorrere  ai  posti  riservati  di  cui  all'articolo  1,
secondo comma lettera E), dovranno, altresi', specificare la  lingua,
italiana o tedesca, nella quale  preferiscono  sostenere  l'eventuale
prova preliminare e le previste prove d'esame consegnando la relativa
certificazione prima delle stesse. 
    Il  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  non  assume  alcuna
responsabilita'  per  il  caso  di  dispersione   di   comunicazioni,
dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
del  candidato  o  di  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito indicato  nella  domanda,  ne'  di  eventuali
disguidi   postali   o   telegrafici   non   imputabili    a    colpa
dell'Amministrazione stessa. 
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso  al  ruolo
degli ispettori, nominata  con  decreto  del  Capo  della  Polizia  -
Direttore Generale della Pubblica  Sicurezza,  e'  presieduta  da  un
prefetto, ed e' composta da due funzionari dei  ruoli  del  personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con  qualifica
non inferiore a primo dirigente, nonche' da due  docenti  in  materie
giuridiche di scuola secondaria superiore. 
    Per l'incarico di Presidente della Commissione esaminatrice  puo'
essere nominato anche un prefetto  collocato  in  quiescenza  da  non
oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso. 
    Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di
concorso   e   all'informatica,    la    Commissione    esaminatrice,
limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata  da
un esperto nella lingua straniera prescelta dal  candidato  e  da  un
appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici della  Polizia  di
Stato del Settore telematica. 
                               Art. 7 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    Nel caso in cui il numero delle  domande  di  partecipazione  sia
superiore  alle  cinquemila  unita',  verra'  effettuata  una   prova
preselettiva,  volta  a  determinare  il  numero  dei  candidati   da
ammettere alle successive prove. 
    La prova e' articolata in quesiti a risposta a  scelta  multipla,
diretti ad accertare la conoscenza delle seguenti discipline: diritto
penale, diritto processuale penale, diritto  costituzionale,  diritto
amministrativo e diritto civile. 
    I  quesiti  concernenti  le  sopraindicate   discipline   saranno
pubblicati quarantacinque giorni prima della prova  preselettiva  sul
sito Internet della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it, in
ragione di mille per ciascuna materia e per un totale di 5.000. 
    Ciascun quesito viene elaborato  predisponendo  un'unica  domanda
con 4 risposte, delle quali una sola e' esatta. 
    I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3, in relazione
alla  natura  della  domanda  che  e'  rispettivamente   facile,   di
difficolta' media e difficile. 
    L'attribuzione   del   punteggio   alle   singole   risposte   e'
differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda. 
    In tali ipotesi, ferme restando le attribuzioni della Commissione
esaminatrice, sono costituiti, per ogni sede  di  espletamento  della
prova preselettiva, appositi comitati di vigilanza con  le  modalita'
di cui ai commi 7 ed 8 dell'articolo 9  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Il  punteggio  riportato  non  concorre  alla  formazione   della
graduatoria finale di merito. 
                               Art. 8 
 
 
                Svolgimento della prova preselettiva 
 
 
    La prova preselettiva  e'  effettuata  per  gruppi  di  candidati
divisi per sedi,  nei  giorni  e  nell'ora  che  verranno  pubblicati
successivamente. 
    La Commissione esaminatrice estrae, di volta in volta,  la  serie
di questionari da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente
predisposti. 
    I  questionari  sono  contenuti  in  confezioni   individualmente
sigillate, la cui apertura contestuale  da  parte  dei  candidati  e'
autorizzata dalla Commissione o dal Comitato di vigilanza. 
    E' disposta l'esclusione dalla  prova  del  candidato  che  abbia
aperto il plico contenente il questionario prima  dell'autorizzazione
della Commissione o del Comitato di vigilanza. 
    I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi  natura  e
di strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di  informazioni  o  alla
trasmissione di dati. 
    Durante la prova preselettiva non e' permesso ai  concorrenti  di
comunicare tra  loro  in  qualsiasi  forma,  ovvero  di  mettersi  in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della Commissione esaminatrice. 
    La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte  e
di   attribuzione   del   relativo    punteggio,    sono    stabiliti
preventivamente  dalla  Commissione  esaminatrice  del  concorso,  in
relazione al numero delle domande da somministrare. 
    I quesiti da sottoporre ai candidati  sono  individuati  mediante
procedura automatizzata, tenendo  conto  dell'esigenza  di  ripartire
egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda tra  le
varie materie. 
    A tal fine, le domande facili rappresentano il  30%  del  totale,
quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%. 
                               Art. 9 
 
 
     Pubblicazione dei quesiti e diario della prova preselettiva 
 
 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 2 febbraio 2016 verra'  pubblicato
l'avviso della pubblicazione sul sito Internet della Polizia di Stato
(www.poliziadistato.it alla  voce  «concorsi»)  dei  quesiti  oggetto
della prova preselettiva. 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» -  del  26  febbraio  2016  e  sul  sito
Internet della Polizia  di  Stato  (www.poliziadistato.it  alla  voce
«concorsi») verra' pubblicata la data  ed  il  luogo  di  svolgimento
della prova preselettiva. 
    Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati. 
                               Art. 10 
 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
 
    La correzione  degli  elaborati  e  l'attribuzione  del  relativo
punteggio vengono effettuati con  idonea  strumentazione  automatica,
utilizzando procedimenti di lettura ottica. 
    Avvalendosi   del   sistema   automatizzato,    la    Commissione
esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base
dei punteggi attribuiti alle risposte dei candidati. 
    La graduatoria e' resa pubblica mediante consultazione  sul  sito
Internet della Polizia  di  Stato  (www.poliziadistato.it  alla  voce
«concorsi»). 
    Le    generalita'    dei     candidati     saranno     sostituite
dall'identificativo rilasciato dal  sistema  informatico  al  momento
della presentazione della domanda online che, pertanto, dovra' essere
conservato per tutta la durata della procedura concorsuale. 
    Dell'approvazione  della  graduatoria  stessa  e'  data   notizia
mediante  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie   speciale
«Concorsi ed esami», che ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 11 
 
 
                     Diario della prova scritta 
 
 
    Nel caso non ricorrano le condizioni di cui  all'articolo  7  del
presente bando  e  non  abbia  luogo  la  prova  preselettiva,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - del 26 febbraio 2016 verranno resi noti la data
ed il luogo di svolgimento della  prova  scritta  nonche'  la  durata
stabilita   dalla   Commissione   esaminatrice   e   verranno    date
comunicazioni in  ordine  agli  accertamenti  di  efficienza  fisica,
psico-fisici ed attitudinali. 
    Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti
nei confronti dei candidati. 
                               Art. 12 
 
 
                           Materie d'esame 
 
 
    Le prove d'esame  del  concorso  sono  costituite  da  una  prova
scritta e da un colloquio. 
    La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato  vertente
su elementi di diritto penale ovvero di diritto  processuale  penale,
con eventuali riferimenti al diritto costituzionale. 
    Il  colloquio,  oltre  che  sulle  materie  oggetto  della  prova
scritta, ivi compresi gli elementi di diritto  costituzionale,  verte
sulle seguenti materie: 
      a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare  riguardo
alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; 
      b) diritto civile,  nelle  parti  concernenti  le  persone,  la
famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti; 
      c) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate
nel presente bando di concorso; 
      d) informatica. 
    L'accertamento della conoscenza della lingua  straniera  consiste
nella traduzione (senza l'ausilio del dizionario) di un testo  ed  in
una conversazione. La  prova  orale  di  informatica  e'  diretta  ad
accertare  il  possesso,  da  parte  del  candidato,  di  un  livello
sufficiente di conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse, in  linea  con  gli  standard
europei. 
                               Art. 13 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    I primi 3.200 candidati, pari a dieci volte il numero  dei  posti
messi  a  concorso,  classificati  nella  graduatoria   della   prova
preliminare saranno ammessi a sostenere la prova scritta  d'esame  di
cui all'articolo 12 del presente bando. 
    Saranno ammessi, in soprannumero, a sostenere  la  prova  scritta
tutti  i  candidati  che  abbiano  riportato  un  punteggio  pari  al
candidato posizionato al n. 3.200 della citata graduatoria. 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 22 marzo 2016 verranno  resi  noti
la data ed il luogo di svolgimento della  prova  scritta  nonche'  la
durata stabilita dalla Commissione esaminatrice. 
    Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti
nei confronti dei candidati. 
    Durante la prova scritta d'esame non e' permesso  ai  concorrenti
di comunicare tra loro in qualsiasi  forma,  ovvero  di  mettersi  in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della Commissione esaminatrice. 
    E' vietato ai concorrenti di portare carta da scrivere,  appunti,
libri, opuscoli di qualsiasi genere,  agende  elettroniche,  telefoni
cellulari, ricetrasmettitori e strumenti idonei  alla  memorizzazione
di informazioni o alla trasmissione di dati. 
    L'elaborato  deve   essere   scritto,   a   pena   di   nullita',
esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la  firma  del
presidente o di un componente della Commissione esaminatrice  o,  nel
caso di svolgimento delle prove in localita' diverse,  di  un  membro
del Comitato di vigilanza. 
    Ai candidati e' consentito soltanto, durante lo svolgimento della
prova scritta, consultare i codici, le leggi ed i decreti,  il  tutto
senza note ne' richiami dottrinali  o  giurisprudenziali,  nonche'  i
dizionari linguistici che siano stati preventivamente presentati  dai
concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati
dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza. 
    Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento  del  tema
e' escluso dal concorso. 
    La prova scritta si intende superata dai  candidati  che  abbiano
riportato una votazione non inferiore a sei decimi. 
                               Art. 14 
 
 
       Prove di efficienza fisica ed accertamenti psico-fisici 
 
 
    Tutti i candidati che hanno superato  la  prova  scritta  saranno
sottoposti alle prove di efficienza  fisica  volte  ad  accertare  il
livello di preparazione atletica ed agli accertamenti per l'idoneita'
fisica, psichica ed attitudinale, nella sede, nei giorni  e  nell'ora
che saranno preventivamente comunicati. 
    Ai fini dell'accertamento delle prove  di  efficienza  fisica,  i
candidati saranno sottoposti alle sottoindicate prove,  da  parte  di
una Commissione composta da un dirigente della Polizia di  Stato  che
la presiede, da un medico della  Polizia  di  Stato,  nonche'  da  un
appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - FF.OO. - con
qualifica di coordinatore  di  «settore  sportivo».  Le  funzioni  di
segretario sono svolte da un appartenente al  ruolo  degli  ispettori
della Polizia di Stato o  da  un  appartenente  ai  ruoli  tecnici  o
dell'Amministrazione civile dell'Interno con  qualifiche  equiparate,
in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
    Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza: 
      
 
=====================================================================
|       PROVA       |  UOMINI  |   DONNE  |          NOTE           |
+===================+==========+==========+=========================+
|                   |Tempo max |Tempo max |                         |
|Corsa 1000 m.      |4'05"     |5'05"     |                         |
+-------------------+----------+----------+-------------------------+
|Salto in alto      |1,15 m.   |1,00 m.   |Max 3 tentativi          |
+-------------------+----------+----------+-------------------------+
|Sollevamento alla  |          |          |                         |
|sbarra             |n. 5      |n. 2      |Continuativi (Max 2 min.)|
+-------------------+----------+----------+-------------------------+
 
    I candidati dovranno presentarsi muniti di abbigliamento idoneo e
di certificato di idoneita' adattivita' sportiva agonistica in  corso
di validita' per l'Atletica Leggera, secondo il decreto del Ministero
della  sanita'  del  18  febbraio  1982  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, rilasciato  da  medici  appartenenti  alla  Federazione
Medico Sportiva Italiana, ovvero a strutture  sanitarie  pubbliche  o
private convenzionate che esercitano in tali ambiti  in  qualita'  di
medici specializzati in medicina dello sport. 
    La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente a sostenere le prove  in  questione  e  la
conseguente esclusione dal concorso, che viene disposta  con  decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale  della  Pubblica
Sicurezza. 
    Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo   degli   esercizi
obbligatori indicati determinera' un giudizio di non  idoneita',  con
conseguente non ammissione ai successivi accertamenti  ed  esclusione
dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Capo  della
Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 
    I concorrenti che avranno riportato giudizio di  idoneita'  nelle
prove  di  efficienza  fisica   saranno   sottoposti   a   successivi
accertamenti  psico-fisici,  a  cura  di  una  apposita   Commissione
nominata con decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore  Generale
della Pubblica Sicurezza e composta da un primo dirigente medico  che
la presiede e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato. 
    A tal fine, il candidato, oltre ad essere sottoposto ad un  esame
clinico generale ed a prove  strumentali  e  di  laboratorio,  dovra'
presentare  la  seguente  documentazione  sanitaria,  con  data   non
anteriore a tre mesi  rispetto  a  quella  della  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici: 
      a)   certificato   anamnestico,   pubblicato   all'atto   delle
convocazioni alle visite mediche sul  sito  della  Polizia  di  Stato
nella pagina relativa al concorso, sottoscritto dal medico di fiducia
di cui all'articolo 25  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  e
dall'interessato,  con  particolare   riferimento   alle   infermita'
pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003,
n. 198; in  tal  senso  il  candidato  potra'  produrre  accertamenti
clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti  utili
ai fini della valutazione medico-legale; 
      b) esame  audiometrico  e  E.C.G.  da  effettuarsi  presso  una
struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione  del
codice identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N.  con  l'indicazione  del  codice
identificativo regionale: 
 
    1 - esame emocromocitometrico con formula; 
    2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
    3 - creatininemia; 
    4 - gamma GT; 
    5 - glicemia; 
    6 - GOT (AST); 
    7 - GPT (ALT); 
    8 - HbsAg; 
    9 - Anti HbsAg; 
    10 - Anti Hbc; 
    11 - Anti HCV; 
 
    Il giudizio di  idoneita'  o  di  non  idoneita'  espresso  dalla
Commissione  medica  e'  definitivo  e  comporta,  in  caso  di   non
idoneita', l'esclusione dal concorso, che viene disposta con  decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale  della  Pubblica
Sicurezza. 
                               Art. 15 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    I candidati che superano le prove psico-fisiche  sono  sottoposti
alle prove attitudinali da parte di  una  Commissione  di  selettori,
nominata con decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore  Generale
della Pubblica Sicurezza e composta da un funzionario del  ruolo  dei
dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, da quattro appartenenti
al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al  ruolo  dei  commissari
della Polizia di Stato, in possesso  dell'abilitazione  professionale
di perito selettore attitudinale. 
    Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine  del
candidato allo  svolgimento  dei  compiti  connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo degli ispettori. Consistono in una serie  di  test,
sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un  componente
della Commissione. Su richiesta del  selettore  la  Commissione  puo'
disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in
cui siano risultati positivi i  test  e  sia  risultato  negativo  il
colloquio, questo e' ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove
viene  valutato  dalla  Commissione  cui  compete  il   giudizio   di
idoneita'. 
    I test, aggiornati anche in relazione alle esperienze di istituti
specializzati pubblici o privati, sono predisposti dalla  Commissione
per l'accertamento delle qualita' attitudinali,  tenuto  conto  delle
funzioni e dei compiti  propri  del  ruolo  degli  ispettori  e  sono
approvati con decreto del Capo della  Polizia  -  Direttore  Generale
della Pubblica Sicurezza su proposta del Direttore  Centrale  per  le
Risorse Umane. 
    Il giudizio di idoneita' o di non  idoneita'  riportato  in  tale
accertamento e' definitivo e comporta,  in  caso  di  non  idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 
    I candidati dichiarati idonei  saranno  ammessi  a  sostenere  la
prova orale. 
                               Art. 16 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del  voto  riportato
nella prova scritta e' portata  a  conoscenza  del  candidato  almeno
venti giorni prima di quello in cui  dovra'  sostenere  il  colloquio
stesso. 
    Il colloquio non si intende  superato  se  il  candidato  non  ha
riportato almeno la votazione di sei decimi. 
    Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 
    Al termine di ogni seduta, la Commissione  esaminatrice  formera'
l'elenco dei candidati  ascoltati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato. 
    L'elenco, sottoscritto dal  Presidente  e  dal  Segretario  della
Commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,  all'esterno  dell'aula
in cui si svolge la prova. 
                               Art. 17 
 
 
    Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove 
 
 
    La mancata presentazione del candidato nel luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per sostenere  gli  accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali e le  prove  d'esame  comporta  la  sua  esclusione  dal
concorso, disposta con decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza. 
                               Art. 18 
 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
 
    I candidati che hanno superato le prove d'esame sono  invitati  a
far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane, entro il termine
perentorio di venti giorni,  decorrenti  dal  giorno  di  ricevimento
dell'avviso in tal senso, i  documenti  attestanti  i  requisiti  per
beneficiare delle riserve dei posti e quelli necessari per dimostrare
il possesso di eventuali titoli  di  preferenza  nella  nomina,  gia'
indicati nella domanda di partecipazione al concorso. 
                               Art. 19 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    Espletate le prove d'esame, la Commissione forma  la  graduatoria
di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai
candidati; tale votazione e' data  dalla  somma  del  voto  riportato
nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio. 
    Con decreto del Capo della Polizia  -  Direttore  Generale  della
Pubblica Sicurezza, riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento,
secondo le norme e con le riserve dei posti previste dall'articolo  1
del  presente  decreto,  nonche'  secondo  le  disposizioni  previste
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio
1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni e'  approvata  la
graduatoria di merito e sono dichiarati  i  vincitori  del  concorso,
sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per  l'ammissione
all'impiego. 
                               Art. 20 
 
 
                      Approvazione graduatoria 
 
 
    I concorrenti che verranno utilmente collocati nella  graduatoria
saranno  invitati  a  far  pervenire  al  Ministero  dell'interno   -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza -  Direzione  Centrale  per  le
Risorse Umane - Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori, entro  il
termine perentorio  di  un  mese,  decorrente  dal  primo  giorno  di
assunzione  in  servizio,  le  certificazioni  ovvero   le   relative
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 46 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  comprovanti  i
sottoelencati stati e qualita' personali: 
      a) il non aver riportato una  condanna  a  pena  detentiva  per
delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di  sicurezza  o
di prevenzione; 
      b) la cittadinanza italiana; 
      c) il godimento dei diritti politici; 
      d) il luogo e la data di nascita; 
      e) il possesso del titolo di studio,  di  cui  all'articolo  2,
lett. e), del presente bando; 
      f)  per  i  candidati  di  sesso  maschile,  la  posizione  nei
confronti degli obblighi di leva. 
    Le certificazioni indicate alle lettere a), b) e c) non  dovranno
essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione. 
                               Art. 21 
 
 
                     Termine consegna documenti 
 
 
    I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il  termine
stabilito dal precedente articolo 18 non saranno valutati ai fini del
presente concorso, anche se siano  stati  spediti  per  posta  o  con
qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. 
    La mancata consegna della documentazione di rito entro  il  primo
mese di servizio, come  stabilito  dal  precedente  articolo  20,  il
mancato    completamento    della    documentazione    o     l'omessa
regolarizzazione della stessa, entro trenta  giorni  dal  ricevimento
dell'apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina. 
                               Art. 22 
 
 
                        Status dei vincitori 
 
 
    I vincitori del concorso sono  nominati  allievi  vice  ispettori
della Polizia di Stato. 
    I  vincitori  appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione   del
Ministero dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o
militare sono posti in aspettativa per la durata del  corso,  con  il
trattamento economico previsto  dagli  articoli  59  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121 e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 
                               Art. 23 
 
 
                   Pubblicazione della graduatoria 
 
 
    Il decreto di approvazione della graduatoria del  concorso  e  di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del personale del Ministero  dell'interno  e  di  tale  pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Dalla data della pubblicazione del  suddetto  avviso  decorre  il
termine,  rispettivamente  di  giorni  60  e  120,  per  il   ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai  sensi  del
decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  ricorso  al
Presidente della Repubblica, ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 
                               Art. 24 
 
 
Corso  di  formazione  iniziale  per  l'immissione  nel  ruolo  degli
                              ispettori 
 
 
    I vincitori del concorso saranno avviati a frequentare  il  corso
di formazione  della  durata  di  diciotto  mesi,  presso  l'apposito
istituto, preordinato alla loro formazione  tecnico-professionale  di
agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria,  con
particolare riguardo all'attivita' investigativa. 
    Gli allievi vice ispettori,  che  abbiano  ottenuto  giudizio  di
idoneita' al servizio di  polizia  quali  vice  ispettori  e  abbiano
superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso,
sono nominati vice ispettori in prova. Il giudizio  di  idoneita'  e'
espresso dal direttore della scuola, sentito il comitato direttivo. 
    I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi di  istituto,
per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi. 
    I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati  di  cui  al
precedente articolo 1, secondo comma, lettera E), verranno  assegnati
come prima sede di servizio, una volta superati gli esami finali  del
predetto corso di formazione, ad uffici della provincia di Bolzano  o
che comunque abbiano competenza su detta provincia. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Roma, 17 dicembre 2015 
 
                                     Il Capo della Polizia            
                          Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
                                              Pansa