Concorso per 45 referendari t.a.r. (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 45
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 3 del 13-01-2015
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Concorso (Scad. 14 marzo 2015) Concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di Referendario di T.A.R., del ruolo della magistratura amministrativa ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 13-01-2015
Data Scadenza bando 14-03-2015
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso (Scad. 14 marzo 2015)

Concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di Referendario di T.A.R., del ruolo della magistratura amministrativa

 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
    Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,  che  approva  il
Testo Unico delle leggi sul  Consiglio  di  Stato,  e  le  successive
modificazioni, nonche' il regolamento  di  esecuzione  approvato  con
regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; 
    Visto il Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante le norme esecuzione del citato testo unico; 
    Visti la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali
Amministrativi Regionali, ed il relativo regolamento  di  esecuzione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973,
n. 214; 
    Visti il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1080 e la legge 2 aprile 1979, n. 97, la legge  19  febbraio
1981, n. 27 e la legge 6 agosto 1984, n. 425; 
    Visto l'art. 145 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1092; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17  marzo  1981,
n. 125, recante integrazioni  al  succitato  decreto  del  Presidente
della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214; 
    Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; 
    Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli artt.  18  e  19  del  regio  decreto  30
gennaio 1941, n. 12; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487; 
    Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1997, n. 27; 
    Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto l'art. 14, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26; 
    Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111; 
    Visto la legge 12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto l'art. 37, comma 11-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98,  convertito  nella  legge  15  luglio  2011,  n.   111,   recante
«Disposizioni  urgenti  per   la   stabilizzazione   finanziaria»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre 2014, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  concernente  il  riparto  delle   risorse   derivanti   dal
versamento del contributo unificato  per  i  ricorsi  spettanti  alla
giustizia amministrativa, di cui all'art. 37 del decreto-legge n.  98
del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011; 
    Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
    Visto  l'art.  42  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.   69
convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2013, in particolare l'art. 7; 
    Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  di   Presidenza   della
Giustizia Amministrativa, adottata nella seduta del 21 novembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetto un concorso, per  titoli  ed  esami,  a  45  posti  di
referendario di Tribunale Amministrativo Regionale  del  ruolo  della
magistratura   amministrativa,    ferma    restando    la    facolta'
dell'amministrazione di conferire, oltre i posti  messi  a  concorso,
anche quelli che risultino  disponibili  alla  data  di  approvazione
della graduatoria nei limiti stabiliti dall'art. 8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    Al concorso possono partecipare gli  appartenenti  alle  seguenti
categorie: 
      1) i magistrati ordinari nominati a  seguito  di  concorso  per
esame, che abbiano superato 18  mesi  di  tirocinio  conseguendo  una
valutazione positiva di idoneita', ed i magistrati contabili e  della
giustizia militare di qualifica equiparata; 
      2) gli avvocati dello Stato e i procuratori  dello  Stato  alla
seconda classe di stipendio; 
      3)  i  dipendenti  dello  Stato,   muniti   della   laurea   in
giurisprudenza conseguita al termine di  un  corso  universitario  di
durata non inferiore a quattro anni,  con  qualifica  dirigenziale  o
appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso  alle  quali  e'
richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i  militari
appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianita'
di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie; 
      4) il  personale  docente  di  ruolo  delle  universita'  nelle
materie giuridiche e i ricercatori i quali  abbiano  maturato  almeno
cinque anni di servizio; 
      5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a  carattere
nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in  giurisprudenza
conseguita al  termine  di  un  corso  universitario  di  durata  non
inferiore a quattro anni, assunti  attraverso  concorsi  pubblici  ed
appartenenti alla qualifica dirigenziale o  a  quelle  per  l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con  almeno  cinque
anni di anzianita' maturati, anche  cumulativamente,  nelle  predette
qualifiche; 
      6) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni; 
      7) i consiglieri  regionali,  provinciali  e  comunali,  muniti
della laurea in giurisprudenza, che abbiano  esercitato  le  funzioni
per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato. 
    Le anzianita' di cui ai precedenti punti, saranno valutate  anche
cumulativamente. prendendo come  requisito  temporale  minimo  quello
piu' lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato. 
                               Art. 2 
 
 
    Le domande di partecipazione  al  concorso,  redatte  secondo  lo
schema di cui all'allegato A), potranno essere consegnate,  in  plico
chiuso ed indirizzato alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
Ufficio del Segretario Generale, U.S.R.I. - Servizio Personale  delle
Magistrature, Concorso a  45  posti  di  referendario.  di  TAR  -Via
dell'Impresa,  n.  89  -   00187   Roma,   all'Ufficio   Accettazione
Corrispondenza presso il suddetto indirizzo, nei giorni  dal  lunedi'
al venerdi', dalle ore 9 alle ore 12 e dalle  ore  14  alle  ore  17,
entro il termine di  decadenza  di  giorni  sessanta  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Si considerano presentate in tempo  utile  anche  le  domande  di
partecipazione spedite al suddetto indirizzo, entro il termine di cui
al precedente comma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 
    L'amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  per   la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito  da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure   tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo o  di  domicilio  indicati
nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali  e  telegrafici  o
comunque imputabili a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di  ricevimento
della raccomandata. 
                               Art. 3 
 
 
    Nella domanda di  ammissione  i  candidati  dovranno  dichiarare,
sotto la propria responsabilita' e ai sensi delle norme in materia di
autocertificazione, pena l'esclusione dal concorso,  quanto  appresso
specificato: 
      1) cognome e nome; 
      2) data e luogo di nascita; 
      3) codice fiscale; 
      4) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      5) il comune nelle cui liste  elettorali  sono  iscritti,  o  i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste; 
      6) le eventuali condanne penali riportate (anche se  sia  stata
concessa  amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale)  e  i
procedimenti penali eventualmente pendenti,  dei  quali  deve  essere
specificata la natura; 
      7)  di  essere  in  possesso   del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza conseguita al termine di  un  corso  universitario  di
durata non inferiore a quattro anni; 
      8) la categoria di attuale appartenenza per la quale, ai  sensi
dell'art. 1 del presente bando, si chiede l'ammissione al concorso  e
relativa decorrenza giuridica; 
      9)  l'eventuale  ulteriore  anzianita'  vantata  in   categoria
diversa da quella di attuale appartenenza  per  la  quale  si  chiede
l'ammissione al  concorso,  ai  fini  dell'eventuale  valutazione  di
cumulo di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del bando; 
      10) di  non  essere  stato  dichiarato  decaduto  o  dispensato
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni; 
      11) di essere in posizione regolare nei confronti del  servizio
di leva al quale sia stato eventualmente chiamato; 
      12) il recapito presso cui desiderano ricevere le comunicazioni
relative al concorso. 
    I candidati appartenenti alla categoria di cui al primo capoverso
del numero 1) dell'art. 1 del bando devono,  inoltre,  dichiarare  la
data in cui e' stato superato il periodo di tirocinio con valutazione
positiva di idoneita'. L'ammissione al concorso non e' preclusa dalla
mancata  formalizzazione  del  provvedimento  stesso  alla  data   di
presentazione  della  domanda,  salvo  l'accertamento  d'ufficio  del
requisito per i candidati  ammessi  alle  prove  orali  e  prima  del
relativo espletamento. 
    Le dichiarazioni formulate nella domanda dai  candidati  sono  da
ritenersi  rilasciate.  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 4 
 
 
    I candidati che  intendono  sostenere  la  prova  facoltativa  di
lingua straniera debbono farne  richiesta  nella  domanda,  indicando
quelle prescelte in numero non superiore a due. 
                               Art. 5 
 
 
    Ai fini della valutazione di cui all'art. 8 del  presente  bando,
alla domanda devono essere allegati: 
      1) un curriculum, recante l'indicazione degli  studi  compiuti,
degli  esami  superati,  dei  titoli  conseguiti,   degli   incarichi
ricoperti  e  di  ogni  altra  attivita'  scientifica   e   didattica
eventualmente esercitata; 
      2)  il  certificato  rilasciato  dalla  competente  universita'
attestante le votazioni riportate  nei  singoli  esami  e  nell'esame
finale del corso di laurea in giurisprudenza, conseguita  al  termine
di un corso universitario di durata non  inferiore  a  quattro  anni,
ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
      3)     copia     dello     stato     matricolare     rilasciato
dall'Amministrazione di appartenenza per  i  candidati  di  cui  alle
categorie indicate nell'art. 1 del bando, numeri 1) 2) 3) 4) e 5); 
      4) tutti i titoli utili che, per motivi organizzativi, dovranno
essere presentati unitamente all'istanza di partecipazione, anche  se
gia' prodotti in allegato a domande di  partecipazione  a  precedenti
concorsi per referendario di T.A.R. 
    Di detti titoli  e  della  relativa  documentazione  deve  essere
redatto un elenco firmato dall'interessato da allegare  alla  domanda
di ammissione al concorso. 
    I titoli posseduti dal candidato possono essere prodotti in carta
semplice, in originale o in copia dichiarata  conforme  all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    I candidati possono altresi'  dimostrare  il  possesso  di  altri
titoli anche mediante dichiarazioni sostitutive di  certificazioni  o
dell'atto di notorieta', ai sensi del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 6 
 
 
    I requisiti di ammissione al  concorso  devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande, eccettuato  il  requisito  di  appartenenza  alla  categoria
indicata nell'art. 1, n. 7) del presente bando. 
    L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e'
disposta in ogni momento con  decreto  motivato  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentito  il  Consiglio  di  Presidenza  della
Giustizia amministrativa. 
                               Art. 7 
 
 
    La  Commissione  esaminatrice  verra'  nominata  con   successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sara' composta da
un  Presidente  di  Sezione  del  Consiglio  di  Stato  o   qualifica
equiparata che la  presiede,  da  un  Consigliere  di  Stato,  da  un
Consigliere di Tribunale Amministrativo Regionale e da due professori
universitari ordinari di materie giuridiche. 
    Per le prove  facoltative  di  lingua  straniera  la  Commissione
verra' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna  delle
lingue che sono oggetto di esame. 
    Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente  del  ruolo
del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato. 
                               Art. 8 
 
 
    La Commissione esaminatrice procede,  previa  determinazione  dei
criteri di massima, all'esame dei titoli di merito indicati nell'art.
5. 
    Ogni commissario dispone di dieci punti per  la  valutazione  del
complesso dei titoli. Non puo' partecipare alle successive  prove  di
esame il candidato che non abbia ottenuto un  minimo  di  venticinque
punti nella valutazione del complesso dei titoli. 
                               Art. 9 
 
 
    Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale. 
    Le prove scritte consistono nello  svolgimento  di  quattro  temi
(tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie: 
      1) diritto privato; 
      2) diritto amministrativo; 
      3) scienza delle finanze e diritto finanziario; 
      4) diritto amministrativo (prova pratica). 
    Ai fini della valutazione delle prove  scritte  ogni  commissario
dispone di dieci punti per ciascuna prova. 
    Sono ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  i  quali  abbiano
ottenuto una media di almeno  quaranta  cinquantesimi  nel  complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di  esse  abbiano  conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi. 
    I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono
la relativa comunicazione, con l'indicazione del  voto  riportato  in
ciascuna  delle  prove  scritte  ed  il  punteggio  riportato   nella
valutazione dei titoli di merito, almeno venti giorni prima di quello
in cui devono sostenere la prova orale. 
    La prova  orale  verte,  oltre  che  sulle  materie  delle  prove
scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul  diritto
processuale civile e penale, sul diritto  internazionale  pubblico  e
privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica. 
    Nella prova orale  i  candidati  devono  riportare  non  meno  di
quaranta cinquantesimi. 
    Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali. 
    La valutazione complessiva e' costituita dalla  somma  dei  punti
ottenuti  nella  valutazione  dei  titoli,  dei  punti  riportati  in
ciascuna delle prove scritte e dei  punti  della  prova  orale.  Alla
somma dei punti riportati per i titoli e  per  le  prove  scritte  ed
orali la Commissione aggiunge non piu' di due punti per  ogni  lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente. 
                               Art. 10 
 
 
    Il diario e la  sede  delle  prove  scritte  verranno  resi  noti
mediante pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª serie speciale - del 12 giugno 2015. 
    I candidati ai quali non sia stata  comunicata  l'esclusione  dal
concorso dovranno presentarsi per  sostenere  le  prove  scritte  nei
giorni di esame muniti di valido documento d'identita' personale. 
                               Art. 11 
 
 
    I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere i titoli di preferenza nella nomina  devono  presentare  o
spedire a  mezzo  raccomandata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, Via della Mercede, n. 96 - 00187 Roma, entro il termine  di
quindici  giorni  dal  ricevimento  dell'apposita  comunicazione,   i
documenti attestanti il possesso dei titoli stessi. 
    I  concorrenti  utilmente   collocati   nella   graduatoria,   se
appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e
5) dell'art. 1 del presente decreto, devono presentare  o  spedire  a
mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  Via
della Mercede, n. 96 - 00187 Roma, entro il termine di  venti  giorni
dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza,
le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione,  redatte  ai
sensi dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445: 
      1)  di  essere  in  possesso   del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza; 
      2) di non aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di sicurezza e di misure di prevenzione, di  decisioni  civili  e  di
provvedimenti amministrativi iscritti nel  casellario  giudiziale  ai
sensi della normativa vigente. 
                               Art. 12 
 
 
    I  concorrenti  utilmente   collocati   nella   graduatoria,   se
appartenenti ad una  delle  categorie  di  cui  ai  numeri  6)  e  7)
dell'art. 1 del presente decreto, devono presentare o spedire a mezzo
raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,  Via  della
Mercede, n. 96 - 00187 Roma, entro il termine  di  cui  all'art.  11,
comma  2,  sotto  pena  di  decadenza,  le   seguenti   dichiarazioni
sostitutive di certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
      1) la regolare iscrizione all'albo professionale degli avvocati
e  la  data  dell'iscrizione   stessa,   nonche'   l'inesistenza   di
provvedimenti o di procedimenti disciplinari a suo carico  (solo  per
la categoria di cui al n. 6) dell'art. 1 del presente decreto); 
      2) di non aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di sicurezza e di misure di prevenzione, di  decisioni  civili  e  di
provvedimenti amministrativi iscritti nel  casellario  giudiziale  ai
sensi della normativa vigente; 
      3) eventuali servizi di leva; 
      4)  di  non  essere  a  conoscenza  di  essere   sottoposto   a
procedimenti penali; 
      5) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza; 
      6) la cittadinanza italiana; 
      7) il godimento dei diritti politici; 
      8) estratto dell'atto di nascita. 
    Per la categoria di cui al n. 7) dell'art. 1 del presente decreto
devono altresi' dichiarare, ai sensi dell'art.  47  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  di  aver
ricoperto la carica di consigliere regionale, provinciale o  comunale
e che abbia  esercitato  tali  funzioni  per  almeno  cinque  anni  o
comunque per un intero mandato. 
                               Art. 13 
 
 
    La Presidenza del Consiglio dei ministri si riserva  la  facolta'
di procedere ad  idonei  controlli  sulla  veridicita'  di  tutte  le
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli artt.  46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. 
                               Art. 14 
 
 
    Sono dichiarati vincitori del concorso i  primi  classificati  in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 
    A  parita'  di  merito  si  osservano  i  criteri  di  preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti. 
    La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei  candidati
dichiarati idonei sono  approvate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione alla  qualifica  di  referendario  del
ruolo dei magistrati amministrativi regionali. 
                               Art. 15 
 
 
    Ai sensi del decreto legislativo n. 196  del  30  giugno  2003  e
successive modificazioni ed integrazioni i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e trattati per le  finalita'  di  gestione  della  procedura
concorsuale. 
    Le predette informazioni potranno essere comunicate unicamente ai
soggetti  direttamente  interessati  alla  posizione  giuridica   del
candidato. 
    Gli interessati possono far valere i diritti  loro  spettanti  ai
sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, tra i  quali
il diritto di accesso ai  dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    I responsabili del trattamento dei  dati  sono  individuati,  per
quanto di loro competenza, nel responsabile  del  Servizio  personale
delle magistrature della Presidenza del Consiglio dei ministri e  nel
segretario della Commissione esaminatrice. 
                               Art. 16 
 
 
    Le notizie relative al concorso saranno pubblicate  dal  Servizio
per   il   personale   delle   magistrature   sul   sito    internet:
www.governo.it/presidenza/usri/magistrature/ 
                               Art. 17 
 
 
    Il presente decreto sara' trasmesso all'Organo di  controllo  per
il visto di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 29 dicembre 2014 
 
                          p. il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                  il Sottosegretario di Stato         
                                             Delrio