Concorso per 3700 personale laureati in giurisprudenza (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 3700
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 82 del 21-10-2014
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 24 ottobre 2014) Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali a.a. 2014/20 ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 21-10-2014
Data Scadenza bando 24-10-2014
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso (Scad. 24 ottobre 2014)

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali a.a. 2014/2015.

 
 
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visto il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  febbraio
2014, con cui la Sen. Prof.ssa Stefania Giannini  e'  stata  nominata
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto l'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e le successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 17 novembre  1997,  n.  398,  ed  in
particolare l'articolo 16,  recante  modifiche  alla  disciplina  del
concorso  per  uditore  giudiziario   e   norme   sulle   scuole   di
specializzazione per le professioni legali; 
    Visto il decreto del  Ministro  dell'universita',  della  ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia
21 dicembre 1999, n. 537, concernente il  regolamento  recante  norme
per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione
per le professioni legali; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro della  giustizia  10  marzo
2004, n. 120, recante modifiche al citato decreto 21  dicembre  1999,
n. 537; 
    Visto l'articolo 2, comma 146, del decreto- legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006,  n.
286, che ha  sostituito  l'articolo  16,  comma  2-ter,  del  decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con  il  Ministro  della  giustizia  del  7
luglio 2014, che stabilisce, ai sensi dell'articolo 16, comma 5,  del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dell'art. 2, comma 1,
lett. b1)  della  legge  25  luglio  2005,  n.  150,  che  il  numero
complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette
scuole di specializzazione nell'anno accademico 2014-2015 e'  pari  a
3.700 unita'; 
    Visto il parere espresso dal  Consiglio  Universitario  Nazionale
nell'adunanza del 3 maggio 2012; 
    Considerata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'articolo 4
del decreto 21 dicembre 1999,  n.  537,  all'indizione  del  concorso
nazionale  per  titoli  ed  esame  per  l'accesso  alle   scuole   di
specializzazione per le  professioni  legali  per  l'anno  accademico
2014-2015; 
    Ritenuto, pertanto, di  poter  confermare  la  distribuzione  dei
posti del precedente anno accademico 2013-2014; 
      
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Indizione del concorso 
 
 
    1.  Per  l'anno  accademico  2014-2015  e'  indetto  un  concorso
pubblico, per titoli  ed  esame,  per  l'ammissione  alle  scuole  di
specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell'articolo  4
del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537. 
    2. Il  numero  complessivo  dei  laureati  in  giurisprudenza  da
ammettere alle scuole, determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
del decreto n. 537 del 1999 e della legge n. 150 del 2005, e' pari  a
3.700 unita'. 
    3. Il concorso si svolgera' il giorno 13 novembre 2014  su  tutto
il territorio nazionale presso  le  universita'  sedi  dei  corsi  di
laurea in giurisprudenza  indicate  nel  prospetto  allegato  1,  che
costituisce  parte  integrante  del   presente   decreto.   I   posti
disponibili  presso  ciascuna  scuola  sono  indicati  nel   predetto
allegato. 
                               Art. 2 
 
 
                     Presentazione della domanda 
 
 
    1. Al concorso sono ammessi coloro i quali  hanno  conseguito  il
diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento  e
coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o  magistrale  in
giurisprudenza sulla base degli ordinamenti  adottati  in  esecuzione
del regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e
successive modificazioni, in data anteriore al 13 novembre  2014.  La
domanda di partecipazione al concorso dovra' essere presentata presso
la segreteria dei corsi di studio di giurisprudenza dell'ateneo  sede
della scuola di specializzazione per la quale si concorre entro il 24
ottobre 2014. Puo' essere presentata domanda  di  partecipazione  con
riserva ove il candidato non sia in possesso  del  titolo  accademico
prescritto nel predetto termine, ma  lo  consegua  comunque  in  data
anteriore alla  prova  d'esame.  Alla  domanda  di  partecipazione  i
candidati devono allegare la  documentazione  comprovante  l'avvenuto
versamento  della  tassa  a  tal  fine  stabilita  dalla   competente
universita'. 
    2. Per l'ammissione al concorso  dei  candidati  di  cittadinanza
straniera si applicano le norme vigenti in materia. 
    3. E' facolta' dell'ateneo disporre  l'esclusione  dei  candidati
dal concorso in  qualsiasi  fase  del  procedimento  concorsuale  con
motivato provvedimento del direttore amministrativo. 
                               Art. 3 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    1. La prova  di  esame  consiste  nella  soluzione  di  cinquanta
quesiti a risposta  multipla,  aventi  contenuto  identico  su  tutto
territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale,
diritto  amministrativo,  diritto  processuale  civile  e   procedura
penale. I quesiti sono segreti e ne e' vietata  la  divulgazione.  E'
altresi' vietata l'introduzione nell'aula di telefoni portatili e  di
altri strumenti  di  riproduzione  e  comunicazione  di  testi  sotto
qualsiasi forma. 
    2.  Il  tempo  massimo   a   disposizione   dei   candidati   per
l'espletamento della prova e' di novanta minuti. 
    3. Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza. 
                               Art. 4 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1. Con decreto rettorale  e'  costituita  presso  ciascuno  degli
atenei  di  cui  all'allegato  1  una  commissione  giudicatrice  del
concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie
giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio
e presieduta dal  componente  avente  maggiore  anzianita'  di  ruolo
ovvero, a parita' di anzianita' di ruolo, dal piu' anziano  di  eta'.
La  commissione  e'   incaricata   di   assicurare   la   regolarita'
dell'espletamento delle prove di esame ivi compresa la consegna e  il
ritiro degli elaborati, nonche' la  verbalizzazione.  La  commissione
provvede inoltre alla formulazione della graduatoria dei candidati ai
sensi dell'articolo 5. Con lo stesso decreto e' nominato un  apposito
comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento. 
    2. Il giorno dello svolgimento  delle  prove,  alle  ore  10,  la
commissione   giudicatrice   costituita   presso   la   facolta'   di
giurisprudenza  dell'Universita'  «La  Sapienza»  di   Roma,   previo
controllo dell'integrita' dei plichi  contenenti  le  prove  d'esame,
invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una  delle  tre
buste contenenti le prove d'esame ai sensi dell'articolo 1, comma  1,
lettera a) del decreto n.120 del 2004. 
    3. Il numero della prova d'esame sorteggiata e'  comunicato,  per
via telematica, ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al
fine dell'immediato espletamento della prova di  esame.  La  consegna
degli elaborati e' effettuata contestualmente  a  tutti  i  candidati
presenti nella sede di esame. Il tempo  a  disposizione  decorre  dal
momento in  cui  la  commissione  autorizza  l'apertura  delle  buste
contenenti i questionari. E' in ogni caso disposta l'esclusione dalla
prova  del  candidato  che  abbia  aperto  il  plico  contenente   il
questionario prima dell'autorizzazione della commissione. 
    4. Per la stampa, la predisposizione  dei  plichi  contenenti  le
singole prove di ammissione, nonche' per le analisi dei risultati  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si avvale
del CINECA,  ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11  maggio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio  2001.
I responsabili del procedimento di ciascuna sede,  o  loro  delegati,
provvedono   a   ritirare   gli   elaborati   presso   il   consorzio
interuniversitario CINECA il giorno 11 novembre 2014.  L'esito  della
correzione  degli  elaborati  e'  comunicato  dal  CINECA  stesso  ai
responsabili  del  procedimento  di  ciascun  ateneo  ai  fini  della
valutazione  di  cui  all'art.   5   da   parte   della   commissione
giudicatrice. 
                               Art. 5 
 
 
                Valutazione della prova e dei titoli 
 
 
    1. Ai fini della formulazione della graduatoria in  relazione  ai
posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'articolo  4
ha a disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti,  dei  quali
cinquanta per la valutazione  della  prova  d'esame,  cinque  per  la
valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea. 
    2. La valutazione del curriculum e del  voto  di  laurea  avviene
secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'articolo  4,
comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell'allegato 2, che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
                               Art. 6 
 
 
             Ammissione alla scuola di specializzazione 
 
 
    1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione  coloro  che,  in
relazione al numero dei posti  disponibili,  si  siano  collocati  in
posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del  punteggio
complessivo riportato. 
    2. A parita' di punteggio, e' ammesso il candidato  piu'  giovane
d'eta'. 
    3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una  delle
sedi indicate nell'allegato 1 collocandosi in  soprannumero,  possono
chiedere l'iscrizione alla scuola presso  una  qualunque  universita'
che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 settembre 2014 
 
                                          Il Ministro dell'istruzione 
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                             Giannini 
 
Il Ministro della giustizia: Orlando