Concorso per 0 insegnante-formatore (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso-Abilitazione

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso-Abilitazione
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 60 del 30-07-2013
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 29 agosto 2013) Attivazione di corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-07-2013
Data Scadenza bando 29-08-2013
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso (Scad. 29 agosto 2013)

Attivazione di corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                     per il personale scolastico 
 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341,  recante  riforma  degli
ordinamenti universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e  successive  modifiche,
recante la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
diritti delle persone handicappate; 
    Visto il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, con  il  quale  e'  stato
approvato il Testo Unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
    Visto il d.i. 10 marzo  1997,  concernente,  in  particolare,  la
validita' dei titoli di studio di Scuola e di Istituto magistrale; 
    Visto il d.m. 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni e
integrazioni, concernente  il  testo  coordinato  delle  disposizioni
impartite in materia  di  ordinamento  delle  classi  di  concorso  a
cattedra e posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte  applicata
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Universita'  e  della  Ricerca
scientifica  e  tecnologica  26  maggio  1998,  concernente   criteri
generali  per  la  disciplina  da  parte  delle   universita'   degli
ordinamenti dei Corsi di Laurea in Scienze della Formazione  Primaria
e delle Scuole di Specializzazione all'insegnamento secondario; 
    Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 e successive
modificazioni e integrazioni, costitutivo degli ambiti disciplinari; 
    Visto d.m. 6 agosto del 1999, n. 201, istitutivo della classe  di
concorso di "Strumento Musicale" nella  scuola  secondaria  di  primo
grado; 
    Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; 
    Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n.  196,  recante  il  Codice  in
materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il d.m. 9 febbraio 2005, n. 22  che  integra  i  titoli  di
accesso all'insegnamento indicati nel D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 con
le Lauree Specialistiche; 
    Visto il d.lgs. 7 marzo 2005, e successive modifiche, recante  il
Codice dell'Amministrazione Digitale; 
    Visto il d.lgs.  17  ottobre  2005,  n.  226,  concernente  norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi  al  secondo
ciclo del sistema educativo  di  istruzione  e  formazione,  a  norma
dell'art. 2 della Legge 28 marzo  2003,  n.  53  e,  in  particolare,
l'art. 19 che individua, fra i livelli essenziali dei  requisiti  dei
docenti  che  insegnano  nei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale   delle   regioni,   "il   possesso   di   abilitazione
all'insegnamento"; 
    Visti i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'Universita'  e
della ricerca 8 novembre 2004, n. 100, 9 febbraio 2005, n.  21  e  18
novembre  2005,  n.  85,  con  cui  sono  stati  indetti  i  percorsi
abilitanti riservati istituiti ai sensi dell'art.  2  della  Legge  4
giugno 2004, n. 143; 
    Visto l'art. 1, comma 605, lettera c)  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296; 
    Visto d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206,  recante  attuazione  della
Direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali,  nonche'  della  Direttiva  2006/100/CE  sulla  libera
circolazione delle persone; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile, e in particolare l'art. 32; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 9 luglio 2009, emanato di concerto con il Ministro  per
la pubblica Amministrazione e l'Innovazione, recante  l'equiparazione
tra i diplomi di laurea  del  vecchio  ordinamento  (DL),  le  lauree
specialistiche ex  Decreto  del  Ministro  dell'Universita'  e  della
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (LS)  e  le
lauree  Magistrali   ex   Decreto   del   Ministro   dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (LM) ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, come modificato  e  integrato
dal D.M.  25  marzo  2013,  recante  il  Regolamento  concernente  la
"Definizione della disciplina dei requisiti e delle  modalita'  della
formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola  dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di  primo  e  secondo
grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007,
n. 244" (di seguito DM 249/2010); 
    Visti in particolare l'art. 15 commi 1-bis e ss e il comma 16-bis
del DM 249/2010, con cui sono istituiti percorsi speciali  abilitanti
riservati ai docenti con rilevanti titoli di servizio; 
    Considerato il comma 16-ter  dell'art.  15  del  DM  249/10,  che
prevede che i titoli conseguiti entro i termini di cui all'art. 2 del
decreto ministeriale 10 marzo 1997 costituiscono titoli di accesso ai
concorsi per titoli ed esami e alla terza fascia delle graduatorie di
istituto e sono validi ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  lettera  g),
della legge 62/2000; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'art.
15,  recante  "Norme  in  materia  di  certificati  e   dichiarazioni
sostitutive e divieto di introdurre,  nel  recepimento  di  direttive
dell'Unione  europea,  adempimenti  aggiuntivi  rispetto   a   quelli
previsti dalle direttive stesse"; 
    Visto il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile
2012,  n.  35,   recante   disposizioni   urgenti   in   materia   di
semplificazione e sviluppo; 
    Ritenuta l'esigenza di definire tempi e modalita'  di  attuazione
dei corsi speciali sopracitati, ai sensi dell'art. 15 commi  1-bis  e
ss. del DM 249/2010 e di avviarne  l'attivazione  dal  prossimo  anno
accademico 2013/2014 nelle more di una parziale revisione dei criteri
di accesso ai corsi medesimi finalizzata  alla  inclusione  dell'a.s.
2012/2013 nel novero degli anni scolastici utili per il  calcolo  del
triennio  di  servizio  richiesto  nonche'   al   superamento   della
limitazione  all'anno   accademico   2014/2015   come   termine   per
l'attivazione dei suddetti corsi; 
    Sentite le Organizzazioni Sindacali firmatarie del  vigente  CCNL
relativo al personale del Comparto Scuola; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Attivazione di corsi speciali 
       per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento 
 
    1. Gli Atenei e le Istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica istituiscono, ai sensi dell'art. 15 commi  1-ter
e 16-bis del DM 249/10, corsi speciali, di  durata  annuale,  per  il
conseguimento  dell'abilitazione  all'insegnamento,  riservati   alle
sotto elencate categorie di docenti che siano privi  della  specifica
abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere dall'a.s.  1999/2000
e fino all'a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di  servizio,  con
il possesso del prescritto  titolo  di  studio,  in  scuole  statali,
paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente
ai corsi  accreditati  dalle  Regioni  per  garantire  l'assolvimento
dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'a.s. 2008/2009 ; 
    2.  I  titoli  di  studio  necessari  per  accedere  ai  percorsi
formativi speciali sono i seguenti: 
      Scuola  dell'Infanzia:  Diploma  di  scuola  magistrale  o   di
istituto magistrale o di titolo  di  studio  sperimentale  dichiarato
equivalente, conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.  In  particolare,  il
titolo sperimentale, per essere valido titolo di accesso, deve essere
riconducibile  al  Diploma  di  Maturita'  Magistrale  con   apposita
dicitura  sul  Diploma  stesso  o,  in  assenza  di  tale   dicitura,
l'equivalenza  a  diploma  magistrale  deve  risultare  dal   decreto
autorizzativo della sperimentazione per l'Istituto ove il  titolo  e'
stato conseguito; 
      Scuola Primaria: Diploma di istituto magistrale o di titolo  di
studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti  entro  l'a.s.
2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per essere valido,
deve essere riconducibile al  Diploma  di  Maturita'  Magistrale  con
apposita dicitura contenuta nel Diploma stesso o, in assenza di  tale
dicitura, l'equivalenza  a  diploma  magistrale  deve  risultare  dal
decreto autorizzativo della sperimentazione  per  l'Istituto  ove  il
titolo e' stato conseguito; 
      Scuola Secondaria:  Titoli  di  studio  previsti  dal  D.M.  30
gennaio 1998 n. 39 Tabelle A, C e D, dal D.M. 9 febbraio 2005  n.  22
e, per i docenti di strumento musicale, i diplomi  accademici  di  II
livello ed i diplomi di Conservatorio vecchio ordinamento. 
    3. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1, e'
valutabile il servizio prestato nell' anno scolastico,  ossia  quello
corrispondente ad un periodo  di  almeno  180  giorni  ovvero  quello
valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'art. 11, comma
14, della legge 3 maggio 1999 n. 124. 
    Il suddetto requisito si  raggiunge  anche  cumulando  i  servizi
prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso, nelle
scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale. 
    A tal fine, e' valutabile anche il servizio prestato  in  diverse
classi di concorso, purche' almeno un anno scolastico di servizio sia
stato svolto nella  classe  di  concorso  per  la  quale  si  intende
partecipare. 
    Per gli insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola  primaria,
gli anni di servizio prestati  nella  scuola  dell'infanzia  e  nella
scuola primaria, sia su posti normali che su posti  di  sostegno,  si
possono cumulare, purche' per ciascun anno scolastico il servizio sia
stato prestato interamente sulla stessa tipologia di posto. 
    E' valido anche  il  servizio  prestato  su  posto  di  Sostegno,
purche' riconducibile alla classe di concorso  o  alla  tipologia  di
posto richiesta. 
    4. Nelle more della revisione dei requisiti di  accesso  relativi
al servizio,  gli  aspiranti  potranno  dichiarare  anche  i  servizi
relativi all'anno scolastico 2012/13. 
                               Art. 2 
 
          Partecipazione ai corsi - compatibilita' - limiti 
 
    1. Non possono partecipare ai corsi speciali di cui all'art. 1  i
docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  in
qualsiasi ordine e grado di scuola statale. 
    2. E' consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali
previsti dall'art. 15 comma 1-bis del D.M. n. 249/2010.  A  tal  fine
gli aspiranti che abbiano prestato servizio in piu' anni e in piu' di
una classe di concorso (o tipologia di posto) optano per una sola  di
esse, fermo restando il diritto a conseguire  ulteriori  abilitazioni
nei percorsi ordinari  di  cui  all'art.  15  comma  1  del  D.M.  n.
249/2010. 
    3. La frequenza ai percorsi abilitanti non e' compatibile con  la
frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio  di
titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al D.M. 249/2010. 
                               Art. 3 
 
                 Domande di ammissione - Esclusioni 
 
    1. La domanda di partecipazione ai percorsi formativi speciali, a
pena di esclusione, deve essere inoltrata per  una  sola  Regione,  a
scelta dell'aspirante, e per una sola tipologia di posto o classe  di
concorso di cui alle tabelle A, C e D del D.M. 39/1998 e  di  cui  al
D.M. 6 agosto del 1999 n. 201 (classe di concorso A077). 
    2  L'istanza  deve  essere   trasmessa   all'Ufficio   Scolastico
Regionale della regione prescelta e l'interessato  dovra'  dichiarare
espressamente di essere disposto a garantire sia  l'espletamento  del
servizio che la frequenza dei corsi. 
    3. Gli aspiranti in  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione
possono produrre istanza esclusivamente on line, ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche. 
    4.  A  tal  fine  gli  aspiranti   utilizzeranno   la   procedura
informatica POLIS seguendo la fase preliminare di registrazione e  la
successiva fase di presentazione dell'istanza di partecipazione. 
    5. L'operazione di registrazione puo' essere effettuata  seguendo
le indicazioni pubblicate nell'apposita sezione "Istanze  on  line  -
registrazione", presente sull'home page del sito internet  di  questo
Ministero www.istruzione.it. 
    6. Affinche' la registrazione sia completata e' prevista una fase
di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica oppure  un
Ufficio  Scolastico  Regionale  o  territoriale,  ferma  restando  la
possibilita'   di   avvalersi,   per   i   candidati   oggettivamente
impossibilitati  a  presentarsi,  della  delega  ad   altra   persona
residente nel territorio italiano. 
    7.  Dopo  il  completamento  della  fase  di  registrazione   gli
aspiranti presenteranno istanza di partecipazione:  detta  operazione
viene effettuata nella sezione dedicata "istanze on  line",  presente
sullo stesso sito a decorrere dal 30 luglio 2013. 
    8. La domanda deve essere presentata, a pena di  esclusione,  non
oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 
    9. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto  la  loro
responsabilita'  e  consapevoli  delle  conseguenze  derivanti  dalle
dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti di ammissione. 
    10. Sulla base delle dichiarazioni  contenute  nelle  domande  di
ammissione,    gli    Uffici    Scolastici    Regionali    provvedono
all'accertamento del possesso dei requisiti  per  accedere  ai  corsi
speciali e compilano l'elenco degli ammessi da  pubblicare  sul  sito
Internet e da trasmettere agli Atenei e alle Istituzioni A.F.A.M. per
i successivi adempimenti di competenza. 
    Oltre al difetto dei requisiti e' motivo di esclusione la domanda
prodotta fuori termine o in modalita' diversa  da  quella  telematica
sopra descritta. 
    11. Successivamente, i  Direttori  Regionali,  d'intesa  con  gli
Atenei e le Istituzioni A.F.A.M. provvedono ad assegnare i  candidati
alle  varie   sedi   individuate   nei   rispettivi   territori   per
l'attivazione dei corsi. 
    12. Con successivo  provvedimento  verranno  fornite  indicazioni
sulle modalita' di accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali,
tenuto conto della capacita' ricettiva dei  singoli  Atenei  e  delle
Istituzioni A.F.A.M. e del numero effettivo degli aspiranti. 
                               Art. 4 
 
       Dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione 
 
    La  domanda  di  partecipazione  dovra'  contenere  le   seguenti
informazioni: 
      1) Dati anagrafici dell'aspirante; 
      2) Ufficio Scolastico Regionale a cui e' indirizzata la domanda
con  l'indicazione  dell'ultima  provincia  di   servizio,   con   la
dichiarazione di cui all'art. 3 comma 2; 
      3) Ordine di scuola; 
      4) Classe di concorso e/o tipologia di posto; 
      5) Titolo di accesso (laurea e /o diploma di secondo grado); 
      6) Servizi: 
        a. anno scolastico, in base a quelli previsti dalla normativa
per l'accesso: 
        a.1)  servizi  nelle  scuole  statali   dall'a.s.   1999/2000
all'a.s. 2011/2012; 
        a.2)  servizi  nelle  scuole  paritarie  dall'a.s.  2000/2001
all'a.s. 2011/2012; 
        a.3) servizi in centri di formazione professionale  dall'a.s.
2008/2009 all'a.s.  2011/2012,  limitatamente  ai  corsi  accreditati
dalle  Regioni   per   garantire   l'assolvimento   dell'obbligo   di
istruzione. 
        b. tipologia di servizio (statale, paritario, nei  centri  di
formazione professionale); 
        c. ordine di scuola; 
        d. classe di concorso; 
        e. servizio prestato su sostegno; 
        f. giorni di servizio. 
      7) ulteriori anni di servizio prestati oltre quelli elencati al
precedente punto 6), ivi compresi quelli prestati nell'a.s. 2012/13; 
      8) Altre Abilitazioni: 
        Data di conseguimento; 
        Ente presso cui e' stata conseguita; 
        Votazione; 
        Modalita' di conseguimento; 
        Estremi  del  provvedimento  di  riconoscimento   (solo   per
abilitazioni conseguite all'estero); 
        Ente  che  ha   rilasciato   il   provvedimento   (solo   per
abilitazioni conseguite all'estero). 
      9) Di non prestare  servizio  in  qualita'  di  insegnante  con
contratto individuale di lavoro a tempo  indeterminato  nelle  scuole
statali; 
      10) Di dare il consenso al trattamento dei dati  personali  per
le finalita' e con le modalita' di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni. 
                               Art. 5 
 
                               Ricorsi 
 
    1. Avverso l'esclusione dalla partecipazione ai corsi e'  ammesso
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro  60  giorni,  oppure  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120  giorni  dalla
pubblicazione. 
                               Art. 6 
 
                Svolgimento dei corsi - prove d'esame 
 
    1. I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sara' fissato
dai competenti Atenei e Istituzioni A.F.A.M., nelle sedi che  saranno
individuate  sulla  base  di  un'apposita  intesa  tra   il   Rettore
dell'Ateneo  o  il  Direttore  dell'Istituzione  interessata   e   il
Direttore del competente Ufficio Scolastico Regionale.  In  linea  di
massima, le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane e/o nell'intera
giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata  dagli
Atenei e  dalle  Istituzioni  A.F.A.M.,  in  relazione  a  specifiche
esigenze dei corsisti ed all'organizzazione  di  fasi  intensive,  da
concentrare nei periodi di  sospensione  delle  attivita'  didattiche
delle istituzioni scolastiche. 
    2. Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati,
e'  possibile  l'organizzazione  dei  corsi  a  livello  provinciale,
regionale  ed,  in   ultima   analisi,   interregionale,   attraverso
specifiche intese tra Direttori Regionali e le  strutture  didattiche
universitarie e A.F.A.M. interessate. 
    3. Il contingente dei posti e il numero massimo dei candidati  da
ammettere ai corsi e' determinato da  ciascun  Ateneo  o  Istituzione
A.F.A.M., di intesa con il Direttore Regionale,  tenuto  conto  della
disponibilita' di  strutture  idonee,  di  personale  docente  e  non
docente e delle dotazioni didattico-strumentali. 
    L'ordine di priorita' per la frequenza dei corsi  sara'  definito
con successivo provvedimento. 
    Di norma non possono essere  attivati  corsi  con  un  numero  di
iscritti inferiore a 10.  Deroghe  in  diminuzione  sono  consentite,
previe intese tra Atenei, Istituzioni A.F.A.M. e Direttori  Regionali
interessati, qualora si renda possibile la partecipazione  dei  corsi
ad attivita' didattiche comuni e trasversali a piu'  corsi,  anche  a
distanza. 
    4. La frequenza dei  corsi  e'  obbligatoria.  E'  consentito  un
massimo di assenze nella percentuale del 20%. 
    Non e' previsto alcun tipo di esonero dal servizio,  fatta  salva
la fruizione dei permessi per il diritto allo studio. 
    I Direttori Regionali,  gli  Atenei  e  le  Istituzioni  A.F.A.M.
avranno cura di stipulare appositi  accordi-quadro  che  disciplinino
aspetti particolari riguardanti sia lo svolgimento dei corsi,  ed  in
particolare, la partecipazione a specifiche  attivita'  didattiche  o
tecnico-pratiche, non presenti negli Atenei o nelle Istituzioni AFAM,
da affidare ad esperti. 
    5. I corsi di cui all'art. 1 si concludono con un  esame  finale,
avente valore di Esame di Stato. Coloro che superano  l'esame  finale
conseguono l'abilitazione  all'insegnamento  su  posto  o  classe  di
concorso per il quale  hanno  partecipato.  I  docenti  della  scuola
primaria, al fine di  conseguire  l'abilitazione,  devono  essere  in
possesso della certificazione B2 di lingua Inglese prevista dal QCER,
ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. a) del D.M. 249/2010. 
    Sara'  cura  degli  Atenei  attivare  specifici  percorsi   volti
all'acquisizione,  per  chi  ne  sia   sprovvisto,   della   suddetta
certificazione linguistica. 
    6. Per la  disciplina  dei  percorsi  formativi  e  dei  relativi
crediti, si rinvia, per la  scuola  dell'Infanzia  e  per  la  Scuola
Primaria, alla Tabella A allegata al D.M. 11 novembre 2011 e, per  la
scuola secondaria, alla tabella 11-bis del D.M. 25 marzo 2013. 
                               Art. 7 
 
                          Norma finanziaria 
 
    I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dagli  Atenei
e dalle Istituzioni A.F.A.M. senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 16 del DM 249/2010. 
                               Art. 8 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
    1. L'Amministrazione, con riferimento al "Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali", di cui al D.Lgs. 30  giugno  2003  n.
196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante
solo  per  l'espletamento  delle  procedure  previste  dal   presente
decreto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire  le  predette
finalita', anche in caso di  comunicazione  a  terzi.  I  dati,  resi
anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni
statistiche. 
    2. Il conferimento di tali dati  e'  necessario  per  valutare  i
requisiti  di  partecipazione  ai  corsi  pena   l'esclusione   dalla
procedura. 
    3. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art.  7
del citato Codice, in particolare il diritto di  accedere  ai  propri
dati personali, di  chiederne  la  rettifica,  l'aggiornamento  e  la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in  violazione  della
legge, nonche' di opporsi al loro trattamento  per  motivi  legittimi
rivolgendo le richieste al competente Ufficio  Scolastico  Regionale,
titolare del trattamento dei dati. 
    4. Il responsabile del  trattamento  dei  dati  personali  e'  il
Dirigente individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale competente. 
                               Art. 9 
 
                            Pubblicazione 
 
    1. Il presente Decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica. Dal giorno della pubblicazione decorrono i  termini
per eventuali impugnative (120 giorni per il ricorso straordinario al
presidente  della   Repubblica   e   60   giorni   per   il   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. competente). E' inoltre pubblicato sul sito
internet (www.istruzione.it) e sulla  rete  intranet  del  Ministero,
nonche' sui siti internet dei competenti Uffici scolastici regionali. 
      Roma, 25 luglio 2013 
 
                                    Il direttore generale: Chiappetta