Concorso per 1 giudice commissioni tributarie (lazio) CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 46 del 11-06-2013
Sintesi: CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (Scad. 11 luglio 2013) Interpello per la copertura dei posti vacanti di giudici presso le commissioni tributarie regionali e provinciali. ...
Ente: CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 11-06-2013
Data Scadenza bando 11-07-2013
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CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

(Scad. 11 luglio 2013)

Interpello per la copertura dei posti vacanti di giudici presso le commissioni tributarie regionali e provinciali.

 
 
                     IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
                     DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
 
    Visto  il  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 231
e  successive  modificazioni,  relativo  al  Regolamento  recante  la
disciplina del termine e delle  modalita'  per  le  comunicazioni  di
disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione  degli
elenchi per la nomina  a  Presidente,  Presidente  di  sezione,  Vice
presidente  di  sezione  e  Giudice  delle   Commissioni   tributarie
provinciali e regionali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto l'art. 8, del citato decreto legislativo n. 545  del  1992,
come modificato dall'art. 39, comma 2, lettera c), del decreto  legge
6 luglio 2011, n. 98, citato, e succ. modd., che disciplina le  cause
di incompatibilita' dei giudici tributari; 
    Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 e succ. modd., con  la
quale, fra l'altro, all'art. 4, comma 40, e' stato  disposto  che  "i
trasferimenti  dei  componenti  delle  commissioni  tributarie   sono
disposti all'esito di procedure di interpello bandite  dal  Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria per la  copertura  di  posti
resisi vacanti a livello nazionale nelle  commissioni  provinciali  o
regionali"  e  che  "le  domande  dei  componenti  delle  commissioni
tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianita' di servizio
nelle qualifiche secondo la  seguente  tabella  ovvero,  in  caso  di
parita',  secondo  l'anzianita'  anagrafica,  computate   fino   alla
scadenza del termine di presentazione delle domande. Le  domande  dei
componenti in sovrannumero di cui al comma 39, proponibili sia per la
copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia  per  la
copertura di altre sedi se non ancora in organico, sono  valutate  in
funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso."; 
    Vista  la  risoluzione  n.  4/2012  approvata  dal  Consiglio  di
Presidenza della giustizia tributaria in data 17 luglio  2012,  e  la
successiva risoluzione n. 6/2012 del 6 novembre 2012,  con  le  quali
sono stati fissati i criteri per l'individuazione dell'anzianita'  di
servizio dei componenti delle Commissioni tributarie; 
    Vista  la  risoluzione  n.  3/2013  approvata  dal  Consiglio  di
Presidenza della giustizia  tributaria  in  data  12  marzo  2013,  e
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  15  aprile  2013,  n.  88,
concernente  il  regolamento  per  gli   interpelli   ai   fini   del
trasferimento di sede; 
    Vista la delibera n. 1348 del 21 maggio 2013,  con  la  quale  e'
stato approvato il bando di interpello per i posti di  giudice  nelle
Commissioni tributarie provinciali e regionali, e ritenuto  di  dover
annullare la citata delibera per talune erronee indicazioni sui posti
vacanti; 
    Rilevata  la  vacanza  di  posti  di  Giudice  nelle  Commissioni
tributarie regionali dell'Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia,  Marche,  Molise,  Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta; 
    Rilevata  la  vacanza  di  posti  di  Giudice  nelle  Commissioni
tributarie provinciali di Agrigento, Ancona,  Aosta,  Ascoli  Piceno,
Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Cagliari,
Campobasso, Caserta, Catania,  Catanzaro,  Cosenza,  Crotone,  Cuneo,
Enna, Firenze, Foggia, Forli', Frosinone, Genova, Isernia, La Spezia,
Latina, Lecce, Massa Carrara, Messina, Milano, Modena, Napoli, Nuoro,
Oristano, Palermo, Parma, Pavia,  Perugia,  Pesaro,  Piacenza,  Pisa,
Pistoia, Pordenone, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Roma,  Salerno,
Sassari, Savona, Siracusa, Sondrio, Terni, Trapani, Treviso, Trieste,
Udine, Varese, Verona, Vibo Valentia, Vicenza; 
    Rilevata l'urgenza di coprire le suddette vacanze  con  procedura
di interpello ai fini del solo trasferimento di  sede,  riservata  ai
magistrati tributari che gia' ricoprono le funzioni di Giudici ed  ai
giudici nominati in soprannumero all'esito dei concorsi  indetti  con
il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto  2011,  n.
65; 
 
                              Delibera: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    La delibera n. 1348 del 21 maggio 2013 di cui in  premessa  viene
annullata,  e  con  il  presente  bando  e'  indetto  un  interpello,
riservato: 
      a)  ai  Giudici  in  servizio  nelle   Commissioni   tributarie
regionali  per   l'assegnazione   dell'incarico   di   giudice,   per
trasferimento  di  sede,  nelle   seguenti   Commissioni   tributarie
regionali: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
      b)  ai  Giudici  in  servizio  nelle   Commissioni   tributarie
provinciali  per  l'assegnazione  dell'incarico   di   giudice,   per
trasferimento  di  sede,  nelle   seguenti   Commissioni   tributarie
provinciali
 
      c) ai Giudici nominati in soprannumero all'esito  dei  concorsi
indetti con il bando  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  16
agosto  2011,  n.  65,   per   l'assegnazione   di   incarico   nelle
sopraelencate Commissioni tributarie regionali e provinciali. 
                               Art. 2 
 
 
                     Modalita' di partecipazione 
 
 
    a) E' approvato l'allegato  schema  di  domanda  -  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio e di certificazione per la partecipazione
all'interpello di cui all'art. 1, suddiviso nei moduli 1, 2, 3 e 4. 
    b) I  concorrenti  per  i  posti  di  Giudice  nelle  Commissioni
tributarie provinciali compileranno i moduli 1 e 4; i concorrenti per
i  posti  di   Giudice   nelle   Commissioni   tributarie   regionali
compileranno i moduli 2 e 4. 
    c) I partecipanti all'interpello potranno esprimere non  piu'  di
tre scelte. 
    d)  I  giudici  in  soprannumero  avranno  cura  di  indicare  il
punteggio complessivo da loro conseguito all'esito  dei  concorsi  di
cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto  2011,
n. 65 e compileranno i moduli 3 e 4. 
    e) Quanto ai giudici in servizio, si precisa che sono  valutabili
i periodi di servizio decorrenti  dal  giuramento,  con  le  funzioni
conferite con decreto di nomina. I candidati dovranno indicare con la
massima precisione, la data iniziale (giorno, mese ed anno) e  finale
(giorno, mese ed  anno)  di  ogni  periodo  di  servizio  svolto  con
funzioni diverse.  Non  sara'  attribuito  punteggio  per  i  periodi
indicati in modo approssimativo o incompleto. 
    Per il servizio in corso si indichera' come  data  finale  quella
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande
(art. 2, lettera h). 
    f)  In  relazione  alle  funzioni  svolte  presso   le   elencate
commissioni  tributarie,  sara'  applicato  il  seguente   punteggio,
previsto all'art. 4, comma 40, della  citata  legge  n.  183  del  12
novembre 2011.
    g) Sono legittimati a partecipare all'interpello i magistrati che
abbiano maturato due anni di permanenza nell'ufficio  di  provenienza
alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda. 
    h) Le domande di partecipazione  all'interpello  dei  giudici  in
servizio  dovranno   essere   depositate   nella   segreteria   della
Commissione di appartenenza entro  il  termine  di  trenta  giorni  a
decorrere dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  ufficiale,  ed
essere  spedite  per   PEC   a   questo   Consiglio,   all'indirizzo:
ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it, entro i tre giorni successivi. 
    i) Le domande di partecipazione  all'interpello  dei  giudici  in
soprannumero dovranno essere  presentate  presso  la  Segreteria  del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, via Solferino  n.
15, c.a.p. 00185 - Roma, nel termine di  trenta  giorni  a  decorrere
dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente
bando. Si considerano presentate in  tempo  utile  anche  le  domande
spedite a mezzo raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  entro  il
termine  di  cui  sopra  (a  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio  postale  accettante),  ovvero  con  posta   elettronica
certificata  personale,  entro  il  medesimo  termine,  al   seguente
indirizzo: mailto:ufficiosegreteriaCPGT@pcefinanze.it. 
                               Art. 3 
 
 
                         Cause di esclusione 
 
 
    a) Non si terra' conto delle domande-dichiarazioni sostitutive di
certificazione prive di sottoscrizione e/o di autentica,  nonche'  di
quelle prodotte oltre il termine fissato all'art.  2,  lettera  h)  e
lettera i) del presente bando. 
    b) Non si terra' conto delle domande-dichiarazioni sostitutive di
certificazione prodotte dai candidati che, alla scadenza  della  data
di  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   al   presente
interpello, abbiano superato il limite di eta' previsto dall'art.  7,
lettera d), del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  545.  Tale
esclusione e' motivata sia dalla esplicita norma  citata,  sia  dalla
concreta  constatazione  che  la   permanenza   del   Giudice   nella
Commissione  tributaria  per  un  periodo  inferiore  ai   due   anni
recherebbe   pregiudizio    al    buon    andamento    dell'attivita'
giurisdizionale  ed  amministrativa,  oltreche'   al   principio   di
economicita' e di efficienza. 
    c) Sara' escluso  dalla  graduatoria  di  Commissione  tributaria
regionale il candidato che, in qualita' di giudice in servizio in una
Commissione  tributaria  provinciale  avra'  chiesto  di  partecipare
all'interpello per le Commissioni tributarie regionali, e viceversa. 
                               Art. 4 
 
 
                      Adempimenti dei vincitori 
 
 
    a) Il richiedente collocato utilmente in graduatoria in una delle
Commissioni  da  lui  stesso  prescelte  ed  indicate  in  ordine  di
preferenza,  non  concorrera'  alla  valutazione  per  gli  incarichi
indicati in subordine. 
    b) L'interessato dovra' comunicare l'accettazione o  la  rinuncia
all'incarico per il quale e' risultato  vincitore  entro  il  termine
perentorio di cinque giorni dalla data di  ricezione  della  relativa
comunicazione, che gli sara' inviata per PEC,  fax  o  e-mail.  Oltre
tale termine, la sede di giudice occupata dal vincitore che non abbia
rinunciato nei termini sara' considerata vacante e sara'  oggetto  di
successivo concorso mediante interpello. 
                               Art. 5 
 
 
                      Pubblicazione graduatorie 
 
 
    Ogni graduatoria sara' pubblicata presso gli uffici di segreteria
della  Commissione  tributaria  interessata  e  presso  l'ufficio  di
Segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. 
    Le     graduatorie     saranno      pubblicate      sul      sito
«http://www.giustizia-tributaria.it/», sezione "Concorsi". 
    Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia  tributaria,  e
saranno trattati  esclusivamente  per  le  finalita'  concorsuali  e,
successivamente, solo per  le  finalita'  inerenti  la  gestione  del
rapporto di servizio dei vincitori. 
    L'accesso agli atti verra' consentito, a  richiesta,  al  termine
delle operazioni concorsuali. 
    Titolare del trattamento dati e' il Presidente del  Consiglio  di
Presidenza della giustizia tributaria. 
      Roma, 4 giugno 2013 
 
                                      Il Presidente: Santamaria Amato