Concorso per 200 allievi corsi (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 200
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 24 del 26-03-2013
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Concorso (Scad. 26 aprile 2013) Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzat ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 26-03-2013
Data Scadenza bando 26-04-2013
Condividi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso (Scad. 26 aprile 2013)

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, delle vittime del dovere e dei loro superstiti, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.

 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante  Norme  a  favore
delle vittime del  terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata  e
successive modificazioni; 
    Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante Nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; 
    Visto, in particolare, l'art. 4, della citata legge  n.  407  del
1998, come modificato dall'art. 82, commi 1 e 9,  lettera  b),  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 3,  del  decreto-legge  4
febbraio 2003, n.13,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  2
aprile 2003, n. 56, che prevede, per l'istituzione di borse di studio
a  favore  delle  vittime  del  terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata, nonche' dei loro superstiti e delle vittime del dovere e
dei loro superstiti, un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni
annue a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998; 
    Visto, altresi', l'art. 5, della citata legge n.  407  del  1998,
secondo cui con uno o piu'  regolamenti  sono  dettate  le  norme  di
attuazione della medesima legge; 
    Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    Vista la legge 3 agosto 2004, n.  206,  recante  nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006, n. 243, recante Regolamento concernente termini e modalita'  di
corresponsione delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed  ai
soggetti  equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione   dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della  criminalita'  e
del terrorismo, a norma  dell'art.  1,  comma  565,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  2009,
n. 58, recante  Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  2001   per
l'assegnazione delle borse di studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle  vittime  del
dovere, nonche' dei loro superstiti, emanato in attuazione del citato
art. 5, della legge  n.  407  del  1998,  nell'ambito  del  quale  e'
individuato il numero e l'importo delle borse di studio da  assegnare
sulla base dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge
n. 407 del 1998; 
    Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 del citato decreto  del
Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  provvede  a  bandire  i  concorsi  per
l'assegnazione delle borse di studio e che  le  relative  graduatorie
sono  approvate  da  un'apposita  Commissione  istituita  presso   la
medesima Presidenza del Consiglio; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice
dell'ordinamento militare e in particolare l'art. 1837, comma 1,  che
dispone che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare trovano  applicazione  le
disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai
figli delle medesime, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della  legge
23 novembre 1998, n. 407, e l'art. 1904,  secondo  cui  al  personale
militare  spettano  le  provvidenze  in  favore  delle  vittime   del
terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle  seguenti
disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b)  legge  20  ottobre
1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d)  legge  3  agosto
2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207; 
    Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita'  e
finanza pubblica) e, in particolare, gli articoli 21, commi 5, 7 e 8,
e  23,  concernenti  il  bilancio  di  previsione  dello  Stato,  con
particolare riguardo alla disciplina delle spese rimodulabili; 
    Visto l'art. 1, comma 13, della legge 13 dicembre  2010,  n.  220
(legge di stabilita' per l'anno 2011),  per  effetto  del  quale,  in
attuazione delle previsioni di cui alla citata legge n.196 del  2009,
lo  stanziamento  previsto  per  l'anno  finanziario  2010  pari   ad
€ 1.032.914, a valere sul capitolo 1498 dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'universita', e'  stato
rideterminato, per l'esercizio finanziario 2011, in  €  448.990,00  e
per l'esercizio finanziario 2012 in € 483.339,00; 
    Visto l'art. 14, comma 2-sexies  del  decreto-legge  29  dicembre
2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio  2012,  n.  14  che  ha
autorizzato la spesa aggiuntiva di 301.483,00 euro per  l'anno  2012,
per l'assegnazione di borse di studio in  favore  delle  vittime  del
terrorismo e della criminalita' organizzata,  nonche'  delle  vittime
del dovere e dei figli e orfani delle vittime; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  30
ottobre  2012  che  dispone  la  riduzione  lineare  delle  dotazioni
finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito  delle  spese
rimodulabili di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), della legge  n.
196 del 2009, delle missioni di spesa  di  ciascun  Ministero  ed  in
particolare per  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  ove  la  riduzione  ammonta,  per  l'anno  2013,  ad
€ 20.159.077,00 come indicato nella  tabella  che  costituisce  parte
integrante del decreto stesso; 
    Visto l'art. 5  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito con  legge  22  dicembre  2011  n.  214,  come  modificato
dall'art. 23, comma 12-bis del decreto legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito  con  legge   7   agosto   2012,   n.   135,   concernente
l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e
benefici assistenziali; 
    Vista la nota del Dipartimento  per  l'istruzione  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  in  data   18
dicembre 2012, prot. n.  2994,  con  cui  e'  stata  comunicata  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   la   consistenza   dello
stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2013  sul  capitolo
1498 dello stato di previsione del  Ministero  dell'istruzione  della
ricerca e dell'Universita', pari ad € 500.623,00; 
    Preso atto della  insufficienza  delle  risorse  disponibili  sul
pertinente  capitolo  di  bilancio  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'universita' per l'anno
2013, per la copertura delle borse di studio secondo il numero e  gli
importi previsti dal citato decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 58 del 2009; 
    Vista la nota della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per il coordinamento amministrativo in data 25  febbraio
2013, n. 3912  P-4.8.1.9.1,  con  la  quale  e'  stato  richiesto  al
competente Dipartimento per gli affari  giuridici  e  legislativi  di
questa Presidenza del Consiglio un parere in ordine alla possibilita'
di assegnare le borse di studio nei limiti dello stanziamento di  cui
al pertinente capitolo  di  bilancio  del  Ministero  dell'istruzione
della  ricerca  e  dell'universita',  tenuto  conto  dell'intervenuta
riduzione ad opera della legislazione vigente; 
    Visto il parere reso dal sopra citato Dipartimento  con  nota  in
data 5 marzo 2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l'art. 2 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n.  58  del  2009  che
prevede il numero e l'importo delle borse di studio da  assegnare  va
interpretato  alla  luce  dell'art.  81  della   Costituzione   della
Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve  disporre  di
adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la  riduzione
dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di  previsione
del  Ministero  dell'istruzione  della  ricerca  e   dell'Universita'
determina la necessita' di ridurre proporzionalmente l'importo  delle
borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare
tutelando in tal modo la platea dei destinatari; 
    Vista la legge del 24 dicembre 2012 n. 228, (legge di  stabilita'
2013) recante disposizioni per la formazione del Bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229 (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per il
triennio 2013/2015), ed in particolare l'art.  7,  recante  stato  di
previsione del Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e  della
ricerca e disposizioni relative; 
    Considerato che la  riduzione  dello  stanziamento  previsto  per
l'esercizio  finanziario  2013  sul  capitolo  1498  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca determina la necessita' di riduzione delle borse di studio in
rapporto alle risorse finanziarie disponibili, la cui consistenza  e'
pari ad € 500.623,00; 
    Considerata  l'opportunita',  alla  luce  del  succitato   parere
espresso dal Dipartimento per gli affari giuridici e  legislativi  di
questa Presidenza del Consiglio, di procedere alla definizione di  un
bando che tenga conto della riduzione  dell'importo  delle  borse  di
studio in proporzione  alla  riduzione  dello  stanziamento  previsto
dalla legge, lasciando invariato il numero delle borse di  studio  da
assegnare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica
5 maggio 2009, n. 58, in  quanto  in  tal  modo  non  si  determinano
disuguaglianze tra i beneficiari; 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione
di borse di studio in favore delle vittime  del  terrorismo  e  della
criminalita' organizzata, di cui all'art. 4 della legge  23  novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere  e
dei loro superstiti di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre  2000,
n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti dei corsi
di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non,  agli
studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di  specializzazione,  con
esclusione di quelle retribuite. 
    2. Per l'anno scolastico 2011/2012 sono da assegnare  nei  limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo  di  bilancio  dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca: 
      a) centocinquanta borse di studio dell'importo  di  1.564  euro
ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; 
      b)  cinquanta  borse  di  studio  dell'importo  di  1.564  euro
ciascuna, destinate agli studenti delle  scuole  di  specializzazione
per le quali non e' prevista alcuna retribuzione. 
    3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di  studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, e'  riservata  ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni. 
    4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al  comma  2,
lettere a) e  b)  possono  essere  proporzionalmente  aumentati,  nel
rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58 ove, per carenza di aspiranti e/o  di
idonei all'esito delle graduatorie di cui  all'art.  4  del  presente
bando,  risultino   disponibilita'   ulteriori,   nell'ambito   dello
stanziamento di cui al pertinente capitolo dello stato di  previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e
fino a concorrenza dello stanziamento medesimo. 
                               Art. 2 
 
 
    1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 2 sono gli studenti che: 
      a) abbiano superato, al momento della  scadenza  del  bando  di
concorso, almeno due esami i cui crediti  formativi  complessivi  non
siano inferiori a  20  ovvero  conseguano  la  laurea  o  il  diploma
accademico entro l'anno accademico successivo  a  quello  dell'ultimo
esame sostenuto; 
      b)   non   siano   gia'   in    possesso    di    una    laurea
specialistica/magistrale o diploma  accademico  di  secondo  livello,
fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi
di livello superiore; 
      c) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 
    2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non
e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1,  comma
3. 
    3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione  al  suddetto
concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al  momento  della
scadenza del termine per la presentazione della domanda. 
                               Art. 3 
 
 
    1. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio,  redatte
in  carta  semplice  secondo  l'allegato   modello,   devono   essere
presentate alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  Dipartimento
per  il  Coordinamento  Amministrativo  Ufficio  Accettazione/Palazzo
Chigi - via dell'Impresa n. 91 00187 Roma. 
    2. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio  relative
all'anno accademico 2011/2012, devono  essere  presentate  o  spedite
entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale;  la  data  di  presentazione
sara' quella risultante dal timbro apposto  dall'ufficio  postale  di
partenza. 
    3.  Le  domande  per  l'assegnazione  delle   borse   di   studio
sottoscritte dal richiedente - o qualora incapace, dall'esercente  la
potesta' di genitori o dal tutore -  con  allegata  fotocopia  di  un
valido documento di identita',  dovranno  essere  accompagnate  dalle
dichiarazioni di seguito indicate: 
      specifica dell'evento lesivo, luogo, data e  breve  descrizione
del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che  ha  emanato
il decreto di riconoscimento di vittima; 
      attestazione, per lo studente, della qualita'  di  vittima,  di
orfano o di figlio di vittima del  terrorismo  o  della  criminalita'
organizzata ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; 
      indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami
sostenuti e superati dell'ammontare dei crediti  conseguiti  riferiti
all'anno accademico per il  quale  viene  inoltrata  domanda  con  la
specificazione della denominazione e indirizzo dell'ateneo; 
      indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile,
ai sensi del precedente art. 1, comma 3; 
      dichiarazione con cui  il  richiedente  confermi  di  essere  a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa  di  studio,  la
veridicita'  di  quanto  dichiarato  verra'  verificata  secondo   le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art.  1,  comma  344,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 34, comma 1, lettera  a),
della legge 4 novembre 2010, n. 183  e  da  ultimo  dall'art.  5  del
decreto legge 6 dicembre  2001,  n.  201,  convertito  con  legge  22
dicembre 2011, n. 214; 
      dichiarazione sostitutiva  semplificata  del  richiedente  -  a
norma dell'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello  conforme
all'allegato al bando, attestante il reddito  complessivo  netto  del
nucleo  familiare  risultante   dalle   dichiarazioni   dei   redditi
presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente
all'anno di presentazione della domanda,  o  dall'ultimo  certificato
sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti  previdenziali.
A tale reddito va sommato il reddito delle attivita' finanziarie  del
nucleo familiare medesimo. 
                               Art. 4 
 
 
    1. La Commissione di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  5  maggio  2009,  n.  58,  in  base  alle  domande
pervenute, redige la graduatoria attribuendo  i  punteggi  secondo  i
seguenti criteri: 
      a) per la gravita' del danno da 5 a 10 punti; 
      b) per il reddito da  3  a  5  punti,  in  misura  inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso; 
      c) per il merito universitario da 1  a  3  punti,  in  caso  di
parita' risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore. 
    2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo  le  classi
di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e  b)  e
distinte  graduatorie  per  ciascuna  delle  tipologie  riservate  ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 3. 
    3. La Commissione invia  le  graduatorie,  entro  90  giorni  dal
ricevimento delle domande, al Segretario  Generale  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l'approvazione. 
    4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni, dalla data
di  scadenza  del  termine  ultimo  di  presentazione  della  domanda
prevista dal presente bando. 
 
      Roma, 13 marzo 2013 
 
                                       Il segretario generale: Strano