Concorso per 37 ufficiali in servizio permanente (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 37
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 23 del 22-03-2013
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 22 aprile 2013) Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di venti Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale de ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 22-03-2013
Data Scadenza bando 22-04-2013
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso (Scad. 22 aprile 2013)

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di venti Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, di sette Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio Navale, di quattro Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Militare Marittimo e di sei Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di  decisione  e  di   controllo   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 7 dicembre  1998,  concernente
la definizione delle corrispondenze tra  Corpi,  ruoli,  categorie  e
specialita'  ai  fini  della  partecipazione   degli   Ufficiali   di
complemento e del personale  appartenente  al  ruolo  Marescialli  ai
concorsi per la nomina a Ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli
speciali della Marina militare; 
    Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, modificato  con
decreti interdirigenziali 2 maggio 2002 e 5 luglio 2010, concernente,
fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina a Ufficiale in servizio permanente dei  ruoli  speciali  della
Marina Militare e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  Dirigenti  di   Uffici   Dirigenziali
Generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare, e successive  modifiche  e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2013); 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010 impartita dalla Direzione Generale  della  Sanita'  Militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Considerato  che  non  si  ritiene   opportuno   procedere   allo
scorrimento delle graduatorie  di  precedenti  analoghi  concorsi  in
quanto,  in   relazione   alle   peculiari   esigenze   operative   e
organizzative dell'Amministrazione della Difesa, il reclutamento  del
personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti
di efficienza e di idoneita' psicofisica e attitudinale; 
    Considerato che,  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti
applicativi  previsti  dal  decreto   legislativo   7   marzo   2005,
precedentemente  citato,  appare  necessario  improntare  l'attivita'
della Direzione Generale per il Personale  Militare  ai  principi  di
carattere generale dettati  dal  citato  codice  dell'amministrazione
digitale; 
    Ravvisata la necessita' di  indire  per  il  2013  concorsi,  per
titoli ed esami,  per  la  nomina  di  complessivi  37  (trentasette)
Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali  dei  vari  Corpi
della Marina Militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
2012, concernente  la  nomina  dell'Ammiraglio  Ispettore  Capo  (CP)
Pierluigi CACIOPPO a Comandante Generale del Corpo delle  Capitanerie
di Porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina  a  Direttore  Generale  per  il  Personale
Militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami: 
      a) concorso per il reclutamento  di  20  (venti)  Ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di  Stato  Maggiore,
con riserva di 1 (uno)  posto  a  favore  del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e  delle  Forze
di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di 10  (dieci)  posti  a  favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
Marescialli; 
      b) concorso per il  reclutamento  di  7  (sette)  Ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo  del  Genio  Navale,
con riserva di 1 (uno)  posto  a  favore  del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e  delle  Forze
di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di  3  (tre)  posti  a  favore  degli  appartenenti  al   ruolo   dei
Marescialli; 
      c) concorso per il reclutamento di  4  (quattro)  Ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale  del  Corpo  di  Commissariato
Militare Marittimo, con riserva di l (uno) posto a favore del coniuge
e dei figli superstiti ovvero dei parenti  in  linea  collaterale  di
secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e
delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e
con riserva di 2 (due) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
Marescialli; 
      d) concorso  per  il  reclutamento  di  6  (sei)  Ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di
Porto, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e  delle  Forze
di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di  3  (tre)  posti  a  favore  degli  appartenenti  al   ruolo   dei
Marescialli. 
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i  posti
riservati  eventualmente   non   ricoperti   per   insufficienza   di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre  categorie  di
concorrenti di cui al  successivo  art.  2,  secondo  l'ordine  della
relativa graduatoria di merito. 
    3. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i
vincitori saranno nominati Guardiamarina  in  servizio  permanente  a
eccezione di quelli provenienti dalla categoria  degli  Ufficiali  in
Ferma Prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera  b)  e
degli Ufficiali inferiori delle Forze  di  Completamento  di  cui  al
successivo art. 2, comma 1,  lettera  c)  i  quali  saranno  nominati
Ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado  rivestito  alla  data  di  scadenza   del   termine   per   la
presentazione delle domande e iscritti in ruolo - al superamento  del
corso applicativo di cui al successivo art. 16 -  dopo  l'ultimo  dei
pari grado dello stesso ruolo. 
    Resta   impregiudicata   per   l'Amministrazione   la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai
concorsi o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In ogni caso
la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª serie speciale. 
    4. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5. La Direzione Generale per il  Personale  Militare  si  riserva
altresi' la  facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei  siti
internet www.difesa.it/concorsi, www.marina.difesa.it, definendone le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti, per tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono  partecipare
concorrenti  di  entrambi  i  sessi  appartenenti  alle   sottonotate
categorie: 
      a) per il Corpo di appartenenza, gli Ufficiali  di  Complemento
della Marina Militare in congedo che hanno completato senza  demerito
la ferma biennale di cui all'art. 1005  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66.  Tali  Ufficiali  non  devono  aver  riportato  un
giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore; 
      b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, gli Ufficiali in  Ferma  Prefissata  che,  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato  nel
successivo art. 4, abbiano completato un anno  di  servizio  in  tale
posizione, compreso il periodo di formazione; 
      c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, gli Ufficiali  inferiori  di  Complemento  facenti  parte
delle  Forze  di  Completamento,  per  essere  stati  richiamati  per
esigenze conciate con le missioni internazionali ovvero impegnati  in
attivita' addestrative operative  e  logistiche  sia  sul  territorio
nazionale sia all'estero. 
    Non rientrano, pertanto,  in  tale  categoria  gli  Ufficiali  di
Complemento che siano stati richiamati, a mente  dell'art.  1255  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   per   addestramento
finalizzato all'avanzamento nel congedo; 
      d) i Sottufficiali appartenenti al ruolo dei Marescialli  della
Marina Militare appartenenti alla categoria e  alla  specialita'  che
consentono  la  partecipazione  ai  rispettivi   concorsi   riportate
nell'allegato  A  (che  costituisce  parte  integrante  del  presente
bando). 
    Detto personale deve aver  svolto,  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel
ruolo di appartenenza se reclutato ai sensi dell'art. 679,  comma  1,
lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  ovvero  aver
svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza  se  reclutato  ai
sensi dell'art.  679,  comma  1,  lettera  b)  del  predetto  decreto
legislativo. 
    Detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un  anno
le mansioni previste per la  categoria  di  appartenenza,  riportando
qualifiche non inferiori a «nella media», e  non  aver  riportato  un
giudizio  di   inidoneita'   all'avanzamento   al   grado   superiore
nell'ultimo anno; 
      e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 i Sottufficiali appartenenti al ruolo dei  Sergenti  della
Marina Militare che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di  partecipazione,  abbiano  almeno  tre
anni di permanenza in detto ruolo; 
      f) per il Corpo di  appartenenza,  i  frequentatori  dei  corsi
normali dell'Accademia Navale che non abbiano completato il secondo o
il terzo  anno  del  previsto  ciclo  formativo,  purche'  idonei  in
attitudine militare; 
      g) gli idonei non  vincitori  di  precedenti  concorsi  per  la
nomina a Sottotenente di Vascello in servizio  permanente  dei  ruoli
normali corrispondenti a quelli speciali per i quali sono  indetti  i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma l che,  se  in  servizio,
non hanno riportato un giudizio  di  inidoneita'  all'avanzamento  al
grado superiore nell'ultimo anno. 
    2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1,  i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 4, dovranno: 
      a) essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      b) non aver superato il giorno di compimento del: 
        1) quarantesimo anno di eta', se appartenenti alle  categorie
di cui al precedente comma 1, lettere b) e c); 
        2) trentaquattresimo  anno  di  eta',  se  appartenenti  alle
categorie di cui al precedente comma 1, lettere a), d) ed e); 
        3) trentaduesimo anno di eta' se appartenenti alle  categorie
di cui al precedente comma 1, lettere f) e g). Non si  applicano  gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi  per
i pubblici impieghi; 
      c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  che  consenta  l'iscrizione  ai
corsi  universitari,  ovvero  di  un  titolo  di  studio  di   durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto  per  l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11  dicembre  1969,  n.
910 e successive modificazioni e integrazioni. 
    Coloro che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di  studio
previsto in Italia, rilasciata da un ufficio scolastico regionale  di
loro scelta; 
      d) godere dei diritti civili e politici; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o
di Polizia, per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      f) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
Ogni variazione della posizione giudiziaria che  intervenga  fino  al
conseguimento della nomina ad Ufficiale in servizio  permanente  deve
essere segnalata con  immediatezza  con  le  modalita'  indicate  nel
successivo art. 5, comma 3; 
      g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) avere tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi,  possono  partecipare  ad  uno  solo  dei
concorsi  di  cui  al   precedente   art.   1,   comma   1   dovranno
necessariamente indicare il concorso (uno solo)  al  quale  intendono
partecipare. 
    4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati: 
      a) al possesso della idoneita' psico-fisica e  attitudinale  al
servizio incondizionato quale Ufficiale in  servizio  permanente  dei
ruoli speciali della Marina Militare, da accertarsi con le  modalita'
prescritte dai successivi artt. 12, 13 e 14.  Il  riconoscimento  del
possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data  di
approvazione delle graduatorie di merito di cui  al  successivo  art.
15. 
      b) al possesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 del requisito della condotta e
delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai  concorsi  nella
magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla
vigente normativa; 
      c)  per  il   personale   appartenente   alla   categoria   dei
Marescialli, all'aver maturato almeno cinque anni di  anzianita'  nel
ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art.  679,  comma  1,
lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero  avere
almeno tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza  se  reclutato
ai sensi dell'art. 679, comma 1,  lettera  b)  del  predetto  decreto
legislativo. 
    5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  ai  concorsi.  Gli
stessi, a eccezione di quello di cui al precedente comma  2,  lettera
b), dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della  nomina
a Ufficiale in servizio permanente e per tutta la  durata  del  corso
applicativo. 
                               Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i  costi  e  i  tempi
delle procedure concorsuali, le procedure di concorso di cui all'art.
1 del presente bando saranno gestite tramite il portale dei  concorsi
on-line del Ministero  della  Difesa  (da  ora  in  poi  portale  dei
concorsi), raggiungibile attraverso il sito  Internet  www.difesa.it,
area  siti  di  interesse,  link  concorsi  on-line  Difesa,   ovvero
attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Attraverso tale portale i concorrenti potranno  presentare  la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita'  indicate  nel
successivo art. 5, le ulteriori comunicazioni inviate dalla Direzione
Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) o da Ente dalla  stessa
delegato alla gestione del concorso. 
    3. Per poter accedere al portale i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo sul portale medesimo. 
    4. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
accreditamento con una delle seguenti modalita': 
      a. fornendo un indirizzo di posta elettronica,  una  utenza  di
telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente  e  gli
estremi di un documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; 
      b.  mediante  carta  d'identita'   elettronica   (CIE),   carta
nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento  elettronica
rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del  Presidente
della Repubblica 28 luglio  1967,  n.  851)  ai  sensi  del  comma  8
dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
      c. mediante  smart  card  e  credenziali  della  propria  firma
digitale. 
    Le  informazioni  necessarie  a  guidare  i   concorrenti   nella
procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel
corso della stessa. 
    5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali  credenziali  i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda,  a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di  volta  in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di tali credenziali di accesso, i  concorrenti  potranno  seguire  la
procedura di recupero delle stesse attivabile dalla  pagina  iniziale
del portale dei concorsi. 
                               Art. 4 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione ai concorsi, il  cui  modello  e'
pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra'  essere  compilata
necessariamente on-line e inviata entro il termine perentorio  di  30
(trenta) giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
    2. Per  poter  partecipare  al  concorso,  i  candidati  dovranno
accedere al proprio profilo sul portale dei  concorsi,  scegliere  il
concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare  on-line  la
domanda di partecipazione. 
    3. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata  in  un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile  effettuare  lo  scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata. 
    I   concorrenti,   prima   dell'inoltro    della    domanda    di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini  (file  in
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni  allegato)
dei documenti/autocertificazioni che intendono  allegare/da  allegare
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione  dei  titoli
di  cui   al   successivo   art.   10,   ovvero   quelle   attestanti
l'equiparazione del titolo di studio posseduto a quello richiesto per
la partecipazione al concorso. Sara' cura del candidato  assegnare  a
tali files il nome corrispondente al  certificato/attestazione  nello
stesso   contenute    (ad    es.:    master.pdf,    equipollenza.pdf,
corso_perfezionamento.pdf, ecc.). 
    4.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle  domande  on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo.  Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione  della  stessa,  i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione  con  messaggio  di  posta  elettronica  della  sua
corretta  acquisizione.  Tale  messaggio,  valido  come  ricevuta  di
presentazione della domanda, dovra' essere conservato dai concorrenti
che dovranno essere in grado di  esibirlo,  all'occorrenza,  all'atto
della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'invio  della
domanda, i concorrenti  potranno  anche  scaricare  una  copia  della
stessa. 
    Con l'invio della domanda  tramite  il  portale  si  conclude  la
procedura  di  presentazione  della  stessa  e  i  dati   sui   quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei  requisiti
di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al possesso di
titoli  di  merito  e/o  preferenziali,  si  intenderanno  acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle  stesse  potranno
essere  inviate  dai  concorrenti  con  le  modalita'  indicate   nel
successivo art. 5. 
    5. Domande di partecipazione inoltrate in via telematica conforme
a quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n.  82,  saranno  valutate   da   PERSOMIL   ai   fini   della   loro
ammissibilita'. Domande di  partecipazione  inoltrate  con  qualsiasi
altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che il  candidato
abbia  effettuato  la  procedura  di  registrazione  al  portale  dei
concorsi non saranno prese  in  considerazione  e  il  candidato  non
verra' ammesso alla procedura concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
di acquisizione delle domande on-line, che  venga  a  verificarsi  in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato  di  un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema  stesso.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale  dei  concorsi  on-line
del Ministero della Difesa, secondo quanto  previsto  dal  successivo
art. 5. In tal caso, resta comunque invariata,  all'iniziale  termine
di scadenza per la presentazione delle domande di cui  al  precedente
comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2 del presente bando. 
    7. Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  centrale  per  la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,
PERSOMIL provvedera' a informare i candidati  con  avviso  pubblicato
sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni  adottate  al
riguardo. 
    8.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. 
    9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel  precedente  comma  4,  il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il  proprio  profilo  nel  portale  dei  concorsi,  il
concorrente  puo'  anche  accedere   alla   sezione   relativa   alle
comunicazioni. Tale  sezione  sara'  suddivisa  in  un'area  pubblica
relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  collettivo  (avvisi  di
modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle  prove
scritte,     calendari     di     svolgimento     delle     selezioni
fisio-psico-attitudinali, delle prove  di  efficienza  fisica,  delle
prove orali, ecc.),  e  un'area  privata  nella  quale  saranno  rese
disponibili le  comunicazioni  di  carattere  personale  relative  al
medesimo.  Della  presenza  di  tali  comunicazioni   i   concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con  sms.  Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. 
    Per ragioni  di  carattere  organizzativo,  le  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata
dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con   lettera
raccomandata o  telegramma  ovvero  con  qualsiasi  altro  mezzo  che
garantisca contezza della data di ricezione da parte del candidato. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei  concorsi,
saranno  anche   pubblicate   nei   siti   www.persomil.difesa.it   e
www.marina.difesa.it. 
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative   delle   situazioni   dichiarate   nella   domanda   di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori  comunicazioni,  mediante
messaggi di posta elettronica (PE) o  posta  elettronica  certificata
(PEC) rispettivamente agli indirizzi:  persomil@persomil.difesa.it  e
persomil@postacert.difesa.it,  indicando   il   concorso   al   quale
partecipano. A tali messaggi dovra' comunque  essere  allegata  copia
per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)
di un valido documento di identita' rilasciato da  un'Amministrazione
dello Stato. 
    4.   L'Amministrazione   della   Difesa   non    assume    alcuna
responsabilita'  circa  eventuali  possibili  disguidi  derivanti  da
errate, mancate o tardive comunicazioni di variazioni  dell'indirizzo
di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e
mobile da parte dei candidati. 
                               Art. 6 
 
                     Incombenze dei Reparti/Enti 
 
    1. All'atto dell'invio della domanda di  partecipazione,  qualora
il  concorrente  abbia  correttamente  indicato  nella   domanda   di
partecipazione l'indirizzo di  posta  elettronica  istituzionale  (no
posta   elettronica   certificata)   del   Comando/Reparto/Ente    di
appartenenza (tali indirizzi,  se  non  conosciuti,  potranno  essere
acquisiti anche consultando i  siti  istituzionali  di  Forza  Armata
ovvero  il  sito  www.indicepa.gov.it),  il  sistema  provvedera'  ad
informare i suddetti Comandi/Reparti/Enti dell'avvenuta presentazione
della domanda di  partecipazione  ad  uno  dei  concorsi  di  cui  al
precedente art.  1,  comma  1,  da  parte  del  personale  alla  loro
dipendenze. 
    2. I comandi di cui al precedente comma 1 dovranno provvedere a: 
      a) per i concorrenti della Marina Militare: 
        1)   compilare,   se   in   servizio,   apposito    documento
caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine per
la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione,  redatto   per
«partecipazione al concorso ruoli speciali della  Marina  Militare  -
anno 2013» (in calce al quale l'interessato dovra' apporre  la  firma
per presa visione); 
        2) trasmettere,  entro  il  ventesimo  giorno  successivo  al
termine  di  scadenza  per  la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione   ai   concorsi,   l'originale   di   tale   documento
caratteristico al Ministero della Difesa - Direzione Generale per  il
Personale Militare - V Reparto - 12ª Divisione Documentazione  Marina
Militare - viale dell'Esercito n. 180/186 -  00143  Roma  Laurentino,
tenendo  informata  la  1ª  Divisione  Reclutamento  Ufficiali  -  2ª
Sezione; 
    b) per i concorrenti dell'Esercito, dell'Aeronautica  Militare  e
dell'Arma dei Carabinieri: 
    a) se in servizio: 
    compilare apposito documento caratteristico numerato, chiuso alla
data di scadenza del termine per la presentazione  delle  domande  di
partecipazione,  redatto  per  «partecipazione  al   concorso   ruoli
speciali della Marina Militare  -  anno  2013»  (in  calce  al  quale
l'interessato dovra' apporre la sua firma per presa visione); 
    predisporre la copia immagine (file in formato  PDF)  salvata  si
idoneo supporto informatico non riscrivibile (CD/DVD), uno  per  ogni
concorrente alle proprie dipendenze della seguente documentazione: 
    lo stato di servizio o foglio matricolare; 
    attestazione e dichiarazione di completezza; 
    libretto personale o della cartella personale. 
    La stessa, unitamente ad apposita lettera di  trasmissione  sulla
quale  dovra'  essere   rilasciate   dichiarazione   di   conformita'
all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile  in  All.  B  che  costituisce  parte
integrante al presente decreto) sara' consegnata al  concorrente  che
provvedera'  a  consegnarla  al  Centro  di  Selezione  della  Marina
Militare prima della prova scritta di  cultura  generale  di  cui  al
successivo art. 7. 
    Ove particolari esigenze di  carattere  organizzativo  rendessero
impossibile la produzione di  tale  copia  per  immagine,  i  Comandi
dovranno far pervenire al suddetto Centro, con le medesime modalita',
copia conforme della suddetta documentazione; 
    b) se  in  congedo  dell'Esercito,  dell'Aeronautica  Militare  e
dell'Arma dei Carabinieri predisporre la copia immagine (file formato
PDF)  salvata  su  idoneo   supporto   informatico   (CD/DVD)   della
documentazione di cui al seconda alinea delle precedente  lettera  a)
da trasmettere a Ministero della Difesa - Direzione Generale  per  il
Personale Militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento  Ufficiali
-  2ª  Sezione  -  viale  dell'Esercito  n.  180/186  -  00143   Roma
Laurentino, non oltre il trentesimo giorno successivo al  termine  di
scadenza per la presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso.  Ove  particolari  esigenze  di   carattere   organizzativo
rendessero impossibile la produzione di tale copia  per  immagine,  i
Comandi dovranno far  pervenire  alla  suddetta  Direzione  Generale,
entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del  termine  per
la  presentazione  delle  domande,  copia  conforme  della   suddetta
documentazione. 
                               Art. 7 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
    1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: 
      a) due prove scritte (una di cultura generale e una di  cultura
tecnico-professionale); 
      b) valutazione dei titoli di merito; 
      c) prova orale; 
      d) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
      e) accertamenti psico-fisici; 
      f) accertamenti attitudinali; 
      g) prove di efficienza fisica. 
    Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti  dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di  fotografia  e  in  corso  di   validita',   rilasciato   da   una
Amministrazione dello Stato. 
    2. All'atto dell'approvazione della  graduatoria  di  merito  del
concorso       cui       partecipano       con       il       decreto
dirigenziale/interdirigenziale di cui al successivo art. 15  comma  5
(presumibilmente entro il mese di settembre 2013) tutti i concorrenti
- compresi quelli di sesso femminile per i quali la  positivita'  del
test di gravidanza abbia  comportato,  ai  sensi  dell'art.  580  del
decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  un
temporaneo      impedimento      all'accertamento      dell'idoneita'
psico-fisica-dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e  in
tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma l . 
                               Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) le commissioni esaminatrici per le prove scritte  e  per  le
prove orali, per la  valutazione  dei  titoli  di  merito  e  per  la
formazione della graduatoria di merito, una per ciascun Colpo; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica  per
tutti i Corpi; 
      c) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica  per
tutti i Corpi; 
      d) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica  per
tutti i Corpi. 
    2. Le commissioni esaminatrici di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) saranno composte da: 
      a) un Ufficiale di grado non  inferiore  a  Contrammiraglio  in
servizio, presidente; 
      b) due Ufficiali in servizio, di grado non inferiore a Capitano
di Fregata, di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo  per  il
quale viene indetto il concorso, membri; 
      c) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      d) un Sottufficiale con il grado di Primo Maresciallo ovvero un
dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla  terza
area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado
non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; 
      b) due Ufficiali del  Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo  di
grado non inferiore a Tenente di Vascello, membri; 
      c)  un  Sottufficiale   della   Marina   Militare   del   ruolo
Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta  commissione  si
avvarra' del supporto di Ufficiali medici  specialisti  della  Marina
Militare o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione per  l'accertamento  attitudinale,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore  a  Capitano
di Vascello, presidente; 
      b) due Ufficiali specialisti in  selezione  attihidinale  della
Marina Militare, membri; 
      c)  un  Sottufficiale   della   Marina   Militare   del   ruolo
Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta  commissione  si
avvarra'  del  supporto  di  Ufficiali   specialisti   in   selezione
attitudinale della Marina Militare. 
    5. La commissione per le prove di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale superiore in servizio  della  Marina  Militare,
presidente; 
      b) un Ufficiale in servizio della Marina Militare, membro; 
      c)  un  Sottufficiale   della   Marina   Militare   del   ruolo
Marescialli,  membro  e  segretario.  Detta  commissione  si   potra'
avvalere del supporto  di  Ufficiali  e/o  Sottufficiali  esperti  di
settore della Forza Armata, ovvero di esperti di settore esterni alla
Forza Armata. 
                               Art. 9 
 
                            Prove scritte 
 
    1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di  cui  al  precedente
art. 1 dovranno sostenere: 
      a) una prova scritta di cultura generale, della durata  massima
di 6 ore, consistente in  un  elaborato  su  argomenti  di  carattere
generale  e/o  attinente  alle   discipline   storiche,   sociali   e
politico-geografiche,   secondo   i   programmi   previsti   per   il
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
      b) una prova scritta di  cultura  tecnico-professionale,  della
durata massima di 6 ore, consistente in  un  elaborato  su  argomenti
previsti  dai  programmi  d'esame  riportati  nell'allegato   C   che
costituisce parte integrante del presente bando. 
    2.  Dette  prove  scritte  avranno  luogo  presso  il  Centro  di
Selezione della Marina Militare di Ancona - Via della  Marina  n.  1,
con inizio non prima delle 0830, secondo il seguente calendario: 
      a) concorso per 20  (venti)  posti  di  Ufficiali  in  servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di  Stato  Maggiore:  7  e  8
maggio 2013; 
      b) concorso per  7  (sette)  posti  di  Ufficiali  in  servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo del  Genio  Navale:  9  e  10
maggio 2013; 
      c) concorso per 4 (quattro)  posti  di  Ufficiali  in  servizio
permanente del ruolo speciale del  Corpo  di  Commissariato  Militare
Marittimo: 7 e 8 maggio 2013; 
      d)  concorso  per  6  (sei)  posti  di  Ufficiali  in  servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie  di  Porto,
nei giorni: 9 e 10 maggio 2013. 
    Eventuali modificazioni della sede e della  data  di  svolgimento
delle prove scritte saranno rese note, a partire dal 22 aprile  2013,
mediante   avviso   inserito   nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso  sara',  inoltre,
consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it. 
    I concorrenti, ai quali  non  sia  stata  comunicata  la  mancata
ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta
sede, entro le 0730 dei giorni suindicati, muniti di un documento  di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato  e  potendo  esibire,  all'occorrenza,  il  messaggio  di
avvenuta acquisizione e protocollazione della  domanda  ovvero  copia
della stessa  con  gli  estremi  di  protocollazione,  rilasciati  al
concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4  del
presente decreto. 
    Essi dovranno portare una penna a sfera a  inchiostro  indelebile
nero o blu. L'occorrente per l'espletamento della  prova  sara'  loro
fornito sul posto. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio  di  ciascuna  prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. 
    Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  delle  predette
prove saranno osservate le disposizioni degli artt. 11, 12, 13, 14  e
15, comma 1 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
    3. Saranno giudicati idonei i concorrenti che, in ciascuna  delle
prove scritte, avranno riportato una votazione non inferiore a 21/30. 
    L'esito delle prove scritte e  il  calendario  con  i  giorni  di
convocazione alle prove orali  di  cui  ai  successivo  art.  11  del
presente decreto saranno resi noti a partire dal 20 giugno 2013,  con
avviso inserito nell'area pubblica della  sezione  comunicazioni  del
portale dei concorsi. Tale avviso sara',  inoltre,  consultabile  nei
siti  www.marina.difesa.it  e  www.persomil.difesa.it.  Sara'   anche
possibile chiedere informazioni al riguardo allo Stato Maggiore della
Marina - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazzale Marina n.  4  -
00196 Roma - tel. 06.3680.4442 o Ministero della Difesa  -  Direzione
Generale per il Personale Militare- Sezione Relazioni con il Pubblico
numero 06/517051012 (mail:urp@persomil.difesa.it). 
                               Art. 10 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a) procederanno a valutare i titoli  di  merito  dei  soli
concorrenti che si siano presentati  a  entrambe  le  prove  scritte,
sempreche' detti titoli, posseduti alla data di scadenza del  termine
per la presentazione delle domande  di  partecipazione,  siano  stati
dichiarati con le modalita' indicate nel  precedente  art.  4  ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli
posseduti  dai  concorrenti  e  non  dichiarati  nella   domanda   di
partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali nella  medesima
domanda -o in dichiarazione sostitutiva  alla  stessa  allegata-  non
siano state fornite le  necessarie  informazioni,  non  costituiranno
oggetto di valutazione. La  valutazione  dei  titoli  avverra'  prima
della correzione delle prove scritte e il relativo esito  sara'  reso
noto ai concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale. 
    2. E' onere  dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate
circa  ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra  quelli  indicati   nel
successivo comma 3, lettere b) e c) del presente  articolo,  ai  fini
della  loro  corretta  valutazione   da   parte   della   commissione
esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area  relativa
alla descrizione  dei  titoli  di  merito  posseduti  fosse  ritenuta
insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e
completa,  i  concorrenti  potranno  allegare  alla   domanda   delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente decreto. 
    Per i  militari  in  servizio  o  in  congedo  la  documentazione
matricolare  e  caratteristica  verra'  acquisita  con  le  modalita'
indicate nell'art. 6. 
    3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e'  pari
a 10/30 cosi' ripartiti: 
      a)   qualita'   del   servizio   prestato   (risultante   dalla
documentazione matricolare  e  caratteristica  che  verra'  acquisita
d'ufficio): massimo punti 5/30. 
    La commissione terra' conto  delle  qualifiche  finali  riportate
nelle schede valutative (ovvero  dei  giudizi  finali  desumibili  da
eventuali  rapporti  informativi)  relative  all'ultimo  triennio  di
servizio comunque prestato. I documenti  di  valutazione  relativi  a
corsi propedeutici all'inserimento nella categoria/ruolo che consente
la  partecipazione  al  concorso  non  devono   essere   oggetto   di
valutazione. Il punteggio massimo attribuibile a  ciascuna  qualifica
finale (o al corrispondente giudizio finale) sara': 
      1) nella media: punti 0; 
      2) superiore alla media: punti 2/30; 
      3) eccellente: punti 5/30. 
    Il punteggio complessivo  sara'  calcolato  sommando  i  punteggi
parziali  ottenuti  moltiplicando  il  valore  di  ciascun  documento
valutativo come sopra indicato per il rapporto tra il periodo cui  si
riferisce  il  singolo  documento  valutativo  e  quello  totale   da
considerare (massimo tre anni). 
    Alle  dichiarazioni  di  mancata  redazione   di   documentazione
caratteristica dovra' essere attribuito un  punteggio  in  base  alla
media dei punteggi attribuiti al documento antecedente  ed  a  quello
successivo. Se la dichiarazione di mancata redazione  costituisce  il
primo o l'ultimo documento della documentazione caratteristica dovra'
essere  assimilata  rispettivamente   al   documento   successivo   o
antecedente; 
      b)  servizio  prestato  in  qualita'  di  Ufficiale  in   Ferma
Prefissata: massimo punti 1/30; 
      c) titolo di studio  posseduto  in  aggiunta  a  quello  minimo
prescritto per la partecipazione al  concorso:  massimo  punti  2/30,
cosi' ripartiti: 
        1) altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 
          fino a 42/60, ovvero fino a 70/100: punti 0; 
          da 43/60 a 48/60, ovvero da 71/100 a 80/100: punti 0,2/30; 
          da 49/60 a 54/60, ovvero da 81/100 a 90/100: punti 0,5/30; 
          da 55/60 a 60/60, ovvero da 91/100 a 100/100: punti 0,8/30; 
        2) diploma di laurea (di durata triennale): 
          fino a 91/110: punti 1/30; 
          da 92/110 a 105/110: punti 1,20/30; 
          da 106/110 a 110/110: punti 1,40/30; 
        3) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno
ritenuti  validi  anche  i  diplomi  di  laurea,  di  durata   almeno
quadriennale,   conseguiti   secondo   il   precedente   ordinamento,
sostituiti dalle lauree specialistiche/magistrali ai sensi  del  d.i.
del M.I.U.R. 9 luglio 2009): 
          fino a 91/110: punti 1,40/30; 
          da 92/110 a 105/110: punti 1,60/30; 
          da 106/110 a 110/110: punti 2/30. 
    Non formeranno oggetto di valutazione: 
      per tutti i concorrenti partecipanti  ai  concorsi  di  cui  al
presente bando, i titoli  di  cui  al  presente  articolo,  comma  3,
lettera c), numero 2) (diploma di laurea di durata triennale) il  cui
possesso sia indispensabile per conseguire uno dei titoli di  cui  al
medesimo presente articolo, comma 3, lettera c),  numero  3)  (laurea
magistrale con assorbimento del  punteggio  previsto  per  la  laurea
triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la
valutazione; 
      per i soli concorrenti di cui al precedente art.  2,  comma  1,
lettera g) - idonei  non  vincitori  in  concorsi  per  la  nomina  a
Sottotenente di  Vascello  del  corrispondente  ruolo  normale  della
Marina Militare - la laurea magistrale il cui possesso ha  consentito
loro la partecipazione a tale concorso; 
      d)  onorificenze  e  ricompense:  massimo  punti  2/30,   cosi'
ripartiti: 
        ordine militare d'Italia: 
          Cavaliere di gran croce: punti 2/30; 
          Grande Ufficiale: punti 1,75/30; 
          Commendatore: punti 1,5/30; 
          Ufficiale: punti 1,25/30; 
          cavaliere: punti I /30; 
        valor militare: 
          medaglia d'oro: punti 2/30; 
          medaglia d'argento: punti 1,5/30; 
          medaglia di bronzo: punti 1/30; 
          croce al valor militare: punti 0,5/30; 
        valore dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma  dei
Carabinieri: 
          medaglia d'oro: punti 2/30; 
          medaglia d'argento: punti 1,5/30; 
          medaglia di bronzo: punti 1/30; 
        merito dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma  dei
Carabinieri: 
          medaglia/croce d'oro: punti 2/30; 
          medaglia/croce d'argento: punti 1,5/30; 
          medaglia/croce di bronzo: punti 1/30; 
        ricompense: 
          encomio solenne: punti 1/30; 
          encomio semplice: punti 0,25/30. 
                               Art. 11 
 
                             Prova orale 
 
    1. I concorrenti risultati  idonei  alle  prove  scritte  saranno
ammessi a  sostenere  la  prova  orale  vertente,  per  ciascuno  dei
concorsi di cui al precedente art. 1, sugli  argomenti  previsti  dai
programmi riportati nell'allegato C al  presente  bando.  Tale  prova
avra' luogo presso l'Accademia Navale di Livorno -  Viale  Italia  n.
72, presumibilmente in luglio 2013. I candidati  ammessi  alla  prova
orale,   riceveranno,   prima   dello   svolgimento   della   stessa,
comunicazione ai sensi  dell'art.  5,  comma  1  del  presente  bando
contenente il  punteggio  conseguito  nelle  prove  scritte  e  nella
valutazione dei titoli. 
    2. I concorrenti che  non  si  presentano  nel  giorno  stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 
    3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15. 
    4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche'  lo  abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al  concorso,  sosterranno,
una prova orale facoltativa di lingua  straniera  (non  piu'  di  due
lingue scelte fra la francese, l'inglese, la spagnola e  la  tedesca,
della durata di 15 minuti per ciascuna lingua, che sara'  svolta  con
le seguenti modalita': 
      a) breve colloquio di carattere generale; 
      b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale; 
      c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 
    5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato  un
punteggio aggiuntivo in relazione  al  voto  conseguito  in  ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato: 
      a) fino a 20/30: 0 punti; 
      b) 21/30: 0,05 punti; 
      c) 22/30: 0,10 punti; 
      d) 23/30: 0,15 punti; 
      e) 24/30: 0,20 punti; 
      f) 25/30: 0,25 punti; 
      g) 26/30: 0,30 punti; 
      h) 27/30: 0,35 punti; 
      i) 28/30: 0,40 punti; 
      l) 29/30: 0,45 punti; 
      m) 30/30: 0,50 punti. 
    6. I concorrenti  giudicati  idonei  alla  prova  orale  saranno,
inoltre, ammessi agli accertamenti e alle prove di cui ai  successivi
artt. 12, 13 e 14. Il calendario di convocazione a tali  prove  sara'
reso noto, a partire dal 30 luglio 2013 con avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei  concorsi.  Tale
avviso sara', inoltre, consultabile nei siti  www.marina.difesa.it  e
www.persomil.difesa.it. Sara' anche possibile  chiedere  informazioni
al riguardo allo Stato Maggiore della Marina - Ufficio Relazioni  con
il Pubblico - Piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma - tel. 06.3680.4442 o
Ministero  della  Difesa  -  Direzione  Generale  per  il   Personale
Militare- Sezione  Relazioni  con  il  Pubblico  numero  06/517051012
(mail:urp@persomil.difesa.it). 
                               Art. 12 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I concorrenti che avranno  superato  le  prove  orali  saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso l'Accademia Navale  di
Livorno - presumibilmente nella prima decade del  mese  di  settembre
2013 (durata presunta giorni 4). La convocazione  nei  confronti  dei
concorrenti idonei sara' effettuata con  le  modalita'  previste  dal
precedente art. 5, comma 1. 
    Essi dovranno presentarsi alle 0700  del  giorno  indicato  nella
predetta convocazione, muniti di valido documento  di  riconoscimento
provvisto di fotografia,  rilasciato  da  una  Amministrazione  dello
Stato. Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso. 
    2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso l'Accademia
Navale, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale  o  in
copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella
di  presentazione   agli   accertamenti   sanitari,   salvo   diverse
indicazioni: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i  sei  mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici; 
      b) referto dell'analisi completa  delle  urine  con  esame  del
sedimento; 
      c) referto dell'analisi del sangue concernente: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
        markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti  HBc  e  anti
HCV; 
      d) un certificato, conforme al modello riportato  nell'allegato
D, che costituisce parte integrante del  presente  bando,  rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi  intolleranze  e  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione; 
      e) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,  attestante  l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per  HIV,
in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per  gli
accertamenti; 
      f) per i concorrenti di sesso femminile: 
        ecografia pelvica, con relativo referto; 
        referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su
sangue o urine - effettuato, in data non anteriore  a  cinque  giorni
lavorativi precedenti la visita; 
      g) certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica
di tipo B, per l'atletica leggera/nuoto, in corso  di  validita'  (il
documento dovra' avere validita' annuale con scadenza  successiva  al
30  settembre  2013),  rilasciato   da   medici   appartenenti   alla
Federazione Medico-Sportiva Italiana ovvero  da  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate, che esercitano  in  tali  ambiti  la
professione di medico specializzato in medicina dello sport. 
    3. Tutti gli  esami  strumentali  e  di  laboratorio  chiesti  ai
candidati  dovranno  essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale. In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione  anche  di
uno solo dei suddetti documenti sanitari, con l'eccezione  dell'esame
radiografico, comportera' l'esclusione dagli accertamenti sanitari  e
quindi dal concorso. 
    4. La commissione di cui al precedente art. 8, comma  1,  lettera
b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma  2  del
presente articolo,  necessari  all'effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) in caso di accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c)  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  dal   presente
articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare  procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione della graduatoria di cui al successivo  art.  15.  Se  in
occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo   impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  8,  comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata  Direzione  Generale  che,
con provvedimento motivato, escludera' la candidata dal concorso  per
l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando; 
      c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli  per
cui ricorra il caso di cui alla precedente  lettera  b),  i  seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
        1) visita cardiologica con ECG; 
        2) visita oculistica; 
        3) visita odontoiatrica; 
        4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        5) visita psichiatrica; 
        6) visita ortopedica; 
        7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di   sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali   amfetamine,
cannabinoidi,  barbiturici,  oppiacei   e   cocaina.   In   caso   di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 
        8) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        9) visita di controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
        10) visita medica  generale.  In  tale  sede  la  commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi  se,  per  la
loro  sede  o  natura,  siano  deturpanti  o   contrari   al   decoro
dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva,  le
cui     caratteristiche     sono     visualizzabili     sul      sito
www.marina.difesa.it/storia e  cultura/uniformi)  o  siano  possibile
indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare  con  visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
        11)  ogni  ulteriore   indagine   clinico-specialistica,   di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica  e  medico-legale
del concorrente. 
    Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il  concorrente
a indagini radiografiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra'  sottoscrivere,  dopo  essere  stato
edotto  dei  benefici  e  dei   rischi   connessi   all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme  al
modello riportato nell'allegato E. 
    5. Sulla scorta del vigente «Elenco delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, e delle  vigenti  direttive  applicative  emanate  dalla
Direzione Generale della Sanita' Militare, la commissione di  cui  al
precedente art. 8 comma l, lettera b) dovra'  accertare  il  possesso
dei seguenti specifici requisiti: 
      a) dati somatici:  statura  non  inferiore  a  m.  1,65  e  non
superiore a m. 1,95 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61  e
non superiore a m. 1,95 se di sesso femminile; 
      b) apparato visivo: 
        1) per il Corpo di Stato Maggiore (SM): visus  conetto  10/10
in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia,  2
diottrie per l'ipermetropia,  0,75  diottrie  per  l'astigmatismo  di
qualsiasi segno e asse. La  correzione  totale  non  dovra'  comunque
superare 1,75  diottrie  per  l'astigmatismo  miopico  composto  e  2
diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto.  Senso  cromatico
normale; 
        2) per gli altri Corpi (GN, CM  e  CP):  visus  corretto  non
inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben
tollerate il vizio  di  rifrazione  che  non  dovra'  superare  le  3
diottrie per la  miopia  e  l'astigmatismo  miopico  composto,  le  3
diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico  composto,
le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico  semplice  e
per la  componente  cilindrica  negli  astigmatismi  composti,  le  3
diottrie per l'astigmatismo misto o  per  l'anisometropia  sferica  e
astigmatica  purche'  siano  presenti  la  fusione   e   la   visione
binoculare. Senso cromatico normale. 
    L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra,  puo'  essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con  il  metodo
dell'annebbiamento. 
    Per i concorrenti  del  Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto  che
dovranno  conseguire  l'idoneita'  al  comando   di   Unita'   Navale
(successivamente alla fase concorsuale) valgono gli stessi  requisiti
previsti per il Corpo di Stato Maggiore; 
      c) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con  P.P.T.  compresa
entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati  sulle  frequenze  da
6000 a  8000  Hz  saranno  valutati  secondo  quanto  previsto  dalle
predette direttive tecniche della Direzione  Generale  della  Sanita'
Militare. 
    6. La commissione, al termine  degli  accertamenti  psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra'  conto  delle  caratteristiche  somatofunzionali
nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. 
    Saranno giudicati: 
      a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti  sopracitati
cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche
PS2; costituzione  CO2;  apparato  cardiocircolatorio  AC2;  apparato
respiratorio AR2; apparati vari AV2;  apparato  osteo-artro-muscolare
superiore LS2;  apparato  osteo-artro-muscolare  inferiore  LI2;  per
l'apparato  visivo  VS  e  per  l'apparato  uditivo  AU  valgono  gli
specifici requisiti precedentemente indicati; 
      b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da: 
        1) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
        2)  imperfezioni  e  infermita'  per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3,  nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare, ai sensi all'art. 582  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90  e  della  direttiva
tecnica del 5 dicembre 2005  del  Direttore  Generale  della  Sanita'
Militare (fermi  restando  gli  specifici  requisiti  prescritti  dal
presente bando); 
        3) abuso sistematico di alcool, stato  di  tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o  saltuaria  di  droghe  o  di
sostanze psicoattive; 
        4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso; 
        5)  tutte   le   malattie   dell'occhio   e   degli   annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta  prognosi;  la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo  oculare  che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria  o
quelle collaterali; gli strabismi  manifesti  anche  alternanti;  gli
esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di  laserterapia  correttiva
in presenza di alterazioni della corioretina o  di  evidenti  lesioni
corneali; 
        6) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non  chiaramente  e
prontamente intellegibile; 
        7) tutte quelle malformazioni ed infermita'  non  contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con  la  frequenza  del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  Ufficiale  in  servizio
permanente del molo speciale della Marina Militare. 
    La commissione,  seduta  stante,  comunichera'  per  iscritto  al
concorrente l'esito della visita  medica  sottoponendogli  per  presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo quale Ufficiale in  servizio  permanente  dei  ruoli
speciali  della  Marina  Militare»,  con  indicazione   del   profilo
sanitario; 
      b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli
speciali della Marina  Militare»,  con  indicazione  della  causa  di
inidoneita'. 
    I concorrenti  che  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore  valutazione
sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi  con  riserva  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale.  I
concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova  visita,
la prevista  idoneita'  psicofisica  saranno  giudicati  inidonei  ed
esclusi dal concorso. Tale giudizio sara'  comunicato  seduta  stante
agli interessati. 
                               Art. 13 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui   al
precedente  art.  12,  i   concorrenti   giudicati   idonei   saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  8,
comma 1, lettera  c),  agli  accertamenti  attitudinali,  consistenti
nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari  per  un  positivo
inserimento  nella  Forza  Armata  e  nello  specifico  ruolo.   Tale
valutazione -  svolta  con  le  modalita'  che  sono  indicate  nelle
apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con  riferimento
alla direttiva tecnica  «profili  attitudinali  del  personale  della
Marina Militare»,  entrambe  emanate  dall'Ispettorato  delle  Scuole
della Marina Militare e  vigenti  all'atto  dell'effettuazione  degli
accertamenti - si articola nelle seguenti  aree  d'indagine,  a  loro
volta suddivise nelle specifiche caratteristiche attitudinali: 
      a)  area  «stile  di  pensiero»:  analisi,  predisposizione  al
cambiamento, struttura; 
      b) area «emozioni  e  relazioni»:  autonomia  e  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
      c) area «produttivita' e  competenze  gestionali»:  livelli  di
energia  e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di
gestire  ostacoli  e  insuccessi,  approccio  gestionale  al  lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
      d)  area  «motivazionale»:  bisogni  e   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali  verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'  conto
della seguente scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    3. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei  test  e
di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale  e
sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti  dai
diversi momenti valutativi (non, quindi, una mera media  aritmetica).
Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera',
nei riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di  idoneita'  o
inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel  caso  in
cui il concorrente  riporti  un  punteggio  di  livello  attitudinale
globale inferiore o uguale a 38/90, oppure, pur non sussistendo  tale
condizione, laddove il  solo  punteggio  dell'area  del  pensiero  e'
insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90). 
    4.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo quale Ufficiale in  servizio  permanente  del  ruolo
speciale della Marina Militare»; 
      b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale della Marina Militare» con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
                               Art. 14 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali  di   cui   al
precedente art. 13 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera d)  alle
prove di efficienza fisica, che  si  svolgeranno  presso  l'Accademia
Navale di Livorno e/o presso idonee strutture sportive nella sede  di
Livorno. 
    Detta commissione si  potra'  avvalere,  per  l'esecuzione  delle
singole prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di
settore della Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni  alla
Forza Armata. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando.
In tale allegato sono anche contenute  le  modalita'  di  svolgimento
degli esercizi  (obbligatori  e  a  scelta)  e  le  disposizioni  sui
comportamenti da tenersi  in  caso  di  precedente  infortunio  o  di
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 
    Per essere giudicato idoneo alle prove di  efficienza  fisica  il
concorrente dovra' essere risultato idoneo nelle prove obbligatorie e
in una di quelle a scelta. In caso contrario sara' emesso giudizio di
inidoneita' alle prove di efficienza fisica. I giudizi,  che  saranno
comunicati per iscritto ai concorrenti a cura  della  commissione  di
cui all'art. 8, comma 1, lettera d),  sono  definitivi.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei saranno  esclusi  dal  concorso  senza
ulteriori comunicazioni. 
    4. Al termine delle  prove  di  efficienza  fisica  previste  per
ciascuna giornata, la commissione  di  cui  all'art.  8,  comma  I  ,
lettera d) redigera' il relativo verbale. 
    5. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli  accertamenti
attitudinali e delle  prove  di  efficienza  fisica  dovranno  essere
inviati dalle  rispettive  commissioni,  a  mezzo  corriere,  per  il
tramite del Centro di Selezione della Marina Militare,  al  Ministero
della Difesa - Direzione Generale  per  il  Personale  Militare  -  I
Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali - 2ª  Sezione  -  viale
dell'Esercito n. 180/186 - 00143  Roma  Laurentino,  entro  il  terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti. 
                               Art. 15 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. La  graduatoria  di  merito  degli  idonei  per  ciascuno  dei
concorsi di cui al precedente art. l sara' formata  secondo  l'ordine
dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando: 
      a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; 
      b) il punteggio riportato nella prova orale; 
      c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      d) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato in ciascuna prova
orale facoltativa di lingua straniera. 
    2. Nel decreto  di  approvazione  della  graduatoria  di  ciascun
concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge
e dei figli superstiti ovvero dei parenti  in  linea  collaterale  di
secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze  Armate
e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio
di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  e
della riserva dei posti a favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
Marescialli. Se un concorrente inserito  in  graduatoria  rientra  in
entrambe le suddette categorie di  riservatari,  la  riserva  di  cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale  su
quella prevista a favore della categoria  dei  Marescialli.  I  posti
eventualmente non ricoperti in uno dei  concorsi  dagli  appartenenti
alle categorie di riservatari di cui sopra potranno essere devoluti a
favore delle altre categorie di concorrenti idonei  secondo  l'ordine
della graduatoria generale di merito dello stesso concorso. 
    3. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza  previsti  dall'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande  che  i  concorrenti  hanno  dichiarato  nella   domanda   di
partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata  alla
medesima. A parita' o in assenza di titoli di  preferenza,  sempre  a
parita' di  merito,  sara'  preferito  il  concorrente  piu'  giovane
d'eta', in applicazione del secondo  periodo  dell'art.  3,  comma  7
della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art.  2,  comma  9  della
legge n. 191/1998. 
    4.   Saranno   dichiarati   vincitori   -sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  al  precedente  art.  1,
comma  4  -  i  concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei   commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    5. Le graduatorie dei concorrenti idonei  saranno  approvate  con
distinti  decreti  dirigenziali/   interdirigenziali,   che   saranno
pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. Inoltre,  essi  saranno  pubblicati  nel  Foglio
d'Ordini della Marina Militare e, a puro titolo informativo, nel sito
«www.persomil.difesa.it» 
                               Art. 16 
 
                               Nomina 
 
    1. I  vincitori  dei  concorsi,  acquisito  l'atto  autorizzativo
eventualmente  prescritto,  saranno  nominati  (a   eccezione   degli
appartenenti alla categoria degli Ufficiali in Ferma Prefissata  e  a
quelli delle Forze di Completamento, di cui  al  precedente  art.  2,
comma 1, lettere b) e c)) Guardiamarina in  servizio  permanente  del
ruolo speciale del rispettivo Corpo con anzianita' assoluta nel grado
stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi. 
    Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali  inferiori  delle
Forze di Completamento e quelli  appartenenti  alla  categoria  degli
Ufficiali i Ferma Prefissata, invece, saranno nominati  Ufficiali  in
servizio permanente  del  rispettivo  ruolo  speciale  con  il  grado
rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione  delle
domande. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina,  del  possesso  dei   requisiti   di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando. 
    3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti  gli  elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma. 
    4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo  della
durata e con le modalita'  stabilite  dall'Ispettorato  delle  Scuole
della Marina Militare. 
    All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno: 
      produrre  il   certificato   anamnestico   delle   vaccinazioni
effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato  -  entro  trenta  giorni
dalla data di ammissione al corso - da strutture sanitarie pubbliche; 
      contrarre una ferma di cinque anni  decorrente  dalla  data  di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere  detta
ferma comportera' la revoca della nomina. 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei  posti  a  concorso  risulteranno  non
ricoperti  per  rinuncia  o  decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
Generale per il Personale Militare potra' procedere all'ammissione al
corso con i criteri indicati al precedente art. 15, entro 1/12  della
durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti  idonei,  secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie. 
    5. Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  Ufficiale  in
servizio permanente del ruolo speciale del  Corpo  per  il  quale  e'
stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni  previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  non
possa frequentare o completare il corso applicativo,  sara'  rinviato
d'ufficio al corso successivo. 
    6.  Per  gli  Ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa nel grado  rivestito  verra'  rideterminata  in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso
e  di  quello  conseguito  nella  graduatoria  di  fine  corso.   Gli
appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze  di
Completamento e alla categoria degli Ufficiali  in  Ferma  Prefissata
saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado  dello  stesso
corso.  Allo  stesso  modo,  al  superamento  del  corso  applicativo
frequentato,  sara'   rideterminata   l'anzianita'   relativa   degli
Ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma  restando  l'anzianita'
assoluta di nomina. 
    7. I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo: 
      a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del  corso
sara' in tal caso computato per intero  ai  fini  dell'anzianita'  di
servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    8. Agli Ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, potra' essere chiesto di prestare il consenso ad  essere
presi in considerazione ai fini di un  eventuale  successivo  impiego
presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge  3
agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 
                               Art. 17 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare provvedera' a chiedere  alle  Amministrazioni  Pubbliche  ed
Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori  nelle
domande  di  partecipazione  ai  concorsi   e   nelle   dichiarazioni
sostitutive  eventualmente   prodotte.   Inoltre   verra'   acquisito
d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emerge la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente  conseguiti   col
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
                               Art. 18 
 
                             Esclusioni 
 
    1. La Direzione Generale per  il  Personale  Militare  puo',  con
provvedimento motivato, escludere in  ogni  momento  dal  concorso  i
concorrenti  che  non  sono  ritenuti  in  possesso  dei   prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i  medesimi  decaduti  dalla  nomina  a
Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti  verra'
accertato dopo la nomina. 
                               Art. 19 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 7 del  presente  bando
(comprese quelle eventualmente necessarie  per  completare  le  varie
fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la  permanenza  presso
le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti,  anche
se militari in servizio. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, sino a un massimo di  trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere computati i giorni di svolgimento  delle  prove  previste  dal
precedente art. 7 del presente bando, nonche' quelli necessari per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette  prove  e  per  il
rientro in sede. In particolare  detta  licenza,  cumulabile  con  la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in due periodi, di cui uno non  superiore  a  dieci
giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove
d'esame  per  motivi  dipendenti  dalla  sua  volonta',  la   licenza
straordinaria sara'  commutata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso. 
                               Art. 20 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti  saranno
raccolti presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
Personale Militare - I Reparto - 1A Divisione Reclutamento Ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno  trattati  presso
una banca  dati  automatizzata  anche  successivamente  all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. La  comunicazione  di  tali  dati  e'
obbligatoria   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione. Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate
unicamente alle Amministrazioni  Pubbliche  direttamente  interessate
allo svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica
del concorrente, nonche', in caso di esito positivo, ai  soggetti  di
carattere previdenziale. 
    2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardane, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  della  Direzione  Generale  per   il   Personale
Militare, titolare  del  trattamento,  che  nomina  responsabile  del
trattamento dei dati, ognuno per la parte di propria competenza: 
      a) il dirigente pro tempore della 1ª Divisione della  Direzione
Generale per il Personale Militare; 
      b) i responsabili dei comandi/enti di cui al precedente art. 6; 
      c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 8. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 7 marzo 2013 
 
                                                 Gen. C.A.: Tarricone 
Amm. Isp. Capo (CP): Cacioppo