Concorso per 1 esperto linguistico (campania) UNIVERSITA' 'L'ORIENTALE' DI NAPOLI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 78 del 05-10-2012
Sintesi: UNIVERSITA' DI NAPOLI «L'ORIENTALE» CONCORSO   (scad.  5 novembre 2012) Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua svedese con rap ...
Ente: UNIVERSITA' 'L'ORIENTALE' DI NAPOLI
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 05-10-2012
Data Scadenza bando 05-11-2012
Condividi

UNIVERSITA' DI NAPOLI «L'ORIENTALE»

CONCORSO   (scad.  5 novembre 2012)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
  esperto e collaboratore linguistico di  madre  lingua  svedese  con
  rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli   studi   di   Napoli
«L'Orientale»; 
    Vista la circolare del Ministero  della  pubblica  istruzione  n.
5494 del 29 dicembre 1982; 
    Vista  la  legge  del  9  maggio  1989,  n.  168   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche
ed integrazioni; 
    Visto il decreto rettorale n. 18 del 13 gennaio 1994, cosi'  come
modificato dal decreto rettorale n. 115 del 18 gennaio 1994,  con  il
quale e' stato istituito il Centro per la didattica linguistica; 
    Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  9  maggio
1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legge 21 aprile 1995,  n.  120,  convertito  con
modificazioni nella legge 21 giugno 1995, n. 236 ed, in  particolare,
l'art. 4, relativo alle modalita' di  reclutamento  degli  esperti  e
collaboratori linguistici; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, relativo al regolamento di attuazione degli articoli 1, 2, 3,
della suddetta legge 127/97; 
    Visto il regolamento del Centro  per  la  didattica  linguistica,
emanato con decreto rettorale  n.  1578  del  26  settembre  2000  ed
affisso all'albo dell'Ateneo il 16 ottobre 2000; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo n. 165 del 30  marzo  2001,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  n.  368  del  6  settembre  2001  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  18  gennaio
2002,  n.  54  -  Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di circolazione e  soggiorno  dei  cittadini
degli stati membri dell'Unione europea e ss.mm.ii.; 
    Vista la legge n. 189 del 30 luglio 2002 e ss.mm.ii.; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo del 7 marzo  2005,  n.  82,  ed,  in
particolare, l'art. 65 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto universita'; 
    Viste le delibere  della  Giunta  del  centro  per  la  didattica
linguistica nelle sedute del 28 giugno 2011 e del 22 maggio 2012; 
    Viste le delibere  del  Senato  accademico  e  del  Consiglio  di
amministrazione nelle rispettive sedute dell'11  ottobre  2011  e  18
ottobre 2011, nonche' del Consiglio di amministrazione  nella  seduta
del 24 luglio 2012; 
    Tenuto conto che, si procedera' all'immissione  in  servizio  del
vincitore della presente  selezione  pubblica  subordinatamente  alla
capienza dei relativi stanziamenti di bilancio dell'Ateneo; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un  esperto  e  collaboratore  linguistico  di  madre
lingua svedese da assegnare al Centro per la didattica linguistica al
fine di addivenire alla stipula di un contratto di diritto privato di
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale della durata di  un
anno, con un impegno complessivo di n. 318 ore. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    Possono partecipare alla selezione i  soggetti  di  lingua  madre
svedese,  che  siano  cittadini  italiani  o   stranieri   che,   per
derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacita'  di
esprimersi con naturalezza nella lingua svedese.  L'accertamento  del
requisito della madre lingua  svedese  avverra'  nel  rispetto  delle
direttive impartite dal Ministero della pubblica  istruzione  con  la
circolare n. 5494 del 29 dicembre 1982, sulla scorta di un parere del
C.U.N. del 30 ottobre  1982,  il  quale  «riconosce  la  qualita'  di
soggetto di madre lingua straniera ai cittadini italiani e  stranieri
solo quando sia comprovato che essi abbiano compiuto almeno  l'intero
ciclo dell'istruzione  elementare  e  secondaria  nel  paese  di  cui
intendono professare la  lingua,  presso  scuole  statali  o  private
(riconosciute) della stessa nazionalita'». 
    I candidati devono essere in possesso del  diploma  di  laurea  -
vecchio ordinamento  -  ovvero  di  laurea  magistrale  in  lingue  e
letterature straniere. 
    I  predetti  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Domanda di ammissione 
 
 
    La  domanda  di  ammissione  alla  selezione,  redatta  in  carta
semplice in  conformita'  ai  modelli  allegati  al  presente  bando,
compilata in ogni sua parte,  debitamente  firmata  e  corredata  dai
titoli dei  quali  il  candidato  intende  avvalersi  ai  fini  della
selezione, potra' essere consegnata a mano a questa Universita' (all.
A) direttamente all'Ufficio del personale amministrativo  e  tecnico,
via Nuova Marina n. 59 - Napoli, entro e non oltre le ore  12,00  del
termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno  successivo
alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale  -  «Concorsi
ed esami», oppure potra' essere  spedita  a  mezzo  raccomandata  a/r
(all. B), indirizzata al direttore  generale  dell'Universita'  degli
studi di Napoli «L'Orientale», via Chiatamone n. 61/62 -  Palazzo  Du
Mesnil - 80121  Napoli,  nel  termine  perentorio  di  giorni  trenta
decorrenti dal giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª serie speciale - «Concorsi ed esami»; fara' fede, in questo  caso,
il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
    La domanda potra', altresi', essere inviata per via telematica  e
sara' giudicata valida  esclusivamente  se  effettuata  nel  rispetto
delle prescrizioni di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 (vedi nota in calce  al  presente  bando)  all'indirizzo:
ateneo@pec.unior.it 
    Nella domanda, di cui agli  schemi  esemplificativi  (all.  A)  o
(all.  B),  i  candidati  dovranno  dichiarare   sotto   la   propria
responsabilita': 
      a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello); le  donne
coniugate dovranno indicare nell'ordine, il  cognome  da  nubile,  il
cognome del coniuge ed il nome proprio; 
      b) codice di identificazione personale (codice fiscale); 
      c) il luogo, la data di nascita; 
      d) l'attuale residenza; 
      e) la lingua madre; 
      f) la cittadinanza; 
      g) di essere/non essere in possesso del permesso  di  soggiorno
(se cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea); 
      h) il diploma di laurea  -  vecchio  ordinamento  -  ovvero  la
laurea magistrale in lingue e letterature straniere (indicare la data
e il luogo del conseguimento del titolo); 
      i) di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  le  eventuali
condanne penali riportate (anche  se  sia  stata  concessa  amnistia,
condono indulto o perdono giudiziale), indicando  gli  estremi  delle
relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a  suo
carico; 
      j) di non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da
un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante  produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile  (solo  per  i
cittadini italiani); 
      k) di essere iscritto nelle liste elettorali,  precisandone  il
Comune, indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle medesime (solo per i cittadini italiani); 
      l) di godere dei diritti politici nello Stato di appartenenza e
di provenienza. 
    I requisiti di cui sopra, per tutti i candidati, dovranno  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione. 
    Nella domanda dovra' essere  altresi'  indicato  il  domicilio  o
recapito al quale  il  candidato  desidera  che  siano  trasmesse  le
comunicazioni inerenti la selezione. 
    Non e' richiesta l'autenticazione della firma  dell'aspirante  in
calce alla domanda. 
    I candidati sono ammessi con riserva alla  selezione  (art.  3  -
decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487).
L'amministrazione puo' disporre in  ogni  momento  con  provvedimento
motivato  l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei   prescritti
requisiti. 
    I candidati riconosciuti portatori di  handicap  ai  sensi  della
legge n. 104/1992  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nella
domanda  di  partecipazione  alla  selezione,  dovranno   specificare
l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,  nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per  l'espletamento  delle
prove. 
    L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel  caso  di
irreperibilita'  del   destinatario   e   per   la   dispersione   di
comunicazioni causata da inesatta indicazione del recapito  da  parte
dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione  del  cambiamento
del recapito indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi
postali o telegrafici e ne' per mancata restituzione  dell'avviso  di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. 
    Gli aspiranti dovranno, inoltre, allegare alla domanda: 
      fotocopia del codice fiscale e del documento di identita'; 
      curriculum,  debitamente  sottoscritto  dal  candidato,   della
propria attivita' scientifica e professionale, in duplice copia; 
      documenti e titoli di cui al successivo  art.  5  del  presente
bando; 
      elenco, debitamente sottoscritto dal candidato, dei documenti e
titoli  scientifici  e  professionali  presentati  in  allegato  alla
domanda, in duplice copia; 
      pubblicazioni scientifiche prodotte in  originale  o  in  copia
conforme  all'originale;   la   conformita'   potra'   risultare   da
dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta',  resa  sotto  la
responsabilita' del candidato ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Per i lavori
stampati  all'estero  deve  risultare  la  data  ed   il   luogo   di
pubblicazione. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    La   commissione   giudicatrice,   nominata   con   provvedimento
amministrativo, sara' composta dai seguenti membri: dal direttore del
Centro per la didattica linguistica o da  un  suo  delegato,  da  due
docenti, a tempo indeterminato, di lingua  o  letteratura  svedese  o
materie affini. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    I titoli presentati in allegato alla  domanda  di  partecipazione
alla selezione, relativi al curriculum degli studi  (inclusivo  della
formazione  post-laurea),  alla  propria  attivita'   scientifica   e
professionale ed ogni altro attestato ritenuto utile, potranno essere
esibiti in carta semplice nel rispetto delle seguenti modalita': 
      in originale; 
      in copia autentica; 
      in  copia  conforme  all'originale   (autocertificazione).   La
conformita'   all'originale   potra'   risultare   da   dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal candidato  in  calce  al
documento ovvero annessa allo stesso, ai  sensi  di  quanto  disposto
dagli articoli 19 e 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica
italiana n. 445 del 28 dicembre 2000  e  ss.mm.ii.,  corredata  della
fotocopia del documento di identita' in corso di validita'. 
    Laddove il candidato non intenda, o non  possa  (ex  art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre  2000)
avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli  46
e 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  28
dicembre 2000,  i  documenti  ed  i  certificati  vanno  prodotti  in
originale. 
    Si rappresenta, ad ogni buon fine, che, ai sensi dell'art. 3  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre  2000,
le  disposizioni   del   medesimo   Testo   unico   in   materia   di
autocertificazione si applicano ai cittadini italiani  e  dell'Unione
europea.  I  cittadini  di   stati   non   appartenenti   all'Unione,
regolarmente  soggiornanti   in   Italia,   possono   utilizzare   le
dichiarazioni  sostitutive,  di  cui   agli   articoli   46   e   47,
limitatamente  agli  stati,  alle  qualita'  personali  ed  ai  fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti  pubblici  italiani,
ovvero purche' autorizzati a soggiornare nel territorio dello  Stato,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive  di  cui  sopra,  nei
casi in cui la produzione delle stesse  avvenga  in  applicazione  di
convenzioni internazionali fra l'Italia ed il  paese  di  provenienza
del dichiarante. Infine, al di fuori di tutti i  casi  sopra  citati,
gli  stati,  le  qualita'  personali  ed  i  fatti,   devono   essere
documentati mediante  certificati  o  attestazioni  rilasciati  dalla
competente autorita' dello Stato estero, corredati di  traduzione  in
lingua italiana autenticata dall'Autorita' consolare italiana che  ne
attesta   la   conformita'   all'originale,   dopo   aver    ammonito
l'interessato sulle conseguenze penali della  produzione  di  atti  o
documenti non veritieri. 
    In  ogni  caso,  per  tutti  i  candidati,  appartenenti  o  meno
all'Unione  europea,  i  certificati  relativi  ai  titoli   dovranno
contenere, oltre alle generalita' complete del candidato,  tutti  gli
elementi necessari alla loro valutazione. Alla documentazione redatta
in lingua straniera, qualora diversa  dalla  lingua  svedese,  dovra'
essere  allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana  regolarmente
autenticata. 
    Non saranno presi in considerazione eventuali titoli o  documenti
pervenuti dopo il termine ultimo per la presentazione  delle  domande
di selezione. 
    La commissione disporra' di un punteggio complessivo pari  a  100
punti. 
    Ai titoli e pubblicazioni sara' riservato un  punteggio  sino  al
30%; al colloquio il rimanente 70%. 
    Prima di procedere alla valutazione  dei  titoli  la  commissione
stabilira' i criteri oggettivi e predeterminati  per  la  valutazione
degli stessi. 
    L'amministrazione non assume alcun impegno  per  la  restituzione
dei titoli e delle pubblicazioni presentate. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                              Colloquio 
 
 
    Il colloquio, al quale saranno riservati 70 dei 100 punti che  la
commissione ha a disposizione, e' volto ad  accertare  l'idoneita'  a
svolgere le mansioni di collaborazione previste nell'art.  51,  comma
1, del C.C.N.L. 1994-1997, nonche' deliberate dalla Giunta del Centro
per la didattica linguistica dell'Ateneo nella  seduta  del  2  marzo
2006,  con  particolare   riferimento   all'attivita'   di   supporto
all'apprendimento linguistico in forma di esercitazioni  pratiche  di
conversazione per il consolidamento  delle  conoscenze  di  fonetica,
morfologia, sintassi e lessico. Il colloquio si intende  superato  se
il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a 49/70. 
    Il colloquio avra' luogo in data 13 dicembre 2012 con inizio alle
ore 10,30 presso la sede dell'Ateneo di  «Palazzo  del  Mediterraneo»
sita in via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli (IV piano  stanza  CDL  -
presso il CILA). 
    I candidati, che non avranno  ricevuto  alcuna  comunicazione  di
esclusione dal concorso,  sono  tenuti  a  presentarsi,  senza  alcun
preavviso, in data e  ora  stabilita  presso  la  sede  di  esame  su
indicata muniti di un documento di riconoscimento valido a  norma  di
legge. 
    Prima del colloquio verra' data comunicazione  ai  candidati  del
voto riportato nella valutazione dei titoli. 
    La somma dei voti riportati nel colloquio e nella valutazione dei
titoli costituira', per ciascun candidato,  il  punteggio  finale  in
base al quale la commissione giudicatrice formulera'  la  graduatoria
di merito. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito secondo
l'ordine decrescente della  votazione  complessiva  riportata.  Detta
graduatoria  sara'  approvata  con  provvedimento  amministrativo  ed
affissa  online  all'albo  dell'Ateneo.  Dalla  data  di   affissione
decorrono i termini per eventuali impugnative. 
    Saranno dichiarati  vincitori  i  candidati  utilmente  collocati
nella suddetta graduatoria di merito per aver  riportato  i  maggiori
punteggi finali. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
           Immissione in servizio e documentazione di rito 
 
 
    Questa Universita' procedera' alla stipula  di  un  contratto  di
lavoro subordinato, di  diritto  privato,  a  tempo  determinato  nei
limiti e con le modalita' indicate al precedente art. 1 del  presente
bando. 
    Il contratto di assunzione in servizio non verra' stipulato, o si
provvedera' alla risoluzione del rapporto gia' instaurato,  se  colui
che regolarmente invitato non assuma servizio nel termine  assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. 
    Il candidato chiamato in servizio con contratto di lavoro a tempo
determinato, per la durata di un anno, dovra' effettuare  un  periodo
di prova di trenta  giorni.  Decorso  detto  periodo,  senza  che  il
rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, si avra'  la
conferma in servizio. 
    Il vincitore della selezione pubblica  dovra'  presentare  o  far
pervenire, a pena di decadenza, all'Universita' degli studi di Napoli
«L'Orientale» - Ufficio del personale amministrativo e  tecnico,  via
Nuova Marina, 59 - Napoli, nel termine perentorio  di  trenta  giorni
dalla data di stipula del contratto, un certificato medico  in  bollo
rilasciato da un medico militare, provinciale o  ufficiale  sanitario
del comune di residenza o equipollente,  dal  quale  risulti  che  il
candidato e' idoneo all'impiego per il quale ha prodotto  istanza  di
partecipazione. 
    Per l'assunzione  in  servizio  i  candidati  possono  rilasciare
dichiarazioni sostitutive di  certificazioni  (art.  46  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000) sottoscritte
alla presenza del personale  addetto  esibendo  valido  documento  di
riconoscimento, relative al possesso dei requisiti di  partecipazione
richiesti  dal  bando  di  concorso.   Tali   dichiarazioni   saranno
rilasciate dall'interessato consapevole delle responsabilita'  penali
cui andra' incontro in caso di dichiarazioni mendaci. 
    Nel caso  in  cui  le  dichiarazioni  sostitutive,  di  cui  agli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445
del 28 dicembre 2000, siano presentate  dai  cittadini  della  Unione
europea, si applicano le stesse modalita' previste  per  i  cittadini
italiani. 
    I cittadini di Stati non  appartenenti  all'Unione,  regolarmente
soggiornanti in Italia, possono utilizzare dichiarazioni  sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovati stati,  fatti  e
qualita' personali certificabili o attestabili da parte  di  soggetti
pubblici o privati italiani. 
    I cittadini di Stati non appartenenti  all'Unione  autorizzati  a
soggiornare  nel  territorio  dello  Stato,  possono  utilizzare   le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nei casi
in  cui  la  produzione  delle  stesse  avvenga  in  applicazione  di
convenzioni internazionali fra l'Italia ed il  Paese  di  provenienza
del dichiarante. 
    Nel caso in cui il vincitore della selezione  sia  sprovvisto  di
visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro dovra' ritornare nel
paese di origine in attesa della concessione del visto di ingresso in
Italia. 
    Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n.  104/92
e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  saranno   applicate   le
disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa. 
    L'amministrazione si riserva a  suo  insindacabile  giudizio,  di
sottoporre gli immessi in servizio, a visita medica. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
            Impegni contrattuali e trattamento economico 
 
 
    La prestazione d'opera dell'esperto e  collaboratore  linguistico
di  lingua  madre  straniera  consistera'  nello  svolgimento   delle
attivita' previste dall'art. 6 del presente bando. 
    L'impegno contrattuale annuale sara' determinato in conformita' a
quanto previsto dalla normativa di comparto vigente. I compiti  e  la
programmazione  dell'orario  saranno  stabiliti  dal  Centro  per  la
didattica linguistica in relazione  alle  esigenze  di  apprendimento
delle lingue straniere. 
    L'Ateneo  procedera'  annualmente,  mediante  il  Centro  per  la
didattica  linguistica,  alla  verifica  dell'attivita'  svolta   dal
collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua straniera. 
    Al personale assunto  e'  consentito,  previa  autorizzazione  da
richiedere all'amministrazione, l'esercizio di altre  prestazioni  di
lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e  non
siano    incompatibili     con     le     attivita'     istituzionali
dell'amministrazione stessa. 
    Al collaboratore ed esperto linguistico compete,  in  proporzione
all'impegno orario richiesto, la  retribuzione  oraria  prevista  dal
vigente C.C.N.L. relativo al personale  del  comparto  Universita'  e
l'eventuale assegno per il nucleo familiare ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni. 
    Al personale di cui trattasi si applica il trattamento  normativo
previsto per il  personale  tecnico-amministrativo  con  rapporto  di
lavoro a tempo determinato e parziale. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati  personali»  si
informa che i dati personali saranno raccolti dall'Universita' per le
sole finalita' inerenti lo svolgimento della selezione e la  gestione
dell'eventuale rapporto di lavoro, nel  rispetto  delle  disposizioni
vigenti. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
            Responsabile del procedimento amministrativo 
 
 
    Il  responsabile  del  procedimento  amministrativo  e'  il  capo
dell'Ufficio del personale amministrativo e tecnico ovvero,  in  caso
di assenza, un suo delegato. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                             Pubblicita' 
 
 
    Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  4ª
serie speciale - «Concorsi ed esami», nonche' inserito nel  sito  web
di questo Ateneo all'indirizzo: www.unior.it 
 
                                        Il direttore generale: Giunto 
 
--------- 
 
    Note: 
    1. Le  istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle  pubbliche
amministrazioni per via telematica ai sensi dell'art. 38, commi  1  e
3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, sono valide: 
      a)  se  sottoscritte  mediante  la  firma  digitale,   il   cui
certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato; 
      b)  ovvero,  quando  l'autore  e'  identificato   dal   sistema
informatico con l'uso della carta  d'identita'  elettronica  o  della
carta nazionale dei  servizi,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da
ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; 
      c)  ovvero  quando  l'autore  e'   identificato   dal   sistema
informatico con i diversi strumenti di cui all'art. 64, comma 2,  nei
limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della
normativa vigente nonche' quando le istanze e le  dichiarazioni  sono
inviate con le modalita' di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
      c-bis) ovvero se  trasmesse  dall'autore  mediante  la  propria
casella  di  posta  elettronica  certificata  purche'   le   relative
credenziali di accesso siano state rilasciate previa  identificazione
del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con
regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71, e cio' sia  attestato
dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo  allegato.  In  tal
caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante  ai  sensi
dell'art.  6,  comma  1,  secondo  periodo.  Sono  fatte   salve   le
disposizioni normative che prevedono l'uso di  specifici  sistemi  di
trasmissione telematica nel settore tributario. 
    1-bis). Con decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione
e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione  normativa,  su
proposta  dei  Ministri  competenti  per  materia,   possono   essere
individuati i casi in cui e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante
firma digitale. 
    2. Le istanze e le dichiarazioni inviate  o  compilate  sul  sito
secondo le modalita' previste dal  comma  1,  sono  equivalenti  alle
istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta
in presenza del dipendente addetto al procedimento. 
    3. [Dalla  data  di  cui  all'art.  64,  comma  3,  non  e'  piu'
consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalita' di cui
al comma 1, lettera c)]. 
    4. Il comma 2, dell'art. 38, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate  per  via  telematica
sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art.  65,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».