Concorso per 22 sottotenenti di complemento guardia i finanza (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 22
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 72 del 14-09-2012
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO   (scad.  15 ottobre 2012) Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 22 sottotenenti in servizio permanente effettivo del «ruolo speciale» del Corpo ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 14-09-2012
Data Scadenza bando 15-10-2012
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO   (scad.  15 ottobre 2012)
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 22 sottotenenti
  in servizio permanente effettivo del  «ruolo  speciale»  del  Corpo
  della Guardia di finanza per l'anno 2012. 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
1967,  n.  429,  e  successive  modificazioni,   recante   «Documenti
caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali, e dei militari  di
truppa della Guardia di finanza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, e successive  modificazioni,  recante  «Norme  di  attuazione
dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in  materia
di uso della lingua tedesca e della lingua ladina  nei  rapporti  dei
cittadini  con  la  pubblica  amministrazione  e   nei   procedimenti
giudiziari»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Visto l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in  particolare,  l'art.
4, recante «Delega al Governo in materia di  riordino  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di  finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme   in   materia   di
coordinamento delle Forze di Polizia»; 
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi  dell'art.  1,  comma  5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (testo A)»; 
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo  8  maggio  2001,  n.  215,  recante
«Disposizioni per disciplinare la  trasformazione  progressiva  dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art.  3,  comma  1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331»; 
    Visto il  decreto  ministeriale  29  ottobre  2001  e  successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli  di  studio  e
gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione  ai  concorsi
per ufficiali del Corpo; 
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
«Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria», introdotto dall'art. 2, comma
208, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Vista la legge 2 agosto 2011, n. 130, concernente «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011,  n.  107,
recante proroga degli interventi di cooperazione allo  sviluppo  e  a
sostegno dei processi di pace e  di  stabilizzazione,  nonche'  delle
missioni  internazionali  delle  Forze  armate   e   di   polizia   e
disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970  (2011)  e  1973
(2011) adottate dal  Consiglio  di  sicurezza  delle  Nazioni  unite.
Misure urgenti antipirateria»; 
    Ritenuto di dover riservare due dei  posti  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettere b) e c), ai candidati in possesso dell'attestato  di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
1976, n. 752; 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per   il
reclutamento di 22 sottotenenti in servizio permanente effettivo  del
«ruolo speciale» della Guardia di finanza per l'anno 2012. Dei  posti
disponibili: 
    a) 9 (nove) sono destinati agli ufficiali in ferma prefissata che
abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel
Corpo della guardia di finanza; 
    b) 7 (sette) posti sono destinati agli ispettori  del  Corpo  che
siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado, che consenta  l'iscrizione  a  corsi  di  laurea  previsti  da
universita' statali, e che,  alla  data  di  indizione  del  presente
bando, rivestano il grado di maresciallo aiutante; 
    c) 5 (cinque) posti sono destinati agli altri ispettori del Corpo
che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, che consenta  l'iscrizione  a  corsi  di  laurea  previsti  da
universita' statali, e che, al 1° gennaio 2012, abbiano almeno  sette
anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, se  reclutati  ai  sensi
dell'art. 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12  maggio
1995, n. 199, ovvero tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza,
se reclutati ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), del medesimo
decreto legislativo; 
    d) 1 (uno)  e'  destinato  ai  militari  del  Corpo  in  servizio
permanente che siano in possesso di un diploma di  laurea  ovvero  di
una laurea specialistica, o titolo equipollente, tra quelli  previsti
dalla tabella «A» allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001. 
    2. Uno dei sette posti di cui al comma 1, lettera b), e  uno  dei
cinque  posti  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  sono  riservati,
subordinatamente  al  possesso  degli  altri   requisiti   prescritti
dall'art. 2, a coloro che siano in  possesso  dell'attestato  di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976,  n.  752,  riferito  al  titolo  di  studio  richiesto  per  la
partecipazione al concorso o superiore. 
    3. Puo' essere presentata istanza di partecipazione per una  sola
delle categorie di posti di cui al comma 1. 
    4. Al concorso  non  puo'  partecipare  il  personale  del  ruolo
ispettori che, alla scadenza del termine per la  presentazione  della
domanda di partecipazione, sia  in  possesso  di  specializzazioni  o
abilitazioni del servizio aereo o del servizio navale. 
    5.  I  militari  del  Corpo  in  servizio  che,  nel  periodo  di
effettuazione delle prove concorsuali di cui agli articoli 10, 11, 17
e 18, risultino impiegati in missione internazionale all'estero  sono
rinviati d'ufficio al primo concorso utile  successivo  a  quello  di
rientro in sede, sempreche' in possesso dei requisiti di cui all'art.
2 della presente determinazione. 
    Gli stessi, in caso di superamento del predetto concorso  con  un
punteggio finale di merito superiore a quello  riportato  dall'ultimo
candidato dichiarato vincitore della presente procedura relativamente
alla categoria di posti per cui hanno partecipato,  sono  avviati  al
relativo corso di formazione, in  esito  al  quale  si  applicano  le
disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 23. 
    6. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici impieghi. 
    7. Lo svolgimento del concorso comprende: 
    a) una prova preliminare eventuale, per i soli candidati ai posti
di cui al comma 1, lettere b), c) e d); 
    b) una prova scritta; 
    c)  l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  per   i   soli
candidati ai posti di cui al comma 1, lettera a), che  non  siano  in
servizio; 
    d)  l'accertamento  dell'idoneita'   attitudinale   al   servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiale  in
servizio  permanente  effettivo.  A  tale   accertamento   non   sono
sottoposti gli ufficiali in  ferma  prefissata  ausiliari  del  ruolo
speciale; 
    e) una prova orale; 
    f) una prova facoltativa di una lingua straniera; 
    g) una prova facoltativa di informatica; 
    h) la valutazione dei titoli; 
    i) la visita medica di controllo, per i soli candidati  ai  posti
di cui al comma 1, lettera a), che non siano in servizio. 
    8. Resta impregiudicata, per il Comandante generale della Guardia
di finanza,  la  facolta'  di  revocare  il  bando  di  concorso,  di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino  alla
data di approvazione delle graduatorie finali di  merito,  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione  al  corso  di  formazione  dei
vincitori, in  ragione  del  numero  di  assunzioni  complessivamente
autorizzate  dall'autorita'   di   Governo,   nonche'   di   esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a) per i posti di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  a),  gli
ufficiali in ferma prefissata che: 
    1) alla data di scadenza del termine ultimo per la  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso abbiano prestato servizio
senza demerito nel Corpo della guardia di finanza per almeno diciotto
mesi, compreso il periodo di formazione; 
    2) alla data  del  1°  gennaio  2012,  non  abbiano  superato  il
trentaquattresimo  anno  di  eta'  e,  quindi,  siano  nati  in  data
successiva al 1° gennaio 1978 (compreso); 
    3) siano in possesso di un diploma di laurea,  ovvero  di  laurea
specialistica o titolo equipollente (con  esclusione,  quindi,  delle
lauree c.d. «triennali» o «di I livello»), tra quelli previsti  dalla
tabella A allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001; 
    4) non siano imputati, non siano  stati  condannati,  ovvero  non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    5) se in congedo: 
    abbiano mantenuto il possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza; 
    non siano stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati  decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero  prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate e di polizia; 
    non siano stati dimessi, per motivi  disciplinari  da  accademie,
scuole, istituti di formazione delle Forze armate e  delle  Forze  di
polizia dello Stato. 
    I requisiti di cui ai punti 4) e 5) devono essere posseduti  alla
scadenza del termine  ultimo  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso e devono essere mantenuti  fino
alla data di inizio del corso di formazione; 
      b) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), gli
ispettori del Corpo in servizio permanente, in posizione di  servizio
effettivo, che, alla data di indizione del presente bando,  rivestano
il grado di maresciallo aiutante o che,  alla  data  del  1°  gennaio
2012,  abbiano  almeno  sette  anni  di  anzianita'  nel   ruolo   di
provenienza, se reclutati ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero  tre  anni  di
anzianita' nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi  dell'art.
35, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, e che: 
    1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2012, compiuto il  34°  anno
di eta' e non superato il 42°, cioe' siano nati nel periodo  compreso
tra il 1° gennaio 1970 ed il 1° gennaio 1978, estremi inclusi; 
    2) siano in possesso del  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di  laurea  previsti
da universita' statali; 
    3) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento,  o,  se
dichiarati  non  idonei  all'avanzamento,   abbiano   successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi  almeno  cinque
anni  dalla  dichiarazione  di  non  idoneita',  ovvero  non  abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
    4) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari da accademie,
scuole, istituti di formazione delle Forze armate e  delle  Forze  di
polizia dello Stato; 
    5) non siano imputati, non siano  stati  condannati,  ovvero  non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    6) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale  non
inferiore a «superiore alla media» o equivalente. 
    I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5)  e  6)  devono  essere
posseduti  alla  scadenza  del  termine  ultimo   previsto   per   la
presentazione della domanda e quelli di cui ai  punti  3),  5)  e  6)
devono essere mantenuti fino  alla  data  dell'inizio  del  corso  di
formazione; 
      c) per il posto di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  d),  i
militari del Corpo in servizio permanente, in posizione  di  servizio
effettivo, che: 
    1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2012, compiuto il  34°  anno
di eta' e non superato il 42°, cioe' siano nati nel periodo  compreso
tra il 1° gennaio 1970 ed il 1° gennaio 1978, estremi inclusi; 
    2) siano in possesso di un diploma di laurea,  ovvero  di  laurea
specialistica o titolo equipollente (con  esclusione,  quindi,  delle
lauree c.d. «triennali» o «di I livello»), tra quelli previsti  dalla
tabella A allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001; 
    3) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento,  o,  se
dichiarati  non  idonei  all'avanzamento,   abbiano   successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi  almeno  cinque
anni  dalla  dichiarazione  di  non  idoneita',  ovvero  non  abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
    4) non siano stati dimessi per motivi disciplinari da  accademie,
scuole, istituti di formazione delle Forze armate e  delle  Forze  di
polizia dello Stato; 
    5) non siano imputati, non siano  stati  condannati,  ovvero  non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    6) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale  non
inferiore a «superiore alla media» o equivalente. 
    I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5)  e  6)  devono  essere
posseduti  alla  scadenza  del  termine  ultimo   previsto   per   la
presentazione della domanda e quelli di cui ai  punti  3),  5)  e  6)
devono essere mantenuti  fino  alla  data  di  inizio  del  corso  di
formazione. 
    2. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1,  lettera  a),
punto 1), e' espresso sulla base dei  requisiti  fisici,  morali,  di
carattere,  intellettuali,  culturali  e  professionali,   dimostrati
durante il servizio prestato. Le autorita' competenti  ad  esprimersi
sono: 
      a) per gli ufficiali in ferma prefissata in servizio alla  data
di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione: 
    1) il Capo  di  Stato  Maggiore  del  Comando  interregionale  (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando; 
    2) il  Comandante  regionale  (o  equiparato),  relativamente  al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; 
    3) il Sottocapo di Stato Maggiore  e  capi  reparto  del  Comando
generale  relativamente  al  personale  in  forza   alle   rispettive
articolazioni. Per il  personale  in  forza  alle  articolazioni  del
Comando generale direttamente dipendenti dalle autorita' di  vertice,
il giudizio e' espresso dai rispettivi capi ufficio; 
    4) il Comandante del Quartier generale, il Comandante del Reparto
tecnico logistico amministrativo degli  istituti  di  istruzione,  il
Comandante del Reparto tecnico logistico amministrativo  dei  reparti
speciali, il Comandante del Reparto tecnico logistico  amministrativo
navale e il Comandante del Reparto tecnico  logistico  amministrativo
aereo, relativamente al personale dipendente; 
      b) per gli ufficiali in ferma prefissata in congedo  alla  data
di scadenza di presentazione  delle  domande  di  partecipazione,  il
Comandante regionale  territorialmente  competente  in  relazione  al
luogo di residenza. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «concorsi Online», seguendo le  istruzioni  del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale. 
    2. Al termine della procedura di compilazione: 
    a) i militari del Corpo in servizio  devono  stampare  l'istanza,
firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea, entro il termine
di cui al comma 1, al reparto dal quale  direttamente  dipendono  per
l'impiego (per i militari in forza al Comando  generale,  le  domande
devono essere presentate al Quartier generale); 
    b) gli ufficiali in ferma prefissata in congedo  devono  stampare
l'istanza, firmarla per esteso e consegnarla a mano, oppure  inviarla
a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  al   Centro   di
reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n.  18
- 00122 Roma/Lido di Ostia, entro il medesimo termine di cui al comma
1. 
    3. Non sono considerate  valide  le  domande  di  partecipazione,
compilate con la procedura informatica, ma non presentate  o  inviate
secondo le modalita' di cui al comma 2. 
    4.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti  i  reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it,  e  consegnata  o  spedita
secondo le modalita' di cui al comma 2. 
    5. Le domande di partecipazione al concorso redatte dai candidati
di cui al comma 2, lettera b), si considerano prodotte in tempo utile
se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento,  entro
il termine  suindicato.  A  tal  fine,  fa  fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante. La domanda spedita non  a  mezzo  di
raccomandata  e'  accettata  soltanto  se  pervenuta  al  Centro   di
reclutamento entro il medesimo termine. 
    6. Le domande di partecipazione di cui al comma 5 sono archiviate
se,  pur  inoltrate  nel  termine  indicato,  non  pervengano   entro
quarantacinque giorni decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando. 
    7. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per  la
mancata ricezione della domanda, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa. 
    8. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 1 e 4 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e'  piu'  possibile  apportare  modificazioni  o
integrazioni. 
    9. Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  sottoscritte  e
prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete  di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art.  4,  sono  restituite
agli interessati  per  essere  successivamente  regolarizzate  ovvero
integrate con  le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il
termine perentorio di cinque giorni dal  momento  della  restituzione
dell'istanza. 
    10. Alle incombenze di cui al comma 9 provvedono: 
    a) i reparti di cui all'art. 5, comma 2, per i militari del Corpo
in servizio; 
    b) il Centro di reclutamento, per tutti gli altri candidati. 
    11. Le domande non sottoscritte e quelle non regolarizzate  entro
il termine di cui al comma 9 sono archiviate  con  provvedimento  del
Comandante del Centro di reclutamento. 
    12.  I  provvedimenti  di  archiviazione  sono  notificati   agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: 
    a)  gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  istituti   di
istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
    b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni  previste
dagli articoli 29 e seguenti dell'allegato 1 al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    13. Tutti i candidati, le cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, in  quanto  complete  dei  dati  richiesti,  sono
ammessi  al  concorso,  con  riserva,  in  attesa   dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    14. L'ammissione con riserva deve intendersi fino  all'ammissione
al corso di formazione. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il candidato deve indicare nella domanda: 
    a) grado, cognome, nome, matricola meccanografica, data  e  luogo
di nascita; 
    b) il reparto cui e' in forza,  ovvero,  se  ufficiale  in  ferma
prefissata in congedo, l'ultimo Reparto  dove  ha  prestato  servizio
nonche' la residenza, l'indirizzo  proprio  completo  del  numero  di
codice di avviamento  postale  e,  dove  possibile,  di  un  recapito
telefonico e di un indirizzo di posta elettronica; 
    c) la categoria di posti per la quale concorre; 
    d) il titolo di studio di cui e' in possesso; 
    e) di  non  essere  stato  dimesso  per  motivi  disciplinari  da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e  delle
Forze di polizia dello Stato; 
    f) di non essere imputato, non essere  stato  condannato,  ovvero
non aver ottenuto l'applicazione della pena ai  sensi  dell'art.  444
del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' di essere
o di essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 
    g) il numero degli eventuali figli a carico; 
    h)  l'eventuale  possesso  dei  titoli  preferenziali   stabiliti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli
- ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla  legge
- devono essere allegate alla domanda di partecipazione; 
    i)  di  essere  a  conoscenza  che,  al  termine  del  corso   di
formazione, puo' essere  destinato  a  qualsiasi  sede  di  servizio,
determinata sulla base delle esigenze dell'Amministrazione; 
    l) se ufficiale in ferma prefissata: 
    1) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia, qualora in congedo; 
        2) di acconsentire, qualora vincitore del concorso, ad essere
richiamato in servizio: 
    per l'intera durata del corso di formazione, se in congedo ovvero
se cancellato dal relativo ruolo alla data di inizio dello stesso; 
    fino alla conclusione del corso di formazione, laddove  la  ferma
prefissata si concluda prima del termine dello stesso; 
      m) se militare del Corpo in servizio permanente: 
    1) di non essere stato  dichiarato  non  idoneo  all'avanzamento,
ovvero,  se  dichiarato   non   idoneo   all'avanzamento,   di   aver
successivamente conseguito un  giudizio  di  idoneita'  e  che  siano
trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 
    2)   di   non   aver   rinunciato   all'avanzamento   nell'ultimo
quinquennio; 
    3) di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale  non
inferiore a «superiore alla media» o equivalente; 
    4) di non essere in possesso, se appartenente al ruolo ispettori,
di specializzazione o abilitazione del servizio aereo o del  servizio
navale; 
      n)   di   essere/non   essere   impiegato   in   una   missione
internazionale all'estero. 
    2. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere
a  conoscenza  delle  disposizioni  del  bando  di  concorso  e,   in
particolare, degli articoli 10, 11, 13 e 21 concernenti, tra l'altro,
il calendario di svolgimento della prova  preliminare  (eventualmente
prevista), della prova scritta, le modalita' di notifica dei relativi
esiti  e  di  convocazione  per  le  prove  successive   nonche'   la
valutazione dei titoli. 
    3. Il candidato, infine, nella domanda puo' richiedere di  essere
sottoposto alle seguenti prove facoltative: 
    a) prova di conoscenza di una  lingua  straniera  scelta  tra  le
seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco; 
    b) prova di informatica. 
    4. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2, devono compilare la domanda  di  partecipazione,
precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il  livello
del titolo in base al quale concorrono per tali posti e indicando  la
lingua (italiana  o  tedesca)  nella  quale  intendono  sostenere  le
previste prove scritta e orale. 
    5. La domanda di partecipazione ha valore  di  autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali  e  decade  da  ogni  beneficio,
eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 
    6. Eventuali trasferimenti della sede di  servizio,  ovvero,  per
gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, eventuali variazioni di
residenza, che  dovessero  verificarsi  durante  lo  svolgimento  del
concorso devono essere  segnalati  dal  concorrente  direttamente  al
Centro di reclutamento. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Istruttoria della domanda 
 
 
    1. Il reparto che, ai sensi  dell'art.  3,  comma  2,  riceve  la
domanda di partecipazione al concorso vi appone,  immediatamente,  la
data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo. 
    2. Le domande ricevute sono inviate, entro il giorno successivo a
quello di scadenza del termine ultimo previsto per  la  presentazione
delle stesse: 
    a) per gli ufficiali, al reparto detentore  del  primo  esemplare
del libretto personale dell'interessato; 
    b)   per   i   militari   appartenenti   ai   ruoli    ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, al: 
    1) Comando regionale, relativamente  al  personale  in  forza  ai
reparti dipendenti nonche' al Comando interregionale alla sede; 
    2) Quartier generale, relativamente  al  personale  in  forza  al
Comando generale e al Centro logistico; 
    3) Reparto tecnico logistico  amministrativo  degli  istituti  di
istruzione, relativamente al personale in forza  all'Ispettorato  per
gli istituti di istruzione ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti; 
    4) Reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti speciali,
relativamente al personale in forza al Comando dei  reparti  speciali
ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti; 
    5) Reparto tecnico  logistico  amministrativo  navale  o  Reparto
tecnico  logistico  amministrativo  aereo,  secondo  il  comando   di
appartenenza,  relativamente  al  personale  in  forza   al   Comando
aeronavale centrale ed ai reparti da quest'ultimo dipendenti. 
    3. I reparti di cui  al  comma  2  devono,  altresi',  comunicare
tempestivamente al Centro di reclutamento: 
    a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di  uno
dei  prescritti  requisiti  previsti  all'art.   2   da   parte   dei
partecipanti al concorso; 
    b) i nominativi degli ufficiali in ferma prefissata che, concorso
durante, siano collocati in congedo o cancellati dal relativo ruolo; 
    c) i nominativi dei militari del  Corpo  che,  concorso  durante,
siano  inviati  in  missione  internazionale  all'estero  ovvero   vi
facciano rientro. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Per i candidati in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  il
Centro di reclutamento provvede a richiedere  ai  competenti  reparti
del Corpo la seguente documentazione relativa ai candidati  risultati
idonei alla prova scritta: 
    a) per gli ufficiali in ferma prefissata in servizio alla data di
scadenza di presentazione delle domande di  partecipazione,  libretto
personale e stato di servizio, aggiornati alla predetta data; 
    b) per  gli  appartenenti  ai  ruoli  ispettori,  sovrintendenti,
appuntati  e  finanzieri,  originale  o  copia  autentica  -  sezione
matricola Re.T.L.A. - del foglio matricolare, aggiornato alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al  concorso,  e  della  cartella  personale   della   documentazione
caratteristica; 
    c) per tutti i militari in servizio: 
    1) uno dei prescritti documenti caratteristici avente  come  data
finale quella di scadenza del termine di presentazione della  domanda
di partecipazione; 
    2) una dichiarazione di completezza dei documenti matricolari che
gli interessati rilasciano dopo aver preso visione degli stessi. 
    Per  i  militari  nei  cui  confronti  sia  terminato  l'iter  di
sostituzione della documentazione cartacea con  il  «Documento  unico
matricolare» (D.U.M.), la  competente  sottocommissione  rilevera'  i
dati direttamente da tale documento. 
    2. Inoltre, il Centro di reclutamento provvede  a  richiedere  la
seguente documentazione relativa agli ufficiali in  ferma  prefissata
idonei alla prova scritta: 
    a) il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2, comma 2; 
    b) per i soli aspiranti in congedo ovvero cancellati dal relativo
ruolo: 
    1) libretto personale e stato di servizio, aggiornati  alla  data
di conclusione della ferma prefissata, corredati dalla  dichiarazione
di completezza di cui al comma 1,  lettera  c),  punto  2).  Per  gli
ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo o  cancellati  dal
relativo ruolo dopo  la  data  di  scadenza  di  presentazione  delle
domande di partecipazione, si provvede ai sensi del comma 1,  lettera
a); 
    2) dichiarazione del casellario giudiziale. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1. La commissione giudicatrice  del  concorso,  da  nominare  con
successiva determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza, e' presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di
finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni,  ciascuna  delle
quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non  inferiore  a
colonnello: 
    a) sottocommissione per la valutazione delle prove di  esame,  la
valutazione dei titoli e la formazione della  graduatoria  finale  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
    b)    sottocommissione    per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo,  composta  da
quattro ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri; 
    c)  sottocommissione  per  la  visita  medica  preliminare  degli
ufficiali in ferma  prefissata,  costituita  da  un  ufficiale  della
Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri; 
    d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  degli
ufficiali in ferma  prefissata,  giudicati  non  idonei  alla  visita
medica preliminare,  composta  da  due  ufficiali  della  Guardia  di
finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a
quello dei medici della precedente sottocommissione o, a  parita'  di
grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; 
    e) sottocommissione per  la  visita  medica  di  controllo  degli
ufficiali in ferma prefissata, composta da un ufficiale della Guardia
di finanza e da un ufficiale medico, membri. 
    2. La sottocommissione esaminatrice delle  prove  facoltative  di
lingua straniera e di informatica e'  quella  indicata  al  comma  1,
lettera  a),  integrata  da  ufficiali  della  Guardia  di   finanza,
rispettivamente: 
    a) qualificati conoscitori della lingua stessa; 
    b) in forza al servizio informatica del Comando generale. 
    3. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, di grado non inferiore a capitano. 
    4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta  e  orale  dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  la  competente
sottocommissione e' integrata dall'ufficiale  del  Corpo  qualificato
conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a). 
    5. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e  tecnico.
La sottocommissione di cui al comma 1, lettera  b),  puo'  avvalersi,
altresi',  ai  fini  dell'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale,
dell'ausilio di psicologi. 
    6. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
    7. Prima dello svolgimento delle selezioni,  le  sottocommissioni
interessate fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle stesse. 
    8. Le sottocommissioni di cui al comma 1, lettere b),  c)  e  d),
compilano,  per  ogni  candidato,  un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti. 
    9.  Le  sottocommissioni  possono,  durante  lo  svolgimento  dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza individuato dal Centro
di reclutamento. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso  dei
requisiti previsti all'art. 2. 
    2. Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
reclutamento. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
    a) gerarchico, al Capo di Stato  Maggiore  del  Comando  generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
    b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni  previste
dagli articoli 29 e seguenti dell'allegato 1 al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                    Documento di identificazione 
 
 
    1. Ad ogni prova del concorso i concorrenti devono esibire: 
    a)  la  tessera  personale  di  riconoscimento  se  militari   in
servizio; 
    b) la carta di identita' oppure un documento  di  riconoscimento,
in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello  Stato,
purche'  munito  di  fotografia  recente,  se  ufficiali   in   ferma
prefissata in congedo. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                          Prova preliminare 
 
 
    1. I candidati, che abbiano presentato domanda di  partecipazione
al concorso, a eccezione di quelli concorrenti per  i  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a un'eventuale prova
preliminare, consistente  in  test  logico-matematici  e  in  domande
dirette ad accertare le abilita'  linguistiche,  orto-grammaticali  e
sintattiche della lingua italiana. 
    2. La prova preliminare si svolgera'  nel  periodo  dall'8  al  9
novembre 2012, presso il Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di
finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia. 
    3. Il calendario e le modalita'  di  svolgimento  della  suddetta
prova saranno resi noti, a  partire  dal  24  ottobre  2012  mediante
avviso  pubblicato  sul  sito  internet  www.gdf.gov.it,  sulla  rete
intranet del Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il
pubblico della Guardia di finanza, viale XXI  aprile  n.  55  -  Roma
(numero verde: 800669666). 
    4. Con il  medesimo  avviso  sara'  eventualmente  comunicato  il
mancato svolgimento della  prova,  qualora  in  base  al  numero  dei
candidati l'amministrazione riterra' di non effettuarla. 
    5. I concorrenti, che non si presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    7. I candidati in possesso  dell'attestato  di  bilinguismo,  che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al  concorso
per i posti riservati di cui all'art. 1, comma  2,  di  sostenere  le
previste prove scritta e orale in lingua tedesca, possono richiedere,
sul posto, l'assistenza di personale  qualificato  conoscitore  della
lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione
della prova preliminare. 
    8. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    9. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari,  appunti  o  altre  pubblicazioni.
Eventuali apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti  devono  essere
obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione. 
    10.  La  banca  dati  da  cui  sono  tratti  i   questionari   da
somministrare  ai  candidati  sara'  pubblicata  sul  sito   internet
www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo. 
    11. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1,  lettera  a),  che
prima dell'inizio dei lavori fissa i criteri  cui  attenersi  per  la
predisposizione e la correzione degli stessi. 
    12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova scritta,  di  cui  all'art.  11,  i  candidati  classificatisi,
nell'ambito delle graduatorie stilate ai  soli  fini  della  predetta
prova, nelle prime: 
    a) 105 posizioni, per coloro che concorrono per i  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b); 
    b) 75 posizioni, per coloro che concorrono per  i  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c); 
    c) 15 posizioni, per coloro che concorrono per  i  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera d). 
    Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultima  posizione
utile delle rispettive graduatorie. 
    I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso. 
    13. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal 13 novembre  2012,  con  avviso  disponibile  sul  sito  internet
www.gdf.gov.it, sulla rete intranet  del  Corpo  e  presso  l'Ufficio
centrale relazioni con il pubblico della Guardia  di  finanza,  viale
XXI aprile n. 55 - Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma. 
    14. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
    a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni  previste
dagli articoli 29 e seguenti dell'allegato 1 al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
    b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine  di  cui
all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare  di  cui
all'art. 10, se effettuata, nonche' i candidati per i  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione,
sono tenuti a presentarsi per sostenere  la  prova  scritta  -  della
durata di sei ore, consistente nello svolgimento di  un  tema,  unico
per tutti gli aspiranti,  su  argomenti  ricompresi  tra  le  materie
oggetto della prova orale - che avra' luogo  il  giorno  22  novembre
2012, alle ore 09,00, presso il Centro di reclutamento. 
    2. Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento
della prova saranno rese note, a partire dal 13  novembre  2012,  con
avviso consultabile sul  sito  internet  www.gdf.gov.it,  sulla  rete
intranet del Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il
pubblico della Guardia di finanza, viale XXI  aprile  n.  55  -  Roma
(numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
 
    1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera  a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni  di  cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a). 
    2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni tema un punto  di
merito da zero a trenta. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto. 
    5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire  dal  6
dicembre   2012,   con   avviso   disponibile   sul   sito   internet
www.gdf.gov.it, sulla rete intranet  del  Corpo  e  presso  l'Ufficio
centrale relazioni con il pubblico della Guardia  di  finanza,  viale
XXI aprile n. 55 - di Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo  il
calendario e le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui al
comma 5: 
    a)   per   l'effettuazione    dell'accertamento    dell'idoneita'
psico-fisica di cui all'art. 14, se ufficiali in ferma prefissata non
in servizio; 
    b) per l'effettuazione della prova orale di cui all'art.  18,  se
ufficiali  in  ferma  prefissata  ausiliari  del  ruolo  speciale  in
servizio; 
    c)   per   l'effettuazione    dell'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale di cui all'art. 17, in tutti gli altri  casi  sopra  non
disciplinati. 
    Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. Sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica,
esclusivamente, gli ufficiali in ferma prefissata che  non  siano  in
servizio alla data del 3 dicembre 2012. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' di cui al comma 1 e' effettuato: 
    a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma  1,
lettera c), mediante visita  medica  preliminare,  comprensiva  degli
esami specialistici, presso il  Centro  di  reclutamento,  via  delle
Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia; 
    b) in ragione delle condizioni  del  soggetto  al  momento  della
visita. 
    3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare  e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di  non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui  all'art.
15, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla  visita  medica
di   revisione   deve   essere   presentata   al   presidente   della
sottocommissione di cui al comma 2,  lettera  a),  al  momento  della
comunicazione  di  non  idoneita'.   Eventuali   istanze   presentate
successivamente sono ritenute nulle. 
    4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del  15°
giorno successivo alla comunicazione di  non  idoneita'  alla  visita
medica preliminare. 
    5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di  inidoneita'  della  sottocommissione
per la visita medica preliminare. 
    6. Il candidato risultato assente alla visita medica  preliminare
o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    7.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti   sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. I  candidati  che  conseguono  l'idoneita'  agli  accertamenti
psico-fisici sono convocati per sostenere: 
    a) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, qualora  ufficiali
in       ferma       prefissata       ausiliari       del       ruolo
tecnico-logistico-amministrativo; 
    b)  la  prova  orale,  qualora  ufficiali  in  ferma   prefissata
ausiliari del ruolo speciale. 
    9. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                       Requisiti psico-fisici 
 
 
    1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di verificare che i candidati rientrino
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17  maggio  2000,
n.  155,  e,  prima  dello  svolgimento  dei  lavori  di   rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati. 
    2. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento,  per
sostenere gli  accertamenti  dell'idoneita'  psico-fisica,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 6, lettera  b),  devono  presentare  la  seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta: 
    a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed   il   risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali; 
    b) certificato attestante l'esito  del  test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV. 
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale; 
      c) certificato  (fac-simile  in  allegato  2),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante: 
    1) lo stato di buona salute; 
    2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; 
    3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno allergiche; 
    4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed  idiosincrasie  a
farmaci o alimenti. 
    3. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni,  intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  2,  lettera  c),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    4. La mancata presentazione dei certificati di cui  al  comma  2,
comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive  fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le
modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento. 
    5. I candidati sono sottoposti a visita: 
    a) neurologica; 
    b) psichiatrica; 
    c) otorinolaringoiatrica; 
    d) oculistica; 
    e) odontostomatologica; 
    f) ginecologica. 
    6. I candidati, all'atto della visita medica preliminare, devono,
comunque, avere: 
    a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini; 
    b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne; 
    c) acutezza visiva: 
        1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non  inferiore  a
7/10 nell'occhio che  vede  meno  raggiungibile  con  correzione  non
superiore a 4 diottrie per la miopia, 4 diottrie per  l'ipermetropia,
2 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno ed asse, 4  diottrie
per l'astigmatismo ipermetropico composto con  lente  cilindrica  non
superiore  a  1,5  diottrie,  3  diottrie  per  l'astigmatismo  misto
(calcolato come somma del valore assoluto delle  due  correzioni),  3
diottrie per l'anisometropia  sferica  e  astigmatica  purche'  siano
presenti la fusione e la visione binoculare; 
        2) campo visivo e motilita' oculare normale; 
    d) visione binoculare; 
    e) senso cromatico normale alle matassine colorate. 
    7. I candidati con vizi visivi  devono  presentarsi  alla  visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali». 
    8. La rilevazione dell'entita'  visiva  per  detti  candidati  e'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto». 
    9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e  dei  suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 
    10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai   seguenti
parametri: 
    a) monolaterale: 35 dB; 
    b) bilaterale: P.P.T. 20%. 
    11. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi  della  parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze  psico-attive  e/o   la   positivita'   ai   relativi   test
tossicologici. 
    12. La dentatura deve essere in buone condizioni.  Devono  essere
presenti  almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella   funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare  piu'
di due coppie masticatorie  contrapposte.  La  protesi  efficiente  e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 
    13. Ai fini del computo del numero  minimo  di  elementi  dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 
    14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: 
    a) dell'urina ed ematochimici; 
    b) elettrocardiografico e visita cardiologica; 
    c) test psico-clinici. 
    15. I candidati  sono,  eventualmente,  sottoposti  ad  ulteriori
visite  specialistiche  ed  esami  strumentali  e   di   laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 
    In particolare, sono sottoposti a indagini  radiologiche  laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere  apposita
dichiarazione di consenso. 
    16. I candidati che non raggiungono i  requisiti  fisici  minimi,
negli accertamenti di cui ai commi 6, 11  e  12  sono  immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione. 
    17. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
    18. I candidati di sesso femminile devono produrre,  in  sede  di
visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a  cinque
giorni dalla data di presentazione, che  escluda  la  sussistenza  di
detto stato. In assenza del referto,  la  candidata  e',  allo  scopo
sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro  di
reclutamento. 
    19. Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Tali  candidate  sono,  pertanto,  escluse  dal  concorso,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,  laddove  lo
stato di temporaneo impedimento sussista  ancora  alla  data  del  17
dicembre 2012. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
      Licenza straordinaria per esami per i militari del Corpo 
 
 
    1. I concorrenti idonei alla prova scritta possono  fruire  della
licenza straordinaria per esami  militari,  fino  ad  un  massimo  di
giorni 30, fermo restando il tetto massimo  di  45  giorni  annui  di
licenza straordinaria prevista  dalla  normativa  in  vigore.  Per  i
militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione
della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi
massimi  di  assenza  dall'attivita'  didattica,  oltre  i  quali  e'
disposto  il  rinvio  d'autorita'  dal  corso  stesso,   secondo   le
disposizioni vigenti. 
    2. Qualora il  concorrente,  convocato  per  le  successive  fasi
concorsuali previste, non si  presenti  per  cause  dipendenti  dalla
propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione
a quella ordinaria dell'anno in corso e,  se  questa  e'  stata  gia'
fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1.  I  candidati  risultati   idonei   alla   prova   scritta   e
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, laddove sostenuto, sono
tenuti  a  presentarsi,  per   essere   sottoposti   all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale quale ufficiale  in  servizio  permanente
del  «ruolo  speciale»,  secondo  il  calendario  e  presso  la  sede
comunicati con l'avviso di cui all'art. 13, comma 6 ovvero secondo le
modalita'  notificate  al  termine  dell'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica. 
    Non sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita'  attitudinale
gli ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale. 
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  b),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante generale della Guardia di finanza e tende a verificare  il
possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
    a) test intellettivi, per valutare la capacita' di ragionamento; 
    b) test di personalita' e questionario biografico, per  acquisire
elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di  vita
passata e presente; 
    c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test. 
    4. I candidati idonei all'accertamento attitudinale sono  ammessi
a sostenere la prova orale, mentre i  non  idonei  sono  esclusi  dal
concorso. 
    5. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    6. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso, secondo le modalita' indicate all'ultimo comma dell'art. 10. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettera a), ha una durata massima di  45  minuti
per ciascun concorrente e verte sui programmi delle  materie  di  cui
all'allegato 3. 
    2. I programmi relativi alle singole materie  sono  suddivisi  in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame. 
    3. La sottocommissione attribuisce ad ogni concorrente  un  punto
di merito da zero a trenta. 
    4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti  dai
singoli  esaminatori  e  dividendo  tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi. 
    5.  Conseguono  l'idoneita'  i  concorrenti  che   riportano   la
votazione minima di diciotto. 
    6. Coloro che riportano una votazione inferiore a  diciotto  sono
dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    7. Al termine di  ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nella prova orale ed, eventualmente nelle prove
facoltative  di  cui  all'art.  19.  Tale  elenco,  sottoscritto  dal
presidente e da un membro  della  sottocommissione,  e'  affisso  nel
medesimo giorno nell'albo della sede di esame.  L'esito  della  prova
orale e', comunque, notificato ad ogni candidato. 
    8. Avverso l'esclusione dal concorso, i candidati  risultati  non
idonei alla prova orale possono produrre ricorso secondo le modalita'
di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
       Prova facoltativa di lingua straniera e di informatica 
 
 
    1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nella  prova  orale  di
cui all'art. 18, e' sottoposto alle prove facoltative di  una  lingua
straniera e di informatica con le modalita' indicate in allegato 4. 
    2. L'aspirante in possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  puo'
richiedere di sostenere la prova  di  lingua  straniera  in  inglese,
francese  o  spagnolo.  A  tal  proposito,  lo  stesso  puo'   essere
assistito, sul posto,  da  personale  qualificato  conoscitore  della
lingua tedesca, per ottenere chiarimenti necessari sulle modalita' di
esecuzione della prova. 
    3. Analogamente  a  quanto  previsto  nel  precedente  comma,  il
candidato in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  puo'  essere
assistito, nel corso  della  prova  facoltativa  di  informatica,  da
personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per  ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa. 
    4.  Il  giudizio   sulle   citate   prove   e'   espresso   dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata  a
norma del comma 2 dello stesso articolo, con  le  modalita'  indicate
all'art. 18, comma 4. 
    5. La sottocommissione assegna, per ogni  prova  facoltativa,  un
punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta  un  punto
compreso  tra  diciotto  e  trenta  consegue,  nel  punteggio   della
graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni: 
    a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22; 
    b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26; 
    c) 0,75 per i voti superiori a 26. 

        
      
                               Art. 20 
 
 
         Mancata presentazione e differimento del candidato 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per essere  sottoposto  alle
fasi selettive di cui agli articoli 10 (se effettuata), 11, 14, 17  e
18, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    2. I presidenti delle sottocommissioni di cui all'art.  7,  comma
1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato,  esclusivamente  per
documentate cause di forza maggiore, ovvero su richiesta del  reparto
di  appartenenza,  esclusivamente  per  improvvise  e   improrogabili
esigenze di servizio - di anticipare o  posticipare  la  convocazione
dei   candidati   alla    prova    preliminare    (se    effettuata),
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,  alla  prova  orale  ed
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, compatibilmente  con  i
tempi tecnici  di  espletamento  degli  stessi  e  nel  rispetto  del
relativo calendario. 
    3. Le istanze, inviate presso il  Centro  di  reclutamento  della
Guardia di finanza, ufficio concorsi, sezione allievi ufficiali,  via
delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia,  devono  essere
anticipate, via fax, al numero 06564912365 (linea esterna), oppure al
numero 830/2365 (linea interpolizie). 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  predette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento. 
    4. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  2,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso. 
    5. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 

        
      
                               Art. 21 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. La valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, risultati
idonei alla prova orale di  cui  all'art.  18,  e'  effettuata  dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a), secondo le
modalita' stabilite dal presente articolo. 
    2. A ciascun concorrente e' attribuito un  punteggio  complessivo
non superiore a 10 determinato sulla base dei criteri riportati negli
allegati 5, 6 e 7. 
    3. I titoli devono essere posseduti alla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande e sono  valutati  solo  se
risultanti dalla documentazione matricolare. 
    4.  Eventuali  titoli,  non   risultanti   dalla   documentazione
matricolare e posseduti alla data di cui al  precedente  comma,  sono
valutati solo se la  certificazione  che  ne  comprova  il  possesso,
ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva, nei casi previsti dalla
legge,  e'  prodotta  dall'interessato,  improrogabilmente  entro  20
giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso recante l'esito  della
prova scritta di cui all'art. 13, comma 5, con le seguenti modalita': 
      a) consegna al reparto di  appartenenza,  per  i  militari  del
Corpo in servizio. 
    Il reparto che  riceve  la  predetta  certificazione  vi  appone,
immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione  a
protocollo e la trasmette,  entro  tre  giorni  dalla  ricezione,  al
Centro di reclutamento; 
      b) consegna a mano, ovvero invio a mezzo  di  raccomandata  con
ricevuta di ritorno, al  Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di
finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122  Roma/Lido  di  Ostia,
per gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  in  congedo.  In  caso  di
spedizione  a  mezzo  raccomandata,  fa  fede  il   timbro   a   data
dell'ufficio postale accettante. 
    5.  Ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio   relativo   alle
qualifiche  conseguite  in  sede  di  documentazione   caratteristica
valgono i seguenti criteri: 
      a) per ciascun anno solare e' valutato  soltanto  il  documento
caratteristico  che  si  riferisce  al  periodo  di  maggiore  durata
ancorche' meno favorevole  al  concorrente.  Qualora  vi  siano  piu'
giudizi dello stesso tipo, il periodo va computato sommando i  giorni
di uguale giudizio, dal  1°  gennaio  al  31  dicembre  dell'anno  di
riferimento. Nel caso in cui, nell'arco del medesimo anno  solare  vi
siano periodi valutati con le qualifiche  di  eccellente,  eccellente
con apprezzamento ed eccellente con apprezzamento e lode, gli  stessi
devono essere sommati e, qualora essi rappresentino  complessivamente
il periodo di maggiore durata, e' attribuito  il  punteggio  previsto
per la qualifica che si  riferisce  al  periodo  piu'  lungo.  Se  il
periodo relativo all'ultimo anno solare e' inferiore a 40 giorni, non
si attribuisce alcun punteggio; 
    b) non sono presi in considerazione i periodi  di  frequenza  dei
corsi di formazione nonche', per l'anno di  uscita  dagli  stessi,  i
periodi di servizio di durata inferiore a 6 mesi; 
    c) i periodi di interruzione dal  servizio  per  collocamento  in
congedo e successiva riammissione in servizio, i periodi trascorsi in
aspettativa per la quale e' prevista una detrazione di anzianita' e i
periodi di sospensione dall'impiego a carattere disciplinare,  penale
o a seguito di  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria  non  sono
presi in considerazione; 
    d) per i periodi coperti da «dichiarazione di  mancata  redazione
di documentazione caratteristica» nei confronti di  militari  sospesi
dall'impiego  a  titolo  precauzionale,  per  i  quali  siano   stati
successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti
di  sospensione,  e'  preso  in  considerazione  il  giudizio  finale
contenuto nel primo documento caratteristico utile,  redatto  per  il
periodo immediatamente antecedente l'adozione  dei  provvedimenti  di
sospensione; 
    e) in caso di rapporto informativo, si tiene conto  del  giudizio
finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione: 
      
 
    

1) rendimento elevato con         eccellente con apprezzamento
apprezzamento e lode               e lode;
2) rendimento elevato con         eccellente con
apprezzamento                      apprezzamento;
3) rendimento elevato             eccellente;
4) rendimento pieno e sicuro      superiore alla media;
5) rendimento distinto            superiore alla media;
6) rendimento normale             nella media;
7) rendimento scarso              inferiore alla media;
8) rendimento mediocre            insufficiente.

    
 

        
      
                               Art. 22 
 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
predispone distinte graduatorie finali di merito per  ciascuna  delle
categorie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b, c) e d). 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali
di cui all'art. 1, comma 7, ad esclusione delle lettere f), g) e h). 
    3. Le graduatorie sono formate sommando il punteggio  complessivo
conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti  alla  prova
scritta ed orale, incrementati,  eventualmente,  delle  maggiorazioni
conseguite  nelle  prove  facoltative  di  lingua  straniera   e   di
informatica. 
    4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge  16  giugno  1998,  n.
191. 
    5.  Le  graduatorie  finali  di   merito   sono   approvate   con
determinazione del Comandante generale della  Guardia  di  finanza  e
rese note con avviso disponibile sul  sito  internet  www.gdf.gov.it,
sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile  n.  55  -
Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10. 

        
      
                               Art. 23 
 
 
                       Vincitori del concorso 
 
 
    1. Sono dichiarati vincitori i candidati  che,  secondo  l'ordine
delle graduatorie di cui all'art. 22, siano compresi nel  limite  dei
posti messi a concorso per ciascuna delle categorie di  cui  all'art.
1, comma 1, tenuto conto della riserva di posti di  cui  all'art.  1,
comma 2. 
    2. I candidati ai posti di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a),
che  non  siano  in  servizio,  sono  nominati  vincitori  sempreche'
conseguano l'idoneita' alla visita medica  di  controllo  alla  quale
sono sottoposti prima dell'inizio del  corso  di  formazione  di  cui
all'art. 24. 
    3. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 2, non beneficiano di tale riserva laddove risultino,  privi
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore. 
    4. Qualora i posti riservati di cui  all'art.  1,  comma  2,  non
possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi
sono  conferiti  agli  altri  candidati   iscritti   nella   relativa
graduatoria finale di merito, nell'ordine della stessa. 
    5. Qualora taluno dei posti di cui all'art. 1, comma 1, non possa
essere ricoperto per mancanza di candidati idonei,  gli  stessi  sono
compensati tra le altre categorie di cui al medesimo comma. 
    6. Entro 30 giorni dall'inizio del corso  di  formazione  di  cui
all'art. 24, l'amministrazione puo' dichiarare vincitore del concorso
altro candidato idoneo nell'ordine delle rispettive graduatorie,  per
ricoprire  posti  resisi,  comunque,  disponibili  tra  i   candidati
precedentemente  dichiarati  vincitori  in  base  alle   disposizioni
vigenti. 
    7. I militari dichiarati vincitori, che alla data di  inizio  del
corso di formazione risultano impiegati  in  missioni  internazionali
all'estero,  sono  ammessi  alla  frequenza  del  primo  corso  utile
successivo alla data di rientro in sede. 
    Agli stessi, in  caso  di  superamento  del  predetto  corso,  e'
conferita,  ai  soli  fini  giuridici,  l'anzianita'   assoluta   dei
vincitori  del  presente  concorso  nonche'   l'anzianita'   relativa
determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella graduatoria di
fine corso. 

        
      
                               Art. 24 
 
 
   Corso di formazione e nomina a sottotenente del ruolo speciale 
 
 
    1. I vincitori del concorso sono ammessi  alla  frequenza  di  un
corso di formazione di durata non inferiore ad un anno, in  esito  al
quale sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del
«ruolo speciale» della  Guardia  di  finanza  e  iscritti  in  ruolo,
secondo l'ordine della  graduatoria  redatta  al  termine  del  corso
stesso, con decorrenza  successiva  alla  conclusione  dell'attivita'
addestrativa. 
    2. Gli ufficiali in ferma prefissata, che non siano  in  servizio
alla data di inizio del corso  di  formazione,  sono  preliminarmente
sottoposti  a  una  visita  medica  di  controllo,   a   cura   della
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e). 
    La sottocommissione, prima  dell'inizio  dei  lavori,  fissa,  in
apposito atto, i criteri  cui  attenersi  per  lo  svolgimento  degli
accertamenti. 
    3. I candidati non idonei alla visita medica  di  controllo  sono
esclusi dal concorso. 
    Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
    4.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenti per l'inizio della frequenza  del  corso  o  per  la  visita
medica di controllo prevista al comma 2, e' considerato rinunciatario
e quindi escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella  presentazione
al corso o alla visita medica di controllo, dovuti a cause  di  forza
maggiore, comunicati, dal reparto di appartenenza degli aspiranti  in
servizio o dal candidato stesso se ufficiale in ferma  prefissata  in
congedo,  via  fax,  entro  24  ore,  al   numero   861/3215   (linea
interpolizie) ovvero  ai  numeri  035/4043303  o  035/4043215  (linea
esterna), sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del
Comandante dell'Accademia, che puo' differire  la  presentazione  del
candidato, purche' il ritardo sia contenuto  improrogabilmente  entro
il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza  maturati
sono computati ai fini  della  proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal
corso, secondo le disposizioni vigenti.  Le  decisioni  assunte  sono
comunicate agli interessati tramite il reparto  di  appartenenza,  se
militari  in  servizio,  ovvero   tramite   il   competente   comando
provinciale, se ufficiali in ferma prefissata in congedo. 
    5. I candidati ammessi alla frequenza  del  corso  di  formazione
devono   sottoscrivere,   prima   dell'inizio   dello   stesso,   una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di sette anni. Tale periodo, per gli  ufficiali  in  ferma
prefissata, assorbe quello eventualmente ancora da espletare. 
    6. I vincitori del concorso provenienti dagli ufficiali in  ferma
prefissata: 
    a) se in congedo alla data di inizio  del  corso  di  formazione,
sono richiamati in servizio e  frequentano  il  corso  con  il  grado
rivestito all'atto del collocamento in congedo; 
    b) se alla predetta data risultano cancellati dal relativo ruolo,
sono reiscritti nel medesimo, richiamati in servizio e frequentano il
corso  di  formazione  con  il   grado   rivestito   all'atto   della
cancellazione dal ruolo; 
    c) se concludono tale  ferma  durante  il  corso  di  formazione,
mantengono il grado rivestito fino  alla  conclusione  dello  stesso,
intendendosi richiamati in servizio dalla data di congedo. 
    7. I frequentatori del corso di  formazione  che,  per  qualsiasi
motivo, non conseguono la nomina a sottotenente del ruolo speciale: 
    a) se  militari  in  servizio  permanente,  sono  riassegnati  al
reparto di appartenenza  e  riassumono  la  precedente  posizione  di
stato, salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti
provvedimenti; 
    b) se ufficiali in ferma prefissata: 
    1) sono riassegnati al reparto di appartenenza  e  riassumono  la
precedente posizione di stato, qualora non  abbiano  ancora  concluso
tale ferma. Il periodo di corso effettuato e' in tal  caso  computato
ai fini della stessa; 
    2) collocati in congedo, negli altri casi. 

        
      
                               Art. 25 
 
 
                        Trattamento economico 
 
 
    1. I concorrenti in servizio nel Corpo della guardia di  finanza,
per la partecipazione alle prove d'esame, sono considerati  comandati
in missione. 
    2. I vincitori ammessi alla frequenza del corso  hanno  l'obbligo
di accasermamento e, se in servizio nel Corpo alla data di inizio del
corso   di   formazione,   hanno    diritto    alla    corresponsione
dell'indennita' di  trasferta  ridotta  per  tutta  la  durata  dello
stesso. 
    I periodi di licenza e di permesso non  sono  computati  ai  fini
della durata della missione. 

        
      
                               Art. 26 
 
 
                 Sito internet ed informazioni utili 
 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo  www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi. 

        
      
                               Art. 27 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Centro di reclutamento della Guardia  di  finanza,
per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una  banca  dati
automatizzata, anche in epoca successiva, per le  finalita'  inerenti
alla gestione del rapporto di lavoro. 
    I dati personali, raccolti in sede concorsuale,  potranno  essere
utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione,  anche  per  la
corretta gestione del rapporto di lavoro gia' instaurato. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  potranno
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del  candidato,  nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti possono essere fatti  valere  nei  confronti  del
Comandante del Centro di reclutamento, responsabile  del  trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
Guardia di finanza. 
      Roma, 4 settembre 2012 
 
                   Il Comandante generale: Gen. C.A. Saverio Capolupo