Concorso per 4 dottori di ricerca (toscana) UNIVERSITA' DI SIENA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 71 del 11-09-2012
Sintesi: UNIVERSITA' DI SIENA CONCORSO   (scad.  12 ottobre 2012) Selezione pubblica per l'ammissione al dottorato di ricerca per il triennio 2011-2014 in Scienze storiche in eta' contemporanea. ...
Ente: UNIVERSITA' DI SIENA
Regione: TOSCANA
Provincia: SIENA
Comune: SIENA
Data di inserimento: 11-09-2012
Data Scadenza bando 11-10-2012
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UNIVERSITA' DI SIENA

CONCORSO   (scad.  12 ottobre 2012)
Selezione pubblica per l'ammissione al dottorato di  ricerca  per  il
  triennio 2011-2014 in Scienze storiche in eta' contemporanea. 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto  il  bando  della  regione  Toscana  emanato  con   decreto
dirigenziale n. 2449 del 6 giugno 2012 relativo all'avviso  regionale
POR CRO FSE Asse IV - capitale umano:  attivita'  a  sostegno  di  un
maggiore e migliore raccordo tra alta formazione, mondo della ricerca
e  del  lavoro  (dottorati  internazionali  in  settori  di   ricerca
strategici - borse  di  studio  «Pegaso»  -  Azione  sperimentale  in
collaborazione con ANVUR; 
    Visti  i  progetti  presentati  dall'Universita'  di  Siena   per
l'assegnazione delle borse di studio «Pegaso», a seguito  dei  quali,
in caso di finanziamento da parte della regione Toscana,  per  alcuni
dottorati, potranno essere previste ulteriori borse di studio; 
    Considerato che l'avviso regionale sopraindicato prevede  che  la
graduatoria dei progetti sara' adottata dalla regione  Toscana  entro
il 7 settembre 2012 e che sara' pubblicata sul  sito  Internet  della
regione Toscana; 
    Viste le disposizioni  normative  e  regolamentari  sull'utilizzo
delle risorse del Fondo sociale europeo, ed in particolare: 
    la legge regionale n. 32/2002 «Testo unico della normativa  della
regione Toscana in materia di educazione,  istruzione,  orientamento,
formazione  professionale  e  lavoro»  e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    il regolamento (CE) n. 1083/2006  recante  disposizioni  generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo  e
sul Fondo di coesione; 
    il regolamento (CE) 1828/2006  che  stabilisce  le  modalita'  di
applicazione del regolamento 1083/2006, il regolamento (CE) 1081/2006
relativo al Fondo sociale europeo; 
    la decisione della Commissione delle  Comunita'  europee  C(2007)
5475 del 7 novembre 2007 con la quale si approva il testo del POR OB.
2 Toscana 2007/2013 e la relativa DGR n. 832/2007  con  la  quale  la
giunta ne prende atto; 
    la  DGR  n.  873  del  26  novembre  2007  di  approvazione   del
Provvedimento attuativo di dettaglio del POR OB. 2 FSE 2007/2013; 
    la DCR n. 93 del 20 settembre 2006 di approvazione del  Piano  di
indirizzo generale integrato di cui all'art. 31 della legge regionale
n. 32/2002; 
    le disposizioni contenute nella delibera della  giunta  regionale
31 luglio 2006, n. 569 «Procedure per la  progettazione,  gestione  e
rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 legge regionale
n. 32/2002», cosi' come integrata con la DGR 202/2008; 
    la delibera della giunta regionale n. 117 del  18  febbraio  2008
«Presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni da  ammettere
al cofinanziamento del FSE approvati  dal  comitato  di  sorveglianza
nella seduta del 29 gennaio 2008»; 
    la DGR 534/06 relativa all'inclusione di parametri di genere  nei
progetti finanziati con risorse regionali; 
    Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli   studi   di   Siena,
modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre
2010, n. 240,  emanato  con  decreto  rettorale  n.  164/2012  del  7
febbraio 2012 e  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  49  del  28
febbraio 2012, data dalla quale e' entrato in vigore; 
    Visto il regolamento didattico di Ateneo; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica n.  382/1980  ed
in particolare gli articoli 67 e successivi; 
    Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, ed  in  particolare  gli
articoli 6 ed 8; 
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4; 
    Visto il decreto ministeriale n. 224/1999; 
    Visto  il  regolamento  in  materia  di  dottorato   di   ricerca
dell'Universita' degli studi di Siena, emanato con decreto  rettorale
n. 951/98-99 del  5  maggio  1999  ed  integralmente  sostituito  con
decreto rettorale n. 1440/2006-07 del 10 agosto 2007 e sue successive
modificazioni; 
    Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 «Norme in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
    Nelle more dell'applicazione dei decreti attuativi della legge n.
240/2010; 
    Vista la convenzione rep. n. 716/2008 stipulata tra l'Universita'
degli studi di Siena e l'Azienda regionale per il diritto allo studio
universitario - Articolazione organizzativa territoriale di Siena per
la  determinazione  delle  modalita'  di  riscossione   della   tassa
regionale e modificata con atto rep. n. 7 del 6 marzo 2009; 
    Vista la nota n.  3054/A08  del  14  aprile  2009  con  la  quale
l'Azienda regionale  per  il  diritto  allo  studio  universitario  -
Articolazione organizzativa territoriale di  Siena,  ha  indicato  la
modalita'  di  versamento  della  tassa  regionale   da   parte   dei
dottorandi; 
    Viste le delibere del senato accademico del 20 luglio 2011 e  del
1°  settembre  2011  relative  alla  riorganizzazione   del   sistema
dottorale di Ateneo per il triennio 2011-2014 con le quali sono state
approvate deroghe all'attuale regolamento in materia di dottorato  di
ricerca; 
    Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 27  luglio
2011 e del  7  settembre  2011  relative  alla  riorganizzazione  del
sistema dottorale di Ateneo per il triennio 2011-2014; 
    Visto il decreto rettorale rep. n. 1498/2011 del 9 settembre 2011
relativo all'attivazione dei corsi di  dottorato  di  ricerca  presso
l'Universita' degli studi di Siena per il triennio 2011-2014; 
    Vista la delibera del senato accademico del 3 aprile 2012 con  la
quale  e'  stato  precisato  che  ogni  riferimento  a   deroghe   al
regolamento in  materia  di  dottorato  di  ricerca  contenuto  nelle
delibere del senato accademico del 5 luglio 2011, 20 luglio 2011,  1°
settembre 2011 va  inteso  come  deroga  provvisoria  ed  eccezionale
conseguente alla riorganizzazione del sistema dottorale di Ateneo del
citato regolamento che  restera'  in  vigore  nelle  more  del  nuovo
regolamento previsto dall'art. 22, comma 2 dello statuto; 
    Vista la  delibera  del  senato  accademico  del  5  luglio  2012
relativa alla ripartizione delle borse di studio di Ateneo  e  quelle
del MIUR - Fondo giovani (queste ultime cofinanziate dai dipartimenti
interessati)  fra  i  dottorati  di  ricerca  per  l'anno  accademico
2012/2013; 
    Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 10  luglio
2012 con la quale e' stata introdotta la contribuzione studentesca  a
carico degli studenti iscritti ai corsi di dottorato  e  la  delibera
del 27 luglio 2012 dello stesso organo con cui e' stata ratificata la
delibera precedente; 
    Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27  luglio
2012 relativa alla ripartizione delle borse di  studio  di  Ateneo  e
quelle del MIUR -  Fondo  giovani  (queste  ultime  cofinanziate  dai
dipartimenti interessati) fra  i  dottorati  di  ricerca  per  l'anno
accademico 2012/2013; 
    Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27  luglio
2012 che, nelle  more  della  ratifica  da  parte  del  primo  senato
accademico  utile,  autorizza  la  divisione  corsi  di  III  livello
all'emanazione dei bandi di ammissione ai  dottorati  di  ricerca  in
biotecnologie mediche,  fisica  sperimentale,  genetica  oncologia  e
medicina  clinica,  istituzioni  e  diritto  dell'economia,   scienza
politica: politica comparata ed europea,  scienze  storiche  in  eta'
contemporanea, che hanno presentato domanda  per  l'avviso  regionale
POR CRO FSE Asse IV - capitale  umano  (dottorati  internazionali  in
settori di ricerca strategici - borse di studio «Pegaso») bandito con
decreto dirigenziale della regione Toscana n. 2449 del 6 giugno 2012,
e  con  la  quale,  al  fine  di  soddisfare  i  requisiti   indicati
dall'avviso sopraindicato, viene stabilito che  per  i  dottorati  di
ricerca che  risulteranno  destinatari  di  borse  «Pegaso»  i  posti
inizialmente non coperti da borsa di studio  verranno  convertiti  in
posti coperti da borsa di studio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto dell'avviso di selezione 
 
    Sono  indette  pubbliche  selezioni  per  l'ammissione  ai  sotto
elencati dottorati di ricerca  attivati  presso  l'Universita'  degli
studi di Siena per il  triennio  2011-2014.  Per  ogni  dottorato  di
ricerca vengono indicati i connotati essenziali.
    Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti aggiuntivi, compresi quelli relativi alle  borse  di
studio «Pegaso»  come  indicato  in  premessa,  che  dovranno  essere
effettivamente acquisiti dall'Universita' degli studi di Siena  entro
un mese dall'inizio delle attivita' didattiche. Dette  borse  saranno
conferite  solo  dopo  il  perfezionamento   degli   atti   necessari
all'acquisizione  delle  risorse  previste  per  l'attivazione  delle
stesse ed accertati dai competenti uffici. 
    Nel  caso  in  cui  i  dottorati  destinatari  di   finanziamenti
aggiuntivi non risulteranno assegnatari di borse di studio  «Pegaso»,
su specifica richiesta del collegio dei docenti si rendera' possibile
aumentare proporzionalmente il numero dei posti non coperti da  borsa
di studio. 
    Il numero complessivo dei posti non potra', comunque, eccedere la
capacita' massima recettiva di ciascun dottorato. 
    Lo scorrimento della graduatoria di merito dovra' avvenire  entro
e non oltre due mesi dall'inizio delle attivita' didattiche. 
    L'eventuale aumento delle borse di  studio  nonche'  eventuali  e
conseguenti  integrazioni  al  presente  decreto  saranno  rese  note
mediante  pubblicazione   dei   relativi   atti   alla   pagina   web
http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca   selezionando    il
dottorato di ricerca di riferimento. 
    Secondo quanto previsto dall'avviso regionale POR CRO FSE Asse IV
la  regione  Toscana  pubblichera'  la   graduatoria   dei   progetti
destinatari delle borse «Pegaso» entro il 7 settembre 2012. 

        
      
                               Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    Possono presentare domanda di ammissione ai dottorati di ricerca,
senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso
di un diploma di laurea conseguito negli  ordinamenti  previgenti  il
decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea specialistica conseguita ai
sensi del  decreto  ministeriale  n.  509/1999  o  laurea  magistrale
conseguita ai sensi del decreto ministeriale  n.  270/2004  o  di  un
analogo titolo accademico  conseguito  all'estero,  equiparabile  per
durata e contenuto al titolo italiano,  preventivamente  riconosciuto
dalle competenti autorita' accademiche, anche nell'ambito di  accordi
interuniversitari  di  cooperazione  e  mobilita'.  In  tal  caso  il
candidato dovra' indicare nella domanda di ammissione, come  data  di
conseguimento del titolo, la data  di  emanazione  del  provvedimento
relativo  all'equipollenza  e  l'universita'  italiana  che   lo   ha
predisposto. Nel caso, invece, in cui il titolo non  sia  gia'  stato
dichiarato equipollente, sara' compito del collegio dei  docenti  del
dottorato, al momento della richiesta di iscrizione  degli  eventuali
aventi diritto, deliberare sul riconoscimento del  titolo  accademico
conseguito all'estero ai soli fini dell'ammissione ai corsi.  Possono
presentare domanda di ammissione coloro  che  sono  in  possesso  del
titolo accademico o che lo conseguiranno entro il 31 ottobre 2012. 
    Titolo accademico conseguito  all'estero:  il  titolo  accademico
conseguito all'estero, di durata  almeno  quadriennale,  deve  essere
qualificato di secondo livello in base all'ordinamento  universitario
del Paese in cui e' stato conseguito e utile a consentire, nel  Paese
di conseguimento, l'accesso al dottorato di ricerca. Nel rispetto  di
tale principio, il collegio dei  docenti  del  dottorato  di  ricerca
delibera sull'ammissibilita'. 
    I candidati con titolo  accademico  straniero  dovranno  allegare
alla domanda on line o cartacea: certificato del titolo con elenco di
esami e votazioni - «transcript» in italiano  o  in  inglese,  oppure
tradotto in italiano o in inglese e copia  di  ogni  altro  documento
ritenuto utile per  la  valutazione  dell'ammissibilita'  del  titolo
(es.: diploma supplement,  curriculum,  dichiarazione  di  valore  in
loco). 
    Al candidato potra' essere  richiesto  in  qualsiasi  momento  di
integrare  la  documentazione  presentata,  ai  fini  di  verificarne
l'ammissibilita'. 
    I candidati  con  titolo  accademico  estero  sono  ammessi  alla
selezione con riserva e saranno  esclusi  dal  dottorato  di  ricerca
qualora, a seguito di verifica, risulti che il titolo non e' conforme
ai requisiti richiesti dal presente  bando.  Se  vincitori,  dovranno
consegnare la documentazione di cui all'art. 5. 

        
      
                               Art. 3 
 
                        Domanda di ammissione 
 
    La domanda di ammissione dovra' essere inoltrata  utilizzando  la
procedura  di  iscrizione  on  line  descritta   nelle   pagine   web
http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca   selezionando    il
dottorato di ricerca di riferimento entro e non oltre  le  ore  13,00
del termine perentorio del 12 ottobre 2012. A conferma  dell'avvenuta
registrazione  della  domanda  verra'  automaticamente  prodotto   un
messaggio di posta elettronica di conferma  che  sara'  inoltrato  al
candidato all'indirizzo da lui stesso indicato nel modulo di domanda. 
    Nel caso in cui non sia  possibile  utilizzare  la  procedura  di
ammissione on line, la domanda potra' essere presentata  secondo  una
delle seguenti modalita': 
    consegna a mano entro e non oltre il termine perentorio delle ore
13,00 del 12 ottobre 2012 presso la divisione corsi di III livello  -
dottorato - Collegio Santa Chiara, via  Valdimontone  n.  1  -  53100
Siena (orario di apertura  al  pubblico:  lun./mer./ven.  9,00-13,00;
mar./giov. 14,30-16,30); 
    spedizione postale tramite raccomandata con ricevuta  di  ritorno
all'indirizzo divisione corsi di III livello - dottorato  -  Collegio
Santa Chiara, via Valdimontone  n.  1  -  53100  Siena.  I  candidati
residenti all'estero potranno utilizzare altre forme di  trasmissione
che diano certezza della data di spedizione. In ogni caso la  domanda
e la documentazione dovranno pervenire all'Universita' degli studi di
Siena entro e non oltre le ore 13,00 del termine  perentorio  del  12
ottobre 2012.  Non  fara'  pertanto  fede  il  timbro  di  spedizione
postale. 
    Il modulo per la presentazione della  domanda  di  ammissione  in
forma  cartacea  e'  parte  integrante  del  presente  bando  ed   e'
disponibile                  all'indirizzo                   Internet
http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca   selezionando    il
dottorato di ricerca di riferimento. 
    Sia nel caso di domanda di ammissione presentata on line, sia nel
caso di domanda di ammissione  presentata  in  formato  cartaceo,  il
candidato dovra' far  pervenire  i  documenti  utili  ai  fini  della
valutazione richiesti nella specifica tabella (riportata  all'art.  1
del bando di concorso del dottorato) alla voce  «Documenti  utili  ai
fini della valutazione» entro la scadenza del bando di concorso. 
    Nel caso di domanda di ammissione presentata on line  i  suddetti
documenti  dovranno  essere  allegati  in  formato  elettronico  alla
domanda stessa. 
    Nel caso di domanda di ammissione presentata on line in  cui  non
sia possibile per il  candidato  allegare  i  suddetti  documenti  in
formato elettronico, i documenti dovranno essere consegnati o spediti
in formato cartaceo con le stesse modalita' e  negli  stessi  termini
sopra indicati per la consegna/spedizione postale  della  domanda  di
ammissione. I suddetti documenti dovranno essere chiusi in una  busta
sulla  quale  dovra'  essere  applicato  il  talloncino  con  i  dati
identificativi  della  domanda  ricevuto  nel  messaggio   di   posta
elettronica di  conferma  dell'avvenuta  registrazione.  Non  saranno
presi in considerazione documenti diversi da  quelli  ritenuti  utili
secondo il presente bando ai fini della valutazione o pervenuti oltre
il termine perentorio sopra indicato del 12 ottobre 2012. 
    Nel caso di domanda di ammissione presentata in formato  cartaceo
i «Documenti utili ai fini della valutazione» di cui  sopra  dovranno
essere consegnati  o  spediti  in  formato  cartaceo  con  le  stesse
modalita'  e   negli   stessi   termini   sopra   indicati   per   la
consegna/spedizione postale della domanda di ammissione cartacea. 
    I candidati, al momento della presentazione della  domanda,  sono
tenuti ad esprimere l'opzione per uno soltanto dei percorsi formativi
previsti nell'ambito del dottorato di ricerca. 
    Nel caso di invio tramite posta, l'amministrazione  universitaria
declina  ogni  responsabilita'  per  la   mancata   ricezione   della
documentazione derivante da  responsabilita'  di  terzi  o  da  cause
tecniche. I  candidati  sono  ammessi  alla  selezione  con  riserva.
L'amministrazione universitaria puo' disporre in  ogni  momento,  con
provvedimento motivato, l'esclusione dei  candidati  dalla  selezione
per difetto dei requisiti previsti dal presente bando. Entro  novanta
giorni dal termine di espletamento del  concorso,  i  candidati  sono
tenuti a ritirare presso la  direzione  del  dottorato,  i  documenti
eventualmente presentati per la valutazione. Trascorso  tale  termine
questo Ateneo non  sara'  piu'  responsabile  della  conservazione  e
restituzione della predetta documentazione. 

        
      
                               Art. 4 
 
                         Prove di ammissione 
 
    Le date delle prove di esame e la composizione della  commissione
incaricata della valutazione  dei  candidati  saranno  indicate  alla
pagina      web      http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca
selezionando il dottorato di ricerca di riferimento. Le prove, intese
ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica,  si
svolgeranno con le modalita'  indicate  nella  tabella  specifica  di
ciascun dottorato di ricerca. Per  sostenere  le  prove  i  candidati
dovranno  esibire  un  documento  di  riconoscimento  in   corso   di
validita'. La commissione  giudicatrice  del  concorso,  composta  da
almeno tre docenti di ruolo, cui potranno essere aggiunti non piu' di
due esperti,  anche  stranieri,  scelti  nell'ambito  di  enti  e  di
strutture pubbliche e private di ricerca, sara' nominata dal Rettore,
sentito il collegio dei docenti. 
    I   criteri   di   valutazione   delle   prove   previste    sono
preventivamente  stabiliti  dalla  commissione  in  seduta  plenaria.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per
il caso di  dispersione  di  comunicazioni,  dipendente  da  inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante  o
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,  ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili  a  colpa
dell'amministrazione stessa.  Non  saranno  inviate  convocazioni  ai
candidati a meno che non sia prevista una preselezione da parte della
commissione  giudicatrice.  In  tal  caso   la   convocazione   sara'
effettuata  ad  opera  della  commissione  giudicatrice  che   dovra'
comunicare agli interessati sia gli  esiti  positivi  sia  gli  esiti
negativi della preselezione. 

        
      
                               Art. 5 
 
                  Ammissione ed iscrizione ai corsi 
 
    La graduatoria finale e' unica. I posti  e  le  borse  di  studio
saranno  assegnati  sulla  base  della  graduatoria  di  merito.   In
corrispondenza   di   eventuali   rinunce   degli   aventi   diritto,
subentreranno   altrettanti   candidati,   secondo   l'ordine   della
graduatoria, fermo restando che lo scorrimento della  graduatoria  di
merito dovra' avvenire entro e non oltre due mesi  dall'inizio  delle
attivita'  didattiche.  In  caso  di  utile  collocamento   in   piu'
graduatorie di diversi dottorati  di  ricerca,  il  candidato  dovra'
esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 
    Gli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito l'idoneita'  nel
concorso possono essere  ammessi  ai  corsi  di  dottorato  anche  in
sovrannumero, a condizione che il dottorato cui partecipano  riguardi
la stessa area scientifico disciplinare della ricerca  per  la  quale
sono destinatari di  assegni.  Possono  altresi'  essere  ammessi  in
sovrannumero, previa delibera del  collegio  dei  docenti  e  purche'
risultanti  idonei  nella  graduatoria   di   merito,   i   cittadini
extracomunitari residenti all'estero, i titolari di  borse  assegnate
da  Ministeri,  enti  pubblici  di  ricerca  o  da   altri   soggetti
espressamente ritenuti «qualificati» dal senato accademico. 
    La durata del corso di  dottorato  e'  di  tre  anni  con  inizio
previsto per il 30 novembre 2012. 
    E' vietata la contemporanea iscrizione a corsi di  laurea,  corsi
di  laurea  specialistica/magistrale,  laurea  vecchio   ordinamento,
scuole   di   specializzazione,   dottorati   di   ricerca,    master
universitari. 
    E'   consentita   la   frequenza   congiunta   del    corso    di
specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In  caso
di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato  e'  ridotta
ad un minimo di due anni (art. 19, legge n. 240/2010). 
    Agli iscritti alle scuole di  specializzazione  non  mediche  che
siano ammessi a frequentare un  corso  di  dottorato  di  ricerca  si
applica la sospensione del corso degli  studi  sino  alla  cessazione
della frequenza del corso di dottorato, ad eccezione dei laureati  in
medicina e chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione di area
medica di tipologia conforme alla normativa dell'Unione europea. 
    La graduatoria finale di merito di ciascun dottorato  di  ricerca
sara'         consultabile          alla          pagina          web
http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca   selezionando    il
dottorato di ricerca di riferimento. Tale pubblicazione ha valore  di
comunicazione ufficiale. Pertanto i vincitori non riceveranno  alcuna
personale notifica in merito alla graduatoria finale. 
    Entro e non oltre il termine perentorio del 14  novembre  2012  i
vincitori (con o senza borsa di studio) dovranno far pervenire (senza
ricevere ulteriore  preavviso),  pena  l'esclusione,  alla  divisione
corsi di III  livello  -  dottorato  -  Collegio  Santa  Chiara,  via
Valdimontone n. 1 - Siena, negli orari di  apertura  al  pubblico  la
modulistica appositamente predisposta e disponibile alla  pagina  web
http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca   selezionando    il
dottorato di ricerca di riferimento: 
    1) domanda di iscrizione in carta legale contenente dichiarazioni
sostitutive di certificati ai sensi della  normativa  vigente  (sulla
domanda deve essere apposto un contrassegno telematico, ex  marca  da
bollo, da 14,62 euro); 
    2) modulo di accettazione della borsa di studio; 
    3) modulo  di  richiesta  della  tessera  magnetica  (badge)  per
l'accesso alla mensa universitaria; 
    4) modulo di richiesta di  attivazione  della  casella  di  posta
elettronica universitaria; 
    5) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; 
    6) copia della ricevuta del pagamento della tassa  regionale  per
il diritto allo studio universitario; 
    7) copia della ricevuta del pagamento delle tasse universitarie. 
    La modulistica dovra' essere presentata personalmente  o  spedita
tramite servizio postale,  e  comunque  pervenire  entro  il  termine
perentorio del 14 novembre 2012. 
    Gli ammessi che non  ottempereranno  a  quanto  sopra  prescritto
entro il predetto termine perentorio saranno  considerati  ipso  iure
rinunciatari. 
    Fermo restando che lo scorrimento  della  graduatoria  di  merito
dovra'  avvenire  entro  e  non  oltre  due  mesi  dall'inizio  delle
attivita' didattiche i posti resisi vacanti potranno essere  messi  a
disposizione  dei  candidati  classificatisi  successivamente   nella
graduatoria di merito, che dovranno perfezionare l'iscrizione, a pena
di esclusione, entro i sei giorni  successivi  al  ricevimento  della
comunicazione effettuata per e-mail da parte della divisione corsi di
III   livello.   L'amministrazione   universitaria    declina    ogni
responsabilita' per la mancata ricezione della  e-mail  derivante  da
responsabilita' di terzi o da cause tecniche. 
    I candidati aventi titolo all'iscrizione in possesso di titolo di
studio accademico  straniero,  di  durata  almeno  quadriennale,  non
ancora riconosciuto equipollente da un ateneo  italiano  ad  uno  dei
titoli  accademici  italiani   previsti   dai   requisiti,   dovranno
presentare, unitamente alla domanda  di  iscrizione  al  primo  anno,
tutti i documenti utili al fine di consentire al collegio dei docenti
di  deliberare  sul  riconoscimento   del   titolo   ai   soli   fini
dell'ammissione al dottorato prescelto. Tali documenti (fotocopia del
diploma originale del titolo di studio conseguito  e  certificato  di
laurea con esami e votazioni) dovranno essere tradotti e  legalizzati
dalle competenti rappresentanze diplomatiche  italiane  all'estero  e
muniti di idonea  dichiarazione  di  valore  «in  loco»,  secondo  la
normativa vigente in materia di ammissione degli  studenti  stranieri
ai corsi di studio delle universita' italiane. Nella Dichiarazione di
valore deve risultare chiaramente che il titolo accademico  posseduto
consente l'accesso al dottorato di ricerca nel Paese in cui e'  stato
conseguito. 
    I candidati  in  possesso  di  titolo  estero,  che  non  possono
consegnare     la     documentazione     richiesta     al     momento
dell'immatricolazione, saranno ammessi  sotto  condizione  e  saranno
esclusi  dal  dottorato  di  ricerca  qualora  non  presentino   tale
documentazione entro il termine fissato dall'amministrazione. Saranno
inoltre esclusi nel caso in cui, a seguito di verifica,  risulti  che
il titolo non e' conforme ai requisiti richiesti dal presente bando. 
    I candidati non comunitari aventi titolo  all'iscrizione  saranno
ammessi ai corsi  purche'  in  regola  con  le  disposizioni  vigenti
relative  all'ingresso  e  al  soggiorno  in  Italia   e   legalmente
soggiornanti in Italia (art. 39, comma 5, del decreto legislativo  25
luglio 1998, n. 286, come modificato  dall'art.  26  della  legge  30
luglio 2002, n. 189) e  dovranno,  pertanto,  consegnare,  unitamente
alla domanda di iscrizione, la copia del passaporto e del permesso di
soggiorno  in  corso  di  validita'   rilasciato   dalle   competenti
autorita'. Se residenti all'estero, invece,  dovranno  consegnare  la
copia del passaporto, del visto di ingresso e la copia  del  permesso
di  soggiorno  per  motivi  di  studio  rilasciato  dalla  competente
questura. 

        
      
                               Art. 6 
 
                         Dipendente pubblico 
 
    Il  dipendente  pubblico  ammesso  al  dottorato  di  ricerca  e'
collocato   a    domanda,    compatibilmente    con    le    esigenze
dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi  di  studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce  della
borsa di studio nel caso in cui  ne  sia  destinatario.  In  caso  di
ammissione al dottorato di  ricerca  senza  borsa  di  studio,  o  di
rinuncia  a  questa,  l'interessato  in   aspettativa   conserva   il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  dottorato  di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due anni  successivi,  e'  dovuta  la
restituzione alla  stessa  degli  importi  riscossi.  Il  periodo  di
congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione   di
carriera, del trattamento di quiescenza e  di  previdenza  (legge  n.
448/2001). 
    Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza  assegni,
i pubblici dipendenti  che  abbiano  gia'  conseguito  il  titolo  di
dottore di  ricerca,  ne'  i  pubblici  dipendenti  che  siano  stati
iscritti  a  corsi  di  dottorato  per  almeno  un  anno  accademico,
beneficiando di detto congedo (legge n. 240/2010). 

        
      
                               Art. 7 
 
                           Borse di studio 
 
    L'importo annuale della borsa di  studio  e'  di  euro  13.638,47
assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione  separata.
Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione  comparativa
del merito. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata
del corso. Qualora il dottorando  rinunci,  nel  corso  dell'anno,  a
proseguire il dottorato di ricerca, l'amministrazione  non  chiedera'
la  restituzione  delle  rate  relative  ai  periodi  nei  quali   il
dottorando  ha  effettivamente  frequentato  i  corsi  e  svolto   le
attivita' stabilite dal collegio dei docenti. L'importo  della  borsa
di  studio  e'  aumentato  per  l'eventuale  periodo   di   soggiorno
all'estero  in  misura  pari  al  cinquanta  per  cento  dell'importo
stabilito. 
    La borsa di studio viene corrisposta in rate mensili posticipate. 
    La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con  quelle  concesse
da  Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di  formazione  o  di  ricerca  del
borsista. 
    Chi abbia gia' usufruito  anche  parzialmente  di  una  borsa  di
studio per la frequenza di un corso di dottorato non puo'  usufruirne
una seconda volta. 

        
      
                               Art. 8 
 
                      Borse di studio «Pegaso» 
 
    Le eventuali borse di studio  finanziate  dalla  regione  Toscana
nell'ambito  dei  progetti  «Pegaso»,   oltre   a   rispondere   alle
disposizioni del precedente  art.  7,  saranno  assegnate  a  seguito
dell'effettiva  acquisizione  delle  relative  risorse.  Qualora   il
dottorando vincitore di borsa di studio «Pegaso» rinunci a proseguire
il dottorato l'amministrazione, su richiesta della  regione  Toscana,
si riserva di chiedere la restituzione  delle  rate  corrisposte  nel
corso dell'anno fino al momento della rinuncia. 
    Al  fine  dell'attribuzione  delle  eventuali  borse  di   studio
finanziate dalla regione Toscana nell'ambito dei progetti «Pegaso», i
candidati  dovranno  soddisfare  i  seguenti   ulteriori   requisiti:
residenza o domicilio in Toscana al momento  dell'attribuzione  della
borsa regionale, essere disoccupati o inoccupati, eta' non  superiore
a 35 anni al momento di presentazione della domanda di ammissione  al
concorso di dottorato. 
    L'assegnatario della borsa si impegna ad  elaborare  per  ciascun
anno di dottorato relazioni trimestrali alle scadenze del  31  marzo,
30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre  sull'attivita'  oggetto  della
borsa stessa ed una relazione finale. Le  relazioni  dovranno  essere
firmate dallo stesso assegnatario e  controfirmate  dal  responsabile
della borsa/direttore del dottorato  di  ricerca  e  fatte  pervenire
entro il terzo giorno  successivo  alla  scadenza  del  trimestre  di
riferimento all'ufficio per il dottorato di ricerca, via del  Refugio
n. 4 - Siena. 
    I destinatari delle borse sono assicurati a cura dell'Universita'
esonerando espressamente la regione Toscana da ogni chiamata in causa
e/o da  ogni  responsabilita'  in  caso  di  mancata  e/o  irregolare
stipulazione delle assicurazioni medesime. 
    L'Universita'   garantisce,    sotto    la    propria    completa
responsabilita',  i  destinatari  delle  borse  del  rispetto   delle
condizioni di sicurezza dei locali, degli impianti, strumentazioni ed
attrezzature, anche non di  proprieta'  dell'Universita',  utilizzati
per il progetto, mantenendo la regione Toscana indenne  da  qualunque
pretesa concernente il rapporto determinato dalla  concessione  della
borsa. 
    L'Universita' si impegna a rispettare e dare attuazione a  quanto
disposto  nelle  «Procedure  per   la   progettazione,   gestione   e
rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 legge regionale
n. 32/2002» approvate con  DGR  569/2006  e  successive  modifiche  e
integrazioni, per quanto concerne ogni altro obbligo e/o  adempimento
non esplicitamente ricompreso o citato a tutela degli  interessi  dei
borsisti. 

        
      
                               Art. 9 
 
                         Tasse universitarie 
 
    E' richiesto il pagamento di una tassa di iscrizione annuale pari
a  300,00  euro  da  versare  all'atto  dell'iscrizione.   La   tassa
d'iscrizione dovra' essere pagata tramite: 
    transazione di tesoreria, per  pagamenti  effettuati  presso  uno
sportello  della  Banca  Monte  dei  Paschi  di   Siena   -   causale
«Dottorandi, tasse universitarie  2012/2013  +  cognome  e  nome  del
dottorando»; 
    bonifico bancario sul conto corrente  del  Monte  dei  Paschi  di
Siena (Banca MPS  agenzia  n.  7,  via  Vittorio  Emanuele  -  Siena)
intestato a Universita' degli studi di Siena, via Banchi di Sotto  n.
55 - Siena: IBAN IT22P0103014209000005040093 (solo per  i  versamenti
effettuati dall'estero: SWIFT CODE PASCITM1SI7), causale «Dottorandi,
tasse universitarie 2012/2013 + cognome e nome del dottorando». 

        
      
                               Art. 10 
 
                           Tassa regionale 
 
    E' previsto il pagamento annuale della  tassa  regionale  per  il
diritto allo studio universitario,  secondo  quanto  stabilito  dalla
legge regionale 3 gennaio  2005,  n.  4.  Il  pagamento  della  tassa
regionale  di  euro  140,00  per  l'anno  accademico   2012/2013   da
effettuarsi utilizzando una delle seguenti modalita': 
    1) bonifico bancario sul conto  corrente  postale:  intestato  ad
Azienda regionale per  il  diritto  allo  studio  universitario  IBAN
IT60B0760114200000095810461  (swift  code,  solo  per  i   versamenti
effettuati  dall'estero,  BPPIITRRXXX),  causale  «Dottorandi,  tassa
regionale DSU 2012/2013 + cognome e nome del dottorando»; 
    2) bollettino postale: sul c/c n. 95810461 intestato  ad  Azienda
regionale per il diritto  allo  studio  universitario  -  AOT  Siena,
causale: «Dottorandi, tassa regionale DSU  2012/2013»,  eseguito  da:
«cognome+nome+indirizzo completo del dottorando». 

        
      
                               Art. 11 
 
                     Esonero tasse e contributi 
 
    Sono esonerati dal pagamento delle tasse  universitarie  e  della
tassa regionale gli studenti portatori di  handicap  con  invalidita'
riconosciuta uguale o superiore al 66%. 
    Saranno rimborsati del pagamento delle sole  tasse  universitarie
coloro che risulteranno assegnatari delle borse di studio di  cui  al
precedente articolo 7 totalmente finanziate con fondi  del  ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Coloro che avranno
diritto al rimborso riceveranno notifica dalla divisione corsi di III
livello. 

        
      
                               Art. 12 
 
                Obblighi di frequenza dei dottorandi 
 
    Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di  dottorato
e di compiere continuativamente attivita'  di  studio  e  di  ricerca
secondo quanto previsto dal regolamento in materia  di  dottorati  di
ricerca         consultabile          all'indirizzo          Internet
http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca 
    Nel  caso  in  cui  il  dottorando  svolga  attivita'  lavorativa
(professionale, dipendente,  di  consulenza),  la  valutazione  della
compatibilita' con l'assolvimento  degli  obblighi  previsti  per  la
formazione di dottore di  ricerca  e'  demandata  caso  per  caso  al
collegio dei docenti. 

        
      
                               Art. 13 
 
                            Norme finali 
 
    Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento  al
regolamento didattico di Ateneo  ed  al  regolamento  in  materia  di
dottorati di ricerca dell'Universita' di Siena. 
 
      Siena, 27 agosto 2012 
 
                                                Il Rettore: Riccaboni