Concorso per 8 dottori di ricerca (lombardia) I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 8
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 39 del 22-05-2012
Sintesi: ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA CONCORSO   (scad.  30 luglio 2012) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in meccanica computazionale e mater ...
Ente: I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
Regione: LOMBARDIA
Provincia: PAVIA
Comune: PAVIA
Data di inserimento: 22-05-2012
Data Scadenza bando 21-06-2012
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ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA

CONCORSO   (scad.  30 luglio 2012)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso  di
  dottorato di ricerca internazionale in meccanica  computazionale  e
  materiali avanzati - XXVIII ciclo. 
 

				 
                             IL RETTORE 

 
    Visto lo statuto dell'Istituto universitario di  studi  superiori
di  Pavia,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 178 del 2 agosto 2005; 
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art.  4
e successive modificazioni e integrazioni, nelle more dell'emanazione
del decreto attuativo concernente le nuove disposizioni in materia di
dottorati di ricerca; 
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»; 
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270  «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
    Vista la proposta  di  istituzione  del  corso  di  dottorato  di
ricerca  internazionale  in  «meccanica  computazionale  e  materiali
avanzati» - XXVIII ciclo, con sede amministrativa  presso  l'Istituto
universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, presentata  dal
consiglio didattico dei dottorati dell'Istituto ai sensi dell'art. 26
dello statuto; 
    Visto il parere espresso dal nucleo  di  valutazione,  a  seguito
della verifica dei requisiti di idoneita'; 
    Vista la delibera del consiglio direttivo, adottata nella  seduta
del 20 ottobre 2011, con la quale e' stato approvato il XXVIII  ciclo
del corso  di  dottorato  di  ricerca  internazionale  in  «meccanica
computazionale e materiali avanzati» con sede  amministrativa  presso
l'Istituto universitario di studi superiori  (I.U.S.S.)  di  Pavia  e
finanziate le relative borse di studio; 
    Vista la convenzione stipulata tra  l'Istituto  universitario  di
studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e l'Universita'  degli  studi  di
Pavia; 
    Ritenuto di dover provvedere all'emanazione  del  bando  relativo
alla indizione  di  pubblico  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione al corso  di  dottorato  di  ricerca  internazionale  in
«meccanica computazionale e materiali avanzati» XXVIII  ciclo  -  con
sede  amministrativa  presso  l'Istituto   universitario   di   studi
superiori (I.U.S.S.) di Pavia; 


				 
                              Decreta: 

 

 
                               Art. 1 

 

				 
                             Istituzione 

 

 
    1. E' istituito il XXVIII ciclo del corso di dottorato di ricerca
internazionale in «meccanica computazionale e materiali avanzati» con
sede  amministrativa  presso  l'Istituto   universitario   di   studi
superiori di Pavia. 
    2. E' indetto presso l'Istituto universitario di studi  superiori
di Pavia il concorso pubblico, per titoli ed esami, per  l'ammissione
al  corso  di  dottorato  di  ricerca  internazionale  in  «meccanica
computazionale e materiali avanzati». 
    3. Il numero delle borse di studio indicate nel presente articolo
potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti, ottenuti da  enti
pubblici di ricerca e da qualificate  strutture  produttive  private,
che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando ed entro la
data  di  espletamento  della  prova  orale  del  concorso.  Restando
comunque fermi i termini  previsti  dall'art.  4,  comma  1,  per  la
presentazione delle domande di ammissione,  l'eventuale  aumento  del
numero delle borse di studio sara' reso noto ai candidati, in sede di
esame, dopo la valutazione dei titoli e prima dell'espletamento della
prova d'esame orale. 


				 
                 Dottorato di ricerca internazionale 
          in meccanica computazionale e materiali avanzati 

 
    Area  scientifica:  ingegneria  civile  e  architettura;  scienze
matematiche    e    informatiche;    ingegneria     industriale     e
dell'informazione. 
    Settori  scientifico-disciplinari:  ICAR/01;  ICAR/07;   ICAR/08;
ICAR/09; MAT/05; MAT/08; MAT/06; MAT/07; ING-IND/22; ING-IND/34. 
    Settori concorsuali: 08/A1 - Idraulica,  idrologia,  costruzioni;
08/B1 -Geotecnica; 08/B2 - Scienza delle costruzioni; 01/A4 -  Fisica
matematica; idrauliche e marittime; 01/A5 - Analisi numerica; 08/B3 -
Tecnica delle costruzioni; 09/G2 -  Bioingegneria;  01/A3  -  Analisi
matematica, probabilita' e statistica matematica; 09/D1 -  Scienza  e
tecnologia dei materiali. 
    Luogo  di  svolgimento:  dipartimento  di  ingegneria  civile   e
architettura, Universita' degli studi di Pavia, via Ferrata  n.  1  -
Pavia. 
    Coordinatore: prof. Ferdinando Auricchio. 
    Sedi consorziate: Universita' degli studi di Pavia. 
    Durata: 3 anni. 
    Inizio del corso: 1° novembre 2012. 
    Posti: 8. 
    Di cui posti senza borsa di studio: 4. 
    Di cui con borsa di studio: 4. 
    Enti finanziatori: 
    due borse di studio  finanziate  dall'Istituto  universitario  di
studi superiori; 
    una borsa MIUR  «Fondo  giovani»:  tematica:  nuove  applicazioni
dell'industria biomedicale; 
    una borsa di studio finanziata  dal  dipartimento  di  ingegneria
civile e architettura attraverso il finanziamento 2010  ERC  Starting
Grant, FP7 «Ideas» Programme, European Research Council. 
    Tematiche  delle  ricerche  che  dovranno   essere   svolte   dai
dottorandi beneficiari delle predette borse: Isogeometric methods for
structural and  biomedical  applications;  Constitutive  modeling  of
shape memory alloys; Fluid-Structure Interaction. 
    Requisiti di ammissione: 
    a) vecchio ordinamento: diploma di laurea o  titolo  equipollente
conseguito presso un'Universita' straniera; 
    b) nuovo ordinamento: diploma di laurea  specialistica/magistrale
conseguito nelle seguenti classi: 4 (in scienze  dell'architettura  e
dell'ingegneria edile); 8 (in ingegneria civile e ambientale); 9  (in
ingegneria dell'informazione); 10 (in ingegneria industriale); 25 (in
scienze  e  tecnologie  fisiche);  26  (in   scienze   e   tecnologie
informatiche); 32 (in  scienze  matematiche)  o  titolo  equipollente
conseguito presso un'Universita' straniera. 
    Titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice: 
    a) curriculum vitae; 
    b) titoli di studio; 
    c) eventuali pubblicazioni scientifiche; 
    d) 2 lettere di presentazione (con  indicazione  di  un  recapito
elettronico per il firmatario). 
    Prova orale: giorno 27 settembre 2012, a partire dalle ore  9.30,
presso il dipartimento di ingegneria  civile  e  architettura  -  via
Ferrata n. 1 - Pavia,  o  in  videoconferenza,  a  discrezione  della
commissione giudicatrice, attraverso un indirizzo  skype  che  verra'
comunicato dalla commissione via e-mail  ai  candidati  ammessi  alla
prova orale. 
    Modalita' di svolgimento delle  prove  concorsuali:  i  candidati
dovranno sostenere la prova orale in lingua inglese. 
    Informazioni:                  http://www.iusspavia.it/dottorati
www.unipv.it/compmech/phd_home.html 

        
      
                               Art. 2 

 

				 
                       Requisiti di ammissione 

 

 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1,  senza
limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso  del
diploma  di  laurea  conseguito  secondo   l'ordinamento   precedente
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22  ottobre  2004,  n.
270, ovvero del diploma di laurea specialistica  richiesto  per  ogni
singolo corso di dottorato, ovvero di titolo accademico  equipollente
conseguito presso universita' straniere, preventivamente riconosciuto
dalle   autorita'   accademiche,   anche   nell'ambito   di   accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'. 
    2. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1,  senza
limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che,  ai  sensi  dell'art.
51, comma 6, della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  e  successive
modificazioni ed integrazioni o ai sensi dell'art. 22, comma 3  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, siano  titolari  di  assegni  per  la
collaborazione ad attivita' di  ricerca.  L'ammissione  al  corso  di
dottorato avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3. 
    3. Possono presentare la domanda di partecipazione  anche  coloro
che conseguiranno il diploma di  laurea  o  di  laurea  specialistica
richiesto entro il 27 settembre 2012. In tal caso l'ammissione  viene
disposta «con riserva» ed il candidato sara' tenuto ad allegare  alla
domanda l'autocertificazione relativa  al  diploma  di  laurea  o  di
laurea specialistica da conseguire. 
    4. Ai soli fini  dell'ammissione  al  concorso,  i  candidati  in
possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla  laurea  italiana,  dovranno  fare
espressa richiesta dell'equipollenza nella domanda di  partecipazione
al concorso e corredare la  domanda  stessa  dei  documenti  utili  a
consentire al collegio dei docenti di  pronunciarsi  sulla  richiesta
effettuata. Costituiscono documentazione utile: 
    a) copia del diploma di laurea in lingua originale  e  della  sua
traduzione in lingua italiana; 
    b) dichiarazione di valore; 
    c) certificato in lingua originale, e sua  traduzione  in  lingua
italiana, contenente gli esami sostenuti con relativa valutazione. 
    I predetti documenti devono essere tradotti e  legalizzati  dalle
competenti   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   italiane
all'estero, secondo le norme vigenti  in  materia  di  ammissione  di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Nel
caso  di  richiesta  di  equipollenza,  il  candidato   dovra'   aver
conseguito il titolo accademico straniero entro il  termine  previsto
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
    5.  I  candidati  sono  ammessi  con   riserva   alla   procedura
concorsuale. L'amministrazione puo' disporre  in  ogni  momento,  con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  per  difetto  dei   requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o  con   e-mail
certificata. 

        
      
                               Art. 3 

 

				 
                      Domande di partecipazione 

 

 
    La  domanda  di  partecipazione,   redatta   in   carta   libera,
utilizzando il modello  allegato  al  presente  bando  o  il  modello
disponibile           on           line           sul           sito:
http://www.iusspavia.it/phdmcma_application, deve  essere  inoltrata,
in plico unico, al direttore  dell'Istituto  universitario  di  studi
superiori di Pavia entro il termine perentorio del  30  luglio  2012,
con una delle seguenti modalita': 
    a)  spedizione  a  mezzo  raccomandata  postale  con  avviso   di
ricevimento   al   seguente   indirizzo:   direttore    dell'Istituto
universitario di studi superiori di Pavia - viale Lungo Ticino Sforza
n. 56 - 27100 Pavia; 
    b) consegna presso  gli  uffici  dell'Istituto  universitario  di
studi superiori di Pavia - viale Lungo Ticino Sforza n. 56  (apertura
al pubblico dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9.00 alle ore 12.00). 
    1. Alle domande di  partecipazione  trasmesse  a  mezzo  posta  o
consegnate  da  persona  diversa  dal  sottoscrittore  dovra'  essere
allegata la fotocopia di  un  documento  di  identita'  in  corso  di
validita' del candidato. 
    2. Per il rispetto del termine di cui al comma 1  fara'  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante  l'invio  ovvero  dell'ufficio
protocollo ricevente la domanda. 
    3.  Sull'involucro  del  plico  devono  risultare   le   seguenti
indicazioni: 
    a) le generalita' del candidato; 
    b) il recapito eletto agli effetti del concorso; 
    c) l'esatta denominazione del concorso  di  dottorato  a  cui  si
intende partecipare ed eventualmente  del  curriculum  previsto,  ove
indicato nell'art. 1 del presente bando nella descrizione dei singoli
corsi di dottorato. 
    4.  Alla  domanda  di  partecipazione,  da  redigersi  in  lingua
italiana o inglese, utilizzando i  modelli  di  domanda  allegati  al
presente bando o il modello in inglese disponibile on line sul  sito:
http://www.iusspavia.it/phdmcma_application,   i   candidati   devono
allegare esclusivamente i  titoli  indicati  nell'art.  1.  Eventuali
altri titoli non  saranno  oggetto  di  valutazione  da  parte  della
commissione  giudicatrice.   Decorsi   tre   mesi   dalla   data   di
pubblicazione della  graduatoria  di  merito,  i  candidati  dovranno
provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle  pubblicazioni
presentate. Trascorsi sei mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della
graduatoria di merito, l'Istituto universitario di studi superiori di
Pavia non potra' essere ritenuto in alcun  modo  responsabile  per  i
titoli e le pubblicazioni presentate dai singoli candidati. 
    5. Nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  i  candidati
portatori di handicap devono inoltrare, ai sensi dell'art.  20  della
legge  5  febbraio  1992,  n.  104  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni,  esplicita  richiesta  riguardo  l'ausilio   necessario
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove di esame. 
    6.  Non  saranno  prese  in   considerazione   le   domande   non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici,  delle  dichiarazioni
ivi richieste, nonche' quelle prodotte oltre il termine indicato  nel
comma 1 del presente articolo. 
    7.  L'amministrazione  non  ha  alcuna  responsabilita'  per   la
dispersione di comunicazioni  che  dipenda  da  inesatte  indicazioni
della residenza e del recapito  da  parte  del  candidato  oppure  da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,  o  per
disguidi postali o telegrafici ad essa comunque non imputabili. 

        
      
                               Art. 4 

 

				 
                      Commissione giudicatrice 

 

 
    1. La commissione giudicatrice  del  concorso  di  ammissione  al
corso di dottorato e' composta da tre commissari scelti fra i docenti
ed  i  ricercatori  universitari  di  ruolo   afferenti   alle   aree
scientifico-disciplinari  alle  quali  si  riferisce  il   corso   di
dottorato. La commissione puo' essere integrata con non piu'  di  due
esperti, anche stranieri,  scelti  nell'ambito  degli  enti  e  delle
strutture pubbliche e private di ricerca. 
    2.  La  commissione  giudicatrice  e'  tenuta  a  concludere   le
operazioni concorsuali entro sessanta giorni dalla data  del  decreto
direttoriale di nomina. 

        
      
                               Art. 5 

 

				 
                       Procedura di selezione 

 

 
    1. L'ammissione al corso di dottorato di cui all'art.  1  avviene
previo superamento di una procedura di selezione intesa ad  accertare
la preparazione, la  capacita'  e  l'attitudine  del  candidato  alla
ricerca scientifica. 
    2.  La  procedura  di  selezione   consiste   nella   valutazione
comparativa dei titoli presentati dai candidati e  nello  svolgimento
dell'esame di ammissione. 
    3. La commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i  titoli
indicati, nell'art. 1. Per la valutazione dei titoli  presentati  dai
candidati, la commissione giudicatrice dispone di trenta punti. 
    4. I trenta punti riservati ai  titoli  sono  ripartiti,  a  cura
della commissione  giudicatrice,  sulla  base  di  specifici  criteri
definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione  presentate
dai candidati. 
    5.  La  valutazione  dei  titoli  e'   effettuata   prima   dello
svolgimento della prova orale.  I  risultati  della  valutazione  dei
titoli saranno resi noti ai candidati prima dello  svolgimento  della
prova orale. 
    6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno  raggiunto
un punteggio non inferiore a  ventuno  punti  nella  valutazione  dei
titoli. 
    7. L'esame di ammissione consiste in una prova  orale  in  lingua
inglese. Per la valutazione  di  ciascun  candidato,  la  commissione
giudicatrice dispone di trenta punti. 
    8. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a ventuno punti. 
    9.  Al  termine  della  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati  esaminati  con
l'indicazione dei voti riportati  da  ciascuno  nella  prova  stessa.
L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal   segretario   della
commissione giudicatrice, e' affisso nel  medesimo  giorno,  all'albo
del dipartimento di ingegneria  civile  e  architettura  (Universita'
degli studi di Pavia, via Ferrata n. 1) e all'albo on line dello IUSS
(http://www.iusspavia.it/albo). 
    10. Al termine dei propri  lavori,  la  commissione  giudicatrice
redige apposito  verbale  contenente  i  criteri  di  valutazione,  i
giudizi individuali, il punteggio complessivo  attribuito  a  ciascun
candidato. La graduatoria  di  merito,  espressa  in  trentesimi,  e'
formata,  in  ordine  decrescente,  sulla  base  della  media   delle
votazioni conseguite  da  ciascun  candidato  nella  valutazione  dei
titoli e nella prova orale. In  caso  di  parita'  nella  graduatoria
generale di  merito  prevale  il  candidato  che  abbia  ottenuto  il
punteggio piu' elevato nella  valutazione  dei  titoli.  In  caso  di
ulteriore parita' la preferenza  e'  determinata  dalla  minore  eta'
anagrafica del candidato. 
    11. Gli atti relativi alla procedura concorsuale  sono  trasmessi
al direttore a cura del presidente della commissione giudicatrice. Il
direttore, con apposito decreto, approva la graduatoria di  merito  e
ne  dispone   la   successiva   affissione   all'albo   dell'Istituto
(http://www.iusspavia.it/albo). 
    12. Il diario delle prove di ammissione, riportato all'art. 1 del
bando di concorso, costituisce notifica agli interessati. I candidati
riceveranno comunicazione relativa alla  convocazione  per  la  prova
orale solo se la  data  gia'  precisata  all'art.  1  dovesse  subire
variazioni. In tal caso, il diario delle  prove  di  ammissione,  con
l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sara' comunicato agli
interessati a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento,  inviata
almeno quindici  giorni  prima  della  data  prevista  o  con  e-mail
certificata. 
    13. Per essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  concorsuali,  i
candidati  dovranno   esibire   uno   dei   seguenti   documenti   di
riconoscimento, in corso di validita': 
    a) carta di identita'; 
    b) passaporto. 
    14. La mancata  presentazione  alle  prove  di  ammissione  sara'
considerata come rinuncia al concorso. 

        
      
                               Art. 6 

 

				 
                  Ammissione ai corsi di dottorato 

 

 
    1. Il direttore, con  proprio  decreto,  accerta  la  regolarita'
degli atti concorsuali ed approva la graduatoria generale  di  merito
unitamente a  quella  dei  vincitori.  Sono  dichiarati  vincitori  i
candidati utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  merito  sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
alle prove di esame. 
    2. I  candidati  sono  ammessi  al  corso  di  dottorato  secondo
l'ordine della graduatoria e fino alla  concorrenza  del  numero  dei
posti messi a concorso. I vincitori decadono qualora non esprimano la
loro  accettazione  entro  quindici  giorni  decorrenti  dal   giorno
successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al
corso di dottorato. In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce  degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine  della  graduatoria.  In  caso  di'  utile
collocamento in piu'  graduatorie,  il  candidato  dovra'  esercitare
opzione per un solo corso di dottorato mediante comunicazione scritta
da  inoltrare  all'ufficio   dottorati   di   ricerca   dell'Istituto
universitario di studi superiori di Pavia. 

        
      
                               Art. 7 

 

				 
                         Dipendente pubblico 

 

 
    1. Il pubblico  dipendente  ammesso  ai  corsi  di  dottorato  di
ricerca e' collocato, a domanda e  compatibilmente  con  le  esigenze
dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi  di  studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce  della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni  richieste.  In  caso  di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di  studio,  o
di rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva  il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  dottorato  di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due anni  successivi,  e'  dovuta  la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del  secondo  periodo.
Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai   fini   della
progressione  di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e   di
previdenza. 

        
      
                               Art. 8 

 

				 
               Immatricolazioni al corso di dottorato 

 

 
    1. I concorrenti risultati vincitori dovranno  presentare  o  far
pervenire all'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.)  -
viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - I-27100  Pavia,  entro  il  termine
perentorio di quindici giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  a
quello in cui avranno ricevuto la lettera di ammissione al corso,  la
seguente documentazione: 
    a) domanda  di  immatricolazione  al  primo  anno  di  corso  del
dottorato  di  ricerca,  redatta  su  apposito   modulo   predisposto
dall'amministrazione; 
    b) due fotografie recenti, formato tessera; 
    c) fotocopia, debitamente firmata, del documento  d'identita'  in
corso di validita' o per i cittadini extra-UE il passaporto; 
    d) fotocopia del codice fiscale italiano. 
    2. Dalla domanda di immatricolazione risultano  le  dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  20  dicembre  2000,  n.  445,  che
attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali: 
    a) nascita, residenza e cittadinanza; 
    b)  diploma  di  laurea  o  di  laurea   specialistica/magistrale
conseguito.  I  vincitori  in  possesso  di  un   titolo   accademico
conseguito  all'estero  sono  tenuti  ad  allegare  alla  domanda  di
immatricolazione  l'originale  del  titolo   medesimo   -   o   copia
legalizzata - tradotto e legalizzato dalle competenti  rappresentanze
secondo le  norme  vigenti  in  materia  di  ammissione  di  studenti
stranieri     ai      corsi      delle      universita'      italiane
(http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/testo_delle_norme
.html). 
    3. Nella domanda  di  immatricolazione,  il  candidato  risultato
vincitore dovra' dichiarare, ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445: 
    a) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e  di  impegnarsi,
qualora  intenda  intraprendere  una  attivita'   lavorativa,   anche
occasionale  e  di  breve  durata,  a   richiedere   l'autorizzazione
preventiva  del  collegio  dei  docenti,  oppure,  di  impegnarsi   a
richiedere  al  collegio  dei   docenti   l'autorizzazione   per   la
prosecuzione  dell'attivita'  lavorativa   in   essere   al   momento
dell'iscrizione al corso di dottorato; 
    b) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione. 
    4. Nella domanda di immatricolazione, il  candidato  che  risulta
assegnatario della borsa di  studio  dovra'  inoltre  dichiarare,  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 2000, n. 445: 
    a) di non avere gia' usufruito in precedenza di  altra  borsa  di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato; 
    b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite  tranne  che  con  quelle  concesse   da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 
    5. L'amministrazione si  riserva  la  facolta'  di  procedere  ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle  dichiarazioni
del vincitore. Qualora da tale controllo emerga  la  non  veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base  della  dichiarazione
non veritiera. 

        
      
                               Art. 9 

 

				 
                           Borse di studio 

 

 
    1. L'importo annuale della borsa di  studio  e'  di  € 13.638,47,
assoggettabile  al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a   gestione
separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.  Alle  borse
di studio per la frequenza dei corsi di dottorato  si  applicano,  in
materia fiscale, le disposizioni di cui all'art.  4  della  legge  13
agosto 1984, n. 476. 
    2. L'Istituto si riserva di adeguare  l'importo  della  borsa  di
studio annuale in conformita' alle leggi in vigore. 
    3. Il direttore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le
borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa  graduatoria
e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili. 
    4. La durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso (tre annualita'). 
    5. Il pagamento della borsa di studio viene  effettuato  in  rate
bimestrali posticipate. 
    6. L'importo della borsa di studio e' aumentato  per  l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento.
I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso  superare
la meta' della durata legale del corso di dottorato. Per  periodi  di
permanenza all'estero di durata  pari  o  superiore  a  sei  mesi  e'
necessaria l'autorizzazione  del  collegio  dei  docenti  mentre  per
periodi  di  durata  inferiore  e'  sufficiente   il   consenso   del
coordinatore. 
    7. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 
    8. Chi abbia usufruito di una borsa di studio  per  un  corso  di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di  fruirne  una
seconda volta. 

        
      
                               Art. 10 

 

				 
          Contributo per l'accesso e la frequenza al corso 

 

 
    1. La frequenza ai corsi di dottorato dello IUSS non  prevede  il
pagamento di contributi, fatta eccezione per la tassa  regionale  per
il diritto allo studio che per il 2012  e'  pari  a  100  euro.  Tale
importo puo' subire revisioni annuali. 

        
      
                               Art. 11 

 

				 
                       Obblighi dei dottorandi 

 

 
    1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo  pieno  il
corso di dottorato  e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate,
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. 
    2. Entro la fine di ciascun  anno  accademico,  gli  iscritti  ai
corsi   di   dottorato   hanno   l'obbligo    di    presentare    una
particolareggiata relazione sull'attivita' e  la  ricerca  svolta  al
collegio dei docenti, il quale ne curera'  la  conservazione  e  che,
previa  valutazione  dell'assiduita'  e  dell'operosita'   dimostrata
dall'iscritto al corso, proporra' al direttore il  proseguimento  del
dottorato di ricerca ovvero l'esclusione. 
    3. All'inizio di ciascun  anno  accademico,  il  dottorando  deve
presentare regolare domanda d'iscrizione e  provvedere  al  pagamento
della tassa definita all'art. 10. 
    4. Il collegio dei  docenti  puo'  autorizzare  il  dottorando  a
compiere missioni in Italia ed all'estero per  la  realizzazione  del
programma di ricerca e/o la presentazione  di  risultati  a  consessi
scientifici. 
    5.  L'Istituto  universitario  di  studi   superiori   di   Pavia
garantisce, nel periodo di  frequenza  del  corso  di  dottorato,  la
copertura  assicurativa  per  infortuni  e  responsabilita'   civile,
limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso. 

        
      
                               Art. 12 

 

				 
                 Attivita' didattica dei dottorandi 

 

 
    1. Il collegio dei docenti puo' autorizzare  il  dottorando  allo
svolgimento di una attivita' didattica, sussidiaria  ed  integrativa,
con un impegno annuo non superiore a trenta  ore.  La  collaborazione
didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello  Stato  e
non da'  luogo  a  diritti  in  ordine  all'accesso  ai  ruoli  delle
universita'. 

        
      
                               Art. 13 

 

				 
                       Sospensione e decadenza 

 

 
    1. La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere  sospesa
nei seguenti casi: 
    a) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
    b) gravi e documentate ragioni  di  salute  o  personali  per  un
periodo globalmente non superiore ad un anno. 
    2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione  della  borsa
di studio. 
    3. La richiesta di sospensione viene presentata al  collegio  dei
docenti che su di essa decide motivatamente e ne da' comunicazione al
direttore. I  mesi  di  sospensione  devono  essere  recuperati,  con
erogazione delle relative rate dell'eventuale  borsa  di  studio,  al
termine del periodo prescritto per il corso  di  dottorato,  in  modo
tale che la durata totale  del  corso  sia  la  stessa  per  tutti  i
dottorandi. Il  collegio  dei  docenti  definisce  le  modifiche  del
programma di attivita' dei dottorandi che chiedono la sospensione, al
fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla
sospensione. 
    4.  Fatti  salvi  gravi  e   giustificati   motivi,   determinano
esclusione dal corso di dottorato: 
    a) la mancata iscrizione agli anni successivi; 
    b) la mancata presentazione della domanda per  sostenere  l'esame
finale. 
    5. Il  dottorando  puo'  essere  inoltre  escluso  dal  corso  di
dottorato su circostanziata proposta del  collegio  dei  docenti  per
gravi e documentati motivi. 
    6. La sospensione o l'esclusione non comportano  la  restituzione
delle rate gia' erogate della borsa di studio. 

        
      
                               Art. 14 

 

				 
                          Incompatibilita' 

 

 
    1.  L'iscrizione  a  corsi  di'  dottorato  di  ricerca  non   e'
compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di  laurea  o  di
laurea specialistica/magistrale, a corsi di  master  universitari,  a
scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato. 
    2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1,  l'ammissione  a  un
corso di dottorato di ricerca comporta il  diritto  per  lo  studente
iscritto ad un corso di  master  universitario  di  chiedere  che  le
attivita' formative del master  possano  essere  concluse  ed  essere
riconosciute, laddove vi sia sufficiente congruenza scientifica, come
percorso formativo sostitutivo del primo anno di attivita' del  corso
di dottorato. 
    3. L'attivita' di dottorato  non  e'  di  norma  compatibile  con
impegni  di  lavoro  a  carattere  continuativo.  A   richiesta   del
dottorando,  previo  accertamento  che   l'impegno   lavorativo   non
pregiudica lo svolgimento dell'attivita' di studio e di  ricerca,  in
casi particolari e  con  adeguata  motivazione,  puo'  consentire  al
dottorando di  svolgere  attivita'  lavorativa.  Per  il  periodo  di
svolgimento dell'attivita' lavorativa, il dottorando non  ha  diritto
alla borsa di studio. Sono in generale ammissibili e compatibili  con
la  borsa  di  studio  prestazioni  di  consulenze  a  carattere  non
continuativo nell'ambito  di  specifica  competenza  scientifica  del
dottorato, che potranno quindi essere consentite. 
    4. Sulle  eventuali  richieste  pervenute,  anche  ai  sensi  del
presente articolo si esprime il collegio  dei  docenti.  In  caso  di
urgenza  potra'  esprimersi  il  coordinatore  dei  corsi,   portando
successivamente in  ratifica  al  collegio  dei  docenti  il  decreto
assunto. 

        
      
                               Art. 15 

 

				 
               Esame finale e conseguimento del titolo 

 

 
    1. Il titolo di dottore  di  ricerca,  rilasciato  dal  direttore
dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.)  di  Pavia,
si consegue all'atto del  superamento  dell'esame  finale,  che  puo'
essere ripetuto una sola volta nell'anno immediatamente successivo. 
    2. Gli studenti ammessi al corso potranno richiedere al  collegio
docenti, che deliberera' in  merito,  il  riconoscimento  di  crediti
conseguiti nell'ambito  di  corsi  di  post-laurea,  laddove  vi  sia
adeguata congruenza scientifica e formativa. 

        
      
                               Art. 16 

 

				 
                   Trattamento dei dati personali 

 

 
    1. Ai sensi del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196
(«Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali»),  i  dati
personali forniti dai candidati  saranno  raccolti  presso  l'ufficio
post laurea dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.)
di Pavia e trattati per le  finalita'  di  gestione  del  concorso  e
dell'eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei
vincitori. La comunicazione di tali dati da parte  dei  candidati  e'
obbligatoria   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 
    2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture  amministrative  dell'Istituto   universitario   di   studi
superiori  di  Pavia  ed  agli  enti  direttamente  interessati  alla
posizione giuridico-economica dei candidati risultati vincitori. 
    3. I candidati godono dei diritti di cui al  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia  di  protezione  dei  dati
personali»), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che  li
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui  il  diritto
di far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non  conformi  alla  legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi. 

        
      
                               Art. 17 

 

				 
            Responsabile del procedimento amministrativo 

 

 
    1. Ai sensi dell'art. 5 della legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  il   responsabile   del
procedimento amministrativo attinente al concorso e' il dott.  Franco
Corona -  direttore  amministrativo  dell'Istituto  universitario  di
studi superiori (I.U.S.S.) - viale Lungo Ticino Sforza n. 56 -  27100
Pavia - tel. +39.0382.375811; fax +39.0382.375899. 

        
      
                               Art. 18 

 

				 
                            Norme finali 

 

 
    1. Per quanto non previsto nel presente bando,  si  applicano  le
disposizioni previste dalla normativa vigente  in  materia,  e  dalla
normativa interna  dell'Istituto  universitario  di  studi  superiori
(I.U.S.S.) di Pavia, nonche'  dalle  norme  di  gestione  del  corso,
previste dalla convenzione stipulata tra l'Istituto universitario  di
studi superiori di Pavia (I.U.S.S.) e l'Universita'  degli  studi  di
Pavia. 
    2. Il presente bando sara' inviato al Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Sara' inoltre reso pubblico  per
via     telematica     nei     siti     http://www.iusspavia.it     e
www.unipv.it/compmech/phd_home.html. 
      Pavia, 9 maggio 2012 


				 
                                                 Il direttore: Schmid 

        
      
                                                             Allegato 

			 

              Parte di provvedimento in formato grafico