Concorso per 6 dottori di ricerca (lombardia) I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 6
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 37 del 15-05-2012
Sintesi: ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA CONCORSO   (scad.  27 luglio 2012) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Scienze biomolecolari e Biotecnolog ...
Ente: I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
Regione: LOMBARDIA
Provincia: PAVIA
Comune: PAVIA
Data di inserimento: 15-05-2012
Data Scadenza bando 14-06-2012
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ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA

CONCORSO   (scad.  27 luglio 2012)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso  di
  dottorato di ricerca in «Scienze biomolecolari e  Biotecnologie»  -
  XXVIII ciclo. 
 

				 
                            IL DIRETTORE 

 
    Visto lo statuto dell'Istituto universitario di  studi  superiori
(I.U.S.S.)  di  Pavia,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 178 del 2 agosto 2005; 
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; 
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»; 
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270  «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica  degli
Atenei», approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
    Visto  il  regolamento  in  materia  di  dottorato   di   ricerca
dell'Istituto universitario di studi superiori del 25 novembre 2005 e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    Nelle more del regolamento del MIUR di cui all'art. 4,  legge  n.
210 del 3 luglio 1998, cosi' come modificato dall'art. 19 della legge
n. 240 del 30 dicembre 2010; 
    Vista la proposta  di  istituzione  del  corso  di  dottorato  di
ricerca in «Scienze biomolecolari e biotecnologie»  -  XXVIII  ciclo,
con sede amministrativa  presso  l'Istituto  universitario  di  studi
superiori (I.U.S.S.) di Pavia, presentata dal consiglio didattico dei
dottorati dell'Istituto ai sensi dell'art. 26 dello statuto; 
    Visto il parere espresso dal nucleo  di  valutazione,  a  seguito
della verifica dei requisiti di idoneita'; 
    Vista la delibera del consiglio direttivo, adottata nella  seduta
del 20 ottobre 2011, con la quale e'  stata  approvata  l'istituzione
del corso  di  dottorato  di  ricerca  in  «Scienze  biomolecolari  e
biotecnologie»  -  XXVIII  ciclo,  con  sede  amministrativa   presso
l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia; 
    Vista la convenzione stipulata tra  l'Istituto  universitario  di
studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e l'Universita'  degli  studi  di
Pavia; 
    Ritenuto di dover provvedere all'emanazione  del  bando  relativo
alla indizione  di  pubblico  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione  al  corso  di   dottorato   di   ricerca   in   scienze
biomolecolari e biotecnologie - XXVIII ciclo, con sede amministrativa
presso l'Istituto universitario  di  studi  superiori  (I.U.S.S.)  di
Pavia; 


				 
                              Decreta: 

 

 
                               Art. 1 

 

				 
                             Istituzione 

 

 
    1. Nell'ambito del XXVIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
aventi sede amministrativa presso l'Istituto universitario  di  studi
superiori  (I.U.S.S.)  di  Pavia,  e'  istituito,  in  consorzio  con
l'Universita' degli studi di Pavia il dottorato di ricerca in scienze
biomolecolari  e  biotecnologie  con   sede   amministrativa   presso
l'Istituto universitario di studi superiori di Pavia. 
    2. E' indetto presso l'Istituto universitario di studi  superiori
di Pavia il concorso pubblico, per titoli ed esami, per  l'ammissione
al  corso  di  dottorato  di  ricerca  in  scienze  biomolecolari   e
biotecnologie. Vengono indicate  di  seguito  l'area  scientifica,  i
settori  scientifico-disciplinari  di  riferimento  del  corso  ed  i
settori concorsuali, la sede del dottorato, il coordinatore, le  sedi
consorziate, la  durata  e  l'inizio  del  corso,  i  posti  messi  a
concorso, il numero delle borse di studio disponibili,  le  tematiche
delle ricerche che dovranno essere svolte nell'ambito  del  corso,  i
titoli  che  saranno  valutati  dalla  commissione  giudicatrice,  le
modalita' di svolgimento delle prove di ammissione, la data e la sede
di  espletamento  delle  prove  concorsuali,   l'indirizzo   web   di
approfondimento. 
    3. Il numero delle borse di studio e dei  posti  senza  borsa  di
studio, indicati nel presente articolo, potranno essere  aumentati  a
seguito di finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di ricerca  e  da
qualificate  strutture  produttive   private,   che   si   rendessero
disponibili  dopo  l'emanazione  del  bando  ed  entro  la  data   di
espletamento della prova orale del concorso. Restando comunque  fermi
i termini previsti dall'art. 4, comma 1 per  la  presentazione  delle
domande di ammissione, l'eventuale aumento del numero delle borse  di
studio sara'  reso  noto  ai  candidati,  in  sede  di  esame,  prima
dell'espletamento della prova orale. 
    Dottorato di ricerca in scienze biomolecolari e biotecnologie: 
    area scientifica: scienze biologiche; 
    settori scientifico-disciplinari: BIO/04; BIO/10; BIO/11; BIO/12;
BIO/14; BIO/18; MED/04; CHIM/08; 
    settori concorsuali: 
    05/A2 - Fisiologia vegetale; 
    05/E1 - Biochimica generale e biochimica clinica; 
    05/E2 - Biologia molecolare; 
    05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia; 
    05/I1 - Genetica e microbiologia; 
    06/A2 - Patologia generale e patologia clinica; 
    03/D1 - Chimica  e  tecnologie  farmaceutiche,  tossicologiche  e
nutraceutico-alimentari; 
      sede: dipartimento di  biologia  e  biotecnologie,  Universita'
degli studi di Pavia, via Ferrata n. 1 - Pavia; 
    coordinatore: prof. Andrea mattevi; 
    sedi consorziate: Universita' degli studi di Pavia; 
    durata: tre anni; 
    inizio del corso: 1° novembre 2012; 
    posti: sei, 
di cui con borsa di studio: cinque; 
      enti finanziatori: 
    una borsa di studio  finanziata  dall'Istituto  universitario  di
studi superiori; 
    una borsa di studio finanziata dall'Universita'  degli  studi  di
Pavia; 
    una borsa di studio finanziata dal  dipartimento  di  biologia  e
biotecnologie  dell'Universita'  di  Pavia  -  Fondi  AIRC  (tematica
«Assembly of Histone-Modifying Protein  Complexes:  Implications  for
Anticancer Epigenetic Therapies»); 
    una borsa MIUR «Fondo  giovani»  (tematica:  salute  dell'uomo  -
studio e trattamento dei tumori e  delle  malattie  degenerative  con
nuovi approcci derivati dalla conoscenza del genoma umano); 
    una borsa finanziata dalla Fondazione Bussolera Branca in memoria
di Francesco Sala, 
di cui posti in soprannumero, senza  borsa  di  studio,  riservati  a
candidati stranieri residenti all'estero: uno; 
      titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice: 
    a) voto di laurea; 
    b) eventuali pubblicazioni scientifiche; 
    c) lettere di presentazione (da presentarsi in busta  chiusa  con
firma apposta sui lembi della  lettera  da  parte  dell'autore  della
lettera); 
      modalita' di svolgimento delle prove concorsuali:  i  candidati
potranno sostenere la prova orale in lingua inglese; 
      prova orale: giorno 18 settembre 2012, alle  ore  9,00,  presso
dipartimento di  biologia  e  biotecnologie,  Universita'  di  Pavia,
edificio Buzzato Traverso, via Ferrata n. 9 - Pavia; 
      informazioni: http://www.iusspavia.it/dottorati 

        
      
                               Art. 2 

 

				 
                       Requisiti di ammissione 

 

 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1,  senza
limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso  del
diploma  di  laurea  conseguito  secondo   l'ordinamento   precedente
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 22  ottobre  2004,  n.
270, ovvero del diploma di laurea  specialistica,  ovvero  di  titolo
accademico  equipollente  conseguito  presso  universita'  straniere,
preventivamente  riconosciuto  dalle  autorita'  accademiche,   anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. 
    2. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1,  senza
limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che,  ai  sensi  dell'art.
51, comma 6, della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  siano  titolari  di  assegni  per  la
collaborazione ad attivita' di ricerca. 
    3. Possono presentare la domanda di partecipazione  anche  coloro
che conseguiranno il diploma di  laurea  o  di  laurea  specialistica
richiesto  entro  la  data  di  svolgimento  della  prova  orale   di
ammissione. In tal caso l'ammissione viene disposta «con riserva»  ed
il candidato sara' tenuto a presentare alla commissione giudicatrice,
in sede di prova orale, a  pena  di  decadenza,  l'autocertificazione
relativa al diploma di laurea o di laurea specialistica conseguito. 
    4. Ai soli fini  dell'ammissione  al  concorso,  i  candidati  in
possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla  laurea  italiana,  dovranno  fare
espressa richiesta dell'equipollenza nella domanda di  partecipazione
al concorso e corredare la  domanda  stessa  dei  documenti  utili  a
consentire al collegio dei docenti di  pronunciarsi  sulla  richiesta
effettuata. Costituiscono documentazione utile: 
    a) copia del diploma di laurea in lingua originale  e  della  sua
traduzione in lingua italiana; 
    b) dichiarazione di valore; 
    c) certificato in lingua originale, e sua  traduzione  in  lingua
italiana, contenente gli esami sostenuti con relativa valutazione. 
    I predetti documenti devono essere tradotti e  legalizzati  dalle
competenti   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   italiane
all'estero, secondo le norme vigenti  in  materia  di  ammissione  di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Nel
caso  di  richiesta  di  equipollenza,  il  candidato   dovra'   aver
conseguito il titolo accademico straniero entro il  termine  previsto
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
    5.  I  candidati  sono  ammessi  con   riserva   alla   procedura
concorsuale. L'amministrazione puo' disporre  in  ogni  momento,  con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  per  difetto  dei   requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

        
      
                               Art. 3 

 
Disposizioni   particolari   per   candidati   stranieri    residenti
  all'estero: ammissione in soprannumero, senza borsa di  studio,  al
  corso di dottorato di ricerca 

 
    1. I candidati stranieri residenti all'estero,  che  ne  facciano
esplicita richiesta nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
possono essere ammessi al corso di dottorato  previa  valutazione  da
parte della commissione giudicatrice dei titoli presentati. 
    2. La procedura di selezione e' disciplinata  dalle  disposizioni
previste dal successivo art. 7. 
    3.  L'ammissione  al  corso  di  dottorato  avviene  secondo   le
disposizioni del successivo art. 8, comma 4. 

        
      
                               Art. 4 

 

				 
                      Domande di partecipazione 

 

 
    1.  La  domanda  di  partecipazione,  redatta  in  carta  libera,
utilizzando il  modello  allegato  al  presente  bando,  deve  essere
inoltrata, in plico unico, al direttore  dell'Istituto  universitario
di studi superiori di Pavia entro il termine perentorio del 27 luglio
2012, con una delle seguenti modalita': 
    a)  spedizione  a  mezzo  raccomandata  postale  con  avviso   di
ricevimento   al   seguente   indirizzo:   direttore    dell'Istituto
universitario di studi superiori di Pavia - viale Lungo Ticino Sforza
n. 56 - 27100 Pavia; 
    b) consegna presso  gli  uffici  dell'Istituto  universitario  di
studi superiori di Pavia - viale Lungo Ticino Sforza n. 56  (apertura
al pubblico dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9,00 alle ore 12,00). 
    2. Nella  domanda  di  partecipazione,  da  redigersi  in  lingua
italiana oppure inglese, il  candidato  dovra'  dichiarare  sotto  la
propria responsabilita' ed ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
    a) le proprie generalita', la data ed il  luogo  di  nascita,  il
codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli  effetti  del
concorso, specificando il codice di  avviamento  postale,  il  numero
telefonico, l'e-mail e l'eventuale numero di fax; 
    b) la propria cittadinanza; 
    c) il diploma di  laurea  o  di  laurea  specialistica/magistrale
posseduta, nonche' la data e l'universita' presso la quale  e'  stata
conseguita la laurea o la laurea specialistica/magistrale, ovvero  il
titolo accademico  equipollente  conseguito  presso  una  Universita'
straniera, nonche' la data dell'eventuale decreto  rettorale  con  il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza, 
oppure, nel caso in cui il titolo straniero non sia stato  dichiarato
equipollente alla laurea  italiana,  richiesta  di  dichiarazione  di
equipollenza, corredata dai documenti utili a consentire al  collegio
dei  docenti  la  dichiarazione  di   equipollenza   ai   soli   fini
dell'ammissione al corso di dottorato (i  documenti  dovranno  essere
presentati secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 4); 
    d) i titoli  conseguiti  (limitatamente  a  quelli  che  potranno
essere oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice
ed indicati nell'art. 1); 
    e) di  impegnarsi  a  frequentare  a  tempo  pieno  il  corso  di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal  collegio  dei
docenti; 
    f) le lingue straniere conosciute; 
    g) di impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito; 
    h) di aver preso visione della normativa prevista  dal  bando  di
concorso; 
    i) di autorizzare gli  uffici  competenti  al  trattamento,  alla
comunicazione, alla diffusione  e  divulgazione  dei  dati  personali
anche con le modalita' previste all'art. 16 del  presente  bando,  ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  («Codice  in
materia di protezione dei dati personali»). 
    3. Alle domande di  partecipazione  trasmesse  a  mezzo  posta  o
consegnate  da  persona  diversa  dal  sottoscrittore  dovra'  essere
allegata la fotocopia di  un  documento  di  identita'  in  corso  di
validita' del candidato. 
    4. Per il rispetto del termine di cui al comma 1  fara'  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante  l'invio  ovvero  dell'ufficio
protocollo ricevente la domanda. 
    5.  Sull'involucro  del  plico  devono  risultare   le   seguenti
indicazioni: 
    a) le generalita' del candidato; 
    b) il recapito eletto agli effetti del concorso; 
    c) l'esatta denominazione del concorso  di  dottorato  a  cui  si
intende partecipare. 
    6. Alla domanda di partecipazione  i  candidati  devono  allegare
esclusivamente i titoli indicati nell'art. 1. Eventuali altri  titoli
non  saranno  oggetto  di  valutazione  da  parte  della  commissione
giudicatrice. Decorsi tre mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della
graduatoria di merito, i candidati dovranno provvedere, a loro spese,
al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate. Trascorsi  sei
mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria  di  merito,
l'Istituto universitario di  studi  superiori  di  Pavia  non  potra'
essere ritenuto  in  alcun  modo  responsabile  per  i  titoli  e  le
pubblicazioni presentate dai singoli candidati. 
    7. I  candidati  stranieri  residenti  all'estero  che  intendono
essere ammessi al corso di dottorato, in soprannumero e  senza  borsa
di studio, secondo quanto disposto dall'art. 3, devono allegare  alla
domanda di partecipazione al concorso la seguente documentazione: 
    a) il proprio curriculum scientifico-professionale; 
    b) l'elenco delle pubblicazioni, dettagliato secondo le modalita'
internazionali, comprensivo di tutti gli autori; 
    c) le pubblicazioni di cui al precedente punto b); 
    d) altri eventuali documenti o titoli ritenuti utili ai fini  del
concorso. 
    8. Nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  i  candidati
portatori di handicap devono inoltrare, ai sensi dell'art.  20  della
legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  esplicita  richiesta  riguardo  l'ausilio   necessario
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove di esame. 
    9.  Non  saranno  prese  in   considerazione   le   domande   non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici,  delle  dichiarazioni
ivi richieste, nonche' quelle prodotte oltre il termine indicato  nel
comma  1  del  presente  articolo.  Non  saranno  altresi'  prese  in
considerazione le domande presentate da candidati stranieri residenti
all'estero prive  della  documentazione  indicata  nel  comma  7  del
presente articolo. Ai candidati la cui domanda sia  stata  dichiarata
inammissibile sara' data comunicazione dell'esclusione  dal  concorso
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o  con  posta
elettronica certificata. 
    10.  L'amministrazione  non  ha  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione di comunicazioni  che  dipenda  da  inesatte  indicazioni
della residenza e del recapito  da  parte  del  candidato  oppure  da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,  o  per
disguidi postali o telegrafici ad essa comunque non imputabili. 

        
      
                               Art. 5 

 

				 
                      Commissione giudicatrice 

 

 
    1. La commissione giudicatrice  del  concorso  di  ammissione  al
corso di dottorato e' composta da tre commissari scelti fra i docenti
ed  i  ricercatori  universitari  di  ruolo   afferenti   alle   aree
scientifico-disciplinari  alle  quali  si  riferisce  il   corso   di
dottorato. La commissione puo' essere integrata con non piu'  di  due
esperti, anche stranieri,  scelti  nell'ambito  degli  enti  e  delle
strutture pubbliche e private di ricerca. 
    2.  La  commissione  giudicatrice  e'  tenuta  a  concludere   le
operazioni concorsuali entro sessanta giorni dalla data  del  decreto
direttoriale di nomina. 

        
      
                               Art. 6 

 

				 
                       Procedura di selezione 

 

 
    1. L'ammissione al corso di dottorato di cui all'art.  1  avviene
previo superamento di una procedura di selezione intesa ad  accertare
la preparazione, la  capacita'  e  l'attitudine  del  candidato  alla
ricerca scientifica. 
    2.  La  procedura  di  selezione   consiste   nella   valutazione
comparativa dei titoli presentati dai candidati e  nello  svolgimento
dell'esame di ammissione. 
    3. La commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i  titoli
indicati, nell'art. 1. Per la valutazione dei titoli  presentati  dai
candidati, la commissione giudicatrice dispone di trenta punti. 
    4. I trenta punti riservati ai  titoli  sono  ripartiti,  a  cura
della commissione  giudicatrice,  sulla  base  di  specifici  criteri
definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione  presentate
dai candidati. 
    5.  La  valutazione  dei  titoli  e'   effettuata   prima   dello
svolgimento della prova orale.  I  risultati  della  valutazione  dei
titoli sono resi noti ai  candidati  prima  dello  svolgimento  della
prova orale. 
    6. L'esame di ammissione consiste in una prova orale, comprensivo
di una prova  di  conoscenza  di  una  lingua  straniera  scelta  dal
candidato ed indicata nella domanda di  partecipazione  al  concorso.
Per la valutazione di ciascun candidato, la commissione  giudicatrice
dispone di trenta punti. 
    7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a ventuno punti. 
    8.  Al  termine  della  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati  esaminati  con
l'indicazione dei voti riportati  da  ciascuno  nella  prova  stessa.
L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal   segretario   della
commissione giudicatrice, e' affisso  nel  medesimo  giorno  all'albo
ufficiale del dipartimento di biologia e  biotecnologie,  Universita'
di Pavia, edificio Buzzato Traverso, via Ferrata n.  9  -  Pavia.  Al
termine  dei  propri  lavori,  la  commissione  giudicatrice   redige
apposito verbale contenente  i  criteri  di  valutazione,  i  giudizi
individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun  candidato
e la graduatoria di merito che viene affissa  all'albo  dell'Istituto
(http://www.iusspavia.it/albo). La graduatoria di merito, espressa in
trentesimi, e' formata, in ordine decrescente, sulla base della media
delle votazioni conseguite da ciascun candidato nella valutazione dei
titoli e nella prova orale. In  caso  di  parita'  nella  graduatoria
generale di  merito  prevale  il  candidato  che  abbia  ottenuto  il
punteggio piu' elevato nella  valutazione  dei  titoli.  In  caso  di
ulteriore parita' la preferenza  e'  determinata  dalla  minore  eta'
anagrafica del candidato. 
    9. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al
direttore a cura del presidente della commissione giudicatrice. 
    10. Il diario delle prove di ammissione, riportato all'art. 1 del
presente bando, costituisce notifica agli  interessati.  I  candidati
riceveranno comunicazione relativa alla  convocazione  per  la  prova
orale solo se la  data  gia'  precisata  all'art.  1  dovesse  subire
variazioni. In tal caso, il diario delle  prove  di  ammissione,  con
l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sara' comunicato agli
interessati a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento,  inviata
almeno  quindici  giorni  prima  della  data  prevista  o  con  posta
elettronica certificata. 
    11. Per essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  concorsuali,  i
candidati  dovranno   esibire   uno   dei   seguenti   documenti   di
riconoscimento, in corso di validita': 
    a) carta di identita'; 
    b) patente di guida; 
    c) passaporto. 
    12. La mancata  presentazione  alle  prove  di  ammissione  sara'
considerata come rinuncia al concorso. 

        
      
                               Art. 7 

 

				 
      Procedura di selezione per l'ammissione in soprannumero, 
con o  senza  borsa  di  studio,  di  candidati  stranieri  residenti
                             all'estero 

 

 
    1. La commissione giudicatrice dispone di  trenta  punti  per  la
valutazione dei titoli presentati, ai sensi dell'art. 3, da candidati
stranieri residenti all'estero. 
    2. I punti riservati ai  titoli  sono  ripartiti,  a  cura  della
commissione giudicatrice, sulla base di  specifici  criteri  definiti
prima dell'esame delle domande di partecipazione. 
    3. E' dichiarato idoneo il candidato che consegue una valutazione
non inferiore a ventuno punti nella valutazione dei titoli. 
    4. Al termine dei  propri  lavori,  la  commissione  giudicatrice
redige apposito  verbale  contenente  i  criteri  di  valutazione,  i
giudizi individuali, il punteggio complessivo  attribuito  a  ciascun
candidato e la graduatoria  di  merito.  La  graduatoria  di  merito,
espressa in trentesimi, e' formata, in ordine decrescente, sulla base
della votazione conseguita da ciascun candidato nella valutazione dei
titoli     e      viene      affissa      all'albo      dell'Istituto
(http://www.iusspavia.it/albo). 

        
      
                               Art. 8 

 

				 
                  Ammissione ai corsi di dottorato 

 

 
    1. Il direttore, con  proprio  decreto,  accerta  la  regolarita'
degli atti concorsuali ed approva la graduatoria generale  di  merito
unitamente a  quella  dei  vincitori.  Sono  dichiarati  vincitori  i
candidati utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  merito  sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
alle prove di esame. 
    2. I  candidati  sono  ammessi  al  corso  di  dottorato  secondo
l'ordine della graduatoria e fino alla  concorrenza  del  numero  dei
posti messi a concorso. I vincitori decadono qualora non esprimano la
loro  accettazione  entro  quindici  giorni  decorrenti  dal   giorno
successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al
corso di dottorato. In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce  degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo  l'ordine  della  graduatoria.  In  caso  di  utile
collocamento in piu'  graduatorie,  il  candidato  dovra'  esercitare
opzione per un solo corso di dottorato mediante comunicazione scritta
da  inoltrare  all'ufficio   dottorati   di   ricerca   dell'Istituto
universitario di studi superiori di Pavia. 
    3.  I  candidati  stranieri  residenti  all'estero,   che   siano
dichiarati idonei al termine  della  procedura  concorsuale  prevista
dall'art. 7, sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio,  al
corso di dottorato nel limite dei posti ad essi  riservati  per  ogni
dottorato. 

        
      
                               Art. 9 

 

				 
                         Dipendente pubblico 

 

 
    1. Il pubblico  dipendente  ammesso  ai  corsi  di  dottorato  di
ricerca e' collocato, a domanda e  compatibilmente  con  le  esigenze
dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi  di  studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce  della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni  richieste.  In  caso  di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di  studio,  o
di rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva  il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  dottorato  di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due anni  successivi,  e'  dovuta  la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del  secondo  periodo.
Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai   fini   della
progressione  di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e   di
previdenza. 

        
      
                               Art. 10 

 

				 
                  Iscrizioni al corso di dottorato 

 

 
    1. I concorrenti risultati vincitori dovranno  presentare  o  far
pervenire all'Istituto universitario di studi superiori  di  Pavia  -
Ufficio dottorati di ricerca, viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - 27100
Pavia, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti  dal
giorno successivo a quello in cui  avranno  ricevuto  la  lettera  di
ammissione al corso unitamente  al  modulo  di  immatricolazione,  la
seguente documentazione: 
    a) domanda  di  immatricolazione  al  primo  anno  di  corso  del
dottorato  di  ricerca,  redatta  su  apposito   modulo   predisposto
dall'amministrazione; 
    b) due fotografie recenti, formato tessera; 
    c) fotocopia, debitamente firmata, del documento  d'identita'  in
corso  di  validita';  per  i  cittadini  extra-UE  il  documento  di
identita' e' necessariamente il passaporto; 
    d) fotocopia del codice fiscale italiano. 
    2. Dalla domanda di immatricolazione risultano  le  dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  20  dicembre  2000,  n.  445,  che
attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali: 
    a) nascita, residenza e cittadinanza; 
    b)  diploma  di  laurea  o  di  laurea   specialistica/magistrale
conseguito.  I  vincitori  in  possesso  di  un   titolo   accademico
conseguito  all'estero  sono  tenuti  ad  allegare  alla  domanda  di
immatricolazione   l'originale   del   titolo   medesimo,   o   copia
legalizzata, tradotto e legalizzato dalle  competenti  rappresentanze
secondo le  norme  vigenti  in  materia  di  ammissione  di  studenti
stranieri     ai      corsi      delle      universita'      italiane
(http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/testo_delle_norme
.html). 
    3. Nella domanda  di  immatricolazione,  il  candidato  risultato
vincitore dovra' dichiarare, ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445: 
    a) di non essere contemporaneamente iscritto, e di  impegnarsi  a
non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o
di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole  di
specializzazione o ad altri corsi di dottorato; 
    b) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e  di  impegnarsi,
qualora  intenda  intraprendere  una  attivita'   lavorativa,   anche
occasionale  e  di  breve  durata,  a   richiedere   l'autorizzazione
preventiva  del  collegio  dei  docenti,  oppure,  di  impegnarsi   a
richiedere  al  collegio  dei   docenti   l'autorizzazione   per   la
prosecuzione  dell'attivita'  lavorativa   in   essere   al   momento
dell'iscrizione al corso di dottorato; 
    c) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione. 
    4. Nella domanda di immatricolazione, il  candidato  che  risulta
assegnatario della borsa di  studio  dovra'  inoltre  dichiarare,  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 2000, n. 445: 
    a) di non avere gia' usufruito in precedenza di  altra  borsa  di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato; 
    b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite  tranne  che  con  quelle  concesse   da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 
    5. L'amministrazione si  riserva  la  facolta'  di  procedere  ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle  dichiarazioni
del vincitore. Qualora da tale controllo emerga  la  non  veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base  della  dichiarazione
non veritiera. 

        
      
                               Art. 11 

 

				 
                           Borse di studio 

 

 
    1. L'importo annuale della borsa di  studio  e'  di  € 13.638,47,
assoggettabile  al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a   gestione
separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle  borse
di studio per la frequenza dei corsi di dottorato  si  applicano,  in
materia fiscale, le disposizioni di cui all'art.  4  della  legge  13
agosto 1984, n. 476. 
    2. L'Istituto si riserva di adeguare  l'importo  della  borsa  di
studio annuale in conformita' alle leggi in vigore. 
    3. Il direttore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le
borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa  graduatoria
e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili. 
    4. La durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso. 
    5. Il pagamento della borsa di studio viene  effettuato  in  rate
bimestrali posticipate. 
    6. L'importo della borsa di studio e' aumentato  per  l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento.
I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso  superare
la meta' della durata legale del corso di dottorato. 
    7. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 
    8. Chi abbia usufruito di una borsa di studio  per  un  corso  di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di  fruirne  una
seconda volta. 

        
      
                               Art. 12 

 

				 
          Contributo per l'accesso e la frequenza al corso 

 

 
    1. La frequenza ai corsi di dottorato dello IUSS non  prevede  il
pagamento di contributi, fatta eccezione per la tassa  regionale  per
il diritto allo studio che attualmente e' pari a  100,00  euro.  Tale
importo puo' subire revisioni annuali. 

        
      
                               Art. 13 

 

				 
                       Obblighi dei dottorandi 

 

 
    1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a  tempo  pieno  i
corsi di dottorato  e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate,
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. 
    2.  L'Istituto  universitario  di  studi   superiori   di   Pavia
garantisce, nel periodo di  frequenza  del  corso  di  dottorato,  la
copertura  assicurativa  per  infortuni  e  responsabilita'   civile,
limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso. 
    3. Alla fine di ciascun anno, gli iscritti al corso di  dottorato
hanno  l'obbligo  di  presentare  una   particolareggiata   relazione
sull'attivita' e la ricerca svolta al collegio dei  docenti,  che  ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita'  e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
direttore  il  proseguimento  del   dottorato   di   ricerca   ovvero
l'esclusione. 
    4. Il collegio dei  docenti  puo'  autorizzare  il  dottorando  a
compiere missioni in Italia ed all'estero per  la  realizzazione  del
programma di ricerca e/o la presentazione  di  risultati  a  consessi
scientifici. 

        
      
                               Art. 14 

 

				 
                 Attivita' didattica dei dottorandi 

 

 
    1. Il collegio dei docenti puo' autorizzare  il  dottorando  allo
svolgimento di una attivita' didattica, sussidiaria  ed  integrativa,
con un impegno annuo non superiore a trenta  ore.  La  collaborazione
didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello  Stato  e
non da'  luogo  a  diritti  in  ordine  all'accesso  ai  ruoli  delle
universita'. 

        
      
                               Art. 15 

 

				 
                       Sospensione e decadenza 

 

 
    1. La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere  sospesa
nei seguenti casi: 
    a) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni ed
integrazioni; 
    b) gravi e documentate ragioni  di  salute  o  personali  per  un
periodo globalmente non superiore ad un anno. 
    2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione  della  borsa
di studio. 
    3. La richiesta di sospensione viene presentata al  collegio  dei
docenti che su di essa decide motivatamente e ne da' comunicazione al
direttore. I  mesi  di  sospensione  devono  essere  recuperati,  con
erogazione delle relative rate dell'eventuale  borsa  di  studio,  al
termine del periodo prescritto per il corso  di  dottorato,  in  modo
tale che la durata totale  del  corso  sia  la  stessa  per  tutti  i
dottorandi. Il  collegio  dei  docenti  definisce  le  modifiche  del
programma di attivita' dei dottorandi che chiedono la sospensione, al
fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla
sospensione. 
    4.  Fatti  salvi  gravi  e   giustificati   motivi,   determinano
esclusione dal corso di dottorato: 
    a) la mancata iscrizione agli anni successivi; 
    b) la mancata presentazione della domanda per  sostenere  l'esame
finale. 
    5. Il  dottorando  puo'  essere  inoltre  escluso  dal  corso  di
dottorato su circostanziata proposta del  collegio  dei  docenti  per
gravi e documentati motivi. 
    6. La sospensione o l'esclusione non comportano  la  restituzione
delle rate gia' erogate della borsa di studio. 

        
      
                               Art. 16 

 

				 
                          Incompatibilita' 

 

 
    1.  L'iscrizione  a  corsi  di  dottorato  di  ricerca   non   e'
compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di  laurea  o  di
laurea specialistica/magistrale, a corsi di  master  universitari,  a
scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato. 
    2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1,  l'ammissione  a  un
corso di dottorato di ricerca comporta il  diritto  per  lo  studente
iscritto ad un corso di  master  universitario  di  chiedere  che  le
attivita' formative del master  possano  essere  concluse  ed  essere
riconosciute, laddove vi sia sufficiente congruenza scientifica, come
percorso formativo sostitutivo del primo anno di attivita' del  corso
di dottorato. 
    3. L'attivita' di dottorato  non  e'  di  norma  compatibile  con
impegni di lavoro.  A  richiesta  del  dottorando,  il  collegio  dei
docenti, previo accertamento che l'impegno lavorativo non  pregiudica
lo svolgimento dell'attivita' di studio e di  ricerca  approvata  dal
collegio stesso, in casi particolari e con adeguata motivazione, puo'
consentire al dottorando che abbia impegni di lavoro  di  frequentare
il corso di dottorato. Per il periodo di svolgimento di una attivita'
lavorativa di natura non occasionale, il dottorando  non  ha  diritto
alla borsa di studio. 

        
      
                               Art. 17 

 

				 
               Esame finale e conseguimento del titolo 

 

 
    1. Il titolo di dottore  di  ricerca,  rilasciato  dal  direttore
dell'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, si  consegue
all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere  ripetuto
una sola volta nell'anno immediatamente successivo. 

        
      
                               Art. 18 

 

				 
                   Trattamento dei dati personali 

 

 
    1. Ai sensi del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196
(«Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali»),  i  dati
personali forniti dai candidati  saranno  raccolti  presso  l'ufficio
dottorati di ricerca dell'Istituto universitario di  studi  superiori
di Pavia e trattati per le  finalita'  di  gestione  del  concorso  e
dell'eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei
vincitori. La comunicazione di tali dati da parte  dei  candidati  e'
obbligatoria   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 
    2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture  amministrative  dell'Istituto   universitario   di   studi
superiori  di  Pavia  ed  agli  enti  direttamente  interessati  alla
posizione giuridica ed economica dei candidati risultati vincitori. 
    3. I candidati godono dei diritti di cui al  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia  di  protezione  dei  dati
personali»), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che  lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui  il  diritto
di far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non  conformi  alla  legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi. 

        
      
                               Art. 19 

 

				 
            Responsabile del procedimento amministrativo 

 

 
    1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  il   responsabile   del
procedimento amministrativo per il concorso e' il dott. Franco Corona
-  direttore  amministrativo  dell'Istituto  universitario  di  studi
superiori di Pavia - viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - 27100 Pavia  -
tel. 0382/375811; fax 0382/375899. 

        
      
                               Art. 20 

 

				 
                            Norme finali 

 

 
    1. Per quanto non previsto nel presente bando,  si  applicano  le
disposizioni previste dalla normativa vigente  in  materia,  e  dalla
normativa interna dell'Istituto universitario di studi  superiori  di
Pavia. 
    2. Il presente bando sara' inviato al Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Sara' inoltre reso pubblico  per
via telematica nel sito www.iusspavia.it/ 
      Pavia, 19 aprile 2012 


				 
                                                 Il Direttore: Schmid