Concorso per UNIVERSITA' 'G. D'ANNUNZIO' DI CHIETI

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Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 30 del 17-04-2012
Sintesi: UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA AVVISO Annullamento dei decreti della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare ICA ...
Ente: UNIVERSITA' 'G. D'ANNUNZIO' DI CHIETI
Regione: ABRUZZO
Provincia: CHIETI
Comune: CHIETI
Data di inserimento: 17-04-2012
Data Scadenza bando 16-06-2012
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UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

AVVISO
Annullamento  dei  decreti  della  commissione  giudicatrice  per  la
  valutazione comparativa a due posti  di  ricercatore  universitario
  per il settore scientifico-disciplinare ICAR/21, presso la facolta'
  di architettura (II tornata 2007). 
 
                             IL RETTORE 
 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; 
    Viste le disposizioni ministeriali in merito alle  procedure  per
la costituzione  delle  commissioni  giudicatrici  delle  valutazioni
comparative relative al reclutamento di professori universitari di  I
e II fascia e di ricercatori; 
    Visto il regolamento d'ateneo in materia  di  espletamento  delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo  e
dei ricercatori, nonche' per i trasferimenti e la mobilita'  interna,
emanato con decreto rettorale n. 691 del 2 giugno  1999,  cosi'  come
modificato dal decreto rettorale n. 475 del 27 marzo 2009; 
    Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  2000,
n. 117; 
    Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
    Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139; 
    Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del  28
dicembre 2007, concernente -  tra  l'altro  -  la  procedura  per  la
valutazione comparativa a  due  posti  di  ricercatore  universitario
settore scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica, bandita dalla
facolta' di architettura di questo ateneo; 
    Visto il decreto rettorale n. 721 in data 9 luglio 2008  relativo
alla nomina della  commissione  per  la  valutazione  di  cui  sopra,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 25 luglio 2008; 
    Vista la sentenza TAR Abruzzo - Sede Pescara, n. 170/2010; 
    Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 725/2011; 
    Visto il decreto rettorale n. 351 dell'8 febbraio 2011; 
    Visto il decreto rettorale n. 352 dell'11 febbraio 2011; 
    Visto il decreto rettorale n. 506 del 1° aprile 2011; 
    Visto il decreto rettorale n. 607 del 28 aprile 2011; 
    Visti i DD.RR. n. 749 in data 29 giugno  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 dell'8 luglio 2011  e  n.  813  in  data  19
agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 2 settembre
2011, rispettivamente di nomina e  ricostituzione  della  commissione
giudicatrice per la predetta valutazione; 
    Visto il decreto rettorale  n.  177  in  data  27  dicembre  2011
relativo alla ricostituzione  della  commissione  giudicatrice  della
valutazione comparativa  di  cui  sopra,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 17 gennaio 2012; 
    Visto il decreto  rettorale  n.  268  in  data  31  gennaio  2012
relativo alla ricostituzione  della  commissione  giudicatrice  della
valutazione comparativa  di  cui  sopra,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 21 febbraio 2012; 
    Ritenuto che la procedura selettiva de qua ha gia' avuto un primo
svolgimento, il cui esito e' stato impugnato in sede  giurisdizionale
-  per  irregolarita'  formali  afferenti   la   composizione   della
Commissione giudicatrice  -  dinanzi  al  TAR  Pescara  con  sentenza
confermata dal Consiglio di Stato; 
    Ritenuto di conseguenza di dover rinnovare in toto la procedura; 
    Ritenuto  necessario,  pertanto,  dar  corso  al  rinnovo   della
procedura selettiva  ed  in  particolare  alla  ricostituzione  della
commissione, con altri componenti; 
    Ritenuto non  potersi  applicare  alla  presente  fattispecie  la
medesima procedura - disciplinata dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 117/2000 - con cui era  stata  nominata  la  precedente
commissione; 
    Ritenuto che dev'essere seguita la diversa  procedura  introdotta
dal decreto-legge n. 180/2008, convertito  in  legge  n.  1/2009  che
prevede il meccanismo di  designazione  dei  commissari,  diversi  da
quello nominato dalla  facolta',  mediante  la  fase  elettiva  e  la
successiva fase di sorteggio; 
    Ritenuto che tale scelta appare essere quella esatta  poiche'  lo
ius  superveniens  concernente  il  procedimento  di   nomina   delle
commissioni e' applicabile anche  nel  concorso  de  quo,  il  quale,
seppur gia' bandito, ha visto  lo  svolgimento  e  l'esito  annullato
prima della entrata in vigore della citata legge n. 1/2009; 
    Ritenuto  che  quanto  precede   trova   addentellato   normativo
nell'apposita norma transitoria ex art. 1, comma 8, decreto-legge  n.
180/2008 secondo cui: «Le disposizioni ...»  [sopravvenute]  «...  si
applicano,  altresi',  alle  procedure  di  valutazione   comparativa
indette prima della data di entrata in vigore del  presente  decreto,
per le quali non si  sono  ancora  svolte,  alla  medesima  data,  le
votazioni per la costituzione delle commissioni»; 
    Ritenuto che tale norma transitoria debba essere interpretata nel
senso che nelle procedure in corso si applicano le nuove  regole  per
la designazione dei commissari, facendo salva la posizione di  coloro
che siano stati gia' eletti a tale ufficio; 
    Ritenuto evidente  come  la  designazione  dei  componenti  debba
essere rinnovata sin dal primo atto per  cui  il  nuovo  procedimento
deve seguire le nuove regole; 
    Ritenuto di doversi attenere, in  via  conclusiva,  al  giudicato
formatosi nel succitato contenzioso (conclusosi dinanzi al  Consiglio
di Stato)  con  conseguente  obbligo  in  capo  all'ateneo  di  dover
procedere ex novo alla  formazione  della  commissione,  senza  poter
nulla recuperare degli atti con i quali i precedenti commissari erano
stati scelti e nominati; 
    Ritenuto  in  sostanza  che  nel  caso  de  quo   la   precedente
commissione e' da intendersi come mai nominata. Da  cio',  ripetersi,
la necessita' di seguire la nuova procedura; 
    Ritenuto di conseguenza doversi necessariamente  annullare  tutti
gli atti compiuti in contrasto con il principio che precede; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Sono annullati i DD.RR. n. 749 del 29 giugno 2011 e n. 813 del 19
agosto 2011. 

        
      
                               Art. 2 
 
    I DD.RR. n. 177 del 27 dicembre 2011 e n. 268 del 31 gennaio 2012
sono annullati ad eccezione della  parte  relativa  alla  nomina  del
membro designato nella persona del prof. Carlo Gasparrini. 

        
      
                               Art. 3 
 
    Tutti gli atti consequenziali e connessi posti  in  essere  dalla
Commissione giudicatrice nominata con i  DD.RR.  che  precedono  sono
annullati,  ivi   comprese   le   determinazioni,   le   scelte,   le
considerazioni e quant'altro indicato nel verbale del 28 ottobre 2011
relativo  alla  prima  seduta  in  cui   la   predetta   commissione,
autorizzata ad avvalersi di strumenti telematici, si  e'  riunita  in
forma telematica. 
    Il presente provvedimento  viene  registrato  ed  inserito  nella
raccolta dei decreti di questo ateneo ed inviato al Poligrafico dello
Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
      Chieti, 3 aprile 2012 
 
                                               Il rettore: Cuccurullo