Concorso per 3 categoria c area amministrativa (campania) UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 3
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 26 del 03-04-2012
Sintesi: UNIVERSITA' DEL SANNIO CONCORSO   (scad.  3 maggio 2012) Concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni, e con regime di impegno orario a ...
Ente: UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
Regione: CAMPANIA
Provincia: BENEVENTO
Comune: BENEVENTO
Data di inserimento: 03-04-2012
Data Scadenza bando 03-05-2012
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UNIVERSITA' DEL SANNIO

CONCORSO   (scad.  3 maggio 2012)
Concorso pubblico, per esami,  per  la  copertura,  con  rapporto  di
  lavoro a tempo determinato della durata di tre anni, e  con  regime
  di impegno orario a tempo pieno,  di  tre  posti  di  categoria  C,
  posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze  degli
  uffici dell'amministrazione centrale. 
 
 
                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
    Visto lo  Statuto  della  Universita'  degli  Studi  del  Sannio,
emanato  con  decreto  rettorale  del  25  luglio  2008,  n.  856,  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
Generale, dell'8 agosto 2008, n. 185; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686; 
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
    Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto  il  decreto  legislativo  6  settembre  2001,  n.  368,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il decreto legge 31 gennaio 2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 
    Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362; 
    Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506; 
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    Vista il decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
    Vista la legge 20 dicembre 2009, n. 191; 
    Considerato  in  particolare,  che  l'art.  1,   comma   3,   del
decreto-legge   10   novembre   2008,   n.   180,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, che ha sostituito il
primo periodo dell'art. 66, comma 13,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, prevede, tra l'altro, che: 
      per «...il triennio 2009-2011, le  universita'  statali,  fermi
restando i limiti di cui  all'art.  1,  comma  105,  della  legge  30
dicembre 2004, n.  311,  possono  procedere,  per  ciascun  anno,  ad
assunzioni di personale nel limite di un  contingente  corrispondente
ad una spesa pari al  cinquanta  per  cento  di  quella  relativa  al
personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente...»; 
      ciascuna «...universita' destina tale somma per una  quota  non
inferiore al 60 per  cento  all'assunzione  di  ricercatori  a  tempo
indeterminato, nonche' di contrattisti ai sensi  dell'art.  1,  comma
14, della legge 4  novembre  2005,  n.  230,  e  per  una  quota  non
superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari...»; 
    Considerato che l'art. 29, comma  18,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, che contiene «Norme in materia di organizzazione  delle
universita', di personale accademico e di  reclutamento,  nonche'  la
delega al Governo per incentivare la qualita'  e  la  efficienza  del
sistema universitario»,  ha  sostituito,  a  sua  volta,  il  secondo
periodo dell'art. 66, comma 13, del Decreto legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
e successive modifiche ed integrazioni, con  il  seguente:  «Ciascuna
universita' destina  tale  somma  per  una  quota  non  inferiore  al
cinquanta per cento alla assunzione di ricercatori e  per  una  quota
non superiore al  venti  per  cento  alla  assunzione  di  professori
ordinari»; 
    Considerato che  i  predetti  vincoli  di  finanza  pubblica  non
consentono, di fatto, di procedere, almeno per l'anno  in  corso,  ad
assunzioni di personale tecnico ed  amministrativo  con  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato; 
    Atteso peraltro, che l'art. 36, comma 2, del Decreto  Legislativo
del  30  marzo  2001,  n.  165,  come  sostituito  dall'art.  49  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, per «...rispondere ad
esigenze  temporanee  ed  eccezionali  le  amministrazioni  pubbliche
possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e
di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato  nella  impresa,  nel  rispetto  delle
procedure di reclutamento vigenti...»; 
    Considerato inoltre, che l'art. 1,  comma  187,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538,  della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  prevede  che,  a  «...decorrere
dall'anno 2006, le  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63, e 64 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,  gli  enti
di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di  cui  all'art.  70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo  determinato  o
con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione  coordinata  e
continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa  sostenuta  per
le stesse finalita' nell'anno 2003..."; 
    Considerato che  l'art.  1,  comma  188,  della  predetta  Legge,
prevede che, per  «...  le  universita'  e  le  scuole  superiori  ad
ordinamento  speciale   e   per   gli   istituti   zoo   profilattici
sperimentali,  sono  fatte  comunque  salve  le  assunzioni  a  tempo
determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata  e
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione
tecnologica  ovvero  di  progetti  finalizzati  al  miglioramento  di
servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a
carico dei bilanci  di  funzionamento  degli  enti  o  del  Fondo  di
finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle
universita'...». 
    Considerato altresi', che l'art. 3,  comma  80,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, ha ridotto al 35% il limite di  spesa  di  cui
all'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  come
modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296; 
    Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  numero  78,  convertito
dalla legge 30 luglio 2010, numero 122, recante  «misure  urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica», all'art. 9,  comma  28  precisa,  altresi',  che  «...  a
decorrere dall'anno 2011...le  universita'...  possono  avvalersi  di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con  contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite  del  50  per
cento  della  spesa  sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno
2009...»; 
    Accertato altresi', che il predetto comma prevede  che  «...resta
fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, numero 266. Per gli enti  di  ricerca  resta  fermo,  altresi',
quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della legge numero 266  del
2005, e successive modificazioni...»; 
    Visto il decreto rettorale del 10 dicembre 2009, n. 518,  con  il
quale: 
      e' stato approvato il documento con la «Revisione  dell'assetto
organizzativo  della  Universita'  degli  Studi  del  Sannio:   nuova
struttura organizzativa»; 
      e' stato approvato il documento con la «Revisione  dell'assetto
organizzativo della Universita' degli Studi del Sannio: fabbisogno di
organico con la relativa dotazione»; 
      il Direttore Amministrativo e' stato  autorizzato  a  porre  in
essere  tutti  gli  atti  finalizzati  alla  attuazione  della  nuova
struttura organizzativa, ivi compresi quelli preordinati: 
        a) alla definizione del nuovo organigramma; 
        b) alla successiva predisposizione ed approvazione dei  nuovi
«Manuali» per la individuazione  e  la  definizione  dei  compiti  di
uffici, settori ed unita' organizzative, per la individuazione  e  la
definizione dei procedimenti amministrativi e  per  la  delega  della
firma; 
        c) alla progressiva copertura, compatibilmente con le risorse
finanziarie  disponibili  e  nel  rispetto  dei  vincoli  di  finanza
pubblica, dei  posti  disponibili  nella  nuova  dotazione  organica,
privilegiando, nei prossimi due anni, le progressioni  verticali  del
personale tecnico ed amministrativo in servizio di  ruolo  nel  nuovo
sistema di classificazione; 
      il Direttore Amministrativo e' stato autorizzato  a  sottoporre
la nuova struttura organizzativa con la relativa dotazione  organica,
che hanno, comunque, carattere sperimentale, a verifica periodica, di
norma annuale,  mediante  consultazione  dei  responsabili  di  aree,
uffici, settori, ed unita' organizzative, dei  presidi  di  facolta',
dei direttori di dipartimento e dei competenti soggetti sindacali; 
    Vista la determina del Direttore Amministrativo del  19  febbraio
2010, n. 131, con la quale e' stato approvato il  nuovo  organigramma
del personale tecnico ed amministrativo; 
    Considerato  che,  a  seguito  della  revisione  della  struttura
organizzativa e della entrata in vigore, a  decorrere  dal  10  marzo
2010, del nuovo organigramma del personale tecnico ed amministrativo,
e'  necessario  procedere  al   potenziamento   di   uffici,   unita'
organizzative e  altre  strutture  al  fine  di  garantire,  il  piu'
possibile, un supporto efficiente e qualificato alla didattica e alla
ricerca e la ottimizzazione dei servizi erogati alla  utenza  ed,  in
particolare, agli studenti; 
    Visto il «Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al
ruolo del personale tecnico ed amministrativo della Universita' degli
Studi del Sannio  a  tempo  determinato  e  a  tempo  indeterminato»,
emanato con  decreto  rettorale  del  31  ottobre  2001,  n.  966,  e
modificato con decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154; 
    Visto il «Contratto Collettivo Nazionale di  Lavoro  relativo  al
personale del comparto universitario  per  il  quadriennio  normativo
2006-2009 e il biennio economico 2006-2007», stipulato il 16  ottobre
2008, ed, in particolare, l'art. 22; 
    Attesa la necessita' di procedere,  per  le  motivazioni  innanzi
specificate,  all'assunzione,  con  rapporto  di   lavoro   a   tempo
determinato della durata di tre anni e con regime di impegno orario a
tempo pieno, di tre unita' di personale  di  Categoria  C,  Posizione
Economica C1, Area Amministrativa; 
    Considerato che le predette unita' di personale  sono  destinate,
in  particolare,   a   potenziare   la   dotazione   organica   della
Amministrazione Centrale; 
    Considerato altresi', che in sede di predisposizione del bilancio
annuale di previsione per il  corrente  esercizio  finanziario,  sono
state destinate alcune risorse finanziarie  al  reclutamento  di  tre
unita' di personale tecnico ed  amministrativo  da  inquadrare  nella
Categoria C, con rapporto di lavoro a tempo determinato e con  regime
di impegno orario a tempo pieno; 
    Considerato che la  spesa  per  il  reclutamento  delle  predette
unita' di personale grava sui fondi rivenienti da tasse e  contributi
versati dagli studenti per la immatricolazione  e  la  iscrizione  ai
vari corsi di studio; 
    Verificata la disponibilita' finanziaria, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Numero dei posti 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e con
regime di impegno orario a tempo pieno, di tre posti di categoria  C,
posizione economica C1, Area Amministrativa, per  le  esigenze  degli
Uffici della Amministrazione Centrale (Codice Concorso 01/2012). 
    E' garantita, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, la pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al  lavoro
ed il trattamento economico. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
 
    Per l'ammissione  al  concorso,  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro della Unione Europea; 
      b) la eta' non inferiore ai diciotto anni; 
      c) il godimento dei diritti civili e politici; 
      d) il non  aver  riportato  condanne  penali  e  il  non  avere
procedimenti penali in corso; 
      e) la idoneita' fisica e psichica al servizio  continuativo  ed
incondizionato all'impiego; 
      f)   l'assolvimento   degli   obblighi   di   leva    militare,
esclusivamente per i candidati che sono nati fino al 1985; 
      g) il non essere stato destituito o dispensato da un precedente
impiego  alle  dipendenze  di  una   Pubblica   Amministrazione   per
persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per averlo
conseguito mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile; 
      h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado di durata quinquennale di ragioniere e perito commerciale; 
    Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,  i  cittadini  degli  Stati  membri
della Unione europea debbono: 
      a) possedere tutti i requisiti  richiesti  ai  cittadini  della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana; 
      b)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  stato  di
appartenenza o di provenienza; 
      c) avere una adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso. 
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva. 
    Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art.  3,  comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre  1996,  n.
693,  la  esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti  di
ammissione puo' essere disposta in  ogni  momento  con  provvedimento
motivato del Direttore Amministrativo. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
               Termine di presentazione delle domande 
 
 
    Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta  semplice,
devono pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,  al
direttore Amministrativo della Universita' degli  Studi  del  Sannio,
Area   «Risorse   e   Sistemi»,   Settore   «Personale   e   Sviluppo
Organizzativo»,    Unita'    Organizzativa     «Personale     Tecnico
Amministrativo e Dirigenti», Palazzo San Domenico, Piazza  Guerrazzi,
n. 1, 82100 - Benevento, riportando sul plico la  dicitura  «Concorso
pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo
determinato della durata di tre anni e con regime di impegno orario a
tempo pieno, di tre posti di categoria  C,  posizione  economica  C1,
area    amministrativa,    per    le    esigenze     degli     uffici
dell'amministrazione centrale», (Codice concorso 01/2012),  entro  il
termine  perentorio  di  trenta  giorni,  che  decorre   dal   giorno
successivo a quello della  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    A tal fine, fa fede il timbro  con  la  data  apposto  sul  plico
dall'ufficio postale che lo accetta per la spedizione. 
    In alternativa alla raccomandata con avviso  di  ricevimento,  la
domanda puo' essere spedita, entro il termine perentorio indicato nel
comma 1 del presente  articolo,  attraverso  un  messaggio  di  Posta
Elettronica         Certificata          (PEC)          all'indirizzo
amministrazione@cert.unisannio.it, avente  ad  oggetto:  «Domanda  di
partecipazione al concorso pubblico codice 01/2012». In questo  caso,
i documenti per i quali sia prevista la  sottoscrizione  in  ambiente
tradizionale, nonche' la copia della ricevuta del versamento di € 11,
devono essere allegati al messaggio di posta elettronica dopo  essere
stati trasformati in documenti informatici.  Per  tali  documenti,  a
pena di esclusione, devono essere utilizzati formati  statici  e  non
direttamente modificabili, preferibilmente «PDF» e «TIFF».  Nel  caso
di invio mediante  Posta  Elettronica  Certificata,  la  ricevuta  di
ritorno viene trasmessa automaticamente dal gestore della stessa, per
cui non e' necessario rivolgersi alla Amministrazione per  verificare
la ricezione del messaggio, ne' e' necessario spedire la  domanda  su
supporto cartaceo. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
              Dichiarazioni da formulare nella domanda 
 
 
    Nella domanda di partecipazione al concorso,  il  candidato  deve
dichiarare, sotto la propria responsabilita' e a pena di  esclusione,
ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, potendo utilizzare, a tal fine, il «facsimile» all'uopo
predisposto dalla Amministrazione (Allegato 1): 
      a) il cognome, il nome, il luogo  e  la  data  di  nascita,  il
codice fiscale e la  residenza,  con  le  indicazioni  relative  alla
citta',  alla  provincia,  al  codice  di  avviamento  postale,  alla
via/piazza e al numero civico; 
      b)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  ovvero   della
cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione Europea; 
      c) il godimento dei diritti civili e politici; 
      d) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2, comma
1, lettera h), del  presente  bando,  con  la  indicazione  dell'anno
scolastico in cui e' stato  conseguito  e  dell'istituto  che  lo  ha
rilasciato; 
      e) il possesso della idoneita' fisica e  psichica  al  servizio
continuativo ed incondizionato all'impiego; 
      f)  l'assolvimento  degli  obblighi  di   leva   militare   (la
dichiarazione deve essere resa esclusivamente dai candidati che  sono
nati fino al 1985); 
      g) le eventuali condanne penali riportate, anche se  sia  stato
concesso il condono, l'indulto, il perdono giudiziale o  la  amnistia
(la  dichiarazione  deve  essere  resa,  a  pena  di  esclusione  dal
concorso, anche se negativa); 
      h) gli eventuali procedimenti penali pendenti (la dichiarazione
deve essere resa,  a  pena  di  esclusione  dal  concorso,  anche  se
negativa); 
      i) gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di  Pubbliche
Amministrazioni  e  le  cause  di   cessazione   degli   stessi   (la
dichiarazione deve essere resa, a pena di  esclusione  dal  concorso,
anche se negativa); 
      j) di non essere stato dispensato o destituito da altro impiego
alle dipendenze  di  una  Pubblica  Amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento (la dichiarazione deve essere resa,  a  pena
di esclusione dal concorso, anche se negativa); 
      k) di non essere stato dichiarato  decaduto  da  altro  impiego
alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, ai  sensi  dell'art.
127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante  la  produzione
di  documenti  falsi  o  viziati  da   invalidita'   insanabile   (la
dichiarazione deve essere resa, a pena di  esclusione  dal  concorso,
anche se negativa); 
      l) di  non  essere  stato  licenziato  da  altro  impiego  alle
dipendenze  di  una  Pubblica  Amministrazione  per  giusta  causa  o
giustificato motivo soggettivo (la dichiarazione deve essere resa,  a
pena di esclusione dal concorso, anche se negativa); 
      m)  il  possesso,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  7  del
presente bando, di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza. 
    La mancata dichiarazione di cui alla lettera m)  non  costituisce
motivo di esclusione dal concorso, ma preclude la possibilita' che  i
predetti titoli, anche se posseduti, possano essere prodotti o  presi
in considerazione, in caso di superamento della prova orale. 
    I cittadini degli  Stati  membri  della  Unione  europea  debbono
inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.
174, come specificati nell'art. 2, comma 2, del presente bando. 
    I candidati in possesso di cittadinanza non italiana sono  tenuti
a presentare la domanda in lingua italiana, con le predette modalita'
ed entro il termine stabilito nell'art. 3 del presente bando. 
    Il candidato e', altresi', tenuto a: 
      indicare il recapito  presso  il  quale  desidera  che  vengano
inviate eventuali comunicazioni relative al concorso; 
      segnalare, tempestivamente, le eventuali, successive variazioni
del predetto recapito. 
    Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della legge  5  febbraio  1992,  n.
104, a richiedere l'ausilio necessario e  a  indicare  gli  eventuali
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame. 
    Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, non e' piu' richiesta  la  autentica  della
firma in calce alla domanda. 
    La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione
dal concorso. 
    La Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in  caso  di
smarrimento  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione
ovvero da  mancata  o  tardiva  comunicazione  della  variazione  del
recapito da parte  del  candidato,  nonche'  da  disguidi  postali  o
telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a  forza
maggiore. 
    Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena di
esclusione, copia della ricevuta del versamento di €.  11,  che  deve
essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a: 
    Universita' degli Studi del Sannio Amministrazione Centrale; 
    IBAN: IT16J0200815004000400062285; 
    BIC (Swift): UNCRITM1NB1 (laddove previsto) (1) ; 
    Causale del bonifico: Codice Concorso 01/2012. 
    Non si procedera' in alcun caso alla restituzione del  contributo
versato. 

(1) Il BIC  (Bank  Identifier  Code)  e'  un  codice  (codice  SWIFT:
    Worldwide Interbank Financial Telecommunication)  utilizzato  nei
    pagamenti  internazionali   per   identificare   la   Banca   del
    beneficiario  secondo  lo  standard  ISO  9362;  e'   disponibile
    praticamente per quasi tutte le banche del mondo  e  puo'  essere
    formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici. Esso  e'  utilizzato
    insieme al codice  IBAN  per  trasferimenti  di  denaro  mediante
    bonifico internazionale. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La Commissione esaminatrice  sara'  costituita  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art.  35,  comma  3,  lettera  e),  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, e dall'art.  14  del  «Regolamento  di  Ateneo  per  la
disciplina  dell'accesso  al   ruolo   del   personale   tecnico   ed
amministrativo della Universita' degli Studi del Sannio con contratto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo  determinato»,  come
richiamato nelle premesse del presente bando. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    Le prove di esame consistono in una prova scritta e in una  prova
orale. 
    La prova scritta, a contenuto teorico, che potra', eventualmente,
consistere anche  in  «test»  a  risposta  multipla,  vertera'  sulle
seguenti materie: 
      contabilita' pubblica; 
      contabilita' economico-patrimoniale e contabilita' analitica; 
      legislazione universitaria. 
    La prova orale vertera' oltre che  sulle  materie  oggetto  della
prova scritta anche sul  Diritto  Amministrativo,  e  sara'  diretta,
altresi', ad accertare il grado di  conoscenza  della  informatica  e
della lingua inglese. 
    La durata della prova scritta sara' determinata dalla Commissione
esaminatrice. 
    I candidati stranieri dovranno svolgere  le  prove  di  esame  in
lingua italiana. 
    I candidati, durante l'espletamento  delle  prove,  non  potranno
consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni  di  qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati. 
    La prova scritta si svolgera' il giorno 27 luglio 2012, alle  ore
10 in una delle Aule del Complesso Immobiliare denominato «Ex Poste»,
sede  della  Facolta'  di  Scienze  Economiche  ed  Aziendali  e  del
Dipartimento di Studi dei Sistemi  Economici,  Giuridici  e  Sociali,
sito in Benevento, alla via Delle Puglie, n.82. 
    I candidati che non abbiano ricevuto, mediante  raccomandata  con
avviso di ricevimento, comunicazione personale della  esclusione  dal
concorso, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso,  nel
giorno,  nell'ora  e  nel  luogo  indicati  nel  presente  bando  per
sostenere la prova scritta. 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Quarta  Serie
Speciale, del 25 giugno 2012, verra' dato avviso  di  ogni  eventuale
rinvio  delle  predette  prove  e  di  ogni   ulteriore   o   diversa
comunicazione circa il luogo di svolgimento delle stesse. 
    Le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale hanno  valore
di notifica a tutti gli effetti di legge. 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che  abbiano  riportato
nella  prova  scritta  una  votazione  non  inferiore  ai   21/30   o
equivalente. 
    Ai candidati ammessi a  sostenere  la  prova  orale  verra'  data
apposita comunicazione almeno venti giorni prima della  data  fissata
per il suo espletamento. 
    La predetta comunicazione conterra' anche la indicazione del voto
riportato dal candidato nelle prove scritte. 
    La prova orale, che si svolgera'  nel  rispetto  delle  modalita'
previste dall'art. 6, commi 4 e 5, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superata se il candidato
ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. 
    Per essere ammessi a sostenere le  prove  di  esame  i  candidati
dovranno  essere  muniti   di   uno   dei   seguenti   documenti   di
riconoscimento in corso di validita': 
      a) fotografia recente applicata su carta legale, con  la  firma
del candidato; 
      b) tessera di riconoscimento  personale,  se  il  candidato  e'
pubblico dipendente; 
      c) carta di identita' o  patente  o  tessera  postale  o  porto
d'armi o passaporto. 
    La mancata presentazione alle prove di  esame  sara'  considerata
come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                Titoli di preferenza e di precedenza 
 
 
    Hanno diritto alla preferenza, a parita'  di  merito,  in  ordine
decrescente, coloro i quali appartengono ad una  delle  categorie  di
seguito elencate: 
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti; 
    3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra; 
    4) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico  e
privato; 
    5) gli orfani di guerra; 
    6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
    7) gli orfani dei caduti per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    8) i feriti in combattimento; 
    9) gli insigniti di croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglie numerose; 
    10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra   ex
combattenti; 
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
    12) i figli di mutilati e di invalidi per  servizio  nel  settore
pubblico e privato; 
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra; 
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico o privato; 
    16)  coloro  che  abbiano   prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
    17) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio,  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nella amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
    18) i coniugati e i non coniugati  con  riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
    19) gli invalidi e i mutilati civili; 
    20) i militari  volontari  delle  Forze  Armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o della rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
      1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      2) dall'avere prestato lodevole servizio nelle  Amministrazioni
Pubbliche. 
    Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge  15  maggio  1997,  n.
127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n.  191,
se due o piu' candidati  ottengono,  a  conclusione  delle  prove  di
esame, lo stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di
eta'. 
    I candidati che superano la prova orale dovranno far pervenire  i
documenti attestanti i titoli di precedenza e/o di  preferenza,  come
specificati nel comma 1, di  propria  iniziativa,  trasmettendoli  al
Direttore Amministrativo della Universita' degli  Studi  del  Sannio,
Area   «Risorse   e   Sistemi»,   Settore   «Personale   e   Sviluppo
Organizzativo»,    Unita'    Organizzativa     «Personale     Tecnico
Amministrativo e Dirigenti», Palazzo San Domenico, Piazza  Guerrazzi,
n. 1, 82100  Benevento,  entro  il  termine  perentorio  di  quindici
giorni, che decorrono dal giorno  successivo  a  quello  in  cui  gli
stessi candidati hanno sostenuto la prova orale, a pena della mancata
applicazione  del   relativo   beneficio   nella   formazione   della
graduatoria generale di merito. 
    I predetti documenti dovranno attestare i  titoli  di  precedenza
e/o di preferenza, come  indicati  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso, posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per  la
presentazione della medesima  domanda,  e  dovranno  essere  prodotti
secondo la seguente modalita': 
      dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  e/o   atto   di
notorieta', resa nelle forme di cui agli articoli 46,  47  e  76  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n.  445,
e successive modifiche ed integrazioni. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    Espletate le prove  del  concorso,  la  Commissione  esaminatrice
redige la graduatoria di merito secondo  l'ordine  decrescente  delle
votazioni complessive  riportate  da  ciascun  candidato,  risultanti
dalla somma dei voti riportati nella  prova  scritta  e  nella  prova
orale. 
    Con provvedimento del Direttore Amministrativo vengono  approvati
gli atti e la graduatoria finale  del  concorso  e  si  procede  alla
dichiarazione dei relativi vincitori. 
    Ai fini della redazione della graduatoria finale si terra'  conto
anche dei titoli di preferenza e/o di precedenza di  cui  all'art.  7
del presente bando. 
    La graduatoria finale sara'  resa  pubblica  mediante  affissione
all'Albo Ufficiale della Universita' degli Studi del Sannio,  ubicato
in Palazzo San Domenico, Piazza Guerrazzi,  n.  1,  Benevento,  e  la
trasmissione  di  apposito  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, Quarta Serie Speciale, e sara' consultabile  sul
Sito Internet di Ateneo. 
    Dalla data di pubblicazione dell'avviso della  graduatoria  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i termini  per
eventuali impugnative. 
    Fatte salve eventuali, sopravvenute disposizioni legislative,  la
graduatoria resta efficace per un termine  di  trentasei  mesi  dalla
data della predetta pubblicazione per la eventuale copertura di altri
posti che dovessero  risultare  vacanti  o  rendersi  successivamente
disponibili. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
 
    I vincitori del concorso sono invitati  a  presentare,  entro  il
termine di trenta giorni dalla assunzione in servizio, un certificato
medico, rilasciato dalla  Azienda  Sanitaria  Locale,  da  un  medico
militare o da un ufficiale sanitario e attestante la idoneita' fisica
e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, la
assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul  rendimento
del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo la  salute
pubblica. 
    Qualora il vincitore sia affetto da patologie o  menomazioni,  il
certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che le stesse
non ne riducono la attitudine lavorativa. 
    Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche  e  integrazioni,  i
vincitori  del  concorso  dovranno   attestare,   con   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta': 
      a) di nonavere altri rapporti di impiego pubblico o  privato  e
di non trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di  incompatibilita'
previste dall'art. 53 del lecreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e  successive  modifiche  ed  integrazioni  (in  caso  contrario,  la
dichiarazione deve essere sostituita con quella  di  opzione  per  il
nuovo impiego); 
    b) di  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
    c)  di  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  dal  bando  di
concorso. 
    La Amministrazione provvedera'  ad  effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive  di  certificazioni
e/o di atti di notorieta' rese dai candidati, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni. 
    I documenti rilasciati al cittadino  straniero  dalle  competenti
Autorita' dello Stato  di  appartenenza  debbono  essere  legalizzati
dalle Autorita' Consolari Italiane. 
    Agli atti e  ai  documenti  in  lingua  straniera  dovra'  essere
allegata una traduzione in lingua  italiana  la  cui  conformita'  al
testo   originale   deve   essere   certificata   dalla    competente
rappresentanza diplomatica o consolare. 
    Scaduto inutilmente il termine di cui  al  primo  comma  e  fatta
salva la possibilita' di prorogarlo  su  richiesta  dell'interessato,
nel caso di comprovato  impedimento,  la  Amministrazione  non  dara'
luogo alla stipulazione  del  contratto  ovvero  provvedera',  per  i
rapporti eventualmente gia' instaurati,  alla  immediata  risoluzione
degli stessi. 
    Per  i  portatori  di  handicap  si  applicano  le   disposizioni
contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
Contratto  individuale  di  lavoro,  periodo  di   prova   ed   altre
                            disposizioni 
 
 
    Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato  a
tempo determinato della durata di tre anni e con  regime  di  impegno
orario a tempo pieno, i vincitori del concorso, che  risulteranno  in
possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando,  verranno
inquadrati  nella  Categoria  C,   Posizione   Economica   C1,   Area
Amministrativa, con diritto al  trattamento  economico  spettante  ai
sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 
    Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione del servizio nel termine assegnato, fatti salvi comprovati
e giustificati motivi di impedimento. 
    In tal caso la Amministrazione, valutati i  predetti  motivi,  si
riserva di prorogare  il  termine  per  la  assunzione  in  servizio,
compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e funzionali. 
    Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. 
    Ai fini  del  computo  del  periodo  di  prova,  si  tiene  conto
esclusivamente del servizio effettivamente prestato. 
    Il periodo di prova non puo' essere rinnovato  o  prorogato  alla
scadenza. 
    Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo',
in  qualsiasi  momento,  recedere  dal  rapporto  senza  obbligo   di
preavviso  ne'  di  pagamento  della   indennita'   sostitutiva   del
preavviso. 
    Il recesso, debitamente motivato,  produce  i  suoi  effetti  dal
momento della avvenuta notifica alla controparte. 
    In caso  di  recesso,  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo giorno di  effettivo  servizio,  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita' e gli emolumenti  per  le  giornate  di  ferie
maturate e non godute. 
    Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di  lavoro  sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in  servizio  e  gli  viene  riconosciuta,  a  tutti   gli   effetti,
l'anzianita' dal giorno della assunzione. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003,  n.  196,  e
successive modifiche ed integrazioni, la Amministrazione si impegna a
rispettare il carattere riservato  dei  dati  personali  forniti  dai
candidati e ad utilizzarli esclusivamente per le  finalita'  connesse
al concorso, alla stipula del contratto ed alla gestione del rapporto
di lavoro. 
    Il trattamento dei dati e', peraltro, obbligatorio  e  necessario
per consentire il corretto e regolare  espletamento  della  procedura
concorsuale. 
    In ogni caso, i candidati potranno esercitare i  diritti  di  cui
all'art. 7 del decreto legislativo del  30  giugno  2003  n.  196,  e
successive modifiche ed integrazioni,  tra  i  quali  il  diritto  di
accesso ai  dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in modo non conforme  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
    Tali diritti potranno essere fatti  valere  nei  confronti  della
Universita' degli Studi del Sannio, titolare del trattamento. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                           Norme di rinvio 
 
 
    Per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente  bando  di
concorso,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
legislative  vigenti  in   materia   concorsuale,   di   procedimento
amministrativo e  di  trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  le
disposizioni contenute nel «Regolamento di Ateneo per  la  disciplina
dell'accesso  al  ruolo  del  personale  tecnico  ed   amministrativo
dell'Universita' degli Studi del Sannio con  contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato e  a  tempo  determinato»,  emanato  con  decreto
rettorale del 31 ottobre 2001,  n.  966,  e  modificato  con  decreto
rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                    Responsabile del Procedimento 
 
 
    Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 4 e 5  della  legge  7
agosto 1990 n.  241,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il
Responsabile del  Procedimento  e'  la  dottoressa  Maria  Grazia  De
Girolamo, Responsabile, nell'ambito della Area «Risorse  e  Sistemi»,
Settore  «Personale   e   Sviluppo   Organizzativo»,   della   Unita'
Organizzativa «Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti». 
      Benevento, 14 marzo 2012 
      
 
                                 Il direttore amministrativo: Telesio