Concorso per 400 allievi marescialli (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 400
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 11 del 10-02-2012
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO   (scad.  12 marzo 2012) Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 400 allievi marescialli all'84° corso presso la Scuola ispettori e ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 10-02-2012
Data Scadenza bando 12-03-2012
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO   (scad.  12 marzo 2012)
Concorso, per titoli  ed  esami,  per  l'ammissione  di  400  allievi
  marescialli  all'84°   corso   presso   la   Scuola   ispettori   e
  sovrintendenti della Guardia  di  finanza,  per  l'anno  accademico
  2012/2013. 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del  Trentino  -  Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua  tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127»; 
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi  dell'art.  1,  comma  5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»,  ed  in  particolare  l'art.  68
concernente la riduzione e rimodulazione degli organici; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze  3
maggio 2006, come modificato dal decreto  ministeriale  15  settembre
2006, concernente l'incremento di 152 unita' dell'organico del  ruolo
ispettori della Guardia di finanza; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti  per
lo sviluppo economico,  la  semplificazione,  la  competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
introdotto dall'art. 2, comma 208, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)»; 
    Visti gli articoli 636, 794, 861, 864,  867,  1033,  1494,  1495,
1798, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139,  2141,  2147,  2151  e  2157  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,   n.   66,   recante   «Codice
dell'ordinamento militare»; 
    Vista la convenzione tra l'Universita' degli Studi di L'Aquila  e
il Comando Generale della Guardia di finanza, datata 24 maggio 2010; 
    Ritenuto di dover prevedere riserve di posti in misura pari: 
      a 26 unita', a favore dei candidati in possesso  dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752; 
      a 20 unita', a favore dei candidati appartenenti  a  una  delle
categorie di cui all'art. 2151,  comma  1,  lettera  b),  del  citato
decreto  legislativo  n.  66/2010,  sempreche'  in   possesso   degli
ulteriori requisiti previsti dal presente bando; 
    Considerata  l'opportunita'  di   prevedere   che,   alle   prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un  numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire  un'adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso, 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto,  per  l'anno  accademico  2012/2013,  un  pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione all'84° corso  presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di: 
      a) n. 350 allievi marescialli del contingente ordinario; 
      b) n. 50 allievi marescialli del  contingente  di  mare,  cosi'
suddivisi: 
        1) n. 12 per  la  specializzazione  «nocchiere  abilitato  al
comando»; 
        2) n. 30 per la specializzazione «tecnico di macchine»; 
        3)  n.  8  per  la  specializzazione  «tecnico  dei   sistemi
elettronici di comunicazione e di scoperta». 
    2. Dei 350 posti per il contingente ordinario: 
      a) 26 sono riservati, subordinatamente al possesso degli  altri
requisiti  prescritti  dall'art.  2,   ai   candidati   in   possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore; 
      b) 20 sono riservati, subordinatamente al possesso degli  altri
requisiti prescritti dall'art. 2, al coniuge e ai  figli  superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale  di  secondo  grado  se  unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    3. 10 dei 30  posti  disponibili  per  il  contingente  di  mare,
specializzazione «tecnico di macchine», sono  riservati  ai  militari
del Corpo, in possesso dei requisiti di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole,  il  corso
per «motorista navale» presso la  Scuola  Nautica  della  Guardia  di
finanza, se giudicati meritevoli, dalle Autorita' di cui all'art.  2,
comma 3, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10,  comma  3,  del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I  militari  in  possesso
dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al corso di
cui al comma 1, lettera b), con esonero dal concorso. A tal  fine,  i
posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che
abbiano conseguito la  specializzazione  di  «motorista  navale»  con
maggior  punteggio  di  merito,  maggiorato  degli  eventuali  titoli
ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di  grado  piu'  elevato.  A
parita' di grado, e' prevalente l'anzianita' di servizio e, a parita'
della stessa, la maggiore eta'. 
    4. La specializzazione «motorista navale» deve  essere  posseduta
alla data di scadenza del termine di  cui  all'art.  3,  comma  1,  e
conservata fino all'ammissione al corso di formazione. 
    5. La partecipazione al concorso per i posti di cui  al  comma  3
non e' ammessa per piu' di due volte. 
    6. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa
essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il  contingente
ordinario o per una o piu' specialita' del contingente  di  mare,  le
unita'   disponibili   sono   compensate,   secondo    le    esigenze
dell'Amministrazione, tra gli altri posti a concorso. 
    7. I posti non coperti, al termine della compensazione di cui  al
comma 6, sono devoluti in aumento a quelli previsti per  il  concorso
di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 35 del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 199, secondo le percentuali  e  l'ordine  in  esso
stabilito. 
    8. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) una prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla; 
      b) una prova scritta di composizione italiana; 
      c) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      e) una prova orale di cultura generale; 
      f)  un  esame  facoltativo  in  una  o  piu'   lingue   estere,
consistente in una prova scritta ed  una  prova  orale  per  ciascuna
lingua prescelta; 
      g) una prova facoltativa di informatica. 
    9. Resta impregiudicata, per il Comandante Generale della Guardia
di finanza,  la  facolta'  di  revocare  il  bando  di  concorso,  di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino  alla
data di approvazione delle graduatorie finali di  merito,  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione  al  corso  di  formazione  dei
vincitori, in  ragione  del  numero  di  assunzioni  complessivamente
autorizzate  dall'Autorita'   di   Governo,   nonche'   di   esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a)  gli  appartenenti  al  ruolo  sovrintendenti  ed  al  ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli  ufficiali
di complemento del Corpo della Guardia di finanza che: 
        1) non abbiano, alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  superato  il
35° anno di eta'; 
        2) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda di cui all'art.  3,  comma  1,  di  un
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che  consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale  16
marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro  che,
pur non essendo in  possesso  del  previsto  diploma,  lo  conseguano
nell'anno scolastico 2011/2012; 
        3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato; 
        4) non  siano  stati  giudicati,  nell'ultimo  biennio,  «non
idonei» all'avanzamento; 
        5) non siano gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
      b)  i  cittadini  italiani,  anche  se  non   appartenenti   al
territorio della Repubblica o se gia' alle armi, che: 
        1)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art.  3,  comma  1,  eta'  non
inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26; 
        2) godano dei diritti civili e politici; 
        3) non  siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica amministrazione; 
        4) non siano stati ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
        5)  non  siano,  alla  data  dell'effettivo   incorporamento,
imputati o condannati per  delitti  non  colposi,  ne'  sottoposti  a
misura di prevenzione; 
        6) non si trovino, alla data  dell'effettivo  incorporamento,
in  situazioni  comunque  incompatibili  con  l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; 
        7) siano in possesso delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza; 
        8) non siano gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
        9) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda di cui all'art.  3,  comma  1,  di  un
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che  consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale  16
marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro  che,
pur non essendo in  possesso  del  previsto  diploma,  lo  conseguano
nell'anno scolastico 2011/2012. 
    2. I requisiti di cui al comma 1, se non  diversamente  indicato,
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e  conservati
fino alla data di effettivo incorporamento. 
    3. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1,  lettera  a),
punto 3), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui  all'art.  10,
comma 3, del decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  dalle
seguenti Autorita': 
      a)  Capo  di  Stato  Maggiore  del  Comando  Interregionale  (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando; 
      b)  Comandante  Regionale  (o  equiparato),  relativamente   al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; 
      c) Sottocapo di Stato  Maggiore  e  Capi  Reparto  del  Comando
Generale  relativamente  al  personale  in  forza   alle   rispettive
Articolazioni. Per il  personale  in  forza  alle  Articolazioni  del
Comando Generale direttamente dipendenti dalle Autorita' di  Vertice,
il giudizio e' espresso dai rispettivi Capi Ufficio; 
      d) Comandante del Quartier  Generale,  Comandante  del  Reparto
Tecnico  Logistico  Amministrativo  degli  Istituti  di   Istruzione,
Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo  dei  Reparti
Speciali, Comandante del  Reparto  Tecnico  Logistico  Amministrativo
Navale e Comandante  del  Reparto  Tecnico  Logistico  Amministrativo
Aereo, relativamente al personale dipendente. 
    4. Per la valutazione del requisito di cui al  comma  1,  lettera
a), punto 4), si fa riferimento alla data del  provvedimento  con  il
quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al  grado
superiore. 
    5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «concorsi Online», seguendo le  istruzioni  del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale. 
    Le  istanze  compilate  secondo  la  predetta  procedura  saranno
stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte  dai  candidati   all'atto   della   presentazione   per
l'effettuazione della prova preliminare di cui all'art. 10. 
    2. I militari del Corpo in servizio devono compilare  la  domanda
seguendo la medesima procedura informatica di cui al comma 1. 
    3.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti  i  reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it,  e  spedita,  a  mezzo  di
raccomandata, con avviso di ricevimento, al  Centro  di  Reclutamento
della Guardia di finanza, via delle Fiamme  Gialle  n.  18,  00122  -
Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A  tal  fine,
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le  domande
spedite non a  mezzo  di  raccomandata  sono  accettate  soltanto  se
pervenute al competente reparto entro il suindicato termine. 
    L'Amministrazione non si assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa. 
    4. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 1 e 3 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e'  piu'  possibile  apportare  modificazioni  o
integrazioni. 
    5. Le domande di partecipazione al concorso  redatte  secondo  le
modalita' di cui al comma 3: 
      a) sono restituite agli interessati  per  essere  regolarizzate
entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur  prodotte
nei termini, risultano formalmente irregolari  ovvero  incomplete  di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4. 
      b) sono archiviate nel caso in cui: 
        1) siano spedite oltre il termine di cui al medesimo comma 3; 
        2) pur se spedite entro tale termine,  non  pervengano  entro
sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione  del  presente
bando; 
        3) non siano sottoscritte; 
        4)  non  siano  regolarizzate  entro  cinque   giorni   dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a). 
    6. I provvedimenti di archiviazione di cui al  comma  5,  lettera
b), sono adottati dal Comandante del  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia  di  finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono
impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29  e  seguenti  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    7. Puo' essere presentata domanda di partecipazione per  un  solo
contingente.  Per  il  contingente  di   mare,   e'   consentita   la
partecipazione per una sola specializzazione. 
    8. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, in  quanto  complete  dei  dati  richiesti,  sono
ammessi al concorso, con riserva,  in  attesa  dell'accertamento,  da
parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera  a),
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    9. L'ammissione con riserva deve  intendersi  fino  all'avvio  al
corso di formazione. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il  candidato  in  servizio  nella  Guardia  di  finanza  deve
indicare nella domanda (modello in allegato 1): 
    a) grado, contingente di appartenenza, cognome,  nome,  matricola
meccanografica, data e  luogo  di  nascita,  nonche'  il  contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere; 
    b) il reparto cui e' in forza; 
    c) di non essere gia'  stato  rinviato,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza; 
    d) il titolo di studio di cui e' in possesso  o  che  presume  di
conseguire nell'anno scolastico 2011/2012; 
    e) di non  essere  stato  giudicato,  nell'ultimo  biennio,  «non
idoneo» all'avanzamento; 
    f) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi
di punteggio, tra quelli elencati  nell'art.  20.  La  certificazione
comprovante il possesso di tali titoli deve essere presentata con  le
modalita' e la tempistica indicate all'art. 5, comma 4; 
      g) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a  cura  e  spese
dell'Amministrazione, a un corso di  laurea  individuato  dal  Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in  situazioni  comunque  incompatibili
con l'iscrizione all'universita'; 
      h) di essere disposto, in  caso  di  nomina  a  maresciallo,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati  di
cui all'art. 1, comma 3, devono  farne  richiesta  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della
specializzazione «motorista navale». 
    3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di  finanza
deve indicare nella domanda (modello in allegato 1): 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita; 
      b)   il   contingente   (ordinario   o   mare   con    relativa
specializzazione) per il quale intende concorrere; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) lo stato civile  e  il  numero  dei  figli  eventualmente  a
carico; 
      e) di essere iscritto nelle  liste  elettorali  del  Comune  di
residenza e di godere dei diritti civili; 
      f) di non essere imputato e di non  aver  subito  condanne  per
delitti non colposi, ne' sottoposto a misura di prevenzione; 
      g) di non essere gia' stato rinviato,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza; 
      h)  se  alle  armi,  il  grado  rivestito  ed  il  reparto   di
appartenenza; 
      i) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      l) il titolo di studio di cui e' in possesso o che  presume  di
conseguire nell'anno scolastico 2011/2012; 
      m) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  decaduto
dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 
      n)  l'indirizzo  proprio  completo  del  numero  di  codice  di
avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico e  di
un indirizzo di posta elettronica; 
      o) il recapito presso il quale si desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni; 
      p)  l'eventuale   possesso   dei   titoli   preferenziali   e/o
maggiorativi di punteggio,  tra  quelli  elencati  nell'art.  20.  La
certificazione comprovante il possesso di  tali  titoli  deve  essere
presentata con le modalita' e  la  tempistica  indicate  all'art.  5,
comma 4; 
      q) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a  cura  e  spese
dell'Amministrazione, a un corso di  laurea  individuato  dal  Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in  situazioni  comunque  incompatibili
con l'iscrizione all'universita'; 
      r) di essere disposto, in  caso  di  nomina  a  maresciallo,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    4. Il candidato, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,
puo' richiedere  di  essere  sottoposto  anche  alle  seguenti  prove
facoltative: 
      a) esame di conoscenza di una o piu' lingue estere, scelte  tra
le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco; 
      b) prova di informatica. 
    5. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera a), devono: 
      a) compilare la domanda di partecipazione  precisando,  tra  le
annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in  base
al quale concorrono per tali posti, indicando la lingua  (italiana  o
tedesca) nella quale intendono sostenere le previste prove scritta  e
orale; 
      b) presentare l'attestato di cui al medesimo art. 1,  comma  2,
lettera a), con le modalita' e la  tempistica  indicate  all'art.  5,
comma 4. 
    6. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'art.  1,  comma  2,  lettera   b),   devono   presentare   idonea
documentazione comprovante il  possesso  di  tale  requisito  con  le
modalita' e la tempistica indicate all'art. 5, comma 4. 
    7. I candidati, inoltre, devono  dichiarare,  nella  domanda,  di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di  concorso  e,  in
particolare, degli articoli 10, 11 e 13, concernenti, tra l'altro, il
calendario di svolgimento  della  prova  preliminare  e  della  prova
scritta nonche' le modalita' di notifica  dei  relativi  esiti  e  di
convocazione per le prove successive. 
    8. La domanda di partecipazione ha valore  di  autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra'  da  ogni  beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 
    9. I candidati devono  segnalare  ogni  variazione  di  indirizzo
direttamente, e nel modo piu' celere, al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 -  Roma/Lido
di Ostia, il quale non assume alcuna responsabilita' circa  possibili
disguidi derivanti da  errate,  mancate  o  tardive  segnalazioni  di
variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.  Deve,  infine,
essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di  Reclutamento
ogni  variazione  che  dovesse  intervenire,  concorso  durante,   in
relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Per i candidati in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  il
Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di   finanza   provvede   a
richiedere: 
      a) copia autenticata degli atti  matricolari  (aggiornati  alla
data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1), ai  reparti
detentori della documentazione matricolare. 
    Per  i  militari  nei  cui  confronti  sia  terminato  l'iter  di
sostituzione della documentazione cartacea con  il  «Documento  Unico
Matricolare» (D.U.M.), la  competente  sottocommissione  rilevera'  i
dati direttamente da tale documento; 
      b) il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli  1,  comma
3, e 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla data di scadenza
del termine di cui all'art. 3, comma 1. 
    2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'art.  11,  il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede,  tramite  i
reparti  del  Corpo  territorialmente  competenti,  a  richiedere   i
seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) dichiarazione del casellario giudiziale. 
    4. I candidati ammessi a sostenere l'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale di cui all'art. 16 devono presentare in tale sede: 
      a) i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla
legge, comprovanti il possesso  dei  requisiti  che  conferiscono  ai
candidati i titoli preferenziali e/o maggiorativi di  punteggio,  tra
quelli elencati nell'art. 20; 
      b) se concorrenti per i posti  riservati  di  cui  all'art.  1,
comma 2, lettere a) e b), rispettivamente: 
        1) l'attestato di cui al medesimo art. 1,  comma  2,  lettera
a); 
        2)  la  documentazione  rilasciata  dall'Amministrazione   di
appartenenza del  congiunto  deceduto,  attestante  il  possesso  del
requisito previsto dal predetto art. 1, comma 2, lettera b). 
    La documentazione  presentata  oltre  la  data  di  effettuazione
dell'accertamento attitudinale e' archiviata. 
    5. I  candidati  che  non  prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'art.
20, devono  inviare  al  Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, a
pena di decadenza, entro trenta giorni dalla  data  di  comunicazione
dell'esito del concorso: 
      a) copia autenticata dello  stato  di  servizio  o  del  foglio
matricolare, per coloro che  abbiano  prestato  o  prestino  servizio
militare; 
      b) domanda diretta  al  Ministero  della  difesa,  con  cui  il
candidato,  che  riveste  lo  status  di  ufficiale  di  complemento,
ufficiale   in   ferma   prefissata,   ufficiale   delle   forze   di
completamento, maresciallo o  sergente,  chiede  di  rinunciarvi  per
conseguire l'ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti  della
Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo. 
    6. I documenti si considerano prodotti in tempo utile,  anche  se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,  entro  il
termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante. 
    Tali documenti, se incompleti o affetti da vizio  sanabile,  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro dieci giorni decorrenti dalla data di restituzione. 
    7. Il documento di cui al comma 5, lettera  b),  deve  essere  di
data  posteriore   a   quella   di   pubblicazione   della   presente
determinazione nella Gazzetta Ufficiale. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da  un  ufficiale
generale  della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle   seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali  presieduta  da  un  ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello: 
      a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri; 
      b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di  finanza  e  tre  ufficiali
medici, membri; 
      c) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia  di  finanza  e
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri; 
      d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  finali  di
merito, composta da: 
        1) due ufficiali della Guardia di finanza; 
        2)  due  professori  in  possesso   del   prescritto   titolo
accademico nelle materie oggetto di esame. 
    La sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e  per  le
ulteriori  fasi  concorsuali,  da  un'altra  sottocommissione   unico
restante il presidente.  All'ulteriore  sottocommissione,  avente  la
medesima  composizione  di  quella  originaria,   non   puo'   essere
attribuito un numero di candidati inferiori a 500; 
      e)  sottocommissione  per  gli  accertamenti  attitudinali  dei
candidati  al  servizio  incondizionato  nella  Guardia  di  finanza,
composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni esaminatrici per  l'esame  facoltativo  di
una o piu'  lingue  estere  e  la  prova  facoltativa  di  conoscenza
dell'informatica  sono  quelle  indicate  al  comma  1,  lettera  d),
integrate, rispettivamente, da: 
      a)  docenti  abilitati  all'insegnamento  delle  lingue  estere
oggetto dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore  in
servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore
della lingua stessa; 
      b) un ufficiale o un ispettore  in  servizio  permanente  della
Guardia di finanza, impiegato nel settore dell'informatica. 
    4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta  e  orale  dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  le  competenti
sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso  dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752,  riferito  al  diploma  d'istituto  d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore. 
    5. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e  tecnico.
La sottocommissione di cui al comma 1, lettera  e),  puo'  avvalersi,
altresi', durante  gli  accertamenti  attitudinali,  dell'ausilio  di
psicologi. 
    6. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
    7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed
e),  possono,  durante  lo  svolgimento  dei  lavori,  avvalersi   di
personale  di  sorveglianza,  all'uopo  individuato  dal  Centro   di
Reclutamento. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
 
    1. Le sottocommissioni previste all'art. 6, comma 1, lettere  b),
c) ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da  tutti
i componenti. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei
requisiti di cui al presente bando. 
    2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente  della
commissione giudicatrice, sulla  base  del  giudizio  espresso  dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera a). 
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusioni  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29  e  seguenti  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                    Documento di identificazione 
 
 
    1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire  la
carta di identita' oppure un documento di  riconoscimento  rilasciato
da un'amministrazione  dello  Stato,  purche'  munito  di  fotografia
recente. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
       Modalita' e date di svolgimento della prova preliminare 
 
 
    1. I candidati, che abbiano presentato domanda di  partecipazione
al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione
dallo stesso, sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare, consistente in domande dirette ad accertare le  abilita'
linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della  lingua  italiana,
presso la Legione Allievi della Guardia di finanza, viale Europa,  n.
97, di Bari (Palese), nel periodo dal 12 aprile all'11 maggio 2012. 
    2. Il calendario e le modalita'  di  svolgimento  della  suddetta
prova saranno resi noti, a partire dal 26 marzo 2012, mediante avviso
pubblicato  sul  sito  internet  www.gdf.gov.it   epresso   l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia  di  Finanza,  viale
XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). 
    3. I candidati, che non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5. I candidati concorrenti per i posti di cui all'art.  1,  comma
2,  lettera  a),  che  abbiano  fatto  richiesta,  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove scritta  e
orale in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto,  l'assistenza
di  personale  qualificato  conoscitore  della  lingua  stessa,   per
ottenere  chiarimenti  sulle  modalita'  di  esecuzione  della  prova
preliminare. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di: 
      a) idoneo documento di riconoscimento; 
      b) una penna biro ad inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari,  appunti  o  altre  pubblicazioni.
Eventuali apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti  devono  essere
obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione. 
    8. La banca dati da cui sono tratti i  questionari  somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi. 
    9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
preliminare, da parte dei candidati, sara': 
      a) disponibile, sul sito  internet  www.gdf.gov.it,  una  mappa
dell'itinerario; 
      b) allestito un servizio di trasporto, con bus  navetta,  dalla
fermata «Tesoro» della metropolitana «Bari Centrale  -  Ospedale  San
Paolo» alla sede di esame e ritorno. 
    10. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d). 
    11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di  cui
al comma 10 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi  per  la
valutazione delle prove dei candidati. 
    12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova scritta, di cui all'art. 11,  i  candidati  classificatisi  nei
primi: 
      a) 1.600 posti della graduatoria del contingente ordinario; 
      b) 200 posti della graduatoria del contingente di  mare,  cosi'
distinti: 
        1)  60  posti  della  graduatoria  per  la   specializzazione
«nocchiere abilitato al comando»; 
    2) 100 posti della graduatoria per la  specializzazione  «tecnico
di macchine»; 
    3) 40 posti della graduatoria per  la  specializzazione  «tecnico
dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta». 
    13. Sono, inoltre, ammessi alla prova scritta i  concorrenti  che
abbiano   conseguito   lo   stesso    punteggio    del    concorrente
classificatosi, nell'ambito delle  predette  graduatorie,  all'ultimo
posto utile. I restanti candidati debbono  considerarsi  esclusi  dal
concorso. 
    14. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal  17  maggio  2012,  con  avviso  disponibile  sul  sito  internet
www.gdf.gov.it o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il  pubblico
della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55,  di  Roma  (numero
verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15. 
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29  e  seguenti  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui
all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
         Modalita' e data di svolgimento della prova scritta 
 
 
    1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08,00 del giorno  24
maggio 2012, presso la Legione  Allievi  della  Guardia  di  finanza,
viale Europa, n. 97, di Bari (Palese). 
    2. La prova scritta, della durata  di  sei  ore,  consiste  nello
svolgimento di una prova di composizione italiana unica per  tutti  i
candidati. 
    3. Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento
della prova saranno rese note, a partire  dal  17  maggio  2012,  con
avviso  consultabile  sul  sito  internet  www.gdf.gov.it  o   presso
l'Ufficio  Centrale  Relazioni  con  il  pubblico  della  Guardia  di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti dei candidati. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
 
    1. Alle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera  d),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni  di  cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalle
sottocommissioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera d). 
    2. Le sottocommissioni medesime assegnano ad  ogni  elaborato  un
punto di merito da zero a venti ventesimi. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di 10 ventesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal  25
giugno 2012, con avviso disponibile sul sito internet  www.gdf.gov.it
o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il pubblico  della  Guardia
di  finanza,  viale  XXI  aprile,  n.  55,  di  Roma  (numero  verde:
800669666). 
    Detto avviso ha valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti dei candidati e dalla data di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo  il
calendario e le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui al
comma 5: 
      a) per l'effettuazione dell'accertamento  attitudinale  di  cui
all'art. 16, se appartenenti al Corpo; 
      b)   per   l'effettuazione   dell'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica di cui all'art. 14, se non appartenenti al Corpo. 
    Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata  da  parte
della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  b),
mediante visita medica di primo accertamento, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' e'  eseguito  in  ragione  delle
condizioni del soggetto al momento della visita. 
    3. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento  e',  immediatamente,  comunicato  all'interessato,   il
quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente,  chiedere  di
essere ammesso a visita medica di revisione, fatta  eccezione  per  i
requisiti di cui all'art. 15, commi 6,  11  e  12.  La  richiesta  di
ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata  al
presidente della sottocommissione di cui al comma 1, al momento della
comunicazione  di  non  idoneita'.   Eventuali   istanze   presentate
successivamente sono ritenute nulle. 
    4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del  15°
giorno successivo alla comunicazione di  non  idoneita'  alla  visita
medica di primo accertamento. 
    5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 6, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di  inidoneita'  della  sottocommissione
per la visita medica di primo accertamento. 
    6. Il candidato risultato assente alla  visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e'  escluso
dal concorso. 
    7.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti   sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. I  candidati  che  conseguono  l'idoneita'  agli  accertamenti
psico-fisici  sono  convocati   per   l'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale. 
    9. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
    10. I candidati che, alla  data  del  22  giugno  2012,  prestano
servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti  alla
visita medica. 
    11. I candidati che, nel corso del  medesimo  anno  solare,  sono
gia'  stati  sottoposti,   con   esito   positivo,   all'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica  nell'ambito  di  altri   concorsi   per
l'accesso  al  Corpo  della  Guardia  di  finanza   sono   sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,  al
contingente ed eventualmente alla specialita' per i quali si concorre
ovvero ai fini di cui all'art. 15, comma 15. 
    In tali casi, per l'attribuzione  del  profilo  sanitario  e  del
giudizio definitivo,  sono  presi  in  considerazione  gli  ulteriori
accertamenti svolti nel corso dell'ultima visita medica effettuata. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                       Requisiti psico-fisici 
 
 
    1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di verificare che i candidati rientrino
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17  maggio  2000,
n.  155,  e,  prima  dello  svolgimento  dei  lavori  di   rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati. 
    2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per  sostenere  gli  accertamenti  dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a  giorni  60,  rilasciata  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio Sanitario Nazionale: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento per imarkers dell'epatite B e C, sia  antigeni  che
anticorpali; 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) certificato  (fac-simile  in  allegato  2),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante: 
      1) lo stato di buona salute; 
      2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; 
      3)  la  presenza/assenza   di   gravi   manifestazioni   immuno
allergiche; 
      4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a
farmaci o alimenti. 
    3. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni,  intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  2,  lettera  c),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    4. La mancata presentazione dei certificati di  cui  al  comma  2
comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive  fasi
concorsuali e l'esclusione dal  concorso,  se  gli  stessi  non  sono
presentati successivamente  secondo  le  modalita'  e  la  tempistica
stabilite dal Centro di Reclutamento di Guardia di finanza. 
    5. I candidati sono sottoposti a visita: 
      a) neurologica; 
      b) psichiatrica; 
      c) otorinolaringoiatrica; 
      d) oculistica; 
      e) odontostomatologica; 
      f) ginecologica. 
    6.  I  candidati,  all'atto  della   visita   medica   di   primo
accertamento, devono, comunque, avere: 
      a) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini; 
      b) statura non inferiore a m. 1,61 per le donne; 
      c) acutezza visiva: 
        1)  per  i  candidati  che  concorrono  per  il   contingente
ordinario: 
          uguale o superiore a complessivi 16/10 e  non  inferiore  a
7/10 nell'occhio che vede  meno,  raggiungibile  con  correzione  non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio; 
          campo visivo e motilita' oculare normali; 
          visione binoculare; 
          senso cromatico normale alle matassine colorate; 
        2) per i candidati che concorrono per il contingente di  mare
per la specializzazione: 
          «nocchiere abilitato al comando»: acutezza visiva uguale  o
superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio  che
vede meno senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali;
senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; 
          «tecnico di macchine»:  visus  corretto  10/10  in  ciascun
occhio; la correzione della refrazione non dovra' superare 3 D per la
miopia, 3 D per l'ipermetropia, 1 D per l'astigmatismo  di  qualsiasi
segno ed asse; la correzione totale non dovra' comunque superare 3  D
per  l'astigmatismo  miopico  composto,  3   D   per   l'astigmatismo
ipermetropico composto con lente cilindrica non superiore a 1 D, 3  D
per l'astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a 1 D,  2
D per l'anisometropia sferica e astigmatica purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare; 
          «tecnico dei sistemi  elettronici  di  comunicazione  e  di
scoperta»: visus naturale 10/10 in ciascun  occhio.  Senso  cromatico
normale alle tavole pseudoisocromatiche. 
    7. I candidati con vizi visivi  devono  presentarsi  alla  visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali». 
    8. La rilevazione dell'entita'  visiva  per  detti  candidati  e'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto». 
    9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e  dei  suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 
    10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai   seguenti
parametri: 
      a) per il contingente ordinario e per il  contingente  di  mare
per le specializzazioni «nocchiere abilitato al comando»  e  «tecnico
di macchine»: 
        1) monolaterale: 35 dB; 
        2) bilaterale: P.P.T. 20%; 
      b) per il contingente di mare per la specializzazione  «tecnico
dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta»: 
        1) monolaterale: 24 dB; 
        2) bilaterale: P.P.T. 10%. 
    11. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi  della  parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze  psico-attive  e/o   la   positivita'   ai   relativi   test
tossicologici. 
    12. La dentatura deve essere in buone condizioni.  Devono  essere
presenti  almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella   funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare  piu'
di due coppie masticatorie  contrapposte.  La  protesi  efficiente  e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 
    13. Ai fini del computo del numero  minimo  di  elementi  dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 
    14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: 
      a) dell'urina ed ematochimici; 
      b) elettrocardiografico e visita cardiologica; 
      c) test psico-clinici. 
    15. I candidati  sono,  eventualmente,  sottoposti  ad  ulteriori
visite  specialistiche  ed  esami  strumentali  e   di   laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 
    In particolare, sono sottoposti a indagini  radiologiche  laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere  apposita
dichiarazione di consenso. 
    16. I candidati che non raggiungono i  requisiti  fisici  minimi,
negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e  12,  sono  immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione. 
    17. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
    18. I candidati di sesso femminile devono produrre,  in  sede  di
visite mediche, un test di gravidanza, di data non anteriore a cinque
giorni dalla data di presentazione, che  escluda  la  sussistenza  di
detto stato. In assenza del referto,  la  candidata  e',  allo  scopo
sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    19. Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Tali candidate sono, pertanto: 
      a)  ammesse,  con  riserva,  a  sostenere  le  successive  fasi
concorsuali; 
      b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'art.  3,  comma
3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di  temporaneo
impedimento sussista ancora alla data dell'8 ottobre 2012. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1. I candidati risultati idonei alle  precedenti  fasi  selettive
sono tenuti a presentarsi,  per  essere  sottoposti  all'accertamento
dell'idoneita'  attitudinale  al  servizio  quale  maresciallo  della
Guardia di finanza, secondo il calendario e presso la sede comunicati
con l'avviso di cui all'art. 13, comma 5, se appartenenti  al  Corpo,
ovvero con la convocazione di  cui  all'art.  14,  comma  8,  se  non
appartenenti alla Guardia di finanza. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei concorrenti  e'
effettuato dalla  sottocommissione  indicata  all'art.  6,  comma  1,
lettera e), secondo le modalita' tecniche definite con  provvedimento
del  Comandante  Generale  della  Guardia  di  finanza,  e  tende   a
verificare il possesso delle attitudini necessarie per  ricoprire  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
      a)  test   intellettivi,   per   valutare   le   capacita'   di
ragionamento; 
      b)  test  di  personalita'  e  questionario   biografico,   per
acquisire  elementi  circa  il  carattere,  le  inclinazioni   e   le
esperienze di vita passata e presente; 
      c) colloquio, per un esame diretto  dei  candidati,  alla  luce
delle risultanze dei predetti test. 
    4.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale dei candidati,  la  citata  sottocommissione  fissa,  in
apposito atto, i criteri  cui  attenersi  per  la  valutazione  degli
stessi. 
    5. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali di
cui al presente articolo sono ammessi a  sostenere  la  prova  orale,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7.  Avverso  la  suddetta  esclusione  gli  interessati   possono
produrre  ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 10. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all'art. 6, comma 1, lettera d), e consiste in: 
      a) un esame di storia ed educazione civica (durata  massima  15
minuti); 
      b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti); 
      c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti), 
    nei limiti del programma riportato in allegato 3. 
    2. I programmi relativi alle singole materie  sono  suddivisi  in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. 
    3. Le sottocommissioni di cui al  comma  1  assegnano  a  ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero  a  venti
ventesimi. 
    4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti  dai
singoli  esaminatori  e  dividendo  tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi. 
    5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano un  punto  di
merito non inferiore a 10 ventesimi. 
    6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a  10
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
    8. Al termine di  ogni  seduta,  le  competenti  sottocommissioni
compilano l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del
punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto  dal
presidente e da un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo
della  sede  di  esame.  L'esito  della  prova  orale  e',  comunque,
notificato ad ogni candidato. 
    9.   Prima   dell'effettuazione    della    prova    orale,    le
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera d),  fissano  in
apposito atto i  criteri  cui  attenersi  per  la  valutazione  della
stessa. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                          Prove facoltative 
 
 
    1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 17, e' sottoposto all'esame facoltativo di una o piu' lingue
estere prescelte, con le modalita' indicate in allegato 4. 
    2. L'aspirante che concorre per i posti riservati di cui all'art.
1,  comma  2,  lettera  a),  puo'  richiedere  di  sostenere  l'esame
facoltativo di lingua straniera in inglese, francese  o  spagnolo.  A
tal proposito,  lo  stesso  puo'  essere  assistito,  sul  posto,  da
personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per  ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova. 
    3.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalle
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), integrate  a
norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo. 
    4. Le sottocommissioni assegnano, sia per la  prova  scritta  che
per quella orale, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente,  che
nella media aritmetica dei due punti riporta un voto compreso  tra  i
10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di
merito la maggiorazione di cui all'art. 20, comma 3, lettera a). 
    5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 17, e'  sottoposto  alla  prova  facoltativa  di  conoscenza
dell'informatica, con le modalita' indicate in allegato 4. 
    6. Analogamente a quanto previsto al  comma  2,  l'aspirante  che
concorre per i posti riservati di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera
a), puo' essere assistito,  nel  corso  della  prova  facoltativa  di
conoscenza dell'informatica,  da  personale  qualificato  conoscitore
della lingua tedesca, per  ottenere  i  chiarimenti  necessari  sulle
modalita' di esecuzione della stessa. 
    7.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalle
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), integrate  a
norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo. 
    8. Le sottocommissioni assegnano, per la prova di cui al comma 5,
un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che  riporta  un  voto
compreso tra i 10  e  20  ventesimi,  consegue  nel  punteggio  della
graduatoria finale di merito la maggiorazione  di  cui  all'art.  20,
comma 3, lettera b). 
    9. Prima dell'effettuazione delle prove  facoltative  di  cui  al
presente articolo, le competenti sottocommissioni fissano in apposito
atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
     Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per: 
      a)   sostenere    la    prova    preliminare,    l'accertamento
dell'idoneita'    psico-fisica,     l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale e  la  prova  orale,  previste,  rispettivamente,  dagli
articoli 10, 14, 16 e 17, e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,
escluso  dal  concorso.  Compatibilmente  con  i  tempi  tecnici   di
espletamento delle  succitate  fasi  selettive  nonche'  delle  prove
facoltative di cui all'art. 18, i presidenti  delle  sottocommissioni
di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), hanno  facolta'
- su istanza dell'interessato, esclusivamente per  documentate  cause
di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della  Guardia  di
finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, esclusivamente per
improvvise e improrogabili esigenze di servizio  -  di  anticipare  o
posticipare  la  convocazione  dei  candidati,   nel   rispetto   del
calendario di svolgimento delle stesse. 
    L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via  delle
Fiamme  Gialle,  n.  18,  00122  Roma/Lido  di  Ostia,  deve   essere
anticipata, via fax, al numero 06564912363 (linea esterna) oppure  al
numero 8302363 (linea  interpolizie).  Eventuali  variazioni  a  tali
recapiti saranno rese note con avviso pubblicato  sul  sito  internet
www.gdf.gov.it; 
      b) sostenere  la  prova  scritta,  prevista  dall'art.  11,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alla
lettera a) sono comunicate agli interessati  a  cura  del  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
della prova ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso. 
    3. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 

        
      
                               Art. 20 
 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
 
    1. Le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  d),
predispongono  distinte  graduatorie  finali   di   merito   per   il
contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente  di
mare. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 8, ad esclusione  delle  lettere
f) e g). 
    I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1,
comma 2, lettere a) e b), non beneficiano  di  tale  riserva  laddove
risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di  cui  all'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,
riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria  di  secondo
grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle  categorie  di
cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. In tali  casi,  gli  stessi  sono  iscritti  nella
graduatoria  finale  di  merito   per   il   contingente   ordinario,
nell'ordine del punteggio conseguito. 
    3. Per la formazione delle graduatorie  e'  presa  come  base  la
somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova
orale di cui agli articoli 11 e 17, cosi' maggiorata: 
      a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di  esame  di
cui all'art. 18, per ogni lingua estera conosciuta: 
        1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso  tra  i  10  e  i  12
ventesimi; 
        2) 1 ventesimo, per un voto compreso  tra  i  12,01  e  i  15
ventesimi; 
        3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi; 
      b) conoscenza dell'informatica, accertata in sede di  prova  di
cui all'art. 18: 
        1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso  tra  i  10  e  i  12
ventesimi; 
        2) 1 ventesimo, per un voto compreso  tra  i  12,01  e  i  15
ventesimi; 
        3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi; 
      c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili  e  di
servizio posseduti dall'aspirante: 
        1) 3 ventesimi, per ogni medaglia d'oro al valor  militare  o
al valor civile; 
        2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d'argento al valor militare
o al valor civile  o  per  promozione  straordinaria  per  merito  di
guerra; 
        3) 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare
o al valor civile, per ogni croce  di  guerra  al  valor  militare  o
promozione straordinaria per benemerenze di servizio; 
        4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore
a sei mesi di campagna  di  guerra  e  per  ogni  encomio  solenne  o
attestato di benemerenza; 
        5) 1 ventesimo, per  gli  appartenenti  al  Corpo  che  siano
risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali
per l'accesso al ruolo ispettori di cui all'art. 35, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; 
        6)  2  ventesimi,  per  gli  ufficiali  ed  i   sottufficiali
provenienti dalle altre Forze armate, in servizio o in congedo, e per
i sottufficiali, in congedo, della Guardia di finanza; 
        7)  1  ventesimo,  al  concorrente  appartenente   al   ruolo
«sovrintendenti»; 
        8) 0,75 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di appuntato
scelto o appuntato; 
        9)  0,50  ventesimi,  ai  concorrenti  aventi  i   gradi   di
finanziere scelto o finanziere nonche' per i  militari  in  ferma  di
leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle  Forze  armate
(esclusa l'Arma  dei  carabinieri)  quali  elettricisti,  magnetisti,
specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di
automezzi,  radiomontatori,  operatori  meccanografici,   piloti   di
elicottero,  nocchieri,  meccanici  e   motoristi   navali,   tecnici
elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio,  che
abbiano completato la predetta ferma senza demerito; 
        10) 1 ventesimo, per ogni anno o frazione di anno superiore a
sei mesi di effettivo servizio nella  Guardia  di  finanza,  fino  al
massimo di  4  ventesimi.  Nel  computo  del  servizio  prestato,  e'
considerato anche il  tempo  trascorso  per  infermita'  riconosciuta
dipendente da causa di servizio, in luoghi di  cura,  in  licenza  di
convalescenza o in aspettativa; 
      d) 2  ventesimi,  per  il  diploma  di  laurea,  ovvero  laurea
specialistica, o titolo equipollente (con esclusione,  quindi,  delle
lauree c.d. «triennali» o di «I livello»); 
      e) 0,25 ventesimi, per i  candidati  del  contingente  di  mare
iscritti nelle matricole della gente di mare di 1a categoria; 
      f) 1 ventesimo, per i candidati  del  contingente  di  mare  in
possesso del diploma di istituto tecnico ad indirizzo nautico. 
    4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine,  agli
orfani di guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati  al  valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor  di
marina, al valor aeronautico  o  al  valor  civile,  ai  militari  in
servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza, alla  data  di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    5. In caso di ulteriore parita', si osservano  le  norme  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della  legge  16  giugno
1998, n. 191. 
    6. La graduatoria per i posti riservati ai militari  in  possesso
della specializzazione di motorista  navale  e'  formata  secondo  le
disposizioni dell'art. 1, comma 3, ed e' maggiorata dai  punteggi  di
cui al presente articolo. 
    7. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti  validi  se
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda e se la certificazione che ne attesta  il  possesso  e'
stata presentata con le modalita' e la tempistica  indicate  all'art.
5, comma 4. 
    8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata
documentazione, qualora risultante  dalla  documentazione  personale,
sara' acquisita d'ufficio. 
    9. Con determinazione del Comandante Generale  della  Guardia  di
finanza o dall'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate  le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che, nell'ordine delle  stesse,  risultino  compresi  nel
numero dei posti messi a concorso,  tenuto  conto  delle  riserve  di
posti di cui all'art. 1, comma 2. 
    10. L'esito del concorso e' notificato a  tutti  gli  effetti  ai
candidati iscritti nelle graduatorie finali di merito. 

        
      
                               Art. 21 
 
 
Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei  vincitori  del
                              concorso 
 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad  assumere,
di cui all'art. 1, comma 9, i concorrenti dichiarati  vincitori  sono
ammessi al corso di formazione in qualita'  di  allievi  marescialli,
previo superamento (solo per  i  non  appartenenti  al  Corpo)  della
visita medica di incorporamento, alla  quale  sono  sottoposti  prima
della firma dell'atto di arruolamento,  da  parte  del  Dirigente  il
Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti,  al  fine
di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2. Il corso di formazione ha  inizio  nella  data  stabilita  dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha la durata di due  anni
accademici. 
    3. Entro venti giorni dall'inizio del corso,  con  determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal
medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori  del  concorso
altri  concorrenti  idonei   nell'ordine   delle   graduatorie,   per
ricoprire: 
      a) i posti resisi,  comunque,  disponibili  tra  i  concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori; 
      b) altri posti, nel limite di  un  decimo  di  quelli  messi  a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero
delle vacanze nel ruolo «ispettori» per l'anno in cui  gli  aspiranti
dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo. 
    4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura e spese del
Corpo, a un corso di laurea individuato dal  Comando  Generale  della
Guardia di Finanza. Pertanto, gli stessi  non  dovranno  trovarsi  in
situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita'. 
    5. Gli ufficiali di complemento e i  militari  in  congedo  della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo  delle  altre
Forze Armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
ad ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al  corso  di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica. 
    6. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della  Guardia  di
finanza,  all'atto  dell'ammissione  al  corso  di  formazione,  sono
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito, e avviati alla frequenza dell'attivita' formativa in
qualita' di allievo maresciallo. 
    Il  periodo  di  servizio  prestato  come  ufficiale   in   ferma
prefissata e' comunque: 
      a) computato per intero agli effetti della determinazione dello
stipendio; 
      b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento  economico  e
per  la  determinazione  dell'anzianita'  lavorativa  ai   fini   del
trattamento previdenziale. 
    7. Ai sensi dell'art. 43, comma 7,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma
non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad  analoghi  e
successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. 
    8. Il Comando Generale della Guardia di finanza  puo'  avviare  i
candidati di cui al comma 7, nei limiti dei posti in  programmazione,
al successivo corso di formazione. 
    9. Per i soli candidati non appartenenti al  Corpo,  l'ammissione
al  corso  di  formazione  di  cui  al  comma  8  e'  subordinata  al
superamento  della  visita  medica  di   incorporamento,   cui   sono
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a  cura  del
Dirigente  il   Servizio   Sanitario   della   Scuola   Ispettori   e
Sovrintendenti  della  Guardia  di   finanza.   Quest'ultimo,   nello
svolgimento dei propri  lavori,  si  avvarra'  del  supporto  tecnico
nonche' delle strutture del Centro di Reclutamento della  Guardia  di
finanza,  reiterando,  al  fine   di   verificare   il   mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti  gli  accertamenti
previsti dall'art. 15. 
    10. I concorrenti, convocati dal  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 9, devono presentare i certificati ed  il  test  (se  di  sesso
femminile)  previsti  all'art.  15,  secondo  le  modalita'  all'uopo
stabilite. 
    11.  I  provvedimenti  con  i  quali  il  Dirigente  il  Servizio
Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta,  ai  sensi
del presente articolo, la non idoneita'  psico-fisica  dei  candidati
devono essere notificati agli interessati,  che  possono  impugnarli,
producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo  il
termine di cui all'art. 2, primo comma, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29  e  seguenti  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    12. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso ad  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti. 

        
      
                               Art. 22 
 
 
                   Mancata presentazione al corso 
 
 
    1. Il vincitore  del  concorso,  regolarmente  convocato  per  la
frequenza del corso, e' considerato  rinunziatario  al  corso  stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione. 
    2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di  forza  maggiore,  devono
essere comunicati, a mezzo fax al numero 0862342215, al massimo entro
3 giorni dall'inizio del corso, al Comandante della Scuola  Ispettori
e Sovrintendenti della Guardia  di  finanza,  che  li  valuta  e,  se
indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire un
ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti.  Le  decisioni  sono  comunicate  al
candidato a cura della Scuola Ispettori e Sovrintendenti. 
    3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per  oltre  90  giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla  frequenza  del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva. 

        
      
                               Art. 23 
 
 
Spese per la partecipazione al concorso e concessione  della  licenza
                       straordinaria per esami 
 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti
al  Corpo  della  Guardia   di   finanza,   sono   concesse   licenze
straordinarie per esami militari per i giorni strettamente necessari.
La rimanente licenza straordinaria per esami, fino  alla  concorrenza
di giorni 30, puo' essere concessa, per la  preparazione  agli  esami
orali, solo a coloro che hanno conseguito il  giudizio  di  idoneita'
alla prova scritta. Per i militari frequentatori di corso, le assenze
maturate per la fruizione della predetta licenza, sono  computate  ai
fini del  calcolo  dei  periodi  massimi  di  assenza  dall'attivita'
didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal  corso
stesso, secondo le disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. 
    I militari, che nello stesso anno avessero  gia'  beneficiato  di
altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al  computo  del
tetto massimo di 45 giorni annui (art. 3, comma 37, legge 24 dicembre
1993, n.  537),  possono,  invece,  fruire  della  anzidetta  licenza
soltanto per la parte residua fino alla  concorrenza  dei  citati  45
giorni. Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale,  per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria  e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso  e,  se
questa  e'  stata  gia'  fruita,  alla  licenza  ordinaria  dell'anno
successivo. 
    4.  La  partecipazione  alle  prove   concorsuali   deve   essere
comprovata  da  apposito  attestato   rilasciato   dalla   competente
sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza. 
    5. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute  per  raggiungere  la  sede
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza  per
la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti. 

        
      
                               Art. 24 
 
 
Nomina a maresciallo, completamento della formazione  e  assegnazione
                        alle sedi di servizio 
 
 
    1. Al termine del corso di cui all'art. 21, gli allievi giudicati
idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso
di qualificazione operativa,  a  completamento  della  formazione  di
base. 
    2. I marescialli del contingente di mare,  durante  il  corso  di
qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per
la quale hanno concorso. 
    3. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli  sono
destinati  nelle  sedi  ove  esigenze  organiche  e  di  servizio  lo
richiederanno, con obbligo  di  permanenza  secondo  le  disposizioni
interne del Corpo. 

        
      
                               Art. 25 
 
 
           Trattamento economico degli allievi marescialli 
 
 
    1. Durante il corso,  gli  allievi  marescialli  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 

        
      
                               Art. 26 
 
 
                 Sito internet ed informazioni utili 
 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo  www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi. 
    2. Parimenti, sono rese disponibili sul citato sito  internet  le
graduatorie finali di merito. 

        
      
                               Art. 27 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia  di  finanza,
per le finalita' concorsuali e sono trattati presso  una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di lavoro, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    I dati personali dei militari della Guardia di finanza,  raccolti
in  sede  concorsuale,  possono  essere  utilizzati,  a   prescindere
dall'esito della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione  del
rapporto di lavoro gia' instaurato. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  possono
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il  Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
Guardia di finanza. 
      Roma, 3 febbraio 2012 
 
                                     Il comandante generale: Di Paolo