Concorso per 12 dottori di ricerca (lombardia) I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 12
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 10 del 07-02-2012
Sintesi: ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA CONCORSO   (scad.  30 marzo 2012) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in «Comprensione e ges ...
Ente: I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
Regione: LOMBARDIA
Provincia: PAVIA
Comune: PAVIA
Data di inserimento: 07-02-2012
Data Scadenza bando 30-03-2012
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ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA

CONCORSO   (scad.  30 marzo 2012)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso  di
  dottorato di ricerca internazionale  in  «Comprensione  e  gestione
  delle situazioni estreme» -  curricula  in  «Ingegneria  sismica  e
  sismologia» e in «Gestione dei rischi e delle emergenze»  -  XXVIII
  ciclo. 
 
 
                            IL DIRETTORE 
 
    Visto lo Statuto dell'Istituto universitario di  studi  superiori
(I.U.S.S.)  di  Pavia,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 178 del 2 agosto 2005; 
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; 
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»; 
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica  degli
Atenei», approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
    Visto  il  Regolamento  in  materia  di  dottorato   di   ricerca
dell'Istituto universitario  di  studi  superiori  del  25.11.2005  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    Nelle more del regolamento del MIUR di cui all'art. 4, legge  210
del 3 luglio 1998, cosi' come modificato dall'art. 19 della legge  n.
240 del 30 dicembre 2010; 
    Vista la proposta  di  istituzione  del  corso  di  dottorato  di
ricerca internazionale in «Comprensione e gestione  delle  situazioni
estreme» - XXVIII ciclo - con sede amministrativa  presso  l'Istituto
universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, presentata  dal
Consiglio didattico dei dottorati dell'Istituto ai sensi dell'art. 26
dello statuto; 
    Visto il parere espresso dal Nucleo  di  valutazione,  a  seguito
della verifica dei requisiti di idoneita'; 
    Vista la delibera del Consiglio direttivo, adottata nella  seduta
del 20 ottobre 2011, con la quale e'  stata  approvata  l'istituzione
del corso di dottorato di ricerca internazionale in  «Comprensione  e
gestione delle situazioni estreme»  -  XXVIII  ciclo  -  avente  sede
amministrativa presso l'Istituto  universitario  di  studi  superiori
(I.U.S.S.) di Pavia; 
    Vista la convenzione stipulata tra  l'Istituto  universitario  di
studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e la Fondazione  «Centro  europeo
di formazione e ricerca in ingegneria sismica», per l'attivazione  ed
il  funzionamento  del  dottorato  di   ricerca   internazionale   in
«Comprensione e gestione delle situazioni estreme» - XXVIII  ciclo  -
avente sede amministrativa presso l'Istituto universitario  di  studi
superiori; 
    Ritenuto di dover provvedere all'emanazione  del  bando  relativo
alla indizione  di  pubblici  concorsi,  per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione al corso  di  dottorato  di  ricerca  internazionale  in
«Comprensione e gestione delle situazioni estreme» - XXVIII  ciclo  -
avente sede amministrativa presso l'Istituto universitario  di  studi
superiori; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Istituzione 
 
 
    1. Nell'ambito del XXVIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
aventi sede amministrativa presso l'Istituto universitario  di  studi
superiori (I.U.S.S.) di Pavia, e'  istituito,  in  consorzio  con  la
Fondazione «Centro Europeo di  formazione  e  ricerca  in  ingegneria
sismica  (EUCENTRE)»,  il  dottorato  di  ricerca  internazionale  in
«Comprensione e gestione delle situazioni estreme»,  con  i  seguenti
curricula: «Ingegneria sismica e sismologia»; «Gestione dei rischi  e
delle emergenze». 
    2.  Sono  indetti  presso  l'Istituto  universitario   di   studi
superiori (I.U.S.S.) di Pavia pubblici concorsi, per titoli ed esami,
per l'ammissione al predetto corso di dottorato di  ricerca.  Vengono
indicate    di    seguito    l'area    scientifica,     i     settori
scientifico-disciplinari  di  riferimento  del  corso  ed  i  settori
concorsuali, la sede del dottorato,  il  coordinatore,  la  durata  e
l'inizio del corso, i posti messi a concorso, il numero  delle  borse
di studio disponibili,  le  tematiche  delle  ricerche  che  dovranno
essere svolte nell'ambito del corso, i titoli  che  saranno  valutati
dalla Commissione giudicatrice, le  modalita'  di  svolgimento  delle
prove di ammissione, la data e la sede di  espletamento  delle  prove
concorsuali, l'indirizzo web di approfondimento. 
    3. Il numero delle borse di studio e dei  posti  senza  borsa  di
studio indicati nel presente articolo, potranno  essere  aumentati  a
seguito di finanziamenti, ottenuti da enti pubblici di ricerca  e  da
qualificate  strutture  produttive   private,   che   si   rendessero
disponibili  dopo  l'emanazione  del  bando  ed  entro  la  data   di
espletamento della prova orale del concorso. Restando comunque  fermi
i termini previsti dall'art. 3 comma 1  per  la  presentazione  delle
domande di ammissione, l'eventuale aumento del numero delle borse  di
studio sara'  reso  noto  ai  candidati,  in  sede  di  esame,  prima
dell'espletamento della prova orale. 
    Dottorato di ricerca internazionale in  comprensione  e  gestione
delle  situazioni  estreme,  curricula  in  «Ingegneria   sismica   e
sismologia» e in «Gestione dei rischi e delle emergenze»: 
    Area scientifica: 08 - Ingegneria civile ed  architettura,  09  -
Ingegneria industriale e dell'informazione, 13 - Scienze economiche e
statistiche. 
    Settori  scientifico-disciplinari:  ICAR/09,  ICAR/07,   ICAR/08,
ING-IND/22, GEO/11, GEO/05, MAT/06, FIS/07,  ING-IND/11,  ING-INF/03,
IUS/21, SECS-P/06. 
    Settori concorsuali: 08/B3, 08/B1, 08/B2,  09/D1,  04/A4,  04/A3,
01/A3, 02/B3, 09/C2, 09/F2, 12/E2, 13/A4. 
    Sede: Centro di formazione post-laurea e  ricerca  in  ingegneria
sismica c/o Fondazione Eucentre via Ferrata n. 1 - 27100 Pavia  Tel.:
+39.0382.5169851         Fax:         +39.0382.529131         E-mail:
secretariat@umeschool.it 
    Coordinatore: prof. Gian Michele Calvi. 
    Durata: 3 anni. 
    Inizio del corso: 1 settembre 2012. 
    Posti: n. 12. 
    Borse di studio: n. 10. 
    Enti finanziatori: 
      n. 5 borse di studio finanziate dalla Fondazione Eucentre; 
      n. 5 borse di studio finanziate dall'Istituto universitario  di
studi superiori di Pavia. 
    Tematiche  delle  ricerche  che  dovranno   essere   svolte   dai
dottorandi  nell'ambito  del   curriculum   «Ingegneria   sismica   e
sismologia»: Ingegneria  sismica,  Sismologia  applicata,  Ingegneria
strutturale, Ingegneria geotecnica. 
    Tematiche  delle  ricerche  che  dovranno   essere   svolte   dai
dottorandi nell'ambito del curriculum «Gestione dei  rischi  e  delle
emergenze»: Temi ingegneristici, matematici, giuridici, economici, di
telecomunicazioni, filosofici, medici, psicologici  ed  etici,  tutti
esplicitamente  facenti  capo  alla  gestione  dei  rischi  e   delle
emergenze risultanti da catastrofi naturali o antropiche. 
    Titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice: 
      a) diploma  di  laurea  o  di  laurea  specialistica/magistrale
conseguito; 
      b) curriculum accademico e professionale; 
      c) lettere di presentazione; 
      d) pubblicazioni scientifiche; 
      e) risultati conseguiti in corsi post-laurea; 
      f) ogni altro titolo o documento ritenuto utile dal candidato. 
    Modalita' di svolgimento delle  prove  concorsuali:  i  candidati
dovranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese. 
    Prova orale: giorno 17 aprile  2012,  alle  ore  9:00  presso  la
Fondazione «Centro europeo di  formazione  e  ricerca  in  ingegneria
sismica  (Eucentre)»,  via  Ferrata  1,  I  -  27100   Pavia   o   in
videoconferenza a discrezione  della  Commissione  Giudicatrice,  nei
giorni  dal  18  aprile  al  26  aprile  2012,  previo   appuntamento
concordato tramite la segreteria della sede del dottorato (presso  la
Fondazione Eucentre secretariat@umeschool.it). 
    Siti   web   di   approfondimento:   http://www.iusspavia.it    e
http://www.umeschool.it 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
cui al precedente articolo, senza limitazione di eta' e cittadinanza,
coloro che siano in possesso del diploma di laurea magistrale  ovvero
del diploma di laurea specialistica  ovvero  del  diploma  di  laurea
conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del
decreto ministeriale 22  ottobre  2004,  n.  270,  oppure  di  titolo
accademico equipollente conseguito presso Universita' straniere. 
    2. Possono  altresi'  presentare  domanda  coloro  che,  pur  non
essendo in possesso di uno dei diplomi di cui  al  punto  precedente,
prevedono di conseguirli prima dell'inizio del corso. In tal  caso  i
candidati saranno ammessi al concorso sotto condizione ed in caso  di
ammissione  al  corso   dovranno   presentare   il   certificato   di
conseguimento del titolo prima dell'inizio del corso. 
    3. I  candidati  in  possesso  di  titolo  accademico  conseguito
all'estero che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea
italiana,  dovranno  farne  espressa  richiesta  nella   domanda   di
partecipazione al concorso, unicamente  ai  fini  dell'ammissione  al
corso di dottorato, e allegare alla domanda: 
      copia del certificato di conseguimento del titolo con  l'elenco
degli esami sostenuti, entrambi tradotti in italiano o in inglese,  a
cura e sotto la responsabilita' del candidato; 
      ogni altra documentazione ritenuta  utile  per  la  valutazione
dell'ammissibilita'  del  titolo   posseduto   (Diploma   supplement,
dichiarazione di valore in loco se gia' acquisita, ecc). 
    I candidati ammessi al  corso  dovranno  consegnare  in  sede  di
iscrizione la documentazione di cui all'art. 8. 
    4.  I  candidati  sono  ammessi  con   riserva   alla   procedura
concorsuale. L'Amministrazione puo' disporre  in  ogni  momento,  con
provvedimento motivato, l'esclusione dei  candidati  dalla  selezione
per  difetto  dei  requisiti  previsti  dal  presente   bando.   Tale
provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata
con avviso di ricevimento. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
              Domande di partecipazione alla selezione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione,  redatta  in  carta  libera,  in
conformita' al modello allegato al presente bando, deve pervenire  al
direttore dell'Istituto universitario di  studi  superiori  di  Pavia
(I.U.S.S.) entro il giorno 30  marzo  2012  con  una  delle  seguenti
modalita': 
      a) consegna presso gli uffici  dell'Istituto  universitario  di
studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, viale Lungo Ticino Sforza n.  56
- aperto al pubblico con il seguente orario: dal lunedi' al  venerdi'
dalle ore 9.30 alle ore 12.00; 
      b) spedizione  a  mezzo  raccomandata  postale  con  avviso  di
ricevimento   al   seguente   indirizzo:   direttore    dell'Istituto
universitario di studi superiori (I.U.S.S.)  di  Pavia,  viale  Lungo
Ticino Sforza n. 56 - 27100 Pavia; 
      c)   trasmissione   a   mezzo   fax   al    seguente    numero:
+39.0382.375899. 
    2. Per il rispetto del termine di cui al comma 1  fara'  fede  il
timbro dell'Ufficio protocollo dell'Istituto universitario  di  studi
superiori (I.U.S.S.) di Pavia. 
    3. Nella  domanda  di  partecipazione,  da  redigersi  in  lingua
italiana oppure inglese, il  candidato  dovra'  dichiarare  sotto  la
propria responsabilita' ed ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
      a) le proprie generalita', la data ed il luogo di  nascita,  il
codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli  effetti  del
concorso, specificando il codice di  avviamento  postale,  il  numero
telefonico, l' e-mail e l'eventuale numero di fax; 
      b) la propria cittadinanza; 
      c) il diploma di laurea o  di  laurea  specialistica/magistrale
posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso la quale  e'  stata
conseguita la laurea o la laurea specialistica/magistrale, ovvero  il
titolo accademico  equipollente  conseguito  presso  una  Universita'
straniera, nonche' la data dell'eventuale decreto  rettorale  con  il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza; 
    oppure, nel caso  in  cui  il  titolo  straniero  non  sia  stato
dichiarato equipollente alla laurea italiana, 
    richiesta  di  dichiarazione  di  equipollenza,   corredata   dai
documenti utili a consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione
di equipollenza ai soli fini dell'ammissione al corso di dottorato (i
documenti dovranno essere presentati  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 2 comma 3); 
      d) i titoli conseguiti (limitatamente  a  quelli  che  potranno
essere oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice
ed indicati nell'art. 1); 
      e) di impegnarsi a  frequentare  a  tempo  pieno  il  corso  di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal  Collegio  dei
docenti; 
      f) le lingue straniere conosciute; 
      g) di impegnarsi a comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito; 
      h) di aver preso visione della normativa prevista dal bando  di
concorso; 
      i) di autorizzare gli uffici competenti  al  trattamento,  alla
comunicazione, alla diffusione  e  divulgazione  dei  dati  personali
anche con le modalita' previste all'art. 16 del  presente  bando,  ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  («Codice  in
materia di protezione dei dati personali»). 
    4. I candidati devono allegare  alla  domanda  di  partecipazione
esclusivamente i titoli indicati nell'art. 1.  I  candidati  dovranno
provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle  pubblicazioni
presentate  decorsi  tre  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della
graduatoria di merito. Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione
della  graduatoria  di  merito  l'Istituto  universitario  di   studi
superiori (I.U.S.S.) di Pavia non potra'  essere  ritenuto  in  alcun
modo responsabile per i titoli  e  le  pubblicazioni  presentate  dai
singoli candidati. 
    5. Nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  i  candidati
portatori di handicap, ai sensi dell'art. 20 della legge  5  febbraio
1992, n. 104  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  devono
avanzare esplicita richiesta riguardo  l'ausilio  necessario  nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per  l'espletamento  delle
prove di esame. 
    6.  Non  saranno  prese  in   considerazione   le   domande   non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici,  delle  dichiarazioni
indicate nel presente articolo  nonche'  quelle  pervenute  oltre  il
termine indicato nel comma 1. Ai candidati la cui domanda  sia  stata
dichiarata inammissibile sara' data comunicazione dell'esclusione dal
concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
    7. L'Amministrazione dell'Istituto non ha alcuna  responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni  dipendente  da  inesatte
indicazioni della residenza e del recapito  da  parte  del  candidato
oppure da mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  degli
stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    8.  L'Amministrazione  si  riserva  di  richiedere  in  qualsiasi
momento l'esibizione degli  originali  dei  documenti  inviati  e  di
procedere  all'esclusione  del  candidato  dalla  selezione   e   dal
dottorato  qualora  le  dichiarazioni  o   i   documenti   presentati
risultassero mendaci. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1. La Commissione giudicatrice  del  concorso  di  ammissione  al
corso di dottorato e' composta da tre commissari scelti fra i docenti
ed    i    ricercatori    universitari    afferenti     alle     aree
scientifico-disciplinari  alle  quali  si  riferisce  il   corso   di
dottorato. La Commissione puo' essere integrata con non piu'  di  due
esperti, anche stranieri,  scelti  nell'ambito  degli  enti  e  delle
strutture pubbliche e private di ricerca. 
    2.  La  Commissione  giudicatrice  e'  tenuta  a  concludere   le
operazioni concorsuali entro sessanta giorni dalla data  del  decreto
direttoriale di nomina. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                       Procedura di selezione 
 
 
    1. L'ammissione al corso di dottorato di  ricerca  internazionale
in «Comprensione e gestione delle situazioni estreme» avviene  previo
superamento di una idonea procedura di selezione intesa ad  accertare
la preparazione, la  capacita'  e  l'attitudine  del  candidato  alla
ricerca scientifica. 
    2.  La  procedura  di  selezione   consiste   nella   valutazione
comparativa dei titoli presentati dai candidati e  nello  svolgimento
di una prova orale. 
    3. La Commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i  titoli
indicati nell'art. 1. Per la valutazione dei  titoli  presentati  dai
candidati, la  Commissione  giudicatrice  dispone  di  sessanta  (60)
punti. 
    4. I sessanta punti riservati ai titoli sono  ripartiti,  a  cura
della Commissione  giudicatrice,  sulla  base  di  specifici  criteri
definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione  presentate
dai candidati. 
    5.  La  valutazione  dei  titoli  e'   effettuata   prima   dello
svolgimento della prova orale.  I  risultati  della  valutazione  dei
titoli saranno resi noti ai candidati ammessi prima dello svolgimento
della  prova   orale   con   pubblicazione   all'Albo   dell'Istituto
(http://www.iusspavia.it/albo).   L'inclusione   nell'elenco    degli
ammessi ha valore di notifica per gli interessati senza previsione di
ulteriori avvisi. 
    6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno  raggiunto
un punteggio non inferiore a trentuno (31)  punti  nella  valutazione
dei titoli. 
    7. La prova orale consiste in un colloquio in lingua inglese. Per
la valutazione di  ciascun  candidato,  la  Commissione  giudicatrice
dispone di quaranta (40) punti. 
    8. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a ventuno (21) punti. 
    9. Al termine delle  prove  orali,  la  Commissione  giudicatrice
forma l'elenco dei candidati esaminati  con  l'indicazione  dei  voti
riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto  dal
Presidente e dal Segretario della Commissione,  e'  affisso  all'Albo
dell'Istituto (http://www.iusspavia.it/albo). 
    10. Al termine dei propri  lavori,  la  Commissione  giudicatrice
redige apposito  verbale  contenente  i  criteri  di  valutazione,  i
giudizi individuali, il punteggio complessivo  attribuito  a  ciascun
candidato e la graduatoria di  merito,  che  viene  affissa  all'Albo
dell'Istituto  (http://www.iusspavia.it/albo).  La   graduatoria   di
merito e' formata sulla base della somma delle  votazioni  conseguite
da ciascun candidato nella  valutazione  dei  titoli  e  nella  prova
orale. In caso  di  parita'  nella  graduatoria  generale  di  merito
prevale il candidato che abbia ottenuto  il  punteggio  piu'  elevato
nella valutazione  dei  titoli.  In  caso  di  ulteriore  parita'  la
preferenza e' determinata dalla minore eta' anagrafica del candidato. 
    11. Gli atti relativi alla procedura concorsuale  sono  trasmessi
al direttore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice. 
    12. Il diario delle prove di ammissione, riportato all'art. 1 del
bando di concorso, costituisce notifica agli interessati. I candidati
riceveranno comunicazione relativa alla  convocazione  per  la  prova
orale solo se la  data  gia'  precisata  all'art.  1  dovesse  subire
variazioni. In tal caso, il diario delle  prove  di  ammissione,  con
l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sara' comunicato agli
interessati a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento,  inviata
almeno quindici giorni prima della data prevista. 
    13. Per essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  concorsuali,  i
candidati  dovranno   esibire   uno   dei   seguenti   documenti   di
riconoscimento, valido a norma di legge: 
      a) carta di identita'; 
      b) patente di guida; 
      c) passaporto. 
    14. La mancata  presentazione  alle  prove  di  ammissione  sara'
considerata come rinuncia al concorso. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                  Ammissione al corso di dottorato 
 
 
    1. Il direttore, con  proprio  decreto,  accerta  la  regolarita'
degli atti concorsuali ed approva la graduatoria generale  di  merito
unitamente a  quella  dei  vincitori.  Sono  dichiarati  vincitori  i
candidati utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  merito  sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
alla procedura di selezione. 
    2. I candidati sono  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  della
graduatoria e fino alla concorrenza del  numero  dei  posti  messi  a
concorso. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano
la loro accettazione entro  quindici  giorni  decorrenti  dal  giorno
successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al
corso di dottorato. In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce  degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                         Dipendenti pubblici 
 
 
    1. Il pubblico  dipendente  ammesso  ai  corsi  di  dottorato  di
ricerca e' collocato, a domanda e  compatibilmente  con  le  esigenze
dell'Amministrazione, in congedo straordinario per motivi  di  studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce  della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni  richieste.  In  caso  di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di  studio,  o
di rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva  il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  dottorato  di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due anni  successivi,  e'  dovuta  la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del  secondo  periodo.
Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai   fini   della
progressione  di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e   di
previdenza. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
               Immatricolazione al corso di dottorato 
 
 
    1. I concorrenti risultati vincitori dovranno  presentare  o  far
pervenire all'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.)  -
viale Lungo Ticino Sforza n. 56,  I-27100  Pavia,  entro  il  termine
perentorio di quindici giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  a
quello in cui avranno ricevuto la lettera di ammissione al corso,  la
seguente documentazione: 
      a) domanda di immatricolazione  al  primo  anno  di  corso  del
dottorato  di  ricerca,  redatta  su  apposito   modulo   predisposto
dall'Amministrazione; 
      b) due fotografie recenti, formato tessera; 
      c) fotocopia, debitamente firmata, del documento d'identita' in
corso  di  validita';  per  i  cittadini  Extra-UE  il  documento  di
identita' e' necessariamente il passaporto; 
      d) fotocopia del codice fiscale italiano. 
    2. Dalla domanda di immatricolazione risultano  le  dichiarazioni
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  20  dicembre  2000,  n.  445,  che
attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali: 
      a) nascita, residenza e cittadinanza; 
      b) diploma  di  laurea  o  di  laurea  specialistica/magistrale
conseguito.  I  vincitori  in  possesso  di  un   titolo   accademico
conseguito  all'estero  sono  tenuti  ad  allegare  alla  domanda  di
immatricolazione  l'originale  del  titolo   medesimo   -   o   copia
legalizzata - tradotto e legalizzato dalle competenti  rappresentanze
secondo le  norme  vigenti  in  materia  di  ammissione  di  studenti
stranieri     ai      corsi      delle      Universita'      italiane
(http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/testodellenorme). 
    3. Nella domanda  di  immatricolazione,  il  candidato  risultato
vincitore dovra' dichiarare, ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445: 
      a) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi,
qualora  intenda  intraprendere  una  attivita'   lavorativa,   anche
occasionale  e  di  breve  durata,  a   richiedere   l'autorizzazione
preventiva  del  Collegio  dei  docenti,  oppure,  di  impegnarsi   a
richiedere  al  Collegio  dei   docenti   l'autorizzazione   per   la
prosecuzione  dell'attivita'  lavorativa   in   essere   al   momento
dell'iscrizione al corso di dottorato; 
      b) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione. 
    4. Nella domanda di immatricolazione, il  candidato  che  risulta
assegnatario della borsa di  studio  dovra'  inoltre  dichiarare,  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 2000, n. 445: 
      a) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa  di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato; 
      b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio
a qualsiasi titolo  conferite  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 
    5. L'Amministrazione si  riserva  la  facolta'  di  procedere  ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle  dichiarazioni
del vincitore. Qualora da tale controllo emerga  la  non  veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base  della  dichiarazione
non veritiera. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    1. L'importo annuale della borsa di  studio  e'  di  € 13.638,47,
assoggettabile  al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a   gestione
separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.  Alle  borse
di studio per la frequenza dei corsi di dottorato  si  applicano,  in
materia fiscale, le disposizioni di cui all'art.  4  della  legge  13
agosto 1984, n. 476. 
    2. L'Istituto si riserva di adeguare  l'importo  della  borsa  di
studio annuale in conformita' alle leggi in vigore. 
    3. Il direttore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le
borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa  graduatoria
e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili. 
    4. La durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso (tre annualita'). 
    5. Il pagamento della borsa di studio viene  effettuato  in  rate
bimestrali posticipate. 
    6. L'importo della borsa di studio e' aumentato  per  l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento.
I periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso  superare
la meta' della durata legale del corso di dottorato. Per  periodi  di
permanenza all'estero di durata  pari  o  superiore  a  sei  mesi  e'
necessaria l'autorizzazione  del  Collegio  dei  docenti  mentre  per
periodi  di  durata  inferiore  e'  sufficiente   il   consenso   del
coordinatore. 
    7. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 
    8. Chi abbia usufruito di una borsa di studio  per  un  corso  di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di  fruirne  una
seconda volta. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
          Contributo per l'accesso e la frequenza al corso 
 
 
    1. La frequenza ai corsi di dottorato dello IUSS non  prevede  il
pagamento di contributi, fatta eccezione per la tassa  regionale  per
il diritto allo studio che per il 2011  e'  pari  a  100  euro.  Tale
importo puo' subire revisioni annuali. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                       Obblighi dei dottorandi 
 
 
    1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo  pieno  il
corso di dottorato  e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate,
secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti. 
    2. Gli studenti sono tenuti all'ottenimento di  90  crediti  ECTS
attraverso il superamento di corsi di insegnamento e la presentazione
di  almeno  uno  studio  individuale.   Disposizioni   di   dettaglio
riguardanti l'ottenimento  dei  crediti  ECTS  sono  contenuti  nelle
disposizioni comunicate ai dottorandi a inizio del programma. Tutti i
corsi saranno impartiti in lingua inglese. 
    3. Entro la fine di ciascun  anno  accademico,  gli  iscritti  ai
corsi   di   dottorato   hanno   l'obbligo    di    presentare    una
particolareggiata relazione sull'attivita' e  la  ricerca  svolta  al
Collegio dei Docenti, il quale ne curera'  la  conservazione  e  che,
previa  valutazione  dell'assiduita'  e  dell'operosita'   dimostrata
dall'iscritto al corso, proporra' al direttore il  proseguimento  del
dottorato di ricerca ovvero l'esclusione. 
    4. All'inizio di ciascun  anno  accademico,  il  dottorando  deve
presentare regolare domanda d'iscrizione e  provvedere  al  pagamento
della tassa definita all'art. 10. 
    5. Il Collegio dei  docenti  puo'  autorizzare  il  dottorando  a
compiere missioni in Italia ed all'estero per  la  realizzazione  del
programma di ricerca e/o la presentazione  di  risultati  a  consessi
scientifici. 
    6.  L'Istituto  universitario  di  studi   superiori   di   Pavia
garantisce, nel periodo di  frequenza  del  corso  di  dottorato,  la
copertura  assicurativa  per  infortuni  e  responsabilita'   civile,
limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                 Attivita' didattica dei dottorandi 
 
 
    1. Il Collegio dei docenti puo' autorizzare  il  dottorando  allo
svolgimento di una attivita' didattica, sussidiaria  ed  integrativa,
con un impegno annuo non superiore a trenta  ore.  La  collaborazione
didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello  Stato  e
non da'  luogo  a  diritti  in  ordine  all'accesso  ai  ruoli  delle
Universita'. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                       Sospensione e decadenza 
 
 
    1. La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere  sospesa
nei seguenti casi: 
      a) gravidanza e maternita', ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
      b) gravi e documentate ragioni di salute  o  personali  per  un
periodo globalmente non superiore ad un anno. 
    2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione  della  borsa
di studio. 
    3. La richiesta di sospensione viene presentata al  Collegio  dei
docenti che su di essa decide motivatamente e ne da' comunicazione al
direttore. I  mesi  di  sospensione  devono  essere  recuperati,  con
erogazione delle relative rate dell'eventuale  borsa  di  studio,  al
termine del periodo prescritto per il corso  di  dottorato,  in  modo
tale che la durata totale  del  corso  sia  la  stessa  per  tutti  i
dottorandi. Il  Collegio  dei  docenti  definisce  le  modifiche  del
programma di attivita' dei dottorandi che chiedono la sospensione, al
fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla
sospensione. 
    4.  Fatti  salvi  gravi  e   giustificati   motivi,   determinano
esclusione dal corso di dottorato: 
      a) la mancata iscrizione agli anni successivi; 
      b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l'esame
finale. 
    5. Il  dottorando  puo'  essere  inoltre  escluso  dal  corso  di
dottorato su circostanziata proposta del  Collegio  dei  docenti  per
gravi e documentati motivi. 
    6. La sospensione o l'esclusione non comportano  la  restituzione
delle rate gia' erogate della borsa di studio. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
 
    1.  L'iscrizione  a  corsi  di  dottorato  di  ricerca   non   e'
compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di  laurea  o  di
laurea specialistica/magistrale, a corsi di  master  universitari,  a
scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato. 
    2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1,  l'ammissione  a  un
corso di dottorato di ricerca comporta il  diritto  per  lo  studente
iscritto ad un Corso di  master  universitario  di  chiedere  che  le
attivita' formative del master  possano  essere  concluse  ed  essere
riconosciute, laddove vi sia sufficiente congruenza scientifica, come
percorso formativo sostitutivo del primo anno di attivita' del  corso
di dottorato. 
    3. L'attivita' di dottorato  non  e'  di  norma  compatibile  con
impegni  di  lavoro  a  carattere  continuativo.  A   richiesta   del
dottorando,  previo  accertamento  che   l'impegno   lavorativo   non
pregiudica lo svolgimento dell'attivita' di studio e di  ricerca,  in
casi particolari e  con  adeguata  motivazione,  puo'  consentire  al
dottorando di  svolgere  attivita'  lavorativa.  Per  il  periodo  di
svolgimento dell'attivita' lavorativa, il dottorando non  ha  diritto
alla borsa di studio. Sono in generale ammissibili e compatibili  con
la  borsa  di  studio  prestazioni  di  consulenze  a  carattere  non
continuativo nell'ambito  di  specifica  competenza  scientifica  del
dottorato, che potranno quindi essere consentite. 
    4. Sulle  eventuali  richieste  pervenute,  anche  ai  sensi  del
presente articolo si esprime il Collegio  dei  docenti.  In  caso  di
urgenza  potra'  esprimersi  il  coordinatore  dei  corsi,   portando
successivamente in  ratifica  al  Collegio  dei  docenti  il  decreto
assunto. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
               Esame finale e conseguimento del titolo 
 
 
    1. Il titolo di dottore  di  ricerca,  rilasciato  dal  direttore
dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.)  di  Pavia,
si consegue all'atto del  superamento  dell'esame  finale,  che  puo'
essere ripetuto una sola volta nell'anno immediatamente successivo. 
    2.  L'ammissione  all'esame   finale   comporta   il   preventivo
conseguimento di  almeno  novanta  crediti,  con  almeno  uno  studio
individuale, ed il completamento della tesi di dottorato. 
    3.  Gli  studenti  ammessi  al  corso  potranno   richiedere   il
riconoscimento  di  crediti  conseguiti  nell'ambito  di   corsi   di
post-laurea,  laddove  vi  sia  adeguata  congruenza  scientifica   e
formativa. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196
(«Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali»),  i  dati
personali forniti dai candidati  saranno  raccolti  presso  l'Ufficio
post laurea dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.)
di Pavia e trattati per le  finalita'  di  gestione  del  concorso  e
dell'eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei
vincitori. La comunicazione di tali dati da parte  dei  candidati  e'
obbligatoria   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 
    2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture  amministrative  dell'Istituto   universitario   di   studi
superiori  di  Pavia  ed  agli  enti  direttamente  interessati  alla
posizione giuridico-economica dei candidati risultati vincitori. 
    3. I candidati godono dei diritti di cui al  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia  di  protezione  dei  dati
personali»), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che  li
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui  il  diritto
di far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non  conformi  alla  legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
            Responsabile del procedimento amministrativo 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5 della legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  il   responsabile   del
procedimento amministrativo attinente al concorso e' il dott.  Franco
Corona -  Direttore  amministrativo  dell'Istituto  universitario  di
studi superiori (I.U.S.S.) - viale Lungo Ticino Sforza n. 56 -  27100
Pavia - tel. +39.0382.375811; fax +39.0382.375899. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                            Norme finali 
 
 
    1. Per quanto non previsto nel presente bando,  si  applicano  le
disposizioni previste dalla normativa vigente  in  materia,  e  dalla
normativa interna  dell'Istituto  universitario  di  studi  superiori
(I.U.S.S.) di Pavia, nonche'  dalle  norme  di  gestione  del  corso,
previste dalla Convenzione stipulata tra l'Istituto universitario  di
studi superiori di Pavia (I.U.S.S.) e la Fondazione  «Centro  europeo
di formazione e ricerca in ingegneria sismica (Eucentre)». 
    2. Il presente bando sara' inviato al Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Sara' inoltre reso pubblico  per
via     telematica     nei     siti     www.iusspavia.it     e
http://www.umeschool.it. 
      Pavia, 25 gennaio 2012 
 
                                                 Il direttore: Schmid