Concorso per 200 borsisti (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 200
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 9 del 03-02-2012
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCORSO Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 03-02-2012
Data Scadenza bando 05-03-2012
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di  studio
  in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'
  organizzata, nonche' dei loro superstiti,  di  cui  all'articolo  4
  della legge 23 novembre 1998, n. 407, e  successive  modificazioni;
  delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui  all'articolo
  82  della  legge  23  dicembre   2000,   n.   388,   e   successive
  modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di laurea,  laurea
  specialistica/magistrale a ciclo unico e  non,  agli  studenti  dei
  corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e
  coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione
  di quelle retribuite. 
 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante  norme  a  favore
delle vittime del  terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata  e
successive modificazioni; 
    Visto l'articolo 4, comma 2, del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 1, comma 344, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 34,  comma  1,  lettera  a),
della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
    Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'  organizzata
e, in particolare, l'articolo 4, della legge  23  novembre  1998,  n.
407, come modificato dall'articolo 82, commi 1 e 9, lettera b), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, che amplia l'ambito  dei  destinatari
della norma agli orfani e ai figli delle vittime  della  criminalita'
organizzata  e  alle  vittime  del  dovere  e  loro   superstiti,   e
dall'articolo 3, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n.13,  convertito
con modificazioni dalla legge 2  aprile  2003,  n.  56,  che  estende
l'ambito dei benefici delle borse di studio agli orfani  e  ai  figli
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche'
alle vittime del dovere e loro superstiti che frequentino  oltre  che
le scuole secondarie di secondo grado e i  corsi  di  laurea,  laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi
delle  istituzioni  per  l'alta  formazione  artistica,  musicale   e
coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione,  con  esclusione
di quelle retribuite, anche le scuole primarie e secondarie di  primo
grado; 
    Visto altresi' l'articolo 5, della citata legge n. 407 del 1998; 
    Visto l'articolo  46,  comma  1,  lettera  o),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    Vista la legge 3 agosto 2004, n.  206,  recante  nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006, n. 243, recante Regolamento concernente termini e modalita'  di
corresponsione delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed  ai
soggetti  equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione   dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della  criminalita'  e
del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  2009,
n. 58, recante  Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  2001   per
l'assegnazione delle borse di studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle  vittime  del
dovere, nonche' dei loro superstiti; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
Codice dell'ordinamento militare e in particolare gli articoli  1837,
comma 1, che dispone che nei confronti  del  personale  dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica  militare  trovano
applicazione le disposizioni in materia di borse di studio  riservate
alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche'
agli orfani e ai figli delle medesime, ai  sensi  dell'  articolo  4,
comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 1904 secondo cui  al
personale militare spettano le provvidenze in  favore  delle  vittime
del terrorismo, della  criminalita'  e  del  dovere,  previste  dalle
seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b)  legge  20
ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d)  legge  3
agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207; 
    Considerato che gli articoli 3 e 4  del  regolamento  n.  58/2009
dispongono che la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  provvede  a
bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che  le
relative graduatorie vengono  approvate  da  un'apposita  Commissione
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione
di borse di studio in favore delle vittime  del  terrorismo  e  della
criminalita' organizzata,  di  cui  all'articolo  4  della  legge  23
novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime  del
dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e  successive  modificazioni,  riservato  agli
studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo
unico e non, agli studenti dei corsi  delle  istituzioni  per  l'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle  scuole  di
specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. 
    2. Per l'anno scolastico 2010/2011 sono da assegnare  nei  limiti
dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della legge  23  novembre
1998, n. 407, e dello stanziamento di cui al pertinente  capitolo  di
bilancio dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca: 
      a) centocinquanta borse di studio dell'importo  di  3.000  euro
ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; 
      b)  cinquanta  borse  di  studio  dell'importo  di  3.000  euro
ciascuna, destinate agli studenti delle  scuole  di  specializzazione
per le quali non e' prevista alcuna retribuzione. 
    3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di  studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, e'  riservata  ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
    1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'articolo 1, comma 2 sono gli studenti che: 
      a) abbiano superato, al momento della  scadenza  del  bando  di
concorso, almeno due esami i cui crediti  formativi  complessivi  non
siano inferiori a  20  ovvero  conseguano  la  laurea  o  il  diploma
accademico entro l'anno accademico successivo  a  quello  dell'ultimo
esame sostenuto; 
      b)   non   siano   gia'   in    possesso    di    una    laurea
specialistica/magistrale o diploma  accademico  di  secondo  livello,
fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi
di livello superiore; 
      c) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 
    2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non
e' richiesto per i soggetti con disabilita' di  cui  all'articolo  1,
comma 3. 
    3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione  al  suddetto
concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al  momento  della
scadenza del termine per la presentazione della domanda. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
    1. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio,  redatte
in  carta  semplice  secondo  l'allegato   modello,   devono   essere
presentate alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  Dipartimento
per  il  Coordinamento  Amministrativo  Ufficio  Accettazione/Palazzo
Chigi - Via dell'Impresa n. 91 00187 Roma. 
    2. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio  relative
all'anno accademico 2010/2011, devono  essere  presentate  o  spedite
entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale;  la  data  di  presentazione
sara' quella risultante dal timbro apposto  dall'ufficio  postale  di
partenza. 
    3.  Le  domande  per  l'assegnazione  delle   borse   di   studio
sottoscritte dal richiedente - o qualora incapace, dall'esercente  la
potesta' di genitori o dal tutore -  con  allegata  fotocopia  di  un
valido documento di identita',  dovranno  essere  accompagnate  dalle
dichiarazioni di seguito indicate: 
      - specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione
del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che  ha  emanato
il decreto di riconoscimento di vittima; 
      - attestazione, per lo studente, della qualita' di vittima,  di
orfano o di figlio di vittima del  terrorismo  o  della  criminalita'
organizzata ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; 
      - indicazione del corso di studi  frequentato,  del  numero  di
esami sostenuti e  superati  dell'ammontare  dei  crediti  conseguiti
riferiti all'anno accademico per il quale viene inoltrata domanda con
la specificazione della denominazione e indirizzo dell'ateneo; 
      -  indicazione  della  qualita'  di  riservatario,  in   quanto
disabile, ai sensi del precedente articolo 1, comma 3; 
      - dichiarazione con cui il richiedente  confermi  di  essere  a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa  di  studio,  la
veridicita'  di  quanto  dichiarato  verra'  verificata  secondo   le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo  1,  comma  344,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo  34,  comma  1,
lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
      - dichiarazione sostitutiva semplificata del  richiedente  -  a
norma  dell'articolo  46,  comma  1,  lettera  o),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445  -  resa  su
modello  conforme  all'allegato  al  bando,  attestante  il   reddito
complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni
dei   redditi   presentate,   ai   fini   IRPEF,   nell'anno   solare
immediatamente precedente all'anno di presentazione della domanda,  o
dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o
da enti previdenziali. A tale reddito va  sommato  il  reddito  delle
attivita' finanziarie del nucleo familiare medesimo. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
    1. La Commissione di cui all'articolo 5 del D.P.R. 5 maggio 2009,
n.  58,  in  base  alle  domande  pervenute,  redige  la  graduatoria
attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri: 
      a) per la gravita' del danno da 5 a 10 punti; 
      b) per il reddito da  3  a  5  punti,  in  misura  inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso; 
      c) per il merito universitario da 1  a  3  punti,  in  caso  di
parita' risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore. 
    2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo  le  classi
di borse di studio indicate nell'articolo 1, comma 2,  lettere  a)  e
b), e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate  ai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 3. 
    3. La Commissione invia  le  graduatorie,  entro  90  giorni  dal
ricevimento delle domande, al Segretario  Generale  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l'approvazione. 
    4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni, dalla data
di  scadenza  del  termine  ultimo  di  presentazione  della  domanda
prevista dal presente bando. 
 
      Roma, 25 gennaio 2012 
 
                                               Il segretario: Strano