Concorso per 600 borsisti (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 600
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 9 del 03-02-2012
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCORSO   (scad.  5 marzo 2012) Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organi ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 03-02-2012
Data Scadenza bando 05-03-2012
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONCORSO   (scad.  5 marzo 2012)
Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di  studio
  in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'
  organizzata, nonche' dei loro superstiti,  di  cui  all'articolo  4
  della legge 23 novembre 1998, n. 407, e  successive  modificazioni;
  delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui  all'articolo
  82  della  legge  23  dicembre   2000,   n.   388,   e   successive
  modificazioni, riservato agli  studenti  della  scuola  primaria  e
  secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. 
 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante  norme  a  favore
delle vittime del  terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata  e
successive modificazioni; 
    Visto l'articolo 4, comma 2, del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 1, comma 344, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34, comma  1,  lettera  a),
della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
    Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'  organizzata
e, in particolare, l'articolo 4, come  modificato  dall'articolo  82,
commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  che
amplia l'ambito dei destinatari della norma agli orfani  e  ai  figli
delle vittime della  criminalita'  organizzata  e  alle  vittime  del
dovere e loro superstiti,  e  dall'articolo  3  del  decreto-legge  4
febbraio 2003, n. 13, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  2
aprile 2003, n. 56, che estende l'ambito dei benefici delle borse  di
studio agli orfani e ai figli delle vittime del  terrorismo  e  della
criminalita' organizzata nonche'  alle  vittime  del  dovere  e  loro
superstiti che frequentino oltre che le scuole secondarie di  secondo
grado e i corsi di laurea, laurea  specialistica/magistrale  a  ciclo
unico e non, agli studenti dei corsi  delle  istituzioni  per  l'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle  scuole  di
specializzazione, con  esclusione  di  quelle  retribuite,  anche  le
scuole primarie e secondarie di primo grado; 
    Visto altresi' l'articolo 5 della citata legge n. 407 del 1998; 
    Visto l'articolo  46,  comma  1,  lettera  o),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    Vista la legge 3 agosto 2004, n.  206,  recante  nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006, n. 243, recante Regolamento concernente termini e modalita'  di
corresponsione delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed  ai
soggetti  equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione   dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della  criminalita'  e
del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  2009,
n. 58, recante  Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  2001   per
l'assegnazione delle borse di studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle  vittime  del
dovere, nonche' dei loro superstiti; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
Codice dell'ordinamento militare, e in particolare gli articoli 1837,
comma 1, che dispone che nei confronti  del  personale  dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica  militare  trovano
applicazione le disposizioni in materia di borse di studio  riservate
alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche'
agli orfani e ai figli delle  medesime,  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 1904 secondo cui  al
personale militare spettano le provvidenze in  favore  delle  vittime
del terrorismo, della  criminalita'  e  del  dovere,  previste  dalle
seguenti disposizioni: 
      a) legge 13 agosto 1980, n. 466; 
      b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; 
      c) legge 23 novembre 1998, n. 407; 
      d) legge 3 agosto 2004, n. 206; 
      e) legge 10 ottobre 2005, n. 207; 
    Considerato che gli articoli 3 e 4  del  regolamento  n.  58/2009
dispongono che la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  provvede  a
bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che  le
relative graduatorie vengono  approvate  da  un'apposita  Commissione
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione
di borse di studio in favore delle vittime  del  terrorismo  e  della
criminalita' organizzata,  di  cui  all'articolo  4  della  legge  23
novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime  del
dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e  successive  modificazioni,  riservato  agli
studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado  e  scuola
secondaria di secondo grado. 
    2. Per l'anno scolastico 2010/2011 sono da assegnare  nei  limiti
dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della legge  23  novembre
1998, n. 407, e dello stanziamento di cui al pertinente  capitolo  di
bilancio dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca: 
      a) trecento borse di studio dell'importo di 400 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria  di  primo
grado; 
      b) trecento borse di studio dell'importo di 800 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 
    3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di  studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, e'  riservata  ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
    1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che: 
      a) abbiano conseguito la promozione  alla  classe  superiore  o
l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
o diploma di scuola secondaria di primo grado  o  diploma  di  scuola
secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell'anno scolastico
di riferimento; 
      b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 
    2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non
e' richiesto per i soggetti con disabilita' di  cui  all'articolo  1,
comma 3. 
    3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione  al  suddetto
concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al  momento  della
scadenza del termine per la presentazione della domanda. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
    1. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio,  redatte
in  carta  semplice  secondo  l'allegato   modello,   devono   essere
presentate alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  Dipartimento
per  il  Coordinamento  Amministrativo  Ufficio  Accettazione/Palazzo
Chigi - Via dell'Impresa n. 91 00187 Roma. 
    2. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio  relative
all'anno scolastico 2010/2011, devono  essere  presentate  o  spedite
entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale;  la  data  di  presentazione
sara' quella risultante dal timbro apposto  dall'ufficio  postale  di
partenza. 
    3.  Le  domande  per  l'assegnazione  delle   borse   di   studio
sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore  o
incapace, dall'esercente la potesta' di genitori o dal tutore  -  con
allegata fotocopia di un  valido  documento  di  identita',  dovranno
essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate: 
      - specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione
del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che  ha  emanato
il decreto di riconoscimento di vittima; 
      - attestazione, per lo studente, della qualita' di vittima,  di
orfano o di figlio di vittima del  terrorismo  o  della  criminalita'
organizzata ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; 
      -  indicazione  del  corso  di  studi   frequentato   nell'anno
scolastico per il quale viene inoltrata domanda ed  ogni  dato  utile
per la valutazione del merito scolastico nell'anno di  riferimento  -
voti riportati ed eventuale titolo  di  studio  conseguito  nell'anno
scolastico di riferimento e votazione, sede  indirizzo  ed  eventuale
recapito telefonico dell'Istituto scolastico; 
      -  indicazione  della  qualita'  di  riservatario,  in   quanto
disabile, ai sensi del precedente articolo 1, comma 3; 
      - dichiarazione con cui il richiedente  confermi  di  essere  a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa  di  studio,  la
veridicita'  di  quanto  dichiarato  verra'  verificata  secondo   le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo  1,  comma  344,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo  34,  comma  1,
lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
      - dichiarazione sostitutiva semplificata del  richiedente  -  a
norma  dell'articolo  46,  comma  1,  lettera  o),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445  -  resa  su
modello conforme al modello allegato al bando, attestante il  reddito
complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni
dei   redditi   presentate,   ai   fini   IRPEF,   nell'anno   solare
immediatamente precedente all'anno di presentazione della domanda,  o
dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o
da enti previdenziali. A tale reddito va  sommato  il  reddito  delle
attivita' finanziarie del nucleo familiare medesimo. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
    1. La Commissione di cui all'articolo 5 del D.P.R. 5 maggio 2009,
n.  58,  in  base  alle  domande  pervenute,  redige  la  graduatoria
attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri: 
      a) per la gravita' del danno da 5 a 10 punti; 
      b) per il reddito da  3  a  5  punti,  in  misura  inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso; 
      c) per il merito scolastico da 1 a 3 punti, in caso di  parita'
risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore. 
    2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo  le  classi
di borse di studio indicate nell'articolo 1, comma 2,  lettere  a)  e
b), e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate  ai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 3. 
    3. La Commissione invia  le  graduatorie,  entro  90  giorni  dal
ricevimento delle domande, al Segretario  Generale  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l'approvazione. 
    4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni, dalla data
di  scadenza  del  termine  ultimo  di  presentazione  della  domanda
prevista dal presente bando. 
 
        Roma, 25 gennaio 2012 
 
                                               Il segretario: Strano