Concorso per 1 mediatore di assicurazione e riassicurazione (lazio) ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 4 del 17-01-2012
Sintesi: ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO CONCORSO   (scad.  16 febbraio 2012) Prova di idoneita', per l'anno 2011, per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi ...
Ente: ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 17-01-2012
Data Scadenza bando 16-02-2012
Condividi

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

CONCORSO   (scad.  16 febbraio 2012)
Prova di idoneita', per l'anno 2011, per  l'iscrizione  nel  Registro
  degli intermediari assicurativi e riassicurativi. (Provvedimento n.
  2953). 
 
 
                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE 
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO 
 
    Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  la  riforma  della  vigilanza   sulle
assicurazioni; 
    Visto  il  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   e
successive modificazioni ed integrazioni,  recante  il  Codice  delle
assicurazioni private e, in particolare, l'art. 109 che istituisce il
Registro degli intermediari assicurativi e  riassicurativi  e  l'art.
110,  che   attribuisce   all'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP il  potere  di
determinare le modalita' di svolgimento della prova  d'idoneita'  per
l'iscrizione delle persone fisiche nel  Registro  degli  intermediari
assicurativi e riassicurativi, nonche' di  provvedere  alla  relativa
organizzazione e gestione; 
    Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,    concernente    la    disciplina
dell'attivita' di intermediazione assicurativa e  riassicurativa  ed,
in particolare, gli articoli 9 e 10; 
    Ravvisata la necessita' di indire  una  prova  di  idoneita'  per
l'anno 2011; 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Prova di idoneita' e requisiti 
                          per l'ammissione 
 
 
    1.  E' indetta  per  l'anno  2011  una  prova  di  idoneita'  per
l'iscrizione nelle sezioni A e  B  del  Registro  degli  intermediari
assicurativi  e  riassicurativi  di  cui  all'art.  109  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
    2. Per l'ammissione alla prova e'  richiesto  il  possesso,  alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda,  del
titolo di studio non inferiore al diploma  di  istruzione  secondaria
superiore, rilasciato a  seguito  di  corso  di  durata  quinquennale
oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o
di  titolo  di  studio  estero  del   quale   sia   stata   attestata
l'equipollenza. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
              Presentazione della domanda di ammissione 
                e procedura di ammissione alla prova 
 
 
    1. A pena d'esclusione, il candidato dovra' produrre  domanda  di
ammissione alla prova di idoneita' in via telematica, entro  la  data
di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l'applicazione
informatica accessibile all'indirizzo www.isvap.it. Non sono  ammesse
altre forme di produzione o di invio delle domande di  partecipazione
alla prova di idoneita'.  La  data  di  presentazione  on-line  della
domanda di partecipazione  alla  prova  e'  certificata  dal  sistema
informatico  che,  allo  scadere  del  termine  utile  per   la   sua
presentazione,  non  permettera'  l'accesso  e  l'invio  del   modulo
elettronico. 
    2. La procedura di compilazione ed invio  on-line  della  domanda
dovra' essere completata entro la mezzanotte del  trentesimo  giorno,
compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a  quello
di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3.  Nella  domanda  di  ammissione  alla  prova  di  idoneita'  i
candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  e  con  le
responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto: 
      a) cognome e nome; 
      b) luogo e data di nascita; 
      c) codice fiscale; 
      d) comune di residenza e relativo indirizzo; 
      e) domicilio (se diverso dalla residenza) e  numero  telefonico
per eventuali comunicazioni; 
      f) estremi di un documento di identita' in corso di validita'; 
      g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del
conseguimento e dell'Istituto presso il quale  e'  stato  conseguito,
completa di sede e relativo indirizzo; 
      h) il codice identificativo e la data di emissione di una marca
da bollo di € 14,62, che dovra' successivamente essere consegnata, al
momento dell'identificazione prima  della  prova,  ed  apposta  sulla
domanda di ammissione di cui al comma 5; 
      i) eventuale titolarita' del diritto ad accedere alla prova  di
cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del Regolamento ISVAP n.  5
del 16 ottobre 2006, in ragione  dell'iscrizione  continuativa  nelle
sezioni C o E del Registro Unico degli  Intermediari  assicurativi  e
riassicurativi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del
presente provvedimento; 
      j) la prova di idoneita' alla quale intendono partecipare: 
        1) Modulo assicurativo  (per  l'esercizio  dell'attivita'  di
intermediazione assicurativa - l'esame verte  sulle  materie  di  cui
all'art. 9, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006); 
        2) Modulo riassicurativo (per l'esercizio  dell'attivita'  di
intermediazione riassicurativa - l'esame verte sulle materie  di  cui
all'art. 9, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006); 
        3) Modulo  assicurativo  e  riassicurativo  (per  l'esercizio
dell'attivita' di intermediazione  assicurativa  o  riassicurativa  -
l'esame verte sulle materie di cui all'art.  9,  commi  4  e  5,  del
Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006). 
    4. In fase di inoltro della domanda,  l'applicazione  informatica
attribuira' alla stessa il numero identificativo univoco dell'istante
composto dal codice della prova e  dal  numero  di  protocollo.  Tale
numero dovra' essere citato per qualsiasi  successiva  comunicazione.
Al  termine  della  procedura  di  presentazione  della  domanda   di
ammissione,  l'applicazione  informatica  inviera',   tramite   posta
elettronica,  il   modulo   di   domanda   riportante   gli   estremi
identificativi sopraindicati  all'indirizzo  utilizzato  in  fase  di
registrazione al portale, a conferma dell'intervenuta iscrizione. 
    5. Il modulo della domanda, cosi' come compilato  dal  candidato,
sara'  stampato  dall'ISVAP  e  sottoposto  al  candidato,   per   la
sottoscrizione  al  momento  dell'identificazione  il  giorno   dello
svolgimento dell'esame scritto di cui all'art. 5. 
    6. Il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'art.  5,  al
momento  dell'identificazione,   il   candidato   sottoscrivera'   la
dichiarazione sostitutiva relativa  alla  domanda  di  partecipazione
previa: 
      a) esibizione di un documento di  riconoscimento  in  corso  di
validita'; 
      b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma  3,
lett. h. 
    7. L'ammissione all'esame avverra' con la piu' ampia  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti di  partecipazione  richiesti
dal bando e dichiarati dal candidato. 
    8. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare -
mediante compilazione della sezione «disabilita'» dell'applicazione -
la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili  per  lo  svolgimento
delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'.  A
tal fine i candidati devono attestare di  essere  stati  riconosciuti
disabili mediante dichiarazione da rendere secondo  lo  schema  della
sezione  «disabilita'».  I  candidati  disabili  possono,  per   ogni
evenienza,  prendere  contatto   con   il   Servizio   di   Vigilanza
Intermediari e Periti dell'ISVAP. Qualora l'ISVAP  riscontri  la  non
veridicita'  di   quanto   dichiarato   dal   candidato,   procedera'
all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute. 
    9. Ogni variazione  di  recapito  dovra'  essere  tempestivamente
comunicata  all'ISVAP,  mediante  posta  elettronica,   all'indirizzo
«esame.intermediari@isvap.it». 
    10.  L'ISVAP  non  assume  alcuna  responsabilita'  nel  caso  di
dispersione di comunicazioni dipendente  da  inesatta  o  non  chiara
trascrizione  dei  dati  anagrafici  o  del  recapito  da  parte  del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione  della  variazione  di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali
o informatici non imputabili a colpa dell'Autorita' stessa o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                         Cause di esclusione 
 
 
    1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova  di  idoneita'  i
candidati che: 
      a) alla data di presentazione della domanda di  ammissione  non
siano in possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 2; 
      b) il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'art. 5 non
esibiscano un documento di riconoscimento in  corso  di  validita'  o
rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla
domanda di partecipazione. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
               Articolazione della prova di idoneita' 
 
 
    1. La prova di idoneita' consta di un esame  scritto,  articolato
in un questionario a risposta multipla, e di un esame orale. 
    2. L'esame scritto per il Modulo assicurativo verte sulle materie
di  seguito  elencate,  avuto  particolare  riguardo  agli  argomenti
indicati nella tabella A allegata al presente provvedimento: 
      a)  diritto  delle   assicurazioni,   inclusa   la   disciplina
regolamentare emanata dall'ISVAP; 
      b) disciplina della previdenza complementare; 
      c) disciplina dell'attivita' di agenzia e di mediazione; 
      d) tecnica assicurativa (rami vita e danni); 
      e) disciplina della tutela del consumatore; 
      f) nozioni di diritto privato; 
      g)  nozioni  di  diritto  tributario  riguardanti  la   materia
assicurativa e la previdenza complementare. 
    3. L'esame scritto  per  il  Modulo  riassicurativo  verte  sulle
materie  di  seguito  elencate,  avuto  particolare   riguardo   agli
argomenti   indicati   nella   tabella   B   allegata   al   presente
provvedimento: 
      a) disciplina del contratto di riassicurazione e  tipologie  di
riassicurazione; 
      b) tecnica riassicurativa. 
    4. L'esame scritto per il Modulo assicurativo  e  riassicurativo,
verte sulle materie di cui ai commi 2 e 3. 
    5. L'esame orale verte sulle medesime materie dell'esame scritto. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                   Data e luogo dell'esame scritto 
 
 
    1. La data,  il  luogo  e  l'orario  dell'esame  scritto  saranno
comunicati,  successivamente  alla  scadenza  del  termine   per   la
presentazione delle domande di ammissione e  comunque  entro  novanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed esami» e sul sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.it.
Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli  effetti  di
legge. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                   Svolgimento dell'esame scritto 
 
 
    1. I candidati, i quali non siano stati esclusi  dalla  prova  di
idoneita' ai sensi dell'art. 3,  sono  ammessi  a  sostenere  l'esame
scritto e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo  stabiliti
ai sensi dell'art. 5 muniti di quanto previsto dall'art. 2 comma 6. 
    2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento  dell'esame
scritto e' comunicato dalla Commissione prima del suo inizio. 
    3. Prima dell'inizio dell'esame scritto, la  Commissione  procede
in forma pubblica al sorteggio della  lettera  alfabetica  a  partire
dalla quale  vengono  ordinati  gli  elenchi  dei  candidati  per  il
calendario dell'esame orale. 
    4. Per lo  svolgimento  dell'esame  scritto  non  e'  ammessa  la
consultazione di vocabolari,  dizionari,  testi,  ne'  l'utilizzo  di
telefoni cellulari,  calcolatrici  e  altri  supporti  elettronici  o
cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza  di  tali  disposizioni,
nonche'  di  ogni  altra  disposizione  stabilita  dalla  Commissione
esaminatrice per  lo  svolgimento  dell'esame,  comporta  l'immediata
esclusione del candidato dalla prova. 
    5. L'esame scritto si intende superato dai candidati che  abbiano
riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100). 
    6. I candidati iscritti nelle sezioni  C  o  E  del  Registro  da
almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione  del  presente
provvedimento che riportino  nell'esame  scritto  una  votazione  non
inferiore a settanta centesimi (70/100) sono esonerati dal  sostenere
l'esame orale e sono dichiarati idonei. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                      Esito dell'esame scritto 
 
 
    1. L'esito dell'esame scritto,  l'eventuale  idoneita'  ai  sensi
dell'art. 6, comma 6,  e  il  calendario  dell'esame  orale  dovranno
essere verificati da ciascun candidato  accedendo  al  sito  internet
dell'ISVAP, previo inserimento delle  proprie  credenziali  assegnate
durante la fase di registrazione di cui  all'art.  2.  L'ISVAP  rende
nota,  mediante  specifico  comunicato  sul  proprio  sito  internet,
nonche' mediante estratto pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», la  data
a far tempo dalla quale  ciascun  candidato  potra'  con  tali  mezzi
acquisire conoscenza dell'esito  dell'esame  scritto,  dell'eventuale
idoneita' conseguita ai sensi dell'art. 6, comma 6, e dell'avviso  di
convocazione all'esame orale. Tali modalita' di comunicazione, a  far
data dalla pubblicazione di ciascuna, assumono il valore di  notifica
a tutti gli effetti di legge. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                             Esame orale 
 
 
    1. I candidati ammessi all'esame orale sono tenuti a  presentarsi
muniti di un documento di riconoscimento valido,  nel  giorno  e  nel
luogo indicati nell'avviso per la convocazione pubblicato secondo  le
modalita' di cui all'art. 7. 
    2. Alla fine di ogni seduta di esame orale,  verra'  affisso  nei
locali dell'ISVAP l'elenco dei candidati convocati in  tale  giornata
con indicazione, per ciascuno, della  votazione  riportata.  Inoltre,
ciascun  candidato  potra'  consultare  l'esito  dell'esame  orale  e
l'eventuale  idoneita'   sul   sito   internet   dell'ISVAP,   previo
inserimento delle proprie credenziali di accesso assegnate durante la
fase di registrazione di cui all'art. 2. 
    3. L'esame orale  si  intende  superato  da  coloro  che  abbiano
riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100). 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice  della  prova  di  idoneita'  e'
nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento una  volta  scaduto  il
termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  ammissione.  Nel
provvedimento  viene  altresi'  nominato  un  membro  supplente   per
ciascuna delle categorie di membri di cui al comma 2. 
    2. La Commissione e' composta da: 
      a) due  dirigenti  dell'ISVAP,  di  cui  uno  con  funzioni  di
presidente; 
      b) due funzionari dell'ISVAP; 
      c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline: 
        diritto privato; 
        diritto civile; 
        diritto commerciale; 
        diritto delle assicurazioni. 
    3. Le funzioni  di  segreteria  sono  svolte  da  due  dipendenti
dell'ISVAP. 
    4. Il presidente della Commissione  esaminatrice,  ove  si  renda
necessario  in  ragione  delle   esigenze   di   celerita'   connesse
all'elevato numero dei candidati, puo' suddividere la Commissione  in
due sottocommissioni, ciascuna composta da un  dirigente  dell'ISVAP,
con funzioni di presidente, da un  funzionario  dell'ISVAP  e  da  un
docente universitario. Il presidente della Commissione ripartisce tra
le due sottocommissioni i  compiti  assegnati  alla  Commissione  per
l'espletamento delle prove scritte ed orali. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                     Informativa sul trattamento 
                  dei dati personali dei candidati 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che  i  dati  personali
sono raccolti e conservati presso l'ISVAP e sono  trattati  anche  in
forma automatizzata ai soli fini  dell'espletamento  della  prova  di
idoneita' e per l'assolvimento delle finalita' ad essa connesse. 
    2. Titolare del trattamento e' l'ISVAP, Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  via  del
Quirinale n. 21, Roma. 
    Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana,  nel  Bollettino  e  sul  sito  dell'ISVAP
all'indirizzo www.isvap.it. 
      Roma, 30 dicembre 2011 
 
                                              Il Presidente: Giannini