Concorso per 1 perito assicurativo (lazio) ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 4 del 17-01-2012
Sintesi: ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO CONCORSO   (scad.  16 febbraio 2012) Prova di idoneita', per l'anno 2011, per l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi. (Provvedim ...
Ente: ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 17-01-2012
Data Scadenza bando 16-02-2012
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ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

CONCORSO   (scad.  16 febbraio 2012)
Prova di idoneita', per l'anno 2011, per l'iscrizione nel  Ruolo  dei
  periti assicurativi. (Provvedimento n. 2952). 
 
 
                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
        SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO 
 
    Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  la  riforma  della  vigilanza   sulle
assicurazioni; 
    Visto  il  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   e
successive modificazioni ed integrazioni,  recante  il  Codice  delle
assicurazioni private e, in particolare, l'art. 157 che istituisce il
Ruolo  dei  periti  assicurativi  e  l'art.   158   che   attribuisce
all'Istituto  per  la  vigilanza  sulle   assicurazioni   private   e
d'interesse  collettivo  -  ISVAP  -  il  potere  di  determinare  le
modalita' di svolgimento della prova d'idoneita' per l'iscrizione nel
Ruolo dei periti assicurativi, nonche' di  provvedere  alla  relativa
organizzazione e gestione; 
    Visto il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,    concernente    la    disciplina
dell'attivita' peritale ed, in particolare, gli articoli 6, 7, 8, 9 e
10; 
    Ravvisata la necessita' di indire  una  prova  di  idoneita'  per
l'anno 2011; 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
           Prova di idoneita' e requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. E'  indetta  per  l'anno  2011  una  prova  di  idoneita'  per
l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi di  cui  all'art.  157
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
    2. Per  l'ammissione  alla  prova  e'  richiesto,  alla  data  di
scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 
      il possesso del titolo di studio non inferiore  al  diploma  di
istruzione secondaria superiore, rilasciato a  seguito  di  corso  di
durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal  corso  annuale
previsto per legge, o di un titolo estero dichiarato equipollente con
provvedimento  anteriore  sempre  alla  data  di  scadenza   per   la
presentazione della domanda di ammissione; 
      l'aver svolto il tirocinio biennale, di cui all'art. 158, comma
1, lettera f), del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
cosi' come disciplinato dagli articoli 6 e 7 del Regolamento ISVAP n.
11 del 3 gennaio 2008. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
Presentazione della domanda di ammissione e procedura  di  ammissione
                             alla prova 
 
 
    1. A pena d'esclusione, il candidato dovra' produrre  domanda  di
ammissione alla prova di idoneita' in via telematica, entro  la  data
di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l'applicazione
informatica accessibile all'indirizzo http://www.isvap.it/. Non  sono
ammesse altre forme  di  produzione  o  di  invio  delle  domande  di
partecipazione alla prova di  idoneita'.  La  data  di  presentazione
on-line della domanda di partecipazione alla prova e' certificata dal
sistema informatico che, allo scadere del termine utile  per  la  sua
presentazione,  non  permettera'  l'accesso  e  l'invio  del   modulo
elettronico. 
    2. La procedura di compilazione ed invio  on-line  della  domanda
dovra' essere completata entro la mezzanotte del  trentesimo  giorno,
compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a  quello
di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami». 
    3.  Nella  domanda  di  ammissione  alla  prova  di  idoneita'  i
candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  e  con  le
responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso decreto: 
      a) cognome e nome; 
      b) luogo e data di nascita; 
      c) codice fiscale; 
      d) comune di residenza e relativo indirizzo; 
      e) domicilio (se diverso dalla residenza) e  numero  telefonico
per eventuali comunicazioni; 
      f) estremi di un documento di identita' in corso di validita'; 
      g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del
conseguimento e dell'Istituto presso il quale  e'  stato  conseguito,
completa di sede e relativo indirizzo; 
      h) il periodo di tirocinio svolto e il perito presso  il  quale
lo  stesso  e'  stato  effettuato,  cosi'   come   risultante   dalla
dichiarazione di compiuto tirocinio rilasciata dal  perito  ai  sensi
dell'art. 7, comma 3, Regolamento ISVAP n. 11  del  3  gennaio  2008,
secondo il modello di cui all'allegato 1  del  medesimo  Regolamento;
nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto presso diversi  periti,
dovra' essere indicato  ciascun  perito  e  il  relativo  periodo  di
tirocinio; 
      i) il codice identificativo e la data di emissione di una marca
da bollo di € 14,62, che dovra' successivamente essere consegnata, al
momento dell'identificazione prima  della  prova,  ed  apposta  nella
domanda di ammissione di cui al comma 5. 
    4.  Coloro  che  nella  sessione  2010  hanno   gia'   presentato
l'attestato di tirocinio in originale, oltre a quanto  previsto  alla
lettera h), dovranno dichiarare - sempre ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445 e con le responsabilita' di cui all'art. 76 dello stesso  decreto
-  che  l'attestato  di  compiuto  tirocinio  e'   gia'   agli   atti
dell'Autorita'. 
    5. In fase di inoltro della domanda,  l'applicazione  informatica
attribuira'   alla   stessa   il   numero   identificativo    univoco
dell'istante, composto  dal  codice  della  prova  e  dal  numero  di
protocollo. Tale numero dovra' essere citato per qualsiasi successiva
comunicazione. Al termine  della  procedura  di  presentazione  della
domanda di ammissione, l'applicazione informatica  inviera',  tramite
posta elettronica, all'indirizzo utilizzato dal candidato in fase  di
registrazione,  il  modulo  di   domanda   riportante   gli   estremi
identificativi sopraindicati, a conferma dell'intervenuta iscrizione. 
    6. Il modulo della domanda, cosi' come compilato  dal  candidato,
sara'  stampato  dall'ISVAP  e  sottoposto  al  candidato,   per   la
sottoscrizione  al  momento  dell'identificazione  il  giorno   dello
svolgimento della prova di cui all'art. 5. 
    7. Il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'art.  5,  al
momento   dell'identificazione,   il   candidato    sottoscrive    la
dichiarazione sostitutiva relativa  alla  domanda  di  partecipazione
previa: 
      a) esibizione di un documento di  riconoscimento  in  corso  di
validita'; 
      b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma  3,
lettera i; 
      c) consegna dell'originale, o della  copia  autenticata,  della
dichiarazione di compiuto tirocinio di cui al comma  3,  lettera  h),
con allegata la copia fotostatica di  un  documento  d'identita'  del
perito che l'ha rilasciata, il quale dovra' apporre,  in  calce  alla
copia del documento, la propria firma autografa, salvo il caso in cui
abbia gia' partecipato alla prova di idoneita', sessione 2010, e reso
la dichiarazione di cui al comma 4. 
    8. L'ammissione alla prova avviene con la piu' ampia  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti di  partecipazione  richiesti
dal bando e dichiarati dal candidato. 
    9. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare -
mediante compilazione della sezione «disabilita'» dell'applicazione -
la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili  per  lo  svolgimento
delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'.  A
tal fine i candidati devono attestare di  essere  stati  riconosciuti
disabili mediante dichiarazione da rendere secondo  lo  schema  della
sezione  «disabilita'».  I  candidati  disabili  possono,  per   ogni
evenienza,  prendere  contatto   con   il   Servizio   di   Vigilanza
Intermediari e Periti dell'ISVAP. Qualora l'ISVAP  riscontri  la  non
veridicita'  di   quanto   dichiarato   dal   candidato,   procedera'
all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute. 
    10. Ogni variazione dell'indirizzo dovra' essere  tempestivamente
comunicata  all'ISVAP,  mediante  posta   elettronica   all'indirizzo
«esame.periti@isvap.it». 
    11.  L'ISVAP  non  assume  alcuna  responsabilita'  nel  caso  di
dispersione di comunicazioni dipendente  da  inesatta  o  non  chiara
trascrizione  dei  dati  anagrafici  o  del  recapito  da  parte  del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione  della  variazione  di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali
o informatici non imputabili a colpa dell'Autorita' stessa o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                         Cause di esclusione 
 
 
    1. E' escluso dalla partecipazione alla  prova  di  idoneita'  il
candidato che: 
      a) alla data di presentazione della domanda di ammissione,  non
sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2; 
      b) il giorno dello svolgimento della prova di cui  all'art.  5,
non esibisca un documento di riconoscimento in  corso  di  validita',
rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di cui all'art.
2, comma 6, ovvero non provveda alla consegna dell'originale o  della
copia autenticata della dichiarazione di compiuto  tirocinio  di  cui
all'art. 2, comma 3, lettera h), con allegata copia fotostatica di un
documento d'identita' del perito  che  l'ha  rilasciata,  recante  in
calce firma autografa del medesimo, salvo quanto  previsto  dall'art.
2, comma 4. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                  Data e luogo della prova d'esame 
 
 
    1. La data, il luogo  e  l'orario  della  prova  d'esame  saranno
comunicati,  successivamente  alla  scadenza  del  termine   per   la
presentazione delle domande di ammissione e  comunque  entro  novanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  Speciale
«Concorsi ed Esami» e sul sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.it.
Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli  effetti  di
legge. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                   Svolgimento della prova d'esame 
 
 
    1. I candidati, i quali non siano stati esclusi  dalla  prova  di
idoneita' ai sensi dell'art. 3, sono ammessi  a  sostenere  la  prova
d'esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo  stabiliti
ai sensi dell'art. 4, muniti di quanto previsto dall'art. 2, comma 7. 
    2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
e' comunicato dalla Commissione prima del suo inizio. 
    3. Per lo svolgimento della prova non e' ammessa la consultazione
di  vocabolari,  dizionari,  testi,  ne'   l'utilizzo   di   telefoni
cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici  o  cartacei  di
qualsiasi specie. L'inosservanza di  tali  disposizioni,  nonche'  di
ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice  per
lo svolgimento della prova,  comporta  l'immediata  esclusione  dalla
prova stessa. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                    Modalita' della prova d'esame 
 
 
    1. La prova consiste  in  un  esame  scritto  articolato  su  due
elaborati: 
      a) quesiti a risposta multipla sulle materie indicate al  comma
2; 
      b) redazione di una perizia, corredata dall'illustrazione delle
valutazioni e dei principi seguiti nella redazione della stessa. 
    2. Le materie oggetto dell'elaborato di cui alla lettera  a)  del
comma 1 sono le seguenti: 
      a) normativa in  materia  r.c.  auto;  elementi  di  diritto  e
tecnica delle assicurazioni; elementi di diritto  della  circolazione
stradale e della navigazione; 
      b) elementi di fisica;  elementi  di  topografia;  elementi  di
fotografia; estimo; meccanica; veicoli a motore e natanti. 
    3. Saranno considerati idonei i  candidati  che  riporteranno  in
ciascuno dei due elaborati un  punteggio  non  inferiore  a  settanta
centesimi (70/100); il mancato conseguimento del punteggio minimo nel
primo  elaborato  non  dara'  corso  alla  valutazione  del   secondo
elaborato. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                      Esito della prova d'esame 
 
 
    1. L'esito della prova di cui all'art. 5 e l'eventuale  idoneita'
dovranno essere verificati da parte di  ciascun  candidato  sul  sito
internet dell'ISVAP, previo inserimento delle proprie credenziali  di
accesso assegnate durante la fase di registrazione di cui all'art.  2
comma 5.  L'ISVAP  rende  nota,  mediante  specifico  comunicato  sul
proprio sito internet, nonche'  mediante  estratto  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  Speciale
«Concorsi ed  esami»,  la  data  a  far  tempo  dalla  quale  ciascun
candidato potra' verificare l'esito della prova.  Tali  modalita'  di
comunicazione assumono il valore di notifica, a far data da  ciascuna
pubblicazione, a tutti gli effetti di legge. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1.  La  Commissione  esaminatrice  della  prova  d'idoneita'   e'
nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento ed e' composta da: 
      a) un dirigente dell'ISVAP con funzioni di presidente; 
      b) due funzionari dell'ISVAP; 
      c) due componenti scelti tra docenti universitari  o  di  ruolo
degli istituti secondari superiori, che insegnino o abbiano insegnato
una delle materie che formano oggetto della prova ai sensi  dell'art.
9, comma 4, regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio  2008,  ovvero  tra
esperti del settore. 
    Nel provvedimento viene altresi' nominato un membro supplente per
ciascuna delle categorie di membri. 
    2. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o piu' dipendenti
dell'ISVAP. 
    3.  La  Commissione  esaminatrice  potra'  avvalersi  di  esperti
esterni, nominati con provvedimento  dall'ISVAP,  aventi  compiti  di
natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
    Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che  i  dati  personali
sono raccolti e conservati presso l'ISVAP e sono  trattati  anche  in
forma automatizzata ai soli fini  dell'espletamento  della  prova  di
idoneita' e per l'assolvimento delle finalita' ad essa connesse. 
    2. Titolare del trattamento e' l'ISVAP, Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  via  del
Quirinale n. 21, Roma. 
    Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana,  nel  Bollettino  e  sul  sito  dell'ISVAP
all'indirizzo http://www.isvap.it/. 
      Roma, 30 dicembre 2011 
 
                                              Il Presidente: Giannini